Raccomandata
Incarto n. 38.2008.50
DC/sc
Lugano 1 dicembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 agosto 2008 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel __________, di professione parrucchiera, ha lavorato dal 10 maggio 2005 al 28 febbraio 2007 presso __________ (Doc. 113).
Essa è stata licenziata per motivi organizzativi (cfr. Doc. 114).
L'assicurata ha subito trovato un posto di lavoro presso __________ dove ha svolto la propria attività fino al 9 maggio 2007. Il rapporto di lavoro è stato sciolto per il 18 maggio 2007, durante il periodo di prova.
Quali motivi per il licenziamento sono stati indicati "incompatibilità caratteriale" (cfr. Doc. 97) e "non eravamo contenti del suo operato" (cfr. Doc. 98).
1.2. La Cassa di disoccupazione ha aperto un termine quadro di indennizzo il 21 maggio 2007.
Fino alla conclusione del 2007 e ad eccezione di 3 giorni durante il mese di novembre, la ricorrente non ha più esercitato un'attività lucrativa (cfr. Doc. 130 - 138).
Nel corso del mese di gennaio 2008 RI 1 è stata attiva per 12 giorni, senza stipulare un contratto di lavoro, presso il __________ (cfr. Doc. 56).
Dal 1° febbraio 2008 l'assicurata è invece stata assunta mediante un regolare contratto di lavoro. Il contratto è stato sciolto con effetto immediato per cause gravi dalla datrice di lavoro il 2 febbraio 2008 (cfr. Doc. 58 e Doc. 70).
1.3. RI 1 ha contestato il licenziamento con effetto immediato davanti al giudice civile.
Con sentenza del 2 giugno 2008 nella causa DI 2008.428 il Pretore del Distretto di __________ ha parzialmente accolto l'istanza e ha condannato la __________ a versare a RI 1 l'importo di fr. 2'593 quale stipendio per il mese di gennaio e febbraio 2008 (cfr. Doc. 13).
1.4. Con decisione su opposizione del 4 agosto 2008 la Cassa di disoccupazione ha confermato la propria precedente decisione del 15 aprile 2008 (cfr. Doc. F) ed ha inflitto all'assicurata una sospensione di 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere colpevolmente perso il proprio impiego (cfr. Doc. G).
1.5. Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore chiede la revoca della sanzione e rileva in particolare:
" (...)
Da queste considerazioni si può rilevare che il comportamento della signora RI 1, non è stato tale da provocare un licenziamento in tronco, anzi secondo il parere del Pretore poteva bastare un semplice ammonimento.
Nei verbali che sono stati allestiti dalla Cassa CO 1, la signora RI 1 ha sempre dichiarato di non avere dato mai nessun occasione alla datrice di lavoro per provocare una discussione e, tanto meno, una disdetta del rapporto di lavoro.
Da questi verbali si potrebbe capire che, avendo voluto un contratto di lavoro scritto, cosa avvenuta dopo 14 giorni di lavoro la signora RI 1 ha dovuto subire la reazione negativa da parte della titolare del salone.
Questa nostra impressione è sorretta anche dalla testimonianza della signora __________ che figura nel verbale del 25 febbraio 2008, allestito dalla Cassa CO 1, la titolare del negozio preferiva impiegare delle lavoratrici non dichiarate o dichiarate parzialmente." (Doc. I)
1.6. Nella sua risposta del 6 ottobre 2008 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (...)
Il licenziamento, se pur non giustificato nella misura in cui era previsto in tronco, è tuttavia riconducibile a comportamenti inadeguati della ricorrente; infatti lo scontro avvenuto dopo due soli giorni di lavoro sotto contratto è la conseguenza di avvenimenti accaduti l'1 e il 2 febbraio 2008. In particolare la dipendente non accettava le osservazioni della datrice di lavoro sul suo operato, sebbene commettesse degli errori. Risulta inoltre che il secondo giorno lavorativo la datrice di lavoro aveva espressamente segnato sull'agenda di lavoro che avrebbe avuto assoluta necessità dell'aiuto dell'assicurata per un lavoro complicato. La stessa ha volutamente eluso di aiutarla inserendo, all'insaputa della datrice di lavoro, altri clienti. A seguito di ciò il lavoro della datrice si è accumulato portando all'impossibilità di effettuare la pausa e la lite si è prodotta per la sua mancata concessione alle ore 14.00 quando il negozio chiudeva alle 15 (vedi lettera inviata all'assicurata ed al collocatore).
La Cassa intravede in questi comportamenti della ricorrente poca avvedutezza, soprattutto pensando che il rapporto di lavoro era appena iniziato facendola uscire dalla disoccupazione nella quale si trovava dal 21.05.2007.
Agli atti appare pure poco edificante il tentativo della ricorrente di ottenere illecitamente delle indennità disoccupazione per il mese di gennaio 2008, ciò ha indotto la Cassa ad intimarle un ordine di restituzione ed a sanzionarne il comportamento.
Tutto considerato, pur prendendo atto che per quanto successo sul posto di lavoro il licenziamento in tronco non era un provvedimento adeguato, la Cassa ritiene l'assicurata colpevole del proprio licenziamento per comportamenti che si sarebbe potuta risparmiare." (Doc. V)
1.7. Il 16 ottobre 2007 il rappresentante dell'assicurata ha confermato il contenuto del ricorso (cfr. Doc. VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.
In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
Secondo giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b pag. 236; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, pag. 2426-2427 cifre marg. 830-831; cfr. sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007).
La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.3. La costante giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003, , consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
Per costante giurisprudenza, in caso di ricorso contro una decisione di sospensione, i Tribunali non possono sostituire il proprio apprezzamento con quello dell'amministrazione a meno che esistano fondati motivi ("ohne triftigen Grund", DTF 126 V 81 consid. 6; DTF 123 V 152 consid. 2; STFA C 38(03 del 6 maggio 2003; STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006).
2.5. In una sentenza C 143/06 del 3 ottobre 2007 pubblicata in DTF 133 V 593 il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA che ha omologato una transazione con la quale la sanzione inflitta ad un'assicurata per avere perso colpevolmente il proprio posto di lavoro è stata ridotta da 31 a 18 giorni.
Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
" 11.1 Alla luce della giurisprudenza in vigore, questa Corte non può che condividere la valutazione espressa dall'autorità giudiziaria cantonale che ha ravvisato nel comportamento di G._________ una colpa non già grave, bensì mediamente grave.
11.2 Dagli atti dell'inserto, in particolare da quanto dichiarato dai testimoni X, segretario amministrativo del Y, e Z, segretario generale dello stesso ente, è emerso che all'origine del licenziamento dell'assicurata vi erano tra l'altro dei conflitti interpersonali con due altre dipendenti, riconducibili a problemi caratteriali, e che era pertanto difficile stabilire chiaramente le responsabilità della situazione venutasi a creare. In effetti, in un primo tempo era stato ipotizzato il licenziamento di tutte e tre le dipendenti, mentre in seguito è stato disdetto soltanto il rapporto di lavoro dell'intimata, in quanto i problemi erano insorti dopo la sua assunzione. Dagli atti emerge però anche che in occasione dell'applicazione dei provvedimenti tendenti alla risoluzione del conflitto, la dipendente interessata non ha dato seguito alle direttive dei superiori e che anzi la situazione è peggiorata, essendo insorti pure problemi perlomeno con un tecnico. Si può quindi senz'altro affermare che con il proprio comportamento, che avrebbe potuto evitare, l'assicurata ha dato adito alla disdetta del contratto di lavoro.
I citati comportamenti non giustificano tuttavia l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15 pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97 del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C 48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato, a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per avere guidato in stato di ebbrezza)."
(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V 593).
In una sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di lavoro.
In una sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico responsabile dell'insorgere delle tensioni.
In una sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di terzi.
In una sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15, l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato che aveva, in particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.
In un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta ad un'assicurata che è stata licenziata per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un cane dopo che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non l'avrebbe venduto.
In una sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva seguito le disposizioni amministrative del datore di lavoro.
In una sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale delle assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del datore di lavoro.
In una sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a 20 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato per essersi rifiutato di aumentare l'orario di lavoro,
In una sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitti da una cassa di disoccupazione ad un assicurato che è stato licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo ad una collega di lavoro.
Il TFA ha invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro, non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006); licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro (cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18 ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché, anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre 2005); per un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag. 24).
Dal canto suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004, 38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231); disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002, 38.2002.125); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002, 38.2001.291); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse, l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276); disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro (STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65 (STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del 29 dicembre 1997, 38.1997.151).
2.6. Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi sulla sospensione inflitta alla ricorrente ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, ribadisce dapprima che se, da una parte, la colpa del lavoratore riguardo alla perdita del posto di lavoro deve essere nettamente stabilita (cfr. consid. 2.3), dall'altra, per ammettere una colpa, non è necessario che questi abbia fornito al datore di lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato giusta l'art. 337 CO. Basta, al contrario, un comportamento non corretto o il cattivo carattere del dipendente, purché abbia costituito per il datore di lavoro il motivo della disdetta del rapporto d'impiego (cfr. consid. 2.2).
È, poi, sufficiente, perchè un assicurato venga sanzionato, che egli si aspetti, almeno a titolo di dolo eventuale, che adottando un determinato comportamento potrebbe perdere il suo impiego (cfr. consid. 2.2.; RDAT II-2003 pag. 310; STCA del 9 febbraio 2004 nella causa B., 38.03.46).
Ciò significa concretamente che per il solo fatto che il Pretore di __________ ha ritenuto ingiustificato il licenziamento con effetto immediato non si può concludere che l'assicurata deve essere mandata esente da ogni sanzione in questa sede (cfr. STFA C 190/06 del 20 dicembre 2006).
Secondo l'art. 321a cpv. 1 e del Codice delle Obbligazioni (CO), il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
L'art. 321e cpv. 2 CO stabilisce che la misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
(Su questi aspetti cfr. G. Aubert, "Commentaire du contrat de travail, art. 319-362 CO" in Commentaire romand, Code des obligations I, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003, pag. 1684 N° 1-4 e pag. 1691 N° 2-3; Brunner, Bühler, Waeber, "Commentaire du contrat de travail", 2a ed.. Ed. Réalités sociales, Losanna 1996 pag. 23-24 e 40-41; M. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15. Auflage, Ed. Stämpfli+Cie AG, Berna 2002, pag. 55-58 e 69-70 e J. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. Auflage, Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 60-61).
Dagli atti dell'incarto risulta che il 12 febbraio 2008 la datrice di lavoro, __________, ha inviato all'assicurata (con copia al consulente del personale dell'URC __________) uno scritto del seguente tenore:
" (...)
Nei giorni "di prova" la signora è sempre stata gentile, premurosa nei confronti delle clienti e miei .
Il 1° giorno di lavoro venerdì 1° febbraio, avevo fatto piccole osservazioni con gentilezza, in quanto ritenevo corretto darle informazioni riguardo al mio metodo di lavoro, per risposta mi risponde con tono che non è un'apprendista che il lavoro lo sa fare e "lo faccio come voglio" tra l'altro per tutta la giornata il suo comportamento è stato improntato alla freddezza assoluta verso la titolare e verso le clienti ... 2° giorno lavorativo sabato 2 febbraio avevo espressamente segnato sull'agenda di lavoro che avrei avuto assoluta necessità del suo aiuto per un lavoro complicato. Lei ha volontariamente eluso di aiutarmi, inserendo a mia insaputa altri clienti.
A causa di ciò il lavoro del datore di lavoro si è accumulato portando all'impossibilità effettuare la pausa (datore di lavoro + impiegato). A seguito della mancata concessione della pausa (richiesta alle 14 quando il negozio chiude alle 15.00) lei si è permessa di insultarmi davanti a 4 clienti, ciò non è tollerabile! In tutta onestà non posso continuare un rapporto di lavoro con lei che ha oltretutto mostrato 2 facce completamente diverse una dall'altra (comincio a capire come mai faccia fatica a trovare un posto di lavoro)." (Doc. 72)
La datrice di lavoro il 20 febbraio 2008 ha poi così motivato il licenziamento del 2 febbraio 2008:
" Con la presente confermo il licenziamento in tronco del 2 febbraio 2008 a seguito di insulti da lei proferiti al cospetto di quattro clienti e della signora che si occupa della ricostruzione delle unghie." (Doc. 56)
Il 25 febbraio 2008 la datrice di lavoro ha fornito alla Cassa di disoccupazione le seguenti precisazioni:
" richiami scritti non ve ne sono stati in quanto nei due giorni che ha lavorato presso il mio salone ha tenuto i comportamenti scorretti che hanno causato il licenziamento in tronco..
L'assicurata ha violato le direttive da me impartitele (modo di lavorare e di eseguire certi tipi di lavori), non ha rispettato la mia persona ed inoltre con il suo comportamento tenuto in presenza di mie clienti (insulti nei miei confronti) ha cagionato un danno di immagine che ancora oggi le clienti presenti in negozio il 2 febbraio mi fanno rimarcare." (Doc. 57).
Sentita dalla Cassa di disoccupazione il 3 marzo 2008 __________ si è così espressa:
" In quale data ha comunicato esattamente all'assicurata il licenziamento con effetto immediato?
Ho comunicato il licenziamento con effetto immediato il giorno sabato 02 febbraio 2008 dopo gli incresciosi avvenimenti menzionati nei miei precedenti scritti. Infatti la Signora RI 1 ha mancato di rispetto alla sottoscritta in presenza di clienti nel salone, fatto assolutamente grave ed inaccettabile per la sottoscritta che reputo sia sufficiente per un licenziamento con effetto immediato (rottura del rapporto di fiducia).
Corrisponde al vero che ha impiegato la Signora RI 1 anche durante il mese di gennaio 2008? Nel caso affermativo, quante ore, in quali giorni e quale importo ha percepito?
Si, ho pagato per tali prestazioni la somma di fr. 1'600.00 netti. Per le altre informazioni vedi le domande precedenti.
E' in grado di fornire una prova dell'avvenuto versamento a favore della signora RI 1?
No, non sono in grado di fornire alcuna ricevuta, pagavo giornalmente la Signora RI 1.
La Signora __________ ha potuto prendere visione del verbale redatto il giorno 25.02.2008 e sottoscritto sia dalla Signora RI 1 che dalla testimone Signora __________. Ha ulteriori osservazioni da aggiungere?
Si, vorrei esprimervi alcune considerazioni in base a quanto indicato dalla Signora RI 1. Mi sembra normale che la sottoscritta abbia rivolto delle osservazioni costruttive sull'operato della collaboratrice in quanto nuova assunta. Chiaramente nel mio salone vigono delle regole e dei sistemi di lavoro, pertanto mi sembra alquanto normale che possa porgere delle osservazioni. Tali osservazioni sono sempre state rivolte in modo gentile. II giorno venerdì primo febbraio 2008, per esempio, ho richiesto alla signora RI 1 di alzare gli appoggia piedi mentre svolgeva un lavaggio ad una cliente. Come potete vedere un'osservazione del tutto normale; in quella giornata sono state poi formulate altre osservazioni in quanto la signora RI 1 ha commesso degli errori (es. ha applicato in modo erroneo il colore ad una mia cliente, ecc.), ma vorrei sottolineare che le osservazioni da parte mia sono sempre state formulate in modo pacato ed
educato.
Il sabato 02 febbraio 2008 ha eluso volontariamente degli ordini da me impartiti più volte nei giorni precedenti e scritti in agenda, inserendo a mia insaputa un cliente. A causa di ciò il lavoro si è accumulato pertanto la pausa pranzo è stata annullata per entrambi. Infatti tutti i clienti quel giorno hanno subito notevoli ritardi ai loro appuntamenti." (Doc. 56)
Dal canto suo l'assicurata è stata sentita dalla Cassa di disoccupazione il 25 febbraio 2008. In quell'occasione RI 1 si è così espressa:
" Signora RI 1, durante i circa 14 giorni di lavoro svolti da parte sua presso il Salone __________, la datrice di lavoro le ha fatto delle osservazioni in merito al suo operato?
Non ho mai ricevuto alcuna osservazione negativa sul mio operato ne in forma scritta ne tanto meno in modo verbale. Anzi, secondo sia la mia datrice di lavoro che rispettivamente i clienti, la sottoscritta svolgeva in modo corretto la propria mansione.
Corrisponde al vero che, di fronte ai clienti, ha "insultato" la sua datrice di lavoro?
No, contesto categoricamente di aver insultato, sia in presenza di clienti che da sola, la datrice di lavoro. Confermo di non aver mai litigato od aver avuto problemi con la datrice di lavoro.
Da tutta la documentazione fornita, risultano alcune incongruenze. Infatti viene inizialmente menzionato che ha lavorato 14 giorni circa, mentre nella lettera di licenziamento del 20.02.2008 risulta un licenziamento con effetto immediato a decorrere dal 02.02.2008, cioè il secondo giorno di lavoro. Ci può delucidare in merito?
Il secondo giorno, cioè il 02.02.2008, la datrice di lavoro mi ha chiesto le chiavi del negozio, motivando tale richiesta con il fatto che si sarebbe assentata per ferie e che al suo rientro avremmo discusso se continuare o meno il rapporto di lavoro.
Quale motivazione le ha comunicato per rescindere il rapporto di lavoro?
Inizialmente sono stata contattata dalla Signora __________, datrice di lavoro, chiedendomi se ero disponibile ad effettuare un periodo di prova di tre mesi, in nero, proposta da me rifiutata. Durante il mese di gennaio 2008 ho svolto 14 giorni di lavoro non dichiarati ed attualmente non ancora retribuiti. Dal 01.02.2008 è stato poi ufficializzato il rapporto di lavoro tramite contratto e con data d'inizio 01.02.2008.
Da venerdì 01.02.2008, sembrava che ogni cosa che svolgessi fosse sbagliata. Strano, visto e considerato che nei 14 giorni antecedenti lavorati in nero presso di lei la stessa non si era mai lamentata di me, anzi, prova ne è il fatto che sono stata assunta dal 01.02.2008. Alla sera di venerdì, ho cercato di parlare con la datrice di lavoro circa le sue osservazioni, discussione avvenuta in modo civile. Credevo che fosse poi stato risolto tutto, ma vista la situazione attuale mi sbagliavo.
Sabato ho iniziato la mia attività lavorativa e, purtroppo, sono entrata nel negozio ed ho subito notato che la datrice di lavoro mi evitava e non mi rivolgeva la parola. In seguito ho chiesto la possibilità di potermi assentare per pranzo, richiesta negata. Con tono minaccioso mi disse che dal negozio prima delle 15.30 non sarei uscita; abbiamo avuto uno scambio di opinioni, comunque non aggressive come indicate nei suoi scritti e, in conclusione la datrice di lavoro mi ha richiesto le chiavi." (Doc. B)
Il 12 marzo 2008 l'assicurata si è ancora così espressa:
" Conferma i fatti avvenuti in data 02.02.2008?
Confermo che la datrice di lavoro aveva indicato sull'agenda di esigere il mio aiuto il giorno 02.02.2008. Ho effettivamente fissato un appuntamento con un cliente (aveva bisogno urgente) per le ore 09.00, in concomitanza con l'altra cliente. Ho impiegato 15 minuti per il taglio e poi sono stata disponibile per l'altra cliente. Non corrisponde al vero che vi erano altri clienti in attesa." (Doc. D)
Nella sua sentenza del 2 giugno 2008 nella causa DI.2008.428 il Pretore del Distretto di __________ ha innanzitutto ricordato che:
" (...)
che in data 2 febbraio 2008 ha avuto luogo - in presenza della Signora __________ e quattro clienti - una discussione sul posto di lavoro tra RI 1 e la gerente sig.ra __________ (cfr. doc. G e E). La discussione è successivamente proseguita con toni animati in uno stanzino del negozio la cui porta era rimasta socchiusa. In questa circostanza, secondo l'unica teste presente ai fatti, la convenuta avrebbe ordinato all'istante di riconsegnare le chiavi e l'ha licenziato con effetto immediato sulla base dei fatti descritti nel doc. E (cfr. teste Spadola); (...)" (Doc. H, pag. 2)
Il giudice civile ha poi sottolineato quanto segue:
" (...)
Dalla testimonianza dell'unica teste risulta che il diverbio tra le parti era particolarmente accesso e "la tensione si tagliava con le forbici". Non è al contrario dimostrato, come sostiene la convenuta, che l'istante abbia avuto un comportamento gravemente ingiurioso nei suoi confronti e perlopiù davanti ai clienti. Anche se il diverbio era acceso non appare aver trasceso quello di un "normale" momento di rabbia e di uno scambio di vedute animato. Non risulta che l'istante abbia utilizzato connotati ingiuriosi o abbia oltrepassato i limiti di un'accesa discussione. La convenuta ritiene di non poter più continuare un rapporto di lavoro con l'istante, avendo oltretutto dimostrato due personalità diverse. Non è sufficiente, per giustificare un licenziamento in tronco, che il rapporto di lavoro fra le parti sia soggettivamente logorato. Questo litigio è avvenuto in uno stanzino e quindi non in presenza di clienti.
Anche se il comportamento dell'istante non è probabilmente irreprensibile e sembra sia stata lei ad alzare la discussione, visto che si è trattato di un caso isolato, sarebbe stato auspicabile un ammonimento preventivo o una disdetta nei termini ordinari;
che il dipendente licenziato in tronco ingiustamente ha diritto di ricevere quanto avrebbe percepito sino al termine ordinario di disdetta. In concreto, il termine di disdetta sarebbe stato, conformemente all'art. 335b cpv. 1 CO e all'art. 7.1 CCL , di sette giorni;
che nella specie la convenuta non ha ancora versato lo stipendio concernente i 14 giorni del mese di gennaio pari a Fr. 1'600.-- e i nove giorni del mese di febbraio (due lavorativi e sette dovuti a seguito del licenziamento in tronco ingiustificato) pari a Fr. 993.--. Difatti, l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento dello stipendio incombe al datore di lavoro e in concreto - come detto - la convenuta non vi ha fatto fronte; (...)" (Doc. H, pag. 7)
Chiamato ora a pronunciarsi alla luce di quanto appena esposto, questo Tribunale constata che l'assicurata è stata licenziata dopo un'accesa discussione sorta tra lei e la sua datrice di lavoro. Tale discussione è stata verosimilmente provocata dal fatto che la ricorrente non aveva seguito le direttive della datrice di lavoro. In particolare la dipendente aveva inserito una cliente non prevista e ha provocato di conseguenza un ritardo nei lavori programmati, ciò che ha portato la datrice di lavoro ad annullare la pausa pranzo.
Questa circostanza ha scatenato la reazione verbale della ricorrente e, come conseguenza, il licenziamento.
In simili condizioni questo Tribunale non può che ritenere l'assicurata colpevole del proprio stato di disoccupazione e confermare nel suo principio la sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI, in quanto essa è stata licenziata senza avere violato il proprio obbligo di diligenza, almeno a causa del suo comportamento.
Questo Tribunale, tenuto conto dell'insieme delle circostanze oggettive e soggettive del caso (si trattava del secondo giorno di lavoro dopo l'inizio del contratto del 17 gennaio 2008, cfr. Doc. 70; il licenziamento è avvenuto durante il periodo di prova; durante i 14 giorni di lavoro in gennaio non vi sono stati problemi visto che RI 1 è stata poi assunta con regolare contratto; secondo quanto accertato dal giudice civile "non risulta che l'istante abbia utilizzato connotati ingiuriosi o abbia oltrepassato limiti di un'accesa discussione") ritiene tuttavia che una sospensione di 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione sia eccessiva.
Una sospensione per colpa di media gravità, rispetta invece il principio della proporzionalità (cfr. le sentenze federali riassunte al consid. 2.5).
Del resto, altri comportamenti scorretti dalla ricorrente (come quello di non avere dichiarato all'assicurazione contro la disoccupazione il lavoro svolto in gennaio, cfr. Doc. 130; risposta "NO" alla domanda n. 1), fanno oggetto di procedimenti separati (cfr. Doc. 14 e Doc. 44).
In conclusione l'entità della sanzione deve pertanto essere ridotta da 31 a 18 giorni.
2.7. A titolo abbondanziale il TCA constata che la Cassa di disoccupazione, già il 15 aprile 2008, ha informato di un possibile caso di lavoro nero l'Ufficio cantonale del lavoro (cfr. Doc. 33), il quale il 22 aprile 2008 ha girato la segnalazione all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (cfr. Doc. 6).
L'Ufficio dell'ispettorato del lavoro il 9 maggio 2008 ha poi allestito un rapporto (cfr. Doc. 1), che è stato ricevuto dall'Ufficio di sorveglianza del lavoro.
Quest'ultimo ha poi predisposto ulteriori accertamenti il 19 giugno 2008 (cfr. Doc. 2).
Alla luce di quanto affermato nel ricorso (cfr. consid. 1.5) e visto che nell'incarto non figura una lista della documentazione allegata alla lettera del 15 aprile 2008, qualora non l'abbia già fatto, la Cassa è invitata a completare immediatamente la propria segnalazione indicando quanto emerso il 25 febbraio 2008 (cfr. Doc. 62b, dichiarazione di __________).
Sulle competenze reciproche dell'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) e dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (USL), cfr. gli art. 2 e 3 del Regolamento della Legge d'applicazione della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e dalla Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) dell'11 marzo 2008.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 4 agosto 2008 è modificata nel senso che RI 1 è sospesa per 18 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO 1 verserà a RI 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti