Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2025.4
Entscheidungsdatum
31.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2025.4

cs

Lugano 31 marzo 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2025 di

RI 1 (con recapito in __________) rappr. da: avv. __________

contro

Istituzione comune LAMal, 4600 Olten

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1965, cittadina italiana al beneficio di un permesso per frontaliera di tipo “G” per svolgere un’attività indipendente e registrata come soggiornante settimanale presso il Comune di __________, ha esercitato il diritto di opzione in favore del sistema nazionale sanitario del suo Paese di domicilio, ossia l’Italia (doc. I).

1.2. Il 25 gennaio 2022, a causa di un infarto, l’assicurata è stata degente presso il __________, dove le è stato posato uno stent e le è stato diagnosticato un diabete, oltre ad altre patologie.

L’Istituzione comune LAMal di Olten è intervenuta per il rimborso dei costi di malattia nell’ambito dell’aiuto reciproco internazionale.

1.3. Dopo aver dapprima interrotto il versamento di ulteriori prestazioni e avere poi riattivato il loro rimborso, l’Istituzione comune LAMal in data 23 luglio 2024 ha informato l’interessata che avrebbe continuato a coprire i costi di malattia, nell’ambito dell’aiuto reciproco internazionale, solo fino al 31 agosto 2024 (doc. A4). In seguito il rimborso dei costi di malattia sarebbe stato possibile solo tramite l’utilizzo della tessera europea di assicurazione (TEAM o EHIC [European Health Insurance Card]), che di principio permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie durante un soggiorno temporaneo in un altro Stato dell’UE, in Liechtenstein, in Norvegia, in Islanda ed in Svizzera, oppure tramite il formulario S2, ossia l’autorizzazione rilasciata dal servizio sanitario del Paese in cui la persona è assicurata per ottenere cure mediche programmate in un altro Paese dell’UE o dell’AELS.

1.4. Il 13 agosto 2024 l’Istituzione comune LAMal si è rivolta all’assicurazione sanitaria italiana, chiedendole se le prestazioni mediche fruite in Svizzera le devono essere fatturate tramite la tessera EHIC oppure tramite il modulo S2 (doc. A5).

1.5. Il 13 novembre 2024 l’Istituzione comune LAMal ha scritto all’assicurata confermandole che non avrebbe più rimborsato le cure a domicilio prestate dall’Associazione __________ dopo il 31 agosto 2024 (doc. A6).

1.6. Il 4 dicembre 2024 RI 1 ha scritto all’Istituzione comune LAMal chiedendole di garantirle la continuità delle prestazioni mediche in applicazione dell’art. 114 del regolamento (CE) n. 574/72 e degli arti 19 e 20 del regolamento (CE) n. 883/2004. Ella ha chiesto di ripristinare immediatamente la copertura sanitaria a titolo provvisorio, di comunicare le misure adottate entro 7 giorni, di proseguire il dialogo con le autorità italiane e di confermare all’Associazione __________ che i costi per le prestazioni a domicilio sarebbero stati coperti anche dopo il 31 agosto 2024 (doc. A7).

1.7. Con ricorso e richiesta di misure superprovvisionali del 23 gennaio 2025, l’assicurata si è rivolta al Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta (doc. I). Riassunta la fattispecie e sottolineata la necessità di una sorveglianza continua a causa di un’insufficienza cardiaca, di iniezioni regolari di medicamenti per patologie ai reni, di cure per il diabete, per l’ipertensione, per una sindrome coronarica cronica ed altre patologie tra cui una severa perdita della vista, rammentato che una cessazione delle cure potrebbe potenzialmente condurre ad un peggioramento irreversibile del suo stato di salute, con possibili conseguenze letali, la ricorrente ha chiesto:

" (…)

Ich beantrage, dass das Gericht:

  1. Der Beschwerde stattgibt und zu meinen Gunsten entscheidet.

  2. Der Gemeinsamen Einrichtung KVG auferlegt:

a. Die sofortige Erstattung der bereits eingereichten Gesundheitsrechnungen, die sich auf Leistungen ab dem 01.09.2024 beziehen.

b. Die Übernahme aller zukünftigen Kosten bis zur klärung des Rechtsstreits mit der italienischen Gesundheitsbehörde, wie in Art. 114 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 und Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 vorgesehen.

Eine superprovisorische Massnahme erlässt, angesichts der Dringlichkeit meiner schweren gesundheitliche Situation, um die Kontinuität der medizinischen Behandlungen sicherzustellen und irreparable Schäden an meiner Gesundheit zu verhindern. (…)”

1.8. Il 13 febbraio 2025 la ricorrente si è nuovamente rivolta al Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta con un complemento al suo ricorso affermando, a proposito delle misure urgenti: “Ich beantrage daher, dass das Gericht die Gemeinsame Einrichtung KVG dringend anweist, unverzüglich Erstattung der aktuellen und zukünftigen Gesundheitsrechnungen vorzunehmen, um die Unterbrechung der notwendigen Behandlungen zu verhindern und die Wahrung meiner grundlegenden Rechte auf Gesundheit und persönliche Würde zu gewährleisten”(doc. II).

1.9. Con scritto del 17 febbraio 2025, trasmesso in copia alla ricorrente e all’Istituzione comune LAMal, il Cancelliere del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Soletta si è rivolto al TCA sostenendo, con riferimento alla sentenza del TAF C-3207/2017 del 30 marzo 2020, che competente per dirimere la questione è il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino poiché l’assicurata, frontaliera, secondo il suo indirizzo è domiciliata anche a __________ (“Zudem hat sie gemäss Ihrer Adresseangabe Wohnsitz in __________ […] Somit leiten wir die Beschwerde von RI 1 vom 23. Januar 2025, die dazugehörenden Beilagen sowie die Eingabe vom 13. Februar 2025 zuständigkeitshalber an Sie weiter”).

1.10. Il 18 febbraio 2025, giorno del ricevimento dello scritto del Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, il TCA ha interpellato il Comune di __________ e l’Ufficio della migrazione del Canton Ticino.

Quest’ultimo ha affermato che l’insorgente ha ottenuto un permesso G UE/AELS il 19 settembre 2011 per l’esercizio di un’attività lucrativa (prostituta) a __________, che in data 8 agosto 2019 la Sezione della Popolazione ha revocato la summenzionata autorizzazione e attualmente il ricorso è in attesa di evasione presso il Tribunale amministrativo, che quale ultimo indirizzo noto in Ticino figura quello di __________ e che dagli atti non risulta che l’interessata abbia avuto un domicilio in Ticino. Ella è titolare di un permesso G per frontalieri UE/AELS (doc. VI).

Da parte sua il Comune di __________ ha informato il TCA che l’interessata è a __________ dal 5 aprile 2022, proveniente da __________ (Italia), “residente con la domanda pendente del permesso G per frontalieri”. Nella documentazione allegata figura che l’assicurata ha pendente un ricorso contro la decisione negativa di rilascio del permesso G, che il ricorso ha effetto sospensivo (art. 71 LPamm), che la ricorrente è autorizzata ad esercitare un’attività lavorativa ed è coinquilina di __________ (doc. VII +1/2).

1.11. Con decreto del 19 febbraio 2025 il Giudice delegato del TCA ha intimato gli accertamenti effettuati alla ricorrente ed all’Istituzione comune LAMal, concedendo loro un termine scadente il 3 marzo 2025 per prendere posizione in merito alla competenza di questo Tribunale a giudicare la fattispecie (doc. VIII).

1.12. Il 24 febbraio 2025 il Giudice delegato del TCA ha scritto al Cancelliere del Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, informandolo degli accertamenti effettuati e della circostanza che questo Tribunale avrebbe emesso una decisione in merito alla sua competenza (doc. IX).

1.13. Accertato che l’Istituzione comune LAMal è rimasta silente e che l’invio trasmesso all’assicurata è ritornato al Tribunale in quanto non ritirato, il 4 marzo 2025 il TCA ha tentato di contattare via e-mail l’insorgente (doc. X). Il 6 marzo 2025 una persona, definitasi “un conoscente”, ha scritto dall’indirizzo e-mail dell’interessata, affermando di essere stato autorizzato a rispondere in quanto la ricorrente è ricoverata presso l’Ospedale __________ da circa un mese in seguito ad una caduta dovuta ad una perdita di conoscenza, che le ha causato una contusione al volto. I medici hanno constatato anche una crisi di ipoglicemia ed hanno effettuato ulteriori accertamenti. Ella ha inoltre contratto l’influenza e una polmonite ed in seguito è stata vittima di un arresto cardiaco e di un blocco renale. L’assicurata è stata ricoverata in cure intense per una settimana. Attualmente la ricorrente non è in grado di muoversi in modo autonomo e i reni non funzionano quasi più. Infine ha indicato che l’ospedale vuole rimandarla a casa perché ci sono problemi con l’assicurazione malattie (doc. XI). Un quarto d’ora dopo circa, ha aggiunto che l’assicurata, gravemente ipovedente (visus 0.05), è molto depressa e preoccupata perché non sa se ha ancora una casa, considerato che da 5 mesi non riesce più a pagare l’affitto (doc. XII).

Il TCA ha immediatamente risposto via email, allegando una richiesta di svincolo dal segreto professionale, informandola della necessità di sottoporle alcuni documenti e chiedendole se vi è una persona di fiducia che potrebbe rappresentarla e prendere subito contatto con il Tribunale. Se ciò non fosse il caso, il TCA si sarebbe riservato di nominare un patrocinatore d’ufficio all’inizio della settimana successiva (doc. XIII).

1.14. Alla luce del silenzio dell’assicurata, il 10 marzo 2025 il Cancelliere del TCA, redattore della presente sentenza, ha dapprima telefonato all’insorgente, ricoverata presso l’Ospedale __________, per informarla della situazione e della prossima nomina di un patrocinatore d’ufficio (doc. XVI) ed ha in seguito contattato l’avv. __________ per sincerarsi circa la sua disponibilità ad assumere il mandato (doc. XVI).

1.15. Con decreto dell’11 marzo 2025, anticipato via email, il Giudice delegato del TCA ha nominato l’avv. __________ quale avvocato d’ufficio della ricorrente e gli ha concesso un termine scadente il 18 marzo 2025 per esprimersi in merito alla competenza di questo Tribunale (doc. XIV). Contestualmente il Giudice delegato del TCA ha scritto, anticipando l’invio via e-mail, all’Istituzione comune LAMal, meravigliandosi dell’assenza di risposta e chiedendo di contattare tramite telefono o via e-mail il Giudice delegato o il Cancelliere redattore (doc. XV).

1.16. Con e-mail dell’11 marzo 2025 il lic. iur __________, dell’Istituzione comune LAMal, ha informato il TCA che:

" (…) Posso confermare la ricezione del fascicolo in oggetto. Il reclamo menzionato nella lettera dell’11 marzo 2025, insieme a un’ordinanza del tribunale per un parere in merito alla competenza, non è in mio possesso. Ho provveduto a controllare la posta in arrivo dell’Istituzione comune LAMal per verificare se la lettera fosse andata persa. (…) Vorrei spiegare brevemente la situazione: la ricorrente è registrata come lavoratrice frontaliera e ha optato per il sistema sanitario italiano. Tuttavia, ha ricevuto tutti i servizi medici in Svizzera. L’Istituzione comune LAMal ha pagato tutte le fatture della ricorrente, ma in seguito ha chiesto alla ricorrente di presentare il modulo S2 per i servizi medici ricevuti in Svizzera. Parallelamente, l’Istituzione comune LAMal ha cercato di contattare l’ente assicurativo italiano competente per chiarire la corretta modalità di fatturazione. Nonostante i tentativi durati mesi, l’ente assicurativo italiano non ha risposto. Solo alla fine di febbraio è stato comunicato che le prestazioni utilizzate potevano essere fatturate tramite la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM).” (doc. XVII)

1.17. Con scritto del 10 marzo 2025, pervenuto il 12 marzo 2025 (doc. XXI), e trasmesso per conoscenza alla ricorrente (doc. XXII), l’Istituzione comune LAMal ha informato il TCA che “tutte le fatture della Signora RI 1 sono state pagate sulla base dell’EHIC (Tessera Europea di Assicurazione Malattia)”.

1.18. Con presa di posizione del 13 marzo 2025, trasmessa per conoscenza all’avv. __________, l’Istituzione comune LAMal ha sostenuto che il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino è competente a decidere nel merito, affermando in particolare che nel “caso in questione si tratta di una ricorrente di cittadinanza italiana registrata come frontaliera a __________. Di conseguenza, si presume che il suo datore di lavoro si trovi almeno nel Canton Ticino” e che poiché “la ricorrente, in quanto lavoratrice frontaliera, ha il suo domicilio all’estero, ma un datore di lavoro svizzero, l’art. 58 cpv. 2 LPGA è determinante. Questo stabilisce che il tribunale competente è quello del cantone in cui si trova l’ultimo domicilio svizzero oppure il domicilio dell’ultimo datore di lavoro svizzero della persona assicurata”.

1.19. Con scritto del 17 marzo 2025, la ricorrente, senza l’ausilio del proprio patrocinatore d’ufficio, ha preso posizione in merito alla competenza di questo Tribunale, affermando di essere una frontaliera soggiornante settimanalmente a __________ e, con riferimento alla STF 2C_373/2021 del 22 febbraio 2022, consid. 5.6, di non aver mai costituito alcun domicilio nel Canton Ticino. Ella ritiene che competente per decidere in merito, in applicazione dell’art. 58 cpv. 2 LPGA, è il Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, aggiungendo comunque che “si può ipotizzare che il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino possa comunque essere ritenuto competente sulla base di un diverso criterio giuridico, che prescinda dalla nozione di domicilio. In tal caso, spetterà al tribunale valutare se esistano motivi specifici per assumere la competenza, pur riconoscendo che il soggiorno settimanale della ricorrente non costituisce un criterio sufficiente per equipararla a una domiciliata”.

1.20. Con presa di posizione del 18 marzo 2025 l’avv. __________ ha rinviato alle osservazioni della sua patrocinata ed ha ribadito che la medesima ha chiesto un permesso per frontalieri “G UE/AELS” per potere operare sul territorio elvetico quale lavoratrice “indipendente”. Di conseguenza in applicazione dell’art. 58 cpv. 2 LPGA competente per decidere in merito è il Tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo di esecuzione, ossia il Tribunale del Canton Soletta. Contestualmente, richiamata la richiesta di ammissione dell’assistenza giudiziaria formulata con il ricorso (con riferimento al punto 5 del petitum), ha chiesto l’estensione al gratuito patrocinio dell’avv. __________ (doc. XXIX).

1.21. Gli scritti del 17 marzo 2025 della ricorrente (doc. XXV) e del 18 marzo 2025 dell’avv. __________ (doc. XXIX), sono stati trasmessi per conoscenza all’Istituzione comune LAMal il 20 marzo 2025 (doc. XXX).

considerato in diritto

2.1. Occorre innanzitutto stabilire se, come sembra ritenere il Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino è competente per decidere sul ricorso. In caso di risposta affermativa, occorrerà esaminare le richieste dell’insorgente.

2.2. Ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 LAMal gli assicuratori creano un’istituzione comune nella forma di una fondazione. L’atto di fondazione e i regolamenti dell’istituzione devono essere approvati dal Dipartimento federale dell’interno (DFI). Se gli assicuratori non creano l’istituzione comune, vi provvede il Consiglio federale. Esso emana le necessarie prescrizioni se gli assicuratori non s’accordano sulla gestione dell’istituzione.

Per l’art. 18 cpv. 2 LAMal l’istituzione comune assume i costi delle prestazioni legali in vece degli assicuratori insolvibili conformemente all’articolo 51 LVAMal.

Secondo l’art. 18 cpv. 2bis LAMal l’Istituzione comune decide delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito.

Ai sensi dell’art. 18 cpv. 2ter LAMal essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro familiari che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione.

L’art. 18 cpv. 2quater LAMal prevede che essa assiste i Cantoni nell’applicazione della riduzione dei premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito, conformemente all’articolo 65a.

Secondo l’art. 18 cpv. 2quinquies LAMal essa effettua la riduzione dei premi conformemente all’articolo 66a.

Per l’art. 18 cpv. 2sexies LAMal essa può assumere dai Cantoni ulteriori compiti d’esecuzione contro indennità.

Ai sensi dell’art. 18 cpv. 3 LAMal il Consiglio federale può assegnare all’istituzione comune altri compiti, segnatamente in materia d’esecuzione di obblighi internazionali.

Per l’art. 18 cpv. 8 LAMal ai ricorsi al Tribunale amministrativo federale contro decisioni dell’istituzione comune secondo i capoversi 2bis, 2ter e 2quinquies è applicabile per analogia l’articolo 85bis capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

In applicazione dell’art. 18 cpv. 3 LAMal l’Esecutivo federale ha adottato l’art. 19 OAMal, il cui cpv. 1 prevede che all’istituzione comune compete l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 95a della legge in qualità di organo di collegamento. Essa svolge anche i compiti di assistenza reciproca al luogo di residenza o di dimora degli assicurati per i quali esiste un diritto, fondato sull’articolo 95a della legge, a un’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni. L’istituzione comune è inoltre competente dell’esecuzione dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni e dei compiti che le incombono, in qualità di organo di collegamento, in virtù di altri accordi internazionali.

Per l’art. 19 cpv. 2 OAMal l’istituzione comune assume inoltre compiti di coordinamento per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 95a della legge o da convenzioni internazionali. Adempie segnatamente i compiti seguenti:

a. stabilisce, in base alle statistiche dei costi riconosciuti dall’organo competente dell’Unione europea (Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) o in base alle statistiche dello Stato considerato, le aliquote pro capite che gli assicuratori devono considerare per il calcolo dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito;

b. appronta entro il 31 maggio un rapporto all’attenzione dell’UFSP sull’esecuzione dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni, evidenziando il numero di casi, i costi complessivi e i rimborsi arretrati; i dati vanno differenziati per ogni singolo Stato membro dell’Unione europea, per l’Islanda, per la Norvegia, per il Regno Unito e per ogni singolo assicuratore svizzero.

A questo proposito l’art. 95a LAMal prevede l’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, del regolamento (CE) n. 987/2009, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72.

Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 OAMal in caso di contestazione tra l’istituzione comune e un assicuratore è applicabile l’articolo 87 della legge. Sono fatti salvi il capoverso 3 e l’articolo 27 dell’ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie.

Secondo l’art. 22 cpv. 2 OAMal in caso di contestazione tra l’istituzione comune e un fornitore di prestazioni è applicabile l’articolo 89 della legge.

Per l’art. 22 cpv. 3 OAMal l’istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA), in caso di una contestazione che l’oppone a un assicuratore in merito:

a. alla ridistribuzione delle riserve secondo l’articolo 43 capoverso 3 della legge del 26 settembre 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal);

b. ai contributi degli assicuratori per il finanziamento del fondo per i casi d’insolvenza secondo l’articolo 48 lettera a LVAMal;

c. ai pagamenti effettuati attingendo dal fondo per i casi d’insolvenza secondo l’articolo 51 capoverso 1 LVAMal;

d. alla ripartizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale secondo l’articolo 19a.

Per l’art. 22 cpv. 3bis OAMal in caso di una contestazione che l’oppone a un Cantone in merito alla ripartizione della quotaparte cantonale sui Cantoni secondo l’articolo 19a, l’istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell’articolo 5 PA.

Per l’art. 22 cpv. 4 OAMal i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali dell’organizzazione giudiziaria.

L’art. 90a cpv. 1 LAMal prevede che in deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi contro decisioni, comprese quelle su opposizione, emanate dall’Istituzione comune conformemente all’articolo 18 capoversi 2bis e 2ter sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Questo giudica anche i ricorsi contro le decisioni emanate dall’Istituzione comune conformemente all’articolo 18 capoverso 2quinquies.

Per l’art. 90 cpv. 2 LAMal il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni del governo cantonale secondo l’articolo 53.

L’art. 58 cpv. 1 LPGA recita che é competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.

Se l'assicurato o il terzo è domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'organo d'esecuzione (cpv. 2).

L'autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).

2.3. Va ancora evidenziato che in una sentenza C-3207/2017 del 30 marzo 2020, citata dal Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta nello scritto del 17 febbraio 2025 (doc. III), il Tribunale amministrativo federale ha affermato al consid. 3:

" (…)

3.1 Gemäss Art. 90a Abs. 1 KVG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht - in Abweichung von Art. 58 Abs. 2 ATSG (SR 830.1) - über Beschwerden gegen die aufgrund von Art. 18 Abs. 2bis und 2ter erlassenen Verfügungen und Einspracheentscheide der gemeinsamen Einrichtung. Es entscheidet auch über Beschwerden gegen die aufgrund von Art. 18 Abs. 2quinquies erlassenen Verfügungen der gemeinsamen Einrichtung. Gleichzeitig wird in Art. 18 Abs. 8 KVG festgehalten, dass auf Beschwerden an das Bundesverwaltungsgericht gegen Verfügungen der gemeinsamen Einrichtung nach den Abs. 2bis, 2ter und 2quinquies Art. 85bis Abs. 2 und 3 AHVG (SR 831.10) sinngemäss anwendbar ist. Art. 85bis Abs. 1 AHVG besagt, dass über Beschwerden von Personen im Ausland in Abweichung von Art. 58 Abs. 2 ATSG das Bundesverwaltungsgericht entscheidet.

3.2 Wie aufgezeigt (E. 2), ist der angefochtene Einspracheentscheid auf der Grundlage von Art. 18 Abs. 3 KVG ergangen. Laut den oben erwähnten Art. 18 Abs. 8 und Art. 90a KVG fallen jedoch nur Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 18 Abs. 2bis, 2ter und 2quinquies KVG in die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts; Abs. 3 von Art. 18 KVG bleibt in Art. 18 Abs. 8 und Art. 90a KVG unerwähnt. Das Bundesverwaltungsgericht kam in seinem Urteil C-6251/2018 vom 9. März 2020 nach eingehender Auslegung von Art. 18 und 90a KVG zum Schluss, dass bei einem im Zusammenhang mit Art. 18 Abs. 3 KVG ergangenen Einspracheentscheid der gemeinsamen Einrichtung nicht Art. 90a KVG zur Anwendung gelangt, sondern die reguläre Rechtspflege gemäss KVG bzw. infolge des Verweises in Art. 1 Abs. 1 KVG das ATSG (E. 5.4.6). Daraus folgt, dass bei Versicherten mit Wohnsitz in der Schweiz gemäss Art. 58 Abs. 1 ATSG das Versicherungsgericht desjenigen Kantons zuständig ist, in dem der Beschwerdeführer zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hatte (vgl. auch E. 5.5 und 5.6 des Urteils C-6251/2018).”

2.4. Per quanto concerne il domicilio, va rammentato che ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LAMal le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la LAMal o la legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal) non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L’art. 13 LPGA prevede che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23–26 del Codice civile. Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata.

Per l’art. 23 CC:

" 1Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé il domicilio.

2Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.”

A norma dell’art. 24 CC:

" 1Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere

fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

2Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora,

quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando

essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”

La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

In una STF 9C_574/2021, 9C_575/2021 del 21 giugno 2022, nell’ambito dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie, il Tribunale federale ha rammentato che anche nell’ambito di fattispecie internazionali il domicilio nelle assicurazioni sociali si determina in applicazione del CCS e non della legge federale sul diritto internazionale privato:

" 8.2. Anders als die Vorbringen der Beschwerdeführer suggerieren, bestimmt das Bundesgericht den Wohnsitz in sozialversicherungsrechtlichen Streitigkeiten seit je her auch in internationalen Sachverhalten anhand der Normen des ZGB (vgl. BGE 135 V 249 E. 4.4; 129 V 77 E. 4.2; Urteile 9C_546/2017 vom 30. April 2018; 9C_600/2017 vom 9. August 2018 E. 2.2; 9C_10/2016 vom 16. Februar 2016). All diese Urteile, auf welche auch die Vorinstanz Bezug genommen hat, ergingen in Rechtsgebieten, wo das ATSG anwendbar ist. Folglich verfängt der - im Übrigen unzutreffende - Einwand der Beschwerdeführer nicht, die Urteile würden allesamt nicht den Krankenversicherungsbereich betreffen. Es besteht kein Anlass, von der bisherigen Rechtsprechung abzuweichen. So bestimmt das öffentliche Recht den Wohnsitzbegriff in seinem Bereich autonom (vgl. BGE 137 II 122 E. 3.5; DANIEL STAEHELIN, a.a.O. N. 3 zu Art. 23 ZGB). Art. 13 Abs. 1 ATSG verweist ausdrücklich auf die Art. 23-26 ZGB, nicht aber auf die Normen des IPRG (vgl. dazu auch UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 14 zu Art. 13 ATSG). Wie die Vorinstanz richtig erwogen hat, lassen sich auch den Materialien (vgl. Parlamentarische Initiative Allgemeiner Teil Sozialversicherung Bericht der Kommission des Ständerats vom 27. September 1990, BBl 1991 II 185 ff. sowie Bericht der Kommission des Nationalrates vom 26. März 1999, BBl 1999 IV 4523 ff.) keine Hinweise darauf entnehmen, dass mit der Formulierung von Art. 13 ATSG in Bezug auf internationale Sachverhalte die Sachnorm von Art. 20 IPRG mitgemeint sein sollte. Auch das KVG enthält keine Regelungen, welche den gegenteiligen Schluss nahelegten (vgl. Botschaft vom 6. November 1991 über die Revision der Krankenversicherung, BBl 1992 I 93 ff.).”

In una STF 2C_373/2021 del 22 febbraio 2022, consid. 5.6, citata dalla ricorrente, nell’ambito di un non rinnovo di un permesso di corta durata, l’Alta Corte ha affermato:

" 5.6. Zuzustimmen ist der Vorinstanz allerdings insoweit, als nicht jede körperliche Anwesenheit einer Person in der Schweiz bedeutet, dass sie hier ständigen Aufenthalt hätte. Wie sich aus Art. 2 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EWG) Nr. 1251/70 ergibt, geht der Unionsverordnungsgeber

  • und ihm folgend die Vertragsparteien des FZA, die diese Verordnung durch die Verweisung in Art. 4 Abs. 2 Anhang I FZA zum Bestandteil des FZA erhoben haben - nämlich davon aus, dass Personen, die lediglich zur Arbeit im Beschäftigungsstaat anwesend sind und regelmässig täglich (Grenzgänger) oder wöchentlich (Wochenaufenthalter) in einen anderen Staat zurückkehren, in letzterem Staat ständigen Aufenthalt (bzw. in der deutschen Fassung: Wohnsitz) haben. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass Grenzgänger und Wochenaufenthalter im Beschäftigungsstaat keinen ständigen Aufenthalt begründen, obschon sie sich tagsüber bzw. unter der Woche dort aufhalten. Dies steht auch im Einklang mit dem Zweck des Kriteriums der Aufenthaltsdauer. Denn damit soll dem sozialen Bedürfnis der Wanderarbeitnehmer, nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben im gewohnten Lebensumfeld verbleiben zu können, entsprochen (BGE 144 II 121 E. 3.5.3 mit Hinweisen; Urteil 2C_940/2019 vom 8. Juni 2020 E. 7.1.2.5) bzw. sichergestellt werden, dass der verbleibewillige Wanderarbeitnehmer im Aufnahmestaat verwurzelt, mit diesem substanziell verbunden und dort hinreichend integriert ist (vgl. Urteil des EuGH Givane u.a., Randnr. 29 und 46).”

2.5. In concreto la ricorrente chiede che l’Istituzione comune LAMal ripristini il rimborso delle cure mediche usufruite in Svizzera ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 OAMal, paghi le prestazioni già usufruite dal 1° settembre 2024 e garantisca il pagamento per il futuro fino a che sia risolta la vertenza con le autorità italiane competenti. Ella chiede che le sia garantita la continuità delle cure.

Come già stabilito nella STCA 36.2015.37 del 6 novembre 2015 e nella sentenza C-3207/2017 del 30 marzo 2020 del TAF, non trovandoci in una delle fattispecie elencate nell’art. 90a cpv. 1 LAMal in combinazione con l’art. 18 cpv. 2bis LAMal (domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro dell’UE, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito), 18 cpv. 2ter LAMal (assegnazione a un assicuratore di beneficiari di rendite e di loro familiari che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione) o 18 cpv. 2 quinques LAMal (riduzione dei premi conformemente all’articolo 66a) e non trattandosi di una controversia con un altro assicuratore o fornitore di prestazioni (art. 22 OAMal), per stabilire la competenza occorre applicare l’art. 58 LPGA.

Nel caso di specie dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale è emerso che la ricorrente non è mai stata domiciliata in Ticino, ma ha sempre e soltanto beneficiato di un permesso per frontalieri di tipo “G”, il quale le è stato revocato l’8 agosto 2019, con una decisione contro la quale è pendente un ricorso, che ha effetto sospensivo, al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. consid. 1.10 e documenti citati).

La ricorrente dispone di un indirizzo a __________.

Tuttavia, ciò non significa ancora che ella abbia costituito un domicilio nel nostro Cantone. Infatti, come emerge dal sito internet del Canton Ticino (https://www4.ti.ch/di/spop/ stranieri/richiesta-nuovo-g), il lavoratore frontaliere può soggiornare in un Comune del Cantone, ma deve rientrare almeno una volta a settimana nel suo Paese di domicilio. In tal caso, il frontaliere che non rientra giornalmente al proprio domicilio, deve notificare la propria presenza al Comune in cui pernotta in Svizzera. Ciò è quanto fatto dalla ricorrente, che dispone di un permesso di soggiorno settimanale presso il Comune di __________ (doc. I, pag. 3: “[…] Ich bin in die Schweiz eingereist, um als selbständige Grenzgängerin zu arbeiten. Ich bin beim Einwohnerkontrollamt in __________ als Wochenaufenthalterin registriert”; sottolineatura del redattore).

D’altra parte non vi sono indizi per un domicilio nel nostro Paese. Ella non ha chiesto un permesso di domicilio in Svizzera, non ha chiesto di essere affiliata alla LAMal, non afferma di avere delle relazioni personali, rispettivamente familiari a __________, ha mantenuto il suo domicilio a __________ ed è cittadina italiana coniugata dal 1997 con una persona non domiciliata in Ticino (cfr. estratto MOVPOP).

Inoltre, la ricorrente non ha inoltrato un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, ciò che per lei sarebbe stato più agevole, essendo italiana, ma lo ha presentato, in tedesco, al Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, sede dell’organo di esecuzione (Istituzione comune LAMal), conformemente a quanto prevede l’art. 58 cpv. 2 seconda frase LPGA.

Non vi è pertanto alcun elemento oggettivo né soggettivo che possa far propendere per la costituzione del domicilio in Ticino. Il solo fatto che sia stata sottoposta a degli interventi sanitari urgenti, che abbia usufruito delle cure a domicilio e che sia ricoverata presso l’Ospedale __________ non è infatti sufficiente per ritenere che abbia costituito domicilio in Svizzera. In caso contrario ella avrebbe del resto dovuto affiliarsi alla LAMal (art. 3 LAMal) e non avrebbe potuto rimanere affiliata al sistema sanitario italiano. Compete infatti al Comune di domicilio verificare l’affiliazione alla LAMal e segnalare la fattispecie alla Cassa cantonale di compensazione per un’eventuale affiliazione d’ufficio (cfr. art. 6 LAMal e art. 3 LCAMal con rinvio all’art. 1 RLCAMal).

Di conseguenza, in assenza di un domicilio in Svizzera e considerato che dagli atti non emerge che la ricorrente abbia avuto un datore di lavoro nel nostro Cantone, anche perché è una lavoratrice indipendente (cfr. doc. I, pag. 3, punto 5/1: “[…] Ich bin in die Schweiz eingereist, um als selbstständige Grenzgängerin zu arbeiten […]”, sottolineatura del redattore), competente per decidere la controversia ai sensi dell’art. 58 cpv. 2 seconda frase LPGA è il Tribunale cantonale delle assicurazioni in cui ha sede l’organo di esecuzione.

In concreto l’organo di esecuzione è l’Istituzione comune LAMal con sede a Olten (Canton Soletta).

Competente è di conseguenza il Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta a cui gli atti vanno immediatamente ritrasmessi (art. 58 cpv. 3 LAMal).

Va ancora abbondanzialmente evidenziato che l’Istituzione comune LAMal, dopo essere stata interpellata dal Giudice delegato del TCA, ha affermato che “Solo alla fine di febbraio è stato comunicato (ndr: dalle competenti autorità italiane) che le prestazioni utilizzate potevano essere fatturate tramite la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM)” (consid. 1.16) e che “tutte le fatture della Signora RI 1 sono state pagate sulla base dell’EHIC (Tessera Europea di Assicurazione Malattia)” (consid. 1.17).

L’amministrazione ha pertanto, perlomeno in parte, dato seguito alle richieste dell’insorgente.

2.6. La ricorrente chiede di essere messa al beneficio dell’assistenze giudiziaria con gratuito patrocinio.

Secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni LAMal non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Ne segue che la sua richiesta deve essere intesa come domanda di assunzione delle spese di gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nel caso di specie tutte e tre le condizioni sono manifestamente adempiute. La ricorrente, per i motivi esposti nel decreto dell’11 marzo 2025 di nomina a patrocinatore d’ufficio dell’avv. __________, necessita di un legale (doc. XIV). Considerato che nel frattempo l’Istituzione comune LAMal ha dichiarato di aver pagato tutte le fatture trasmesse dall’insorgente sulla base della tessera d’assicurazione europea e che l’incarto è stato trasmesso per competenza a questo TCA dal Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta e non dalla medesima insorgente, il ricorso non poteva dirsi sin dall’inizio privo di esito favorevole. Dagli atti emerge inoltre una situazione di indigenza dell’interessata la quale ha chiesto un permesso per frontaliera G UE/AELS per un’attività indipendente, che tuttavia non può svolgere a causa del suo stato di salute. Inoltre ella ha indicato che da 5 mesi non riesce più a pagare l’affitto (doc. XII) e di rischiare di non poter più essere curata nel nostro Paese. Non risulta la presenza di una sostanza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile per incompetenza territoriale di questo Tribunale.

§ Gli atti vanno trasmessi al Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, Amthaus 1, Postfach 157, 4502 Soletta.

  1. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

§ Di conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. __________.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

34

Gerichtsentscheide

25