Raccomandata
Incarto n. 38.2008.29
rs
Lugano 9 dicembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 maggio 2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 14 maggio 2008 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha confermato la decisione del 13 marzo 2008 con la quale ha respinto la domanda del 4 febbraio 2008 di RI 1 volta a ottenere il condono dell’importo di fr. 4'004.50 chiestogli in restituzione dalla Cassa __________ per il periodo dal 23 agosto al 31 ottobre 2007, in quanto egli, essendo stato inabile al lavoro per infortunio al 50% in quel lasso di tempo, aveva diritto soltanto alle indennità giornaliere in misura del 50% (cfr. doc. IIbis=A1, 10, 14, 15).
A sostegno del diniego del condono l’amministrazione ha rilevato che l’assicurato, non indicando il proprio impedimento sui fogli di autocertificazione del periodo in questione, non ha avuto un comportamento conforme alla buona fede (cfr. doc. IIbis=A1).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 14 maggio 2008 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
Egli ha contestato il rifiuto di accordargli il condono, adducendo di avere agito in buona fede e di non potersi permettere di restituire la somma richiestagli (cfr. doc. I).
1.3. Il Presidente del TCA, constatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all’art. 1a cpv. 1 della vLPTCA, in vigore fino al 30 settembre 2008 (cfr. art. 4 Lptca in vigore dal 1° ottobre 2008), con decreto dell’11 giugno 2008, ha assegnato all’assicurato un termine di 20 giorni per completare l’impugnativa con l’avvertenza che trascorso infruttuoso tale termine, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito (cfr. doc. III).
1.4. Con scritto del 1° luglio 2008 RI 1 ha completato il proprio ricorso, ribadendo, tra l’altro, di non avere agito in malafede e allegando della documentazione (cfr. doc. IV, A1-8).
1.5. Nella sua risposta del 6 agosto 2008 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. VI).
1.6. L’assicurato si è espresso nuovamente al riguardo con scritto del 15 agosto 2008 (cfr. doc. VIII).
1.7. Pendente causa questa Corte ha posto alcuni quesiti a __________ della __________ (cfr. doc. X).
La signora __________ ha risposto il 12 novembre 2008 (cfr.doc. XIII + bis).
1.8. La Sezione del lavoro ha preso posizione in merito il 14 novembre 2008 (cfr. doc. XV).
L’assicurato, il 24 novembre 2008, si è riconfermato nelle proprie allegazioni (cfr. doc. XVI).
1.9. Il doc. XV è stato inviato per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. XVII).
Il doc. XVI è stato per contro trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XVIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se la Sezione del lavoro a ragione o no ha negato all’assicurato il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 4'004.50 percepita indebitamente a titolo di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione nel lasso di tempo dal 23 agosto al 31 ottobre 2007.
2.3. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.4. La giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).
L'art. 4 OPGA regola il condono.
Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC,
quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;
c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.
3 La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4 Sono computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi, qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.
2.5. La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
2.6. Con l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
" a) Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und
insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge
der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)
" a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf verzichtet, von der
allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.
In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
" Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht "erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).
Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.7. Il TFA, pronunciandosi nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere ricevuto un salario durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale aveva riconosciuto la buona fede nella percezione delle indennità in un determinato periodo di controllo, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.2 Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19. März 2002 ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26. März 2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt hat, keine Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom 16. April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in Kenntnis gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten nicht die nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der Taggeldabrechnung für den Monat März 2002 nicht unverzüglich bei der Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die offensichtlich zu hoch ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen der vorinstanzlichen Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit gewertet werden, sondern ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu qualifizieren, welche einer erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben entgegensteht. Die nach Art. 95 Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug ist demnach nicht erfüllt, weshalb die Rückerstattung der für den Monat März 2002 zu Unrecht ausgerichteten Taggelder im Betrag von Fr. 841.25 nicht erlassen werden kann. (…)."
(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C 172/03)
In un altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.
L'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:
" (…)
4.1 In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung anzunehmen. Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20 %igen Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen, kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sie offenbar bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs auf dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu vertreten.
4.2 Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen. Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie, würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"
(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C 70/03, consid. 4)
In una sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato che:
" (…)
Nach der Rechtsprechung ist grobe Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)
2.8. Nella presente evenienza dalle carte processuali risulta che RI 1 si è iscritto in disoccupazione il 27 novembre 2006, dichiarando di ricercare un impiego a tempo pieno quale consulente di vendita, rappresentante (cfr. doc. 43).
Il 23 agosto 2007 il Dr. med. __________, in un Certificato di infortunio LAINF, ha attestato che a decorrere da tale data l’assicurato presentava un’inabilità al lavoro del 50% a causa dei postumi infortunistici in relazione a un sinistro occorsogli nel dicembre 2005. Tale incapacità è stata confermata il 4 settembre 2007 (cfr. doc. 23).
Da alcuni conteggi dell’__________ si evince, inoltre, che l’insorgente per il periodo dal 23 agosto al 31 ottobre 2007 ha percepito delle indennità giornaliere in misura del 50% (cfr. doc. 19).
Malgrado quanto appena esposto, nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” (FAUT) afferenti ai mesi da agosto a ottobre 2007 l’assicurato, il 25 agosto, rispettivamente il 25 settembre e il 25 ottobre 2007, ha risposto negativamente alla domanda se era stato impossibilitato a lavorare in seguito a infortunio (cfr. doc. 34: p.to 4 dei FAUT).
Il 1° aprile 2008 il ricorrente ha, però, dichiarato alla Sezione del lavoro di avere consegnato il Certificato d’infortunio LAINF il 25 agosto 2008 (recte: 2007), quando ha portato alla Cassa il dovuto formulario (cfr. doc. 9)
Ciò contrasta con quanto emerso da un accertamento esperito dalla Sezione del lavoro presso la Cassa di disoccupazione nell’aprile 2008.
Quest’ultima, ha affermato di avere ricevuto per il tramite della propria collaboratrice __________, il certificato d’infortunio LAINF attestante l’inabilità lavorativa dell’insorgente il 27 novembre 2007.
Il FAUT di agosto le è, invece, pervenuto il 27 agosto 2007 senza che l’assicurato avesse comunicato la sua incapacità al lavoro del 50% e che quindi il pagamento è stato regolarmente inserito subito il 27 agosto 2007.
La Cassa ha pure precisato che in seguito il FAUT del mese di agosto 2007 è stato corretto da __________, la quale ha indicato al p.to 4 l’inabilità lavorativa e al p.to “Osservazioni” ha apposto la nota “correzione effettuata dalla cassa all’arrivo del certificato del 24.11.2007” (cfr. doc. 6, 7).
Agli atti risulta, in ogni caso, uno scritto del 5 novembre 2007 che __________ ha indirizzato alla __________ di __________, in cui è stato indicato che “l’assicurato ha iniziato l’infortunio il 23 agosto 2007. Per i mesi di settembre e ottobre 2007 non ha segnalato il suo infortunio al 50% né con certificato medico, né attestandolo sul FAUT, conseguentemente la Cassa ha indennizzato al 100% i due mesi” (cfr. doc. 21).
Da questa lettera si evince, dunque, che la Cassa, tramite la propria dipendente __________, era in ogni caso al corrente, precedentemente al 27 novembre 2007 - e meglio perlomeno dal 5 novembre 2007-, dell’inabilità al lavoro dell’assicurato al 50%.
Al fine di chiarire questo aspetto, pendente causa, questa Corte ha posto a __________ i seguenti quesiti:
" 1. In che data precisa ha ricevuto il Certificato d’infortunio LAINF
relativo al signor RI 1 da cui emerge la sua inabilità al lavoro del 50% a partire dal 23 agosto 2007?
Chi le ha consegnato il Certificato menzionato e in quale occasione?
Come spiega il fatto che la Cassa abbia indicato alla Sezione del lavoro, il 21 aprile 2008, di avere ricevuto da lei il Certificato in questione il 27 novembre 2007, quando da un suo scritto alla __________ di __________ del 5 novembre 2007 emerge che in quella data lei era già a conoscenza dell’incapacità lavorativa al 50% a fare tempo dal 23 agosto 2007 dell’assicurato?
Dal FAUT afferente al mese di agosto 2007 si evince che alla domanda n. 8 “Ha chiesto o riscosso delle prestazioni presso un’altra assicurazione sociale?” è stato risposto “sì”.
Tale risposta è stata apposta dall’assicurato o è il risultato di una correzione?
Nel caso in cui si tratti della risposta fornita dal signor RI 1, la Cassa ne ha o meno tenuto conto?
Se sì, in che modo?
Se no, per quale motivo?” (Doc. 21)
__________, il 12 novembre 2008, ha risposto che:
" (…)
Il certificato d’infortunio LAINF mi è stato consegnato via manu in data 24.11.2007.
Su mia richiesta la copia del certificato mi è stato consegnato direttamente da un’impiegata dell’Ufficio regionale di collocamento di __________ (gli uffici sono ubicati nello stesso stabile).
In data 30.10.07 sono venuta casualmente a conoscenza dell’infortunio dell’assicurato tramite una telefonata con l’Ufficio regionale di collocamento di __________. Lo stesso giorno ho contattato per iscritto l’assicurato (vedi fotocopia allegata) per un chiarimento.
La risposta effettuata sul faut di agosto 07 al punto 8 è stata
apposta dall’assicurato.
4.1. La cassa non ha tenuto in considerazione la risposta al punto 8 (d’altronde nessuna documentazione è stata allegata). La domanda di riferimento in caso di infortunio o di ricaduta di un infortunio è il punto no 4 e il risultato della correzione è stata scritta personalmente in presenza dell’assicurato dopo la sua convocazione.”(Doc. XIII)
Da quanto appena esposto emerge innanzitutto che la Cassa è comunque venuta a conoscenza dell’inabilità lavorativa in seguito a infortunio dell’assicurato soltanto il 30 ottobre 2007 da parte dell’URC.
Questa data, pur essendo antecedente al giorno in cui la collaboratrice della Cassa ha ricevuto il certificato LAINF nel novembre 2007, è posteriore ai periodi di controllo di agosto e settembre 2007. Per quanto attiene al mese di ottobre 2007, il giorno del 30 ottobre corrisponde altresì alla data del conteggio delle indennità di disoccupazione per tale mese e del relativo pagamento (cfr. doc. 22, 43).
Di conseguenza la mancata informazione copre l'intero periodo d'indennizzazione (23 agosto - 31 ottobre 2007).
L’assicurato non ha peraltro contestato, debitamente motivando, l’esito dell’accertamento effettuato da questo Tribunale (cfr. doc. doc. XVI).
Inoltre la sua affermazione di aver consegnato alla Cassa il Certificato d’infortunio LAINF il 25 agosto 2007 è rimasta un’allegazione di parte non suffragata da elementi probatori convincenti secondo il principio della verosimiglianza preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; DTF 125 V 195). Essa non è, pertanto, sufficiente a dimostrare che effettivamente l’insorgente ha indicato alla Cassa che nei mesi in questione era incapace a lavoro al 50% (cfr. STF C 3/07 del 3 gennaio 2008; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000).
A tale proposito va ricordato che un assicurato deve sopportare le conseguenze della carenza di prove suscettibili di fondare il proprio diritto (cfr. DTF 121 V 208; DTF 125 V 195; P 52/00 del 9 maggio 2001; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005).
E’ vero che sul FAUT di agosto 2007 il ricorrente ha risposto “sì” alla domanda n. 8 “Ha chiesto o riscosso delle prestazioni presso un’altra assicurazione sociale?” (cfr. doc. 34).
Il TCA constata però, anche che egli ha apposto una crocetta alla risposta “no” alla domanda n. 4 - se era impossibilitato a lavorare - su quello stesso FAUT di agosto 2007. Egli ha inoltre risposto “no” al quesito n. 8 - “Ha chiesto o riscosso delle prestazioni presso un’altra assicurazione sociale?” - sui FAUT di settembre e di ottobre 2007 (cfr. doc. 34). In simili condizioni la Cassa non aveva motivo di dubitare della capacità lavorativa dell’assicurato per il lasso di tempo in questione.
2.9. Dalle evenienze appena riportate risulta che l'assicurato ha disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. consid. 2.6).
Non comunicando la propria inabilità al lavoro del 50% afferente al periodo dal 23 agosto al 31 ottobre 2007 allorquando era iscritto in disoccupazione, egli ha impedito alla Cassa di verificare senza indugio l’importo delle indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni a cui aveva diritto e conseguentemente in che misura potevano essergli assegnate le indennità di disoccupazione per l’arco di tempo dal 23 agosto al 31 ottobre 2007 (cfr. art. 28 cpv. 2 LADI).
All’assicurato avrebbe dovuto risultare chiaro e logico che per la Cassa, presso la quale, nel dicembre 2006, aveva postulato l’erogazione di prestazioni tenuto conto di una capacità al lavoro a tempo pieno (cfr. doc. 36), era determinante conoscere senza ritardo alcuno la sua abilità al lavoro per ogni periodo di controllo.
Egli avrebbe dovuto, perciò, rispondere a ogni domanda dei FAUT in modo conforme alla realtà.
Un tale comportamento configura una grave negligenza che esclude la buona fede dell'assicurato intesa quale presupposto necessario per poter ottenere il condono delle prestazioni chiestegli in restituzione (cfr. consid. 2.3, 2.4, 2.5.).
In proposito è utile evidenziare che, anche nell’ipotesi in cui l’URC fosse stato tempestivamente informato dell’incapacità al lavoro del 50% dell’insorgente per il periodo dal 23 agosto al 31 ottobre 2007, l’esito della presente vertenza non potrebbe essere differente.
In proposito è utile evidenziare che il TF, in una sentenza C 288/06 del 27 marzo 2007, ha stabilito, nel caso di un assicurato sospeso per 20 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere violato il proprio obbligo di informare e annunciare, che era irrilevante che lo stesso avesse informato il consulente del personale presso l’URC in merito al guadagno intermedio conseguito. In effetti la menzione dell’attività svolta a un organo incompetente non esonerava l’assicurato dal dovere di informare la competente cassa di disoccupazione.
Al riguardo cfr. anche DLA 2006 N. 5 pag. 69.
Contestualmente giova, poi, segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 103/06 del 2 ottobre 2006, ha ribadito che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né fraudolento.
2.10. L’insorgente ha chiesto al TCA di volergli concedere un incontro personale (cfr. doc. IV).
Questo Tribunale rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica (il ricorrente ha chiesto di volergli concedere un incontro per potersi esprimere al meglio), questo TCA rinuncia a un’audizione delle parti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 e art. 17 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008, in vigore dal 1° ottobre 2008 secondo cui "se le circostanze lo giustificano, il Giudice cita le parti per un dibattimento").
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora, inoltre, l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Nel caso in esame, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto comprensivi degli esiti degli accertamenti effettuati da questa Corte, per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, come ad esempio l’audizione postulata dal ricorrente (cfr. doc. I).
2.11. L'assicurato ha, inoltre, indicato di non potersi permettere un avvocato (cfr. doc. IX).
A prescindere dalla questione di sapere se in concreto siano o meno adempiute le condizioni per ottenere il gratuito patrocinio giusta gli art. 61 lett. f LPGA e 21 cpv. 2 vLPTCA, applicabile sulla base della disposizione transitoria di cui all’32 Lptca in vigore dal 1° ottobre 2008 (assistenza giudiziaria necessaria o comunque indicata, stato di indigenza dell’assicurato e conclusioni non sprovviste di esito favorevole), va osservato che secondo l'art. 21 cpv. 1 del vLPTCA (cfr. nuovo art. 28 Lptca), il ricorrente ha diritto di farsi patrocinare. Se il giudice lo riconosce incapace a difendersi gli assegna un avvocato o un patrocinatore idoneo.
In una sentenza del 27 febbraio 2006 il TCA nella causa C., inc. 35.2005.53, ha negato ad un assicurato il patrocinatore d'ufficio rilevando:
" Nel caso di specie, la qualità degli allegati prodotti da X, ingegnere elettrotecnico di professione, dimostra che egli è stato in grado di difendere adeguatamente i propri interessi davanti al TCA, di modo che non vi era necessità di assegnargli un patrocinatore d’ufficio."
In una sentenza dell'8 novembre 2004 nella causa F., C 116/03, il TFA è giunto allo stesso risultato, sottolineando:
" Eine unentgeltliche Verbeiständung fällt ausser Betracht, da der
Beschwerdeführer seine Interessen in diesem Prozess selber gehörig wahren konnte und nicht ersichtlich ist, welchen zusätzlichen Nutzen in dieser Situation eine anwaltliche Vertretung erbracht hätte. (BGE 103 V 47, 98 118; vgl. auch BGE 128 I 232 Erw. 2.5.2 mit Hinweisen)."
In concreto l’assicurato è stato in grado di motivare adeguatamente le proprie conclusioni.
Il TCA ha compreso quanto postulato dall’insorgente e ha potuto rispondere puntualmente alle sue domande.
Al riguardo non va dimenticato che in materia di assicurazioni sociali vige il principio inquisitorio (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA; art. 9 vLPTCA; art. 16 Lptca in vigore dal 1° ottobre 2008).
In simili circostanze, nel caso in esame, non vi era la necessità di assegnare al ricorrente un patrocinatore d’ufficio.
2.12. Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che, venendo a mancare il primo presupposto necessario per poter ottenere il condono delle prestazioni - la buona fede - (cfr. consid. 2.9.), a ragione la Sezione del lavoro ha respinto la relativa istanza senza verificare se l'ulteriore condizione, quella del grave rigore, fosse o meno adempiuta (cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; 4 OPGA).
La decisione su opposizione del 14 maggio 2008 deve, pertanto, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti