Raccomandata
Incarto n. 38.2009.34
rs
Lugano 27 luglio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 maggio 2009 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 20 maggio 2009 l’Ufficio regionale di collocamento di CO 1 (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione dell’8 maggio 2009 (cfr. doc. 18) con cui aveva sospeso RI 1 per 12 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro dal 6 gennaio al 5 aprile 2009, periodo precedente alla sua iscrizione in disoccupazione durante il quale ha assolto la scuola reclute (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 20 maggio 2009 l’assicurato ha ricorso tempestivamente al TCA, chiedendo, in buona sostanza, l’annullamento della sanzione inflittagli.
A motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, da un lato, di non avere avuto il tempo, durante il servizio militare a __________, di compiere delle ricerche di impiego. Dall’altro, che d’altronde tale tempo nemmeno gli è stato concesso.
L’insorgente ha puntualizzato di avere, invece, nel mese di aprile 2009 effettuato le ricerche di lavoro e di avere consegnato tutte le lettere di risposta che gli sono arrivate.
Egli ha, infine, sottolineato che la penalità di 12 giorni non gli permette di far fronte al pagamento della cassa malati e delle fatture varie (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, ribadendo, siccome dal ricorso non sono emersi significativi elementi di novità, quanto espresso nella decisione su opposizione (cfr. doc. IV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo 6 gennaio – 5 aprile 2009 precedente all’annuncio al collocamento, durante il quale stava svolgendo la scuola reclute a __________.
Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.3. La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
2.4. Il TCA ha già avuto modo di stabilire che possono essere sospesi dal diritto all'indennità di disoccupazione anche gli assicurati che durante il servizio militare, in particolare durante la scuola reclute, non compiono le ricerche di lavoro (cfr. STCA 38.2005.81 del 30 novembre 2005; STCA 38.99.369 del 5 giugno 2000; STCA 38.99.385 del 5 giugno 2000; STCA 38.2001.99 del 26 novembre 2001).
2.5. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.7. Nella presente evenienza l’assicurato, dal 27 ottobre 2008 al 3 aprile 2009, ha prestato servizio militare, assolvendo la scuola reclute a __________ (cfr. doc. 5, 6).
Il 6 aprile 2009 il ricorrente si è annunciato per il collocamento (cfr. doc. 8).
Al momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurato ha indicato di non essere in grado di documentare le ricerche di lavoro svolte nel periodo antecedente l’annuncio all’URC (cfr. doc. 17).
Il consulente del personale gli ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 4 maggio 2009, il fatto di non avere comprovato alcuna ricerca di lavoro nel lasso di tempo dal 6 gennaio al 5 aprile 2009 precedente alla disoccupazione.
Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 19).
L’assicurato non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione.
Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’amministrazione, con decisione formale dell’8 maggio 2009, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per 12 giorni (cfr. doc. 18; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 20 maggio 2009 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.8. Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.), anche gli assicurati che stanno assolvendo il servizio militare devono effettuare delle ricerche di lavoro prima di iscriversi in disoccupazione.
Istruendo delle precedenti cause (cfr. STCA 38.99.369 del 5 giugno 2000; STCA 38.99.385 del 5 giugno 2000), l’allora Direttore degli affari militari, interpellato in proposito dal TCA, aveva, del resto, indicato quanto segue:
" Durante la scuola reclute è riservata un'attenzione particolare al problema dei giovani senza lavoro, reclute e quadri.
Il Comando SR funge da istanza di contatto con gli Uffici cantonali del lavoro e cura l'informazione dei militi.
I giovani possono accedere a un terminale video, che dà in tempo reale l'elenco dei posti vacanti, e sono pure costantemente informati tramite bollettini e volantini esposti all'albo di compagnia. Essi hanno la possibilità di ricercare posti di lavoro (se necessario vengono aiutati) e di ricevere congedi per colloqui di lavoro."
Inoltre da un comunicato del 7 febbraio 2003 del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) emerge che:
" (…)
De nombreuses recrues ont terminé leur apprentissage juste avant d'entrer en service et n'ont pas d'emploi pour la période qui suit l'école de recrues.
Dans ce cas également, elles bénéficient du soutien des cadres des écoles. Elles recevront les adresses des services de recherche d'emploi et les cadres les aideront dans l'établissement de leur dossier de postulation.
Toutes les casernes sont équipées de terminaux électroniques destinés à la recherche de places vacantes. La coordination avec les écoles de recrues peut être consultée dans l'internet à l'adresse suivante: www.vbs.admin.ch/internet/heer/aausb/f/Adressen03/RS.htm."
Chiamata ora a pronunciarsi in merito alla presente fattispecie, questa Corte, pur considerando che l'assicurato è stato impegnato, fino al 3 aprile 2009, nell’ambito del servizio militare, ritiene che il medesimo avrebbe comunque dovuto svolgere degli sforzi quantitativamente e qualitativamente validi al fine di trovare un impiego, soprattutto verso la fine del proprio servizio, conformemente a quanto prescritto dalla legge e dalla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4., 2.5.).
Questo a maggiore ragione se si considera, come visto sopra, che ai militi che cercano un lavoro durante lo svolgimento dei propri obblighi di servizio, contrariamente a quanto affermato dall’insorgente (cfr. doc. I), vengono offerti concreti aiuti.
Il ricorrente era peraltro al corrente, perlomeno dal mese di ottobre 2008, della durata precisa della scuola reclute (cfr. doc. 5).
2.9. Per quanto concerne l’asserzione dell’assicurato secondo cui durante il servizio militare avrebbe compiuto delle ricerche di impiego telefoniche (cfr. doc. 6, 16), va osservato che egli, a prescindere dal fatto che gli sforzi volti al reperimento di un’occupazione non devono essere effettuati esclusivamente per telefono (cf. consid. 2.5.), non ha minimamente documentato le ricerche citate.
Secondo la giurisprudenza federale, per contro, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 38).
L’insorgente, del resto, neppure ha indicato più specificatamente presso quali posti di lavoro avrebbe postulato.
Considerato che il ricorrente ha avuto a più riprese (a seguito della richiesta di giustificazione da parte dell’URC, in sede di opposizione e in sede ricorsuale) la possibilità di elencare dettagliatamente le ricerche che avrebbe effettuato per telefono e di comprovarle, tale omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).
In proposito va osservato che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.
Contestualmente il TFA ha rilevato:
" (…)
4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."
(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)
L’assicurato deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle asserite ricerche che avrebbe compiuto telefonicamente (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).
2.10. In esito alle considerazioni sopra esposte, occorre concludere che l’insorgente, nel periodo 6 gennaio – 5 aprile 2009, non ha compiuto alcuna ricerca di lavoro.
Egli ha, pertanto, violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.2.).
Tale violazione implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).
2.11. Per quanto attiene alla commisurazione della sanzione, va rilevato che l’URC ha inflitto all’assicurato 12 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese di disdetta ammonta a un minimo di 4 giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.6.).
Inoltre la penalità da irrogare a un assicurato viene commisurata secondo la colpa di quest’ultimo (cfr. consid. 2.4.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid. 2.3.).
La relativa durata non dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.
Pertanto, in casu, l’entità della sanzione non può essere determinata in considerazione dei problemi di natura finanziaria fatti valere dal ricorrente (cfr. doc. I).
Tutto ben considerato, la penalità di 12 giorni (4 giorni per mancate ricerche nel mese del 6 gennaio al 5 febbraio 2009 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese dal 6 febbraio al 5 marzo 2009 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese dal 6 marzo al 5 aprile 2009) inflitta all’insorgente dall’URC risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).
La decisione su opposizione del 20 maggio 2009 va, conseguentemente, confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti