Raccomandata
Incarto n. 38.2009.81-82
DC/sc
Lugano 18 gennaio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sui ricorsi del 12 ottobre 2009 di
contro
le decisioni su opposizione del 10 settembre 2009 emanate da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 10 settembre 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 6 luglio 2009 (cfr. Doc. 30) con la quale aveva negato a RI 2 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza (cfr. Doc. C1), argomentando:
" (...)
Lei ha terminato l'attività lavorativa in data 31.10.2007 e ha ricevuto per settembre ed ottobre 2007 unicamente degli acconti. La domanda è stata presentata alla nostra Cassa in data 03.06.2009.
Abbiamo valutato le motivazioni portate in sede di opposizione e ribadiamo che non avendo il datore di lavoro ottemperato ai propri obblighi e rispettato l'accordo verbale, i semplici solleciti verbali e/o telefonici non sono ritenuti sufficienti.
Facciamo inoltre rilevare che sulla lettera di sollecito del 31 marzo 2008 è dato un termine di 10 giorni di tempo per saldare il dovuto in caso contrario "adiremo senza ulteriori formalità alle vie esecutive e legali" ma il 2 luglio 2008 viene dato un ulteriore termine di 2 settimane e solo il 23 settembre 2008 vengono inoltrate le domande di esecuzione.
In considerazione del fatto che dall'ultimo acconto percepito in ottobre 2007 dalla ditta alla domanda di esecuzione è trascorso un lungo lasso di tempo la sua opposizione del 4 settembre 2009 è respinta (...)" (Doc. C1)
Il medesimo giorno e con identiche motivazioni la Cassa ha pure confermato la decisione del 6 luglio 2009 (cfr. Doc. 5) con la quale ha negato il diritto all'indennità per insolvenza a RI 1 (cfr. Doc. C2)
1.2. Contro questa decisione gli assicurati hanno fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
La loro rappresentante ritiene che essi non abbiano violato l'obbligo di ridurre il danno e rileva in particolare:
" (...)
Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro
I ricorrenti hanno fatto tempestivamente e energicamente tutti i passi necessari per "ridurre il danno". Nel caso che ci occupa, essi non sono assolutamente restati inattivi, ma, in un primo tempo, hanno sollecitato telefonicamente e fatto più volte pressione di persona al datore di lavoro per ricevere quanto loro dovuto. Il datore di lavoro ha fatto promesse alle quali gli opponenti hanno creduto. Quando, poi, in un secondo tempo, hanno dovuto arrendersi all'evidenza, ossia che il datore di lavoro non avrebbe pagato quanto dovuto, il 1 febbraio 2008, hanno dato procura al RA 1 affinché si occupasse del loro caso. Il sindacato ha sollecitato la ditta più volte telefonicamente. Questi solleciti essendo restati infruttuosi, con corrispondenza del 31 marzo 2008, viene assegnato un termine perentorio per il pagamento degli arretrati. Dopo nuove assicurazioni di pagamento non mantenute dalla ditta, il sindacato inoltra una procedura esecutiva che si è conclusa in data 6 aprile 2009. La Cassa cantonale di disoccupazione rimprovera all'assicurato il fatto che entro l'ultimo acconto percepito in ottobre 2007 dalla ditta alla domanda di esecuzione sia trascorso un lungo lasso di tempo. A questo proposito, attiriamo nuovamente l'attenzione sul fatto che durante questo periodo gli assicurati non sono rimasti inattivi, anche se, purtroppo, i loro tentativi personali per recuperare i salari dovuti, benché insistenti, non sono stati coronati di successo. In seguito, a tutela dei loro interessi, è stato dato mandato al RA 1, a ulteriore comprova della loro ferma volontà di ottenere soddisfazione.
Visto quanto precede, in base ai tempi e agli usi riconosciuti dalla giurisprudenza come normali nell'ambito delle procedure d'incasso, il comportamento degli assicurati non può essere ritenuto come lesivo del loro obbligo di ridurre il danno, in effetti, sin da prima della fine del rapporto di lavoro essi hanno agito per recuperare i salari dovuti e dopo non vi hanno mai rinunciato, nè il loro comportamento permette di pensarlo.
Attiriamo comunque la vostra attenzione sul fatto che il nostro sindacato è oberato di vertenze di lavoro, comprese le relative insolvenze e che talvolta l'evasione delle stesse non può essere fatta con il tempismo desiderato, questo però non significa che si rinunci a far valere i diritti dei nostri patrocinati nè l'atteggiamento del sindacato nei confronti dei datori di lavoro debitori permette di pensarlo. (...)" (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 23 ottobre 2009 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (...)
Dagli atti agli incarti sono rilevabili i seguenti elementi:
a) il 03.06.2009 gli assicurati presentano domanda d'indennità per insolvenza, avevano lavorato dal 1° settembre 2007 al 31 ottobre 2007. Il signor RI 2 aveva ricevuto unicamente un acconto di fr. 2'000.00 mentre la signora aveva ricevuto l'intero salario di settembre;
b) il 31.03.2008 il RA 1, patrocinatore dei coniugi __________, intima una lettera alla ditta __________ in cui vengono richiesti i salari arretrati; la ditta viene informata che "in caso di un vostro mancato riscontro entro 10 giorni dalla presente adiremo senza ulteriori formalità alle vie esecutive e legali";
c) Il 02.07.2008 il sindacato invia un ulteriore sollecito alla società dando un ulteriore termine di due settimane per saldare le spettanze;
d) il 23.09.2008 vengono inoltrate le domande di esecuzione;
e) il 03.10.2008 sono stati spiccati i precetti esecutivi;
f) il 03.11.2008 vengono inoltrate in Pretura le istanze per mercedi e salari;
g) il 04.11.2008 la Pretura cita per la discussione le parti a comparire in udienza il giorno 27 novembre 2008;
h) il 27.11.2008 in sede di udienza la ditta riconosce le pretese degli assicurati e ritira le opposizioni ai precetti;
i) il 16.12.2008 vengono fatte proseguire le esecuzioni;
j) l'08.01.2009 sono state inoltrate le comminatorie di fallimento;
k) il 03.02.2009 il RA 1 inoltra alla Pretura le istanze di fallimento;
l) il 05.02.2009 il Pretore del Distretto di __________ cita nuovamente le parti a comparire in udienza il giorno 1° aprile 2009;
m) il 06.04.2009 il Pretore decide lo stralcio della procedura di fallimento in quanto i coniugi __________ non hanno la possibilità di anticipare le spese per il decreto di fallimento.
A parere della Cassa non è giustificabile che gli assicurati, che hanno terminato la loro attività presso la ditta __________ a fine ottobre 2007, abbiano inoltrato la domanda di esecuzione unicamente nel mese di settembre 2008, nonostante in tutti questi mesi nessun riscontro e/o nessuna promessa di pagamento fosse stata concretamente proposta dalla società. L'impegno verbale nel versare i crediti a rate mensili non è mai stato mantenuto.
Gli asseriti molteplici solleciti verbali e di persona effettuati dai coniugi __________ e dal signor __________ del RA 1 nei confronti della ditta in primis non sono mai stati comprovati nè con tabulati telefonici nè con una lista dettagliata, secondariamente a nostro parere sono in ogni caso insufficienti a comprovare l'impegno tempestivo e celere nel recuperare i crediti salariali.
La Cassa non ritiene inoltre che quanto scrive l'RA 1 possa essere una valida giustificazione: "il nostro sindacato è oberato di vertenze di lavoro, comprese le relative insolvenze e che talvolta l'evasione delle stesse non può essere fatta con il tempismo desiderato, questo però non significa che si rinunci a far valere i diritti dei nostri patrocinati nè l'atteggiamento del sindacato nei confronti dei datori di lavoro debitori permette di pensarlo".(Doc. III)
1.4. Il 6 novembre 2009 la rappresentante degli assicurati ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova (cfr. Doc. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Secondo l'art. 51 Lpamm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all'art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella presente fattispecie i ricorsi di RI 2 e RI 1 contestano decisioni su opposizione analoghe e pongono gli stessi temi giuridici, per cui si giustifica la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (cfr. STF 8C_913/2009 e STF 8C_914/2009; DTF 128 V 192 consid. 1 pag. 194.
Nel merito
__________ 2.3. Secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI:
" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perchè in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."
L'art. 51 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa
Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
Il TFA, in una sentenza C 323/02 del 17 aprile 2003, ha considerato violato l'obbligo di ridurre il danno nel caso di un assicurato che ha rivendicato per la prima volta le sue pretese salariali sei mesi dopo la conclusione del rapporto di lavoro.
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006 pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg. l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'articolo 55 capoverso 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro li lui.
In una sentenza 8C_441/2007, 8C_490/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale ha ritenuto che un assicurato aveva compiuto una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI ed ha sottolineato che:
" (...)
Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen, wie sich aus dem Nichteintretensentscheid vom 21. September 2006 des Kreisgerichts St. Gallen auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin ergibt. Er vermag nicht nachzuweisen, dass bereits im März 2006 von Vornherein keine Aussicht auf Bezahlung des ausstehenden Geldes oder eines Teils davon mehr bestand. Im Hinblick auf das von einer Arbeitskollegin rund sechs Monate nach der Konkursandrohung vom 16. Februar 2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte es diesbezüglich eines eindeutigen Nachweises. Denn es kann unter arbeitslosenversicherungsrechtli-chen Gesichtspunkten nicht Sache des Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht. Vielmehr hat er im Rahmen der ihm obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihm Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (ebenso: Urteile C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 und C 148/03 vom 3. Dezember 2003).
(...)
4.3 Indem der Versicherte über mehrere Monate untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende Schadenminderungspflicht in einer Weise verletzt, welche die verfügte Leistungsverweigerung als rechtens erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62 [C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom 29. Dezember 2006). (...)"
In una sentenza 8C_466/2008 dal 1° aprile 2008 il Tribunale federale ha confermato una decisione del TCA che aveva ammesso una violazione dell'art. 55 cpv. 1 LADI, rilevando:
" 4.
Il rifiuto di assegnazione delle prestazioni in questione a dipendenza di una violazione, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di diminuire il danno di cui all'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone, per giurisprudenza, che gli si possa rimproverare una colpa grave. Occorre quindi verificare, a seconda dei casi e sulla base delle circostanze concrete, se l'assicurato abbia preso, tempestivamente e in misura sufficiente, i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 231/06 del 5 dicembre 2006, in DTA 2007 no. 3 pag. 49).
Nel caso di specie, la Corte cantonale, dopo avere rammentato il principio generale secondo il quale il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante, ha ravvisato una colpa grave dell'insorgente essenzialmente nella circostanza che quest'ultimo, patrocinato sin dall'inizio da un ente sindacale, è rimasto inattivo per un periodo di quasi otto mesi, trascorsi dalla comminatoria di fallimento del 27 giugno 2005 e la relativa domanda del 15 febbraio 2006.
Questa Corte non vede motivo per non aderire alla valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Il tempo non indifferente trascorso nel presente caso senza che l'interessato abbia intrapreso passi concreti per il recupero del salario dovutogli mal si concilia, in effetti, con l'obbligo di diminuire il danno incombentegli giusta il disposto dell'art. 55 cpv. 1 LADI.
Privo di pertinenza è infine l'argomento ricorsuale secondo cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di fallimento sarebbe dovuto all'impossibilità di esplicare in tempi adeguati tutte le ricerche inerenti l'ex datore di lavoro, partito in Italia senza lasciare traccia od indirizzo. Si ricorda infatti all'insorgente che, a norma dell'art. 190 cpv. 1 cifra 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni."
Anche in una sentenza 8C_709/2009 del 30 settembre 2009 il Tribunale federale ha ritenuto violato l'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 55 cpv. 1 LADI e si è così espresso:
" 4.
Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers unverhältnismässig streng ausgelegt habe.
4.1 Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft RA 1 vertreten lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine Betreibung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung, eingeleitet worden.
4.2 Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer unverhältnismässigen oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht gesprochen werden. Zudem setzt sich der Beschwerdeführer in seiner Rechtsschrift auch nicht mit der geltenden Rechtsprechung auseinander und legt keine Gründe dar, weshalb daran nicht festzuhalten sei oder inwiefern der kantonale Entscheid der geltenden Praxis widerspreche."
2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
" Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro
Secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Secondo la giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del diritto all'IDI.
In merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per insolvenza.
Per contro, il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.
Adempiere il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.).
Di conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
In linea di massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.
Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)
2.6. Nella presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 2 e RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza in quanto essi avrebbero violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.4 e 2.5).
Dagli atti dell'incarto emerge che gli assicurati hanno lavorato, rispettivamente, come cuoco e come aiuto cucina presso la ditta __________ nel periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2007.
Sin dall'inizio della loro attività il salario non è stato regolarmente versato.
Durante il rapporto di lavoro essi hanno sollecitato personalmente il versamento dei salari scoperti, ottenendo il pagamento di un acconto.
Dopo la conclusione del rapporto di lavoro, secondo quanto affermato dalla loro rappresentante, i due assicurati hanno personalmente sollecitato il versamento dei salari durante alcuni mesi.
La ditta si sarebbe impegnata a versare il salario in rate mensili di fr. 500.--, senza però effettuare alcun pagamento (cfr. Doc. I punto 5).
Il 1° febbraio 2008 i ricorrenti hanno così incaricato il RA 1 di tutelare i loro diritti. Quest'ultimo, per il tramite di __________, avrebbe invitato telefonicamente più volte il datore di lavoro a versare il salario, mentre analoghe richieste sarebbe proseguite da parte degli stessi assicurati (cfr. Doc. I, punto 6 e consid. 1.2).
Il 31 marzo 2008, __________, ha inviato alla ditta __________, uno scritto del seguente tenore:
" I vostri ex dipendenti ci hanno dato il mandato di sollecitare la vostra spettabile società affinché sia finalmente loro versata ogni spettanza derivante dal rapporto di lavoro.
Secondo le informazioni e la documentazione in nostro possesso, ai coniugi __________ deve essere ancora versato lo stipendio del mese di ottobre, le vacanze e la 13.ma pro rata, a cui va dedotto l'acconto da voi versato di Fr. 4'000.--.
Ci pregiamo richiamare l'art. 323 CO che in merito ai termini del pagamento del salario così recita:
"In quanto un più breve termine od un altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d'uso nè stabilito diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese".
Il contratto collettivo di lavoro, che ricordiamo è dichiarato d'obbligatorietà generale, all'art. 14 stabilisce addirittura che "l'ultimo giorno di lavoro devono essere versati al collaboratore tutti gli eventuali crediti salariali (tenendo conto di possibili compensazioni), i conteggi finali e l'attestato di lavoro".
A nome e per conto dei vostri due ex dipendenti vi invitiamo a voler saldare ancor nei prossimi giorni ogni credito salariale da loro vantato e di trasmetterci il conteggio di liquidazione finale.
Già fin d'ora vi informiamo che in caso di un vostro mancato riscontro entro 10 giorni dalla presente adiremo senza ulteriori formalità alle vie esecutive e legali." (Doc. D)
Sebbene la ditta non abbia reagito nel senso auspicato entro il termine assegnatole, il rappresentante degli assicurati non ha immediatamente fatto spiccare un precetto esecutivo ed avviato un'azione giudiziaria, come la giurisprudenza relativa all'art. 55 cpv. 1 LADI impone (cfr. consid. 2.4 e 2.5), ma ha semplicemente mandato tre mesi dopo (il 2 luglio 2008), una lettera così formulata:
" Ci riferiamo alla nostra lettera del 31 marzo 2008 a lei inviata quale amministratore unico della società __________ e all'accordo da lei pattuito con i coniugi __________ attraverso il quale si impegnava a versare la spettanza salariale in rate mensili di Fr. 500.-- cadauna.
Considerato che a tutt'oggi non ha dato seguito all'impegno preso, a nome e per conto dei suoi ex dipendenti, la informiamo che se entro due settimane dalla presente non dovessi avere da parte sua alcun riscontro, procederemo all'incasso per vie esecutive." (Doc. E)
Il rappresentante degli assicurati, malgrado il tempo trascorso e l'inazione del datore di lavoro, ha dunque assegnato a quest'ultimo un termine per versare il salario ancora più lungo di quello fissato alla fine del mese di marzo.
Non avendo il datore di lavoro comunque versato quanto richiesto, ormai tre mesi dopo, il 23 settembre 2008, sono state inoltrate le domande di esecuzione, (cfr. Doc. F), con conseguenti precetti esecutivi del 3 ottobre 2008 (cfr. Doc. G).
I precetti esecutivi sono stati emessi 6 mesi dopo lo scritto con il quale il rappresentante degli assicurati aveva assegnato al datore di lavoro un termine di 10 giorni per soddisfare le pretese salariali.
Soltanto il 3 novembre 2008 sono poi state inoltrate in Pretura le istanze per mercedi e salari (cfr. Doc. H).
Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che, lasciando trascorrere un periodo di quasi sei mesi dopo lo scritto del 3 marzo 2008 (al riguardo cfr. STFA C 49/06 del 27 novembre 2006; STFA C 295/05 del 17 ottobre 2006; STFA C 163/06 del 19 ottobre 2006; DLA 2002 pag. 62), prima di fare spiccare il precetto esecutivo, l'assicurato ha commesso una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007; STCA 38.2008.43 del 6 novembre 2008; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010).
La giurisprudenza esige infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il rapporto di lavoro è stato di durata estremamente breve (2 mesi), che già durante il rapporto di lavoro il salario non è stato regolarmente versato e che, prima dello scritto del 31 marzo 2008, per alcuni mesi gli assicurati e il loro rappresentante avevano sollecitato telefonicamente il versamento del salario, senza che il datore di lavoro rispettasse quanto avrebbe promesso (e cioè il pagamento del salario in rate di fr. 500.--).
Alla luce di quanto appena esposto, secondo il TCA, a ragione la Cassa ha negato a RI 2 e a RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza.
Infine si ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010) e che non è possibile giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343; DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216; STCA 38.2009.29 del 27 luglio 2009; STCA 35.2009.48 del 18 giugno 2009; SVR 1999 ALV N. 15; STFA I 241/04 del 15 giugno 2005; DTF 125 V 191 consid. 2a; STFA I 299/06 del 4 aprile 2007, consid. 7.5.1).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono respinti.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti