Raccomandata
Incarto n. 36.2025.2
cs
Lugano 17 marzo 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 15 gennaio 2025 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1982, assicurata per le cure medico-sanitarie presso __________, il 20 giugno 2023 ha inoltrato una richiesta di riduzione dei premi LAMal per il 2024.
1.2. Con decisione del 31 maggio 2024, confermata dalla decisione su reclamo del 15 gennaio 2025, la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, ha stabilito che l’assicurata ha diritto ad una riduzione di fr. 1'526.40. L’amministrazione ha aggiunto che se in luogo della tassazione fiscale determinante del 2021 si procedesse al calcolo autonomo del reddito, l’importo riconosciuto sarebbe inferiore, pari a fr. 756.90 all’anno.
1.3. RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo (doc. I). La ricorrente evidenzia di aver ricevuto “ben 3 decisioni RIPAM per il calcolo 2024”: in quella del 17 novembre 2023 e del 20 febbraio 2024 nell’unità di riferimento erano compresi i due figli minorenni, mentre in quella del 31 maggio 2024 è stata considerata quale persona sola.
L’assicurata afferma che la Cassa, nel calcolo della RIPAM ha preso in considerazione fr. 39'992 di redditi, di cui 19'200 sono gli alimenti per i figli, che fino ad agosto 2022 erano affidati a lei. Secondo l’insorgente l’unità di riferimento per il 2021 è di conseguenza composta da 3 persone e non da una sola. I figli sono infatti stati affidati al padre solo da agosto 2022. Tuttavia fino alla fine del 2023 essi erano assicurati tramite la madre, che ha pagato i loro premi. Inoltre i suoi figli sono stati domiciliati presso di lei fino al 31 agosto 2023.
L’insorgente chiede che la RIPAM venga ricalcolata sulla base di un’unità di riferimento di 3 persone “per il 2021”. In alternativa domanda che sia considerata persona sola ma con un reddito di fr. 20'792, ossia senza gli alimenti.
1.4. Con risposta del 20 febbraio 2025 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’amministrazione ha calcolato correttamente l’ammontare del sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per l’anno 2024.
2.2. Preliminarmente questo TCA deve stabilire se la Cassa poteva, come ha fatto, emanare tre decisioni successive in ambito di RIPAM per il 2024 nei confronti della ricorrente.
Con la prima decisione del 17 gennaio 2023 l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurata un importo RIPAM di fr. 4'548 per lei stessa e di fr. 1'304.40 per i figli minorenni, indicando che l’unità di riferimento era composta di tre persone (doc. 2).
Con la seconda decisione del 20 febbraio 2024 la Cassa ha aumentato l’importo del sussidio in favore della ricorrente a fr. 4'677, lasciando invariati gli importi in favore dei figli. Nella lettera accompagnatoria l’amministrazione ha spiegato che tutte le decisioni RIPAM del 2024 sono state oggetto di un riesame in seguito alla decisione del Gran Consiglio concernente i nuovi parametri di calcolo del sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie per l’anno 2024. Per questo motivo la nuova decisione sostituisce quella precedente (doc. 3).
Con la terza decisione del 31 maggio 2024 la Cassa ha ridotto l’importo del sussidio a favore dell’insorgente a fr. 1'526.40, ritenendola persona sola e non ha concesso alcuna riduzione ai figli minorenni. Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un reclamo e, contro la decisione su reclamo, il presente ricorso al TCA.
2.3. Per l’art. 31 RLCAMal per quanto non disposto dal regolamento, si applica la legislazione sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
L’art. 24 Laps enuncia:
" 1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2L’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:
a) era manifestamente errata,
b) la rettifica ha una notevole importanza.
3L’organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”
Come emerge dalla STCA 42.2023.42 del 5 febbraio 2024, il tenore dell’art. 24 Laps riprende quello dell’art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della riconsiderazione (cfr. Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.5.7.).
Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel merito, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA).
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STF 9C_64/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 2.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.1.-3.3.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
Cfr. anche STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.1., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27.
2.4. In concreto la Cassa ha agito correttamente procedendo al riesame (cfr. doc. 2) della decisione del 17 novembre 2023, sostituendola con quella del 20 febbraio 2024.
In effetti, ritenuto che il Gran Consiglio, in seguito all’approvazione, il 7 febbraio 2024, del Preventivo 2024, ha respinto la misura di risparmio da sedici milioni di franchi che riguardava la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie, l’amministrazione ha deciso di riesaminare d’ufficio le 25'000 decisioni già emesse tenendo conto delle misure di risparmio ed ha ricalcolato l’aiuto sociale secondo i parametri corretti (cfr. anche quanto affermato dal direttore dell’istituto delle assicurazioni sociali ai microfoni della RSI il 9 febbraio 2024: www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/È-scattato-il-ricalcolo-dei-sussidi-di-cassa-malati--2066589.html). Ciò ha portato, per la ricorrente, ad un aumento dell’importo a lei riconosciuto.
Il 31 maggio 2024 la Cassa ha proceduto alla riconsiderazione della decisione del 20 febbraio 2024. Accertato che la ricorrente nel 2024 viveva da sola e che di conseguenza l’unità di riferimento era composta da una sola persona e non più da tre membri della famiglia, l’amministrazione ha ricalcolato la prestazione.
In presenza di un errore manifesto (unità di riferimento composta da una sola persona e non da 3 persone) e ritenuto che la rettifica riveste una notevole importanza (riduzione del sussidio della ricorrente da fr. 4'677.60 a fr. 1'526.40 e stralcio del sussidio in favore dei figli minorenni), anche in questo caso l’amministrazione ha agito correttamente.
Va ora esaminato se il calcolo del sussidio effettuato dalla Cassa contiene degli errori.
2.5. Nella recente prassi di questa Corte, esposta da ultimo nella STCA 36.2024.25 del 16 settembre 2024, nella STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024, nella STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e in altri giudizi relativi alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (cfr. anche le STCA 36.2023.25 del 27 novembre 2023, 36.2022.21 del 13 giugno 2022, 36.2021.14 del 19 aprile 2021, 36.2021.8 del 22 marzo 2021 e 36.2023.25 del 27 novembre 2023), sono stati evocati i capisaldi della materia qui oggetto del contendere che, nel 2012 prima e quindi nel 2015, ha subito, per volontà del legislatore cantonale, radicali modifiche rispetto ai precedenti paradigmi. Il legislatore ha stabilito un sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, sostanzialmente nuovo, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La precedente normativa aveva infatti mostrato lacune e, soprattutto, la novella ha voluto ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze dell’8 giugno 2010 a pagina 1; per maggiori dettagli si veda: Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno previsto di rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto, l’Esecutivo prima ed il Parlamento poi, hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le norme più recenti tendono a conseguire dunque una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e ad evitare “gli effetti indesiderati” del metodo precedente oltre che a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
2.6. Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]). Le norme cantonali non devono però svuotare di senso e portata l’imposizione del diritto federale (Ranzanici, tesi citata, pag. 180 n. 332), particolarmente con riferimento a quanto prevede l’art. 65 cpv. 1bis LAMal (secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50% i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343; 125 V 185;134 I 313 e 145 I 26 c. 3.2. e 3.3 e DTF 149 I 172 consid. 5.). Il Cantone non è competente solo per fissare le procedure ma decide anche il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
Nella DTF 145 I 26 al consid. 3.1. l’Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza della DTF 136 I 220 consid. 6.1. (come già ricordato nella STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e nella STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024) osservando come:
" Der Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts nach Art. 49 Abs. 1 BV schließt in Sachgebieten, welche die Bundesgesetzgebung abschließend regelt, eine Rechtsetzung durch die Kantone aus. In Sachgebieten, die das Bundesrecht - wie bei der Prämienverbilligung - nicht abschließend ordnet, dürfen Kantone nur solche Vorschriften erlassen, die nicht gegen Sinn und Geist des Bundesrechts verstossen und dessen Zweck nicht beeinträchtigen. Die kantonalen Bestimmungen über die Prämienverbilligung müssen sich somit an Sinn und Geist des KVG halten und dürfen den mit der Prämienverbilligung angestrebten Zweck nicht vereiteln (BGE 136 I 220 E. 6.1 S. 224 mit Hinweisen). (…)
Der Bundesgesetzgeber hat sich - wie das kantonale Gericht zutreffend aufgezeigt hat - für eine föderalistische Ausgestaltung der Prämienverbilligung entschieden. So waren für die Durchführung der Prämienverbilligung von Anbeginn an die Kantone zuständig und es war ihre Sache, den Kreis der Begünstigten, die Höhe, das Verfahren und den Auszahlungsmodus für die Prämienverbilligung festzulegen (vgl. Botschaft vom 21. September 1998 betreffend den Bundesbeschluss über die Bundesbeiträge in der Krankenversicherung und die Teilrevision des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung, BBl 1999 793 ff., 805, 812). Aufgrund der bundesrechtlichen Regelung war es sodann ebenfalls die Angelegenheit der Kantone zu bestimmen, wie sie den für die Prämienverbilligung zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag verteilen: an einen engen Berechtigtenkreis mit entsprechend höherem Verbilligungsbeitrag oder an einen breiteren Bevölkerungsanteil mit entsprechend tieferen Unterstützungsbeiträgen (BBl 1999 815). An der betont föderalistischen Ausgestaltung der Prämienverbilligung hat sich auch nach der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) nichts geändert (vgl. Botschaft vom 7. September 2005 zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, BBl 2005 6029 ff., 6235 f.). Gemäss Rechtsprechung geniessen die Kantone bezüglich Prämienverbilligung eine erhebliche Freiheit, indem sie u.a. autonom festlegen können, was unter "bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen" gemäss Art. 65 Abs. 1 KVG zu verstehen ist (BGE 136 I 220 E. 4.1 S. 222 mit Hinweis). Dasselbe gilt für die Definition des Begriffs "untere und mittlere Einkommen" gemäss Art. 65 Abs. 1 bis KVG. Dies wurde jüngst auch in den parlamentarischen Debatten zur per 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Änderung des KVG vom 17. März 2017 betont, mit welcher u.a. beschlossen wurde, dass die Kantone für untere und mittlere Einkommen die Prämien der Kinder um mindestens 80 %, statt wie bisher 50 %, zu verbilligen haben. Mehrfach wurde dort darauf hingewiesen, dass die Kantone weiterhin festlegen, was sie unter dem Begriff "untere und mittlere Einkommen" verstehen (AB 2017 S 132 f.). (…)”
2.7. In Ticino, con le norme introdotte nel 2012, uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.). Importante è ancora rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.
2.8. Tra i criteri necessari per determinare il diritto alla RIPAM vi è il reddito. Il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR (unità di riferimento) è il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata partendo dai dati fiscali) che si stabilisce partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.
L’uso dei dati fiscali, in un’amministrazione di massa, è soluzione non solo adeguata ma saggia a livello di organizzazione amministrativa. Si noti che il legislatore ha abbandonato, a partire dal 2012, il criterio del reddito imponibile quale elemento per determinare il diritto alla RIPAM, siccome lasciava troppo margine al contribuente per influenzare (in caso ad esempio di spese di migliorie immobiliari o versamento di premi arretrati del terzo pilastro) la tassazione e ritenuto poi come il dato non fosse sufficientemente rappresentativo e non permettesse di calibrare effettivamente e compiutamente i bisogni riferiti all’aiuto sociale della RIPAM.
L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi (Ranzanici, tesi, capitolo 14.8. p. 387 e ss.; STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e giurisprudenza ivi citata). L’amministrazione può distanziarsi dalla decisione di tassazione determinata (annualmente) dal Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal) solo quando siano realizzate le condizioni dell’art. 30 cpv. 2 LCAMal e dell’art. 14 Reg. LCAMal.
2.9. Come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di questa Corte (STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e 36.2024.2 del 3 giugno 2024) il RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna). È importante qui sottolineare che lo scopo ricercato dal legislatore con l’adozione del diritto in vigore dal 2012 e poi con le modifiche del 2015, era il reperimento di un reddito disponibile operativo che determini la reale capacità economica degli assicurati.
Per quanto attiene la sostanza la stessa forma una componente che deve essere inserita nel calcolo alla luce della sua importanza e dell’incidenza sul citato reddito operativo. Poco importa l’origine della medesima (se ereditata e detenuta attraverso una CE, se frutto di donazioni o vincite rispettivamente se frutto del risparmio accumulato, se si tratti di sostanza mobiliare o immobiliare e la conseguente forma: azioni, obbligazioni, depositi rispettivamente immobili costituenti residenze primarie, secondarie, superfici non edificabili, boschi, pascoli ecc.) la sostanza deve essere computata (in questo senso STCA 36.2012.22 del 5 novembre 2012 c. 2.12.), anche se non è goduta o sfruttata adeguatamente rispettivamente come il mercato consentirebbe (locata o messa a disposizione di terzi mediante versamento di un canone; ceduta, venduta, gravata) come giudicato nella STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024 in cui una postulante la RIPAM contestava il computo della sua residenza primaria siccome non goduta a seguito del suo ricovero in una casa anziani.
Va ribadito qui (cfr. STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024 e STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023) come, dai lavori legislativi preparatori, discenda che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) debba applicare la decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS (si veda Ranzanici, op. cit., n. 826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle sentenze appena citate e nelle STCA 36.2023.25 del 27 novembre 2023, 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come:
" … per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali."
Come evocato in particolare nelle STCA 36.2014.6 del 15 maggio 2014 e STCA 36.2012.22 del 5 novembre 2012 il tema del vincolo imposto dalle decisioni fiscali definitive per la determinazione del diritto alla RIPAM è stato oggetto di numerosi giudizi di questa Corte, già sotto l’egida del precedente diritto. Nella STCA 36.2003.91 del 29 marzo 2004 questa Corte aveva considerato, sulla scorta della giurisprudenza federale emanata in applicazione della LAVS, che, per prassi, ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata (in questo senso anche STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999). Tale presunzione di conformità alla realtà però non è assoluta, va riservata l’eccezione dell’errore palese, manifesto e facilmente rilevabile, appunto previsto dalla giurisprudenza federale resa in applicazione della LAVS:
" Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."
Gli stessi principi erano già stati evocati anche nella STCA 36.1996.79 del 22 maggio 1997. Nella STCA 36.2014.6 questa Corte aveva indicato come tale prassi, con la relativa eccezione (raramente realizzata), dovesse essere mantenuta in ambito RIPAM:
" Questa prassi deve essere riservata anche alla luce della nuova normativa in materia di RIPAM, la presunzione di correttezza della decisione cresciuta in giudicato della tassazione di riferimento è data, d’altro canto occorre però riservare l’errore manifesto, la svista palese facilmente appurabile e correggibile. Si deve quindi ritenere che la presunzione di correttezza è una presumptio juris tantum e non una presumptio juris et de jure. L’onere di invocare la non conformità della decisione di tassazione, in questi casi, non è dell’amministrazione che riceve ed applica i dati fiscali ma dell’assicurato che invoca l’errore manifesto da parte dell’UT competente. All’assicurato incombe quindi il compito di invocare la circostanza (salvo che l'amministrazione la possa rilevare autonomamente) e comprovarla conformemente ai principi validi in materia. In genere la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, confrontata con precise e verosimilmente ben fondate contestazioni relative alla decisione di tassazione applicabile, interpella l’UT per verificare la fondatezza o meno della critica, quindi decide. Nel caso trattato nella decisione 29 marzo 2004 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni aveva accolto il ricorso di un assicurato che invocava un errore dell’amministrazione fiscale, che non incideva in maniera particolare sui suoi oneri fiscali ma aveva riflesso nell’ambito della RIPAM, per avere male ritenuto un documento della Cassa Pensione che indicava un importo inferiore delle rendite versate all’assicurato rispetto a quelle riprese nella tassazione. I casi di eccezione alla correttezza della decisione di tassazione applicabile sono estremamente rari, tanto che la prassi degli ultimi 10 anni conosce unicamente, in ambito di RIPAM, solo la fattispecie evasa con la STCA 29 marzo 2004 citata.”
2.10. L’amministrazione può distanziarsi dalla decisione di tassazione determinata (annualmente) dal Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal) solo quando siano realizzate le condizioni dell’art. 30 cpv. 2 LCAMal e dell’art. 14 Reg. LCAMal. In queste costellazioni l’amministrazione deve prescindere (così come il Giudice) dai dati fiscali. Le norme del regolamento riservano infatti (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) casi in cui i dati della tassazione applicabile non possano essere utilizzati per determinare il diritto alla RIPAM.
In tali costellazioni l’amministrazione svolge un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione determinando i redditi da ultimo conseguiti dall’assicurato.
Più specificatamente l’art. 14 RLCAMal prevede, al suo capoverso 2 che su richiesta il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente, tra l’altro, in caso di diminuzione o aumento del reddito da lavoro (lett. b) e diminuzione o aumento delle pensioni alimentari (lett. c), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante.
La norma prevede ulteriormente che:
" 3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.
4I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
5Per le persone non residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a) del capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al calcolo del reddito determinante.”
In particolare, dunque, nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito comunicato all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il reddito da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.
2.11. Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali deducibili secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF 3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia, non possono essere considerate. Secondo le norme vigenti la spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si veda anche: Ranzanici, op. cit., n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).
2.12. Da quanto precede discende che le deduzioni possibili dal reddito lordo per determinare il reddito applicabile partendo dai dati fiscali, sono esaustive. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è già stato confrontato con richieste, quali quella che implicitamente è sollevata dalla ricorrente relativa ai maggiori premi LAMal rispettivamente i costi della vita, senza poterle ritenere. In una decisione del 3 settembre 2012 (STCA 36.2002.42 emessa collegialmente), al considerando 2.13, questa Corte ha ritenuto, nel caso di un anziano assicurato degente in una struttura medicalizzata, che la sua sostanza andasse considerata, potendosi riconoscere in quella circostanza unicamente la deduzione del premio medio. Il ricorrente sosteneva come i cantoni fossero obbligati, per norma federale (art. 65 cpv. 3 LAMal) a considerare (specie a richiesta dell’assicurato) le circostanze economiche e famigliari più recenti. Nel suo caso il ricovero in casa anziani comportava importanti spese, riconosciute a livello fiscale ma non ammesse dalla Cassa cantonale di compensazione. La Cassa, di conseguenza, non poteva concedere al ricorrente deduzioni maggiori o diverse siccome persona affetta da una grave patologia e degente in una casa anziani con costi di certa importanza. Si tratta, come indicato, di una scelta deliberata del legislatore cantonale, che il ricorrente potrebbe considerare discutibile o financo inopportuna, ma che vincola il giudice perché non svuota la norma federale di senso e portata.
2.13. Nel caso di specie l’amministrazione per calcolare il reddito disponibile della ricorrente per l’anno 2024 ha rettamente preso in considerazione la tassazione 2021 come previsto dal Decreto esecutivo del 7 febbraio 2024 del Consiglio di Stato, il quale ha inoltre stabilito che i premi medi di riferimento corrispondono a fr. 7'072 per gli adulti, a fr. 5'260 per i giovani adulti e a fr. 1'630 per i minorenni.
La Cassa, accertato che la ricorrente, come del resto affermato nel ricorso, nel 2024 viveva da sola e dunque, giustamente, ha considerato che l’unità di riferimento era composta da una sola persona, ha effettuato il seguente calcolo:
Al totale dei redditi figuranti al punto 8 della notifica di tassazione (fr. 39'992), ha aggiunto la quota parte della sostanza di cui al punto 34 della tassazione (fr. 350, ossia 1/15 della sostanza netta) ha dedotto il premio medio di riferimento per adulti (fr. 7'072) e le spese professionali per salariati (fr. 4'000), ed è giunta ad un reddito disponibile di riferimento pari a fr. 29'270.
Per determinare l’importo della RIPAM la Cassa ha applicato quanto previsto dall’art. 32a LCAMal secondo cui la riduzione dei premi è accordata fino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo (cpv. 1) che è stabilito, per le unità di riferimento senza figli a carico, mediante l’applicazione della formula seguente: “RDM = costante del 3.8 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della Laps applicabile all’unità di riferimento”. Indubbiamente la formula appare ermetica e di difficile comprensione ai non addetti ai lavori. In sostanza il reddito disponibile massimo che consente il conseguimento della riduzione del premio (RDM) per l’unità di riferimento singola (ossia per la ricorrente singolarmente) ammonta a CHF 34'545.80 pari alla costante fissata dalla legge (3.8) moltiplicata per il 50% (ossia la metà) del limite LAPS (Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) per le persone sole (in questo caso), ossia CHF 18’182. Ne viene che il calcolo è il seguente: 3.8 x 50% (CHF 18’182) = CHF 34'545.80. Quest’ultimo importo è quello oltre il quale non è più riconosciuto un sussidio in una costellazione quale quella della ricorrente (UR composta da una persona sola).
2.14. Stabilito che l’importo (su base annua) del reddito disponibile dell’assicurata è inferiore al limite del diritto al sussidio, la Cassa ha correttamente proceduto a cifrare l’importo dell’aiuto sociale su base annua.
Per fare ciò l’amministrazione è partita dal premio medio di riferimento (PMR) che in concreto, come visto, assomma a CHF 7’072. L’importo della RIPAM (ossia della riduzione del premio) è quindi ottenuto (art. 35 e 37 cpv. 2 LCAMal) considerando il premio massimo che consente il sussidio (CHF 34'545.80), il reddito disponibile dell’assicurata (CHF 29'270) ed il premio medio appena descritto (CHF 7’072). La legge (art. 35 LCAMal) prevede espressamente che l’importo normativo di riduzione dei premi è determinato come segue:
[PMR - (PMR x RD2)]
RDM2
Il calcolo dell’amministrazione è stato eseguito, quindi, sulla scorta di parametri corretti ed il risultato è pure esatto perché è stato applicato, al risultato di questo calcolo, il coefficiente cantonale di finanziamento che è pari a 76,5%. Per l’art. 37 cpv. 1 LCAMal infatti l’importo effettivo di riduzione dei premi si ottiene moltiplicando l’importo normativo per il coefficiente cantonale di finanziamento ed in base al cpv. 2 della medesima norma il coefficiente cantonale di finanziamento è pari al 76.5%. L’importo calcolato dalla Cassa è di CHF 1’526.40 (per 12 mesi) ed è corretto.
L’amministrazione, come visto, ha infatti ritenuto la ricorrente per il 2024 quale persona sola, poiché i figli nel 2024 non erano più domiciliati presso di lei. La Cassa ha inoltre utilizzato i dati evinti dalla tassazione 2021 come previsto dal Decreto esecutivo del 7 febbraio 2024 del Consiglio di Stato.
Come già indicato, l’amministrazione si basa infatti integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario acquisire altre informazioni dallassicurato medesimo o tramite terzi (Ranzanici, tesi, capitolo 14.8. p. 387 e ss.; STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e giurisprudenza ivi citata). La Cassa può distanziarsi dalla decisione di tassazione determinata (annualmente) dal Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal) solo quando siano realizzate le condizioni dell’art. 30 cpv. 2 LCAMal e dell’art. 14 Reg. LCAMal.
L’amministrazione non può modificare le singole poste ma deve utilizzarle nel suo insieme, come figurano nella tassazione. Solo in caso di errori manifesti, qui non dati, può prescindere dagli elementi contenuti nella tassazione determinante.
La tassazione 2022 invece non è applicabile al caso di specie, poiché per costante giurisprudenza di questo Tribunale unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo può essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione e una decisione di tassazione relativa ad un altro periodo fiscale non può essere presa in considerazione trattandosi di una tassazione ordinaria riferita ad un periodo fiscale diverso da quello stabilito dell’Esecutivo cantonale per delega legislativa (cfr. la STCA 36.2014.6 del 15 maggio 2014).
Considerato che l’insorgente ha contestato la presa in considerazione della tassazione 2021 poiché comprendeva gli alimenti per i figli che nel 2024 non le sono più stati versati, la Cassa, in applicazione dell’art. 14 cpv. 2 lett. c RLCAMal per il quale su richiesta della persona assicurata il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente in caso di diminuzione o aumento (…) delle pensioni alimentari rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante, ha effettuato il calcolo della RIPAM anche sulla base dei dati più attuali.
Tuttavia, in tale costellazione, come osservato dall’amministrazione nella decisione su reclamo ed in sede di risposta, il diritto alla riduzione del premio LAMal per l’anno 2024 risulterebbe inferiore.
Infatti, dal 1° gennaio 2024 la ricorrente percepisce un reddito annuo, al netto dei contributi sociali, di fr. 42'890, cui vanno aggiunti fr. 8 di reddito della sostanza evinti dall’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza (applicabile in virtù art. 14 cpv. 3 RLCAMal) e fr. 408 di sostanza netta (1/15 della sostanza di fr. 6'126 evinta dall’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza). Dal totale delle entrate vanno dedotti fr. 7’072 (premio medio di riferimento), fr. 4'000 (spese professionali per salariati) e fr. 19 di interessi passivi. Il reddito disponibile ammonta così a fr. 32'030. In queste condizioni il diritto alla riduzione del premio sarebbe di fr. 756.90, inferiore a quanto calcolato dalla Cassa.
Ne segue che la decisione su reclamo che riconosce l’importo RIPAM di CHF 1’526.40 per l’anno 2024 è corretto.
Non sono percepite tasse e spese (art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti