Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2007.81
Entscheidungsdatum
13.02.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.81

rs

Lugano 13 febbraio 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 settembre 2007 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 28 settembre 2007 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 10 luglio 2007 con cui ha negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° giugno 2007, poiché suo marito è il gerente del __________ da __________, presso cui essa ha lavorato, quale cameriera, dal 16 maggio 2006 al 31 maggio 2007.

A motivazione del rifiuto menzionato la Cassa ha pure indicato, a titolo abbondanziale, che l’assicurata neppure poteva comprovare la riscossione del salario (cfr. doc. 19, A1).

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurata, patrocinata dallo Studio legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’apertura di un termine quadro per la riscossione delle prestazioni.

A sostegno della propria richiesta essa ha addotto di adempiere tutte le condizioni per avere diritto all’indennità di disoccupazione. In particolare l’insorgente ha osservato che la sua funzione di cameriera non è parificabile a una “posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro”, visto che è notorio che i relativi compiti si limitano alla mescita di bevande e al servizio ai tavoli in genere, all’incasso ecc., mentre non comportano il potere di ricoprire cariche inerenti la gestione del locale o di influenzare le decisioni prese dal datore di lavoro. Essa ha, inoltre, puntualizzato di avere sciolto ogni legame con il precedente posto di lavoro, avendo cessato il rapporto di impiego.

L’assicurata ha, altresì, rilevato che non disponendo della patente obbligatoria per potere gestire un locale pubblico, nemmeno può avere ricoperto una “posizione professionale analoga” a quella del marito datore di lavoro e aver assunto compiti di gestione del __________ (cfr. doc. I).

1.3. In risposta la Cassa ha richiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se la ricorrente ha oppure no il diritto alle indennità di disoccupazione a fare tempo dal 1° giugno 2007.

Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

2.3. L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

I disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.

Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

In una decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha, infatti, stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

Sempre secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

Secondo il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).

Visto che l’Alta Corte ha sempre confermato il principio appena esposto, ovvero il rifiuto delle indennità ai coniugi di persone con posizioni analoghe a quelle di un datore di lavoro in seno alla società ex datrice di lavoro di un assicurato (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008; STFA C 231/05 del 24 luglio 2006), il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione si impone a fortiori nei confronti del coniuge dell’ex datore di lavoro che continua la propria attività.

Il principio secondo cui il coniuge del datore di lavoro e il coniuge di colui che riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto all’indennità di disoccupazione permette di evitare l’elusione delle disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto alle quali non avrebbero diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. b. e c LADI (cfr. DLA 2005 N.9 pag. 130; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 155/03 del 5 luglio 2004; B. Rubin, Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo – Basilea – Ginevra 2006, p.to 3.3.3.3.2. pag. 123, ).

2.4. Nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) emessa dalla SECO nel gennaio 2007, p.to B22-B23, al riguardo, è stato, poi, precisato che:

" una persona che, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, assume un impiego nell’azienda del proprio coniuge ha diritto all’ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all’ID soltanto se ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato l’azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in un ‘azienda che non sia quella del coniuge.

Il diritto all’ID va invece riconosciuto dalla data del divorzio, della separazione giudiziale e dalla data in cui il giudice decide misure di protezione dell’unione coniugale."

2.5. Nell’evenienza concreta è incontestata la circostanza che RI 1, nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione, ha lavorato quale dipendente del __________ da __________, il cui proprietario e gerente risulta essere suo marito.

Il coniuge della ricorrente, in quanto titolare di una ditta individuale (cfr. doc. 4, 8), è, pertanto, stato il suo datore di lavoro.

__________, inoltre, ha continuato a gestire il __________ da __________ (cfr. www.directories.ch).

In simili condizioni, alla luce di quanto esposto ai consid. 2.3. e 2.4., l’insorgente - coniuge dell’ex datore di lavoro - non ha diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° giugno 2007.

La ricorrente, benché licenziata dal marito, poteva, infatti, continuare a determinare o perlomeno a influenzare in modo rilevante le decisioni dell’ex datore di lavoro.

Lo scopo del diniego del diritto all’indennità di disoccupazione non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore del coniuge dell’ex datore di lavoro (per un caso relativo a persone rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro cfr. DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Non sono d’altronde di ausilio alcuno per l’assicurata i certificati rilasciati, nel giugno e nel settembre 2007, dal proprio medico curante, Dr. __________, FMH in medicina generale, secondo cui a causa di problemi di salute essa non sarebbe più in grado di esercitare la professione di cameriera (cfr. doc. 10, 21).

A prescindere dal fatto che non è dato sapere di quali disturbi specifici si tratta, il rischio di abuso sussiste in ogni caso, poiché non può essere esclusa una nuova assunzione per funzioni differenti da quella di cameriera a tempo pieno.

2.6. Nel ricorso è stato accennato al fatto di aver versato, durante il periodo di attività lavorativa presso il __________ del marito i contributi sociali (cfr. doc. I pag. 3), compresi quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione.

In proposito questa Corte rileva che il TFA in una sentenza C160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a seconda delle circostanze, non ha diritto all’indennità di disoccupazione conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica l’esenzione delle stessa e del suo datore di lavoro dall’obbligo di pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione.

Il TFA si è confermato nella propria giurisprudenza in un’altra decisione C 270/04 del 4 luglio 2005, già citata ai consid. 2.4. e 2.8., relativa a un’assicurata a cui il diritto alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale.

L’Alta Corte ha, tra l’altro, osservato che:

" (…)

3.2 Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04)

2.7. Dalle tavole processuali emerge che l’assicurata, allorché il 24 maggio 2007 ha compilato il formulario relativo alla “Domanda d’indennità di disoccupazione” ha risposto affermativamente al quesito “Lei o sua moglie/suo marito/il suo partner registrato partecipa finanziariamente all’azienda dell’ultimo datore di lavoro o fa parte di un organo decisionale supremo dell’azienda (ad es. azionista, consigliere d’amministrazione in una SA o socio gerente in una Sagl, ecc)?” (cfr. doc. 1).

Sull’”Attestato del datore di lavoro”, del 1° giugno 2007, __________ ha, per contro, posto una crocetta nella casella “no” alla domanda “La persona assicurata o suo marito/sua moglie partecipa all’azienda o svolge una funzione direttiva (es. azionista, membro del consiglio d’amministrazione in una SA o socio, direttore in una Sagl, ecc.)?” (cfr. doc. 3).

La Cassa, comunque, il 25 maggio 2007 e il 5 giugno 2007, ha interpellato il __________ da __________ in merito alla posizione dell’assicurata e del coniuge in seno al __________ (cfr. doc. 8).

In particolare il marito dell’insorgente, il 29 maggio 2007, ha indicato che “il mio E.P. non è una società” (cfr. doc. 8).

2.8. L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

2.9. Riguardo, più specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W.,

C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

Con sentenza del 27 marzo 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland c/ B., C 141/05, il TFA ha confermato il giudizio di prima istanza secondo cui l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non informando l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza diritto di firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le pregiudicava il diritto alle indennità di disoccupazione.

In particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi, che l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.

Infine in una sentenza dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05 l’Alta Corte, pur stabilendo che nel caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta in cui aveva lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta che l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva violato il proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto alle prestazioni.

Nella fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue dimissioni.

2.10. Alla luce della giurisprudenza federale menzionata al considerando precedente, il TCA ritiene che in concreto la Cassa, siccome, perlomeno dalla fine del mese di maggio 2007, era, o avrebbe dovuto essere, al corrente della fattispecie (cfr. consid. 2.7.), avrebbe dovuto informare immediatamente la ricorrente, che la posizione del marito, ossia il fatto che questi fosse il suo ex datore di lavoro e continuasse a gestire il __________ da __________, pregiudicava il suo diritto alle prestazioni.

L’omissione da parte della Cassa di delucidare l’assicurata circa le conseguenze connesse al fatto che fosse la coniuge del suo ex datore di lavoro è contraria a quanto contemplato dall’art. 27 cpv. 2 LPGA.

Tuttavia il fatto che l’amministrazione abbia contravvenuto al proprio dovere di consulenza, non implica automaticamente che all’assicurata vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05, consid. 2.4.2.).

La violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA va equiparata, secondo il TFA, al rilascio di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Un’informazione sbagliata fornita da un’autorità permette, a determinate condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato.

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

  1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

  2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

  3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

  4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

  5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STFA del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è stata così precisata:

" (…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242)."

Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29 agosto 2002 nella causa S., C 25/02, in cui, nell’ambito di una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare, è stata tutelata la buona fede dell’assicurato. Questi, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI.

L’Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005 nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.

In concreto questa condizione difetta per il fatto che nel caso di specie non vi è un nesso causale fra l’omessa informazione e il comportamento della ricorrente.

Non è, infatti, quest’ultima che avrebbe potuto immediatamente intervenire e apportare delle modifiche alle circostanze fattuali esistenti, bensì il marito, il quale, in casu, non è la persona interessata dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione.

L’assicurata, quindi, anche se avesse ricevuto la comunicazione senza ritardo alcuno, non avrebbe potuto cambiare lo stato di fatto.

Inoltre, in ogni caso, il marito della ricorrente risulta sempre essere il padrone-gestore del __________ da __________ (cfr. www.directories.ch).

Di conseguenza è altamente verosimile che un’informazione tempestiva da parte della Cassa non avrebbe indotto il marito a modificare alcunché nella sua situazione professionale (cfr. a contrario STFA del 2 giugno 2006 nella causa Unia Arbeitslosenkasse c/ B., C 324/05, consid. 4) e perciò non avrebbe comunque permesso all’assicurata di beneficiare delle indennità di disoccupazione.

La ricorrente, pertanto, non può essere tutelata nella sua buona fede.

2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, occorre concludere che l’assicurata non ha diritto all’apertura di un termine quadro a fare tempo dal 1° giugno 2007, senza che debba essere verificato l’adempimento o meno del presupposto del periodo di contribuzione.

La decisione su opposizione del 28 settembre 2007 emessa dalla Cassa deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

8

ATSG

  • art. 27 ATSG

AVIG

  • Art. 31 AVIG

Cost

  • art. 9 Cost

LADI

  • Art. 11 LADI
  • art. 31 LADI
  • art. 71d LADI

LPGA

  • art. 27 LPGA

OADI

  • art. 95e OADI

Gerichtsentscheide

35
  • DTF 131 V 47201.01.2005 · 1.344 Zitate
  • DTF 131 V 476
  • DTF 124 V 125
  • DTF 123 V 23401.01.1997 · 1.052 Zitate
  • DTF 123 V 236
  • DTF 121 V 6501.01.1995 · 280 Zitate
  • DTF 118 V 76
  • 8C_150/200703.01.2008 · 50 Zitate
  • C 141/05
  • C 155/03
  • C 157/05
  • C 160/04
  • C 177/04
  • C 192/04
  • C 193/04
  • C 218/03
  • C 231/05
  • C 241/04
  • C 25/02
  • C 270/04
  • C 301/05
  • C 324/05
  • C 344/00
  • C 37/02
  • C 71/01
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • K 107/05
  • U 347/98