Raccomandata
Incarto n. 38.2009.15
rs
Lugano 18 giugno 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 marzo 2009 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 5 gennaio 2009 la Sezione del lavoro ha sospeso __________ per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli dall’URC di __________ presso la ditta __________, in qualità di giardiniere (cfr. doc. 4, 17).
1.2. L’amministrazione, con decisione su opposizione del 4 marzo 2009, ha parzialmente accolto l’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 2), riducendo la sanzione inflittagli a 18 giorni (cfr. doc. A).
1.3. Contro la decisione su opposizione __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere, segnatamente, di non avere rifiutato il posto di lavoro assegnatogli. Egli ha precisato che non sarebbe stato assunto. Al riguardo l’insorgente ha indicato di avere adempiuto il suo compito di cercare lavoro quale disoccupato, trovando un’occupazione presso la ditta __________. Egli ha puntualizzato che avrebbe dovuto iniziare presso questa ditta la seconda o terza settimana di ottobre 2008, ma che purtroppo nei primi giorni di quel mese ha subito un infortunio con conseguente inabilità lavorativa come giardiniere.
Il ricorrente ha rilevato di avere comunque cominciato a lavorare per la ditta __________ a fare tempo dal 1° aprile 2009, beneficiando di un contratto di durata indeterminata.
Egli ha, inoltre, evidenziato di essere sempre stato onesto e puntuale nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione. Ha ribadito di non avere rifiutato l’impiego offertogli dall’URC, ma di essersi infortunato prima di iniziare a lavorare presso __________.
A mente dell’assicurato, infine, la sua negligenza non risulta medio-grave, come invece giudicata dall’amministrazione, bensì non più di più lieve, in quanto, se a gennaio e febbraio 2009 la ditta __________ non fosse rimasta chiusa, avrebbe cominciato la sua attività in gennaio. Egli ha concluso, postulando una riduzione della penalità che dovrebbe corrispondere a non più di 5 giorni (cfr. doc. I).
1.4. In risposta la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve essere sospeso oppure no dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatagli dall’URC di __________ presso la ditta __________.
2.3. In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.
Per costante giurisprudenza l'assicurato è tenuto, in ossequio all'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b pag. 199; Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), ad accettare l'occupazione adeguata propostagli e a intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la disoccupazione (STF 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008).
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.
La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento
dell’art. 15). (…)"
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.4. La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:
" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questa giurisprudenza è stata ancora confermata, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata:
" (...)
Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der Beschwerdeführer aufgrund eigener Bemühungen bei der Firma A.________ vorstellen konnte. Das auf den 14. Februar 2005 vereinbarte dritte Gespräch sagte er unter Rückzug seiner Bewerbung ab. Die Arbeit bei der potentiellen Arbeitgeberin war nach den zutreffenden und zu Recht unwidersprochen gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz zumutbar.
Indem sich der Beschwerdeführer vorzeitig aus dem laufenden
Bewerbungsverfahren um die Stelle eines Aussendienstmitarbeiters zurückzog, erfüllt er den Einstellungstatbestand der Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Darunter fällt grundsätzlich jedes das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages (ver-)hindernde Verhalten eines Versicherten. Eine zumutbare Arbeit gilt als abgelehnt, wenn der Arbeitslose sich nicht ernsthaft um die Aufnahme von Vertragsverhandlungen, insbesondere ein Vorstel-lungsgespräch bemüht, bei den Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber eine nach den Umständen gebotene ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit Hinweisen; ARV 2002 S. 58 Erw. 1 [Urteil A. vom 8. Juni 2001, C 436/00]; SVR 2004 ALV Nr. 11 S. 31 Erw. 1 [Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02]), oder wenn er, wie hier, vorzeitig seine Bewerbung zurückzieht (zum Ganzen vgl. Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 257 f.). (...)"
Su queste questioni, vedi in particolare:
G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 71 segg.
La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).
2.5. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
(Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …, p. 60).
Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Il TFA ha, al riguardo, rilevato:
" (…)
Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen. Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten (BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik (abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG; BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)
Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.7. Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In quel caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
Infine, in una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.
2.8. Nella presente evenienza dagli atti di causa emerge che __________, nato nel 1977, si è reiscritto in disoccupazione il 1° settembre 2008 (4° termine quadro; cfr. doc. 22), dichiarando di cercare un impiego al 100% quale giardiniere (cfr. doc. 22).
Il 16 settembre 2008 l’URC di __________ gli ha assegnato un’occupazione a tempo pieno come giardiniere presso la ditta __________ (cfr. doc. 17).
Dal modulo “Esito dell’assegnazione” compilato dall’insorgente il 25 ottobre 2008 si evince, in primo luogo, che quest’ultimo ha telefonato alla ditta di __________ il 21 settembre 2008 e ha parlato con il signor __________.
In secondo luogo, che il 23 settembre 2008 alle ore 15.00 ha avuto luogo un colloquio. L’assicurato ha indicato di non essere stato assunto, poiché aveva già reperito un impiego presso __________ con inizio il 1° ottobre 2008 (cfr. doc. 16).
Nella risposta alla Richiesta di giustificazione del 10 ottobre 2008 inviatagli dall’URC di __________ (cfr. doc. 15) il ricorrente ha precisato di avere rifiutato il posto di lavoro essendo già in parola con la ditta __________. Più precisamente egli ha rilevato di essere stato d’accordo, dopo un colloquio con il signor __________, di iniziare a lavorare i primi di ottobre e che infine si erano accordati per lunedì 6 ottobre 2008 come primo giorno di lavoro (cfr. doc. 12).
Il 25 novembre 2008 l’assicurato, avendo ricevuto la possibilità da parte della Sezione del lavoro - alla quale il suo caso era stato sottoposto dall’URC per decidere se era o meno passibile di una sanzione (cfr. doc. 11) - di presentare le proprie osservazioni riguardo alla fattispecie (cfr. doc. 10), ha dichiarato che a causa di un infortunio non ha potuto iniziare a lavorare presso la ditta __________.
Egli si è inoltre chiesto come avrebbe potuto accettare l’occupazione presso la ditta __________, avendo già parlato con il signor __________, il quale era a conoscenza di ciò avendone parlato al colloquio.
Il ricorrente ha specificato che, essendosi infortunato, la data dell’assunzione sarebbe slittata alla nuova stagione (cfr. doc. 9).
In effetti da un certificato medico dell’Ospedale regionale di __________ risulta che l’assicurato a partire dal 4 ottobre 2008 è stato in cura a causa di un infortunio (cfr. doc. 13).
La Sezione del lavoro, il 1° dicembre 2008, ha posto i seguenti quesiti a __________:
"
al signor RI 1 è stato garantito di essere assunto? (se sì: da quale data?);
per quale motivo non è in seguito stato assunto?
è prevista una sua futura assunzione? (se sì: da quando?).” (Doc. 8)
non ha risposto per iscritto, bensì ha telefonato alla Sezione del lavoro il 4 dicembre 2008.
Dalla trascrizione del colloquio telefonico emerge che:
" (…) Afferma di aver comunicato al signor RI 1 che lo avrebbe assunto, tuttavia, essendosi infortunato, l’assunzione è stata rimandata alla prossima primavera. Non gli ha mai detto una data dalla quale avrebbe dovuto iniziare a lavorare.” (Doc. 7)
Con decisione 5 gennaio 2009 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).
Nell’opposizione del 14 gennaio 2009 interposta contro tale provvedimento l’insorgente ha addotto, da una parte, che l’inizio dell’attività presso __________ era previsto per il 1° ottobre 2008 e di essere stato d’accordo di cominciare questa occupazione. Dall’altra, che egli ha comunque informato il signor __________ di essere già in parola con un’altra ditta per iniziare a lavorare il 6 o il 13 ottobre 2008.
L’assicurato ha, altresì, asserito che a quel punto è stato il signor __________ a decidere di rinunciare a offrirgli il posto e che pertanto egli ritiene di non avere rifiutato l’occupazione assegnatagli (cfr. doc. 2).
L’insorgente, all’opposizione, ha allegato uno scritto del 15 gennaio 2009 indirizzatogli da __________ del seguente tenore:
" Con la presente ci riferiamo ai colloqui intercorsi in autunno 2008 sulla possibilità di assumerla alle nostre dipendenze. A seguito del suo infortunio privato ( avvenuto prima di fine ano 2008) un inizio d’attività non ha potuto essere stabilito.
La informiamo che rivaluteremo la questione di una possibile assunzione ad inizio stagione (primavera 2009) – dopo valutazione della situazione di mercato. (…)” (Doc. 3)
Con decisione su opposizione del 4 marzo 2009 l’amministrazione ha ridotto la sanzione a 18 giorni (cfr. doc. A).
L’assicurato, il 1° aprile 2009, ha iniziato a lavorare per la ditta di __________ (cfr. doc. I).
2.9. Il TCA, attentamente esaminate le carte processuali, ritiene, dapprima, che l’occupazione assegnata all’assicurato quale giardiniere presso la ditta __________, di __________ era senz’altro adeguata ai sensi dell’art. 16 LADI.
In effetti l’impiego di giardiniere, corrispondente all’attività ricercata dall’insorgente e da lui precedentemente svolta (cfr. consid. 2.8.; doc. 17, 22), era conforme alle sue capacità, lo stipendio era pari perlomeno al salario minimo previsto dal Contratto collettivo cantonale relativo al settore del giardinaggio (cfr. doc. 18), e il luogo di lavoro, __________, era vicino al suo domicilio di __________.
Inoltre l’occupazione di giardiniere risultava essere conforme alla sua età, alla sua situazione personale e al suo stato di salute.
Del resto il ricorrente mai ha fatto valere il contrario.
Ne discende che di principio l’occupazione offerta al ricorrente nel mese di settembre 2008 quale giardiniere doveva essere accettata.
2.10. L’insorgente sostiene, tuttavia, di essere già stato in parola con la ditta __________, attiva anch’essa nell’ambito della costruzione e manutenzione di giardini, per un impiego con inizio nel mese di ottobre 2008 (cfr. doc. I, 2).
Questa Corte, al riguardo, osserva che la mera speranza di essere assunto non permette a un assicurato di rifiutare un'occupazione adeguata (cfr. STCA 38.98.320 del 14 giugno 1999; STCA 38.98.199 del 31 maggio 1999; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 64).
E' per contro necessaria la garanzia di ottenere un impiego.
Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
" Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
" Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."
2.11. Dallo scritto di __________ del 15 gennaio 2009 emerge, da un lato, che nell’autunno 2008 vi sarebbero stati dei colloqui sulla possibilità di assumere l’assicurato alle proprie dipendenze.
Dall’altro, però, è stato precisato che a seguito dell’infortunio (del 4 ottobre 2008) non ha potuto essere stabilito un inizio d’attività (cfr. doc. 3).
La seconda frase della lettera del 15 gennaio 2009, evidenziando che l’inizio dell’attività non era stato fissato, sembra implicare che sul principio dell’assunzione __________ e l’insorgente si trovassero d’accordo.
Ciò si evince pure dalla trascrizione del colloquio telefonico intercorso tra la Sezione del lavoro e __________ il 4 dicembre 2008 (cfr. doc. 7).
Nella stessa è, infatti, stato indicato che quest’ultimo ha affermato di aver comunicato all’assicurato che lo avrebbe assunto, di non avergli però mai detto da quando avrebbe dovuto iniziare a lavorare e che comunque, essendosi infortunato, l’assunzione è stata rimandata alla primavera successiva (cfr. doc. 7)
Il ricorrente, come esposto sopra, è effettivamente stato assunto per la stagione successiva con inizio nel mese di aprile 2009 (cfr. doc. I).
E’ vero che la trascrizione della telefonata del 4 dicembre 2008 non è stata vidimata da __________ e non è stata integralmente sottoposta all’assicurato per osservazioni (cfr. doc. 6).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che dalla stessa, soprattutto se si pone mente al fatto che __________ ha contattato telefonicamente l’amministrazione alla luce delle puntuali domande postegli per iscritto dalla stessa (in particolare gli è stato chiesto se al ricorrente era stato garantito di essere assunto e se sì da quale data; cfr. doc. 8), risultano aspetti importanti ai fini della vertenza - segnatamente l’affermazione di aver comunicato all’assicurato che lo avrebbe assunto - che non possono essere trascurati.
In merito all’assunzione quali prove di appunti che concernono punti essenziali della fattispecie, in una decisione C 123/05 del 17 agosto 2005, l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
Diesbezüglich ist zu beachten, dass eine formlos eingeholte und in einer Aktennotiz festgehaltene mündliche oder telefonische Auskunft nur insoweit zulässig ist, als damit blosse Nebenpunkte, namentlich Indizien oder Hilfstatsachen, festgestellt werden. Dagegen kommt grundsätzlich nur die Form einer schriftlichen Anfrage und Auskunft in Betracht, wenn Auskünfte zu wesentlichen Punkten des rechtserheblichen Sachverhaltes einzuholen sind (BGE 117 V 285 Erw. 4c mit Hinweis). Hält ein Mitarbeiter eines Versicherers den Inhalt eines Telefongesprächs schriftlich fest und bestätigt die befragte Person mit ihrer Unterschrift ausdrücklich, dass die Wiedergabe des Gesprächs korrekt ist, ist diesem Schriftstück unter Umständen Beweiswert zuzuerkennen (RKUV 2003 Nr. U 473 S. 49 Erw. 3.2 mit Hinweisen). Ein solcher ist auch mit Blick auf Art. 43 Abs. 1 ATSG gegeben (Urteil W. vom 7. Juni 2005, H 163/04, Erw. 5 mit Hinweis). Daher hat die Vorinstanz zu Recht erkannt, dass auf die in den Aktennotizen vom 17. August und 12. November 2004 festgehaltenen telefonischen Auskünfte der Arbeitgeberin über die voraussichtliche Anstellungsdauer des Versicherten nicht abgestellt werden kann. Der Anspruch auf rechtliches Gehör wurde überdies insoweit verletzt, als der Versicherte zur Aktennotiz vom 12. November 2004 auch im Rahmen des Einspracheverfahrens nicht hat Stellung nehmen können.
Somit hat die Arbeitslosenkasse gemäss Dispositiv-Ziffer 1 des vorinstanzlichen Entscheids zu verfahren und die Abklärungen des rechtserheblichen Sachverhalts in beweistauglicher Form vorzunehmen.
(…)." (cfr. STFA del 17 agosto 2005 nella causa J., C 123/05)
In una precedente sentenza del 6 dicembre 1991 nella causa W., pubblicata in DTF 117 V 282, il TFA aveva osservato:
" (…)
5.- a) Im vorliegenden Fall hat die Verwaltung in Befolgung des Untersuchungsgrundsatzes zu Recht ergänzende Abklärungen über den Anteil der betriebsleitenden Funktionen des Beschwerdeführers für notwendig befunden. Die dabei vorgenommenen Beweiserhebungen betrafen somit einen wesentlichen Punkt bei der Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes, und die Invalidenversicherungs-Kommission hat denn auch entscheidend auf die entsprechende Auskunft des Präsidenten des Kantonalen Schreinermeister-Verbandes vom 23. März 1989 abgestellt. Indessen hätte die Verwaltung nach Massgabe der dargelegten Grundsätze über die Beweiserhebungen (Erw. 4c in fine) vorgehen müssen. Es ging angesichts der entscheidenden Bedeutung dieser abzuklärenden Punkte nicht an, dass man es insofern bei bloss mündlichen Auskünften bewenden liess, die zudem lediglich telefonisch eingeholt wurden. Vielmehr wäre nur die Form einer schriftlichen Anfrage und Antwort oder
b) Der angefochtenen Verfügung und dem vorinstanzlichen Entscheid liegt somit eine Sachverhaltsfeststellung in einem wesentlichen Punkt zugrunde, die mittels einer unzulässigen Beweisabnahme erfolgt ist. Die angefochtene Verfügung und der kantonale Entscheid sind deshalb aufzuheben, ohne dass es darauf ankäme, ob Aussicht besteht, dass nach einem korrekt durchgeführten Beweisverfahren und nach Anhörung des Beschwerdeführers anders entschieden würde (BGE 112 Ia 7 Erw. 2c in fine und 105 Ia 51 Erw. 2c in fine; vgl. auch BGE 116 V 185 Erw. 1b, je mit Hinweisen)." (DTF 117 V 282 consid. 5; la sottolineatura è del redattore)
2.12. In simili condizioni, il TCA, tutto ben considerato, ritiene che la documentazione agli atti non consenta di vagliare, con piena cognizione di causa, la presente vertenza.
Essa non permette né di escludere, né di ammettere, con la necessaria tranquillità, che all’insorgente fosse stata realmente garantita un’occupazione presso la ditta __________ precedentemente al colloquio del 23 settembre 2008 con __________ per l’impiego assegnatogli dall’URC di __________.
Inoltre nemmeno è dato sapere cosa si intenda con l’affermazione di __________ di non avere fissato la data di inizio dell’attività, nel senso che dalle carte processuali non risulta se la discussione circa la questione dell’inizio sia stata totalmente omessa o se, al contrario, senza stabilirne il giorno preciso, sia comunque stato previsto, nel caso in cui al ricorrente non fosse occorso l’infortunio del 4 ottobre 2008, di cominciare nel corso del mese di ottobre 2008.
Deve, dunque, essere chiarito, sentendo il datore di lavoro dell’insorgente, __________, e dando la possibilità all’assicurato di presenziare all’audizione (cfr. STF 8C_360/2007 del 3 settembre 2008), se precedentemente al colloquio con __________ del 23 settembre 2008 __________ aveva garantito al ricorrente l’assunzione presso la propria ditta per un impiego a tempo pieno di durata indeterminata oppure no.
In caso di risposta affermativa, andrà appurato se __________ e l’assicurato avevano discusso dell’inizio dell’attività, perlomeno prevedendo di cominciare l’attività ancora nel corso del mese di ottobre 2008 o se invece __________ era d’accordo di assumerlo ma senza sapere ancora per quale stagione.
Dovrà, inoltre, essere verificato se il posto di lavoro presso __________ sarebbe stato di durata indeterminata o determinata, visto che l’impiego offerto dall’URC presso la ditta __________ era comunque di durata indeterminata (cfr. doc. 18; consid. 2.7. in fine).
A tale proposito giova sottolineare che l’assicurato medesimo nel ricorso ha precisato che l’attività di __________ è stata ferma nei mesi di gennaio e febbraio 2009 (cfr. doc. I).
2.13. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
In proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.
La Sezione del lavoro, nonostante il tenore del colloquio telefonico intercorso tra lei e __________ nel dicembre 2008, le cui informazioni, come visto (cfr. consid. 2.8., 2.11.), non sono peraltro state assunte secondo le corrette modalità, e il successivo scritto di __________ del 15 gennaio 2009 (cfr. consid. 2.8.), non ha infatti proceduto ad alcun accertamento supplementare.
L’amministrazione ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF 8C_704/2007 del 9 aprile 2008).
Si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti alla Sezione del lavoro perché disponga accertamenti approfonditi sulla base di quanto indicato da questa Corte ai considerandi 2.12. e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente sulla sospensione dell’assicurato ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI e sulla relativa entità.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 4 marzo 2009 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti ai sensi dei consid. 2.12.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti