Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2008.53
Entscheidungsdatum
11.12.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2008.53

rs

Lugano 11 dicembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2008 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 23 luglio 2008 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di Locarno, 6600 Locarno

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 23 luglio 2008 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 9 giugno 2008 con cui aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto l’assicurata non si è presentata a un colloquio di consulenza previsto il 21 maggio 2008 alle ore 14:30 (cfr. doc. A, 1/5).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 23 luglio 2008 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, in via principale, di annullare la sanzione inflittale. In via subordinata, essa ha contestato l’entità della stessa, ritenendo che non sia stato applicato il principio di proporzionalità.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto, da una parte, che alla luce della giurisprudenza federale una dimenticanza a un colloquio non è sempre punibile: è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione.

Dall’altra, che la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e che lei sinora ha dimostrato un comportamento corretto, come pure di prendere sul serio i suoi doveri di assicurata (cfr. doc. I).

1.3. L’amministrazione, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Pendente causa questa Corte ha invitato l’URC a indicare se l’assicurata, nei periodi in cui ha ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione precedentemente alla fattispecie del maggio 2008, è stata o meno già sospesa a causa di un comportamento sanzionabile dall’Ufficio stesso, dalla Cassa competente e /o dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. V).

Il 19 novembre 2008 il consulente – capogruppo dell’URC ha risposto che RI 1 non è mai stata sanzionata da URC, casse disoccupazione o Sezione del lavoro durante la sua permanenza in disoccupazione (cfr. doc. VI).

1.5. I doc. V e VI sono stati inviati all’assicurata per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. VII).

L’insorgente è rimasta silente.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere presenziato al colloquio di consulenza del 21 maggio 2008.

2.3. L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che, dopo essersi annunciato personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

L'art. 17 cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza.

L'art. 21 OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000, prevede che:

" Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente. (cpv. 1)

Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)

Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)

Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"

L'art. 22 OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo":

" Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)

Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)

Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 3)

Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno. (cpv. 4)."

Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.

2.4. In una sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.

I medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa.

Le principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

Nella decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

In una successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.

In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.

Per contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

Considerando in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.

In un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver presenziato ad un appuntamento.

Nella sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì 17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del personale, non era stato adeguatamente informato circa la data dell'appuntamento.

Il TFA ha accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione, egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.

In una sentenza C 100/02 del 4 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha stabilito che l’amministrazione, infliggendo a un'assicurata 5 giorni di sospensione per non avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentata con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il TFA, in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.

In una sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza, ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità non era giustificata.

Infatti, nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione, il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua assenza.

Infine, in una sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza:

" 2.2 Wohl kommt den Beratungs- und Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab, ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).

Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine Pflichten als Arbeitsloser

und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000 Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."

In quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

2.6. Riguardo alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).

In una sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,

(C 268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:

" (…)

Aus dem Umstand, dass die Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist. Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen. Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform."

(STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98 Hm)

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 e segg.

2.7. Va riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande importanza (cfr. STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa R., C 336/98).

Infatti, la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.

La giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

Il compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).

Infine, ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano "timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).

2.8. Nell'evenienza concreta l'assicurata non si è presentata al colloquio di consulenza fissato per il 21 maggio 2008 alle ore 14:30 presso l’URC di __________.

Il suo consulente del personale, conseguentemente, con decisione formale del 9 giugno 2008 l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni (cfr. doc. 1/5; consid. 1.1.).

Questo provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 23 luglio 2008 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

Prima di emanare la decisione formale, e meglio il 27 maggio 2008, l'URC, tramite l’invio di una ”Richiesta di giustificazione”, ha invitato la ricorrente a motivare, entro il 6 giugno 2008, la propria assenza al colloquio, sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1/7).

Dopo aver contattato telefonicamente il proprio consulente del personale, l’insorgente, il 5 giugno 2008 tramite un messaggio di posta elettronica, ha indicato che:

" intendo rinnovarle le mie scuse per iscritto, circa la mia assenza al colloquio previsto per il 21.05. Come ho avuto modo di esporle telefonicamente, purtroppo non poso addurre dei motivi gravi tali da giustificare in senso stretto la mia assenza, né tanto meno posso produrre dei documenti comprovanti la mia impossibilità a dare seguito all’appuntamento.

Le settimane precedenti mi sono trovata sotto pressione e il sovraccarico lavorativo (dovuto anche al cumulo di giorni festivi) sommato a qualche difficoltà di ordine personale e allo stato di salute non ottimale, hanno fatto sì che ho perso il controllo della mia agenda privata. In sostanza ero convinta che l’appuntamento fosse la settimana successiva, omettendo di fare puntualmente le necessarie verifiche.

Sono veramente spiacente della mia mancanza e spero nella sua comprensione, in modo da non dover pagare finanziariamente questo temporaneo momento di smarrimento.” (Doc. 1/6)

Al riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo alla ricorrente la "Richiesta di giustificazione" citata, le ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.

Di conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurata (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 44/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03).

2.9. Nel caso di specie è incontestato che l'insorgente non ha presenziato al colloquio del 21 maggio 2008.

Come stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.4.), in ben precise situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente da sanzioni. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni.

La ricorrente ha fatto valere di non essersi presentata presso l’URC per errore, in seguito a un sovraccarico di lavoro nelle settimane precedenti, sommato a qualche difficoltà personale, oltre che a uno stato di salute non ottimale. Essa ha precisato di essere stata convinta che l’appuntamento fosse stato fissato per la settimana successiva (cfr. doc. 1/6, 1/4).

Queste giustificazioni non costituiscono, tuttavia, dei validi motivi per non presentarsi a un colloquio.

In particolare per quanto attiene alle condizioni di salute non ottimali, va osservato che agli atti non risulta alcun attestato medico atto a sostanziare quanto sostenuto dall’assicurata.

Per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute devono, in effetti, essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

La mancata presenza dell’assicurata al colloquio del 21 maggio 2008 è comunque dovuta semplicemente a un errore e non a indifferenza o disinteresse, come dalla stessa sostenuto.

Tuttavia dalle carte processuali si evince che l’insorgente non si è scusata per non avere presenziato al colloquio del 21 maggio 2008 di sua spontanea volontà, bensì ha atteso la “Richiesta di giustificazione” dell’amministrazione (cfr. doc. III).

Tale circostanza non è peraltro stata contestata dalla ricorrente.

Essa è, d’altronde, al suo terzo termine quadro (cfr. doc. III), per cui doveva essere ben consapevole dell’attenzione che occorre prestare agli appuntamenti con l’amministrazione.

In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che, nel caso concreto, esistono gli estremi per sanzionare l'assicurata sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.10. Per quanto concerne l’entità della sospensione, giova evidenziare che l’amministrazione, rispondendo a una esplicita domanda del TCA (cfr. doc. V), ha attestato che il comportamento dell’insorgente durante i periodi in cui ha controllato la disoccupazione non è mai stato oggetto di sanzione (cfr. doc. VI).

E’ vero che l’assicurata si è presentata con 15 minuti di ritardo al colloquio del mese di gennaio 2008 e che il medesimo, conseguentemente, è stato rinviato alla settimana successiva (cfr. doc. 3/7).

E’ altrettanto vero, tuttavia, che al riguardo l’URC non ha emesso alcun provvedimento.

La penalità di cinque giorni inflitta all’assicurata dall’URC non rispetta, pertanto, il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere ridotta, alla luce della giurisprudenza federale menzionata sopra, a 1 giorno (cfr. consid. 2.4., in particolare cfr. STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998; STCA 38.2000.305 del 27 agosto 2001)

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione del 23 luglio 2008 dell’URC di __________ è annullata e riformata nel senso che RI 1 è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 1 giorno.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

8

Gerichtsentscheide

26
  • DTF 125 V 35101.01.1999 · 23.981 Zitate
  • DTF 124 V 23401.01.1998 · 832 Zitate
  • DTF 123 V 15001.01.1997 · 916 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 100/02
  • C 12/96
  • C 123/04
  • C 206/03
  • C 241/06
  • C 268/98
  • C 30/98
  • C 327/98
  • C 336/98
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