Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2009.79
Entscheidungsdatum
23.11.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2009.79

LG/sc

Lugano 23 novembre 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 settembre 2009 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 4 settembre 2009 emanata da

Cassa Disoccupazione CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 4 settembre 2009 la Cassa disoccupazione CO 1 ha confermato la decisione del 24 aprile 2009 con la quale ha sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione per 10 giorni, in quanto l’assicurato non ha informato la Cassa di avere svolto, nel periodo in cui era iscritto al collocamento, un’attività lavorativa per la ditta __________ (doc. 14, 27).

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e un’indennità risarcitoria nei confronti del precedente datore di lavoro, nonché della stessa Cassa disoccupazione.

In sostanza RI 1 imputa al proprio ex datore di lavoro il mancato annuncio alla Cassa disoccupazione della nuova attività lavorativa iniziata presso la __________ (doc. I).

1.3. Nella sua risposta CO 1 si è riconfermata nelle proprie argomentazioni, in particolare rilevando che compete all’assicurato informare la cassa di ogni occupazione lavorativa svolta durante la riscossione dell’indennità di disoccupazione, indipendentemente da quanto possa aver detto o meno il datore di lavoro all’assicurato (doc. V).

1.4. Con scritto dell’11 novembre 2009 l’assicurato ha ribadito le proprie censure ricorsuali (doc. VII).

Lo scritto doc. VII è stato inviato alla Cassa per osservazioni (doc. VIII).

1.5. In data 14 novembre 2009 la Cassa ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni (doc. IX).

Il doc. IX è stato trasmesso all’assicurato per conoscenza (doc. X).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999)

Nel merito

2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicurato debba o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.

2.3. L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato (cfr. n. 16 dell’Allegato alla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1).

L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"a) Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."(cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 28, n. 30 e 31)

" a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf verzichtet, von der

allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie alt Art. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser, op. cit., ad art. 31, n. 23)

La dottrina e la giurisprudenza sviluppate sotto l’egida del vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

" Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen Unterlagen”).

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder “nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

  • Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- vorausetzungen)

  • Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, p. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30)

In una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80, il TFA ha stabilito che la sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI, può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96 cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare alla cassa di aver conseguito un guadagno intermedio.

Il TFA ha in particolare rilevato che:

" (...)

c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;

qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI, l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17 décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1 p. 87);

qu’en l'occurrence, l’intimé devait en particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de chômage à réduire le montant des indemnités journalières;

que selon la jurisprudence, la notion de faute en droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS, op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);

qu’un assuré qui omet de déclarer a l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81), laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...).”(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, p. 243)

Ancora, circa l'obbligo di annunciare e informare, in un'altra sentenza, la nostra Massima istanza ha condiviso l'opinione del TCA e, in particolare, ha sottolineato che:

" (…)

2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione. (…)"(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C 89/00, consid. 2a)

L'Alta Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un' altra sentenza ha, in particolare, osservato che:

" (…)

3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23 settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite nella residua misura di fr. 9662.75. (…)"

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 3b)

Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2007 N. 13 pag. 210; DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, p. 191; DTF 123 V 150 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, p. 21).

Il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 193, ha stabilito che una sospensione del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI può essere pronunciata solo qualora l'assicurato abbia agito intenzionalmente, vale a dire consapevolmente e volontariamente.

Inoltre, nel caso di violazione unica dell’obbligo di informare, è in contrasto con il principio della proporzionalità infliggere la sanzione di cui all’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI a un assicurato che peraltro decade, per lo stesso motivo, dal diritto all’indennità giornaliera giusta l’art. 42 cpv. 2 OADI.

Infine, in una pronunzia del 13 aprile 2006 nella causa P., C 169/05, il TFA ha confermato una sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata a un assicurato che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva omesso di notificare alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente che in realtà perdurava già da circa due mesi:

" Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé par cette disposition est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formulas destinées à la caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale. Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1).

2.1.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

2.2 Sur la base des pièces versées au dossier, il ressort que P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA à raison respectivement de 4, 45,5 et 93 heures durant les mois de janvier, février et mars 2004. Selon les décomptes de la caisse, le recourant a réalisé à cette occasion des gains intermédiaires bruts de 91 fr. 40, 943 fr. 20 et 2'284 fr. Sur les cartes de contrôle qu'il a signées les 4 et 26 février, ainsi que le 18 mars 2004, le recourant a indiqué ne pas avoir exercé d'activité lucrative dépendante ou indépendante durant la période de contrôle indiquée sur la carte. De même, dans le questionnaire intitulé «Indications de la persone assurée» (questionnaire IPA) pour le mois d'avril 2002, qu'il a rempli le 5 avril 2004 dans le but d'obtenir une avance sur l'indemnité de chômage, il a indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Ce n'est que sur le duplicata du questionnaire IPA du mois d'avril 2004, daté du 26 avril 2004, qu'il a signalé pour la première fois avoir travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA. A la suite d'un téléphone auprès de cette société, la caisse a été informée que le recourant y occupait un emploi depuis la fin du mois de janvier 2004.

2.3 Il ressort de ce qui précède que P.________ a omis de signaler à la caisse durant près de deux mois l'existence de son engagement par la société X.________ SA. Malgré la formulation explicite des questions figurant sur les cartes de contrôle et, à partir du 1er avril 2004, sur les questionnaires IPA, le recourant a nié, dans les formules qu'il a remplis les 4 et 26 février, 18 mars et 5 avril 2004, avoir exercé une quelconque activité lucrative. Il importe peu que certains de ces formulaires aient été remplis dans le but unique d'obtenir une avance. Il n'y a en effet pas lieu de poser des exigences différentes en matière d'obligation de renseigner en fonction du but auquel est destiné le formulaire que l'assuré remplit. Dans tous les cas, les informations données doivent correspondre à la réalité.

Cela étant, le recourant a omis de déclarer immédiatement et spontanément à l'administration l'existence d'une occupation rémunérée et la réalisation d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre d'indemnisation. C'est donc à juste titre que les instances précédentes ont qualifié la faute commise par le recourant de grave. Quant à la durée de la suspension (31 jours), elle n'apparaît pas qu'elle se situe à la limite inférieure prévue en cas de faute grave.” (STFA succitata, consid. 2.1.1ss)

2.4. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella versione francese della Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC, Janvier 2003), in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha stabilito che:

"D 34 L'assuré enfreint son obbligation d'aviser et de renseigner lorsqu'il répond de manière fausse ou incomplète aux questions figurant sur le formulaire à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi motif de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les renseignements importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer ses prestations.

D 35 Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit ne revêt pas une grande importance.

D. 36 S'il est établi que l'assuré a enfreint sciemment son obligation de renseigner et d'aviser, l'organe d'éxecution concerné dépose de surcroît une plainte pénale conformément à l'art. 106 LACI.

D 37 Si la violation de l'obligation de reinsegner et d'aviser entraîne une perte durable ou passegère du droit à l'indemnité, aucune suspension ne sera prononcé." (cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, D34-D37)."

Il tenore di questi punti è stato sostanzialmente ripreso dalla Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007 (cfr. p.ti D37-D40).

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

2.6. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che RI 1, a far tempo dal 15 novembre 2006, ha lavorato con un contratto a ore (fr. 22.-- all’ora) per la __________ in qualità di magazziniere (doc. 7).

Il rapporto lavorativo è stato disdetto dall’insorgente, in data 28 agosto 2008, per la fine del mese di settembre 2008. Questa circostanza non viene contestata dal ricorrente (doc. 6, 20).

In data 1° settembre 2008 RI 1 si è iscritto in disoccupazione alla ricerca di un’attività salariata a tempo pieno. La Cassa CO 1 ha aperto un termine quadro biennale per la riscossione dell’indennità di disoccupazione dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2010 con un guadagno assicurato di fr. 3'361.-- (doc. 4, 25).

La Cassa CO 1 nel mese di ottobre 2008 ha versato l’importo di fr. 1'217.05 a titolo di guadagno intermedio del mese di settembre 2008 fondandosi sull’attestato di guadagno intermedio del 2 ottobre 2008 (doc. 11).

L’assicurato si è poi nuovamente iscritto al collocamento il 2 marzo 2009. Nella domanda d’indennità di disoccupazione trasmessa alla Cassa CO 1 l’assicurato ha indicato di aver lavorato anche presso la __________ (oltre alla __________) dal mese di ottobre 2008 alla fine del mese di febbraio 2009 (data per la quale la __________ aveva disdetto il contratto di lavoro) (doc. 1, 9).

2.7. Chiamata ora a pronunciarsi in merito al caso di specie, questa Corte non può che confermare l’operato della Cassa di disoccupazione.

Nello scritto e-mail del 21 aprile 2009 (doc. 13) la fiduciaria __________ ha affermato quanto segue:

" RI 1 ha iniziato il suo lavoro presso la __________ il 1° settembre 2008. Lo stipendio del mese di settembre è stato pagato in contanti in quanto il numero di conto comunicatoci non era esatto” (doc. 13, la sottolineatura è del redattore).

Nello scritto del 5 giugno 2009 la __________ ha confermato alla Cassa CO 1 l’inizio dell’attività lavorativa dell’assicurato al 1° settembre 2008 e il versamento dello stipendio afferente tale periodo in contanti (doc. 18).

Tali circostanze sono sostanzialmente confermate anche dall’assicurato stesso che nello scritto del 28 aprile 2009 ha affermato:

" Io sottoscritto RI 1 in qualità di assicurato, non credo di aver violato nessun obbligo di annunciare e di informare, nel mese di settembre ho dato la disdetta in __________ e nel mese di settembre, nel frattempo ho fatto un paio di ore presso la __________…” (doc. 15, la sottolineatura è del redattore)”.

Nello scritto del 29 giugno 2009 RI 1 ha confermato di aver lavorato nel mese di settembre, per poche ore al giorno, presso la __________ e di aver ricevuto lo stipendio di questo mese in contanti:

" (…)

La società __________ mi ha versato lo stipendio di settembre in contanti, ma primo non nel mese di settembre, secondo io non sono mai entrato in possesso della ricevuta con data e firma della consegna dei soldi in contanti, l’unico che ce l’ha in possesso è il sig. __________i.

(…)

Per la società __________ in quei giorni ho lavorato per circa 4 o al massimo 5 ore al giorno, e a fine mese mi sono sentito dire che quelle ore me le avrebbe pagate e fatte risultare tutte nel mese di Ottobre…” (doc. 15, la sottolineatura è del redattore).

Infine, nell’attestato di guadagno intermedio del 2 ottobre 2008 viene indicato un salario orario di fr. 20.-- per 176 ore svolte nel mese di settembre che equivalgono ad un salario mensile lordo di fr. 3'520.-- (doc.18).

L’insorgente ha contestato il numero di ore calcolato dalla __________ senza tuttavia fornire elementi oggettivi tali da inficiare le conclusioni della Cassa disoccupazione. Va inoltre evidenziato che a prescindere dal divergente numero di ore svolte dall’assicurato presso la __________ (egli sostiene in alcuni giorni di aver lavorato “per circa 4 o al massimo 5 ore al giorno”, mentre l’azienda ne indica 176) è comunque assodato che RI 1 ha negligentemente omesso di annunciare alla Cassa di aver lavorato nel mese di settembre 2008 presso un altro datore di lavoro. Nel formulario di autocertificazione (FAUT) del mese di settembre 2008 alla domanda “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro ?” (doc. 11, pto. 1), il ricorrente ha risposto affermativamente, ma non ha indicato l’attività iniziata quel mese presso la __________.

In simili condizioni occorre, pertanto, concludere, senza che si riveli necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori che il ricorrente, omettendo di comunicare all’amministrazione la sua attività nel mese di settembre 2008 presso la __________, ha violato il proprio obbligo di informare.

Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.8. Alla luce di quanto sopra esposto, è a ragione che l’amministrazione ha sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.

Per quanto concerne l’entità della sanzione, CO 1, con decisione formale del 24 aprile 2009, confermata dalla decisione su opposizione del 4 settembre 2009, ha inflitto all’assicurato una sospensione di 10 giorni (cfr. doc. 9, A1).

Come indicato al considerando 2.5., la durata della sospensione è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; cfr., pure, la "Tabella delle sospensioni. All'attenzione degli URC e delle autorità cantonali", pubblicata in Prassi ML/AD 99/1 quale A1, che nel caso dell'art. 30 cpv. 1 lett. e non stabilisce il numero dei giorni di sospensione ma si limita a rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi; al riguardo cfr. pure Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 p.to D68 e Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007 p.to D72).

Nella sentenza pubblicata in DTF 123 V 150, l’Alta Corte ha confermato, nel caso di un assicurato che aveva fatto dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche personali di lavoro, una sospensione di 45 giorni.

In un’ulteriore sentenza C 288/06 del 27 marzo 2007, pubblicata in DAL 2007 N. 13 pag. 210, il TF ha ritenuto incensurabile una sanzione di 15 giorni inflitta a un assicurato per non avere dichiarato alla Cassa un guadagno intermedio conseguito solo nel mese di marzo 2006.

Ne discende, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, che la sospensione di 10 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione irrogata all'assicurato sfugge ad ogni critica, apparendo, al contrario, - sulla base della giurisprudenza citata - generosa.

2.9. Per quel che riguarda le contestazioni dell'assicurato nei confronti del suo ex datore di lavoro, esse sono di natura civile ed esulano dalle competenze del TCA (cfr. l'art. 49 cpv. 1 lett. a della Legge sull’organizzazione giudiziaria, secondo cui "il Tribunale cantonale delle assicurazioni, composto di 3 membri, giudica come istanza unica le contestazioni in materia di assicurazioni sociali, come pure le altre contestazioni che gli sono attribuite dalla legge;" e l'art. 1 della Legge di procedura per le cause davati al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) secondo cui “Il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA) e le azioni in materia di previdenza professionale (cpv. 1). Esso giudica inoltre le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi (cpv. 2))”.

La stessa conclusione vale per la richiesta di risarcimento danni inoltrata dall'assicurato (cfr. art. 1 LPTCA e STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01, consid. 4).

A questo proposito va ricordato che nella sentenza 8C_784/2007 dell’11 novembre 2008 l’Alta Corte ha dichiarato irricevibili le pretese pecuniarie fatte valere dall’opponente, in quanto esulavano dall'oggetto del litigio, determinato dalla sospensione litigiosa dell'indennità di disoccupazione.

La decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

18

Gerichtsentscheide

36
  • DTF 127 V 5701.01.2001 · 502 Zitate
  • DTF 125 V 19301.01.1999 · 3.903 Zitate
  • DTF 124 V 94
  • DTF 123 V 15001.01.1997 · 916 Zitate
  • ATF 123 V 151
  • DTF 123 V 151
  • ATF 122 V 45
  • 8C_784/200711.11.2008 · 7 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 104/01
  • C 137/01
  • C 169/05
  • C 176/00
  • C 24/01
  • C 260/99
  • C 288/06
  • C 29/81
  • C 33/91
  • C 340/00
  • C 49/87
  • C 89/00
  • H 102/01
  • H 103/01
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 299/99
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 11/01
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 257/01
  • U 347/98
  • U 82/01