Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2009.90
Entscheidungsdatum
21.01.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2009.90

LG/DC/sc

Lugano 21 gennaio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2009 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 6 ottobre 2009 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 6 ottobre 2009 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 25 maggio 2009 con la quale RI 1 è stato sospeso per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato di partecipare ad un programma di occupazione temporaneo (in seguito: POT) presso __________ (doc. 1, 6).

1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con la seguente motivazione:

" In data 07.10.2009 ho appreso dalla lettera che il mio ricorso per la sanzione ricevuta per il PO non eseguito è stata respinta.

Ora mi trovo ancora qua per difendere le mie ragioni. Come già detto nella lettera precedente io non sono d'accordo con la vostra sanzione.

Il mio consulente __________ era già a conoscenza dal nostro ultimo appuntamento che probabilmente avevo trovato un impiego. Al 17 aprile scrissi l'e-mail in risposta al signor __________ nel quale dissi che avrei cominciato a lavorare. Le ragioni per cui non ho chiamato subito sono semplicemente che aspettavo una risposta, perchè avendo trovato lavoro non vedevo la motivazione di recarmi per sole 2 settimane ad un PO. Per me che ho seri problemi finanziari sarebbe stata una spesa inutile.

Era già da aprile che ero in trattativa con il Signor __________ per decidere il da farsi.

In allegato troverete una dichiarazione da parte del mio ex datore __________.

Inoltre vorrei specificare per quanto riguarda il contratto che si è vero che l'ho portato a giugno, ma già alla fine di aprile ho avvisato l'URC di togliermi dalla disoccupazione perchè avevo trovato l'impiego.

Signori non voglio essere maleducato o altro, io sono una persona molto cortese e gentile che porta sempre rispetto, dunque non fraintendete quello che voglio dire, ma piuttosto che perdere tempo con queste sanzioni perchè non ho fatto per 2 settimane un PO e per altre motivazioni, perchè non date un aiuto ai giovani che cercano un impiego??

In 2 anni che sono stato iscritto all'URC non ho avuto nessun tipo di aiuto nel trovare un impiego, e neppure quando ho chiesto se c'era la possibilità di fare qualche corso di inglese o contabilità per migliorare le mie capacità sono stato aiutato. Non hanno neppure sprecato 1 minuto per aiutarmi. Mentre ora, per questo, tempo da dedicarmi ce ne veramente tanto, e questo non me lo so spiegare.

Alla fine piuttosto che essere contenti per me che avevo finalmente trovato un impiego voi me lo state facendo pesare. Perchè a questo punto se non avessi trovato il posto dal Signor __________, sarei andato a svolgere il mio PO e tutti questi problemi non ci sarebbero.

Ora ho capito che è più importante svolgere un PO che trovare lavoro." (doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 18 novembre 2009 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione integrale dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione oppure no la Sezione del lavoro abbia sospeso l’assicurato per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato di partecipare al POT presso __________.

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).

In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Al riguardo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:

" (...)

2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una ri­organizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., con­sid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il pe­riodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici regionali di collocamento e ai prov­vedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."

La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).

L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure.

L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:

"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;

c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:

2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."

Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).

A questo proposito in una sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa M., C 376/98, il TFA ha rilevato:

" In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).

Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."

In DTF 125 V 367 il TFA ha ricordato che:

" Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"

L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".

B. Rubin ("Assurance-chômage", Ed. Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che:

" (...)

Les critères d'un emploi convenable au sens de l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v. l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorqu'un PET est assigné.

Pour un programmeur de formation employé à l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un. S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v. l'art. 64a al. 3 LACI en correlation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h LACI)".

2.4. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).

La giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).

Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Su queste questioni, vedi in particolare:

G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

2.6. Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.

L'Alta Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive della SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

" (…)

2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto "meccanicamente (in funzione della durata della misura)", e quindi senza tenere conto dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco in materia (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).

2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da giustificarne una riduzione.

3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197, resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma occupazionale di 6 mesi

mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI).

Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45 giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C 308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).

II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9 ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).

3.2 Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999, no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr. Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1), consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di ­tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.

3.3 Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la considerazione che era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa (cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale assegnato presso la __________ avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità (cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00, consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).

3.4 Considerato l'insieme delle circostanze come pure l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000 all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile __________ mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.

In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il comportamento di X non configurasse un comportamento gravemente colposo passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata."

(cfr. STFA C 262/01 del 25.2.2003)

In una sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha poi ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover effettuare lavori pesanti.

2.7. Nell’evenienza concreta RI 1, di professione croupier, si è riscritto in disoccupazione il 14 marzo 2007 alla ricerca di un posto di lavoro quale impiegato di vendita, aiuto giardiniere, barman (cfr. doc. 6, 1).

Egli è al suo secondo termine quadro (cfr. doc. 6).

In data 6 aprile 2009 l’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) ha assegnato l’assicurato a un Programma d’Occupazione Temporaneo (POT), a tempo pieno (100%) e per la durata di 6 mesi, presso __________ con compiti di manutenzione e sistemazione dei sentieri, sfalcio, potature, lavori manuali, taglio e pulizia boschi, piccole costruzioni (doc. 7).

Con scritto e-mail del 17 aprile 2009 __________ di __________ ha riferito al consulente del personale URC __________ che l’assicurato “non si è ancora fatto vivo” (doc. 7/1).

Invitato a fornire una giustificazione in merito al mancato inizio del POT presso __________ l’assicurato si è così espresso:

" Egregio signor __________,

Non ho ancora chiamato per il PO perché molto probabilmente ho trovato lavoro, stavo aspettando questo week end per sapere la risposta e la data di quando avrei cominciato. Dunque ho pensato di aspettare qualche giorno prima di chiamare al PO, perché se la risposta fosse stata positiva avevo pensato che era inutile chiamare per il PO. L’ho fatto in buona fede e non con l’intenzione di fregarmene e quindi di non cambiare. Non pensavo che si potessero creare dei problemi così. Chiedo scusa!” (doc. 7/2)

Con comunicazione e-mail del 20 aprile 2009 __________ di __________ ha ribadito che l’assicurato non aveva ancora preso contatto con loro ed era “assente ingiustificato dal 7 aprile scorso a oggi” (doc. 7/3).

Il 23 aprile 2009 RI 1 ha informato l’URC di avere trovato un’occupazione lavorativa a far tempo dal 4 maggio 2009 (doc. 7/4).

Sollecitato, in data 4 maggio 2009, dal consulente del personale a confermare di aver intrapreso una nuova attività professionale mediante l’invio del relativo contratto di lavoro, l’assicurato è rimasto silente sino al 12 giugno 2009 quando ne ha trasmesso una copia (doc. 11).

Con decisione del 25 maggio 2006 (doc. 6), poi confermata con decisione su opposizione del 6 ottobre 2009 (doc. 1) la Sezione del lavoro ha quindi sospeso l’assicurato per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato di partecipare al programma di occupazione temporaneo.

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte non può che confermare l’operato della Sezione del lavoro.

Va rilevato innanzitutto che l’assicurato non ha fatto valere alcun valido motivo atto a considerare il POT assegnatogli inadeguato dal profilo della sua età, della sua situazione personale o del suo stato di salute (cfr. consid. 2.3.).

Il ricorrente si è limitato a giustificare il suo rifiuto con le trattative in corso per un posto di lavoro quale aiuto giardiniere.

In particolare egli ha affermato:

" Le ragioni per cui non ho chiamato subito sono semplicemente che aspettavo una risposta, perché avendo trovato lavoro non vedevo la motivazione di recarmi per sole 2 settimane ad un PO. Per me che ho seri problemi finanziari sarebbe stata una spesa inutile” (doc. I).

Queste giustificazioni non meritano accoglimento in questa sede.

Infatti il contratto di lavoro siglato con la __________ come aiuto giardiniere era della durata limitata di soli 3 mesi (dal 1° maggio 2009 al 31 luglio 2009), mentre il POT era della durata di 6 mesi (cfr. doc. 7, 11).

RI 1 avrebbe dovuto dunque contattare senza indugio il responsabile del POT di __________ e iniziare l’attività nel mese di aprile. Ciò non avrebbe comunque ostacolato le trattative in corso con la __________. Come correttamente sottolineato dalla Sezione del lavoro il POT poteva infatti essere interrotto in ogni momento qualora l’assicurato avesse trovato un’occupazione lavorativa adeguata.

Al riguardo va ricordato che l’esercizio di un’attività lucrativa è in ogni caso prioritaria rispetto alla partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 91-92; SVR 2000 ALV Nr. 14 "l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit,, cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98)" e Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR – Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, pag. 2395, nr. 715), almeno quando le due attività non possono essere effettuate contemporaneamente (cfr. STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007).

Lo svolgimento di un programma occupazionale non esclude il compimento di sforzi volti al reperimento di un’occupazione.

Al contrario durante l’effettuazione di un POT un assicurato è tenuto a ricercare un lavoro (cfr. STCA 38.2002.223 del 22 gennaio 2003; D. Cattaneo, op. cit., p.to 2.3.5., pag. 30; Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – PML emanata dalla SECO nel gennaio 2008, p.to A11).

Di conseguenza il POT era adeguato e doveva essere accettato dall'assicurato (cfr. consid. 2.3).

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considerano l'età (l'assicurato è nato nel 1986) e la situazione di disoccupato di lunga durata del ricorrente (al suo secondo termine quadro che terminava il 31 luglio 2009).

Per quanto attiene all’argomentazione del ricorrente secondo il quale: “per me che ho seri problemi finanziari sarebbe stata una spesa inutile” (doc. I) va evidenziato che la Sezione del lavoro, se adempiuti determinati presupposti, avrebbe assunto le spese di viaggio e vitto (doc. III).

Anche su questo punto, dunque, il ricorso va respinto.

Giova, infine, ricordare che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2005.91 del 16 marzo 2006; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

2.9. Alla luce di quanto esposto ai precedenti considerandi e tutto ben considerato, occorre concludere che, in casu, l’assicurato, risultando il programma di occupazione assegnatogli presso __________ rispettoso del requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46), avrebbe dovuto accettare senza indugio tale POT (cfr. STF 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 5).

Anche l’entità della sanzione inflitta al ricorrente (21 giorni di penalità; cfr. STF 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 6) si rivela conforme alla legge e alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).

Questo Tribunale, pertanto, non può che confermare la decisione su opposizione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

15

Gerichtsentscheide

42
  • DTF 131 V 28601.01.2005 · 395 Zitate
  • DTF 125 V 91
  • DTF 125 V 19701.01.1999 · 358 Zitate
  • DTF 125 V 361
  • DTF 125 V 367
  • DTF 123 V 50
  • DTF 122 V 38
  • BGE 120 V 37501.01.1994 · 58 Zitate
  • 8C_202/200804.02.2009 · 19 Zitate
  • 8C_206/2008
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 121/92
  • C 126/02
  • C 136/01
  • C 184/05
  • C 224/02
  • C 262/01
  • C 269/04
  • C 272/05
  • C 274/04
  • C 279/03
  • C 279/98
  • C 301/05
  • C 308/00
  • C 355/01
  • C 376/98
  • C 382/00
  • C 412/99
  • C 43/04
  • C 446/99
  • C 448/99
  • C 54/98
  • C 77/04
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 347/98