Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2008.58
Entscheidungsdatum
05.02.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2008.58

rs

Lugano 5 febbraio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2008 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 settembre 2008 emanata da

Cassa CO 1,

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 19 settembre 2008 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 5 maggio 2008 con cui ha negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dall’8 aprile 2008, in quanto ha ritenuto che l’assicurato, all’interno della __________

  • sua ex datrice di lavoro -, occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. doc. 21, A6).

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il riconoscimento del diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

A motivazione della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto, segnatamente, di non aver avuto all’interno dell’azienda alcuna posizione analoga a quella di un datore di lavoro, poiché dal 23 aprile 2007 non ricopriva più cariche in seno alla società e nemmeno era più azionista. Egli, al riguardo, ha precisato che fino ad allora possedeva un’azione.

Il ricorrente ha, poi, asserito che l’unica relazione con la ditta era quella di dipendente e unico orologiaio diplomato e che, non avendo diritto di firma, non aveva potere decisionale. Egli ha puntualizzato che il fatto che la società non sia ancora sciolta non lede alla sua posizione di estraneità alla stessa. L’assicurato, in proposito, ha rilevato che la cancellazione di una ditta non è mai immediata per questioni amministrative e fiscali.

L’insorgente ha sottolineato che la signora __________, impiegata della ditta, si rivolgeva a lui, poiché essa occupava una funzione di venditrice, ovviamente diversa da quella di orologiaio con molti anni di esperienza. Egli ha confermato, da un lato, di aver firmato alla signora __________ alcuni moduli in relazione al suo guadagno intermedio senza averne il potere giuridico. Dall’altro, di non essersi reso conto dell’infrazione commessa e di aver avvisato solo a posteriori gli organi della società.

L’assicurato ha evidenziato che è scontato che la clientela veda nel dipendente sempre presente da decenni in negozio il “responsabile nel senso della persona di riferimento”, questo anche per una questione commerciale e perché in precedenza era il Presidente del Consiglio di amministrazione. Egli ha, però, osservato che in seguito la situazione era totalmente diversa.

Il ricorrente ha segnalato che negli anni ’90, in pieno boom economico, si era interessato presso la Proprietà per acquistare le azioni della Società. Egli ha indicato che purtroppo gli azionisti hanno rifiutato l’offerta, volendo mantenere il controllo del pacchetto azionario e quindi della società e che da quel momento, pur essendo ancora presidente del CdA, ha occupato la posizione di orologiaio diplomato per necessità.

L’assicurato ha concluso comunicando che dal 1° settembre 2008, per mezzo dei suoi sforzi personali, era impiegato a tempo pieno presso la __________ a __________, in qualità di stagiare con una remunerazione di circa fr. 1'500.-- mensili lordi (cfr. doc. I).

1.3. In risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 13 novembre 2008 è pervenuta al TCA una distinta stipendio allestita dalla __________, da cui emerge che nel mese di settembre 2008 l’assicurato ha percepito fr. 1'326.95 netti (cfr. doc. V).

1.5. La Cassa, il 18 novembre 2008, ha comunicato di non avere nulla da aggiungere (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato trasmesso all’assicurato per conoscenza (cfr. doc. VIII).

1.7. RI 1, il 28 gennaio 2009, ha comunicato, segnatamente, che il suo stage presso la __________ terminerà alla fine di febbraio 2009. Egli ha, inoltre, sollecitato l’evasione della pratica (cfr. doc. IX).

1.8. Il doc. IX è stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. X).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è il tema di sapere se l’assicurato abbia diritto o meno alle indennità di disoccupazione a decorrere dall’8 aprile 2008.

2.3. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

In una decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il TFA ha stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

In una sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di condono, in una decisione del 16 giugno 2003 nella causa G. (C 130/02), l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha osservato che:

" (…)

4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2 febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto - mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di riscossione di prestazioni.

4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata, sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che, secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA familiare. (…)" (STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C 130/02)

In un altro caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui ad un assicurato, vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, è stato confermato l'ordine di restituzione di prestazioni ricevute indebitamente, il TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

la precedente istanza ha quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C 274/99], I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),

nel caso di specie, gli accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art. 944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della società, malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero presenti tutte le azioni,

stante quanto precede, si giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta - con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto, alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per domandarne la restituzione,

(…)." (cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02)

Secondo il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).

A tale proposito in una sentenza del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, relativa a un caso ticinese, la nostra Massima ha osservato:

" (…)

3.3 Al riguardo non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag. 242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02])." (STFA del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)

2.4. La situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione.

In una decisione del 7 giugno 2004 nella causa C (C 87/02) la nostra Massima Istanza si è, in proposito, così espressa:

" (…)

4.2 Diversa è invece la situazione nel caso in cui il lavoratore dipendente, che si trova in una posizione assimilabile a quella del datore di lavoro, lascia definitivamente la ditta a seguito della sua chiusura. Lo stesso discorso vale se la ditta continua ad esistere, ma il dipendente, tuttavia, in seguito alla disdetta del suo contratto, interrompe ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere indennità di disoccupazione (DTF 123 V 238 seg.; SVR 2001 ALV no. 14 pag. 41 seg. consid. 2a; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 3).

4.3 Al riguardo questa Corte ha inoltre ripetutamente statuito che il fatto di subordinare il versamento di indennità di disoccupazione all'interruzione di ogni legame con la società di cui la persona interessata era alle dipendenze può apparire rigoroso a seconda delle circostanze del caso concreto. Nondimeno, non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano una posizione dirigenziale che, malgrado siano state formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).

Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183; sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02). In tal caso, eccezion fatta per un esame a posteriori delle circostanze - che è contrario al principio secondo cui questo esame ha luogo nel momento in cui si statuisce sul diritto dell'assicurato -, è quindi impossibile determinare se le condizioni legali sono adempiute. Del resto con la citata condizione non viene perseguito l'abuso in sé stesso, bensì il rischio d'abuso (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).

(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02)

Al riguardo cfr. anche STFA del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.2., citata sopra.

Diversa è pure la situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; STFA del 20 aprile 2004 nella causa Z., C 177/03; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA del 16 settembre 2004 nella causa E., C 71/04).

2.5. Circa la questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, in una sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N., (C 219/03), il TFA ha, tra l'altro, osservato che:

" (…)

2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege (vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt war. (…)"

(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)

In questo contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

In una decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2 LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.

Contestualmente il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)"

(cfr. DLA 2004 N. 21, consid. 3.2, pag. 198)

Il principio secondo cui il diritto alle prestazioni di un membro di un consiglio di amministrazione è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le sue funzioni all’interno della società è stato ribadito nella STFA del 27 gennaio 2005 nella causa I., C 45/04, consid. 3.1. In tale sentenza l’Alta Corte ha esaminato se il diritto alle indennità di disoccupazione doveva o meno essere negato, in applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e della giurisprudenza di cui alla DTF 123 V 234, a un assicurato, in quanto egli occupava una posizione dirigenziale nella società.

2.6. Nell’evenienza concreta l’estratto del RC afferente alla __________ SA, che riporta le informazioni riguardanti la società a fare tempo dal 1990, pone in luce che RI 1 (nato nel 1957) dal 1990 al 1997 è stato iscritto quale vice-presidente del Consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a due.

Presidente del CdA con diritto di firma collettiva a due risultava __________, commercialista (cfr. www.directories.ch) e membri con diritto di firma collettiva a due __________, __________ e __________, rispettivamente la madre e le sorelle dell’assicurato (cfr. www.zefix.ch; doc. 24).

Nel gennaio 1997 il ricorrente ha assunto la carica di Presidente del CdA con diritto di firma individuale che ha mantenuto fino all’aprile 2007.

Il 17 aprile 2007, con pubblicazione nel FUSC del 23 aprile 2007, il suo nominativo è stato radiato dal RC. Presidente del CdA è diventata, allora, sua sorella __________ (cfr. estratto RC).

L’assicurato possedeva, inoltre, un’azione della società che ha ceduto nel giugno 2007 (cfr. doc. 22, 24, I).

Scopo sociale della __________ è il seguente:

" L’acquisto, la vendita, l’importazione e l’esportazione, la riparazione di orologi, manufatti d’oro e d’argento, pietre preziose e altro.”

RI 1 è stato anche alle dipendenze della __________ dalla sua costituzione fino alla fine di marzo 2008, allorché ha esplicato i propri effetti il licenziamento datato 28 dicembre 2007 formulato dalla ditta (cfr. doc. 1, 4, 8).

Dall’Attestato del datore di lavoro dell’8 aprile 2008 risulta che l’insorgente era impiegato quale orologiaio – responsabile (cfr. doc. 4).

L’8 aprile 2008 l’assicurato si è iscritto al collocamento ricercando un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 2).

La Cassa, con decisione del 5 maggio 2008, gli ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. doc. 21).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 19 settembre 2008 (cfr. doc. A6).

2.7. Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla vertenza, rileva, in primo luogo, che la __________, presso la quale l’assicurato è stato impiegato fino al marzo 2008 e della quale è stato il vicepresidente del CdA, dapprima - dal 1990 al 1997 -, e il Presidente del CdA poi - dal gennaio 1997 all’aprile 2007 (cfr. consid. 2.6.) -, è una ditta a carattere prettamente familiare, di modeste dimensioni e senza diversificazione strutturale interna.

Al riguardo è utile evidenziare, da una parte, che la __________ è stata costituita nel 1984 riprendendo gli attivi e i passivi della ditta individuale “__________” (cfr. estratto RC).

__________, come risulta dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone, era il padre dell’assicurato.

Dall’altra, che la carica di Presidente del CdA lasciata dall’assicurato è stata ripresa da sua sorella, __________, già membro del CdA (cfr. estratto RC)

Inoltre da uno scritto del 29 luglio 2008 di __________ alla Cassa emerge che le due sorelle sarebbero le azioniste della società (cfr. doc. 25).

In secondo luogo, dalle carte processuali si evince che la ditta aveva unicamente due dipendenti, l’assicurato e __________ (cfr. doc. 24).

Quest’ultima svolgeva mansioni di vendita, corrispondenza relativa al negozio, inventario e altri piccoli lavori connessi a questa professione (cfr. doc. 24, 27). Essa è stata impiegata al 100% dal gennaio 2001 all’aprile 2006, al 75% dal maggio 2006 all’ottobre 2007 e al 100% da novembre 2007 al gennaio 2008 (cfr. doc. 27).

Il ricorrente, per contro, è un orologiaio diplomato (cfr. doc. 28).

Per quanto concerne la collaborazione delle due sorelle dell’insorgente, __________, in uno scritto del 10 giugno 2008 alla Cassa, ha indicato che:

" (…) La signora __________ e la signora __________ (…) vantano una lunga esperienza ma non hanno un attestato federale di capacità. Hanno sempre collaborato con la società in particolare nei periodi di punta come quello natalizio. Non si dispone quindi di un attestato di lavoro essendo stata una situazione di “collaborazione famigliare d’azienda." (Dco. 24)

Da questa risposta occorre concludere che l’assicurato era l’unico in grado di svolgere lo scopo della società. In effetti è evidente che ad occuparsi dell’acquisto, importazione, riparazione di orologi e gioielli deve essere una persona che, non solo gode di ampia esperienza in questo settore, ma è anche formata in tal senso.

Va, poi, segnalato che __________, nell’agosto 2008, ha dichiarato alla Cassa quanto segue:

" (…) Per quel che mi concerne, durante i miei sette anni lavorativi ho sempre ritenuto il signor RI 1 quale mio datore di lavoro e punto di riferimento per ogni mia necessità (…)” (Doc. 27)

L’assicurato, del resto, anche dopo aver rinunciato alla carica di Presidente del CdA, ha continuato a firmare gli attestati di guadagno intermedio afferenti alla dipendente fino al gennaio 2008 (cfr. doc. 26).

L’insorgente, il 7 agosto 2008, ha motivato tale modo di procedere, asserendo che:

" (…) nel periodo da voi indicato le persone incaricate della direzione della società (signora __________, signora __________ e signora __________) hanno avuto dei gravi problemi di salute, per culminare con la morte di mia madre nel novembre 2007 dopo anni di problemi con una malattia progressiva incurabile. Di conseguenza non regolarmente ricevevo degli aggiornamenti sulle direttive societarie per il personale dipendente e non sempre mi sentivo di appesantire una situazione già di per sé gravosa." (Doc. 26)

Il 20 giugno 2008 __________ ha, peraltro, affermato che:

" (…) I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono mancanti in quanto le sedute si sono svolte solo formalmente in quanto i vari membri hanno avuto molti problemi personali quali il decesso della signora __________ e le gravi malattie di entrambi gli altri membri del consiglio di amministrazione." (Doc. 24)

Da ciò emerge che quanto attestato da __________ il 29 luglio 2008, rispondendo al quesito della Cassa volto a sapere quali erano i compiti e le responsabilità specifiche delle due sorelle dal giugno 2007 (cfr. doc. 25), e meglio che le medesime si occupavano della direzione della società, responsabilità finanziaria inerente anche all’acquisto della merce, amministrazione della società, gestione e conduzione del personale, inventario del magazzino, contratto con i fornitori, organizzazione aziendale, gestione della parte finanziaria e assicurativa (cfr. doc. 25), non si rivela attendibile.

Infatti se l’asserita grave malattia delle sue sorelle, impediva loro di occuparsi della firma degli attestati di guadagno intermedio della dipendente e dello svolgimento di sedute del CdA con l’allestimento di verbali, a maggior ragione essa doveva rendere assai difficoltosa se non impossibile l’esecuzione di tutte le mansioni elencate.

Di conseguenza questo Tribunale ritiene che buona parte dei compiti menzionati erano verosimilmente assunti dall’assicurato.

2.8. In simili condizioni, ritenuto che il giudice del diritto delle assicurazioni sociali decide sulla base della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), il TCA deve concludere che l’assicurato in seno alla __________ svolgeva un ruolo attivo e decisionale anche successivamente alla rinuncia alla carica di Presidente del CdA.

Di conseguenza egli rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro all’interno di tale società che dall’aprile 2007 era solo formalmente diretta dalle due sorelle.

In proposito giova evidenziare che la nostra Massima Istanza, in una sentenza pubblicata in RDAT I-1994 N. 79 pag. 205, ha confermato la decisione con la quale questo Tribunale ha ritenuto inidoneo al collocamento un amministratore di una SA licenziatosi e sostituito dalla figlia. In quel caso l’Alta Corte ha, in particolare, rilevato che:

" (…)

Al giudizio in lite si deve prestare adesione pure nella misura in cui ha considerato non essere il ricorrente idoneo al collocamento: in effetti, come giustamente ritenuto dai primi giudici, si può dedurre dagli atti che l’ assicurato, pur avendo designato la propria figlia a succedergli quale amministratrice della ditta G. SA, doveva essere ritenuto ancora amministratore della ditta medesima. Si deve ammettere, con i giudici di prime cure e l’ amministrazione, che l’ assicurato abbia voluto costruire una situazione giuridica suscettibile , a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative. (…)”

Il fatto che la società, a partire dall’aprile 2008, fosse affiliata alla Cassa di compensazione AVS nella categoria ente senza salari (cfr. doc. 12, 13) è, d’altronde, ininfluente, poiché in ogni caso tale affiliazione può essere oggetto di cambiamento (cfr. DTF 121 V 1; STCA 30.2006.31 dell’8 gennaio 2007, consid. 11).

Anche la circostanza che fosse in atto una procedura di chiusura della società (cfr. doc. 24) non è determinante, in quanto la stessa poteva ad ogni momento essere sospesa e l’attività della società riattivata.

Al riguardo va sottolineato che a tutt’oggi non risulta che la società sia stata sciolta, per cui la stessa non è in liquidazione (cfr. estratto RC; art. 736-738 CO; 63 ORC).

Lo scioglimento di una SA, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente in relazione al lungo tempo richiesto per l’iter volto alla cancellazione di una ditta da RC (cfr. doc. I), può avvenire anche semplicemente tramite deliberazione dell’assemblea generale risultante da atto pubblico (cfr. art. 736 cfr. 2 CO).

Il potere cognitivo della presente Corte è comunque limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Di conseguenza rilevante ai fini della presente vertenza è lo stato di fatto come si presentava fino al 19 settembre 2008.

Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è, del resto, unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Per inciso è utile segnalare che il sovraindebitamento di un’azienda non annulla, né riduce il rischio di abuso effettivo che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro (cfr. STFA C 210/03 del 16 giugno 2004).

Per quanto attiene all’occupazione del ricorrente quale stagiaire presso la __________ dal 1° settembre 2008 alla fine di febbraio 2009 con una retribuzione di fr. 1'449.15 lordi (cfr. doc. V; IX), va osservato che la giurisprudenza prevede che un assicurato che, pur conservando una posizione analoga a un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione ha diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione se ha lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra ditta (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA C 71/04 del 16 settembre 2004).

2.9. Alla luce di tutto quanto esposto, nella misura in cui la decisione su opposizione impugnata rifiuta all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dall’8 aprile 2008, in quanto lo stesso ha mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro anche dopo essere stato licenziato, va confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

47
  • DTF 125 V 195
  • DTF 123 V 23401.01.1997 · 1.052 Zitate
  • DTF 123 V 237
  • DTF 123 V 238
  • BGE 122 V 272
  • ATF 122 V 273
  • DTF 122 V 273
  • DTF 121 V 101.01.1995 · 73 Zitate
  • DTF 121 V 366
  • BGE 120 V 525
  • DTF 115 V 142
  • DTF 113 V 323
  • DTF 112 V 32
  • DTF 111 V 188
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 114/98
  • C 116/00
  • C 119/04
  • C 130/02
  • C 177/03
  • C 210/03
  • C 217/02
  • C 219/03
  • C 264/99
  • C 274/99
  • C 275/04
  • C 278/99
  • C 279/99
  • C 341/98
  • C 37/02
  • C 45/04
  • C 71/01
  • C 71/04
  • C 87/02
  • C 92/02
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • H 407/99
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 162/02
  • U 29/04
  • U 347/98