Raccomandata
Incarto n. 38.2009.4
rs
Lugano 25 maggio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 dicembre 2009 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 17 dicembre 2008 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 3 novembre 2008 (cfr. doc. 4) con la quale RI 1 è stato sospeso per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato di partecipare a un programma di occupazione temporanea (in seguito: POT) presso __________ a __________.
In particolare l’amministrazione ha sottolineato che la misura assegnata all’assicurato era adeguata e che il mancato inizio della stessa non risultava validamente giustificato (cfr. doc. A2).
1.2. Contro la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato l’annullamento della sanzione inflittagli. A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha segnatamente addotto di essersi annunciato in disoccupazione il 1° luglio 2008 alla ricerca di un impiego in qualità di cameriere qualificato, chef de rang o barman e di essersi impegnato, in quei mesi, in maniera intensa per reperire una nuova occupazione nel suo ramo professionale, avendo parecchi contatti importanti che si sono concretizzati. Egli ha pure precisato che avrebbe iniziato una nuova attività a partire dal 5 febbraio quale capo servizio in sala presso un ristorante di __________. L’insorgente ha, altresì, asserito di avere evidenziato al proprio consulente e ai responsabili del POT di non avere bisogno di “riacquisire i normali ritmi lavorativi”, in quanto fino al mese di giugno 2008 ha regolarmente lavorato senza problemi. Egli, al riguardo, ha aggiunto di ben conoscere le principali regole del mondo del lavoro come la puntualità, la precisione e l’organizzazione, poiché ha sempre svolto le attività lavorative con la massima professionalità. Il ricorrente ha affermato che quanto gli è stato insegnato alla scuola alberghiera e quanto ha appreso durante la sua carriera lavorativa gli ha permesso di acquisire le conoscenze e le pratiche professionali, con il conseguimento di certificati e l’ottenimento di referenze valide, atte a permettergli di svolgere con professionalità il proprio lavoro.
L’assicurato ha ritenuto, essendo una persona seria, conoscendo parecchie persone di un certo spessore e avendo un diploma federale alberghiero, nonché due diplomi di sommelier, che i suoi sforzi dovessero essere effettuati maggiormente nell’ambito della ricerca di un nuovo impiego rispetto alla frequentazione di un POT. Egli era convinto di reperire a breve una nuova occupazione.
L’insorgente ha, inoltre, osservato che il POT in questione non gli permette di avere alcun miglioramento, in quanto la sua professione di cameriere non ha nessun collegamento con il lavoro manuale di montare dei pezzi di puzzle richiestogli dai responsabili del POT o lavorare con il Photoshop del computer.
Egli ha, infine, indicato di essersi dovuto rivolgere, in seguito a queste problematiche, a un medico, Dr. med. __________, che gli ha prescritto degli antidepressivi avendolo trovato in una situazione di stress particolarmente elevato (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 14 aprile 2009 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurato si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto del 24 aprile 2009, al quale ha allegato una dichiarazione di __________ della __________ da cui emerge, da un lato, che nel mese di gennaio 2009 ha avuto luogo un colloquio con l’insorgente durante il quale è stato concordato un periodo di prova che non si è però concretizzato per problemi organizzativi da parte del ristorante. Dall’altro, che in seguito è stata assunta un’altra candidata con caratteristiche più idonee (cfr. doc. V, B).
1.5. Il 12 maggio 2009 l’amministrazione, a tale proposito, ha puntualizzato, in particolare, che il posto di lavoro presso il Ristorante di __________ era stato assegnato all’assicurato dall’URC di __________ (cfr. doc. VII, 1/3).
1.6. Il doc. VII
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia sospeso l’assicurato per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato di partecipare al POT presso __________ a __________.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).
In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al riguardo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:
" (...)
2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorganizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."
La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).
L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure.
L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."
Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).
A questo proposito in una sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa M., C 376/98, il TFA ha rilevato:
" In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).
Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."
In DTF 125 V 367 il TFA ha ricordato che:
" Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"
L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.
In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".
B. Rubin ("Assurance-chômage", Ed. Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che:
" (...)
Les critères d'un emploi convenable au sens de l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v. l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorqu'un PET est assigné.
Pour un programmeur de formation employé à l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un. S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v. l'art. 64a al. 3 LACI en correlation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h LACI)".
2.4. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).
La giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste questioni, vedi in particolare:
G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.6. Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.
L'Alta Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TFA ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:
" (…)
2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto "meccanicamente (in funzione della durata della misura)", e quindi senza tenere conto dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco in materia (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).
2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da giustificarne una riduzione.
3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197, resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma occupazionale di 6 mesi
mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI).
Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45 giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C 308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).
II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9 ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).
3.2 Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999, no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr. Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1), consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.
3.3 Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la considerazione che
__________ era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa (cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale assegnato presso la __________ avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità (cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00, consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).
3.4 Considerato l'insieme delle circostanze come pure l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000 all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile __________ mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.
In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il comportamento di __________ non configurasse un comportamento gravemente colposo passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata." (cfr. STFA C 262/01 del 25.2.2003)
In una sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha poi ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover effettuare lavori pesanti.
2.7. Nell’evenienza concreta RI 1, di professione cameriere AFC, alla ricerca di un posto quale cameriere AFC, chef de rang, barman, si è iscritto nuovamente in disoccupazione nel giugno 2008 (cfr. doc. 7, 8).
Egli è al suo sesto termine quadro (cfr. doc. 8).
Nel mese di ottobre 2008 l’insorgente ha rifiutato di iniziare un programma occupazionale presso __________ a __________ con la seguente motivazione:
" Ritengo che al momento attuale debba impegnarmi a fondo nella ricerca di lavoro, sia in Ticino che all’estero. Credo che questa misura, invece di favorire la mia reintegrazione nel mondo del lavoro, comporti un impedimento.
(…)
Non sono da molto in disoccupazione e quindi penso che debbo poter disporre di tutto il tempo possibile per prendere il maggior numero di contatti con le aziende e i datori di lavoro.” (Doc. 7/1)
La responsabile del POT, dopo il colloquio con l’assicurato del 14 ottobre 2008, da un parte, ha specificato di non essere entrati, in tale occasione, in merito alle possibili attività (autista, venditore, restauratore) che avrebbe potuto svolgere l’insorgente, avendo questi fin da subito dichiarato di non voler iniziare il programma occupazionale.
Dall’altra, essa ha annotato le giustificazioni della mancata intenzione di frequentare il POT addotte dal ricorrente. Le medesime corrispondono a quanto appena riportato sopra (doc. 7/2), oltre a quanto segue:
" (…) Inoltre vuole utilizzare il tempo a disposizione per migliorare il suo profilo professionale, per esempio sta svolgendo in corso di sommelier.” (Doc. 7/2)
L’assicurato, in sede di opposizione e di ricorso, ha ribadito che lo svolgimento del POT gli avrebbe impedito di ricercare un nuovo impiego nel suo ramo professionale. Egli ha, altresì, fatto valere di non avere bisogno di “riacquisire i normali ritmi di lavoro, avendo regolarmente lavorato fino al giugno 2008 (cfr. doc. 3; I).
Nell’impugnativa inoltrata al TCA l’insorgente ha pure sottolineato che il POT assegnatogli non gli permette di beneficiare di alcun miglioramento, visto che la sua professione di cameriere non ha nessun nesso con le attività manuali richiestegli dai responsabili di tale programma (cfr. doc. I).
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte rileva, dapprima, che è vero che il programma di occupazione presso __________ doveva avere luogo in un settore del tutto diverso rispetto a quello per il quale l'assicurato è formato.
Al riguardo va, tuttavia, sottolineato che il legislatore ha voluto esplicitamente (ed ancora riconfermato in occasione della terza revisione della LADI) che, nel contesto dei programmi di occupazione, non si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI ma soltanto di alcuni (in particolare quello dell'art. 16 cpv. 1 lett. c LADI).
Certo, le perplessità sollevate dalla dottrina (cfr. Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zurigo 1998, pag. 88) riguardo alla conformità dell'art. 72a cpv. 2 LADI con la cifra 2 della Conv.OIL n° 168 ("nel valutare l'adeguatezza di un impiego si deve tener conto segnatamente, nelle condizioni prescritte e nella misura appropriata, dell'età del disoccupato, della sua anzianità nella professione anteriore, dell'esperienza acquisita, della durata della disoccupazione, dello stato del mercato del lavoro, delle ripercussioni di questo impiego sulla situazione personale e familiare dell'interessato e del fatto che l'impiego è disponibile per causa diretta di una sospensione del lavoro dovuta a un conflitto professionale in corso" (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 22; DLA 1999 pag. 46)), norma direttamente applicabile (cfr. DTF 124 V 236-237; Chopard, op.cit., pag. 74), sono condivise dal TCA (cfr. STCA del 26 gennaio 2004 nella causa A., 38.2003.44; STCA del 22 agosto 2001 nella causa L., 38.2001.13; STCA del 31 luglio 2001 nella causa B., 38.2001.10; STCA del 23 febbraio 2001 nella causa U., 38.2000.111 e STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., 38.2000.74).
Questo Tribunale è comunque chiamato ad applicare le leggi federali (cfr. art. 191 Cost. fed.; STFA H 29/02 del 10 luglio 2003: "trattandosi di norma contenuta in una legge federale, nè il Tribunale federale delle assicurazioni nè le altre autorità amministrative e giudiziarie possono esaminare la costituzionalità (art. 191 Cost.). Tuttavia è ammissibile interpretare la disposizione in esame in maniera conforme alla Costituzione, rispettando il tenore, rispettivamente il senso chiaro della norma (DTF 126 IV 248 consid. 4b)").
In proposito cfr. STCA 38.2005.91 del 16 marzo 2006.
L’Alta Corte ha, del resto, ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di occupazione denominato "Laboratorio di artigianato" con la seguente motivazione:
" 4.1 Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht mehr geltend, der Einsatz im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei grundsätzlich nicht zumutbar gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine Tätigkeit das Herstellen von Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben hatte er u.a. Schleifarbeiten auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste er Figuren mit «Eisenstängeli» erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder die Tatsache, dass der Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr als 25 Jahren beim selben Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein Alter (57 Jahre im Zeitpunkt der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den Einsatz im Beschäftigungsprogramm als unzumutbar im Sinne des Gesetzes erscheinen.
Ebenso wenig genügt für die Annahme von Unzumutbarkeit, dass er
offensichtlich in der Arbeit wenig oder sogar keinen Sinn zu erblicken
vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu arbeiten (Aufräumen im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der Beschwerdeführer Kritik an der Leitung des Beschäftigungsprogrammes." (cfr. STFA C 279/03 del 30 settembre 2005)
2.9. L’assicurato non ha, d’altronde, fatto valere alcun valido motivo atto a considerare il POT assegnatogli inadeguato dal profilo della sua età, della sua situazione personale o del suo stato di salute (cfr. consid. 2.3.).
In particolare, i disturbi di salute menzionati nel ricorso (cfr. doc. I), peraltro non sostanziati da alcun certificato medico (per costante giurisprudenza eventuali problemi di salute che possono rendere inadeguata l'occupazione ex art. 16 cpv. 2 lett. c LADI devono essere comprovati da adeguati attestati medici; cfr. STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA 38.01.126 del 6 novembre 2001; STCA 38.01.90 del 19 febbraio 2001), concernono un periodo posteriore all’assegnazione del POT.
L’insorgente, a tale proposito, ha in effetti affermato che nel periodo in cui è stata allestita l’impugnativa ha fatto ricorso a un medico (cfr. doc. I).
Inoltre l’allegazione del ricorrente secondo cui egli voleva impegnarsi nella ricerca di un impiego piuttosto che svolgere il POT (cfr. doc. I) risulta ininfluente, nella misura in cui, in primo luogo, lo svolgimento di un programma occupazionale non esclude il compimento di sforzi volti al reperimento di un’occupazione.
Al contrario durante l’effettuazione di un POT un assicurato è tenuto a ricercare un lavoro (cfr. STCA 38.2002.223 del 22 gennaio 2003; D. Cattaneo, op. cit., p.to 2.3.5., pag. 30; Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – PML emanata dalla SECO nel gennaio 2008, p.to A11).
In secondo luogo, l’esercizio di un’attività lucrativa è in ogni caso prioritaria rispetto alla partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 91-92; SVR 2000 ALV Nr. 14 "l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit,, cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98)" e Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR – Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, pag. 2395, nr. 715), almeno quando le due attività non possono essere effettuate contemporaneamente (cfr. STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007).
Per quanto attiene all’impiego assegnato dall’URC di __________ all’assicurato presso un ristorante di __________ nel mese di gennaio 2009 (cfr. doc. VII1), va osservato che, a prescindere dal fatto che tale segnalazione non ha avuto esito positivo (cfr. doc. VII1; VII2), la stessa è posteriore all’attribuzione del POT.
Il POT non era, poi, di alcun ostacolo alla frequentazione del corso di sommelier seguito dall’insorgente tutti i martedì dalle ore 20.00 alle ore 22.30 (cfr. doc. V).
Il programma occupazionale si svolgeva, infatti, negli orari d’ufficio (cfr. doc. 7), quindi durante il giorno.
Giova, infine, ricordare che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2005.91 del 16 marzo 2006; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
2.10. Alla luce di quanto esposto ai precedenti considerandi e tutto ben considerato, occorre concludere che, in casu, l’assicurato, risultando il programma di occupazione assegnatogli presso __________ rispettoso del requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46), avrebbe dovuto accettare senza indugio tale POT (cfr. STF 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 5).
Anche l’entità della sanzione inflitta al ricorrente (21 giorni di penalità; cfr. STF 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 6) si rivela conforme alla legge e alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).
Questo Tribunale, pertanto, non può che confermare la decisione su opposizione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti