Raccomandata
Incarto n. 38.2009.5
DC/sc
Lugano 11 maggio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 dicembre 2008 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO 1,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 10 dicembre 2008 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 3 novembre 2008 con cui aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto l’assicurato non si è presentato a un colloquio di consulenza previsto il 2 ottobre 2008 alle ore 14:30 (cfr. doc. 6).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 23 luglio 2008 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. Doc. I e Doc. V), nel quale ha chiesto di annullare la sanzione inflittagli. Egli ha affermato di essersi presentato il 1° ottobre 2008 alle ore 15:00, insieme ad un'altra persona, presso l'URC di __________ e di avere avvisato la segretaria dell'impossibilità di partecipare all'appuntamento con la sua consulente del personale. Egli afferma pure di avere un'altra testimone e chiede un confronto con le parti (cfr. Doc. V).
1.3. nella sua risposta del 20 febbraio 2009 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso e osserva:
" Ribadiamo la nostra posizione espressa chiaramente nella decisione di sanzione del 10 dicembre 2008 (doc. 1):
Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti emerge che l'opponente non si è presentato al colloquio con la consulente __________ __________ previsto il 2 ottobre 2008 alle ore 14.30 presso l'URC. Sullo scritto di giustificazione ed ora anche in sede di ricorso egli afferma di essersi presentato il 1 ottobre presso lo sportello dell'URC per informare dell'assenza al colloquio del 2 ottobre per "motivo di malattia e visita medica". Nei fatti il signor RI 1 non si è presentato all'URC il 1 ottobre 2008 come riferito, bensì, per il tramite di un amico, il 1 ottobre alle ore 18 circa ha informato telefonicamente I'URC di essere inabile al lavoro dal 22 settembre 2008 (telefonata dal cellulare del signor __________ al cellulare privato della funzionaria dell'URC). La funzionaria ha chiesto di comprovare mediante certificato medico l'inabilità lavorativa. Il certificato medico trasmesso all'URC il 3 ottobre 2008 (giorno della visita medica)(doc. 2) attesta una incapacità al lavoro unicamente a partire dal 3 al 24 ottobre 2008. Ne consegue che il 2 ottobre 2008 l'assicurato non era inabile al lavoro causa malattia. Anche nella lettera di convocazione al successivo colloquio del 27 ottobre 2008 (doc. 8) la consulente ha chiesto di documentare la malattia annunciata telefonicamente il 1.10.2008 e che sarebbe iniziata il 22 settembre, senza tuttavia ottenere riscontro. Sul FAUT del mese di settembre (doc. 3) il signor RI 1 non ha annunciato alcuna inabilità lavorativa, mentre su quello di ottobre (doc. 4) egli ha correttamente indicato l'inabilità iniziata il 3 e protrattasi sino al 24 ottobre.
Respingiamo nel modo più categorico l'accusa di abuso nei confronti dell'assicurato onde privarlo di 5 indennità di disoccupazione. In buona sostanza l'assicurato non si è presentato al colloquio del 2 ottobre 2008 alle ore 14.30 e gli è stata concessa a più riprese la facoltà di documentare l'asserita inabilità al lavoro per malattia. Il certificato prodotto attesta una incapacità lavorativa unicamente dal 3 al 24 ottobre 2008. Non essendo il 2 ottobre inabile al lavoro l'assicurato avrebbe dovuto e potuto presentarsi al colloquio con la consulente.
Ribadiamo che la sospensione dal diritto alle indennità è stata presa applicando le direttive della Sezione del lavoro che prevedono 5 giorni di sospensione nei casi di assenza ingiustificata al colloquio." (Doc. VII)
1.4. Il 6 aprile 2009 il Presidente del TCA ha inviato all'assicurato uno scritto del seguente tenore:
" Fra gli atti dell'incarto citato figura anche la sua opposizione del 10 novembre 2008 contro la decisione dell'URC di __________ del 3 novembre 2008, nella quale si è così espresso:
" (...)
Faccio presente che il giorno del 01.10.08 mi sono presentato allo sportello dell'URC con due testimoni comunicando la mia assenza di colloquio alle ore 14.30, per il 02.10.2008 per motivi di salute. (Spiego quel giorno non mi sentivo bene, è un reato?). E per questo il 03.10.2008 mi sono recato dal mio medico."
Fra gli atti dell'incarto figura pure un certificato medico del 3 ottobre 2008 del dottor __________ che la dichiara inabile al lavoro al 100% per malattia dal 3 ottobre al 24 ottobre 2008 (Doc. 9) e il formulario di autocertificazione (FAUT) per il mese di ottobre 2008, datato 4 novembre 2008 e da Lei firmato, attestante una impossibilità di lavorare a causa di malattia dal 3 al 24 ottobre 2008 (Doc. 4).
Infine, nella "Giustificazione" del 10 ottobre 2008 si legge quanto segue:
" In data 01.10.2008 mi sono presentato allo sportello URC e ho comunicato la mia assenza del 02.10.2008 alle ore 14:30 per motivo di malattia e visita medica. Lei al momento non era disponibile, per cui ho consegnato tutta la mia documentazione alla Sig.ra __________ __________ (sorella del mio amico __________), che avrebbe dovuto comunicarvelo. In seguito ho consegnato anche il certificato medico.
A mio avviso mi sono comportato correttamente." (Doc. 10)
Al fine di evadere il su ricorso La invito a precisare per quale motivo si è recato dal medico soltanto il 3 ottobre 2008, se già il 1° ottobre 2008 non si sentiva bene." (Doc. IX
L'assicurato ha così risposto il 14 aprile 2009:
" Faccio presente che il giorno del 1° ottobre 2008 mi sono fatto accompagnare da due miei amici perchè non mi sentivo bene. Sempre quel giorno quando sono andato dal mio medico di fiducia Dr. med. __________, l'assistente del mio medico mi riferì che non mi poteva ricevere prima di quella data citata perchè era al completo di pazienti. Se mi viene richiesto posso far testimoniare i miei due testimoni che erano presenti sul fatto." (Doc. X)
Al riguardo il 29 aprile 2009 l'URC di __________ ha formulato le seguenti osservazioni:
" Lo scritto del 14 aprile del ricorrente al TCA non contiene a nostro avviso nuovo elementi che possano indurci a una diversa valutazione dei fatti.
Come indicato nella nostra decisione su opposizione del 10 dicembre 2008 il signor RI 1 non si è presentato all'URC il 1° ottobre 2008 come riferito, bensì, per il tramite di un amico, il 1° ottobre 2008 alle ore 18 circa ha informato telefonicamente l'URC di essere inabile al lavoro dal 22 settembre 2008 (telefonata dal cellulare del signor __________ al cellulare privato della funzionaria dell'URC). La funzionaria ha chiesto di comprovare mediante certificato medico l'inabilità lavorativa. Il certificato medico trasmesso all'URC il 3 ottobre 2008 (giorno della visita medica) attesta però una incapacità al lavoro unicamente a partire dal 3 fino al 24 ottobre 2008.
La decisione presa dal nostro ufficio si basa su quanto comprovato dal certificato medico e da quanto dichiarato dall'assicurato sul formulario di autocertificazione.
Se anche fosse corretto quanto asserito nello scritto del 14 aprile, ossia che lo studio medico presso il quale il signor RI 1 si è presentato il 1° ottobre 2008 non è stato in grado di ricevere il paziente prima del 3 ottobre 2008 (cosa della quale non abbiamo motivo di dubitare) appare quantomeno strano che lo stesso studio non abbia certificato la malattia a partire dal 1° ottobre 2008.
Da parte nostra ribadiamo la posizione espressa nella decisione su opposizione del 10 dicembre 2008 e nella risposta di causa del 20 febbraio 2009 e ci rimettiamo al vostro giudizio." (Doc. XII)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere presenziato al colloquio di consulenza del 2 ottobre 2008.
L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che, dopo essersi annunciato personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17 cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza.
L'art. 21 OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000, prevede che:
" Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22 OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo":
" Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno. (cpv. 4)."
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.
2.3. In una sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.
I medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa.
Le principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerando in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.
In un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver presenziato ad un appuntamento.
Nella sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì 17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del personale, non era stato adeguatamente informato circa la data dell'appuntamento.
Il TFA ha accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione, egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.
In una sentenza C 100/02 del 4 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha stabilito che l’amministrazione, infliggendo a un'assicurata 5 giorni di sospensione per non avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentata con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il TFA, in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse in __________, lo avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.
In una sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza, ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità non era giustificata.
Infatti, nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione, il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua assenza.
Infine, in una sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza:
" 2.2 Wohl kommt den Beratungs- und Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab, ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).
Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine Pflichten als Arbeitsloser
und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000 Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."
In quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.5. Riguardo alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).
In una sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,
(C 268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:
" (…)
Aus dem Umstand, dass die Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist. Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen. Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform."
(STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98 Hm)
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 e segg.
2.6. Va riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande importanza (cfr. STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa R., C 336/98).
Infatti, la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.
La giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).
Infine, ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano "timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).
2.7. Nel caso di specie è incontestato che l'insorgente non ha presenziato al colloquio del 2 ottobre 2008.
Come stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.4.), in ben precise situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente da ogni sanzione. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni.
Il ricorrente ha fatto valere di non essersi presentato presso l’URC per motivi di salute e di essersi recato personalmente presso l'URC di __________ il giorno precedente (1° ottobre 2008) alle ore 15:00 per giustificare la sua assenza.
Per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute devono, in effetti, essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).
Nella presente fattispecie fra gli atti dell'incarto figura un certificato del dotto __________, specialista FMH in medicina interna datato 3 ottobre 2008, che attesta un periodo di inabilità al lavoro per malattia del ricorrente dal 3 ottobre al 24 ottobre 2008 (cfr. Doc. 2).
Anche sul Formulario autocertificazione (FAUT) per il mese di settembre 2008 RI 1 ha attestato di non essere stato inabile al lavoro durante quel periodo di controllo (cfr. Doc. 3 punto 4) mentre invece nel FAUT per il mese di ottobre egli ha specificato di essere rimasto inabile al lavoro dal 3 al 24 ottobre 2008 (cfr. Doc. 4).
D'altra parte l'assicurato ha sostenuto di avere segnalato all'URC di __________ già il 1° ottobre 2008 di avere problemi di salute che gli avrebbero impedito di presenziare al colloquio del 2 ottobre 2008.
Rispondendo al TCA il ricorrente ha poi precisato di essersi recato dal suo medico curante (Dr. __________) il 1° ottobre 2008 ma che l'appuntamento per la visita medica gli è stato fissato soltanto per il 3 ottobre 2008 (cfr. consid. 1.4).
Alla luce di questi elementi il TCA non è in condizioni di poter concludere con sufficiente tranquillità che l'assicurato era effettivamente in condizioni di partecipare al colloquio di consulenza del 2 ottobre 2008.
Si giustifica quindi l'annullamento della decisione su opposizione del 10 dicembre 2008 e il rinvio degli atti all'amministrazione, affinché, previo svincolo del medico dal segreto professionale da parte dell'assicurato (cfr. su questo tema: STCA 38.2008.69 del 19 febbraio 2009), l'URC di __________ chiarisca le circostanze che stanno alla base del certificato del 3 ottobre 2008 ed in particolare se è vero che il ricorrente si è presentato presso il suo studio già il 1° ottobre 2008 lamentando problemi di salute e che, in quell'occasione, gli è stato fissato un appuntamento per il 3 ottobre 2008.
Dopo avere compiuto questo e se del caso ulteriori accertamenti (ad esempio l'audizione delle persone che hanno accompagnato il ricorrente presso l'URC di __________ e presso il medico curante) ed avere garantito a RI 1 il diritto di essere sentito, l'amministrazione deciderà se sanzionare o no il ricorrente per non avere partecipato al colloquio di consulenza del 2 ottobre 2008.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 10 dicembre 2008 è annullata.
Gli atti sono rinviati all'URC di __________ per ulteriori accertamenti conformemente al consid. 2.7.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti