Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2009.97
Entscheidungsdatum
01.03.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2009.97

cr/sc

Lugano 1 marzo 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 novembre 2009 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 ottobre 2009 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 16 ottobre 2009 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 9 settembre 2009 (cfr. doc. 6) con cui aveva sospeso RI 1per sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche nel periodo di disdetta precedente alla sua iscrizione al collocamento, e meglio nei mesi di aprile, maggio e giugno 2009 (cfr. doc. A1).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 16 ottobre 2009, l’assicurata ha ricorso tempestivamente al TCA, chiedendo l’annullamento della sanzione inflittale.

Essa ha rilevato, innanzitutto, di essere stata totalmente inabile al lavoro, a causa di malattia, dal 12 maggio 2009 al 30 giugno 2009, come risulta dal certificato medico del suo curante, dr. __________. Durante tale periodo, quindi, a suo avviso, ella non era tenuta a svolgere delle ricerche di lavoro. Ciononostante, ella ha comunque svolto tre ricerche durante il mese di maggio 2009 e tre durante il mese di giugno 2009.

Quanto al mese di aprile 2009, l’interessata ha considerato di dovere essere esonerata dall’obbligo di effettuare delle ricerche di lavoro, dato che il 31 marzo 2009 ella ha ricevuto unicamente una “disdetta cautelativa, con mancanza di informazione, da parte del datore di lavoro, sugli obblighi quale futura disoccupata” (doc. I).

L’assicurata ha, infine, chiesto, nel caso in cui il suo ricorso non potesse essere accolto, di essere sentita (doc. I).

1.3. In risposta, l’URC ha, in particolare, osservato:

" (…)

Solamente in data 18 novembre 2009, prendendo visione del ricorso presentato al TCA, l’URC è venuto a conoscenza dell’inabilità lavorativa dal 12 maggio 2009 al 30 giugno 2009 della signora RI 1.

Ribadiamo che la decisione di sanzione e la decisione su opposizione sono state prese senza che l’URC fosse informato dell’inabilità lavorativa dell’assicurata durante il periodo di disdetta.

Una attenta analisi dei documenti a disposizione consente di constatare come l’assicurata non abbia comprovato alcuna ricerca di lavoro per il periodo di disdetta in cui era comunque abile al lavoro (1 aprile – 11 maggio 2009).

La documentazione in nostro possesso concerne infatti unicamente ricerche di lavoro intraprese ancora prima della disdetta (13.3.09) o durante il periodo di inabilità lavorativa (14.5.09, 14.5.09, 26.05.09, 3.06.09, 11.6.09).

Il termine di preavviso per la disdetta del contratto di lavoro della signora RI 1 secondo il CCL per il personale degli istituti sociali del Cantone è di 3 mesi. L’apertura del termine quadro da parte della Cassa __________ con diritto alle indennità a partire dal 1° luglio 2009 consente di dedurre che la data del licenziamento considerata valida è il 31 marzo 2009 (data di disdetta indicata anche dall’assicurata al punto 19 del formulario “domanda di indennità di disoccupazione” (doc. 9)). Pertanto a partire da tale data l’assicurata avrebbe dovuto attivarsi nella ricerca di un posto di lavoro.

Sulla base di tale situazione la mancanza di ricerche di lavoro dal 1.4.2009 al 11.5.2009 giustifica a nostro avviso la sanzione nei confronti dell’assicurata. Sulla base delle direttive fornite dalla Sezione cantonale del lavoro l’entità della sanzione può essere ridotta da 6 a 5 giorni (4 per non avere documentato alcuna ricerca durante il mese di aprile, +1 giorno per non avere documentato alcuna ricerca nei primi 11 giorni del mese di maggio). Considerata l’inabilità lavorativa è corretto che durante il mese di giugno 2009 l’assicurata non fosse tenuta ad attivarsi nella ricerca di un posto di lavoro.

L’inabilità lavorativa dal 12.5.2009 al 30.6.2009 era conosciuta dalla Cassa __________ in quanto chiaramente indicata sul formulario “attestato del datore di lavoro” (doc. 9) che l’URC ha nel frattempo richiesto e ricevuto dalla Cassa disoccupazione. Aprendo il TQ a partire dal 1.7.2009 la Cassa disoccupazione ha, a nostro avviso, omesso di rivendicare il rispetto del corretto termine di disdetta che avrebbe dovuto protrarsi di due mesi sino al 31.8.2009.

Qualora la Cassa riveda i conteggi prorogando il termine di disdetta sino al 31.8.2009, la nostra valutazione delle ricerche di lavoro svolte nei tre mesi precedenti la disoccupazione comprenderebbe i mesi di giugno, luglio e agosto 2009. In tal caso la documentazione sottopostaci giustificherebbe la revoca della sanzione in quanto la mancanza di ricerche per il mese di giugno è comprovata dal certificato medico, mentre per i mesi di luglio e agosto la valutazione è sufficiente (doc. 10, 11).

Per i motivi sopra esposti l’URC chiede a codesto Tribunale di decidere:

A) il ricorso è accolto nel caso in cui la Cassa __________ rivede i termini della disdetta che viene prorogata fino al 31 agosto 2009.

In via subordinata:

B) il ricorso è parzialmente accolto e la sanzione ridotta da 6 a 5 giorni nel caso in cui il periodo di disdetta viene mantenuto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2009.”

(Doc. III)

1.4. Con scritto del 6 dicembre 2009, l’assicurata ha osservato:

" In risposta alle osservazioni dell’Ufficio regionale di collocamento mi permetto di fare osservare a codesti onorevoli sigg. Giudici che, come ad un certificato medico del dott. __________ in possesso della __________, a partire dal 1° luglio 2009 ero sì abile al lavoro ma solo per posti di lavoro eccetto il precedente.

La mia malattia (esaurimento nervoso) intervenuta era semplicemente causata da mobbing e stalking; da qui l’evidente impossibilità di continuare con il precedente posto di lavoro.

Per questa ragione mi riconfermo nel ricorso e chiedo cortesemente che lo stesso sia accettato integralmente con l’annullamento completo della sospensione dal diritto delle prestazioni.”

(Doc. V)

1.5. In data 18 dicembre 2009, l’URC - dopo avere nuovamente osservato di non essere stato a conoscenza “dell’inabilità lavorativa della signora RI 1 durante il periodo di disdetta e nemmeno dell’esistenza di un secondo certificato medico che esclude la ripresa lavorativa presso il precedente datore di lavoro” - ha ribadito quanto già espresso nella decisione impugnata e nella risposta di causa, rimettendosi al giudizio del TCA (doc. VII).

Questa presa di posizione dell’amministrazione è stata trasmessa all’assicurata (doc. VIII), per conoscenza.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di aprile, maggio e giugno 2009 precedenti l’annuncio al collocamento.

Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.3. La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata è stata impiegata dal 17 gennaio 1994 al 30 giugno 2009 presso la __________ di __________, in qualità di educatrice (cfr. doc. 9b).

Il datore di lavoro ha, in effetti, disdetto il contratto di lavoro il 31 marzo 2009 con effetto a partire dal 30 giugno 2009 (cfr. doc. 1).

L’insorgente si è annunciata al collocamento a decorrere dal 1° luglio 2009, dichiarandosi disponibile per un’attività al 100% (cfr. doc. 9a).

Al momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurata ha presentato all’amministrazione le proprie ricerche di lavoro compiute nei mesi di maggio e giugno 2009, mentre non ha comprovato alcuno sforzo afferente al mese di aprile 2009 (cfr. allegati al doc. 3).

Il consulente del personale, il 31 luglio 2009, ha trasmesso all’insorgente una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro l’11 agosto 2009, il fatto di avere effettuato delle ricerche di lavoro insufficienti nel periodo di disdetta precedente alla disoccupazione.

Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

La ricorrente, con scritto datato 11 agosto 2009, ha risposto:

" (…)

La giustificazione da voi richiesta consiste nel fatto che era una disdetta cautelativa la quale è stata confermata alla fine del mese di aprile; per i mesi successivi ci sono stati diversi problemi di rivendicazione del mio posto di lavoro, senza esito positivo e non avevo ancora ricevuto istruzioni di quante richieste di lavoro vi erano pertinenti fare nell’arco di un mese.” (Doc. 5)

Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’assicurata garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurata, con decisione formale del 9 settembre 2009, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 16 ottobre 2009 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.6. Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva, innanzitutto, che l’assicurata è stata totalmente inabile al lavoro dal 12 maggio 2009 al 30 giugno 2009, come attestato dal dr. __________ nel certificato medico dell’11 maggio 2009 (cfr. doc. A3).

L’indicazione di una totale incapacità lavorativa dell’interessata, durante il periodo citato, risulta, del resto, anche dall’“Attestato del datore di lavoro”, compilato dall’__________ in data 23 luglio 2009 (doc. 9b).

Alla luce di questo periodo di totale incapacità lavorativa, certificata dal dr. __________, il TCA ritiene quindi che, come correttamente indicato dall’amministrazione in sede di risposta di causa (cfr. doc. III), l’assicurata non fosse tenuta a compiere delle ricerche di lavoro durante il periodo compreso fra il 12 maggio 2009 e il 30 giugno 2009 (cfr. STF 8C_583/2009 del 22 dicembre 2009).

Pertanto, a mente del TCA, la sanzione di 1 giorno di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione, inflitta dall’amministrazione per insufficienti ricerche svolte durante il mese di giugno 2009, non è giustificata e deve essere annullata.

Quanto al periodo compreso fra il 1° aprile 2009 e l’11 maggio 2009, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, a torto, l’insorgente, in tale lasso di tempo, non abbia effettuato delle ricerche di lavoro valide dal profilo quantitativo e qualitativo.

L’obbligo di cercare una nuova occupazione inizia con il periodo di disdetta, e meglio a decorrere dal giorno del licenziamento (cfr. consid. 2.3.).

Ora, dagli atti emerge che l’assicurata ha ricevuto dal suo precedente datore di lavoro, in data 31 marzo 2009, una raccomandata a mano del seguente tenore:

" Il Consiglio di Fondazione dell’__________ a __________ con la presente le comunica la disdetta cautelativa del contratto di lavoro per il 30 giugno 2009.

Come reso noto nel corso dell’incontro organizzato in data odierna presso l’__________, la __________ cessa la sua attività presso l’Istituto stesso entro il 30.06.2009.

A far data dal 1° luglio p. v. la __________ subentra quale nuovo gestore. Quest’ultima, per il tramite della propria Presidente, nonché Direttrice ad interim della nostra struttura, Sig.ra __________, valuterà le riassunzioni.” (Doc. 1)

In seguito, il datore di lavoro, con scritto del 30 aprile 2009, ha comunicato all’assicurata quanto segue:

" Come concordato durante il nostro incontro del 29.04.2009 u. s., con la presente mi permetto di formalizzare la disdetta del contratto di lavoro con scadenza al 30.06.2009.

La fine del rapporto di collaborazione fa seguito ad una riorganizzazione interna dell’Istituto ed esula da eventuali demeriti attribuibili alla signora RI 1, che ringraziamo per questi anni di fattiva collaborazione.

L’indennità di partenza di Frs. 36'802.25 (pari a 6 mensilità, tredicesima inclusa) versata alla signora RI 1, è da considerarsi quale buonuscita per i 15 anni di collaborazione.

La ringrazio per la proficua collaborazione e la professionalità che ha dimostrato nello svolgimento delle proprie mansioni in questi anni a favore delle persone accolte presso la nostra Casa.” (Doc. 2)

Non appena ricevuta, in data 31 marzo 2009, la lettera di disdetta, dunque, a mente del TCA, l’assicurata avrebbe dovuto cominciare a svolgere delle ricerche di lavoro al fine di reperire una nuova occupazione.

Quanto asserito dalla ricorrente, ossia il fatto che la disdetta ricevuta in data 31 marzo 2009 era “solo” una disdetta cautelativa (cfr. doc. I, 5, 7) non le è di alcun ausilio.

Infatti l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

" Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

" Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

In concreto, una volta ricevuta, in data 31 marzo 2009, la disdetta cautelativa da parte del precedente datore di lavoro – il quale cessava l’attività, che veniva ripresa dalla __________ - l’assicurata non era certa di potere continuare il precedente rapporto di lavoro. Al contrario, come espressamente indicato nella stessa lettera di disdetta, il “nuovo” datore di lavoro “valuterà le riassunzioni” (cfr. doc. 1).

D’altronde dalle carte processuali non emerge - e nemmeno è stato fatto valere dalla ricorrente - che una riassunzione presso il “nuovo” datore di lavoro le fosse stata garantita.

L’assicurata, dunque, tutt’al più poteva sperare che si concretizzasse una riassunzione da parte della __________, ciò che tuttavia non si è mai realizzato, come espressamente formalizzato nella lettera di disdetta del 30 aprile 2009 (cfr. doc. 2).

La mera speranza, però, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.

L’assicurata, quindi, aveva l’obbligo di cercare una nuova occupazione già durante il mese di aprile 2009.

Tale obbligo le incombeva, inoltre, a maggior ragione, all’inizio del mese di maggio 2009, una volta ricevuta la lettera del 30 aprile 2009, con la conferma scritta dell’impossibilità di una riassunzione da parte del datore di lavoro.

Di conseguenza la ricorrente non può essere esentata, da questo profilo, da una sospensione dal diritto alle indennità per insufficienti e mancate ricerche di impiego prima della disoccupazione (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).

2.7. Ora si tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nei mesi di disdetta precedenti all’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 14, 9, V) possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente.

L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006.

Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.

2.8. Nel caso in esame, l’assicurata ha indicato di non essere “stata informata dal mio datore di lavoro sugli obblighi di ricerca che avevo nella mia situazione” (cfr. doc. I).

In concreto non è dunque ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione, dato che l’assicurata, a fronte della mancanza di informazioni da parte del suo precedente datore di lavoro, non ha contattato l’URC nel periodo di disdetta al fine di ottenere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri.

Pertanto, non entra in considerazione un eventuale diritto all’informazione e consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA a suo favore (cfr. consid. 2.7.; STCA 38.2007.32 del 9 agosto 2007; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007).

Inoltre, va in ogni caso evidenziato che il TFA ha rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha, del resto, stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.

La nostra Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:

" (…)

2.1 Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben hat.

2.2 Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C 50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im Falle des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser doch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können und müssen, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht bei weitem ungenügend waren.“

Alla luce di quanto appena esposto questa Corte deve concludere che in concreto l'assicurata, non avendo effettuato delle ricerche di lavoro nel mese di aprile 2009 e avendone svolte di insufficienti nel mese di maggio 2009, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

L'insorgente, dunque, deve essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.9. La ricorrente ha chiesto di essere sentita (doc. I).

Questo Tribunale rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica (la ricorrente ha chiesto di essere sentita), questo TCA rinuncia a un’audizione delle parti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 e art. 17 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008, in vigore dal 1° ottobre 2008 secondo cui "se le circostanze lo giustificano, il Giudice cita le parti per un dibattimento").

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora, inoltre, l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Nel caso in esame, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto, per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, come ad esempio l’audizione postulata dalla ricorrente (cfr. doc. I).

2.10. Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (quattro giorni per mancate ricerche nel mese di aprile 2009 + un giorno per insufficienti ricerche nel mese di maggio 2009 + un giorno per insufficienti ricerche nel mese di giugno 2009).

Come visto in precedenza e come del resto ammesso dall’amministrazione stessa in sede di risposta di causa (cfr. consid. 2.6.), tuttavia, la sanzione di un giorno di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta per insufficienti ricerche di lavoro durante il mese di giugno 2009 non può essere ritenuta corretta da parte di questo Tribunale e non può quindi essere confermata, dato che durante tale periodo l’assicurata era in malattia e dunque non era tenuta a cercare una nuova occupazione.

Quanto ai rimanenti 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitti dall’amministrazione all’assicurata, a mente del TCA, tutto ben considerato e ritenuto che, di regola, vengono inflitti tre giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante un mese di disdetta e quattro giorni per mancate ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.4.), la penalità di 5 giorni (4 giorni per mancate ricerche nel mese di aprile 2009 + 1 giorno per insufficienti ricerche dall’1 all’11 maggio 2009) a carico della ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

A mente del TCA, quindi, tenuto conto che l'assicurata, dal 12 maggio 2009 al 30 giugno 2009 non era tenuta, vista la malattia, a intraprendere degli sforzi per trovare un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.6.), la sospensione di 6 giorni inflittale dall’amministrazione non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.) e deve pertanto essere ridotta a 5 giorni.

Il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che l'assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione del 16 ottobre 2009 dell’URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

12

Gerichtsentscheide

50
  • DTF 131 V 47201.01.2005 · 1.344 Zitate
  • DTF 131 V 476
  • DTF 124 V 9001.01.1998 · 2.328 Zitate
  • DTF 124 V 94
  • DTF 124 V 125
  • DTF 124 V 228
  • DTF 124 V 231
  • DTF 123 V 151
  • DTF 122 II 469
  • DTF 122 V 4701.01.1996 · 569 Zitate
  • DTF 120 V 7401.01.1994 · 267 Zitate
  • DTF 120 V 76
  • 8C_583/200922.12.2009 · 95 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 10/05
  • C 106/04
  • C 110/86
  • C 138/05
  • C 14/06
  • C 144/05
  • C 157/05
  • C 192/04
  • C 197/03
  • C 199/05
  • C 210/04
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  • C 241/04
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  • C 275/03
  • C 280/01
  • C 286/02
  • C 301/05
  • C 305/01
  • C 33/87
  • C 338/01
  • C 49/00
  • C 50/06
  • C 6/05
  • C 77/91
  • H 103/01
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 472/06
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 347/98