Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2009.72
Entscheidungsdatum
22.02.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2009.72

LG/DC/sc

Lugano 22 febbraio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 agosto 2009 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 luglio 2009 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 21 luglio 2009 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 15 gennaio 2009 con la quale RI 1 è stato sospeso per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato di partecipare ad un programma di occupazione temporaneo (in seguito: POT) presso il __________, nella sede di __________ (doc. 1, 6)

1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata.

In sostanza il ricorrente ha ritenuto che essendo ancora aperto un contenzioso riguardante la precedente sospensione di 21 giorni (inc. no. 38.2009.4), egli dovesse attendere l’esito di tale vertenza “prima di essere nuovamente indirizzato per la medesima misura attiva del mercato del lavoro, ossia un Programma Occupazionale presso __________”.

L’assicurato, dopo aver ribadito l’inadeguatezza – a suo dire – della misura assegnatagli, ha evidenziato che la prima sospensione è stata decurtata in parte sulle prestazioni di ottobre 2008 e in parte su quelle di novembre 2008, successivamente dunque alla proposta di partecipare al programma occupazionale (doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 6 ottobre 2009 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione integrale dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.4. Con lo scritto del 19 ottobre 2009 RI 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni asserendo che in buona fede egli ha atteso l’esito della precedente opposizione avendo valide motivazioni per rifiutare l’occupazione presso la __________ di __________. Egli ha poi aggiunto che essendo alla ricerca di un lavoro come cameriere qualificato, chef de rang o barman “è alquanto difficile poter ritenere interessante la partecipazione ad un programma occupazionale __________ di __________ dove nulla viene svolto nell’ambito della mia professione”.

L’assicurato ha poi nuovamente sostenuto che la prima sospensione è stata decurtata successivamente alla proposta di partecipare al programma occupazionale (doc. VII+bis).

1.5. La Sezione del lavoro, il 28 ottobre 2009, si è riconfermata nella risposta di causa precisando che la prima sospensione di 21 giorni è stata decurtata interamente dalle prestazioni del mese di ottobre 2008, prima dunque dell’assegnazione al programma occupazionale avvenuta durante il colloquio del 12 novembre 2008 (doc. IX).

I doc. VIII e IX sono stati trasmessi all’assicurato per conoscenza (doc. X).

1.6. Questa Corte, in data 7 gennaio 2010, ha interpellato la Sezione del lavoro in merito al programma occupazionale assegnato e la sospensioni inflitte all’assicurato (doc. XI).

1.7. La Sezione del lavoro ha risposto il 12 gennaio 2010 (doc. XII).

I doc. XI e XII sono stati trasmessi all’assicurato per osservazioni (doc. XIII).

1.8. RI 1 ha preso posizione in data 22 gennaio 2010 (doc. XIV).

Il doc. XIV è stato inviato alla Sezione del lavoro per conoscenza (doc. XV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia sospeso l’assicurato per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato di partecipare al POT presso __________ di __________.

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).

In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Al riguardo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:

" (...)

2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una ri­organizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., con­sid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il pe­riodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici regionali di collocamento e ai prov­vedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."

La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).

L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure.

L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:

" 1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le

occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;

c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:

2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."

Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).

A questo proposito in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999, il TFA ha rilevato:

" In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).

Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."

In DTF 125 V 367 il TFA ha ricordato che:

" Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"

L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".

B. Rubin ("Assurance-chômage", Ed. Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che:

" (...)

Les critères d'un emploi convenable au sens de l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v. l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorqu'un PET est assigné.

Pour un programmeur de formation employé à l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un. S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v. l'art. 64a al. 3 LACI en correlation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h LACI)".

2.4. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).

La giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).

Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Su queste questioni, vedi in particolare:

G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

2.6. Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.

L'Alta Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

" (…)

2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto "meccanicamente (in funzione della durata della misura)", e quindi senza tenere conto dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco in materia (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).

2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da giustificarne una riduzione.

3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197, resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma occupazionale di 6 mesi

mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI).

Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45 giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C 308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).

II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9 ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).

3.2 Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999, no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr. Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1), consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di ­tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.

3.3 Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la considerazione che

__________ era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa (cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale assegnato presso la __________ avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità (cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00, consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).

3.4 Considerato l'insieme delle circostanze come pure l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000 all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile __________ mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.

In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il comportamento di __________ non configurasse un comportamento gravemente colposo passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata."

(cfr. STFA C 262/01 del 25.2.2003)

In una sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha poi ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover effettuare lavori pesanti.

2.7. Dalla fattispecie in esame emerge che RI 1, di professione cameriere con attestato federale di capacità (AFC), alla ricerca di un impiego quale cameriere, barman e chef de rang, è al sesto termine quadro per la riscossione (01.07.2008 – 30.06.2010) (doc. 1).

Con decisione del 3 novembre 2008, poi confermata con decisione su opposizione del 17 dicembre 2008, la Sezione del lavoro aveva sospeso per 21 giorni l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato di partecipare a un POT presso la __________ a __________.

Contro questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, il quale nella sentenza del 25 maggio 2009 ha respinto il gravame concludendo che l’assicurato avrebbe dovuto senza indugio accettare il POT, risultando il programma di occupazione assegnatogli presso __________ rispettoso del requisito dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (inc. no. 38.2009.4, pag. 15).

Dal verbale del colloquio di consulenza URC di __________ del 12 novembre 2008 si evince che all’assicurato era stato assegnato un programma occupazionale presso la __________ dal 13 novembre 2008 al 31 dicembre 2008 (doc. 10).

L’amministrazione il 12 gennaio 2010 ha tuttavia precisato che il programma occupazionale sarebbe durato sei mesi (cfr. doc. XII).

L’assicurato ha rifiutato di svolgere tale programma occupazionale con la seguente motivazione:

" (…)

  1. ho solo comunicato che non accettavo questa seconda proposta in quanto la prima decisione non è stata ancora ufficializzata dovuto al fatto che è in atto un contenzioso per comprendere se è stata corretta la mia procedura.

  2. ritengo quindi non presentarmi nuovamente ad uno stesso programma occupazionale al quale mi sono già rifiutato lo scorso mese con delle motivazioni valide che spero vengano prese in considerazione dal vostro spettabile ufficio” (doc. 7)."

In sede di opposizione RI 1 ha nuovamente giustificato il rifiuto di svolgere il nuovo POT presso il __________ di __________, con la mancata cresciuta in giudicato della precedente decisione di sospensione. Egli ha poi aggiunto che il POT a __________: “…dista parecchi chilometri dal mio luogo di domicilio con evidenti ulteriori spese che avrei dovuto affrontare in un corso che non ritengo attualmente valido per le mie aspettative” (doc. 5).

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte non può che confermare l’operato dell’amministrazione e respingere l’impugnativa per le ragioni che seguono.

È vero che il programma di occupazione presso la __________ di __________ doveva avere luogo in un settore del tutto diverso rispetto a quello per il quale l'assicurato è formato. Al riguardo, va, tuttavia, sottolineato che il legislatore ha voluto esplicitamente (ed ancora riconfermato in occasione della terza revisione della LADI) che, nel contesto dei programmi di occupazione, non si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI ma soltanto di alcuni (in particolare quello dell'art. 16 cpv. 1 lett. c LADI).

Certo, le perplessità sollevate dalla dottrina (cfr. Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zurigo 1998, pag. 88) riguardo alla conformità dell'art. 72a cpv. 2 LADI con la cifra 2 della Conv.OIL n° 168 ("nel valutare l'adeguatezza di un impiego si deve tener conto segnatamente, nelle condizioni prescritte e nella misura appropriata, dell'età del disoccupato, della sua anzianità nella professione anteriore, dell'esperienza acquisita, della durata della disoccupazione, dello stato del mercato del lavoro, delle ripercussioni di questo impiego sulla situazione personale e familiare dell'interessato e del fatto che l'impiego è disponibile per causa diretta di una sospensione del lavoro dovuta a un conflitto professionale in corso" (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 22; DLA 1999 pag. 46)), norma direttamente applicabile (cfr. DTF 124 V 236-237; Chopard, op.cit., pag. 74), sono condivise dal TCA (cfr. STCA del 26 gennaio 2004 nella causa A., 38.2003.44; STCA del 22 agosto 2001 nella causa L., 38.2001.13; STCA del 31 luglio 2001 nella causa B., 38.2001.10; STCA del 23 febbraio 2001 nella causa U., 38.2000.111 e STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., 38.2000.74).

Questo Tribunale è comunque chiamato ad applicare le leggi federali (cfr. art. 191 Cost. fed.; STFA H 29/02 del 10 luglio 2003: "trattandosi di norma contenuta in una legge federale, nè il Tribunale federale delle assicurazioni nè le altre autorità amministrative e giudiziarie possono esaminare la costituzionalità (art. 191 Cost.). Tuttavia è ammissibile interpretare la disposizione in esame in maniera conforme alla Costituzione, rispettando il tenore, rispettivamente il senso chiaro della norma (DTF 126 IV 248 consid. 4b)").

In proposito cfr. STCA 38.2005.91 del 16 marzo 2006.

L’Alta Corte ha, del resto, ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di occupazione denominato "Laboratorio di artigianato" con la seguente motivazione:

" 4.1 Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht mehr geltend, der Einsatz im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei grundsätzlich nicht zumutbar gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine Tätigkeit das Herstellen von Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben hatte er u.a. Schleifarbeiten auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste er Figuren mit «Eisenstängeli» erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder die Tatsache, dass der Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr als 25 Jahren beim selben Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein Alter (57 Jahre im Zeitpunkt der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den Einsatz im Beschäftigungsprogramm als unzumutbar im Sinne des Gesetzes erscheinen.

Ebenso wenig genügt für die Annahme von Unzumutbarkeit, dass er

offensichtlich in der Arbeit wenig oder sogar keinen Sinn zu erblicken

vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu arbeiten (Aufräumen im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der Beschwerdeführer Kritik an der Leitung des Beschäftigungsprogrammes." (cfr. STFA C 279/03 del 30 settembre 2005)

Da parte sua l’insorgente non ha fatto valere alcun valido motivo atto a considerare il POT assegnatogli inadeguato dal profilo della sua età, della sua situazione personale o del suo stato di salute (cfr. consid. 2.3.).

Per quanto riguarda la critica del ricorrente secondo cui il POT proposto a __________ “dista parecchi chilometri dal mio luogo di domicilio…” (doc. 5) e dunque si rivelerebbe inadeguato, questo TCA rileva che il tempo di trasferta giornaliero complessivo con mezzi pubblici per effettuare il tragitto __________ e ritorno è complessivamente inferiore alle quattro ore previste all'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI (consid. 1.1 e http://www.sbb.ch/it/).

Di conseguenza, da questo profilo, il POT era adeguato e doveva essere accettato dall'assicurato (cfr. consid. 2.3).

In merito alla censura dell’assicurato riguardo alla presunta inadeguatezza del POT proposto dalla Sezione del lavoro (“un corso che non ritengo attualmente valido per le mie aspettative” (doc. 5), “dove nulla viene svolto nell’ambito della mia professione” (doc. VII+bis)), questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Ne discende che nel caso concreto esistono gli estremi per sanzionare l'assicurato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI

2.9. Per quanto concerne l’entità della sospensione, l’Alta Corte nella sentenza C 293/02 del 28 novembre 2003 ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 6.1 Per quanto concerne invece l'entità della sanzione inflitta, occorre rammentare che la sospensione del diritto all'indennità giusta l'art. 30 LADI configura una sanzione di diritto amministrativo volta a combattere gli abusi in materia di assicurazione contro la disoccupazione. In quanto tale, questa misura può essere pronunciata ripetutamente senza che risulti applicabile l'art. 68 CP (DTF 123 V 151 consid. 1c). Così, in presenza di più motivi di sospensione, anche se dello stesso genere, la giurisprudenza è solita sanzionare separatamente ogni singola infrazione (DLA 1993 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimento). Da tale principio si può eccezionalmente prescindere se un assicurato, mediante atto di volontà unico e per identico motivo, abbia contemporaneamente rifiutato più occupazioni adeguate (DLA 1988 no. 3 pag. 26; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], pag. 260 n. 710). Soltanto in tale evenienza si giustifica di considerare, per la stretta connessione materiale e temporale esistente, la mancanza dell'assicurato come l'espressione di un solo ed unico comportamento suscettibile di giustificare un'unica sospensione (DLA 1999 no. 3 pag. 197 seg. consid. 3b. 1993 no. 3 pag. 22 consid. 3d). Sanzionando infatti, in quest'ultima ipotesi, più volte lo stesso comportamento, la misura sospensiva, che si propone anche di migliorare il futuro comportamento dell'assicurato, rischierebbe di essere privata della sua "componente educativa" (DLA 1999 no. 33 pag. 198).

Nella presente fattispecie l'assicurato è stato sospeso una prima volta con decisione del 3 novembre 2008, poi confermata con decisione su opposizione del 17 dicembre 2008, per 21 giorni per avere rifiutato di partecipare a un POT presso la __________ a __________. Questa decisione su opposizione è stata contestata dall’assicurato dinanzi al TCA, il quale con sentenza del 25 maggio 2009 ha respinto il gravame (cfr. inc. 38.2009.4).

In seguito l’URC di __________, in data 12 novembre 2008, quindi dopo la prima decisione della Sezione del lavoro e prima della decisione su opposizione, ha assegnato all’assicurato un nuovo programma occupazionale, presso la __________, dal 13 novembre 2008 al 31 dicembre 2008 che questi ha nuovamente respinto ritenendo ancora aperto il contenzioso riguardante la prima sospensione (cfr. doc. I, VII).

Interpellata dal TCA sulle ragioni che l’hanno spinta ad assegnare a RI 1 il POT presso il medesimo ente (__________) prima di evadere l’opposizione concernente la decisione di sospensione del 3 novembre 2008, la Sezione del lavoro ha fornito la seguente spiegazione:

" (…)

  1. La prima assegnazione al programma d’occupazione temporanea (POT) è avvenuta l’8 ottobre 2008 e la seconda il 12 novembre 2009, ossia 1 mese dopo e posteriormente alla decisione di sospensione del 3 novembre 2009 relativa al primo rifiuto. È opportuno ribadire che il provvedimento d’occupazione in questione è ritenuto adeguato dall’amministrazione e la contestazione della decisione di sospensione emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (UG) da parte dell’assicurato non è considerata sufficiente per impedire l’ulteriore assegnazione alla stessa o ad altra misura da parte dell’Ufficio regionale di collocamento. Va poi rilevato che attendere la conclusione di tutto l’iter dell’opposizione e/o delle ulteriori possibilità d’impugnazione equivale ad escludere a priori il ricorso ad una misura ritenuta adeguata.” (doc. XII)

Riguardo all’entità della seconda decisione di sospensione (31 giorni) la Sezione del lavoro ha così risposto:

" (…)

  1. Per ragioni amministrative viene emessa una decisione di POT la cui durata prevista è fino alla fine dell’anno in corso e in seguito ne viene pronunciata un’altra per l’anno successivo che completa la prima con i mesi mancanti e meglio sino a raggiungere i sei mesi di PO. Il programma assegnato presso __________ non era di breve durata ma di sei mesi. La durata della sospensione qui in esame (15 gennaio 2009) tiene conto del fatto che l’assicurato ha rifiutato per la seconda volta una misura adeguata assegnata dall’URC con motivazioni ritenute insufficienti. Di conseguenza, trattandosi di un secondo rifiuto è stata applicata la tabella delle sospensioni edita dalla Seco (punto 3.C2) e la lista delle sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico) della Sezione del lavoro, che prevede in caso di un secondo rifiuto di partecipazione ad una misura attiva una sospensione che va da 31 a 37 giorni. Nella presente fattispecie è stata inflitta una sospensione (31 giorni) pari al numero minimo di giorni previsti in questi casi.” (doc. XII)

A tale proposito va evidenziato che correttamente l’amministrazione ha sanzionato separatamente le due infrazioni non essendoci una stretta connessione temporale tra i due comportamenti dell’assicurato: il primo POT è stato rifiutato il 14 ottobre 2008 (cfr. sentenza del 25 maggio 2009, pag. 11), mentre il secondo il 17 novembre 2008, dunque un mese più tardi.

L’assicurato dopo la prima decisione di sospensione del 3 novembre 2008 avrebbe dovuto accettare la seconda assegnazione del 12 novembre 2008, questo a prescindere dal contenzioso ancora aperto con la Sezione del lavoro relativo alla prima sanzione e al fatto che il POT fosse stato assegnato presso il medesimo ente (__________).

Egli infatti era ben consapevole delle conseguenze alle quali si sarebbe esposto in caso di un secondo rifiuto del programma occupazionale presso la __________ avendo egli già ricevuto una sanzione di 21 giorni per il precedente rifiuto.

Questo a maggior ragione se si considera che RI 1 è un disoccupato di lunga durata al sesto termine quadro per la riscossione (01.07.2008 – 30.06.2010).

Ne discende che la sanzione inflitta all'assicurato (31 giorni di penalità) si rivela conforme al principio della proporzionalità.

2.10. Parimenti va respinta l’argomentazione secondo cui la sospensione di 21 giorni sarebbe stata decurtata in parte nel mese di ottobre 2008 e in parte in quello di novembre 2008.

La Cassa __________ nello scritto del 5 giugno 2009 ha infatti precisato e documentato che la decurtazione è stata fatta sul conteggio di ottobre 2008, prima dunque della proposta di partecipare al programma occupazionale del mese di novembre 2008 (doc. 4,10):

" (…)

Da un controllo dell’incarto rileviamo che la penalità di 21 giorni (decisione no. 213040487 del 03.11.2008) è stata decurtata dalle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione erogate durante il mese di ottobre 2008, come da conteggio allegato.”

(doc. 3/3)

La decisione su opposizione del 21 luglio 2009 deve dunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

17

Gerichtsentscheide

44
  • DTF 131 V 28601.01.2005 · 395 Zitate
  • DTF 126 IV 248
  • DTF 125 V 19701.01.1999 · 358 Zitate
  • DTF 125 V 361
  • DTF 125 V 367
  • DTF 124 V 236
  • DTF 123 V 50
  • DTF 123 V 151
  • DTF 122 V 38
  • BGE 120 V 37501.01.1994 · 58 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 121/92
  • C 126/02
  • C 136/01
  • C 184/05
  • C 224/02
  • C 262/01
  • C 269/04
  • C 272/05
  • C 274/04
  • C 279/03
  • C 279/98
  • C 293/02
  • C 301/05
  • C 308/00
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  • C 376/98
  • C 382/00
  • C 412/99
  • C 43/04
  • C 446/99
  • C 448/99
  • C 54/98
  • C 77/04
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 29/02
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 347/98