Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2008.54
Entscheidungsdatum
14.01.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2008.54

DC/sc

Lugano 14 gennaio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 15 settembre 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20 agosto 2008 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 20 agosto 2008 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha confermato una precedente decisione del 16 luglio 2008 (cfr. Doc. 6) con la quale RI 1 è stata sospesa per 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere rifiutato un'occupazione adeguata assegnatagli dall'URC di __________ presso l'__________ ed l'__________ di __________, in qualità di cameriera ai piani-lingerista (cfr. Doc. E).

1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurata, rappresentata dal __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo la revoca della sanzione.

Il suo patrocinatore al riguardo si è in particolare così espresso:

" (...)

  1. In data 25 aprile 2008, il consulente dell'Ufficio Regionale di Collocamento (URC) di __________, assegna alla nostra patrocinata un posto di lavoro a __________, presso __________ in qualità di "cameriera ai piani e lingeria".

Dopo avere telefonato subito e fissato un appuntamento per il giorno 27 aprile 2008 alle ore 17:30, l'assicurata si presenta per il colloquio, durante questo colloquio, la signora RI 1, non ha minimamente parlato di salario, l'argomento salario non è proprio stato discusso.

Per quanto riguarda la richiesta di eventuali vacanze da potersi effettuare nel mese di luglio 2008, questa è stata una richiesta, non è stata un'imposizione, la signora RI 1, non ha messo la condizione che se non erano accordate le vacanze in luglio 2008, non avrebbe accettato il posto lavoro, la decisione è stata presa da parte dell'__________.

La motivazione di questa richiesta anticipata di vacanze, è anche stata motivata nelle osservazioni inviate alla Sezione del Lavoro, con lo scritto del 20.06.2008, nel quale è riportato che, la signora RI 1, si è limitata a chiedere unicamente la possibilità di assentarsi per circa cinque giorni.

Ci sembra esagerato, sostenere ora una sospensione di 31 giorni a causa di una richiesta di un'eventuale possibilità di essere assenti dal lavoro per circa cinque giorni nel mese di luglio.

Sicuramente si può capire che nel mese di luglio, il lavoro nel settore alberghiero sia più importante, non bisogna dimenticare però che, ai dipendenti bisogna anche dare i giorni di liberi necessari per il riposo, in altre parole con un po' di buona voglia da ambo le parti una soluzione si poteva sempre trovare.

Nel caso della signora RI 1, si ritiene che, l'__________ di , non avesse bisogno di una cameriera ai piani e lingeria e, questo lo si può rilevare dal formulario "esito, della candidatura" che l' ha compilato in data 29.04.2008.

(...)

Si ritiene che, se alla signora RI 1 fosse stata data l'opportunità di un colloquio e, di un chiarimento, oggi la stessa sarebbe occupata presso l'__________ di __________, purtroppo la signora __________, responsabile delle risorse umane, ha preferito troncare ogni tipo di discussione, semplificando il tutto con la frase 'La signora chiede vacanze in luglio e chiede più salario"." (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 7 ottobre 2008 la Sezione del Lavoro, Ufficio giuridico propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:

" (...)

  1. La signora RI 1 (__________) si è riscritta in disoccupazione in data 23 ottobre 2007 (5° termine quadro per la riscossione: 19.01.2007 - 18.01.2009; guadagno assicurato: CHF 3'476), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come cameriera ai piani/lingerista, ausiliare di pulizia. In data 7 agosto 2008 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha annullato la signora RI 1 dalla lista delle persone in cerca di un impiego, in quanto ha reperito un'occupazione della durata di alcuni mesi (sino a circa il 15 ottobre 2008; doc. 1)

(...)

L'impiego quale cameriera ai piani e lingeria assegnato dall'URC il 25 aprile 2008 presso l'__________ a __________ presentava le seguenti caratteristiche: posto libero dal 23 aprile 2008, occupazione a tempo pieno, durata prevista sino al 31 ottobre 2008, orario di lavoro dalle 07.00 alle 16.15 da lunedì a sabato e dalle 07.00 alle 15.45 la domenica, stipendio mensile minimo di CHF 3'300.- (doc. 1 e 2/1). II colloquio di lavoro è avvenuto il 27 aprile 2008, con esito negativo. Al riguardo, il potenziale datore di lavoro riferisce, con Esito della candidatura datato 29 aprile 2008, che l'assicurata non è stata assunta in quanto "chiede vacanze in luglio e chiede più stipendio" (2/3). Con Esito dell'assegnazione datato 29 aprile 2008 la signora RI 1 ha così motivato la sua mancata assunzione: "Durante l'esito del colloquio, chiedendo quanti giorni di vacanza mi spettavano, la sig.ra __________ mi disse di andarmene, e che il colloquio era finito" (doc. 2/2).

(...)

Nella presente fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che l'impiego in questione, assegnato dall'URC lo scorso mese di aprile, è adeguato ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LADI. Del resto la ricorrente non solleva particolari contestazioni al riguardo.

Per quanto attiene invece alla questione delle vacanze, si constata che la signora RI 1, chiedendo dei giorni di libero durante il mese di luglio, si è messa nella condizione di non essere assunta. Infatti, nel ramo alberghiero, appare alquanto improbabile che una simile richiesta, fatta nel periodo di maggior lavoro (mesi estivi), possa essere presa in considerazione dal datore di lavoro. Quanto precede è del resto stato confermato dall'__________, il quale, in occasione di un contatto telefonico avvenuto lo scorso 15 luglio, ha dichiarato al servizio cantonale che non sarebbe stato possibile concedere vacanze in luglio.

Infine, per quanto concerne l'aspetto salariale, appare maggiormente probabile la versione fornita dal potenziale datore di lavoro, a sapere che l'assicurata avrebbe chiesto uno stipendio più elevato rispetto a quello previsto. Anche in questo caso la signora RI 1, pretendendo un salario maggiore, ha posto il potenziale datore di lavoro nella situazione di rinunciare alla sua candidatura.

Pertanto, detto quanto sopra e alla luce della menzionata giurisprudenza, si ritiene il comportamento dell'opponente parificabile al rifiuto di un'occupazione adeguata e, conseguentemente, la sospensione decretata con la decisione contestata giustificata." (Doc. III)

1.4. Il 16 ottobre 2008 il rappresentante dell'assicurata ha confermato il contenuto del ricorso (cfr. Doc. V).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve essere sospesa oppure no dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatale dall’URC di __________ presso l'__________ di __________.

In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

Per costante giurisprudenza l'assicurato è tenuto, in ossequio all'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 125 V 197 consid. 6b pag. 199; Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), ad accettare l'occupazione adeguata propostagli e a intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la disoccupazione (STF 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008).

Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

" (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…)

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)"

(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.3. La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questa giurisprudenza è stata ancora confermata, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata:

" (...)

Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der Beschwerdeführer aufgrund eigener Bemühungen bei der Firma A.________ vorstellen konnte. Das auf den 14. Februar 2005 vereinbarte dritte Gespräch sagte er unter Rückzug seiner Bewerbung ab. Die Arbeit bei der potentiellen Arbeitgeberin war nach den zutreffenden und zu Recht unwidersprochen gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz zumutbar.

Indem sich der Beschwerdeführer vorzeitig aus dem laufenden

Bewerbungsverfahren um die Stelle eines Aussendienstmitarbeiters zurückzog, erfüllt er den Einstellungstatbestand der Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Darunter fällt grundsätzlich jedes das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages (ver-)hindernde Verhalten eines Versicherten. Eine zumutbare Arbeit gilt als abgelehnt, wenn der Arbeitslose sich nicht ernsthaft um die Aufnahme von Vertragsverhandlungen, insbesondere ein Vorstel-lungsgespräch bemüht, bei den Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber eine nach den Umständen gebotene ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit Hinweisen; ARV 2002 S. 58 Erw. 1 [Urteil A. vom 8. Juni 2001, C 436/00]; SVR 2004 ALV Nr. 11 S. 31 Erw. 1 [Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02]), oder wenn er, wie hier, vorzeitig seine Bewerbung zurückzieht (zum Ganzen vgl. Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 257 f.). (...)"

Su queste questioni, vedi in particolare:

G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.

La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

2.4. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

(Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …, p. 60).

Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

Il TFA ha, al riguardo, rilevato:

" (…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen. Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten (BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik (abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG; BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.5. Il Tribunale federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è d'accordo con la richiesta.

Al riguardo, in una sentenza C 218/06 del 22 febbraio 2007, l'Alta Corte si è così espressa:

" Dem Versicherten ist insoweit beizupflichten, als über die Gründe, welche für den Misserfolg der Stellenzuweisung vom 12. November 2004 verantwortlich waren, nicht ausführlich Beweis erhoben, insbesondere von einer protokollierten Einvernahme - in Anwesenheit der Beteiligten - abgesehen wurde, was für die Aufklärung umstrittener Sachverhalte der zu beurteilenden Art mitunter geboten oder nützlich sein kann. Auch kann keine Rede davon sein, dass eine arbeitslose Person im Rahmen eines Vorstellungsgespräches nicht über den Lohn mit dem potentiellen Arbeitgeber verhandeln dürfte. Nur darf sie damit nicht die Chance der angebotenen Anstellung vereiteln, wenn ersichtlich wird, dass die Gegenseite damit nicht einverstanden ist."

In una sentenza 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008 l'Alta Corte ha stabilito che un assicurato aveva ingiustificatamente rifiutato un'occupazione per motivi salariali, rilevando:

" Dagli atti di causa risulta che al termine della settimana di test d'idoneità professionale, la ditta I.________ SA aveva offerto all'opponente un'opportunità d'impiego quale operaio di fabbrica, offerta che l'interessato, contrariamente a quanto da lui asserito nella risposta al ricorso, ha però rifiutato, secondo quanto emerge dal rapporto finale della ditta, per motivi salariali, ritenendo insufficiente la rimunerazione dell'attività proposta. In virtù di queste dichiarazioni, sulla cui veridicità non vi è motivo di dubitare, l'URC ha sottoposto il caso alla Sezione del lavoro. (...)"

Su questo argomento B. Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 405-406) ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l'emploi proposé.

Un désintérét manifeste pour le poste proposé l'est à plus forte raison.

De même, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée indéterminée à un engagement de durée déterminée. La même conclusion s'impose en cas de prétentions salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit l'employeur à refuser de conclure le contrat de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience identiques.

Le refus d'un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire, retard è l'entretien d'embauche, présentations élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte, il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur, avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de l'employeur ne permettent pas de justifier une

sanction. Par exemple, il arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité, il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

2.7. Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In quel caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

Infine, in una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

2.8. Nella presente fattispecie il formulario "Assegnazione ad un posto di lavoro" del 25 aprile 2008 contiene le seguenti indicazioni:

" (...)

Ditta: __________

Persona di contatto: Sig.ra __________

Telefono: __________

E-mail:

Luogo di lavoro: __________

Posto libero: dal 23.04.2008

Professione: Cameriera ai piani e lingeria

Osservazioni: Occupazione al: 100% Durata d'impiego:

fino al 31.10.2008

Pulizia delle camere, fare i letti, lavare e stirare. Lavoro in piccolo gruppo, impegnata e responsabile, affidabile, di buon carattere. Orario di lavoro: LU-SA dalle 7.00 alle 16.15 e domenica dalle 07.00 alle 15.45. (...)" (Doc. 2/1)

Nel formulario "Esito dell'assegnazione" del 29 aprile 2008 l'assicurata, dopo avere precisato che il 27 aprile 2008 ha avuto luogo un colloquio per l'assunzione, l'assicurata si è così espressa:

" Durante l'esito del colloquio, chiedendo quanti giorni di vacanza mi spettavano, la sig.ra __________ mi disse di andarmene e che il colloquio era finito." (Doc. 2/2)

Il 29 aprile 2008 __________ dell'__________, sul relativo formulario ha attestato che l'assicurata non è stata assunta in quanto "chiede vacanze in luglio e chiede più stipendio" (cfr. Doc. 2/3).

Il 21 giugno 2008 l'assicurata ha inoltrato le seguenti osservazioni alla Sezione del lavoro:

" (...)

Posso solamente confermare che il giorno 27 aprile 2008 alle ore 17:30, come da appuntamento telefonico del 25.04.2008, mi sono presentata puntualmente al colloquio di assunzione con la signora C. __________. Il colloquio non ha avuto esito positivo, ma non per i motivi citati della signora __________. Confermo di aver chiesto la possibilità di avere nel mese di luglio 5 giorni liberi per recarmi in __________ per un rito religioso, riguardante il decesso della mamma, avvenuto nel febbraio 2008. Purtroppo sono figlia unica e devo occuparmi totalmente e personalmente di tutti gli adempimenti.

Per questa ragione mi sono permessa di chiedere unicamente la possibilità di assentarmi ma solamente per cinque giorni e non dieci. Mi è sembrato molto più corretto, chiedere prima di assumere il posto di lavoro e non successivamente.

Non corrisponde al vero il fatto che ho chiesto, al potenziale datore di lavoro un salario più elevato, in quanto ho sempre lavorato entro i minimi contrattuali riconosciuti. (...)" (Doc. 5)

Da quanto appena esposto risulta con evidenza che la motivazione per cui non si è perfezionato il contratto di lavoro è la richiesta dell'assicurata di poter beneficiare di un periodo di vacanze nel corso del mese di luglio.

Secondo questo Tribunale, con questa richiesta di vacanze nel pieno della stagione turistica, la ricorrente si è di fatto messa in condizione di non essere assunta.

D'altra parte le motivazioni addotte dalla ricorrente per giustificare tale assenza (partecipare ad un rito religioso in memoria della mamma, deceduta nel corso del mese di febbraio 2008) non erano pertinenti. L'assicurata avrebbe infatti potuto pianificare tale assenza alla conclusione della stagione, così da dare la priorità alla ripresa di un'attività lucrativa.

Di conseguenza, avendo l'assicurata con il proprio comportamento impedito il concretizzarsi di una possibile attività lucrativa, in un'occupazione che si rivela per il resto adeguata (cfr. consid. 2.4), ella deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Anche l'entità della sanzione è proporzionata alla gravità della colpa ragione per cui la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

In particolare una riduzione della sanzione di 31 giorni non entra qui in considerazione in quanto, con la richiesta di un periodo di vacanze nel pieno della stagione turistica, l'assicurata ha spinto il datore di lavoro a dubitare della sua volontà di accettare l'impiego proposto e a scartare la sua candidatura, senza ulteriori formalità (cfr. STF 8C_200/2008 del 15 settembre 2008).

In una sentenza 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008 il Tribunale federale ha del resto stabilito che non esistevano circostanze particolari suscettibili di giustificare una sanzione di durata inferiore ai 31 giorni nel caso di un assicurato che aveva rifiutato una proposta di lavoro "adducendo ingiustificati motivi attinenti alla retribuzione e, in un secondo tempo, allo stato di salute".

Alla luce di quanto appena esposto può restare aperta la questione di sapere se l'assicurata non è stata assunta anche a causa di pretese salariali eccessive (su questo aspetto cfr. tuttavia le sentenze del Tribunale federale riprodotta al consid. 2.5 e la STCA 38.2008.48 del 22 ottobre 2008).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

34
  • DTF 130 V 12501.01.2003 · 898 Zitate
  • DTF 125 V 19701.01.1999 · 358 Zitate
  • DTF 124 V 6201.01.1998 · 359 Zitate
  • BGE 124 V 63
  • DTF 123 V 50
  • ATF 122 V 38
  • BGE 122 V 38
  • DTF 122 V 38
  • DTF 122 V 41
  • 8C_108/200803.12.2008 · 6 Zitate
  • 8C_200/200815.09.2008 · 12 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 10/06
  • C 108/04
  • C 130/03
  • C 134/06
  • C 137/03
  • C 162/02
  • C 213/03
  • C 218/06
  • C 436/00
  • C 58/03
  • C 70/02
  • C 81/05
  • C 83/02
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 347/98