Raccomandata
Incarto n. 38.2009.1
rs
Lugano 16 febbraio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 dicembre 2008 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 9 dicembre 2008 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 10 novembre 2008 (cfr. doc. 1A) con cui aveva sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 2B).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 9 dicembre 2008 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I).
Il Presidente del TCA, constatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all’art. 3 della Lptca, in vigore dal 1° ottobre 2008, con decreto del 7 gennaio 2009, ha assegnato all’assicurato un termine di 15 giorni per completare l’impugnativa con l’avvertenza che trascorso infruttuoso tale termine, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito (cfr. doc. II).
Con scritti pervenuti a questo Tribunale il 14 gennaio 2009 RI 1 ha completato il proprio ricorso, contestando la penalità inflittagli. Al riguardo egli ha, segnatamente, sottolineato di avere iniziato a effettuare delle ricerche di impiego dopo aver ricevuto la disdetta del contratto di lavoro il 2 aprile 2008. L’insorgente ha rilevato che la propria consulente del personale non gli avrebbe specificato quando consegnare le ricerche compiute e che pensava di portate i formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione il 21 novembre 2008, in occasione dell’appuntamento presso l’URC. Egli ha, inoltre, osservato di avere avuto l’intenzione di consegnare i moduli in questione anche prima, ma di non esservi riuscito, poiché i professori dei corsi della SSIC a __________ non gli hanno permesso di terminare prima le lezioni. L’assicurato ha puntualizzato di non avere avuto tempo di portare i documenti richiesti all’amministrazione in altri momenti, dovendo badare alla propria famiglia.
Egli ha, infine, asserito di aver tentato più volte di raggiungere telefonicamente la collocatrice, ma di non essere mai riuscito a trovarla (cfr. doc. III1, III2).
1.3. L’URC, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).
Oltre al caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).
Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).
2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che la ditta __________, il 2 aprile 2008, ha comunicato a RI 1 - nato nel 1988 - di non assumerlo dopo il periodo di apprendistato quale muratore (cfr. doc. C1, 8).
L’assicurato ha terminato il tirocinio nell’agosto 2008. Egli non ha, però, superato gli esami finali (cfr. doc. 7).
Il 1° ottobre 2008 l’insorgente si è iscritto in disoccupazione dichiarandosi disponibile per un impiego all’80%, visto che ogni lunedì frequentava la scuola professionale (cfr. doc. 8, 3). L’assicurato ricercava, in particolare, un posto di apprendista per poter sostenere nuovamente l’esame finale (cfr. doc. 7, 3).
Al momento dell’annuncio per il collocamento, il ricorrente, relativamente al periodo dal mese di luglio al mese di settembre 2008, non ha presentato alcuna ricerca di impiego (cfr. doc. 10).
La consulente del personale, il 15 ottobre 2008, gli ha pertanto ha consegnato brevi manu una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 25 ottobre 2008, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nei mesi di luglio, agosto e settembre 2008, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4, 3).
L’assicurato non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione.
Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
Con decisione formale del 10 novembre 2008 l’amministrazione ha, poi, sospeso l’insorgente dal diritto alle indennità di disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 1A=5).
L’assicurato, il 21 novembre 2008, ha prodotto il formulario “Prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro” relativo ai mesi di luglio e agosto 2008, nel quale ha indicato di aver svolto, in tale periodo, otto ricerche di impiego presso ditte di costruzione (cfr. doc. 2).
L’URC, con decisione su opposizione del 9 dicembre 2008 ha comunque confermato il precedente provvedimento, rilevando che le ricerche risultavano irrilevanti, poiché la consegna è stata oltre misura tardiva (cfr. doc. 1A=1).
2.7. Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.3.), gli assicurati devono compiere delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione.
Ciò vale anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio.
Sulla questione di principio relativa alle ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di tirocinio, (cfr. STCA del 17 aprile 2000 nella causa H. G., inc. 38.99.332, sentenza nella quale il TCA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; STCA del 14 febbraio 2002 nella causa T., inc. 38.2001.213, sentenza nella quale il TCA ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione la sanzione inflitta ad un’assicurata per mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; D. Cattaneo, op. cit., pag. 19).
Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica all'apprendista, entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà successivamente essere occupato nell'azienda". Tale normativa è stata abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge sulla formazione professionale, la quale non contempla più quanto previsto all’art. 22 cpv. 6 della v.legge.
Tuttavia, a mente di questa Corte, il principio dell’obbligo di cercare un impiego adeguato nell’ultimo periodo di apprendistato rimane invariato, siccome la formazione professionale ha di regola una durata determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione professionale; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006).
2.8. Per quanto attiene ai mesi di luglio e agosto 2008, il ricorrente, il 21 novembre 2008 - dopo l’emanazione della decisione formale del 10 novembre 2008 con cui è stato sospeso per dodici giorni dall’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche nel lasso di tempo antecedente la disoccupazione (cfr. doc. 1A=5) -, ha prodotto il formulario “Prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro” relativo ai due mesi citati con la menzione di aver svolto ricerche presso otto potenziali datori di lavoro (cfr. doc. 2).
Le ditte che l’assicurato ha indicato di aver contattato, e meglio __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________ e __________ di __________, corrispondono a quelle risultanti dalla lista “Ditte autorizzate a formare apprendisti nella professione – muratore (soprastruttura)” emessa dall’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale di Bellinzona (cfr. doc. 2).
Tuttavia tale lista riporta lo stato delle ditte al 12 settembre 2008. Pertanto la stessa deve essere stata consegnata all’assicurato non prima del 12 settembre 2008 e non può, quindi, essere stata utilizzata dall’assicurato nei mesi di luglio e agosto 2008.
Tali ricerche possono tutt’al più essere state effettuate dal 12 al 30 settembre 2008.
Per il mese di ottobre 2008, primo mese di controllo della disoccupazione, risultano, infatti, essere state svolte e documentate sei ricerche presso aziende che, ad esclusione della __________, non appaiono sulla lista dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale.
Gli sforzi intrapresi nella seconda metà del mese di settembre 2008 si rivelano, in ogni caso, non valide dal profilo qualitativo.
I medesimi non riportano, in particolare, la data in cui sono stati effettuati. Solamente in relazione alla ricerca presso __________ è stato indicato che vi è stato un colloquio, ma non ne è stato specificato il giorno.
Nemmeno è stato menzionato per quale impiego il ricorrente si è candidato.
A tale proposito va ribadito (cfr. consid. 2.4.) che il TFA in una sentenza del 14 dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118, ha rilevato che occorre precisare la data completa in cui l'assicurato si è proposto a un potenziale datore di lavoro.
Questo Tribunale, inoltre, ha sottolineato che bisogna indicare precisamente il giorno della richiesta, l'impiego che si cerca e il motivo della mancata assunzione (cfr. STCA 38.2001.20 del 17 agosto 2001; STCA del 21 settembre 1999 nella causa E.L.-O.; STFA del 30 dicembre 1993 nella causa A.M.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 35).
In simili condizioni, il TCA ritiene che l’assicurato, da un lato, nel periodo dal 1° luglio all’11 settembre 2008 non ha intrapreso sforzi volti al reperimento di un’occupazione adeguata.
Dall’altro, che dal 12 al 30 settembre 2008 ha svolto insufficienti ricerche di impiego.
Quanto affermato dall’insorgente circa il fatto di non aver potuto consegnare prima alla collocatrice il formulario attinente alle ricerche di lavoro a causa degli impegni scolastici e di famiglia (cfr. doc. III, III1) è, del resto, ininfluente, dal momento che il medesimo avrebbe potuto essere spedito all’amministrazione.
Relativamente alle ricerche che l’assicurato ha asserito di aver effettuato nel mese di giugno 2008 (cfr. doc. 2), va altresì osservato che il mese di giugno 2008 non è stato, a ragione, esaminato dall’amministrazione, in quanto precedente agli ultimi tre prima della disoccupazione.
In proposito giova evidenziare che la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo mese e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese, fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001) o che verranno effettuati nei mesi successivi.
Tale principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).
Alla luce di quanto appena esposto questa Corte deve concludere che in concreto l'assicurato, non avendo effettuato delle ricerche di lavoro nei mesi di luglio e agosto 2008, come pure dal 1° all’11 settembre 2008 e avendone intraprese di insufficienti dal 12 al 30 settembre 2008, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
L'insorgente, dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
Abbondanzialmente è utile osservare che il Tribunale federale ha rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C., C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid. 2.1.; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).
2.9. L’insorgente ha chiesto al TCA di volergli fissare “un appuntamento con il giudice cantonale delle assicurazioni” (cfr. doc. I).
Questo Tribunale rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica (il ricorrente ha chiesto di volergli concedere un incontro per potersi esprimere al meglio), questo TCA rinuncia a un’audizione delle parti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 e art. 17 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008, in vigore dal 1° ottobre 2008 secondo cui "se le circostanze lo giustificano, il Giudice cita le parti per un dibattimento").
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora, inoltre, l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Nel caso in esame, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto, per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, come ad esempio l’audizione postulata dal ricorrente (cfr. doc. I).
2.10. Per quanto attiene all'entità della penalità, va ricordato che l’URC ha inflitto all’assicurato dodici giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di impiego (cfr. consid. 1.1.).
Normalmente, in base alle direttive in vigore, l'amministrazione, in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione, infligge una sospensione minima di tre giorni e di quattro giorni per mancate ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.5.).
A mente di questa Corte, quindi, nel caso in esame, tutto ben considerato, la sospensione di dodici giorni non rispetta appieno il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere ridotta a undici giorni (4 giorni per mancate ricerche nel mese di luglio 2008 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese di agosto 2008 + 2 giorni per mancate ricerche dal 1° all’11 settembre 2008 + 1 giorno per insufficienti ricerche dal 12 al 30 settembre 2008).
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto e la decisione su opposizione impugnata riformata nel senso che l’assicurato è sospeso per undici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 9 dicembre 2008 dell’URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per undici giorni.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti