Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2025.50
Entscheidungsdatum
21.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2025.50

IR/sc

Lugano 21 novembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2025 formulato da

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 15 settembre 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato in fatto

A. __________, nata __________, 1963, al beneficio di una rendita dell’AI e già titolare di prestazioni complementari a __________ dal 1. gennaio 2011 al settembre 2011, unitamente al marito RI 1, 1953, ha postulato il beneficio di prestazioni complementari (PC qui di seguito) nel settembre 2011 in Ticino. Il Municipio di __________, loro domicilio, ricevuta la domanda l’ha verificata per quanto nelle sue competenze il 20 settembre 2011 trasmettendola di seguito alla Cassa cantonale di compensazione a Bellinzona il 28 settembre 2011 (doc.1).

Con decisione del 6 novembre 2011 la Cassa cantonale di compensazione, Servizio PC, ha stabilito in CHF 0.00 la rendita di PC cui ha diritto la postulante, ma ha accolto la richiesta nella misura del pagamento del premio dell’assicurazione malattia (doc. 2).

Mediante notifica di mutazione del 4 settembre 2012 è stato comunicato alla Cassa che dal 1. aprile 2012 i coniugi __________ erano separati di fatto e che il marito si era trasferito in altro appartamento sempre a __________ (doc. 3).

Il diritto alle PC di __________ è stato oggetto di riesame nel 2020. La Cassa cantonale di compensazione, Servizio PC, ha emanato, per quanto gli atti prodotti dall’amministrazione permettono di ritenere, il 29 settembre 2020, una decisione di PC conseguente alla “revisione periodica” avente per oggetto il periodo corrente dal 1. ottobre 2011 sino al 30 settembre 2020. A motivazione del riesame delle decisioni rese il percepimento di una rendita da parte della signora, versata dalla __________ “mai dichiarata”. La decisione è stata notificata all’assicurata __________ al suo domicilio di __________ (doc. 4).

B. Il 7 ottobre 2020 la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Servizio sussidi assicurazione malattia, ha notificato al signor RI 1, al suo domicilio di __________, una “Decisione di restituzione RIPAM PC” in questi termini:

" Il Servizio prestazioni complementari AVS/AI ci ha comunicato che nel suo caso non è più riconosciuta fa prestazione complementare a per il periodo 01.10.2011 - 31.08.2012.

Conseguentemente, per tale periodo, viene a cadere anche il diritto alla riduzione del premio di cassa malati quale persona beneficiaria di prestazione complementare (Ripam e PC)

Conformemente all'art. 25 LPGA (legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) una prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita.

Alla restituzione delle prestazioni sociali indebitamente percepite è tenuto ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto.

Concretamente, la prestazione sociale deve risultare erogata in contrasto con la legge.

(…)

Siamo quindi costretti a chiedere la restituzione di quanto nel frattempo versato indebitamente al suo assicuratore malattie a titolo di Ripam PC.

Il conteggio di seguito esposto specifica l'importo oggetto di restituzione.

RI 1 - 756.6990.7938.32 - __________

Ripam PC: dal 01.10.2011 al 31.12.2011 mesi 3 a fr. 360.40 fr. 1’081.20

Ripam PC: dal 01.01.2012 al 31.08.2012 mesi 8 a fr. 360.40 fr. 2'883.20

Totale a nostro favore fr. 3'964.40”

(doc. 5)

La decisione è stata oggetto di reclamo da parte del signor RI 1 il 3 novembre 2020. Questi ha rilevato di non avere beneficiato di PC postulate dalla ex moglie e di non avere, personalmente, ottenuto prestazioni. Il reclamante ha osservato che “prima di ricevere la vostra decisione del 07.10.2020, nessuno mi ha avvertito oppure segnalato di aver commesso un errore e/o un’omissione” ed ha indicato come la decisione sia caduta come un fulmine a ciel sereno. Il signor RI 1 ha inoltre osservato come le riduzioni dei premi sarebbero andate a beneficio di entrambe i coniugi e non unicamente a suo beneficio. Richiamando l’art. 25 LPGA il reclamante ha inoltre osservato che il termine per richiedere la restituzione sarebbe perento. Nelle sue conclusioni egli postula l’annullamento della decisione (doc. 6).

Il 7 marzo 2023, e quindi oltre 2 anni e 4 mesi dopo l’emanazione della decisione e della sua contestazione mediante reclamo, la Cassa ha emanato la decisione su reclamo (doc. 7) che – per completezza – occorre qui riportare nei suoi passaggi essenziali:

" (…)

La Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) prevede all'art. 41 cpv. 1 che l'importo di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI (in seguito: PC) è corrisposto direttamente dal Cantone agli assicuratori. Le modalità di versamento sono stabilite dal Regolamento della LCAMal all'art. 27.

Il diritto alla riduzione del premio viene quindi deciso nell'ambito della procedura volta a stabilire il diritto alle PC e il premio viene versato direttamente alle Casse malati degli assicurati beneficiari di PC.

L'art. 49 cpv. 2 LCAMal prevede che per la restituzione o il condono dell'obbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Stante l'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (nella versione in vigore sino al 31.12.2020) il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

4.1.

Nel caso di specie, nel 2011 il signor RI 1 aveva aiutato l'allora moglie, signora __________, nell'iter relativo all'ottenimento della prestazione complementare (v. corrispondenza inviata a Servizio PC) omettendo di informare che quest'ultima percepiva una

rendita dalla __________, in tal modo i coniugi hanno potuto ottenere indebitamente delle prestazioni sociali, e meglio la riduzione del premio. Il fatto che il signor RI 1 affermi di non aver mai percepito delle prestazioni complementari per gli anni 2011 e 2012 non è corretto poiché il nostro Servizio ha preso a carico il pagamento del premio LAMal, quale completiva della signora __________, per il succitato periodo. Egli è quindi tenuto alla restituzione di quanto ottenuto indebitamente (art. 25 cpv. 1 LPGA).

4.2.

La Cassa ha chiesto la restituzione degli importi percepiti a torto per un periodo superiore a 5 anni, essendo nel presente caso realizzati gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 146 CP, di modo che per la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite è determinante il termine di prescrizione di 15 anni previsto dall'art. art. 97 cpv. 1 lett. b CP.

Pertanto la censura sollevata dal reclamante secondo cui la richiesta in restituzione sarebbe prescritta è priva di fondamento. (…)” (doc. 7)

L’amministrazione ha quindi respinto il reclamo e confermato la decisione formale (doc. 7).

Il successivo 11 aprile 2023 (doc. 8) il signor RI 1 ha contestato la decisione emanata su reclamo il precedente 7 marzo 2023 chiedendone l’annullamento rispettivamente postulando il condono. Egli, in particolare, conferma di avere prestato aiuto all’allora moglie nell’iter relativo all’ottenimento della PC ma indica di non essere stato a conoscenza “che quest’ultima percepisse una rendita della __________”.

Gli atti dell’amministrazione comprendono, successivamente alla decisione emessa su reclamo ed alla sua contestazione nel merito (ricorso dell’11 marzo 2023 mai trasmesso per competenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni ex art. 58 cpv. 3 LPGA), uno scambio di messaggi di posta elettronica tra il signor RI 1 e la funzionaria __________ della Cassa (doc. 9). Il ricorrente, il 26 luglio 2023, scrive alla signora __________ (il contesto non è indicato da parte dell’amministrazione) precisando che “L’importo è di fr. 3'964,40. Scusi per il lapsus”. Questo messaggio fa seguito ad altro, precedente di qualche minuto, che rammenta il ricorso dell’11 aprile 2023 ed il “colloquio telefonico del 25.07.2023” e l’assicurato scrive (come già aveva fatto in sede di ricorso dell’11 aprile 2023) che:

" Per buon ordine e chiarezza, con la presente chiedo che la richiesta restituzione dell’importo … sia condonata”

L’8 agosto 2023 la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una decisione relativa al condono dell’importo chiesto in restituzione (doc. 10) escludendo il sussistere delle condizioni cumulative esatte dalla legge. Con reclamo RI 1 ha contestato tale provvedimento invocando la sua buona fede e le sue difficili condizioni economiche (doc. 11).

Con decisione emessa su reclamo il 15 settembre 2025 l’amministrazione ha respinto il reclamo contro la decisione in tema di condono confermando la decisione 8 agosto 2023. Le argomentazioni di tale provvedimento, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione.

C. Con ricorso 13 ottobre 2025 RI 1, con argomenti già sollevati in precedenza, ribadisce da un lato di non avere mai incassato nulla, l’assenza di prestazioni (PC) in suo favore, il fatto che la decisione 7 ottobre 2020 sia stata emessa sulla scorta di un dato di fatto inesatto. Egli ribadisce di avere sempre agito correttamente, di avere sempre esposto le sue condizioni economiche in maniera corretta e completa, prima della decisione del 7 ottobre 2020 nessuno lo avrebbe mai informato di un errore o di un’omissione. La decisione 7 ottobre 2020 sarebbe caduta come un fulmine a ciel sereno, egli non comprenderebbe poi la ragione per cui dovrebbe far fronte alla richiesta di restituzione richiamando i termini dell’art. 25 LPGA che ritiene perenti. Nelle sue conclusioni egli postula l’annullamento della decisione che gli impone la restituzione e, subordinatamente, che sia condonata la restituzione (doc. I). A non averne dubbio il ricorrente contesta il merito dell’obbligo restitutivo dal quale egli ritiene di essere sottratto, subordinatamente chiede poi di considerare la sua buona fede e le sue condizioni economiche indigenti postulando il condono.

Il 14 ottobre 2025 (doc. II) la Cassa cantonale di compensazione è stata invitata a formulare le proprie osservazioni ed a volere produrre l’incarto completo. L’amministrazione ha trasmesso, con allegato del 3 novembre 2025 (doc. III), succinte osservazioni chiedendo la conferma del provvedimento impugnato che ritiene completo. Per quanto attiene gli atti l’amministrazione ha prodotto la documentazione elencata nelle considerazioni di fatto che precedono.

Il 4 novembre 2025 il Giudice delegato ha notificato l’ordinanza con cui è concessa alle parti la possibilità di ulteriormente esprimersi sulla causa e che conferisce la possibilità alla Cassa cantonale di compensazione rispettivamente al ricorrente di chiedere l’acquisizione di prove non domandate in precedenza (art. 9 e 13 Lptca).

La Cassa è rimasta silente. Il ricorrente, con allegato 10/11 novembre 2025, ribadisce le sue conclusioni, postula l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione che lo obbliga a restituire e subordinatamente chiede il condono.

considerato in diritto

in ordine

  1. La vertenza ha per oggetto il tema della restituzione di prestazioni indebitamente percepite rispettivamente quello del condono dell’obbligo restitutivo. Si tratta di temi che qui si connettono con altri di natura procedurale, ossia se la decisione in ambito di condono emessa dall’amministrazione non sia da annullare siccome emanata a fronte di una decisione in tema di obbligo restitutivo non ancora cresciuta in giudicato poiché validamente e tempestivamente contestata.

Si tratta, a non averne dubbio, di aspetti giuridici noti ed oggetto in precedenza di diversi giudizi sia dell’Alta Corte sia del Tribunale cantonale delle assicurazioni, e non tale da imporre una composizione della Corte in forma plenaria (a tre giudici) potendo qui la decisione essere emessa monocraticamente.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico, ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG, come a costante giurisprudenza del Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pag. 307 e segg.

Il presente giudizio, nel rispetto della chiara volontà del legislatore ticinese espressa all’art. 49 LOG, può quindi essere emanato monocraticamente. Il fatto che lo stesso si estenda su più pagine (criterio in passato ritenuto, con altri, rilevante dal TF per determinare la possibilità di un giudizio monocratico, si vedano le STF 1C_858/2013 consid. 3.4 e 9C_699/2014 consid. 7.2.) non deriva dalla complessità degli aspetti giuridici e men che meno dall’istruttoria da condurre (qui inesistente), bensì dalla volontà di completa esposizione dei fatti e del diritto applicabile.

nel merito

  1. Oggetto del ricorso è sapere se, correttamente o meno, l’amministrazione abbia negato al ricorrente il condono della restituzione di CHF 3'964,40 che gli sono stati chiesti per PC indebitamente ricevute negli anni 2011 e 2012.

  2. Il tema del condono (oggetto di numerose decisioni da parte di questa Corte, per tutte si vedano le STCA 33.2025.6 del 12 maggio 2025 e 33.2024.26 del 22 marzo 2024, a livello federale si faccia riferimento alla STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 tra altre) è regolato dall’art. 25 cpv. 1 LPGA che stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione. Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (su questi aspetti si vedano: Marco Reichmut, SK ATSG, 5a edizione, Schulthess, Zurigo/Ginevra 2024, ad art. 25 n. 60 e seguenti, in particolare n. 66 e 74 e SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4):

  • la decisione che obbliga alla restituzione è cresciuta in giudicato,

  • l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e

  • la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1).

Secondo giurisprudenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. In quanto condizione necessaria per il condono, essa è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare). In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo, anche se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute, il livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/ 2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/ 2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6).

I comportamenti che escludono la buona fede non sono limitati alla violazione dell'obbligo di informare o di notifica, in caso di conteggi errati di prestazioni complementari, la buona fede è generalmente negata se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/ 2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/ 2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3). Possono essere presi in considerazione anche altri comportamenti, quali la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione e quindi l'omissione nel farsi parte attiva verso l'amministrazione a fronte di elementi ritenuti per il calcolo e la loro correttezza (STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/ 2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).

  1. Il tema non necessita qui, però, di essere analizzato più approfonditamente alla luce dell’esito del gravame. Come rammenta infatti la dottrina più recente il Giudice deve attenersi alla decisione di restituzione quando sia chiamato a vagliare il condono postulato, su questi aspetti: Sylvie Pétremond, CR LPGA ad art. 25 n. 59 e 61, che rammenta come:

“ Conformément à l’art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision en restitution … Du point de vue procédural, le Tribunal fédéral a mis en évidence le fait qu’une fois la décision en restitution rendue, il existait deux possibilités : l’opposition à l’encontre de la restitution en tant que telle ou une demande de remise. La personne concernée pouvait donc, soit attaquer la restitution et, en cas d’échec, demander la remise, soit renoncer à l’attaquer et demander la remise, ce qui avait alors pour conséquence que la décision en restitution entrait en force.”

La decisione di restituzione deve quindi essere definitiva, affinché possa essere domandato il condono del credito della Cassa. Detto altrimenti la decisione in tema di condono non può essere emanata dall’amministrazione sinché la decisione relativa alla restituzione non sia cresciuta in giudicato.

Come giudicato nella STCA 33.2022.29 del 26 gennaio 2023 (emessa monocraticamente) la decisione emanata dalla Cassa ed avente per oggetto il condono è stata annullata siccome l’assicurata, in quel caso, aveva sempre contestato validamente il provvedimento che l’obbligava alla restituzione. In quella costellazione l’amministrazione era stata confrontata con uno scritto dell’assicurata che, a fronte dell’emanazione di una decisione di restituzione, indicava semplicemente di avere “il sospetto che non dovremo restituire nulla quando le valutazioni fiscali saranno disponibili nel 2020 e 2021 (…). Tuttavia, non siamo sicuri di aver capito bene i calcoli. Ecco perché stiamo facendo la richiesta solo ora. … Vi chiediamo quindi di cancellare il debito”. Questo scritto, senza avere interpellato adeguatamente l’interessata, era stata intesa quale domanda di condono. In successivi scritti poi l’assicurata aveva ulteriormente chiesto di correggere l’obbligo di restituzione ma la Cassa ha emesso una decisione negativa in tema di condono. In quel caso, come detto, la decisione di condono è stata annullata siccome prematura.

In questo senso anche Johanna Dormann, Basler Kommentar ATSG, 2 ed., Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2025, ad art. 25 n. 15, 69, 92 e 93 cui si rinvia e la stessa giurisprudenza citata dalla Cassa ossia: STF 9C_211/2009; 8C_130/2008 e 8C_617/2009.

  1. In concreto, come ampiamente descritto nelle considerazioni di fatto, la decisione del 7 ottobre 2020 dell’amministrazione, che ha fatto obbligo di restituzione di parte delle RIPAM 2011 e 2012, è stata contestata nel merito da parte del signor RI 1. La Cassa ha (solamente il 7 marzo 2023) emesso la sua decisione su reclamo che conferma l’obbligo restitutivo con motivazioni in parte riprese nelle considerazioni di fatto. Ebbene, tale atto ha fatto l’oggetto di una contestazione precisa da parte dell’assicurato. Egli ne ha chiesto l’annullamento e subordinatamente il condono, e non solo il condono con domanda che sarebbe stata comunque prematura.

La contestazione dell’11 aprile 2023 di RI 1 è di merito, contesta consapevolezza dell’agire della ex moglie, ritiene quindi che il riferimento alla prescrizione del reato penale della truffa non sia condivisibile, indica sua trasparenza e correttezza.

A non averne dubbio la “Richiesta di annullamento e condono” 11 aprile 2023 doveva essere ritenuta quale ricorso dell’assicurato avverso la decisione del precedente 7 marzo 2023 della Cassa che faceva obbligo di restituire l’importo di CHF 3'964,40. L’atto stesso richiama la decisione contestata, il numero di riferimento dell’incarto e implicitamente sottolinea la sua tempestività al punto 1.

Tale ricorso doveva essere trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni da parte dell’amministrazione e non lasciato giacere per anni dopo uno scambio di e-mail con l’assicurato in cui egli ribadisce la volontà di ottenere il condono ma con cui non ritira il gravame per quanto attiene il merito della questione. Non solo, la forma del messaggio di posta elettronica, per un ritiro di un ricorso destinato all’autorità giudiziaria e prima della sua trasmissione alla medesima, non appare sufficiente. La questione non merita però qui approfondimento.

  1. Come indicato l’autorità adita, se incompetente, trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (art. 58 cpv. 3 LPGA). Questo principio generale della procedura amministrativa è conosciuto anche nella LPAmm (all’art. 6) rispettivamente l’art. 8 PA secondo cui (cpv. 1) “L’autorità che si reputa incompetente trasmette senz’indugio la causa a quella competente”, mentre al capoverso 2 è prescritto che “L’autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d’opinioni con quella che potrebbe esserlo” (in tema di applicazione di questa ultima norma si veda la STCA 36.2020.19 del 11 gennaio 2021 consid. 2.14 ed ancora STCA 36.2021.23 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.

La Cassa cantonale di compensazione, Servizio sussidi assicurazione malattia, avrebbe quindi dovuto immediatamente trasmettere l’atto al TCA se avesse avuto dubbi sulla volontà dell’assicurato avrebbe dovuto verificare compiutamente, in forma scritta e non parzialmente ed in forma elettronica, con il medesimo la sua effettiva volontà. Comunque la volontà di RI 1 è esplicita e più che ben manifestata nel doc. 8. In caso di dubbio la Cassa poteva interpellare il TCA.

  1. Da quanto precede discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata in merito al condono deve essere annullata siccome emessa prima della crescita in giudicato della decisione relativa alla restituzione siccome questa contestata mediante “Richiesta di annullamento e condono” dell’assicurato dell’11 aprile 2023.

  2. Vincente in causa, ma non patrocinato, il ricorrente non ha diritto a ripetibili. Tasse e spese sono poste a carico dello Stato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  2. Gli atti sono ritornati alla Cassa cantonale di compensazione affinché trasmetta, per ragioni di competenza, il ricorso 11 aprile 2023 a questa Corte in uno con le proprie osservazioni e l’intero incarto relativo all’obbligo restitutivo.

  3. Non si prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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