Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2009.103
Entscheidungsdatum
01.03.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2009.103

cr/sc

Lugano 1 marzo 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2009 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 novembre 2009 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 9 novembre 2009 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 9 ottobre 2009 (cfr. doc. 21) con la quale aveva sospeso RI 1per sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche nel periodo di disdetta precedente alla sua iscrizione al collocamento, e meglio nei mesi di giugno e luglio 2009 (cfr. doc. A1).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 9 novembre 2009, l’assicurata ha ricorso tempestivamente al TCA, chiedendo l’annullamento della sanzione inflittale.

Essa ha rilevato di avere ricevuto, in data 28 maggio 2009, una disdetta cautelativa da parte della società __________, presso la quale lavorava al 50%, con effetto a partire dal 31 agosto 2009. Nel mese di giugno 2009 e con effetto a partire dal 30 settembre 2009, ella ha poi ricevuto una disdetta cautelativa anche da parte della società __________, presso la quale era occupata per il rimanente 50%.

L’assicurata ha rilevato di avere effettuato 2 ricerche di lavoro nel mese di giugno 2009, 2 ricerche di lavoro nel mese di luglio 2009 e 13 ricerche di lavoro nel mese di agosto 2009.

Ella ha giustificato il fatto di avere compiuto “solo” 4 ricerche di lavoro nei mesi di giugno e luglio 2009, indicando di avere ricevuto da parte dei suoi datori di lavoro unicamente delle disdette cautelative e, viste le trattative in corso con terzi e alla luce del suo grande impegno professionale, confidava di venire riconfermata dai nuovi datori di lavoro nella gestione dei negozi. Ella ha infatti spiegato che, dato che il “datore di lavoro era in seria trattativa per la cessione dell’attività relativa alla gestione dei due negozi di generi alimentati di __________ e della vendita dell’inventario a terzi”, “mi è stata richiesta dai responsabili una particolare collaborazione, in qualità di gerente dei due negozi, affinché potessi gestire con professionalità il trapasso delle due attività soprattutto in riferimento ai rapporti con i dipendenti e l’inventario dei beni e della merce da cedere”. L’interessata si è quindi impegnata al massimo nel lavoro, anche a sostegno dei dipendenti, spinta dalle “buone possibilità di essere coinvolta in questa operazione, ossia che, visti i miei forti impegni, anche durante la disdetta, e la mia collaborazione professionale in tutta la mia attività lavorativa, potevo essere riconfermata nella gestione dei negozi”.

L’assicurata ha aggiunto che “se ciò non fosse stato, mal si comprende come le due società abbiano provveduto ad effettuare una disdetta cautelativa in quanto avrebbero potuto effettuare semplicemente un licenziamento senza alcuna possibilità di essere nuovamente coinvolta nella nuova struttura”.

Ella ha pure indicato di essersi iscritta, a sue spese e senza quindi gravare sull’assicurazione disoccupazione, a due corsi serali al fine di avere maggiori sbocchi professionali.

L’interessata, infine, ha osservato che, essendo una donna separata, con tre figli a carico, sarebbe da considerare una “sciagurata se ipotizzasse di avere un lavoro senza effettuare sforzi importanti per reperirlo”, aggiungendo che nel periodo di disdetta ella si è limitata a svolgere solo qualche ricerca di lavoro in quanto “mi sono maggiormente concentrata sulla nuova struttura della società che mi avrebbe permesso di poter essere occupata nella nuova ditta senza ricorrere alla disoccupazione” (doc. I).

1.3. In risposta, l’URC ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di giugno e luglio 2009 precedenti l’annuncio al collocamento.

Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.3. La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata è stata impiegata dal 1989 al 31 agosto 2009 presso il negozio __________ di __________ in qualità di direttrice-gerente e, dal 1992 al 30 settembre 2009, presso il negozio __________ di __________, sempre in qualità di direttrice-gerente (cfr. doc. 7, doc. 4 e doc. 5).

La ditta __________ ha, in effetti, disdetto il contratto di lavoro relativo all’attività di gerente presso il negozio __________ di __________ il 28 maggio 2009 con effetto a partire dal 31 agosto 2009 (cfr. doc. 5), mentre la ditta __________ ha disdetto quello relativo all’attività di gerente presso il negozio __________ di __________ il 30 giugno 2009 con effetto a partire dal 30 settembre 2009 (cfr. doc. 4).

L’insorgente si è annunciata al collocamento a decorrere dal 1° settembre 2009 (cfr. doc. 1).

Al momento dell’iscrizione in disoccupazione l’assicurata ha presentato all’amministrazione le proprie ricerche di lavoro compiute nel periodo di disdetta precedente alla disoccupazione, consistenti in due ricerche di lavoro nel mese di giugno 2009, due ricerche di lavoro nel mese di luglio 2009 e tredici ricerche di lavoro nel mese di agosto 2009 (cfr. doc. 24 e 25).

Il consulente del personale, il 15 settembre 2009, ha trasmesso all’insorgente una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 25 settembre 2009, il fatto di avere effettuato delle ricerche di lavoro insufficienti nel periodo di disdetta precedente alla disoccupazione e meglio nei mesi di giugno e luglio 2009.

Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 23).

La ricorrente, con scritto datato 8 ottobre 2009, ha risposto:

" (…)

Effettivamente mi sono annunciata al competente URC a partire dal 1° settembre 2009 e nel periodo successivo alla disdetta ho effettuato le ricerche di lavoro menzionate nella vostra lettera.

Desidero comunque spiegare i motivi per cui nei mesi di giugno e luglio 2009 le ricerche di lavoro da parte mia, da voi giudicate quantitativamente insufficienti, sono state limitate.

Come a voi noto e documentato, sono stata alle dipendenze di due società, le __________ e __________, che gestivano due negozi di generi alimentari, già satelliti __________, a __________ e __________.

La disdetta ricevuta il 28 maggio 2009 era stata data a titolo cautelativo, perché la datrice di lavoro era in trattativa per la cessione dell’attività e, di conseguenza, non era ancora sicura se continuare o meno nella gestione del negozio di . Nel contempo anche la società del negozio di __________ era entrata in trattativa per una eventuale cessione. Quale persona responsabile da anni di entrambi i negozi, ho dovuto occuparmi di svariati aspetti relativi alle due cessioni, sempre nell’incertezza di come sarebbero terminate le trattative. Di questa situazione ne ho pure parlato con i responsabili dell’ di __________, signori __________ e __________, ai quali vi chiedo di rivolgervi per maggiori ragguagli.

Vi posso assicurare che le limitate ricerche dei mesi di giugno e luglio non sono dovute a negligenza od altro da parte mia.

Confido, pertanto, di non subire ulteriori penalizzazioni, oltre al fatto di essermi trovata priva di un lavoro che svolgevo da parecchi anni.” (Doc. 22)

Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’assicurata garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC, non avendo ricevuto entro il termine del 25 settembre 2009 indicato nella “Richiesta di giustificazione” le giustificazioni da parte dell’assicurata, con decisione formale del 9 ottobre 2009, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 21; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 9 novembre 2009 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.6. Nel caso in esame l’amministrazione ha esaminato le ricerche di lavoro compiute dall’assicurata nel periodo giugno - agosto 2009 (cfr. doc. 24-25), lasso di tempo corrispondente ai tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del 1° settembre 2009.

L’URC ha considerato che la ricorrente, nel mese di agosto 2009, ha effettuato delle ricerche valide quantitativamente e qualitativamente (cfr. doc. A1, 24-25).

Per contro tale Ufficio ha sanzionato l’assicurata per insufficienti ricerche nei mesi di giugno e luglio 2009 (cfr. doc. A1), mesi durante i quali l’assicurata ha indicato di aver svolto quattro ricerche, due per mese (cfr. doc. 24).

Il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, a torto, l’insorgente, in tale lasso di tempo, non abbia effettuato delle ricerche di lavoro valide dal profilo quantitativo e qualitativo.

L’obbligo di cercare una nuova occupazione inizia con il periodo di disdetta, e meglio a decorrere dal giorno del licenziamento (cfr. consid. 2.3.).

Ora, dagli atti emerge che l’assicurata ha ricevuto da parte della __________, in data 28 maggio 2009, una raccomandata a mano del seguente tenore:

" Con la presente lettera le confermiamo la nostra decisione di disdire, a titolo cautelativo, il rapporto di lavoro in essere con la nostra società per il prossimo 31 agosto 2009, da intendersi quale ultimo giorno di lavoro.

Abbiamo dovuto prendere questa decisione drastica e non facile, in considerazione delle problematiche sorte con __________, segnatamente la decisione di quest’ultima di mantenere la disdetta del contratto di partenariato, con la conseguente impossibilità di continuare a gestire il negozio di generi alimentari.

Confidando nella sua comprensione, la ringraziamo per la collaborazione e rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori necessità.” (Doc. 5)

In seguito, l’assicurata ha ricevuto da parte della __________, in data 30 giugno 2009, una raccomandata a mano del seguente tenore:

" Con la presente lettera le confermiamo la nostra decisione di disdire, a titolo cautelativo, il rapporto di lavoro in essere con la nostra società per il prossimo 30 settembre 2009, da intendersi quale ultimo giorno di lavoro.

Abbiamo dovuto prendere questa decisione drastica e non facile, in considerazione delle problematiche sorte con __________, segnatamente la decisione di quest’ultima di non concludere un nuovo contratto di partenariato con la nostra società, con la conseguente impossibilità di continuare a gestire il negozio di generi alimentari.

Confidando nella sua comprensione, la ringraziamo per la collaborazione e rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori necessità." (Doc. 4)

Non appena ricevuta, in data 28 maggio 2009, la lettera di disdetta da parte della __________, dunque, a mente del TCA, l’assicurata avrebbe dovuto cominciare a svolgere delle ricerche di lavoro al fine di reperire una nuova occupazione.

Quanto asserito dalla ricorrente, ossia il fatto le disdette ricevute erano “solo” delle disdette cautelative (cfr. doc. I, 4, 5) non le è di alcun ausilio.

Infatti l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

" Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

" Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

In concreto, una volta ricevuta, in data 28 maggio 2009, la disdetta “a titolo cautelativo” da parte del precedente datore di lavoro – il quale cessava l’attività, vista la volontà di __________ di disdire il contratto di partenariato con __________ (cfr. doc. 5) - l’assicurata non era certa di potere continuare il precedente rapporto di lavoro. Analoghe considerazioni valgono con riferimento all’altra disdetta, sempre “a titolo cautelativo”, ricevuta in data 30 giugno 2009 da parte della ditta __________ – vista la decisione di __________ di non concludere un nuovo contratto di partenariato con la società citata (cfr. doc. 4).

Al contrario, come espressamente indicato dall’assicurata stessa nello scritto dell’8 ottobre 2009 in risposta alla richiesta di giustificazione inviatale dall’amministrazione, al momento di inoltro della lettera di disdetta, la __________

  • che gestiva il negozio di generi alimentari di __________ – era in trattativa per la cessione dell’attività e quindi “non era ancora sicura se continuare o meno nella gestione del negozio di __________” (cfr. doc. 22, sottolineatura della redattrice). Nella trattativa era poi subentrata anche la __________, che gestiva il negozio di __________.

Inoltre, nello stesso scritto, l’assicurata ha espressamente rilevato che durante il periodo di disdetta “quale persona responsabile da anni di entrambi i negozi ho dovuto occuparmi di svariati aspetti relativi alle due cessioni, sempre nell’incertezza di come sarebbero terminate le trattative” (doc. 22, sottolineatura della redattrice).

D’altronde dalle carte processuali non emerge - e nemmeno è stato fatto valere dalla ricorrente - che una riassunzione presso il “nuovo” datore di lavoro le fosse stata garantita.

Sia in sede di opposizione, sia in sede ricorsuale, l’assicurata ha solo sostenuto che, visto il suo grande impegno professionale per gestire, durante il periodo di disdetta, “il trapasso dei negozi soprattutto in riferimento ai rapporti con i dipendenti e l’inventario dei beni e della merce da cedere”, “avevo buone possibilità di essere coinvolta in questa operazione” e “visti i miei forti impegni e la mia collaborazione professionale potevo essere riconfermata nella gestione dei negozi” (doc. 19 e doc. I).

Queste presunte buone possibilità, tuttavia, non sono mai state formalizzate in una promessa di riassunzione.

Come indicato nello scritto del 30 ottobre 2009 redatto dall’avv. __________, prodotto dall’assicurata a conferma del suo grande impegno professionale profuso durante il periodo di disdetta in vista della cessione dell’attività, le trattative fra le società datrici di lavoro dell’interessata e i terzi, al momento di inoltro della disdetta, “erano allo stato iniziale e non vi era la garanzia che potessero sfociare in un accordo definitivo” (doc. 20, sottolineatura della redattrice). Nello stesso scritto, inoltre, l’avv. __________ ha aggiunto che all’assicurata è stata chiesta da parte dei precedenti datori di lavoro una particolare collaborazione “sia per gestire il possibile trapasso del negozio”, sia per garantire un’ottimale gestione dell’attività “nel caso la cessione non fosse giunta a buon fine” (cfr. doc. 20, sottolineatura della redattrice).

L’assicurata, dunque, tutt’al più poteva sperare che si concretizzasse una riassunzione da parte dei subentranti nel contratto di partenariato, ciò che tuttavia non si è mai realizzato.

La mera speranza, però, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.

L’assicurata, quindi, aveva l’obbligo di cercare una nuova occupazione già durante i mesi di giugno e luglio 2009, vista la volontà di __________ di “mantenere la disdetta del contratto di partenariato, con la conseguente impossibilità di continuare a gestire il negozio di generi alimentari”, come indicato da __________ nella lettera di disdetta del 28 maggio 2009 (cfr. doc. 5) e alla luce della decisione di __________ di “non concludere un nuovo contratto di partenariato con la nostra ditta, con la conseguente impossibilità di continuare a gestire il negozio di generi alimentari”, come indicato da __________ nella lettera di disdetta del 30 giugno 2009 (cfr. doc. 4).

Di conseguenza la ricorrente non può essere esentata, da questo profilo, da una sospensione dal diritto alle indennità per insufficienti ricerche di impiego prima della disoccupazione (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).

Avendo svolto unicamente due ricerche di lavoro nel mese di giugno 2009 e due ricerche di lavoro nel mese di luglio 2009, ella ha dunque violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.2.).

Il TCA rileva, infatti, riguardo all’aspetto quantitativo delle ricerche, che la giurisprudenza cantonale, quale linea di riferimento, ha stabilito che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide. Il TFA ha confermato tale principio, precisando che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. doc. 2.3.).

2.7. Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di giugno 2009 + tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di luglio 2009).

Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.4.).

Di conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di sei giorni comminata all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

La decisione su opposizione del 9 novembre 2009 contestata deve, perciò, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

33
  • DTF 124 V 228
  • DTF 124 V 231
  • DTF 123 V 151
  • DTF 120 V 7401.01.1994 · 267 Zitate
  • DTF 120 V 76
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 10/05
  • C 106/04
  • C 110/86
  • C 138/05
  • C 197/03
  • C 199/05
  • C 210/04
  • C 221/02
  • C 275/02
  • C 275/03
  • C 280/01
  • C 286/02
  • C 305/01
  • C 33/87
  • C 338/01
  • C 49/00
  • C 6/05
  • C 77/91
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 347/98