Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2009.86
Entscheidungsdatum
18.01.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2009.86

DC/sc

Lugano 18 gennaio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 15 settembre 2009 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 14 settembre 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 28 luglio 2009 con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza (cfr. Doc. 3), argomentando:

" (...)

Lei ha terminato l'attività lavorativa in data 30.06.2007. Rivendica alla nostra Cassa, con domanda presentata il 29 aprile 2009, i salari per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2007, nonché la quota parte tredicesima.

Abbiamo valutato le motivazioni portate in sede di opposizione e ribadiamo che non avendo il datore di lavoro ottemperato ai propri obblighi (sottoscritti in sede di udienza il 10.10.2007) i semplici solleciti verbali e/o telefonici non sono ritenuti sufficienti.

La sua opposizione del 10 settembre 2009 è respinta e la nostra decisione del 28 luglio 2009 viene confermata poiché non è stato fatto tutto il possibile tempestivamente per ridurre il danno. La domanda di esecuzione è stata inoltrata infatti unicamente il 5 marzo 2009." (Doc. C)

1.2. Contro questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La sua rappresentante ritiene che ella non ha violato l'obbligo di ridurre il danno e rileva in particolare:

" (...)

Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro

Contrariamente a quanto detto nella decisione contestata, l'assicurata ha fatto tempestivamente e energicamente tutti i passi necessari per "ridurre il danno". Nel caso che ci occupa, quest'ultima, non è assolutamente restata inattiva, ma ha sollecitato telefonicamente e fatto più volte pressione di persona al datore di lavoro per ottenere, quanto dovuto. L'assicurata poteva inoltre, contare sull'aiuto del RA 1 per tutelare i suoi interessi.

Visto quanto precede, in base ai tempi e agli usi riconosciuti dalla giurisprudenza (C 121703) come normali nell'ambito delle procedure d'incasso, il comportamento dell'assicurata non può essere ritenuto come lesivo del suo obbligo di ridurre il danno, in effetti, sin da prima della fine del rapporto di lavoro essa ha agito per recuperare i salari dovuti e dopo non vi ha mai rinunciato, né il suo comportamento permette di pensarlo.

Attiriamo comunque la vostra attenzione sul fatto che il nostro sindacato è oberato di vertenze di lavoro, comprese le relative insolvenze e che talvolta l'evasione delle stesse non può essere fatta con il tempismo desiderato, questo però non significa che si rinunci a far valere i diritti dei nostri patrocinati né l'atteggiamento del sindacato nei confronti dei datori di lavoro debitori permette di pensarlo.

Secondo la giurisprudenza (8C 466/2008) "il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in questione a dipendenza della violazione, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone, per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa grave. Occorre quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle circostanze concrete, se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura sufficiente, i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 231/06 del 5 dicembre 2006, in DTA 2007 no 3 pag. 49).".

Nel caso di specie e alla luce della giurisprudenza in materia, l'assicurata ha adempiuto a sufficienza il suo l'obbligo di diminuire il danno, poiché essa ha dato, sia prima della risoluzione del rapporto di lavoro che dopo, e questo entro un lasso di tempo adeguato, dei segnali inequivocabili che permettono di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non pagati." (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 23 ottobre 2009 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (...)

Dagli atti all'incarto sono rilevabili i seguenti elementi:

a) il 29.04.2009 l'assicurata ha presentato domanda d'indennità per insolvenza, aveva terminato l'attività lavorativa il 30.06.2007 e aveva ricevuto il salario fino al 28.02.2007;

b) il 26.06.2007 l'assicurata sollecita tramite uno scritto al datore di lavoro il versamento dei suoi stipendi arretrati;

c) il 09.07.2007 il sindacato sollecita nuovamente per iscritto la ditta L'__________;

d) il 04.09.2007 una nuova richiesta scritta che sollecita i versamenti alla signora RI 1 viene spedita alla ditta dal RA 1;

e) il 10.09.2007 viene inoltrata un'istanza (mercedi e salari) alla Pretura di __________;

f) il 10.10.2007 in sede di udienza viene raggiunto un accordo tra le parti, l'importo richiesto di fr. 11'844.45 dovrà essere versato in rate mensili di fr. 500.00;

g) il 10.10.2007 RA 1 inoltra alla ditta un conteggio e le polizze per il primo versamento rateale;

h) il 10.02.2009 una raccomandata è spedita alla ditta da parte del sindacato. La lettera indica che 4 rate sono state pagate, la prima nel mese di novembre 2007 e l'ultima in febbraio 2008, e si chiede quindi venga rispettato l'accordo preso in sede di udienza;

i) il 05.03.2009 è inoltrata una domanda di esecuzione;

j) il 17.03.2009 è stato spiccato il precetto esecutivo.

A parere della Cassa non è giustificabile che l'assicurata, che ha terminato la sua attività presso la ditta il 30.06.2007, abbia inoltrato la domanda di esecuzione unicamente nel mese di marzo 2009, nonostante in lungo tempo trascorso dal versamento dell'ultima rata.

Gli asseriti molteplici solleciti telefonici effettuati dalla signora e dal sindacato nei confronti della ditta in primis non sono mai stati comprovati né con tabulati telefonici né con una lista dettagliata, secondariamente a nostro parere sono in ogni caso insufficienti a comprovare l'impegno tempestivo e celere nel recuperare i crediti salariali.

La Cassa non ritiene inoltre che quanto scrive l'RA 1 possa essere una valida giustificazione: "il nostro sindacato è oberato di vertenze di lavoro, comprese le relative insolvenze e che talvolta l'evasione delle stesse non può essere fatta con il tempismo desiderato, questo però non significa che si rinunci a far valere i diritti dei nostri patrocinati nè l'atteggiamento del sindacato nei confronti dei datori di lavoro debitori permette di pensarlo"." (Doc. III)

1.4. Il 6 novembre 2009 la rappresentante dell'assicurata ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova (Doc. V)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI:

" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."

L'art. 51 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.3. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

  • o non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso.

Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

Il TFA, in una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003, ha considerato violato l'obbligo di ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di lavoro.

In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro li lui.

In una sentenza 8C_441/2007, 8C_490/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale ha ritenuto che un assicurato aveva compiuto una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI ed ha sottolineato che:

" (...)

Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen, wie sich aus dem Nichteintretensentscheid vom 21. September 2006 des Kreisgerichts St. Gallen auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin ergibt. Er vermag nicht nachzuweisen, dass bereits im März 2006 von Vornherein keine Aussicht auf Bezahlung des ausstehenden Geldes oder eines Teils davon mehr bestand. Im Hinblick auf das von einer Arbeitskollegin rund sechs Monate nach der Konkursandrohung vom 16. Februar 2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte es diesbezüglich eines eindeutigen Nachweises. Denn es kann unter arbeitslosenversicherungsrechtli-chen Gesichtspunkten nicht Sache des Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche Erfolg versprechend sind oder nicht. Vielmehr hat er im Rahmen der ihm obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihm Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (ebenso: Urteile C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 und C 148/03 vom 3. Dezember 2003).

(...)

4.3 Indem der Versicherte über mehrere Monate untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende Schadenminderungspflicht in einer Weise verletzt, welche die verfügte Leistungsverweigerung als rechtens erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62 [C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom 29. Dezember 2006). (...)"

In una sentenza 8C_466/2008 dal 1° aprile 2008 il Tribunale federale ha confermato una decisione del TCA che aveva ammesso una violazione dell'art. 55 cpv. 1 LADI, rilevando:

" 4.

Il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in questione a dipendenza di una violazione, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone, per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa grave. Occorre quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle circostanze concrete, se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura sufficiente, i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 231/06 del 5 dicembre 2006, in DTA 2007 no. 3 pag. 49).

Nel caso di specie, la Corte cantonale, dopo avere rammentato il principio generale secondo il quale il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante, ha ravvisato una colpa grave dell'insorgente essenzialmente nella circostanza che quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio da un ente sindacale, è rimasto inattivo per un periodo di quasi otto mesi, trascorsi dalla comminatoria di fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa domanda del 15 febbraio 2006.

Questa Corte non vede motivo per non aderire alla valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il tempo non indifferente trascorso nel presente caso senza che l'interessato abbia intrapreso passi concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia, in effetti, con l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il disposto dell'art. 55 cpv. 1 LADI.

Privo di pertinenza è infine l'argomento ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in tempi adeguati tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in Italia senza lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente che, a norma dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni."

Anche in una sentenza 8C_709/2009 del 30 settembre 2009 il Tribunale federale ha ritenuto violato l'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 55 cpv. 1 LADI e si è così espresso:

" 4.

Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers unverhältnismässig streng ausgelegt habe.

4.1 Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft RA 1 vertreten lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine Betreibung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung, eingeleitet worden.

4.2 Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer unverhältnismässigen oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht gesprochen werden. Zudem setzt sich der Beschwerdeführer in seiner Rechtsschrift auch nicht mit der geltenden Rechtsprechung auseinander und legt keine Gründe dar, weshalb daran nicht festzuhalten sei oder inwiefern der kantonale Entscheid der geltenden Praxis widerspreche.

2.4. Nella presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza in quanto ella avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.2 e 2.3).

Dagli atti dell'incarto emerge che l'assicurata ha lavorato come cameriera per L'__________ di __________ dal 25 settembre 2006 al 30 giugno 2007 (lettera di disdetta del 26 aprile 2007 per il 30 aprile 2007, cfr. Doc. 33; prolungamento del contratto fino al 30 giorno 2007 in seguito a malattia nel periodo di disdetta, cfr. Doc. 27).

Il datore di lavoro non ha versato alla ricorrente gli stipendi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2007.

Durante il rapporto di lavoro l'assicurata ha tempestivamente chiesto il versamento del salario che le spettava in particolare inviando una raccomandata il 26 giugno 2007 nella quale ha assegnato al datore di lavoro un termine di 10 giorni per versarle l'importo di fr. 5'921.30, precisando, che in caso contrario, si sarebbe vista "costretta a proseguire per vie esecutive" (cfr. Doc. G).

RI 1 il 22 aprile 2007 ha pure incaricato il RA 1 di tutelare i suoi diritti. Il suo rappresentante è così intervenuto telefonicamente per ottenere il versamento dei salari arretrati (cfr. Doc. I, punto 3).

Il 9 luglio 2007 e il 4 settembre 2007 il rappresentante dell'assicurata ha sollecitato per iscritto il versamento dell'importo di fr. 5'921.30 (cfr. Doc. H, lettera di __________ e I, lettera di __________).

Il 10 settembre 2007 il RA 1 ha inoltrato un'istanza presso la Pretura di __________ con la quale ha chiesto di condannare L'__________ a versare a RI 1 fr. 11'844.45 + interessi al 5% dal 1° luglio 2007 (cfr. Doc. F).

Dal verbale di udienza del 10 ottobre 2007 emerge che, davanti al Pretore di __________, è stata conclusa una transazione giudiziaria del seguente tenore:

" (...)

  1. La convenuta verserà all'istante l'importo di fr. 11'000.00 a valere quale salario lordo, a tacitazione di ogni pretesa connessa con l'odierna vertenza.

  2. Con il versamento dell'importo di cui al punto 1 le parti non vantano più alcuna reciproca pretesa.

  3. L'importo di cui al punto 1 verrà soluto in rate mensili di fr. 500.00 mensili netti fino a estinzione del debito mediante le polizze che la parte istante farà pervenire alla convenuta.

La prima volta entro la fine di ottobre 2007 e via di seguito alla fine di ogni mese successivo. Il mancato rispetto di una scadenza comporta l'esigibilità immediata dell'intero valore di causa equivalente a 11'844.45 lordi più interessi del 5% dal 1 ° luglio 2007.

  1. Oneri processuali a carico dello Stato; compensate le ripetibili." (Doc. L)

Il rappresentante dell'assicurata, __________ del RA 1, il 10 ottobre 2007 ha trasmesso al datore di lavoro il conteggio dettagliato e le polizze di versamento (cfr. Doc. M).

Il datore di lavoro ha versato all'assicurata quanto stabilito durante alcuni mesi (novembre 2007, dicembre 2007, gennaio 2008 e inizio marzo 2008; cfr. Doc. I, punto 7).

Successivamente i versamenti si sono interrotti e "dal mese di aprile 2008 al mese di febbraio 2009 sono state fatte nei confronti della Società regolari sollecitazioni telefoniche, sia da parte del RA 1 che da parte dell'assicurata" (cfr. Doc. I, punto 9).

Il 10 febbraio 2009 il RA 1 ha inviato al datore di lavoro uno scritto del seguente tenore:

" Ci riferiamo alla pratica in oggetto e da un controllo abbiamo costatato che non avete più effettuato versamenti di quanto dovuto alla signora RI 1.

Tenuto conto che non avete rispettato l'accordo preso in data 10 ottobre 2007 la situazione si presenta come segue:

Valore di causa

Fr. 11'844.45

./. Versamento novembre 2007

Fr. 500.00

./. Versamento dicembre 2007

Fr. 500.00

./. Versamento gennaio 2008

Fr. 500.00

./. Versamento febbraio 2008

Fr. 500.00

  • interessi dal 01 luglio 2007

Fr. 793.00

Totale da versare

Fr. 10'637.45

Vi invitiamo a voler versare la somma sopraindica entro il 28 febbraio 2009, trascorso tale termine procederemo per vie esecutive senza ulteriori comunicazioni." (Doc. N, lettera di __________)

La domanda di esecuzione è poi stata inoltrata il 5 marzo 2009 (cfr. Doc. O) e il precetto esecutivo è stato spiccato il 17 marzo 2009 (cfr. Doc. P).

La domanda di esecuzione è dunque stata inoltrata un anno dopo che il datore di lavoro aveva interrotto il versamento rateale fissato nella transazione giudiziaria.

Ora, secondo questo Tribunale, lasciando trascorrere un periodo così lungo (al riguardo cfr. STFA C 49/06 del 27 novembre 2006; STFA C 295/05 del 17 ottobre 2006; STFA C 163/06 del 19 ottobre 2006; DLA 2002 pag. 62) prima di fare spiccare il precetto esecutivo l'assicurata, viste le particolarità del caso concreto, ha commesso una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007; STCA 38.2008.43 del 6 novembre 2008; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010).

La giurisprudenza esige infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il datore di lavoro non aveva versato il salario già durante il rapporto di lavoro conclusosi il 30 giugno 2007 (già il 26 giugno 2007 l'assicurata aveva peraltro sottolineato che in caso di mancato versamento entro il termine di 10 giorni avrebbe fatto ricorso alle vie esecutive) e, soprattutto, che l'accordo del 10 ottobre 2007 omologato dal Pretore di __________ "che ha valore di sentenza esecutiva" (cfr. Doc. L) prevedeva esplicitamente che il "mancato rispetto di una scadenza comporta l'esigibilità immediata dell'intero valore di causa" (cfr. Doc. L).

Alla luce di quanto appena esposto, secondo il TCA, a ragione la Cassa ha dunque negato a RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza.

Infine si ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010) e che non è possibile giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343; DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216; STCA 38.2009.29 del 27 luglio 2009; STCA 35.2009.48 del 18 giugno 2009; SVR 1999 ALV N. 15; STFA I 241/04 del 15 giugno 2005; DTF 125 V 191 consid. 2a; STFA I 299/06 del 4 aprile 2007, consid. 7.5.1).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

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  • DTF 125 V 191
  • DTF 110 V 21001.01.1984 · 87 Zitate
  • DTF 110 V 33901.01.1984 · 104 Zitate
  • 8C_441/200707.04.2008 · 12 Zitate
  • 8C_466/200801.04.2009 · 54 Zitate
  • 8C_490/2007
  • 8C_709/200930.09.2009 · 5 Zitate
  • 8C_984/200811.05.2009 · 67 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 148/03
  • C 163/06
  • C 167/2004
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  • C 25/05
  • C 271/05
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