Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2009.83
Entscheidungsdatum
18.01.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2009.83

DC/sc

Lugano 18 gennaio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 11 settembre 2009 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 14 settembre 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 26 agosto 2009 con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza (cfr. Doc. 3), argomentando:

" (...)

Lei ha terminato l'attività lavorativa in data 24.01.2008 e ha ricevuto lo stipendio fino al 30.11.2007. La domanda è stata presentata alla nostra Cassa in data 27 luglio 2009.

Abbiamo valutato le motivazioni portate in sede di opposizione e ribadiamo che non avendo il datore di lavoro ottemperato ai propri obblighi i semplici solleciti verbali e/o via e­-mail non sono ritenuti sufficienti.

Il precetto esecutivo è stato inoltrato unicamente il 18 novembre 2008 pertanto non si può ritenere che sia stato fatto tutto il possibile tempestivamente per ridurre il danno. La sua opposizione del 9 settembre 2009 è respinta e la nostra decisione del 26.08.2009 viene confermata. (...)" (Doc. C)

1.2. Contro questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La sua rappresentante, ritiene che l'assicurata non abbia violato l'obbligo di ridurre il danno e rileva in particolare:

" (...)

Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro

La ricorrente ha fatto tempestivamente e energicamente tutti i passi necessari per "ridurre il danno". Nel caso che ci occupa quest'ultima, non é assolutamente restata inattiva, ma ha sollecitato telefonicamente e fatto più volte pressione di persona al datore di lavoro per ricevere quanto dovuto. L'ex-datore di lavoro le ha fatto vane promesse alle quali la ricorrente ha creduto durante qualche tempo, anche perché nel frattempo era comunque riuscita ad ottenere due anticipi. Quando, poi, ha dovuto arrendersi all'evidenza, ossia che il datore di lavoro non avrebbe pagato, il 17.10.2008, ha dato procura al RA 1 perché si occupasse del suo caso. Con corrispondenza del 20 ottobre 2008, viene dunque assegnato all'ex-datore di lavoro un termine perentorio per il pagamento degli arretrati. Questo termine non essendo stato rispettato, la procedura è stata condotta fino alla pronuncia del fallimento.

Teniamo nuovamente a rilevare come il responsabile della ditta fosse una persona difficilmente rintracciabile, a comprova anche il fatto che dalla data dell'inoltro della domanda d'esecuzione il 18 novembre 2008, sono passati ben 4 mesi prima che il precetto potesse essere intimato, in data 16 marzo 2009. In effetti, anche i funzionari dell'UEF hanno dovuto compiere una vera e propria "caccia al debitore" (come già a suo tempo la signora RI 1) prima di poter intimare il precetto. Mentre la comminatoria di fallimento ha dovuto essere pubblicata addirittura sul FU (__________) per l'impossibilità da parte dell'UEF di rintracciare il debitore. Questo spiega anche come per mesi la ricorrente non aveva più nessuna risposta ai suoi solleciti di pagamento.

Visto quanto precede, in base ai tempi e agli usi riconosciuti dalla giurisprudenza come normali nell'ambito delle procedure d'incasso, il comportamento dell'assicurata non può essere ritenuto come lesivo del suo obbligo di ridurre il danno, in effetti, sin da prima della fine del rapporto di lavoro, essa ha agito per recuperare i salari dovuti e dopo non vi ha mai rinunciato, né il suo comportamento permette di pensarlo.

Secondo la giurisprudenza (8C 466/2008) "il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in questione a dipendenza della violazione, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone, per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa grave. Occorre quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle circostanze concrete, se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura sufficiente, i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 231/06 del 5 dicembre 2006, in DTA 2007 no 3 pag. 49)"." (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 23 ottobre 2009 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (...)

Dagli atti all'incarto sono rilevabili i seguenti elementi:

a) il 27.07.2009 l'assicurata ha presentato domanda d'indennità per insolvenza, aveva terminato l'attività lavorativa il 24.01.2008 e aveva ricevuto il salario fino al 30.11.2007;

b) il 28.03.2008 la signora riceve un acconto sulle sue spettanze salariali di fr. 1'000.00;

c) il 18.08.2008 l'assicurata ha scritto un e-mail di sollecito al suo ex datore di lavoro, dal quale si evince che "sono passati oramai altri 3 mesi dall'ultima volta che ci siamo visti, non ho ricevuto né una telefonata né una e-mail,non mi hai più fatto sapere niente";

d) il 02.09.2008 la ditta risponde alla signora RI 1 dicendo che "la situazione da difficile è diventata insostenibile";

e) il 20.10.2008 il sindacato intimata alla ditta una lettera di sollecito;

f) il 18.11.2008 viene presentata la domanda d'esecuzione;

g) il 16.03.2009 è stato spiccato il precetto esecutivo;

h) il 02.04.2009 viene inoltrata una domanda di proseguire l'esecuzione;

i) il 21.04.2009 è stata richiesta a comminatoria di fallimento;

j) il 18.05.2009 viene inviata alla Pretura un'istanza di fallimento;

k) il 19.05.2009 il Pretore del Distretto di __________ cita le parti a comparire in aula in data 8 luglio 2009;

I) il 02.07.2009 la Pretura stralcia la procedura dai ruoli in quanto la ditta è fallita con decreto del 9 giugno 2009.

A parere della Cassa non è giustificabile che l'assicurata, che ha terminato la sua attività presso la ditta L'__________ il 24.01.2008, abbia inoltrato la domanda di esecuzione unicamente nel mese di novembre 2008, nonostante in tutti questi mesi era stato versato unicamente un acconto.

Gli asseriti molteplici solleciti verbali e di persona effettuati dalla signora nei confronti della ditta in primis non sono mai stati comprovati né con tabulati telefonici né con una lista dettagliata (tranne uno scambio di e-mail di agosto 2008), secondariamente a nostro parere sono in ogni caso insufficienti a comprovare l'impegno tempestivo e celere nel recuperare i crediti salariali.

La Cassa non ritiene inoltre che quanto scrive l'RA 1 possa essere una valida giustificazione: "il nostro sindacato è oberato di vertenze di lavoro, comprese le relative insolvenze e che talvolta l'evasione delle stesse non può essere fatta con il tempismo desiderato, questo però non significa che si rinunci a far valere i diritti dei nostri patrocinati né I'atteggiamento del sindacato nei confronti dei datori di lavoro debitori permette di pensarlo"." (...)" (Doc. III)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI:

" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."

L'art. 51 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.3. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

  • o non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso.

Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

Il TFA, in una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003, ha considerato violato l'obbligo di ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di lavoro.

In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro li lui.

In una sentenza 8C_441/2007, 8C_490/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale ha ritenuto che un assicurato aveva compiuto una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI ed ha sottolineato che:

" (...)

Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen, wie sich aus dem Nichteintretensentscheid vom 21. September 2006 des Kreisgerichts St. Gallen auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin ergibt. Er vermag nicht nachzuweisen, dass bereits im März 2006 von Vornherein keine Aussicht auf Bezahlung des ausstehenden Geldes oder eines Teils davon mehr bestand. Im Hinblick auf das von einer Arbeitskollegin rund sechs Monate nach der Konkursandrohung vom 16. Februar 2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte es diesbezüglich eines eindeutigen Nachweises. Denn es kann unter arbeitslosenversicherungsrechtli-chen Gesichtspunkten nicht Sache des Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht. Vielmehr hat er im Rahmen der ihm obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihm Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (ebenso: Urteile C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 und C 148/03 vom 3. Dezember 2003).

(...)

4.3 Indem der Versicherte über mehrere Monate untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende Schadenminderungspflicht in einer Weise verletzt, welche die verfügte Leistungsverweigerung als rechtens erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62 [C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom 29. Dezember 2006). (...)"

In una sentenza 8C_466/2008 dal 1° aprile 2008 il Tribunale federale ha confermato una decisione del TCA che aveva ammesso una violazione dell'art. 55 cpv. 1 LADI, rilevando:

" 4.

Il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in questione a dipendenza di una violazione, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone, per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa grave. Occorre quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle circostanze concrete, se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura sufficiente, i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 231/06 del 5 dicembre 2006, in DTA 2007 no. 3 pag. 49).

Nel caso di specie, la Corte cantonale, dopo avere rammentato il principio generale secondo il quale il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante, ha ravvisato una colpa grave dell'insorgente essenzialmente nella circostanza che quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio da un ente sindacale, è rimasto inattivo per un periodo di quasi otto mesi, trascorsi dalla comminatoria di fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa domanda del 15 febbraio 2006.

Questa Corte non vede motivo per non aderire alla valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il tempo non indifferente trascorso nel presente caso senza che l'interessato abbia intrapreso passi concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia, in effetti, con l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il disposto dell'art. 55 cpv. 1 LADI.

Privo di pertinenza è infine l'argomento ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in tempi adeguati tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in Italia senza lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente che, a norma dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni."

Anche in una sentenza 8C_709/2009 del 30 settembre 2009 il Tribunale federale ha ritenuto violato l'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 55 cpv. 1 LADI e si è così espresso:

" 4.

Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers unverhältnismässig streng ausgelegt habe.

4.1 Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft RA 1 vertreten lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine Betreibung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung, eingeleitet worden.

4.2 Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer unverhältnismässigen oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht gesprochen werden. Zudem setzt sich der Beschwerdeführer in seiner Rechtsschrift auch nicht mit der geltenden Rechtsprechung auseinander und legt keine Gründe dar, weshalb daran nicht festzuhalten sei oder inwiefern der kantonale Entscheid der geltenden Praxis widerspreche.

2.4. Nella presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza in quanto ella avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.2 e 2.3).

Dagli atti dell'incarto emerge che l'assicurata ha lavorato come addetta alle vendite presso l'__________ dal 1° ottobre 2007 al 24 gennaio 2008.

Il contratto è stato sciolto per motivi economici (cfr. lettera di disdetta del 25 gennaio 2008 di __________ dell'__________, Doc. 36).

Il salario è stato versato fino al 30 novembre 2007 (cfr. Doc. 20a, Doc. 30).

L'assicurata ha chiesto alla Cassa di versarle fr. 4'439.58 a titolo di indennità per insolvenza (cfr. Doc. 20a).

Già durante il rapporto di lavoro, peraltro rivelatosi estremamente breve, l'assicurata ha avuto delle difficoltà a ottenere il salario che è stato sollecitato e pagato in parte, anche mediante il versamento di acconti (cfr. Doc. D).

Il 12 agosto 2009 l'assicurata ha così descritto i passi intrapresi per ottenere il salario che le spettava, dopo la fine del rapporto di lavoro:

" Vorrei esporvi brevemente il mio problema venutosi a creare con il Signor , responsabile dell'.

Nel Settembre 2007 sono stata assunta dal Signor __________, come collaboratrice, dopo una proposta molto allettante e piena di promesse.

Avendolo conosciuto qualche mese prima dell'assunzione ho potuto così instaurare anche un rapporto di amicizia, o almeno lo pensavo.

Nel periodo in cui ho lavorato presso l'__________ purtroppo gli introiti si sono rivelati alquanto scarsi finché la situazione economica è diventata per il signor __________ insostenibile. Ha dovuto quindi licenziarmi, a fine Gennaio 2008, promettendo però di pagarmi gli stipendi arretrati nel giro di poche settimane.

Conoscendo i problemi economici e cmq avendo un buon rapporto con lui ho pensato di potermi fidare, sicura che avrebbe mantenuto le promesse e che effettivamente i primi mesi ha rispettato consegnandomi degli acconti. Dopo di che le mie richieste di sollecito sono state rimbalzate da un mese all'altro, le mie visite in negozio risultavano invane perché era introvabile.

Quindi dopo l'ultima e-mail inviata ad Agosto 2009 con risposta Settembre 2009,ho deciso di contattare qualcuno di competente che potesse veramente sollecitare il pagamento, visto che i miei sforzi si erano rivelati invani." (Doc. 35)

In effetti l'assicurata il 28 marzo 2008 ha ricevuto dall'ex datore di lavoro un acconto di fr. 1'000.-- (cfr. Doc. 15).

Il 18 agosto 2008 l'assicurata ha nuovamente sollecitato il versamento del salario mediante un messaggio di posta elettronica nel quale informava il datore di lavoro di non essere più disposta ad aspettare (cfr. Doc. 14: "(...) sono passati oramai altri 3 mesi dall'ultima volta che ci siamo visti, non ho ricevuto nè una telefonata nè una e-mail, non mi hai più fatto sapere niente e poi mi vieni a dire che la tua priorità era quella di saldare i conti con me .... (...)" ).

Il 2 settembre 2008 il datore di lavoro ha comunicato all'assicurata in particolare che:

" (...)

Ho contattato il commercialista per attivare una procedura di fallimento, non avendo più risorse e/o lavori.

Se sei passata dal negozio avrai notato che sto cercando qualcuno che subentri nel negozio almeno per recuperare i soldi che sono bloccati per l'affitto "5000.00" chf, con i quali saldarti." (Doc. 14)

Il 17 ottobre 2008 l'assicurata ha incaricato il RA 1 di tutelare i suoi interessi salariali (cfr. Doc. 24).

Il 20 ottobre 2008 __________ del RA 1 ha inviato il seguente scritto al datore di lavoro:

" Interveniamo presso di voi su mandato della nostra associata e vostra ex-dipendente RI 1.

La signora RI 1 ha sollecitato più volte il pagamento della liquidazione del suo rapporto di lavoro terminato a fine gennaio 2008 per un totale di fr. 5206.60, secondo vostro conteggio di liquidazione.

Fino ad oggi ha ricevuto da parte vostra solo due acconti di fr. 1000.- il 28.3.2008 e di fr. 500.- il 6.6.2008.

Vi assegniamo quindi un termine di una settimana per provvedere al versamento della somma restante di fr. 3706.60, direttamente sul conto corrente postale della signora RI 1.

RI 1Conto corrente postale n° __________.

Vi rendiamo inoltre attenti al fatto che, in mancanza di un vostro pronto versamento, ci vedremo costretti a procedere per vie legali." (Doc. 13)

Non avendo ricevuto nessuna risposta da parte del datore di lavoro il rappresentante dell'assicurata ha inoltrato una domanda di esecuzione il 18 novembre 2008 (cfr. Doc. 11). Il precetto esecutivo è stato spiccato il 16 marzo 2009 (cfr. Doc. 10).

Come visto (cfr. consid. 2.3 e 2.4), la giurisprudenza esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

Nella presente fattispecie la domanda di esecuzione è stata inoltrata il 18 novembre 2008, quasi 10 mesi dopo la conclusione del rapporto di lavoro e quasi 8 mesi dopo avere ricevuto l'acconto di fr. 1'000.--, rispettivamente 5 mesi dopo l'acconto di fr. 500.-- che l'assicurata afferma di avere ricevuto il 6 giugno 2008 (cfr. Doc. I, punto 5; Doc. G; la ricevuta allegata al ricorso porta peraltro la data 6 giugno 2007, non contiene nessun riferimento a un rapporto di lavoro preciso ed è firmata da una sola persona, cfr. Doc. E).

In realtà visto il comportamento assunto dall'ex datore di lavoro, che già durante il rapporto di lavoro non aveva versato tempestivamente il salario, l'assicurata avrebbe dovuto attivarsi prima e fare spiccare il precetto esecutivo, al più tardi, immediatamente dopo il messaggio di posta elettronica ricevuto dall'ex datore di lavoro il 2 settembre 2008 dal quale risultava che quest'ultimo non aveva "più risorse e aveva contattato il commercialista per attivare una procedura di fallimento".

Non avendolo fatto l'assicurata ha commesso una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007; STCA 38.2008.43 del 6 novembre 2008; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010).

A ragione dunque la Cassa le ha così negato il diritto ad ottenere l'indennità per insolvenza da lei richiesta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

3

Gerichtsentscheide

23
  • 8C_441/200707.04.2008 · 12 Zitate
  • 8C_466/200801.04.2009 · 54 Zitate
  • 8C_490/2007
  • 8C_709/200930.09.2009 · 5 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 148/03
  • C 167/2004
  • C 231/06
  • C 235/04
  • C 25/05
  • C 271/05
  • C 297/02
  • C 323/02
  • C 91/01
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 347/98