Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2024.47
Entscheidungsdatum
10.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2024.47

cs

Lugano 10 febbraio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2024 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 ottobre 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1976, lattoniere (cfr. doc. 4), operaio e responsabile di cantiere (cfr. doc. 26), dipendente della __________ dal 6 dicembre 2021, è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CO 1 (in seguito: CO 1) per il tramite del proprio datore di lavoro.

1.2. Il 5 aprile 2024 il datore di lavoro ha notificato all’assicuratore una completa incapacità lavorativa di RI 1 dal 29 marzo 2024 (doc. 4). CO 1 ha inizialmente versato le prestazioni pattuite.

1.3. Dopo aver sottoposto l’assicurato ad una visita medico-fiduciaria presso la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del 25 giugno 2024 (doc. 26) ed aver acquisito ulteriore documentazione medica, CO 1, con decisione del 22 agosto 2024 (doc. 41), confermata dalla decisione su opposizione del 14 novembre 2024 (doc. B), ha stabilito che l’interessato può svolgere la sua attività lucrativa al 100% dal 3 luglio 2024 e che le indennità giornaliere sarebbero state versate fino al 2 luglio 2024.

1.4. RI 1, rappresentato dal sindacato RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo in via principale l’annullamento della decisione su opposizione impugnata ed in via subordinata il ripristino delle indennità giornaliere dal 3 luglio 2024 fino al 1° dicembre 2024 “rispettando il periodo effettivo di remissione da novembre” (doc. I).

Il ricorrente, che richiama l’incarto dell’assicuratore malattie, sulla base di referti della propria curante, dr.ssa __________, della circostanza che vi è stato un incremento dei farmaci assunti e del fatto che il 13 settembre 2024 è stato ricoverato d’urgenza presso un pronto soccorso, sostiene di avere ancora diritto ad indennità giornaliere per malattia.

1.5. Dopo aver chiesto (doc. III), ed ottenuto (doc. IV), una proroga, con risposta del 14 gennaio 2025, cui ha allegato una presa di posizione del 19 dicembre 2024 della dr.ssa med. __________, CO 1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

1.6. Con osservazioni del 24 gennaio 2025 (doc. VII), cui ha allegato un certificato medico del 5 dicembre 2024 della dr.ssa med. __________ (doc. VII/1) e trasmesse per conoscenza all’assicuratore il 27 gennaio 2025 (doc. VIII), l’insorgente ha ribadito le sue censure.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se il ricorrente ha diritto ad indennità giornaliere dal 3 luglio 2024.

2.2. Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

Ai sensi dell’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).

2.3. Per quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67 LAMal prevede che:

" 1Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.

2Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:

a. datori di lavoro, per sé stessi e per i propri dipendenti;

b. associazioni di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei loro membri;

c. associazioni di dipendenti, per i propri membri."

Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.

L’art. 72 cpv. 1bis LAMal prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità lavorativa.

A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.

Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.

L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.

In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).

Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.

2.4. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.5. In concreto, dopo aver inizialmente versato le prestazioni pattuite, l’assicuratore, rilevato che l’insorgente era inabile al lavoro per una diagnosi psichiatrica (episodio depressivo in disturbo di personalità emotivamente instabile [cfr. doc. 17 e 19]), ha sottoposto l’assicurato ad una visita medico fiduciaria ad opera della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. 26). La specialista, nel referto del 28 giugno 2024, allestito dopo aver visitato il ricorrente in data 25 giugno 2024, riassunta la situazione attuale, l’anamnesi familiare, fisiologica, scolastica, lavorativa, sociale, somatica e psichiatrica, i disturbi soggettivi e l’esame clinico secondo AMDP System, ha posto la diagnosi di episodio depressivo lieve ICD 10 F32.0 e disturbo di personalità emotivamente instabile ICD 10 F60.3.

La psichiatra ha affermato:

" (…)

Situazione attuale

L’assicurato lavora per la __________ dal 06.12.2021 al 100%, a sua detta, nel reparto resine come operaio e responsabile di cantiere con alle sue dipendenze un operaio.

Lo stesso è stato dichiarato inabile al 100% dal 29.03.2024 dal medico curante Dr. Med. __________, con cui riferisce di avere un consulto ogni 15-20 giorni.

Nel referto medico breve del 17.05.2024 il medico curante pone diagnosi di “Depressione in disturbo della personalità emotivamente instabile” e riferisce essere coinvolta nella presa a carico dell’assicurato la psichiatra Dr.ssa Med. __________ del __________. Prevede una capacità lavorativa del 100% dopo 4-6 mesi.

L’assicurato è seguito dalla psichiatra Dr.ssa Med. __________ del __________ dal gennaio 2024, con cui ha un consulto 1 volta al mese.

Asserisce di essere seguito anche dall’infermiera del __________, __________ di cui non sa riferire il cognome, al bisogno.

(…)

L’assicurato riferisce di essere stato confrontato nel corso dell’ultimo anno di lavoro con problemi sul posto di lavoro legati all’atteggiamento assunto dal datore di lavoro di “arroganza e prepotenza” con lamentati da novembre 2023 ansia, nervosismo, facile irritabilità, instabilità dell’umore.

Lo stesso riferisce che l’inabilità lavorativa in corso dal 29.03.2024 inizialmente fu certificata per una sciatalgia destra conseguente ad una contusione dell’arto inferiore dx contro un ponteggio durante l’attività lavorativa svolta ed in seguito prolungata per una sindrome influenzale e poi per un peggioramento dei disturbi psichici in corso da novembre 2023.

Riferisce parziale miglioramento dei sintomi psichici dalla certificata inabilità lavorativa.

Disturbi soggettivi

Riferisce attualmente episodica ansia, nervosismo, facile irritabilità, sbalzi d’umore, preoccupazioni per il futuro, episodica insonnia intermedia.

(…)

Esame clinico secondo AMDP System

L’assicurato giunge all’appuntamento convenuto.

È collaborante e disponibile durante la visita effettuata.

È curato nella persona e nell’abbigliamento, vestito in modo casual.

Si rilevano lievi segni di ansia al colloquio.

È lucido e orientato nei 3 domini.

Il linguaggio è fluente ed esente da turbe afasiche. Le gnosie e le prassie sono nella norma. Non si rilevano deficit nella memoria a breve, medio e lungo termine. Le capacità logiche e di giudizio sono conservate. La capacità di attenzione e concentrazione è mantenuta durante il colloquio. Il corso del pensiero è normale, senza ideazioni deliranti, idee fisse o prevalenti. La percezione è pronta e libera da errore. Il tono dell’umore è normale.

(…)

Valutazione e procedere

L’assicurato, confrontato con situazioni stressanti sociali e lavorativi in corso da 1 anno prima della certificata IL che avrebbe progressivamente ridotto la sua resilienza allo stress, da novembre 2023 ha sviluppato un episodio depressivo reattivo.

Dal 29.03.2024 certificata inabilità lavorativa al 100%.

Riferito parzialmente miglioramento dei sintomi psichici lamentati dalla certificata IL.

Soggettivamente lamenta attualmente episodica ansia, nervosismo, facile irritabilità, sbalzi d’umore, preoccupazioni per il futuro, episodica insonnia intermedia.

Oggettivamente (esame clinico secondo AMDP System) si rilevano lievi segni di ansia al colloquio. Il tono dell’umore è normale. Non presenta sintomi psicotici ne deficit cognitivi.

A livello diagnostico categoriale secondo l’ICD-10 il disturbo psichico sviluppato dall’assicurato da novembre 2023 u.s. è inquadrabile come un episodio depressivo, attualmente di lieve gravità ICD 10 F32.0, essendo soddisfatti i criteri.

Da quanto certificato dalla psichiatra curante l’assicurato presenta un disturbo di personalità emotivamente instabile, disturbo codificato al codice F60.3.

Emergono quali elementi disadattivi della sua personalità: autocentratura e autoreferenzialità, incertezza relativa all’immagine di sé, agli scopi da perseguire e alle preferenze interne, difficoltà nel controllo degli impulsi, scarsa tolleranza alla frustrazione ed alla critica.

Al di là della diagnosi categoriale l’assicurato non presenta alcun deficit delle funzioni dell’io esecutive, percettive, decisionali, previsionali e consequenziali.

Secondo il MINI ICF-APP non presenta alcun deficit delle competenze, del rispetto delle regole, del giudizio, dell’assertività, della persistenza, della relazione con gli altri e della mobilità.

Dal lato medico psichiatrico l’incapacità lavorativa al 100% certificata non è giustificata non presentando l’assicurato deficit psichici e funzionali rilevabili al MINI ICF-APP che incidano sulla sua funzionalità in ambito lavorativo.

Dal lato medico psichiatrico l’assicurato è abile al 100% in ogni attività ed ambiente di lavoro.

(…)

Di seguito rispondo alle vostre domande.

D1. Sussiste una capacità lavorativa nella sua attuale attività professionale?

R1. Sì. Dal lato medico psichiatrico l’incapacità lavorativa al 100% certificata non è giustificata non presentando l’assicurato deficit psichici e funzionali rilevabili al MINI ICF-APP che incidano sulla sua funzionalità in ambito lavorativo.

Dal lato medico psichiatrico l’assicurato è abile al 100% in ogni attività ed ambiente di lavoro.

D2. Se sì alla domanda 1 da quando ed in quale percentuale?

R2. Abile al 100% da subito. (…)” (doc. 26)

Il 2 luglio 2024 l’assicuratore sulla base delle conclusioni della dr.ssa med. __________, ha informato l’insorgente della cessazione del versamento delle prestazioni il medesimo giorno (doc. 30).

Il ricorrente ha prodotto un certificato del 17 giugno 2024 del dott. __________, medico chirurgo, medico di medicina generale di __________, il quale ha affermato che “il lavoratore dichiara di essere ammalato dal 17/06/2024 Prognosi clinica a tutto il 14/07/2024” ed ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% (doc. 33) ed un certificato del 29 luglio 2024 della dott.ssa __________, attiva presso __________, che afferma di aver visitato l’insorgente lo stesso giorno e che “emergeva il persistere di labilità emotiva con difficoltà nel gestire la quotidianità e in particolare situazioni fonte di stress emotivo che sono tuttora fonte di episodi di disregolazione emotiva. Il pz si mostra più consapevole del proprio funzionamento e dei propri bisogni ma la situazione clinica attuale non risulta compatibile con la ripresa di attività lavorativa” (doc. 38).

Chiamata ad esprimersi in merito, la dr.ssa med. __________ il 21 agosto 2024 ha confermato la sua precedente presa di posizione, affermando che nel “certificato medico redatto la collega non riporta alcun elemento nuovo, ne anamnestico ne clinico, rispetto a quanto a me già noto al momento della mia valutazione. Non riporta lo stato psichico secondo l’AMDP-System da lei oggettivato. Non riporta alcun deficit psichico, mentale o funzionale rilevato al MINI ICF-APP che possa incidere sulla funzionalità dell’assicurato in ambito lavorativo. In conclusione da quanto contenuto nel certificato medico da lei redatto non emerge alcun elemento atto ad invalidare la mia valutazione contenuta per esteso nel mio rapporto del 28.06.2024. L’assicurato è pertanto abile al 100% in ogni attività e ambiente di lavoro dal lato medico psichiatrico e non è assolutamente giustificata alcuna inabilità lavorativa” (doc. 40).

Il 30 agosto 2024 l’insorgente ha presentato le sue dimissioni con effetto al 30 settembre 2024 (doc. 45).

L’interessato ha in seguito prodotto dei generici certificati di malattia emessi dal dott. __________, medico chirurgo e medico di medicina generale, del 16 luglio 2024 (doc. 48) e del 4 settembre 2024 (doc. 50) e della dott.ssa __________, medico chirurgo, medico di medicina generale del 16 agosto 2024 (doc. 49), dove figura la data da cui “il lavoratore dichiara di essere ammalato” e la data della “prognosi clinica” e nel secondo certificato del dott __________ la diagnosi di depressione, crisi d’ansia e l’indicazione di un’inabilità al 100%.

In sede di opposizione il ricorrente ha trasmesso un referto del 4 settembre 2024 della dott.ssa __________, psichiatra, dove figura:

" (…) Il Sig. RI 1 è seguito dal __________ dal mese di Gennaio 2024 su invio del MMG per sindrome depressiva.

Il paziente presenta familiarità per suicidio e riporta in anamnesi un precedente ricovero presso reparto psichiatrico all’età di 18 anni circa a seguito di una crisi di agitazione psicomotoria con aggressività conseguente ad evento relazionale significativo sul piano emotivo (tradimento della fiducia da parte di persona nota).

Da allora il paziente non ha più avuto rapporti con i servizi psichiatrici ed ha mantenuto buon funzionamento psicosociale che gli ha consentito di sviluppare anche competenze specialistiche in ambito lavorativo dove è stato sempre molto apprezzato e valorizzato. Il paziente è sposato e ha 4 figli. Da tempo, pur mantenendo convivenza e rapporto di reciproco supporto, ha concordato con la moglie separazione.

Riferisce di aver sempre manifestato temperamento iroso e orgoglioso soprattutto quando percepiva aspetti di svalutazione o di mancato rispetto del suo ruolo o delle aspettative concordate.

Il paziente giungeva all’attenzione del servizio dopo lungo periodo in cui aveva iniziato a manifestare malessere espresso prevalentemente a livello somatico ma che a posteriori era di verosimile origine psicogena. Era stato infatti ricoverato nella primavera 2023 per sensazione di dispnea per cui aveva effettuato vari accertamenti risultati nella norma. Riferiva da diversi mesi infatti la comparsa di sintomi della sfera ansiosa e difficoltà a fare fronte agli impegni quotidiani che avevano comportato vissuti di demoralizzazione e chiusura relazionali alternati ad episodi di diforia con irritabilità e disinibizione comportamentale. Il paziente riconosceva inoltre in alcune fasi di aver fatto uso di alcool a scopo auto medicamentoso, ma appariva critico in merito ed è riuscito in seguito a mantenere astinenza che prosegue tuttora.

Il paziente si è sempre mostrato collaborante al percorso di cura sentendosi accolto e supportato. Riferiva di aver avuto esacerbazione della sintomatologia durante la fine del 2023 e attribuiva tale condizione anche alle difficoltà relazionali in ambito lavorativo dove si è sentito svalutato e non riconosciuto rispetto alle proprie competenze. Alle valutazioni emergeva elevato livello di impulsività con episodi di disregolazione emotiva che erano alla base di momenti di agitazione psicomotoria, ma si evidenziava anche deflessione del timismo con anedonia e fasi di ritiro relazionale. Il paziente verbalizzava ideazione auto lesiva associata a sentimenti di colpa e alla impossibilità di formulare una adeguata progettualità. Riconosceva il ruolo protettivo e supportivo della moglie nella gestione della quotidianità e delle pratiche burocratiche che erano e sono tuttora alla base di recrudescenze sintomatologiche comportando inevitabilmente incremento di quota d’ansia.

Il paziente è riuscito a sviluppare una maggiore consapevolezza della propria condizione clinica e del proprio funzionamento ma ancora si evidenzia tendenza al discontrollo dell’impulsività e instabilità timica per cui lo stesso riconosce di avere degli episodi in cui non riesce a gestire i vissuti di rabbia. Tali episodi, che inevitabilmente generano poi sentimenti di colpa, chiusura relazionale e pensieri di tipo autolesivo, hanno indotto comportamenti di evitamento per cui il paziente ha ridotto le frequentazioni sociali e svolge gli impegni necessari quasi unicamente alla presenza della moglie che gli garantisce contenimento emotivo. L’ipotesi di un rientro alla normalità è al momento dallo stesso non gestibile anche se risulta fonte di demoralizzazione e di sensazione di inadeguatezza anche rispetto al suo ruolo familiare.

Il paziente ha accettato l’impostazione di terapia psicofarmacologica che è stata gradualmente rivisitata con il fine di recuperare miglior stabilità emotiva e di contenere aspetti di impulsività e vissuti di rabbia. Ad oggi non è ancora tuttavia stato trovato un equilibrio psicopatologico stabile in quanto l’incremento posologico comporta la riduzione della tensione emotiva ma si associa a sensazione di sedazione che non è compatibile con la ripresa dell’attività lavorativa (il paziente infatti lavora anche su tetti e ponteggi).” (doc. 54/2)

Il ricorrente ha inoltre prodotto un referto del 13 settembre 2024 dove figura che si è presentato al Pronto soccorso dell’__________. Lo psichiatra __________, ha affermato:

" (…) Paziente seguito dal __________ per Dist. personalità. Viene accompagnato in ambulanza per una crisi di ansia acuta. Alla valutazione il paziente appare collaborante e accessibile, eutimico e non presenta alterazione nella forma ne del contenuto del pensiero. Riconosce che ha un temperamento tendenzialmente esplosivo, che talvolta fatica a controllare. Descrive i propri progetti esistenziali che al momento non contemplerebbero un rientro al lavoro in Svizzera per lo stato emotivo e il disagio che esperisce. Umore orientato in senso depressivo con inappetenza e insonnia. Accetta di incrementare la terapia in atto: Quetiapina 150 mg RP 1 cp x 2/die, Quetiapina 50 mg 1 cp alla sera, Sertralina 50 mg 1 cp al mattino. Al bisogno XV gtt di Diazepam. Ha già una rivalutazione programmata per il prossimo mese presso il __________ con la Dott.ssa __________ (…)” (doc. 54/3)

Chiamata ad esprimersi in merito ai due referti prodotti dal ricorrente, la dr.ssa med. __________ il 22 ottobre 2024 ha affermato:

" (…) Il rapporto della collega è privo degli elementi base necessari per poter formulare alcun giudizio relativo alla capacità lavorativa dal lato medico psichiatrico di un soggetto esaminato, assicurato compreso.

  1. La metodologia seguita dalla psichiatra curante nel suo rapporto in cui vorrebbe esprimersi rispetto alla CL dell’assicurato nella specialità di sua competenza non è riportata.

  2. Nella relazione clinica redatta il 04.09.2024 dalla psichiatra Dr.ssa Med. __________

Non vi è ancora alcuna descrizione dello stato psichico dell’assicurato da lei oggettivato secondo l’AMDP-System nelle diverse valutazioni da lei fatte;

Non è riportata alcuna diagnosi psichiatrica categoriale secondo l’ICD 10 o il DSM V (si segnala tra l’altro come la psichiatra curante non formuli alcuna diagnosi);

Non vengono riportati i deficit funzionali secondo il Mini ICF-APP da lei oggettivati che possano eventualmente incidere sul funzionamento anche in ambito lavorativo dell’assicurato.

Anziché quindi riferire elementi fondamentali (stato psichico dell’assicurato da lei oggettivato secondo l’AMDP-System che à la base di qualunque valutazione psichiatrica non solo assicurativa ma anzitutto clinica) e i deficit funzionali oggettivati secondo il Mini ICF-APP strumento riconosciuto dalla SIM (società svizzera) e dal TF quale strumento valutativo riporta solo i dati anamnestici (peraltro già noti alla scrivente) e dati soggettivi riferiti dall’assicurato e dalla moglie.

Scopo attuale non è fare chiarimenti diagnostici accademici ma stabilire se sulla base dei disturbi psichici (OGGETTIVI) e funzionali l’assicurato presenti oppure no una IL nella sua attività!

La psichiatra curante afferma che dai di 18 anni l’assicurato “non ha più avuto rapporti con i servizi psichiatrici ed ha mantenuto buon funzionamento psicosociale che gli ha consentito di sviluppare anche competenze specialistiche in ambito lavorativo dove è stato sempre molto apprezzato e valorizzato…Riferisce di aver sempre manifestato temperamento iroso e orgoglioso soprattutto quando percepiva aspetti di svalutazione o di mancato rispetto del suo ruolo o delle aspettative concordate…”.

Il disturbo personologico presentato dall’assicurato (da me classificato come un disturbo di personalità emotivamente instabile codificato al codice ICD 10 F60.3; emergevano quali elementi disadattivi della sua personalità autocentratura ed autoreferenzialità, incertezza relativa all’immagine di sé, agli scopi da perseguire e alle preferenze interne, difficoltà nel controllo degli impulsi, scarsa tolleranza alla frustrazione e alla critica), del quale la curante conferma che l’assicurato ne è consapevole, non ha mai inciso quindi sulla sua funzionalità in ambito lavorativo.

La psichiatra curante afferma: “… Riferiva da diversi mesi infatti la comparsa di sintomi della sfera ansiosa e difficoltà a fare fronte agli impegni quotidiani che avevano comportato vissuti di demoralizzazione e chiusura relazionali alternati ad episodi di disforia con irritabilità e disinibizione comportamentale…. Riferiva di aver avuto esacerbazione della sintomatologia durante la fine del 2023 e attribuiva tale condizione anche alle difficoltà relazionali in ambito lavorativo dove si è sentito svalutato e non riconosciuto rispetto alle proprie competenze…”; ancora una volta riferisce del comportamento dell’assicurato scandito dal disturbo di personalità di cui è affetto. Quanto da lei scritto conferma i tratti del disturbo personologico di cui l’assicurato è affetto, compresa l’instabilità timica riscontrabile in tali soggetti.

  1. La psichiatra curante rispetto al percorso di cura scrive:… è riuscito a sviluppare una maggiore consapevolezza della propria condizione clinica e del proprio funzionamento ma ancora si evidenzia tendenza al discontrollo dell’impulsività e instabilità timica per cui lo stesso riconosce di avere degli episodi in cui non riesce a gestire i vissuti di rabbia…. Il paziente ha accettato l’impostazione di terapia psicofarmacologica che è stata gradualmente rivisitata con il fine di recuperare miglior stabilità emotiva e di contenere aspetti di impulsività e vissuti di rabbia. Ad oggi non è ancora tuttavia stato trovato un equilibrio psicopatologico stabile in quanto l’incremento posologico comporta la riduzione della tensione emotiva ma si associa a sensazione di sedazione che non è compatibile con la ripresa dell’attività lavorativa (il paziente infatti lavora anche su tetti e ponteggi)”.

Da notare che la psichiatra curante non riporta neppure la terapia psicofarmacologica prescritta compreso il dosaggio.

(…)

Il rapporto del collega è privo degli elementi base necessari per poter formulare alcun giudizio relativo alla capacità lavorativa dal lato medico psichiatrico dell’assicurato.

Informa di averlo visitato “per una crisi d’ansia acuta”.

Secondo da quanto da lui scritto: “Alla valutazione il paziente appare collaborante e accessibile, eutimico e non presenta alterazioni della forma e del contenuto del pensiero. Riconosce che ha un temperamento tendenzialmente esplosivo che talvolta fatica a controllare” l’assicurato alla sua valutazione era eutimico e la crisi d’ansia era già risolta.

Non riporta alcuna diagnosi psichiatrica categoriale secondo l’ICD 10 o il DSM V.

Non riporta i deficit funzionali secondo il Mini ICF-APP da lui oggettivati che possano eventualmente incidere sul funzionamento anche in ambito lavorativo dell’assicurato.

Sulla non gravità della crisi d’ansia si fa riferimento a quanto scritto dal collega: “Ha già una rivalutazione programmata per il prossimo mese presso il __________ con la Dott.ssa __________”.

Conclusione

In conclusione la nuova documentazione medica prodotta priva di una chiara metodologia e degli elementi essenziali quali descrizione dello stato psichico dell’assicurato, oggettivato secondo l’AMDP-System, diagnosi psichiatrica categoriale secondo l’ICD 10 o il DSM V, descrizione dei deficit funzionali secondo il Mini ICF-APP oggettivati che possano eventualmente incidere sul funzionamento anche in ambito lavorativo dell’assicurato, non cambia in alcun modo la mia valutazione sulla CL dell’assicurato contenuta per esteso nel mio rapporto del 28.06.2024.

L’assicurato era pertanto abile al 100% in ogni attività e ambiente di lavoro dal lato medico psichiatrico e non era assolutamente giustificata alcuna inabilità lavorativa.” (doc. 55)

In sede di ricorso, l’insorgente ha prodotto un referto dell’8 novembre 2024 della dott.ssa __________, psichiatra, in gran parte uguale a quello del 4 settembre 2024. La curante ha aggiunto:

" (…) Attualmente il paziente riesce a mantenere una migliore stabilità emotiva anche in considerazione del fatto che è riuscito a formulare una progettualità adeguata per il proprio futuro soprattutto tutelando il proprio ambito familiare che da sempre risulta essere per lui prioritario.

Il miglioramento clinico inoltre gli ha consentito di poter gestire meglio gli stimoli emotivi e quindi di avvertire la necessità di riproporsi anche da un punto di vista lavorativo, sebbene al di fuori del precedente contesto dove le dinamiche relazionali risultavano disfunzionali.

Il quadro clinico appare inquadrabile come Episodio Depressivo (F32.1 secondo l’ICD-10) in remissione in Disturbo di Personalità Borderline (F60.3 secondo l’ICD-10).” (Doc. H)

Chiamata ad esprimersi in merito, il 19 dicembre 2024 la dr.ssa med. __________ ha affermato:

" (…) Il rapporto medico della collega salvo nella seconda pagina, ultimi 4 capoversi risulta esattamente identico nel suo contenuto a quello precedente del 04.09.2024 (copia-incolla) e riporta dati anamnestici e clinici a me già noti.

Per quanto riguarda gli ultimi 4 capoversi si segnala che la collega riferisce di una raggiunta migliore stabilità emotiva da parte dell’assicurato e di una progettualità adeguata per il futuro anche lavorativo.

Pone diagnosi di episodio depressivo in remissione (quindi non più in essere) in disturbo di personalità borderline (già noto al momento della mia valutazione, del quale il curante conferma che l’assicurato ne è consapevole e che non ha mai inciso sulla sua funzionalità dell’assicurato in ambito lavorativo per anni come da lei attestato).

Non riporta i disturbi soggettivi riferiti dall’assicurato.

Non riporta l’esame psichico oggettivato secondo l’AMDP-System

Non riporta eventuali deficit funzionali rilevabili al Mini ICF-APP.

Non riporta la psicofarmacoterapia prescritta.

Come già per il precedente rapporto da lei redatto si segnala che lo stesso è privo degli elementi base dal lato medico psichiatrico non solo per formulare una diagnosi ma indispensabili e necessari per poter formulare un giudizio relativo alla capacità lavorativa dal lato medico psichiatrico di un soggetto esaminato, assicurato compreso.

Scopo della valutazione medico psichiatrica della capacità lavorativa di un soggetto esaminato (nel caso l’assicurato) è stabilire se sulla base dei disturbi psichici e funzionali l’assicurato presenti oppure no una IL nella sua attività.

Si ricorda alla collega che non è la diagnosi categoriale in quanto tale a giustificare un’incapacità lavorativa ed un eventuale grado di un soggetto esaminato ma i deficit psichici e funzionali oggettivabili all’AMDP-System e rilevabili al Mini ICF-APP incidenti sulla funzionalità del soggetto esaminato anche in ambito lavorativo.

Il suo rapporto è privo di tali informazioni nonostante sia già stato segnalato nelle mie precedenti prese di posizioni la necessità di avere tali dati oggettivi.

Conclusione

In conclusione la nuova documentazione medica prodotta priva di una chiara metodologia e degli elementi essenziali quali descrizione dello stato psichico dell’assicurato oggettivato secondo l’AMDP-System, la descrizione dei deficit funzionali secondo il Mini ICF-APP oggettivati che possano eventualmente incidere sul funzionamento anche in ambito lavorativo dell’assicurato, non cambia in alcun modo la mia valutazione sulla CL dell’assicurato contenuta per esteso nel mio rapporto del 28.06.2024.

L’assicurato era pertanto abile al 100% in ogni attività e ambiente di lavoro dal lato medico psichiatrico e non era assolutamente giustificata alcuna inabilità lavorativa.” (doc. 57)

In sede di osservazioni il ricorrente ha prodotto un certificato del 5 dicembre 2024 della dr.ssa med. __________, psichiatra, che ha affermato:

" (…) Si certifica che il Sig. RI 1, nato in __________ il __________76, è seguito dal __________ da gennaio 2024. Durante il periodo di presa in carico il paziente ha assunto varie terapie psicofarmacologiche allo scopo di recuperare stabilità psicopatologica. In particolare, oltre a tp antidepressiva con Sertralina che poi è stata sospesa, ha assunto Quetiapina (inizialmente 50 mg RP/die che sono poi stati gradualmente incrementati fino a 600 mg RP/die durante il periodo estivo e che poi è stata gradualmente scalata).” (doc. VII/1)

2.6. In concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata del 30 ottobre 2024, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni dell’assicuratore convenuto.

Il referto del 28 giugno 2024 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ed i complementi del 21 agosto 2024, 22 ottobre 2024 e 19 dicembre 2024, sono dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.5. La specialista si è espressa su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita del 25 giugno 2024.

La dr.ssa med. __________, posta la diagnosi di episodio depressivo lieve ICD 10 F32.0 e disturbo di personalità emotivamente instabile ICD 10 F60.3 ha spiegato nel dettaglio i motivi per i quali l’interessato non presenta alcuna incapacità lavorativa, fondandosi segnatamente su elementi oggettivi, quali la valutazione AMDP System ed il test Mini ICF-APP (cfr., su questo aspetto, la STF 8C_320/2023 dell’11 aprile 2024, al consid. 5.1, con rinvio alla STF 8C_398/2014, consid. 4.3.2, pubblicata in SVR 2015 IV n. 10: “[…] Die Untersuchung gestützt auf die ICF-APP (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit), welche für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit praxisgemäss herangezogen werden darf (SVR 2015 IV Nr. 10 S. 27, 8C_398/2014 E. 4.3.2), ergab keinerlei Auffälligkeiten […]”).

Dalla valutazione non è emerso alcun deficit psichico e funzionale con influenza sulla sua funzionalità in ambito lavorativo.

La specialista ha potuto accertare personalmente come, “al di là della diagnosi categoriale l’assicurato” non presentava alcun deficit delle funzioni dell’io esecutive, percettive, decisionali, previsionali e consequenziali e neppure alcun deficit delle competenze, del rispetto delle regole, del giudizio, dell’assertività, della flessibilità, della persistenza, della relazione con gli altri e della mobilità. Sulla base di una valutazione oggettiva ha pertanto potuto escludere qualsiasi incapacità lavorativa. Ella ha inoltre rilevato che l’insorgente, nato nel 1976, dopo l’episodio depressivo avvenuto quando aveva 18 anni, ha sempre lavorato (cfr. anamnesi scolastica, lavorativa e sociale descritta nel referto del 28 giugno 2024 della dr.ssa med. __________), senza che siano mai emersi particolari disturbi funzionali in ambito lavorativo.

I certificati prodotti dal ricorrente non sono atti a mettere in dubbio le conclusioni della dr.ssa med. __________.

La psichiatra curante, dr.ssa med. __________, che concorda in sostanza con la diagnosi posta dalla dr.ssa med. __________, non apporta alcun elemento medico oggettivo a sostegno della continuazione dell’incapacità lavorativa del ricorrente oltre il 2 luglio 2024. I suoi referti poggiano prevalentemente su elementi soggettivi descritti dall’assicurato e non su una valutazione medica oggettiva quali l’AMDP System (per stabilire lo stato psichico) e il Mini ICF-APP (per stabilire gli eventuali deficit funzionali).

Le valutazioni della curante non presentano l’indicazione di eventuali deficit psichici e funzionali con influenza della capacità di lavoro dell’assicurato.

Come rileva anche la dr.ssa med. __________, secondo la giurisprudenza federale non è tanto importante la diagnosi quanto le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti). Non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 9C_572/2023 del 18 giugno 2024 = SVR 2024 IV 46; STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Nel referto del 29 luglio 2024, di poche righe, la psichiatra riferisce che dalla visita “emergeva il persistere di labilità emotiva con difficoltà nel gestire la quotidianità e in particolare situazioni fonte di stress emotivo che sono tuttora fonte di disregolazione emotiva”, e che la situazione non è compatibile con la ripresa dell’attività lavorativa, senza tuttavia apportare alcun elemento oggettivo a supporto della sua valutazione.

Con il rapporto del 4 settembre 2024, simile a quello successivo dell’8 novembre 2024, la dott.ssa __________, riporta un episodio di diversi anni prima (ricovero in reparto psichiatrico quando aveva 18 anni non seguito da ulteriori interazioni con i servizi psichiatrici) ed illustra quanto asserito dall’insorgente (“[…] Riferisce di … ; Riferiva da diversi mesi …; il paziente riconosceva … ; Riferiva di …), senza sottoporre l’interessato ad una valutazione medica oggettiva, tramite somministrazione di test psichiatrici riconosciuti, ma limitandosi a descrivere lo stato di salute dell’interessato nel corso della visita medica (“Alle valutazioni emergeva elevato livello di impulsività con episodi di disregolazione emotiva che erano alla base di momenti di agitazione psicomotoria, ma si evidenziava anche deflessione del timismo con anedonia e fasi di ritiro relazionale”), per poi nuovamente riportare le affermazioni dell’assicurato o comunque il suo vissuto personale (“Il paziente verbalizzava ideazione auto lesiva associata a sentimenti di colpa e alla impossibilità di formulare una adeguata progettualità. Riconosceva il ruolo protettivo e supportivo della moglie nella gestione della quotidianità e delle pratiche burocratiche che erano e sono tuttora alla base di recrudescenze sintomatologiche comportando inevitabilmente incremento di quota d’ansia. Il paziente è riuscito a sviluppare una maggiore consapevolezza della propria condizione clinica e del proprio funzionamento ma ancora si evidenzia tendenza al discontrollo dell’impulsività e instabilità timica per cui lo stesso riconosce di avere degli episodi in cui non riesce a gestire i vissuti di rabbia. Tali episodi, che inevitabilmente generano poi sentimenti di colpa, chiusura relazionale e pensieri di tipo autolesivo, hanno indotto comportamenti di evitamento per cui il paziente ha ridotto le frequentazioni sociali e svolge gli impegni necessari quasi unicamente alla presenza della moglie che gli garantisce contenimento emotivo. L’ipotesi di un rientro alla normalità è al momento dallo stesso non gestibile anche se risulta fonte di demoralizzazione e di sensazione di inadeguatezza anche rispetto al suo ruolo familiare”).

La dr.ssa med. __________ conclude affermando di aver modificato la terapia farmacologica che comporta una sensazione di sedazione non compatibile con la ripresa dell’attività lavorativa, senza tuttavia indicare le ragioni a sostegno della sua valutazione, in particolare senza indicare la terapia farmacologica prescritta. Anche in questa circostanza, mancano elementi medici oggettivi a supporto delle sue affermazioni.

La psichiatra conferma inoltre che l’assicurato dopo il ricovero avvenuto a 18 anni, non ha più avuto rapporti con i servizi psichiatrici ed ha mantenuto un buon funzionamento psicosociale che gli ha consentito di sviluppare anche competenze specialistiche in ambito lavorativo dove è stato sempre molto apprezzato e valorizzato. Come evidenziato dalla dr.ssa med. __________, il disturbo personologico presentato dall’assicurato non ha pertanto mai inciso sulla sua funzionalità in ambito lavorativo.

Nel successivo referto dell’8 novembre 2024, simile a quello del 4 settembre 2024, la dott.ssa __________ pone la diagnosi di episodio depressivo (F32.1) in remissione, ossia di risoluzione completa della sintomatologia depressiva, con possibile presenza di minimi sintomi residui (cfr. https://old.jpsychopathol.it/article/valutazione-clinica-della-remissione-dellepisodio-depressivo/#:~:text=Remissione%20(remission)%3A%20risoluzione%20completa,presenza%20di%20minimi%20sintomi%20residui), in disturbo di personalità borderline (F60.3) e precisa che lo stato di salute dell’interessato è migliorato (“Attualmente il paziente riesce a mantenere una migliore stabilità emotiva anche in considerazione del fatto che è riuscito a formulare una progettualità adeguata per il proprio futuro soprattutto tutelando il proprio ambito familiare che da sempre risulta essere per lui prioritario. Il miglioramento clinico inoltre gli ha consentito di poter gestire meglio gli stimoli emotivi e quindi di avvertire la necessità di riproporsi anche da un punto di vista lavorativo, sebbene al di fuori del precedente contesto dove le dinamiche relazionali risultavano disfunzionali”).

La curante, in questo referto, non attesta la presenza di un’incapacità lavorativa e neppure in questa occasione apporta elementi medici oggettivi per poter accertare le conseguenze dei disturbi psichici e funzionali sulla capacità lavorativa del ricorrente.

Non può essere di maggiore aiuto il certificato del 13 settembre 2024 dello psichiatra __________ in seguito al ricovero presso il Pronto soccorso dell’__________. Dalla descrizione effettuata dallo specialista, che non pone alcuna diagnosi secondo criteri internazionalmente riconosciuti e non si esprime in nessun modo circa la capacità lavorativa del ricorrente, emerge infatti che l’insorgente è collaborante, accessibile, eutimico (ossia con uno stato di equilibrio del tono affettivo fondamentale, ossia dell’umore [cfr. treccani.it]), senza alterazioni nella forma e nel contenuto del pensiero. Illustrato quanto riportato dal medesimo insorgente, il medico ha ricalibrato la terapia, indicando, ad ulteriore comprova della stabilità dello stato di salute dell’interessato e dell’assenza di una particolare necessità di cura a breve termine che “ha già una rivalutazione programmata per il prossimo mese”.

A proposito della modifica della terapia psicofarmacologica e dell’incremento della Quetiapina, questo Tribunale evidenzia che il fatto di adattare la dose dei medicamenti assunti non implica automaticamente la presenza di un’incapacità lavorativa della persona assicurata, in assenza di un esame oggettivo della situazione. In concreto nel certificato del 5 dicembre 2024 (doc. VII/1) la dr.ssa med. __________ si limita a descrivere l’evoluzione del dosaggio, nel tempo, dei medicamenti prescritti, senza peraltro essere particolarmente precisa nelle date e nella descrizione dell’incremento e del decremento delle dosi assunte, senza esprimersi in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato e senza esporre alcun esame psichico oggettivo o eventuali deficit funzionali.

Neppure i certificati del dott. __________ e della dr.ssa __________, medici chirurghi e medici di medicina generale, sono di ausilio all’insorgente, giacché si limitano per la maggior parte a riportare le date da cui “il lavoratore dichiara di essere ammalato” e la data della “prognosi clinica”, con, in uno di essi, la diagnosi di depressione e crisi d’ansia e di una inabilità del 100%, senza tuttavia descrivere gli elementi medici oggettivi che convaliderebbero la valutazione.

Alla luce di quanto sopra, non sussiste pertanto dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, circa la correttezza delle conclusioni contenute nei referti della dr.ssa med. __________.

In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.7. Secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni LAMal non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

10

Gerichtsentscheide

22