Raccomandata
Incarto n. 38.2008.55
DC/sc
Lugano 4 dicembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 si è iscritto in disoccupazione dal 1° aprile 2008 (cfr. Doc. B).
Il 2 ottobre 2008 l'assicurato ha fatto inoltrare presso il TCA un ricorso per denegata giustizia.
Il suo patrocinatore rileva, sostanzialmente, che sono ormai trascorsi 6 mesi dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta di prestazioni per cui l'amministrazione, che oltretutto il 18 agosto 2008 aveva sentito l'assicurato, disponeva di tutti gli elementi necessari per emettere una decisione formale, peraltro richiesta per iscritto il 9 settembre 2008 (cfr. Doc. I).
1.2. Nella sua risposta del 27 ottobre 2008 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso, non ritenendo di avere commesso un diniego di giustizia.
Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:
" (...)
Dallo scorso 1° settembre l'assicurato non figura più iscritto quale persona in cerca di un impiego, in quanto dalla medesima data ha iniziato un'attività lavorativa come tassista (doc. 1).
II 28 maggio 2008 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha trasmesso all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) una segnalazione per presunto lavoro nero ad opera del signor RI 1, in relazione ad un esercizio pubblico (__________ a ) e ad una società ( in __________) della quale l'assicurato era amministratore unico, con diritto di firma individuale, sino al momento della sua iscrizione in disoccupazione (doc. 2).
Tenuto conto della complessità dei fatti, l'UG ha proceduto a tutta una serie di accertamenti, in particolare: presso l'URC (richiesta del dossier personale, per visione, in data 4 luglio 2008; doc. 3), l'Ufficio dei permessi (e-mail 9 luglio 2008, doc. 4; relativa risposta 14 luglio 2008, doc. 5; e-mail 16 luglio 2008, doc. 6; relativa risposta 21 luglio 2008, doc. 7), l'Ufficio del Registro di Commercio (richiesta formulata tramite internet il 4 luglio 2008, doc. 8 a 17) e l'assicurato (convocazione del 28 luglio 2008 per un colloquio avvenuto presso l'UG il 18 agosto 2008; doc. 18 e 19).
In sede di colloquio presso I'UG (18 agosto 2008), il signor RI 1 ha precisato che tutta la documentazione utile si trova presso il proprio rappresentante, avv. RA 1, assente in quel momento per due settimane. Considerato anche come l'assicurato non abbia in tale occasione fornito risposte precise alle domande poste dalla funzionaria incaricata dell'esame della sua pratica, si è deciso per l'interruzione del colloquio rinviando l'assicurato a fornire la necessaria documentazione non appena richiesto dal servizio cantonale (doc. 19).
(...)
Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti risulta segnatamente quanto segue.
Il servizio cantonale è stato interpellato per esaminare la pratica del signor RI 1 alla fine dello scorso maggio, quindi poco più di quattro mesi fa. Nel periodo successivo sono stati effettuati una serie di atti istruttori, resisi necessari, in particolare, in considerazione della natura della procedura (segnalazione per presunto lavoro nero), della difficoltà della materia (assicurato legato a diverse società) e del comportamento dell'assicurato (colloquio del 18 agosto 2008 interrotto in ragione delle risposte poco precise fornite dal signor RI 1). Tra gli ultimi atti istruttori effettuati dal servizio cantonale vi sono le richieste d'informazione alla Cassa __________ di __________ (doc. 22), all'Istituto delle assicurazioni sociali di__________ (doc. 23), all'Ufficio circondariale di tassazione di __________ (doc. 24, 27 e 28), alla polizia comunale di __________ (doc. 25 e 26) e il rapporto alla competente Cassa (doc. 30).
Di conseguenza, fra il momento in cui è stata trasmessa la segnalazione a questo Ufficio (28/30 maggio 2008) e quello in cui è stato interposto ricorso per ritardata giustizia (2/6 ottobre 2008), sono trascorsi meno di cinque mesi. In questo lasso di tempo, il servizio cantonale non è rimasto inattivo ma ha proceduto a diversi atti istruttori. Nei provvedimenti probatori compiuti non si ravvisa del resto un atteggiamento abusivo da parte dell'amministrazione: le domande formulate sono infatti sempre state pertinenti in rapporto all'oggetto della lite.
In simili circostanze, non è possibile ritenere che questo Ufficio sia colpevole di una ritardata giustizia nei confronti del signor RI 1. A maggior ragione se si considera il fatto che, generalmente, la verifica di una segnalazione da parte dell'URC per presunto lavoro nero si conclude con un rapporto alla competente Cassa (se il controllo è positivo) - per permettere la determinazione delle ID da restituire - oppure con una semplice comunicazione scritta all'URC (se il controllo è negativo).
Il ricorrente lamenta il fatto che sono trascorsi già sei mesi da quando ha introdotto la domanda d'indennità di disoccupazione e di non avere ancora ricevuto alcuna decisione in merito. Richiede inoltre il versamento, durante la litispendenza, delle relative indennità in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 LADI. Ora, va osservato che la competenza di appurare il diritto alle prestazioni, di versarle e di applicare quanto previsto dall'art. 29 cpv. 1 LADI non appartiene all'UG bensì alla Cassa di disoccupazione scelta dall'assicurato (cfr. art. 81 cpv. 1 LADI). Oltre a ciò va rilevato che, conformemente alla giurisprudenza menzionata, oggetto del ricorso può soltanto essere la verifica del preteso ritardo, per cui le prestazioni assicurative non costituiscono oggetto litigioso di questa procedura.
Si constata infine come, dal 1 ° settembre 2008, l'assicurato non figura più iscritto quale persona alla ricerca di un impiego."
(Doc. III)
1.3. L'11 novembre 2008 il patrocinatore dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto nel quale rileva quanto segue:
" (...)
Nonostante l'ennesimo sollecito (doc. 20; stavolta per iscritto, non solo telefonico), la funzionaria non si è neppure degnata di rispondere!
La pratica giaceva senza che nulla accadesse!
Solo dopo l'inoltro del pendente gravame la pratica è stata riattivata. In particolare, solo dopo il ricorso l'Ufficio giuridico del lavoro ha iniziato a scrivere a diversi enti, quali la __________ (doc. 22), lo IAS (doc. 23), il fisco (doc. 24 e 28) e la polizia comunale (doc. 25).
Tali richieste andavano fatte subito ancora entro l'estate. E' stato quindi solo il ricorso qui pendente a smuovere l'Ufficio giuridico del lavoro ad effettuare quanto avrebbe dovuto svolgere mesi addietro.
L'attivazione dell'Ufficio giuridico del lavoro (doc. 21ss) direttamente dopo il ricorso (doc. 21) dimostra quindi in pratica che il ricorso era più che pertinente. In caso contrario la pratica sarebbe rimasta inevasa - come lo era rimasta la lettera del 9 settembre 2008 (doc. 20)
Il rimedio di diritto è dunque ampiamente giustificato e va accolto come da petitum che qui si riconferma in toto." (Doc. VII)
Egli chiede in particolare di sentire la funzionaria __________ dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. Doc. VII)
Il patrocinatore dell'assicurato ha pure allegato una lettera del 28 ottobre 2008 della Cassa di disoccupazione (cfr. Doc. E) e la risposta di RI 1 del 28 ottobre 2008 (Doc. F).
1.4. Il 21 novembre 2008 la Sezione del lavoro si è al riguardo così espresso:
" (...)
Riguardo alla richiesta d'assunzione dei documenti E ed F, non abbiamo nessuna osservazione o obiezione da formulare. Per quanto riguarda invece la richiesta di audizione dell'ispettrice __________, ci opponiamo alla stessa, ritenuto che essa appare superflua essendo la pratica relativa alla segnalazione di presunto abuso conclusa.
Infatti, la segnalazione 28 maggio 2008 relativa ad un'eventuale attività non annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione da parte del ricorrente è stata evasa con il rapporto 24 ottobre 2008 (doc. 30). Come d'uso in caso di segnalazioni di presunti abusi (ipotesi di attività lavorative non dichiarate), dopo accertamento fatti, le informazioni raccolte sono state trasmesse alla Cassa di disoccupazione competente per l'emanazione delle eventuali decisioni.
L'intervento della Sezione del lavoro è pertanto concluso e non rimane pendente nessuna decisione da prendere da parte dell'Ufficio giuridico, segnatamente in merito all'eventuale erogazione delle indennità in ragione dell'art. 29 LADI. In particolare, come già sottolineato con la risposta di causa, dopo la ricezione della segnalazione da parte dell'Ufficio regionale di collocamento di __________ alla fine del mese di maggio il servizio cantonale non è rimasto inattivo ma ha proceduto a diversi atti istruttori (cfr. risposta di causa). Va sottolineato che la fattispecie è risultata piuttosto intricata e le attività svolte dall'interessato durante il periodo in cui ha richiesto le indennità di disoccupazione (dal 10 aprile al 31 agosto 2008) non immediatamente chiare. A questo proposito, particolarmente significativo è il fatto che il verbale d'audizione fissato per il 18 agosto 2008 ha dovuto essere abbandonato perché la collaboratrice incaricata della pratica non otteneva nessuna risposta precisa alle domande formulate (cfr. doc. 19), benché la convocazione fosse stata inviata all'interessato con largo anticipo (cfr. doc. 18).
Pertanto, nel complesso, non si ritiene che la durata delle verifiche e la redazione del rapporto sul caso, avvenuta il 30 ottobre 2008, possa essere assimilata ad un comportamento abusivo da parte dell'amministrazione. Infatti, tenuto conto del caso specifico e del complesso di fatti atipico presentato dall'assicurato (doc. F), i dubbi in merito alla posizione dell'interessato e le verifiche svolte erano giustificate.
Infine, a complemento della documentazione già agli atti, trasmettiamo le risposte ottenute alle richieste d'informazione inoltrate alla __________, all'Ufficio circondariale di tassazione di __________ e all'istituto delle assicurazioni sociali (doc. 31 a 33)." (Doc. IX)
1.5. Il 26 novembre 2008 il rappresentante dell'assicurato ha informato il TCA che "l'autorità preposta ha emesso finalmente in data 18 novembre la propria decisione (cfr. Doc. XI).
1.6. Il 27 novembre 2008 il TCA ha interpellato la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, la quale ha così risposto:
" (...)
Vi informiamo che, la data indicata nel secondo paragrafo a pagina 2, è da leggere 24 ottobre 2008 anziché 30 ottobre 2008. Vi ritrasmettiamo inoltre, come da vostra richiesta di data odierna (tramite il vostro signor __________), il documento 30 (rapporto alla Cassa di disoccupazione, complessivamente 2 pagine." (Doc. XIII)
1.7. Il 28 novembre 2008 (cfr. Doc. XII) e il 3 dicembre 2008 (cfr. Doc. XV), il TCA ha chiesto al patrocinatore dell'assicurato di trasmettere una copia della decisione citata.
Il 3 dicembre 2008 il patrocinatore del ricorrente ha inviato al TCA la copia di una decisione formale del 18 novembre 2008 con la quale la Cassa di disoccupazione ha respinto la domanda dell'assicurato con la seguente motivazione:
" (...)
Nel caso in esame, dopo aver espletato tutte le verifiche del caso, la Cassa è giunta alla conclusione che visti i legami nelle diverse società dove è stato dipendente e le direttive summenzionate, lei quale assicurato non può beneficiare delle indennità di disoccupazione, avendo per legge una posizione analoga a quella di un datore di lavoro." (Doc. XVI/bis)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è resa colpevole di un diniego di giustizia nei confronti di RI 1 oppure no.
2.3. L'art. 56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
2.4. Secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia e il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
In una sentenza I 37/05 del 23 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 407 l'Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un diniego di giustizia trattandosi di una procedura in corso da più di sette anni:
" Die Gesamtverfahrensdauer ab Einreichung des Gesuchs (18. Dezember 1997) von inzwischen mehr als sieben Jahren ist mit dem Erfordernis eines raschen Verfahrens kaum mehr vereinbar (vgl. BGE 125 V 375 Erw. 2a mit Hinweis). Der Umstand, dass sich die Abklärung des anspruchserheblichen Sachverhalts als schwierig erwies, ändert daran nichts (vgl. BGE 129 V 416 Erw. 1.2). Die Verwaltung soll die zur Festlegung der fraglichen Leistungen erforderlichen Nachforschungen demgemäss innert nützlicher Frist zum Abschluss bringen und hernach umgehend einen materiellen Einspracheentscheid erlassen." (DTF 131 V 414)
In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto a emanare la decisione di sua competenza.
In una sentenza I 946/05 dell'11 marzo 2007 il Tribunale federale ha constatato una violazione del principio della celerità della procedura trattandosi di una procedura amministrativa AI durata più di nove anni.
L'Alta Corte ha qualificato puramente e semplicemente di inammissibile tale ritardo, ha sottolineato quanto segue:
" 5.2 La LPGA et la LAI ne fixent pas le délai dans lequel l'assureur doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142, 119 Ib 311 consid. 5b et les références p. 325). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 203-204; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 et 119 cités ci-dessus). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul Müller, op. cit., p. 506 ss; Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 204 ss; Auer/Malinverni/Hottelier, op cit., n° 1244 ss)." (sottolineatura del redattore)
In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton __________, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia (cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).
Nell'ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L'intervento del giudice in relazione all'ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l'amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale.
In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell'incarto, con l'obbiettivo di stabilire se l'aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194 a., e U 268/01 dell'8 maggio 2003, consid. 4.1).
Nella citata sentenza del 3 luglio 1992, l'Alta Corte federale non ha censurato il fatto che l'assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).
Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
In caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
2.5. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che RI 1 si è iscritto in disoccupazione dal 1° aprile 2008 e si è annunciato presso la __________ di __________ (cfr. Doc. B).
Il 28 maggio 2008 l'URC di __________ ha segnalato un presunto abuso alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico, rilevando quanto segue:
" Il signor __________ ha inoltrato una denuncia su un presunto abuso perpetrato dal signor RI 1 ai danni dell'assicurazione disoccupazione. Dalle sue dichiarazioni e dalla documentazione allegata, risulta che il signor __________ ha rilevato l'inventario del __________ di __________ ed ha sostituito il signor RI 1 come amministratore unico della __________. Secondo il denunciante trattasi in effetti solo di un modo per poter percepire in maniera fraudolenta l'assicurazione disoccupazione in quanto il signor RI 1 risulta sempre proprietario del 25 % degli inventari e del 25 % dei futuri proventi di gestione. Inviamo per verifica e approfondimento la documentazione ricevuta.
Domanda:
Nel presente caso si può ritenere che il signor RI 1 abbia agito in maniera illegale alfine di poter beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione? Lo stesso deve essere denunciato penalmente?" (Doc. 2)
La Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha successivamente proceduto agli accertamenti del caso (cfr. Doc. 3, Doc. 4).
Il 28 luglio 2008 l'assicurato è stato convocato per il 18 agosto 2008 (cfr. Doc. 18).
Egli si è presentato regolarmente, ma il colloquio è stato interrotto in quanto l'assicurato non disponeva della necessaria documentazione che si trovava presso il suo patrocinatore, a quel momento assente per due settimane:
" (...)
Visto andamento colloquio (nessuna indicazione esaustiva) si decide di interrompere lo stesso e che gli verrà indicato quali documenti necessitiamo per chiarire tutta la questione.
Poi fisseremo ev. nuovo appuntamento." (Doc. 19)
Il 9 settembre 2008 l'assicurato ha chiesto alla Sezione del lavoro informazioni sulla sua "pratica indennità di disoccupazione", sperando "di ricevere al più presto vostre notizie" (cfr. Doc. 20).
Il 2 ottobre 2008 il TCA ha poi inoltrato il presente ricorso per diniego di giustizia (cfr. Doc. 21).
Il 20 ottobre 2008 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha chiesto alcune informazioni alla Cassa __________ (cfr. Doc. 22 / 20 ottobre 2008) all'Ufficio circondariale di tassazione di __________ (cfr. Doc. 24), alla Polizia comunale di __________ (cfr. Doc. 25). Le risposte sono giunte nei giorni successivi (cfr. Doc. 26, Doc. 27, Doc. 28, Doc. 31).
Il 24 ottobre 2008 la Sezione del lavoro ha poi inviato uno scritto alla Cassa di disoccupazione nel quale ha riassunto il risultato delle verifiche (cfr. Doc. 30 e Doc. 34).
Il 28 ottobre 208 la Cassa di disoccupazione ha poi posto alcuni quesiti nel quale si è in particolare così espressa:
" (...)
Visto quanto precede si prospetta una decisione di inidoneità al collocamento e di conseguenza il rifiuto delle indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2008.
Riteniamo infatti che vi sia un legame tra lei e la società __________ che va oltre al normale rapporto datore di lavoro/dipendente poiché risulta che dal 1. gennaio 2008 al 31 marzo 2008 era dipendente della ditta che gestiva un locale pubblico che in realtà lei stesso aveva preso in considerazione dai proprietari.
Risulta altresì anomalo che la vettura con la quale intende esercitare l'attività di tassista sia in realtà iscritta alla __________.
Secondo le direttive del Seco le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto alle indennità di disoccupazione. Occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente ai sensi della LAVS (ad es. in una SA, una Sagl o una cooperativa) e che sono in grado di influenzare in modo significativo le decisioni del datore di lavoro.
Prima di procedere con la notifica formale della decisione ci permettiamo richiedere delle ulteriori informazioni che forse possono chiarire meglio tutta la fattispecie, specificatamente." (Doc. E)
L'assicurato ha preso posizione il 12 novembre 2008 (cfr. Doc. F).
La Cassa di disoccupazione ha emesso la propria decisione il 18 novembre 2008 (cfr. Doc. XVI/bis).
Chiamato ora a pronunciarsi sul presente ricorso per denegata giustizia contro l'operato della Sezione del lavoro Ufficio giuridico questo Tribunale ritiene che, pur avendo avuto dei momenti di inazione, soprattutto dopo il colloquio del 18 agosto 2008, la procedura dell'amministrazione, al momento dell'inoltro del ricorso (il 2 ottobre 2008 quando la segnalazione dell'URC di __________ era del 28 maggio 2008) non era di una lunghezza tale da configurare un diniego di giustizia. Essa si è peraltro conclusa con un rapporto inviato il 24 ottobre 2008 alla Cassa di disoccupazione (cfr. Doc. 30 e Doc. 34).
Gli accertamenti sono dunque durati complessivamente cinque mesi.
D'altra parte il TCA deve sottolineare che competente per appurare il diritto alle prestazioni della LADI è, salvo eccezioni, la Cassa di disoccupazione (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. e LADI e consid. 2.5).
L'assicurato ha del resto fatto riferimento all'art. 29 cpv. 1 LADI, secondo cui, "... la Cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione".
Ora, dagli atti dell'incarto non risulta che l'assicurato abbia sollecitato una decisione formale alla Cassa di disoccupazione (cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA riprodotto al consid. 2.3).
Visto che non aveva ricevuto ancora le indennità di disoccupazione più di 6 mesi dopo avere inoltrato la domanda, l'assicurato avrebbe dovuto semmai sollecitare quell'organo amministrativo invitandolo a decidere in merito al più presto.
Anche per questo motivo il presente ricorso deve essere respinto.
2.6. L'assicurato ha chiesto l'audizione dell'ispettrice __________.
Al riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell'11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Köiz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1 d e sentenza ivi citata).
Alla luce di quanto esposto al considerando precedente questo Tribunale ritiene superflua l'audizione richiesta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti