Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2009.25
Entscheidungsdatum
09.09.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2009.25

rs

Lugano 9 settembre 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 maggio 2009 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 aprile 2009 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 22 aprile 2009 la Sezione del lavoro ha respinto l’opposizione interposta dalla ditta RI 1 contro la decisione del 9 dicembre 2008 con cui la domanda di condono 21 novembre 2008 della ditta relativa all’importo chiestole in restituzione a titolo di indennità per lavoro ridotto percepite indebitamente nel periodo dal mese di ottobre 2001 al mese di settembre 2003 è stata ritenuta irricevibile.

A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha rilevato che una domanda di condono del rimborso delle indennità appena menzionate era già stata presentata il 3 febbraio 2005 ed era stata respinta con decisione del 4 aprile 2005, difettando il requisito della buona fede. La Sezione del lavoro ha, inoltre, precisato che quest’ultima decisione era stata confermata da una decisione su opposizione del 3 ottobre 2005 cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. A; 12).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 22 aprile 2009 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto la concessione del condono della somma residua da restituire concernente le prestazioni percepite dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2003.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale la ditta insorgente ha addotto, segnatamente, di non essere mai stata in malafede, tant’è che ha proceduto a rimborsare fr. 25'000.-- circa.

La società ha osservato di trovarsi in una precaria situazione economica e di non essere in grado di corrispondere dei versamenti rateali. Essa, al riguardo, ha sottolineato che i pagamenti hanno potuto avvenire fino al mese di settembre 2008, ma che dopo questa data l’attività è ulteriormente diminuita al punto tale che presso la stessa vi è attualmente un solo dipendente con uno stipendio di fr. 1'500.-- al mese.

La ditta ricorrente ha, quindi, concluso che nel suo caso particolare le condizioni degli art. 4 e 5 OPGA sono adempiute. Essa ha, altresì, evidenziato il particolare momento di crisi economica al quale sono confrontate tutte le aziende (cfr. doc. I).

1.3. La Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. La RI 1 si è pronunciata nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 10 luglio 2009 (cfr. doc. VII; I1-9).

1.5. Pendente causa il TCA ha trasmesso il doc. VII con i relativi allegati alla Sezione del lavoro per osservazioni, invitandola in particolare, da un lato, a prendere posizione in merito all’asserzione della parte ricorrente (cfr. doc. VII) secondo cui “con decisione 4 aprile 2005 l’UG respinge il condono ma da parte dell’Avv. __________ in data 6 maggio 2005 (documento D) viene emessa regolare “opposizione” alla quale l’UG non ha mai fatto seguire la decisione relativa. Prova ne sia che a ricezione degli ordini di restituzione da parte dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali datati 16 maggio e 26 luglio 2006, l’Avv. __________ in data 8 giugno e 8 agosto 2006 scriveva in merito confermando che l’ordine di restituzione non era cresciuto in giudicato non avendo nel frattempo ricevuto alcuna decisione in merito al ricorso (allegati E

  • F)”.

Dall’altro, a comprovare la notifica all’avv. __________ della decisione su opposizione del 3 ottobre 2005 presente agli atti (cfr. doc. VIII).

L’amministrazione ha risposto il 7 agosto 2009 (cfr. doc. IX; 18-24).

1.6. La ditta insorgente ha presentato le proprie osservazioni al riguardo il 20 agosto 2009 (cfr. doc. XI).

1.7. Il doc. XI è stato inviato per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no la Sezione del lavoro ha dichiarato irricevibile la nuova domanda di condono formulata dalla RI 1 il 21 novembre 2008.

2.3. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

Il cpv. 3 prevede, poi, che la cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al servizio cantonale.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

La giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).

L'art. 4 OPGA regola il condono.

Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

  1. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC,

  2. quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4 Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."

Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

  • l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

  • la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi, qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

2.4. La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

2.5. Nella presente evenienza dalle carte processuali si evince che la Cassa cantonale di disoccupazione, il 5 ottobre 2004, ha ordinato alla ditta RI 1 di restituire l’importo di fr. 59'515.70 percepito indebitamente a titolo di indennità per lavoro ridotto dall’ottobre 2001 al settembre 2003 (cfr. doc. 5).

In effetti da un rapporto del 29 settembre 2004 allestito dalla Sezione del lavoro afferente a un controllo effettuato presso la società è emerso, da una parte, che la ditta era priva di un sistema di controllo delle ore lavorate rispettivamente perse, dall’altra, che vista la posizione dei fratelli __________ e __________ in seno alla ditta, essi erano in grado di determinare in modo risolutivo le decisioni del datore di lavoro, per cui non potevano essere posti a beneficio delle indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. 4).

Del resto alla ditta, con decisione 24 ottobre 2003 confermata dalla decisione su opposizione 23 febbraio 2004, era stato negato pure il prolungamento del periodo di lavoro ridotto dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003.

Questa Corte, con sentenza 38.2004.24 dell’8 novembre 2004 passata in giudicato incontestata, ha respinto il relativo ricorso della RI 1. Il TCA ha stabilito che le indennità per lavoro ridotto per il periodo richiesto andavano negate, poiché __________ non aveva diritto alle stesse sia giusta l’art. 31 cpv. 1 lett. c LADI, che per il motivo che il suo tempo di presenza in ditta doveva essere considerato come tempo di lavoro. Inoltre nemmeno __________ aveva diritto alle indennità ex art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Il 3 febbraio 2005 l’azienda insorgente ha presentato domanda di condono, asserendo, sostanzialmente, di adempiere il requisito della buona fede e di non essere in grado di restituire la somma richiesta (cfr. doc. 7).

La Sezione del lavoro, con decisione 4 aprile 2005, ha respinto la domanda di condono, non ritenendo ossequiato il requisito della buona fede. In particolare l’amministrazione ha indicato quanto segue:

" (…)

  • nel caso in esame si osserva che, prima di compilare il preannuncio di lavoro ridotto, l’azienda è espressamente invitata a leggere l’apposito promemoria per i datori di lavoro, sul quale vi sono anche le seguenti informazioni:

· non hanno diritto all’indennità le persone che nella loro qualità di associati, di compartecipi finanziari o di membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare in modo risolutivo le decisioni del datore di lavoro, come pure i loro coniugi occupati nell’azienda;

· non hanno diritto all’indennità i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

· il datore di lavoro deve conservare tutti i documenti per cinque anni.

Non informando l’amministrazione circa la posizione dei signori __________ nella società e rivendicando per gli stessi le indennità per lavoro ridotto, l’azienda ha indotto la cassa a versare all’azienda prestazioni alle quali non aveva diritto.

Non mettendo inoltre in atto nessun controllo sulle ore di presenza/assenza dei propri dipendenti, l’azienda ha mancato gravemente al proprio obbligo di diligenza. A questo proposito il Tribunale cantonale delle assicurazioni, in un caso analogo, ha già avuto modo di stabilire che “considerato come secondo la giurisprudenza federale una negligenza grave è già ravvisata allorquando un assicurato non conserva diligentemente i documenti necessari a provare la controllabilità della perdita di lavoro, a maggior ragione la buona fede deve essere negata nel caso concreto visto che il ricorrente ammette che fino al mese di ottobre 2001 le ore perse dal suo dipendente non sono omai state indicate su nessun tipo di supporto, sia cartaceo che informatizzato” (cfr. STCA del 20 febbraio 2003 nella causa M.B.). (…)” (Doc. 8)

Il 3 ottobre 2005 la Sezione del lavoro ha poi respinto l’opposizione interposta il 6 maggio 2005 dalla RI 1, rappresentata dall’avv. __________ (cfr. doc. 9).

Tale provvedimento non è stato impugnato dinanzi al TCA.

La ditta ricorrente, il 21 novembre 2008, ha inviato alla Cassa il seguente scritto:

" abbiamo ricevuto la vostra lettera del 7 crt. con la richiesta delle due rate arretrate e ne abbiamo presa buona nota.

Benché la restituzione non è mai stata da noi totalmente accettata perché ritenuta iniqua, abbiamo cercato di tener fede alla rateazione concessaci sino a due mesi fa con i puntuali pagamenti.

Da qualche mese, a causa della situazione congiunturale economica precaria, non ci è più possibile pagare perché ci manca il lavoro continuativo ed essendo di subappalto, la nostra azienda è la prima a subire le conseguenze non ricevendo dalle grandi aziende il lavoro perché lo eseguono direttamente presso di loro.

Abbiamo contattato tutte le ditte del ramo ma senza successo e il futuro si presenta molto difficile.

Ciò premesso, noi vi inoltriamo con la presente un’ulteriore domanda di condono che ci auguriamo vorrete accogliere benevolmente in quanto abbiamo dimostrato sia in tribunale che con voi la nostra buona fede e la nostra volontà alla restituzione ma motivi economici gravi non lo permettono. (…)" (Doc. 10)

La Sezione del lavoro, alla quale la Cassa ha trasmesso la lettera 21 novembre 2008 (cfr. doc. 11), con decisione del 9 dicembre 2008 ha dichiarato irricevibile la seconda domanda di condono presentata dalla ditta sempre in relazione alle indennità per lavoro ridotto percepite a torto nel lasso di tempo 1° ottobre 2001-30 settembre 2003 (cfr. doc. 12).

Questa decisione è stata confermata con decisione su opposizione del 22 aprile 2009.

Nella stessa è stato precisato che, siccome l’amministrazione si è già espressa in maniera definitiva sul medesimo oggetto con decisione su opposizione del 3 ottobre 2005, la nuova domanda di condono è stata a ragione considerata irricevibile (cfr. doc. A).

La ditta insorgente ha contestato tale conclusione, facendo valere, in primo luogo, di non essere mai stata in malafede e di non poter provvedere, a causa di una precaria situazione economica, al rimborso della somma residua (cfr. doc. I).

In secondo luogo, che all’opposizione interposta per il tramite dell’avv. __________ avverso la decisione di diniego del condono del 4 aprile 2005 non ha mai fatto seguito la relativa decisione su opposizione. A comprova di quanto affermato, la RI 1 ha asserito che, a ricezione degli ordini di restituzione dell’IAS datati 16 maggio e 26 luglio 2006, l’avv. __________, l’8 giugno e l’8 agosto 2006, ha scritto in proposito confermando che l’ordine di restituzione non era cresciuto in giudicato non avendo nel frattempo ricevuto alcuna decisione in merito al ricorso (cfr. doc. VII; I5; I6).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, dapprima, che la censura formulata dalla parte ricorrente secondo cui all’opposizione del maggio 2005 contro la decisione di diniego del condono del 4 aprile 2005 non avrebbe mai fatto seguito la relativa decisione su opposizione (cfr. doc. VII) non risulta fondata.

Come visto al considerando precedente, infatti, la Sezione del lavoro il 3 ottobre 2005 ha emanato una decisione su opposizione con cui ha respinto l’opposizione interposta il 6 maggio 2005 dalla ditta insorgente tramite l’avv. __________ (cfr. doc. 9).

Inoltre da un accertamento esperito dal TCA pendente causa (cfr. doc. VIII) è emerso che la Sezione del lavoro, ritenute le contestazioni del patrocinatore della RI 1 circa la notifica della decisione su opposizione del 3 ottobre 2005, ha intimato quest’ultima (nuovamente) il 5 settembre 2006 (cfr. doc. IX; 24).

Il provvedimento in questione è stato ritirato dall’avv. __________ il 6 settembre 2006 (cfr. doc. 24).

Alla decisione su opposizione trasmessa nel settembre 2006 l’amministrazione ha, d’altronde, allegato uno scritto in cui ha precisato che, nella misura in cui ogni precedente intimazione fosse risultata per qualsiasi motivo difettosa, il termine d’impugnazione avrebbe preso avvio al più tardi dal ricevimento del provvedimento spedito nel settembre 2006 (cfr. doc. 24).

La RI 1 non ha, però, impugnato dinanzi al TCA la decisione su opposizione 3 ottobre 2005 intimatale nel settembre 2006, per cui la medesima è passata in giudicato incontestata il 6 ottobre 2006.

Al riguardo è, peraltro, utile osservare che la ditta ricorrente, dopo aver proposto nel dicembre 2006 - decorso il termine di ricorso a questo Tribunale - degli importi di rate mensili per il 2007 e il 2008 (cfr. doc. I7; D), ha provveduto alla corresponsione mensile delle somme per un ammontare complessivo di circa fr. 25’000.-- (cfr. doc. I; III; A).

2.7. Acquista forza di cosa giudicata una decisione che si pronuncia in modo definitivo su una determinata vertenza.

Una decisione su opposizione acquista, in particolare, forza di cosa giudicata formale, quando tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso infruttuoso del termine, rispettivamente per rinuncia definitiva delle parti di fare uso dei rimedi di diritto.

A seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, invece, un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere, quindi, modificata, se non a determinate condizioni (U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, p. 166; p. 170 N 782), ossia se sono adempiute le condizioni della revisione o della riconsiderazione di cui all’art. 53 LPGA (cfr. STF U 256/05 del 25 ottobre 2006).

2.8. In concreto la ditta ricorrente non ha fatto valere alcun elemento atto a giustificare un esame dei presupposti della revisione o riconsiderazione.

A quest’ultimo proposito giova comunque ricordare che secondo una costante giurisprudenza federale, l'amministrazione non può essere obbligata né dall'assicurato né dal giudice ad esaminare nel merito una domanda di riconsiderazione.

Decisioni, con le quali è stata negata l'entrata nel merito di una tale domanda, non possono, per principio, venire impugnate. (cfr. DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e 117 V 12 consid. 2a; STFA I 61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006 e I 206/06 del 13 marzo 2007).

La RI 1, al contrario, nel novembre 2008 ha semplicemente chiesto all’amministrazione di richinarsi sulla fattispecie alla luce delle problematiche finanziarie intervenute qualche mese prima che hanno reso impossibile far fronte al pagamento delle rate residue dell’importo di indennità per lavoro ridotto percepito a torto nel lasso di tempo dall’ottobre 2001 al settembre 2003 da restituire (cfr. doc. 10; consid. 2.5.).

La Sezione del lavoro, come esposto sopra, si è già pronunciata in merito alla richiesta di condono delle indennità per lavoro ridotto in questione con decisione del 4 aprile 2005, confermata dalla decisione su opposizione del 3 ottobre 2005 che ha acquisito forza di cosa giudicata (cfr. consid. 2.7.) ed è stata notificata al rappresentante della ditta insorgente (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).

Correttamente, dunque, l’amministrazione ha ritenuto la nuova domanda di condono interposta dalla RI 1 nel novembre 2008 irricevibile (cfr. consid. 1.1.).

La decisione su opposizione del 22 aprile 2009 con cui la Sezione del lavoro ha respinto l’opposizione della ditta ricorrente contro la decisione di irricevibilità del 9 dicembre 2008 merita, conseguentemente, di essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

19
  • DTF 119 V 479
  • DTF 112 V 9701.01.1986 · 582 Zitate
  • DTF 110 V 17601.01.1984 · 622 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 130/02
  • C 174/04
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 206/06
  • I 61/04
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 17/05
  • U 256/05
  • U 347/98