Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2008.16
Entscheidungsdatum
19.06.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2008.16

rs

Lugano 19 giugno 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 aprile 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 14 febbraio 2008 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 14 febbraio 2008 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 13 dicembre 2007 con cui a RI 1 è stata chiesta la restituzione di fr. 4'154.05 a titolo di indennità di disoccupazione percepite indebitamente nei mesi di novembre e dicembre 2006, nonché di settembre e ottobre 2007 (cfr. doc. A, 19).

La richiesta di rimborso è stata motivata dal fatto che la moglie di RI 1 era, fino al 23 gennaio 2008, socia e gerente con diritto di firma individuale della società datrice di lavoro dell’assicurato (cfr. doc. A, 19).

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’annullamento del provvedimento impugnato.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente, da un lato, ha invocato la perenzione del diritto alla restituzione della Cassa relativamente alle indennità di disoccupazione dei mesi di novembre e dicembre 2006. Egli ha fatto valere che, essendo il Registro di commercio un pubblico registro accessibile a chiunque, la Cassa avrebbe dovuto negare le prestazioni da subito. La parte resistente, avendo, invece, atteso fino al 13 dicembre 2007, ha lasciato trascorrere più di un anno.

Dall’altro, il ricorrente ha addotto che, quando, il 15 ottobre 2007, si è riannunciato alla Cassa con effetto dal settembre 2007, la moglie aveva già da tempo - luglio 2007 - ceduto la propria quota della società e non esercitava più alcun potere decisionale, nonostante fosse ancora formalmente iscritta a RC. Al riguardo è stato precisato che la consorte e l’acquirente della quota si sono poi recate dal notaio il 23 gennaio 2008 per perfezionare l’accordo dal punto di vista formale, come dimostrato dalla circostanza che nell’atto notarile è stato indicato che il controvalore della quota era già stato corrisposto. Inoltre l’insorgente, in merito all’asserzione della Cassa secondo cui determinante per stabilire il momento dell’interruzione dei legami con la società è l’atto notarile di trasferimento della quota e non l’iscrizione RC, ha evidenziato che il nuovo art. 785 cpv. 1 CO, introdotto contestualmente alle recenti modifiche del CO in materia di diritto della Sagl, prevede che per la cessione delle quote non occorre più un atto notarile, bensì è sufficiente un atto in forma scritta, come l’accordo di cessione quote del luglio 2007.

La parte ricorrente ha osservato che, pertanto, la moglie ha cessato qualsiasi influenza nella società datrice di lavoro del marito a fare tempo dal 30 luglio 2007. E’ stato, altresì, sottolineato che non era comunque l’assicurato, bensì la moglie a essere socia gerente della Sagl e che sussisteva solo una presunzione di influenza del ricorrente (cfr. doc. I).

1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. lII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr. 4'154.05, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite nei mesi di novembre e dicembre 2006, nonché di settembre e ottobre 2007.

2.3. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.4. L’assicurato, come visto nei fatti, ha preliminarmente invocato la perenzione del diritto alla restituzione della Cassa in relazione alle indennità di disoccupazione dei mesi di novembre e dicembre 2006 (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Al riguardo va rilevato che l’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

L’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

A quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997 nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

I termini di perenzione non possono poi essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

L’art. 25 cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si tratta, quindi, di un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).

In una sentenza pubblicata in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2 vLAVS, i cui principi valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95 vLADI (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che qualora la restituzione sia addebitabile a un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione inizia non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello in cui la medesima autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo, con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto di tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b, pag. 305-307; cfr. anche DTF 124 V 380 consid. 1; DTF 122 V 270, consid. 5, pag. 274-277, DTF 111 V 14, consid. 3, pag. 16-17; STFA del 6 luglio 1998 nella causa M.B. I 118/97; DLA 2004 pag. 285 N. 31, consid. 3.1.).

L’Alta Corte ha ribadito tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003, consid. 2.1., pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, afferente all’assicurazione contro la disoccupazione, in cui ha precisato che:

" (…)

In proposito l'istanza precedente ha correttamente precisato che in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."

Al riguardo cfr. pure STCA 35.2005.83 del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD I-2007 N. 44 pag. 187.

In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è stato, poi, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati.

Con giudizio pubblicato in DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, relativo alla restituzione di indennità per lavoro ridotto, avuto riguardo all’effetto di pubblicità delle iscrizioni a registro di commercio, il TFA ha ancora, in particolare, precisato che:

" (...) Bei einer durch das Handelsregister und die entsprechenden Bekanntmachungen im Schweizerischen Handelsamtsblatt (Art. 931 OR) mit Publizität versehenen Tatsache kann indessen für die zumutbare Kenntnis der Rückerstattungsvoraussetzungen nicht ein zweier Anlass im Sinne dieser Rechtsprechung, d.h. die Wahrnehmung der Unrichtigkeit der Leistungsausrichtung aufgrund eines zusätzlichen Indizies, verlangt werden. (...)"

(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) aa) pag. 249)

L’Alta Corte, con sentenza C 71/01 del 30 agosto 2001, ha poi esteso la giurisprudenza sviluppata con la sentenza pubblicata in DTF 122 V 270 appena citata anche alla restituzione di indennità di disoccupazione.

Tale principio è stato ribadito nella sentenza C 267/01 del 17 luglio 2002, nella quale è stato precisato :

" (…) sich eine unterschiedliche Behandlung von Kurzarbeits- und Arbeitslosenentschädigung nicht rechtfertige, da die erwähnten Grundsätze sich nicht aus einer spezifischen Regelung der Kurzarbeitsentschädigung ableiteten, sondern aus dem Gesellschaftsrecht und den Wirkungen von Handelsregistereinträgen.

Die Auskunftspflicht der Versicherten entbinde die Verwaltung nicht davon, von Amtes wegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Gewährung von Leistungen erfüllt sind.

cc) Nach dem Gesagten kann sich die Kasse nicht darauf berufen, es sei unzumutbar, jeweils das Handelsregister zu konsultieren (erwähntes Urteil B.). Vielmehr muss sie sich die Kenntnis der arbeitgeberähnlichen Stellung des Versicherten von Anfang an, d.h. seit Auszahlung der ersten Taggelder, entgegenhalten lassen. Ähnlich wie in jenem Urteil trugen überdies auch vorliegend mehrere Dokumente, nämlich der Antrag auf Arbeitslosenentschädigung, die an den Beschwerdeführer gerichtete Kündigung, die Arbeitgeberbestätigung und die Arbeitsbemühungen des Versicherten die selbe Unterschrift, was der Verwaltung hätte auffallen und sie zu entsprechenden Abklärungen veranlassen müssen."

Questa giurisprudenza costituisce, comunque, un caso speciale. Allorché l’errore dell’amministrazione non porta su un elemento al quale è connesso un effetto di pubblicità, restano validi i principi generali sviluppati a proposito dell’art. 47 cpv. 2 vLAVS nella DTF 110 V 304 e ribaditi in sentenze successive (cfr. STFA C 68/01 del 3 luglio 2002).

Nella DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130 l’Alta Corte, riguardo alle prestazioni periodiche, ha pure osservato che:

“(...) Es stellt sich somit im Hinblick auf diese periodische Leistungserbringung die Frage, wie es mit der Verwirkungsfolge in Bezug auf jene Monatsbetreffnisse zu halten sei, die im Zeitpunkt der zumutbaren Kenntnis des rechtserheblichen Sachverhalt (Wissen um die Verwaltungsratsstellung) noch gar nicht zur Ausrichtung gelangt waren. Der Rückforderungsanspruch auf eine unrechtmässig ausgerichtete monatliche Entschädigung kann solange nicht verwirken, als diese einzelne Leistungen im Rahmen der gesamten Anspruchberechtigung tatsächlich noch nicht ausbezahlt war. Dem hat das kantonale Gericht im Ergebnis zutreffend Rechnung getragen: Bezüglich der länger als ein Jahr vor Erlass der Verfügung vom 15. November 1994 ausbezahlten Kurzarbeitsentschädigungen ist der Rückforderungsanspruch der Arbeitslosenkasse verwirkt, dagegen nicht mit Bezug auf die später (ab Dezember 1993) bis und mit Juni 1994 ausgerichteten Betreffnisse.”

(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 82, consid. 5 b) bb) pag. 249-250)

In una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003 il TFA ha ribadito che nel caso di prestazioni periodiche, allorché l’autorità al momento del versamento delle prestazioni sia già in possesso dei dati necessari per calcolare correttamente l’ammontare delle indennità giornaliere dovute, il termine di un anno di perenzione decorre dal rispettivo versamento.

2.5. Nel caso di specie dalle carte processuali emerge, per quanto attiene al mese di novembre 2006, che il relativo attestato di guadagno intermedio, sottoscritto dal datore di lavoro del ricorrente il 30 novembre 2006, e il formulario “Indicazioni della persona assicurata” (FAUT), firmato dall’assicurato 13 dicembre 2006, sono pervenuti alla Cassa il 13 dicembre 2006 (cfr. doc. 11)

Relativamente al mese di dicembre 2006, l’attestato di guadagno intermedio è stato compilato il 29 dicembre 2006 e il FAUT il 21 dicembre 2006. Essi sono pervenuti alla parte resistente l’8 gennaio 2007 (cfr. Doc. 12).

Da alcuni conteggi dell’Ufficio di pagamento __________ di __________ si evince, inoltre, che le indennità di disoccupazione per questi due mesi sono state versate il 5, rispettivamente il 9 gennaio 2007 (cfr. doc. 19).

L’art. 30 cpv. 1 OADI enuncia, del resto, che le indennità giornaliere per un periodo di controllo trascorso vengono di regola erogate il mese successivo.

Nella presente evenienza, dunque, la questione di sapere se la Cassa deve comunque lasciarsi opporre l’effetto di pubblicità del RC sin dall’inizio della disoccupazione dell’assicurato (cfr. consid. 2.4., in particolare STFA C 71/01 del 30 agosto 2001 e C 267/01 del 17 luglio 2002), benché, a differenza della giurisprudenza del TF citata sopra (cfr. consid. 2.4.), in concreto non risultino indizi che potessero far pensare che la moglie ricoprisse una carica in seno alla Sagl datrice di lavoro del consorte (nella domanda di indennità di disoccupazione dell’ottobre 2006 l’assicurato ha risposto negativamente alla domanda se lui o la moglie partecipavano finanziariamente all’azienda oppure svolgevano una funzione direttiva, doc. 1; il datore di lavoro ha proceduto analogamente compilando gli attestato di guadagno intermedio di novembre e dicembre 2006, doc. 11, 12), può restare insoluta.

Infatti, anche ammettendo che la Cassa dovesse sapere fin dall’inizio che la moglie dell’insorgente era socia e gerente della società in cui il marito lavorava, il termine di perenzione di un anno, per quanto riguarda le prestazioni relative ai mesi di novembre e dicembre 2006, ha iniziato a decorrere, conformemente alla giurisprudenza federale, al più presto dal momento del corrispettivo pagamento, ossia nel gennaio 2007 (cfr. consid. 2.4.; DTF 122 V 270; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003).

Di conseguenza il 13 dicembre 2007, corrispondente alla data di emanazione dell’ordine di restituzione e, quindi, al momento determinante per stabilire se il diritto al rimborso era perento o meno (cfr. SVR 2001 IV nr. 30 pag. 93; DTF 127 V 484), il diritto a richiedere al ricorrente la restituzione delle indennità versate non era in ogni caso ancora perento.

2.6. Per quanto concerne il principio della restituzione va osservato che in una decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta (cfr. pure STFA C 130/02 del 16 giugno 2003; STFA C 217/02 del 15 luglio 2003; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005).

Va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre avuto modo di allargare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 (cfr. consid. 2.4.) al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).

Nella già citata sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N. (C 219/03), chiamata a pronunciarsi circa il diritto alle indennità di un assicurato che, dopo essere stato licenziato, ha abbandonato la carica di amministratore unico della SA sua datrice di lavoro, ha venduto tutte le azioni ed inoltre sua moglie è entrata nel consiglio di amministrazione della stessa società, l'Alta Corte ha, tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

2.5 Am 15. Januar 2003 trat der Beschwerdeführer aus dem Verwaltungsrat zurück und verkaufte anschliessend das gesamte Aktienkapital. Auf den gleichen Zeitpunkt trat seine Ehefrau als Mitglied mit Einzelunterschrift in den Verwaltungsrat ein und übernahm eine von hundert Aktien. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, es fehle an einem Ausschlussgrund im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, da das Erfordernis der Gleichzeitigkeit nicht gegeben sei. Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden. In der Zeit vor der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003 war zwar der Beschwerdeführer Alleineigentümer und einziger Verwaltungsrat der Firma. Anhand der Akten ergibt sich jedoch, dass bereits vor der genannten ausserordentlichen Generalversammlung seine Ehefrau in relevanter Art und Weise an der Betriebsführung mitgewirkt hatte, allerdings ohne handelsregistermässig in Erscheinung zu treten. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass sie die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ihres Ehemannes (ohne ersichtlichen Grund) mit unterzeichnet hatte. Sodann betreute sie firmenintern ein Mandat, welches Anlass dafür war, in den neuen Verwaltungsrat einzutreten. Damit steht fest, dass in der Zeit bis zum 15. Januar 2003 beide Eheleute in der Firma massgebliche Funktionen wahrgenommen hatten. Mit den Beschlüssen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003 verblieb die Ehefrau in der Firma und erhielt eine auch nach aussen sichtbare Vertretungsbefugnis. Zu erwähnen bleibt, dass die Aufgabe des genannten Mandats durch die Firma per Ende März 2003 B.________ nicht zum Rücktritt aus dem Verwaltungsrat bewogen hatte. Dieser Umstand ist insofern jedoch ohne Bedeutung, als der Beschwerdeführer per 1. April 2003 eine neue Vollzeitstelle angetreten hat. Entscheidend ist, dass im Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitslosigkeit der Beschwerdeführer und seine Ehegattin in massgeblicher Weise an der Firma mitwirkten und der eine Ehegatte diese Stellung weiter beibehielt.

2.6 Die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung wurde im vorliegenden Fall daher zu Recht abgelehnt. Bei dieser Rechtslage braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die Anspruchsvoraussetzungen im Sinne von Art. 8 Abs. 1 AVIG (wozu u.a. ein anrechenbarer Arbeitsausfall gehört) erfüllt sind.

(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)

Il TFA, in una sentenza del 5 luglio 2004 nella causa D. (C 155/03), nel caso di un assicurato licenziato da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il ruolo di socia gerente con diritto di firma individuale e socia principale, ha poi stabilito che:

" (…)

2.2 D.________ war sowohl bei der Kündigung am 29. April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die Dispositionsfreiheit und damit die Möglichkeit, den statutarischen Gesellschaftszweck beispielsweise durch Neuakquisition von Aufträgen zu verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann erneut anzustellen. Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die GmbH trotz Inaktivität aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht gelöscht werden soll, so hat der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden rechtlichen Konsequenzen (hier: Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu tragen. Unter solchen Umständen kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung der Vorschriften über die Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines missbräuchlichen Beanspruchens der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr. 22 S. 242 Erw. 4, bestätigt im Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03]) ausgeschlossen werden. Daher könnte kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung entstehen. Folglich muss rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren Wortlaut des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war Einzelzeichnungsberechtigte der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft ("Ehegatte") verliert er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.

(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella causa D., C 155/03)

In una decisione del 7 dicembre 2004 nella causa W. (C 193/04), pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità di disoccupazione a un assicurato che si è iscritto al collocamento dopo essere stato licenziato da una ditta nella quale sua moglie ha conservato la carica di socia gerente.

L’Alta corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.

Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage. Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage.

Le recourant se prévaut d'une violation des principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à l'égalité.

Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI (indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.

De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement, mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001 [C 354/00]).

(…)." (cfr. STFA del 7 dicembre 2004 nella causa W., C 193/04)

Sempre in merito all’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un assicurato il cui coniuge riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella ditta sua ex datrice di lavoro, in una sentenza del 24 marzo 2005 nella causa A. (C187/04), l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

" (…)

2.1 Unbestrittenermassen war der Beschwerdeführer bis Ende Januar 2004 als Chief Executive Officer in der Firma I.________ AG angestellt. Überdies fungierte er gemäss Handelsregistereintrag bis zum selben Datum als Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien. Ab 1. Februar 2004 trat die Ehefrau des Beschwerdeführers als Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien in den Verwaltungsrat ein. Arbeitslosenkasse und Vorinstanz verneinten den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung des Versicherten mit der Begründung, seine Frau sei eine Person in arbeitgeberähnlicher Stellung und er als Ehegatte einer solchen von dieser Leistung ausgeschlossen. Der Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, die Firma sei hoch verschuldet, seine Ehefrau beziehe keinen Lohn für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratspräsidentin und besitze überdies die Unterschriftsberechtigung nur zu zweien und bloss 40% der Aktien.

2.2 Die Ehegattin des Beschwerdeführers bekleidet ungeachtet der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine arbeitgeberähnliche Stellung. Eine solche kommt ihr als Verwaltungsratspräsidentin von Gesetzes wegen zu (BGE 122 V 273 Erw. 3; ARV 2004 Nr. 21 S. 196). Auch wenn sie nur kollektiv zu zweien unterschriftsberechtigt ist und lediglich 40% der Aktien besitzt, ändert sich nichts daran, dass sie den Gang des Geschäfts massgeblich zu beeinflussen vermag. Zudem ist irrelevant, ob sie für ihr Verwaltungsratsmandat Lohn bezieht und ob die Firma inaktiv ist (100%ige Kurzarbeit, BGE 123 V 238 Erw. 7b/bb). Die Überschuldung ist sodann kein taugliches Kriterium, das Ausscheiden einer Person in arbeitgeberähnlicher Stellung zu belegen (Urteil K. vom 8. Juni 2004, C 110/03). Vorliegend stand überdies bis zum Datum des Einspracheentscheides (22. März 2004), welches die zeitliche Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 116 V 248 Erw. 1), nicht definitiv fest, ob die Firma endgültig liquidiert werde, waren doch noch Straf- und Rechtsöffnungsverfahren mit Forderungen in Millionenhöhe hängig. In diesen Prozessen spielte der Beschwerdeführer eine aktive Rolle.

Dies zeigt auf, dass er nicht jede Verbindung mit seiner Firma gänzlich abgebrochen hat, in der seine Ehegattin eine arbeitgeberähnliche Stellung innehat. Daher steht ihm keine Arbeitslosenentschädigung zu (ARV 2001 Nr. 25 S. 218; Urteil F. vom 11. August 2003, C 30/03).

(…).” (cfr. STFA del 24 marzo 2005 nella causa A., C 187/04)

2.7. Dalla documentazione agli atti e dall’estratto RC della __________ (cfr. www.zefix.ch), datrice di lavoro dell’assicurato (cfr. doc. 4), risulta che __________, moglie del ricorrente, è stata iscritta a RC dal giugno 2003 al febbraio 2008 quale socia e gerente con diritto di firma individuale della società.

La stessa aveva una quota di fr. 20'000.-- su un capitale sociale di fr. 25'000.--. La restante quota era detenuta da __________ (cfr. estratto RC).

Il 30 luglio 2007 è stato concluso un accordo scritto tra __________, __________ e __________, secondo il quale la moglie dell’assicurato provvedeva a cedere a __________ la propria quota della Sagl. Esse hanno specificato che le parti avrebbero provveduto a regolarizzare la transazione tramite stipulazione del necessario atto notarile (cfr. doc. B).

Il notaio avv. __________ ha constato, con atto pubblico del 23 gennaio 2008, da una parte, il contratto di cessione di quote sociali della ditta __________ tra la moglie del ricorrente e __________, dall’altra, il verbale di assemblea generale straordinaria da cui emerge l’approvazione tacita della cessione e della ripartizione delle quote (cfr. doc. D).

La modifica dell’iscrizione a RC, chiesta con istanza del 23 gennaio 2008, ha avuto luogo il 5 febbraio 2008 con pubblicazione nel FUSC dell’ 11 febbraio 2008 (cfr. doc. D; estratto RC).

2.8. Da quanto appena esposto questa Corte rileva che emerge con evidenza che nei mesi di novembre e dicembre 2006 la moglie dell’assicurato - allora socia gerente della __________ - rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni è chiara a questo proposito: la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA, il quale gode ex lege di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, potendo egli influenzare risolutivamente le decisioni dello stesso ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. DLA 2004 N. 21 consid. 3.2. pag. 198; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

In simili circostanze, alla luce della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.6), l’assicurato, essendo stato impiegato presso la __________, non aveva diritto alle indennità di disoccupazione nei mesi di novembre e dicembre 2006.

Infatti il ricorrente, vista la posizione di sua moglie all’interno della ditta sua datrice di lavoro, poteva continuare a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva.

Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. DLA 2003 N. 22 pag. 240).

2.9. Per quel che riguarda le indennità di disoccupazione relative ai mesi di settembre e ottobre 2007, il TCA rileva che secondo la giurisprudenza federale decisivo al fine della determinazione del venire meno della posizione analoga a quella di un datore di lavoro di un assicurato o del suo coniuge è il momento delle dimissioni dalla carica in seno a una società e non, invece, la data della cancellazione dal RC o della pubblicazione nel FUSC (cfr. STF 8C_245/2007 del 22 febbraio 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel caso in esame, tuttavia, non si tratta di semplici dimissioni da parte della moglie dell’assicurato. Le stesse sono piuttosto consecutive alla cessione della propria quota nella Sagl.

Secondo l’art. 791 CO, in vigore fino al 31 dicembre 2007, la cessione di una quota sociale ha effetto per la società solo quando sia stata notificata alla stessa e iscritta nel libro delle quote (cpv. 1). Questa iscrizione non può avere luogo se non col consenso dei tre quarti di tutti i soci, i quali rappresentino a un tempo i tre quarti almeno del capitale sociale (cpv. 2). Lo statuto può far dipendere da altre condizioni o vietare interamente la cessione delle quote sociali (cpv. 3). Per la validità della cessione d’una quota sociale e della promessa di stipulare siffatta cessione si richiede l’atto pubblico (cpv.4).

Da questa disposizione risulta che la cessione è stata effettiva dal 23 gennaio 2008, ossia dal momento in cui si sono realizzate tutte le condizioni richieste a tale fine (atto pubblico e consenso dei soci).

In proposito è utile sottolineare che l’accordo del luglio 2007, non avendo la forma dell’atto pubblico, nemmeno costituiva una promessa di cessione ai sensi di legge.

L’assicurato sostiene che, visto che il nuovo diritto della Sagl prevede che per la cessione di quote sia sufficiente la forma scritta, dal luglio 2007 - quando è stata redatta la convenzione tra sua moglie, __________ e __________ - la consorte non aveva più alcuna influenza nella Sagl (cfr. doc. I).

Il tenore dell’art. 785 CO, in vigore dal 1° gennaio 2008, è il seguente:

“1 La cessione di quote sociali e la promessa di stipulare tale cessione richiedono la forma scritta.

2 Il contratto di cessione deve rinviare agli stessi diritti e obblighi

statutari cui rimanda l’atto di sottoscrizione delle quote sociali.”

Inoltre giusta il nuovo art. 786 CO:

" 1 La cessione di quote sociali richiede l’approvazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima può rifiutare l’approvazione senza indicarne i motivi.

2 Lo statuto può derogare a quanto disposto nel capoverso 1:

  1. rinunciando all’esigenza dell’approvazione della cessione;

  2. stabilendo i motivi che giustificano il rifiuto dell’approvazione

della cessione;

  1. prevedendo che l’assemblea dei soci può rifiutare l’approvazione

se la società offre all’alienante di assumere le quote sociali al valore reale;

  1. escludendo la cessione di quote sociali;

  2. prevedendo che l’assemblea dei soci può rifiutare l’approvazione

se è dubbio che un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie sarà adempito e non sono state fornite le garanzie chieste dalla società.

3 Se lo statuto esclude la cessione di quote sociali o l’assemblea dei

soci rifiuta l’approvazione, è fatto salvo il diritto di recedere dalla

società per gravi motivi.”

Il nuovo art. 787 CO prevede che:

" 1 La cessione di quote sociali subordinata all’approvazione dell’assemblea dei soci è efficace soltanto dal momento in cui tale approvazione è accordata.

2 L’approvazione si considera accordata se l’assemblea dei soci non la rifiuta entro sei mesi dalla ricezione della relativa domanda.”

Ne discende che, a prescindere dal fatto che l’art. 1 cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 relativa alla Sagl preveda che le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti ma solo dall’entrata in vigore della nuova legge, ovvero dal 1° gennaio 2008, la cessione della quota sociale della moglie del ricorrente è divenuta efficace unicamente il 23 gennaio 2008, allorché l’assemblea l’ha approvata (cfr. doc. D).

Dal nuovo statuto della società non risulta, in effetti, che si sia derogato al principio secondo cui la cessione di quote sociali richiede l’approvazione dell’assemblea dei soci (cfr. art. 786 CO; doc. D).

Giova, peraltro, segnalare che nell’atto pubblico del 23 gennaio 2008 è stato specificato che a seguito della vendita della quota, la moglie dell’assicurato non sarebbe più stata socia della ditta, né gerente. Durante l’assemblea generale del 23 gennaio 2008, di cui sempre all’atto pubblico del medesimo giorno, si è così proceduto alla nomina della nuova gerenza della Sagl (cfr. doc. D).

In simili condizioni, occorre concludere che nei mesi di settembre e ottobre 2007 la moglie dell’insorgente ricopriva ancora una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla __________.

L’assicurato, quindi, non aveva diritto alle indennità di disoccupazione nemmeno nei mesi di settembre e ottobre 2007.

2.10. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte ritiene che essendo adempiute le condizioni per una riconsiderazione delle decisioni con cui la Cassa ha corrisposto all’assicurato le indennità di disoccupazione per i mesi di novembre e dicembre 2006, nonché di settembre e ottobre 2007 e rivestendo, del resto, la rettifica del versamento errato della somma di fr. 4'154.05 un’importanza particolare (cfr. consid. 2.3.), il ricorrente è tenuto alla restituzione di tale importo.

La decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

2.11. Infine va evidenziato che l’assicurato, nell’atto ricorsuale, ha menzionato la sua buona fede (cfr. doc. I pag. 4).

L’esame della buona fede concerne, però, la procedura di condono, essendo la stessa uno dei presupposti per poterne beneficiare (cfr. art. 25 LPGA).

Al riguardo va ricordato che per costante giurisprudenza si giustifica pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente.

In simili circostanze gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al Servizio cantonale (cfr. art. 95 LADI; 25 cpv. 1 LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al Servizio cantonale.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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