Raccomandata
Incarto n. 38.2010.15
cr/DC/sc
Lugano 11 maggio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 febbraio 2010 emanata da
Ufficio regionale di collocamento,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 18 febbraio 2010 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 4 novembre 2009 (cfr. doc. 6) con cui aveva sospeso RI 1 per sei giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di agosto e settembre 2009 precedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 18 febbraio 2010 l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento o quantomeno la riduzione a due giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione della sanzione inflittagli (cfr. doc. I).
Il rappresentante dell’assicurato ha, in particolare, addotto che RI 1 ha ricevuto la disdetta del rapporto di lavoro a seguito della crisi economica internazionale.
Il rappresentante ha fatto notare come l’interessato, durante il periodo di disdetta di tre mesi (da maggio a luglio 2009), sia stato inabile al lavoro, a causa di malattia, dal 18 maggio al 22 luglio 2009, ciò che ha di fatto prorogato il periodo di disdetta fino al 30 settembre 2009. Durante tale periodo egli non aveva dunque l’obbligo di ricercare un nuovo impiego.
Allo stesso modo, secondo il rappresentante dell’assicurato, l’interessato non aveva l’obbligo di ricercare una nuova occupazione nel periodo compreso fra il 25 luglio 2009 e il 16 agosto 2009 - durante il quale egli ha usufruito delle ferie collettive valide per tutti i dipendenti a seguito della chiusura della ditta per le vacanze estive - e dal 24 settembre al 30 settembre 2009, lasso di tempo durante il quale ha beneficiato di un ulteriore periodo di ferie.
Infine, il rappresentante dell’assicurato ha sottolineato che “limitare la valutazione delle ricerche effettuate soltanto a luglio, agosto e settembre a nostro giudizio rappresenta un eccessivo formalismo, che non rispecchia il principio della proporzionalità. È più opportuno e ragionevole esaminare l’impegno dell’assicurato riferendosi al periodo della fase del licenziamento”. Secondo il rappresentante, infatti, l’interessato ha svolto delle ricerche di lavoro già nel corso dei mesi di maggio e giugno 2009, ricerche che, a suo avviso, devono essere prese in considerazione dall’amministrazione e “valutate insieme con le altre. Se sommiamo tutte le ricerche effettuate da maggio a settembre, non v’è dubbio che anche dal profilo quantitativo abbiamo una situazione di ricerche a nostro giudizio soddisfacente” (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Con scritto del 21 aprile 2010 il patrocinatore dell’assicurato ha informato il TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare (doc. V).
Questo scritto è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. VI), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 6 giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro compiute nei mesi di agosto e settembre 2009 precedenti l’iscrizione in disoccupazione, come stabilito nella decisione su opposizione impugnata.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA C 138/05 del 3 luglio 2006).
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA C 305/01 del 22 ottobre 2002; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005, consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002 nella causa Z.).
2.6. Nella presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato ha lavorato quale rappresentante venditore presso la ditta __________ di __________ dal 1° gennaio 2000, tramite un contratto della durata di 5 anni (cfr. doc. 26). Egli si è poi licenziato (cfr. doc. 25) a partire dal 31 luglio 2005 (cfr. doc. 24).
L’interessato è stato nuovamente assunto dalla __________ a partire dal 1° dicembre 2006 (cfr. doc. 23), fino al 31 dicembre 2008, allorquando il contratto è stato disdetto di comune accordo fra le parti, con effetto immediato (cfr. doc. 21).
A partire dal 1° gennaio 2009, l’assicurato è stato assunto, sempre in qualità di rappresentante venditore, dall’azienda __________ di __________, tramite un contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. doc. 20).
In data 30 aprile 2009 il datore di lavoro ha consegnato a mano all’assicurato la disdetta del rapporto di lavoro, con effetto a partire dal 31 luglio 2009 (cfr. doc. 19).
A seguito di malattia dal 18 maggio 2009 al 22 luglio 2009, con relativa totale inabilità lavorativa dell’interessato (cfr. doc. 35 e allegati 1-3), il periodo di disdetta è stato prorogato fino al 30 settembre 2009.
L’assicurato si è poi iscritto al collocamento a partire dal 1° ottobre 2009 (cfr. doc. 15).
Al momento dell’annuncio al collocamento nell’autunno del 2009, l’assicurato ha presentato all’amministrazione alcune ricerche di impiego compiute durante i mesi compresi tra luglio e settembre 2009 (cfr. doc. 12, 13).
Il consulente del personale, il 15 ottobre 2009, ha trasmesso all’insorgente una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 26 ottobre 2009, il fatto di avere effettuato delle ricerche di lavoro insufficienti nel periodo di agosto e settembre 2009 precedente alla disoccupazione.
Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 8).
L’insorgente, con scritto del 26 ottobre 2009, ha indicato che:
" Ho ricevuto tramite posta una lettera per una richiesta di giustificazione, per il quale tale mio ammesso comportamento, è comprovato da certificati a lei assegnati, tramite lo sportello al 1° piano e firmati. Tali allegati sono giustificativi a partire dal mese di maggio 2009, quindi nel mese di giugno, non ha ricevuto nessuna giustificazione, mentre durante il mese di luglio a partire dal giorno 22, pomeriggio alle ore 15:00 circa ho ripreso il mio posto in ufficio presso la Ditta dalla quale sono stato licenziato. Il certificato medico finale, mi è pervenuto in buca lettere, il mattino del 22.07.2009, entro le 11:00 all'incirca.
La richiesta di giustificazione per la quale il Vostro Spett.le Ufficio di collocamento mi prega di prendere conoscenza dell'art.30 cpv. 1 lett. c LADI, sarebbe di scrivere a Lei, Egregio signor __________, in quanto nel mese di agosto 2009, 1 ricerca di lavoro è stata iscritta nel formulario, e non è sufficiente, nel mese settembre del periodo successivo 2 ricerche di lavoro sono state iscritte nel formulario apposito (prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro), sono ritenute quantitativamente e qualitativamente insufficienti.
durante la ricerca di lavoro, ho realizzato un appuntamento presso la Firma __________, con sede a __________ nel __________.
Il colloquio di ricerca di un lavoro nello stesso settore come avuto precedentemente, si è posticipato più lontano dallo stesso periodo estivo, per una risposta concreta e scritta
(la quale mi è pervenuta giovedì 22.10 2009).
Altre ricerche sono state da me ricercate, sempre durante il mese di agosto 09, senza esito positivo e concretezza in interesse di timbri e firme sul formulario apposito, in quanto di scuse perché periodo di ferie in generale, ugualmente però, mi sono dato da fare e già presso la Ditta di confezioni, __________ di __________, tramite telefono, successivo e personalmente, è stato deciso, insieme, per un appuntamento più lontano che nel mese estivo di agosto, come richiesto.
Il giorno 28 agosto 2009 mi sono recato presso I'Azienda __________, a __________; purtroppo non era il periodo adatto alla richiesta in concreto. Ho dovuto soprassedere e sono ritornato presso lo stesso indirizzo, per la ricerca di un impiego quale venditore, per il territorio Elvetico, il giorno 22.10 09.
(Firmato sul formulario per il mese ottobre 09).
Giustificazione per il mese di settembre 09.
il giorno 11.09.09 ho telefonato e richiesto un appuntamento presso la Ditta di confezioni __________ di __________, per la quale mi è stato risposto che mi sarebbe stato concesso una risposta soltanto dopo la fine del periodo di disdetta, e per cui avrei potuto comunque già essere stato messo al corrente, che durante il periodo di disdetta e di fine lavoro, il potenziale nuovo datore di lavoro, a cui ci si rivolge, ed ero in colloquio con la proprietaria, poi essa mi ha risposto che sarebbe prematuro per la mia persona essere ammesso per un colloquio e per dare una risposta per distinguermi e essere veloce. Ho telefonato alla segreteria URC, e ho chiesto se la proprietaria di una azienda privata era in obbligo di firmare e timbrare lo specifico formulario dell'URC, per una mia domanda di lavoro nello stesso settore abiti da lavoro?
No!, mi è stato risposto, che non gli é d'obbligo, mi è stato risposto dalla Vostra cortese segreteria, per quanto sapeva in quel preciso istante, avrebbe dovuto accertarsi di conseguenza, trasmise la comunicazione e ne parlai pure con Lei signor __________, tramite telefono, durante un breve colloquio con la mia persona.
Nel mese di ottobre in corso, il giorno 23.10.2009 ho telefonato e scritto una lettera e allegato CV, foto e certificati, dopo una telefonata con il proprietario nella stessa Azienda di confezioni di __________, e ha approvato a ricevere una mia richiesta per un posto di lavoro e darmi successivamente una risposta in merito: in quanto è nel settore a cui tengo tanto a trovare entro breve un nuovo impiego.
Riassumo, rivolto in interesse reciproco, per: l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
per le ricerche intraprese, però non realizzate con timbro e date in valore, né ho potuto la consegna scritta durante i mesi agosto e settembre 09 con allegato formulario prescritto durante il primo colloquio 8 ottobre 2009; con Vostro permesso, ho potuto e ho segnato con la data esatta, e breve nota con asterisco, il giorno in cui ho chiesto un impiego, ritornando in visita e appuntamento, durante i giorni seguenti di ottobre 09, con permesso, presso le Aziende di:
In data 28.08 09 Azienda __________ di __________, in __________
In data 11.09.09 Ditta di confezioni __________, in __________.
durante, fine luglio ed inizio agosto 09,
(tra i giorni del 28.07.09 fino e durante il data del 5.08.2009, tramite ricerca telefonica, per un colloquio, timbro ect.) contattato tramite telefono Ditta confezioni __________, in __________.
(Scritto lettera durante il mese in corso 10.09).
Formulario in allegato." (Doc. 7)
Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione formale del 4 novembre 2009, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 18 febbraio 2010 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.7. In concreto, come visto sopra, l’assicurato, dopo avere ricevuto, in data 30 aprile 2009 e con effetto a partire dal 31 luglio 2009, la lettera di disdetta del contratto di lavoro, è stato inabile al lavoro al 100%, a causa di malattia, dal 18 maggio 2009 al 21 luglio 2009 (cfr. doc. 35/1-3). A partire dal 22 luglio 2009, per contro, egli ha ritrovato una piena capacità lavorativa (cfr. doc. 35).
L’interessato si è quindi iscritto alla disoccupazione a partire dal 1° ottobre 2009 (doc. 15).
Nel caso in esame, l’amministrazione ha esaminato le ricerche di lavoro compiute dall’assicurato nel periodo compreso fra il 22 luglio 2009 e il 30 settembre 2009 (cfr. doc. 8), lasso di tempo corrispondente ai tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del 1° ottobre 2009 (cfr. doc. 15).
L’URC ha considerato che il ricorrente, nel mese di luglio 2009, ha effettuato delle ricerche valide quantitativamente e qualitativamente (cfr. doc. A, 6, 8).
Per contro tale Ufficio ha sanzionato l’assicurato per insufficienti ricerche nei mesi di agosto e settembre 2009 (cfr. doc. A).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene innanzitutto che, alla luce del periodo di totale incapacità lavorativa dell’interessato, egli non fosse tenuto, come correttamente indicato dall’amministrazione, a compiere delle ricerche di lavoro durante il lasso di tempo compreso fra il 18 maggio 2009 e il 21 luglio 2009 (cfr. STF 8C_583/2009 del 22 dicembre 2009).
Quanto ai mesi di agosto e settembre 2009, dalle carte processuali emerge che l’insorgente, durante tale periodo, ha compiuto 3 ricerche di lavoro e meglio: una ricerca di lavoro nel mese di agosto 2009 e due ricerche di lavoro nel mese di settembre 2009 (cfr. doc. 12).
L’assicurato, sia con l’opposizione che con l’atto ricorsuale, ha indicato di avere beneficiato delle vacanze aziendali dal 25 luglio 2009 al 16 agosto 2009 e, dal 24 settembre al 30 settembre 2009, di quelle individuali (cfr. doc. 5, doc. I).
Chiamato dall’UAI a precisare se durante i periodi in cui ha beneficiato delle vacanze l’interessato è stato assente dal proprio domicilio e, in caso di risposta positiva, a indicare se avesse riservato da tempo la sua partenza, il rappresentante dell’assicurato, con scritto del 2 febbraio 2010, ha risposto:
" In esito alla vostra comunicazione del 21 gennaio scorso, abbiamo nuovamente contattato l’assicurato allo scopo di verificare le informazioni che necessitano.
Ebbene, il signor RI 1 ci riferisce che dal 25 luglio al 16 agosto 2009 è stato assente per ferie. Egli precisa che si tratta di vacanze decise collettivamente dal datore di lavoro. In altre parole tutta l’azienda cessa l’attività. In questo periodo, nei primi giorni di agosto (non ricorda bene le date ma comunque durante il festival del film), per 4 giorni, si è recato all’estero e più precisamente a __________, nei luoghi dove si trovano le sue origini ed ha dimorato presso parenti. Egli è andato in auto e pertanto non ha alcuna riservazione.
Mentre nel periodo dal 24 al 30 settembre 2009 è rimasto in Ticino. L’assicurato ha saputo che avrebbe dovuto cessare l’attività mercoledì 23 settembre, quando verso le 16.30 la signora __________, nell’ambito di un colloquio, gli riferì che dal conteggio vacanze ne risultava un saldo a suo favore, che andava consumato dal giorno successivo.” (Doc. 4)
L’amministrazione, nella risposta di causa, ha indicato che l’assicurato “se veramente avesse voluto trovare urgentemente una soluzione al suo problema non avrebbe esitato ad effettuare ricerche anche nel periodo di vacanze (per sua ammissione, egli si è assentato dal domicilio unicamente per 4 giorni, nei primi giorni di agosto)”, richiamando la giurisprudenza di cui alla STF 8C_399/2009 del 10 novembre 2009.
L’amministrazione ha comunque aggiunto che “anche nel periodo effettivo di obbligo alle ricerche, che va dal 17 agosto 2009 al 23 settembre 2009, che comprende due periodi di controllo, l’assicurato ha svolto solamente 3 ricerche di lavoro. Anche da questo lato gli sforzi per ricercare un’occupazione devono essere ritenuti insufficienti” (doc. III).
A proposito delle ricerche di lavoro durante le vacanze, va ricordato che per costante giurisprudenza, il TCA ha ritenuto che, visto lo scopo delle vacanze, gli assicurati non fossero tenuti a compiere delle ricerche di lavoro durante il periodo in cui beneficiavano delle vacanze quando ancora erano legati da un rapporto di lavoro (cfr. sentenza di principio 38.2002.17 del 19 giugno 2002, pubblicata in RDAT I-2003 N. 83, confermata nelle sentenze 38.2005.94 del 2 febbraio 2006; 38.2007.49 del 17 settembre 2007; 38.2007.96 del 9 gennaio 2008; 38.2008.2 del 20 marzo 2008).
In una sentenza 8C_399/2009 del 10 novembre 2009 - concernente il caso di un assicurato che era stato sospeso per 5 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro durante il periodo di disdetta - il Tribunale federale ha stabilito che l’assicurato avrebbe dovuto organizzarsi in maniera tale da compiere un minimo di ricerche di lavoro anche nel periodo in cui ha beneficiato delle ferie all’estero, organizzate dopo aver preso conoscenza del suo licenziamento, indicando quanto segue:
" (…)
L'assuré a effectué vingt recherches d'emploi durant le délai de congé, soit du 15 juillet au 30 septembre 2008. L'ensemble de ces postulations se concentre sur une partie seulement du délai de congé, puisque neuf offres ont été faites entre le 20 et le 29 août 2008 et onze durant la période du 3 au 23 septembre 2008. Aucune postulation n'a été effectuée pendant la période du 15 juillet au 19 août 2008, soit durant le premier mois suivant la signification du congé. L'assuré a organisé ses vacances à l'étranger après avoir eu connaissance de son licenciement (le 14 juillet 2008). Un premier séjour au Maroc du 22 au 29 juillet 2008 a été réservé le 16 juillet 2008. L'assuré s'est ensuite rendu en Bretagne du 4/5 au 13/15 août 2008 au moyen d'une réservation du 2 août 2008.
4.2 Sur la base de ce faits - qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) - on doit admettre qu'en n'effectuant aucune démarche pendant les vacances qu'il a prises à l'étranger, le recourant n'a pas entièrement satisfait à son obligation de diminuer le dommage ancrée à l'art. 17 al. 1 LACI. On pouvait attendre de l'assuré qu'il organise ses vacances de telle manière qu'il puisse faire un minimum de recherches pendant sa période de vacances. Sous l'angle de l'assurance-chômage, on pouvait exiger de lui qu'il renonçât à passer des vacances à l'étranger, même si celles-ci étaient prises dans le délai de congé et dans le mesure où aucune réservation n'avait été faite avant le licenciement (cf. JACQUELINE CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, p. 136; voir aussi arrêt C 8/88 du 30 mars 1988 consid. 2 in DTA 1988 no 11 p. 95, selon lequel le fait qu'un assuré passe ses vacances à l'étranger ne le libère pas de son obligation de rechercher personnellement et de manière suffisante du travail).”
Alla luce di tale giurisprudenza federale, il TCA ritiene che anche nel caso di specie l’assicurato
Secondo questo Tribunale, poi, l’assicurato avrebbe dovuto intraprendere tutti gli sforzi necessari, volti al reperimento di un’occupazione adeguata, anche nel periodo compreso fra il 17 agosto 2009 e il 23 settembre 2009.
Egli si è tuttavia limitato a svolgere solo una ricerca di lavoro il 20 agosto 2009 e solo due ricerche di lavoro in data 15 settembre 2009 e 23 settembre 2009. Tutte queste ricerche di lavoro, inoltre, sono state svolte dall’assicurato di persona, spontaneamente e non rispondendo a reali offerte di lavoro presenti sul mercato.
Le ricerche di lavoro dell’assicurato non possono quindi che essere considerate insufficienti da parte di questo Tribunale.
Il TCA sottolinea, infatti, riguardo all’aspetto quantitativo delle ricerche, che la giurisprudenza cantonale, quale linea di riferimento, ha stabilito che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide.
L'Alta Corte ha confermato tale principio, precisando che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005, consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006, consid. 3.2.).
Il rappresentante dell’assicurato ha ritenuto che costituisca un formalismo eccessivo da parte dell’amministrazione limitarsi a valutare le ricerche svolte dall’assicurato unicamente nei mesi di agosto e settembre 2009, chiedendo che si tenga conto globalmente delle ricerche di lavoro effettuate dall’assicurato, ivi comprese quelle compiute nei mesi di maggio e giugno 2009 (cfr. doc. I).
A tale riguardo, va sottolineato che l’Alta Corte, in una sentenza C 10/05 del 25 aprile 2005, relativa ad un assicurato sospeso per otto giorni per mancate ricerche in un periodo di controllo, il quale ha ritenuto quale eccessivo formalismo la circostanza di non considerare le numerose ricerche compiute nel mese successivo, ha rilevato:
" (…)
2.3.2 Der weitere Einwand, das Vorgehen der Verwaltung sei überspitzt formalistisch (dazu BGE 120 V 417 Erw. 4b), ist unbegründet. Aus dem Gesetz geht klar hervor, dass der Versicherte seine Bewerbungen für jede Kontrollperiode (d.h. für jeden Kalendermonat) nachweisen muss und die Verwaltung diesen Nachweis benötigt, um beurteilen zu können, ob die Bemühungen genügend sind (Art. 17 Abs. 2 AVIG, Art. 26 und 27a AVIV; Erw. 1 hievor). Von einer strikten Anwendung von Formvorschriften, welche durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, sondern zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis) kann somit keine Rede sein. Dies gilt umso mehr, als für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen durchaus auf eine einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden darf und es rechtsprechungsgemäss nicht angeht, mit dem Hinweis auf intensivere Anstrengungen in früheren Monaten sich in einer andern Kontrollperiode ungenügend um Arbeit zu bemühen (Urteil Z. vom 21. Februar 2001, C 252/00, 254/00 und 255/00).“(STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid. 2.3.2.)
Di conseguenza, anche in concreto, il fatto che l’assicurato nei mesi di maggio e giugno 2009 abbia compiuto delle ricerche è irrilevante ai fini della vertenza, in quanto le stesse, in virtù della legge e della giurisprudenza, non possono essere considerate per i mesi di agosto e settembre 2009.
2.8. Alla luce di tutto quanto appena esposto, il TCA ritiene che nel caso concreto l'assicurato, non avendo effettuato delle ricerche di lavoro sufficienti nei mesi di agosto e settembre 2009, precedenti l’annuncio al collocamento, nei quali era tenuto ad intraprendere sforzi al fine di reperire un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.7.), ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
L'insorgente, dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
L’amministrazione ha inflitto all’assicurato sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di agosto 2009 + tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di settembre 2009).
Per quanto concerne l'entità della penalità, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.5.).
Di conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di sei giorni comminata all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
La decisione su opposizione del 18 febbraio 2010 contestata deve, perciò, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti