Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2023.25
Entscheidungsdatum
27.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 36.2023.25

IR/sc

Lugano 27 novembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 settembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 19 luglio 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. Mediante formulario pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione il 30 dicembre 2021 RI 1, nata il __________ 1991, domiciliata a __________, nubile, apprendista, assicurata LAMal presso __________, ha postulato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2022 (doc. 1). Il modulo appare in realtà confuso siccome, oltre alle indicazioni stese con verosimiglianza da RI 1 sono riportate indicazioni in matita, stese da mano non nota, aggiunte. In particolare, a pagina 2 punto 2 sotto la voce “coniuge/convivente/Partner registrato” è indicato il nominativo di __________, __________ 1990, salariata ed assicurata presso __________.

Allegato al modulo (prodotto con l’intero incarto da parte della Cassa) un plico contenente, tra altri documenti, una simulazione di calcolo che considera l’Unità di riferimento (UR qui di seguito) composta da sue persone (verosimilmente RI 1 e __________), con un reddito di riferimento semplificato complessivo di CHF 50'576 ed il conseguente superamento del limite per conseguire la riduzione dei premi (RIPAM qui di seguito).

1.2. Con decisione del 31 maggio 2022 (doc. 2) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di RIPAM considerando l’UR composta da due persone, appunto RI 1 e __________, con il conseguente superamento del limite di reddito per conseguire l’aiuto sociale. Il 30 giugno 2022 (doc. 3) RI 1 ha presentato reclamo contro tale decisione indicando le sue difficoltà economiche e osservando di essersi trasferita solo temporaneamente dalla sua amica __________ senza beneficiare di agevolazioni, essa rileva in particolare come “la mia amica non contribuisce in alcun modo a sostenermi economicamente” (doc. 3).

Alla luce della contestazione mossa la Cassa ha chiesto all’assicurata di volere contattare telefonicamente la funzionaria incaricata nei 20 giorni successivi (doc. 4 del 13 ottobre 2022), ed il 17 novembre 2022 ha trasmesso all’assicurata un modulo da riempire intestato “istruttoria reclamo” (doc. 5) cui ha fatto seguito uno scambio di messaggi di posta elettronica tra la funzionaria incaricata e l’assicurata (doc. 6).

Con il doc. 7 RI 1 ha prodotto le ultime buste paga a disposizione (aprile 2022 sino ad agosto 2022) che indicano tutte un salario di base, per persona in formazione, di CHF 1'572 cui si aggiungono le indennità per lavoro serale o festivo rispettivamente le indennità per trasferte, laddove svolte, con successiva deduzione degli oneri sociali. Il mese di luglio presenta in aumento straordinario ed eccezionale delle entrate per una gratifica per il conseguimento del diploma e la liquidazione delle vacanze, il successivo mese di agosto le cifre ritornano ad essere quelle dei mesi da aprile a giugno. Datrice di lavoro dell’assicurata è __________, assistenza a domicilio, con sede a __________, la funzione svolta dalla ricorrente è quella di assistente sanitario e l’attività è svolta al 100%, con il rilievo che, sino ad agosto, ossia sino al conseguimento del diploma, il salario orario si attestava sui CHF 8,72 per ora di lavoro, al netto degli oneri sociali. Come si indicherà, successivamente al diploma, la remunerazione è stata adeguata ed innalzata (v. doc. 14). Implicitamente l’assicurata ha indicato la sua necessità di aiuto sociale.

L’8 marzo 2023 la Cassa ha chiesto all’assicurata ulteriore documentazione (doc. 8). Con il plico doc. 9 (trasmesso il 2 maggio 2023) RI 1 ha prodotto la decisione di tassazione IC 2021, indicante un imponibile di CHF 14’300 e redditi lordi per CHF 17'000, il certificato di salario 2022 indicante un reddito netto annuo di CHF 28'355,60. Con il plico doc. 10 __________ ha prodotto alla Cassa il suo certificato di salario indicante un reddito netto di CHF 52'207 e la sua decisione di tassazione 20221 (redditi lordi CHF 50'485).

La Cassa ha domandato ulteriormente all’assicurata (doc. 11) in data 30 maggio 2023 e RI 1 ha prodotto, il 1. giugno 2023 (doc. 12), 3 avvisi di pignoramento per complessivi CHF 6'000 circa, a seguito di procedure esecutive avviate dall’assicuratore malattia __________. Il 21 giugno 2023 la qui ricorrente ha prodotto, unitamente alla signora __________, altra documentazione tesa a dimostrare la sua condizione economica. Agli atti dell’amministrazione è stato acquisito il certificato di salario 2022 di __________ (già prodotto in precedenza), il contratto di locazione della stessa sottoscritto il 10 giugno 2016 (canone di CHF 1'000 mensili e acconto spese per CHF 120 per l’appartamento e CHF 90 per il parcheggio) nonché un estratto bancario di fine 2022 della signora __________ indicante un saldo in conto di CHF 1619,90.

Con il plico doc. 14, il 21 giugno 2023, RI 1 ha prodotto ulteriori attestati di salario relativi ai medi di ottobre a dicembre 2022 da cui emerge un salario, successivo al conseguimento del diploma, di CHF 3'667,40 lordo mensile senza indennità. Il 30 giugno 2023 (doc. 16), a richiesta della Cassa (doc. 15), RI 1 ha ulteriormente prodotto i fogli paga dei mesi del 2022 non presentati in precedenza (marzo e settembre).

1.3. Dopo avere eseguito la verifica del calcolo la Cassa ha ritenuto il superamento del limite di reddito per conseguire il diritto alla RIPAM (doc. 17) ed ha emanato la sua decisione su reclamo (datata 19 luglio 2023). Nel suo provvedimento l’amministrazione ha considerato il sussistere di una convivenza tra RI 1 e __________, suddividendo il calcolo dei redditi conseguiti per il periodo gennaio - agosto 2022, in applicazione dell’art. 14 RLCAMal, fissandoli in CHF 52'687, mentre per il periodo successivo dell’anno 2022 il reddito complessivo realizzato dalle due componenti l’UR è stato fissato in CHF 55'369 riportato su base annua. In entrambe i casi la Cassa ha considerato il superamento dei limiti di reddito per conseguire la RIPAM.

1.4. RI 1 ha inoltrato, in data 8 settembre 2023, un ricorso (doc. I) contro la decisione della Cassa. L’amministrazione avrebbe errato considerando l’UR composta anche “dalla mia coinquilina di allora”, sussistendo all’epoca una semplice condivisione dell’appartamento locato con la conseguente suddivisione delle spese in assenza di un legame di vita, sentimentale, economico e di mutua assistenza. La ricorrente indica la necessità di dimostrare il sostegno tra partner in base alla giurisprudenza, ciò che in concreto non sarebbe dato. Le due coinquiline di allora avrebbero disposto di due automobili, non vi sarebbe stata nessuna procura sui conti bancari di una delle coinquiline in favore dell’altra, nessun elemento che possa fare ritenere una convivenza stabile. La ricorrente rileva poi come essa abbia dovuto sopportare da sola la sua situazione debitoria senza il sostegno della signora __________. Da ultimo l’assicurata rileva come le due coinquiline abbiano lasciato l’appartamento a fine agosto 2023 e la ricorrente viva oggi assieme al suo attuale compagno a __________. Nelle sue conclusioni l’assicurata chiede l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del suo diritto alla RIPAM 2022 (doc. I).

La Cassa cantonale di compensazione non ha formulato osservazioni al ricorso, limitandosi a rinviare al provvedimento impugnato (doc. IV del 2 ottobre 2023). Il 13 ottobre 2023 il Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. V) ha trasmesso la risposta di causa all’assicurata ed offerto alle parti la possibilità di domandare l’acquisizione di nuove prove. Nessuna delle parti ha reagito all’invito.

considerato in diritto

in ordine

2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale siccome retrocessa dal legislatore federale, come rammenta la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016). Affinché il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere resa dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo dell’assicurato. In altri termini non è la decisione formale resa dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un diretto ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che segue il reclamo dell’assicurato. In concreto il ricorso presentato contro la decisione 19 luglio 2023 della Cassa è tempestivo.

2.2. Alla procedura non sono applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal secondo cui “le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66”.

nel merito

2.3. Oggetto del contendere è il diritto dell’assicurata qui ricorrente di ottenere la RIPAM 2022 che la Cassa le ha negato considerandola convivente con __________ e formante con la stessa una unità di riferimento (UR qui di seguito).

2.4. Come ricordato in recenti giudizi relativi alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (si vedano le STCA 36.2022.21 del 13 giugno 2022, 36.2021.14 del 19 aprile 2021 e 36.2021.8 del 22 marzo 2021 di cui si riportano - qui di seguito - i passaggi rilevanti per la comprensione della materia) vale la pena di evocare, seppure brevemente, alcuni capisaldi della materia che, con il 2012 prima, e nel 2015 poi, ha subito un’importante modifica, rispetto ai precedenti paradigmi, ad opera del legislatore cantonale.

Il legislatore ha, infatti, stabilito un sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La precedente normativa aveva infatti mostrato talune lacune e, soprattutto, la novella ha voluto ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ranzanici, tesi citata, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno previsto di rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

Le norme più recenti tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185,134 I 313 e 145 I 26 c. 3.2. e 3.3.) e compete al Cantone non solo fissare le procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.

Con le norme introdotte nel 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.). Importante è ancora rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.

2.5. Tra i criteri necessari per determinare il diritto alla RIPAM vi è il reddito. Il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR (unità di riferimento) è il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata partendo dai dati fiscali) che si stabilisce partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione. L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici, op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.).

Il RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).

Dai lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS (si veda Ranzanici, op. cit., n. 826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali".

L’amministrazione prescinde (così come il Giudice) dai dati fi-scali in casi eccezionali, che le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione. Sia l’amministrazione sia il Tribunale cantonale delle assicurazioni, se non dati gli estremi del regolamento (art. 14), debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF 3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non possono essere considerate. Secondo le norme vigenti la spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si veda anche: Ranzanici, op. cit., n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).

2.6. Per completezza va rammentato ancora che, per fissare l’importo della riduzione del premio da riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65 cpv. 1 LAMal), l’importo normativo della RIPAM accertato in base alle norme va ulteriormente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.10. p. 448 e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata.

2.7. Come anticipato nelle considerazioni precedenti la Cassa prescinde dal rifarsi ai dati previsti nella tassazione di riferimento quando gli stessi non siano attuali in seguito a eventi specificatamente previsti dal regolamento di applicazione della LCAMal. In particolare (come evocato nella STCA 36.2019.52 del 26 agosto 2019) in situazione di vedovanza.

L’art. 14 RLCAMal prevede, al suo capoverso 1, l’obbligo (per l’imposizione voluta dall’esecutivo cantonale con l’espressione: “Il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi”) per l’amministrazione di procedere alla determinazione del diritto alla riduzione dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella tassazione, in caso di

" a) persone soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’ob-

bligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera;

b) persone domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

c) persone sole conformemente all’art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione;

d) decesso del coniuge o del partner registrato;

e) divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata;

f) cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale.”

Il regolamento (art. 14 cpv. 2) prevede poi altre ipotesi in cui, a richiesta dell’assicurato o dell’UR, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente. Le ipotesi sono le seguenti:

" 2La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta, su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in caso di:

a) cessazione parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g) del capoverso 1;

b) diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

c) diminuzione del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

d) diminuzione degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

e) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie.”

La norma prevede ulteriormente che:

" (…)

3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.

4I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

5Per le persone non residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a) del capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al calcolo del reddito determinante.”

In particolare, dunque, nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito comunicato all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il reddito da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.

2.8. Va ancora evidenziato come, a norma dell’art. 40 LCAMal, annualmente il Consiglio di Stato stabilisce il periodo fiscale determinante per l’acquisizione dei dati di base; i premi medi di riferimento; la costante applicabile alle unità di riferimento con figli e alle unità di riferimento senza figli; il coefficiente cantonale di finanziamento, ritenuto tuttavia il parametro di cui all’art. 37 LCAMal.

Per il 2022 l’Esecutivo cantonale ha stabilito come segue le basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie che ha definito come segue: il periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è quello relativo all’imposta cantonale per l’anno 2019; il premio medio di riferimento, per gli adulti, è di CHF 6'000, per i giovani adulti CHF 4'594, per i minorenni CHF 1'379. La costante per il calcolo del reddito disponibile massimo è stata stabilita, per le unità di riferimento senza figli, nel 3.8 e per le unità di riferimento con figli nel 4.7.

2.9. Nel caso concreto, prima di esaminare la correttezza del calcolo eseguito dall’amministrazione, che ha sommato i redditi della qui ricorrente e dell’allora convivente __________, è rilevante verificare la correttezza del presupposto dal quale la Cassa è partita, e contestato con il ricorso, ossia se le signore RI 1 e __________ siano state conviventi stabili e quindi accomunate in un’unica unità di riferimento (in merito si veda: Ranzanici, op. cit., n. 719 e ss., p. 379 e ss.).

2.10. Questa Corte si è già, più volte, chinata su questo aspetto. In particolare nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015. La legge prevede, all’art. 26 cpv. 4 LCAMal, che i partner conviventi, in caso di convivenza stabile, compongano una UR.

Va evidenziato come, prima ancora della vigenza della nuova legge ticinese, la giurisprudenza federale si era già occupata, in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone di Vaud, di un caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:

" L'art. 18 al. 1 du règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)

Dans le domaine des contributions publiques ou des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général très strictes (ATF 133 I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF 133 V 402 consid. 3.2 p. 404 s.; ATF 132 I 117 consid. 4.2 p. 121; ATF 132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130 I 65 consid. 3.1 p. 67). En matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat.

Il en va ainsi du cercle des bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer dans une ordonnance (ATF 118 Ia 46 consid. 5b p. 61; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf. également ATF 131 II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas … arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434; 2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2; 2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p. 162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1).

Les considérations qui sont à la base de cette jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie, vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.

La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés. Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union matrimoniale."

Considerare, in caso di concubinato, il reddito conseguito assieme dai concubini per valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente ammessa dalla giurisprudenza federale ed in Ticino oggetto di una codifica normativa. In Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è ritenuta stabile. La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo aspetto come la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la convivenza è considerata stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Le condizioni sono, come indicato, alternative. Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza.

Con pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAmal inserendo un nuovo art. 10a secondo cui:

" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."

con ripresa degli elementi già contenuti nel RLaps. Dall’entrata in vigore la norma non ha subito modifiche.

2.11. Il tema sottoposto dal gravame impone a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni di analizzare il concetto di “convivenza” usato all’art. 26 LCAMal che impone di ritenere i “partners conviventi” formare un unico unità di riferimento (con la necessità di computare redditi e sostanza di entrambe e di ritenere le deduzioni e le spese computabili complessive per determinare il diritto, dell’UR, a ottenere la RIPAM). La legge prevede che la convivenza debba essere ritenuta formare una UR tra i conviventi stessi se “ritenuta stabile”. Il termine convivenza stabile è spesso sovrapposto a quello di coabitazione durevole rispettivamente del concubinato, termine che, come evoca la dottrina (Francesca Ranzanici Ciresa: Le concubinage en droit suisse, pubblicato nella serie Droit de la famille pour les praticiens Band/Nr. 2, 2022, ed. Stämpfli Verlag AG, p. 1 e 2 n. 4), deriva dal termine latino concùmbere (che discende da «cum» ossia con e «cubare» ossia giacere) e fa, nella sua accezione originaria, riferimento a delle relazioni sessuali intrattenute al di fuori di un matrimonio. L’evoluzione dei tempi ha condotto ad una nuova definizione del termine con esclusione del riferimento di natura sessuale, come evoca la medesima dottrina (loc. cit.), e l’espressione utilizzata oggi sempre più frequentemente è quella di “eheähnliche Lebensgemeinschaft ou nichteheliche Lebensgemeinschaft” che, in francese diviene «communauté de vie non maritale», in italiano comunità di vita non maritale. La medesima autrice rammenta come nelle tre lingue ufficiali della Confederazione i termini per definire un concubinato, sono, per il francese: «concubinage» ma pure «union libre», «communauté de vie non maritale», «cohabitation non maritale», «pseudo-mariage» od ancora «ménage de fait». Questa ricchezza d’espressioni si riflette anche nella lingua tedesca dove reperiamo: “Konkubinat” ma pure “eheähnliche Lebensgemeinschaft”, “nichteheliche Gemeinschaft”, “Ehe ohne Trauschein”, “faktische Ehe” oppure “wilde Ehe”. In italiano abbiamo indicato l’espressione di concubinato, ma anche quella di convivenza, convivenza more uxorio. Termini che non sono però intercambiabili e non costituiscono dei sinonimi. Nelle STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 e 36.2015.29 del 13 agosto 2015; 36.2016.102-105 del 14 novembre 2016, 36.2016. 130 - 131 del 15 marzo 2017; 36.2016.140 del 23 maggio 2017; 36.2017.49-54 del 19 dicembre 2017; 36.2018.8 del 22 maggio 2018 nonché 36.2019.63 e 64 del 13 settembre 2019 come evoca la dottrina (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.6.2.4., p. 378 e ss.), questa Corte ha trattato diverse situazioni di convivenza stabile in base all’art. 26 cpv. 4 LCAMal che, come indicato, prevede che i partner conviventi, in caso di convivenza stabile, compongano un’unica UR. Va subito osservato come, con STCA 36.2015.29 del 13 agosto 2015, questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che l’equiparazione dei conviventi alla situazione dei coniugi non è contraria al principio di uguaglianza giuridica dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. Regolamentare il tema della convivenza in maniera diversa negli ambiti del diritto fiscale ed in quello della RIPAM appare lecito ed ammissibile e non viola, come detto, l’art. 8 Cost. fed.

2.12. Va, di seguito, esposto come la prassi di questa Corte abbia interpretato il concetto di convivenza stabile di cui all’art. 26 LCAMal. In particolare in una decisione del 20 settembre 2018 (STCA 36.2018.43) il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ripercorso la giurisprudenza resa in ambito di applicazione della LAPS e del relativo regolamento in materia, considerazioni che, per completezza d’esposizione, occorre riprendere qui di seguito.

Nella STCA 42.2012.2 del 24 marzo 2013, emanata nella sua composizione completa, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni, a questo proposito, ha osservato come:

" … per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

" 2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1 Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

Ed ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze che ritiene quanto segue:

" Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Con le ulteriori seguenti osservazioni:

" È, altresì, utile sottolineare che secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.)."

Questi rilievi sono già stati formulati da questo TCA nell’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione malattie, nella STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015, consid. 2.20, rispettivamente nella STCA 36.2015.29 pure nel considerando 2.20, e sono assolutamente attuali per cui debbono essere ulteriormente ribaditi. I concetti della Laps, e la giurisprudenza cantonale sviluppata in materia, vanno applicati anche in ambito di riduzione dei premi sia per il rinvio dell’art. 26 cpv. 4 LCAMal, sia per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e per l'art. 2a Laps), sia per lo scopo stesso che si prefigge la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, nonché per il tenore dell’art. 10a RLCAMal. Sarebbe scioccante applicare, all’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione malattie coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso (sul tema dei partner conviventi si veda anche: Ranzanici, op.cit., capitolo 14.6.2.4. p. 378 e ss.).

2.13. Condividere la propria esistenza, gli affetti, in una relazione intensa rapportabile a quella coniugale, impone, a livello di RIPAM, come per l’applicazione della Laps, di considerare l’unità di riferimento composta dai conviventi stabili. Il tema della convivenza stabile non può prescindere dall’aspetto della sua durata, oltre che della natura dei rapporti tra i conviventi. Per meglio inquadrare questi aspetti appare di rilievo qui riprendere alcuni passi della prassi di questo Tribunale sviluppati nelle STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 in materia di assistenza sociale, rispettivamente 39.2015.3 del 12 novembre 2015 resa in ambito di assegni famigliari.

Nella STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 il TCA ha esaminato il concetto di convivenza con riferimento alla sua durata e al fatto che la stessa procuri gli stessi vantaggi del matrimonio, ciò in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e dell’art. 2a Reg.Laps il cui tenore è identico all’art. 10a RLCAMal. In quel giudizio tema in discussione era, in ambito di assistenza sociale, l'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione, che corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5), composta dal titolare del diritto, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi (a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006).

Con riferimento al tenore della norma applicata (art. 4 lett. c Laps) questa Corte ha evidenziato taluni passaggi del Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) citati nel considerando precedente.

Va ulteriormente rilevato il passaggio del Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze:

" (…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Nella STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 il TCA osservava ancora che:

" (…) dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 … in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

“ Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.” (Doc. X1)

Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.). (…)”

Nel medesimo giudizio era poi evocata la giurisprudenza in tema:

" (…) In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo. (…)”

e ciò oltre a richiamare le STCA in tema di RIPAM ricordate in precedenza (STCA 36.2014.78-79, 36.2014.84-85 e 36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015).

Va ancora rilevato che, sempre nella STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015, questa Corte osservava come:

" (…) Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 e menzionate nella sentenza DTF 134 I 313 consid. 5.5. citata sopra (cfr. consid. 2.3.), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e di vita") sottolineano che:

“ F.5 Comunità di abitazione e di vita

F.5.1 Definizione e principi

Le persone che vivono in comunità di tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il sostegno sociale.

Per «comunità di tipo familiare» si intendono partner o gruppi che convivono e si dividono le spese domestiche giornaliere quali l’abitazione, le telecomunicazioni, il vitto, la luce, ecc. Vivono quindi assieme, ma senza costituire una coppia sposata o una famiglia in senso stretto (per esempio: conviventi, fratelli e sorelle, colleghi, amici, ecc.).

Sul piano del diritto, le persone che vivono in comunità di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento degli altri membri della comunità. Di conseguenza, non si possono sommare i beni e i guadagni degli uni e degli altri. Si dovrà invece elaborare un conto individuale per ogni membro beneficiario.

Le persone che non beneficiano del sostegno sociale ma che convivono con uno o più beneficiari sono tenute ad assumere il costo del loro proprio mantenimento.

Con ciò si intende, in particolare l’assunzione delle spese di mantenimento, dell’affitto e degli oneri per necessità speciali.

La quota di partecipazione è calcolata in base alla somma ammissibile in proporzione alla grandezza del gruppo. Il totale viene ripartito propor­zionalmente tra i membri della comunità. Nella ripartizione delle spese di locazione, i bambini, sino al compimento dell’undicesimo anno di vita, vengono conteggiati come mezze unità.

I conviventi beneficiari di prestazioni di sostegno sociale (cop­pie non coniugate) non devono soggiacere ad un trattamento migliore rispetto ai coniugi sposati.

In queste situazioni, il budget non dovrebbe essere maggiore di quello di una famiglia o di una coppia sposata che vive in condizioni simili.

Nel caso di un concubinato stabile, e se solo uno dei conviventi è benefi­ciario del sostegno sociale, il reddito e la sostanza del partner non bene­ficiario possono essere tenuti in debita considerazione. Una convivenza è ritenuta stabile se dura da almeno due anni o se i due partner abitano assieme ad un figlio nato dalla loro relazione.

Per il sostegno sociale, le unioni domestiche registrate di coppie omosessuali vanno trattate in analogia a quelle dei conviventi.

Le unioni domestiche registrate di coppie dello stesso sesso hanno uguali diritti e doveri delle coppie sposate (Legge fede­rale sull’unione domestica registrata, LUD, 211.231).”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. HÄNZI, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

Nel merito della fattispecie analizzata nella STCA 42.2014.13 questa Corte “indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps è conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale” non ha ritenuto, per tutto il periodo considerato, il sussistere di una convivenza stabile ossia che la convivenza procurasse “anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi (art. 2a lett. c Reg.Laps)” gli stessi vantaggi di un matrimonio, con l’evidenza che:

" … il Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla modifica della Laps, in relazione all’art. 4 Laps, unità di riferimento, prevede che la convivenza può essere definita stabile in particolare quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune.

È vero che nel citato Messaggio è stato precisato che il regolamento di applicazione avrebbe dovuto definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no … È altrettanto vero, tuttavia, che nel Messaggio non è stato fatto alcun accenno all’intenzione di voler considerare stabile una convivenza, nel caso in cui non vi siano figli in comune, a prescindere da una durata minima. Ora quest’ultimo elemento è invece un aspetto essenziale per la giurisprudenza federale, così come per le disposizioni COSAS p.to F.5.1. …

Va, poi, evidenziato che il ricorrente stesso non mette in discussione il fatto che successivamente ai primi sei mesi, la sua convivenza vada ritenuta stabile …”

Sempre nel giudizio 21 maggio 2015 questa Corte aveva anche evidenziato come:

" (…) Il Commento alle modifiche della Laps del settembre 2006 elaborato dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato, per quanto concerne l’art. 2a Reg.Laps, (…) enuncia che la convivenza è considerata stabile, oltre alla situazione in cui i genitori hanno figli in comune, se, qualora non vi siano figli in comune, dura da almeno 6 mesi oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio. (…) possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (…) le circostanze fattuali elencate rappresentano, quindi, unicamente degli indizi che possono far concludere, nel caso in cui la medesima duri da meno di sei mesi, per una convivenza conferente vantaggi analoghi al matrimonio.”

Con il rilievo che non basta la presenza di uno o più degli elementi di fatto citati per concludere automaticamente che ci si trova confrontati con una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio, ma deve essere valutata la singola fattispecie nella sua globalità. Nella STCA 42.2014.13 questa Corte aveva rilevato la giurisprudenza federale su questi aspetti, in specie definendo quando un concubinato vada considerato stabile, e meglio:

" … nel giudizio 5C.90/2001 del 15 ottobre 2001, relativo alla modifica di una sentenza di divorzio per quanto concerneva gli alimenti dovuti all’ex moglie, l’Alta Corte ha rilevato che il fatto che al momento del divorzio nel 1991 l’ex marito fosse stato al corrente della convivenza dell’ex moglie non permetteva di affermare che avesse rinunciato a chiedere successivamente la soppressione del contributo alimentare. Il TF ha precisato che, visto il carattere relativamente recente della nuova relazione dell’ex moglie, cominciata nel 1989 con inizio della convivenza nell’autunno 1990, l’ex marito non doveva necessariamente aspettarsi a che tale convivenza si sviluppasse in una relazione paragonabile a un matrimonio.

Nel giudizio 5C.155/2004 del 9 settembre 2004, in cui la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso di un ex marito che aveva chiesto la soppressione della pensione alimentare dovuta all’ex moglie a seguito del divorzio, è stato poi evidenziato che in quel caso l’ex moglie riceveva un aiuto economico (pagamento saltuario di qualche pasto e di qualche uscita) da un amico con il quale aveva sì convissuto per due anni, ma con cui non abitava più. L’ex marito non aveva del resto preteso il contrario, né che tale unione sarebbe stata così stabile da procurare dei vantaggi economici analoghi al matrimonio.

La STF 5C.265/2002 del 1° aprile 2003, pure citata e pubblicata parzialmente in DTF 129 III 257, nella quale il TF, al consid. 2.4., ha ricordato la giurisprudenza sviluppata sotto l’egida del vecchio diritto del divorzio, specificando che resta pertinente anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, ossia che un concubinato è stabile se ha una certa durata e che è presunto stabile se dura da cinque anni. Nella fattispecie di cui alla STF 5C.265/2002 la relazione durava da tre anni, ma non era nota la data d’inizio della convivenza, per cui è stato ritenuto non provato un concubinato stabile.

(…).

Nella sentenza 1P.184/2003 del 19 agosto 2003, relativa alla restituzione dell’anticipo alimenti ricevuti dall’insorgente, divorziata dal 1996, da marzo ad agosto 2000 a decorrere dall’inizio della sua nuova convivenza nel marzo 2000, l’Alta Corte ha accolto l’impugnativa della ricorrente, in quanto non era stato verificato se si trattava di un concubinato stabile. Il TF ha evidenziato di aver lasciato aperta la questione della durata necessaria per presumere l’esistenza di una convivenza stabile, specificando che è in ogni modo contrario alla Costituzione presumere dalla semplice convivenza che la stessa sia stabile.

In quel caso, inoltre, la nostra Massima Istanza ha negato l’esistenza di ulteriori indizi che potessero giustificare un concubinato stabile, concludendo che quindi il giudizio cantonale era contrario, oltre che all’art. 8 cpv. 1 Cost., alla sentenza DTF 129 I 1.

In quest’ultimo giudizio (1P.254/2002 del 6 novembre 2002, pubblicato in DTF 129 I 1), peraltro menzionato anche nel Commento alle modifiche della Laps del settembre 2006 e relativo alla computabilità, nel contesto dell’anticipo degli alimenti, del reddito del concubino del genitore che ha la custodia del figlio, l’Alta Corte ha rilevato:

" (…) Verfassungsrechtlich nicht haltbar wäre demgegenüber die Auffassung, jedes Zusammenleben eines Paares rechtfertige es, das Einkommen des Partners anzurechnen. Durch eine derartige Regelung würde den Unterschieden zwischen der Stellung des Stiefelternteils und derjenigen des Konkubinatspartners nicht hinreichend Rechnung getragen. Deshalb würde auch die Statuierung einer nicht widerlegbaren Vermutung, wonach mit dem Bezug einer gemeinsamen Wohnung ein stabiles Konkubinat vorliegt, zu einer unzulässigen Gleichbehandlung von Ungleichem führen. Indessen lässt sich die Vorschrift des Art. 4bis Abs. 1 GIVU (n.d.r.: Legge del Canton San Gallo concernente l’aiuto all’incasso e l’anticipo alimenti del 28 giugno 1979), wonach das Einkommen des Partners angerechnet wird, ohne weiteres so verstehen, dass die Anrechnung ein stabiles Konkubinat voraussetzt. Dies hat das Amt für Soziales des Kantons St. Gallen denn auch in Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum nachehelichen Unterhalt vorgeschlagen; eines der Regelkriterien sei eine "bereits längerfristige, bzw. mehrjährige tragfähige Beziehung, auf Dauer angelegt" (Rundschreiben vom 27. März 2000 an die Sozialämter und Sozialberatungen im Kanton St. Gallen, S. 3). Auch das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen hat unter Hinweis auf die Materialien festgestellt, nach Ansicht des Gesetzgebers sei es Sache der Rechtsprechung, die Kriterien für das Vorliegen eines Konkubinats festzulegen. Das Konkubinat müsse sich, wenn damit die Folge der Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Partners verbunden werden solle, nach aussen hin als bereits gefestigt und auf eine dauerhafte Beziehung ausgerichtet manifestiert haben; es rechtfertige sich aber nicht, erst bei einer Dauer von mindestens fünf Jahren von einer solchen Lebensgemeinschaft auszugehen (Entscheid vom 26. Oktober 2001 in Sachen des Beschwerdeführers, E. 3b). Folgerichtig berücksichtigt das Versicherungsgericht im vorliegenden Fall den Umstand, dass der Konkubinatspartner das Kind der obhutsberechtigten Partnerin - wenn auch, wie er geltend macht, nur überbrückungsweise, d.h. in Erwartung von Leistungen der öffentlichen Hand - tatsächlich unterstützt. Darin sieht es ein über die blosse Begründung eines gemeinsamen Haushaltes hinausgehendes Indiz für ein (stabiles) Konkubinat im Sinne des GIVU.”

Ne discende che il TF ha chiaramente indicato che stabilire in modo inconfutabile che ogni tipo di coabitazione di una coppia costituisca un concubinato stabile condurrebbe a un’inammissibile parità di trattamento di situazioni dissimili. (…)”

Ancora nel caso giudicato il 21 maggio 2015 era stato evidenziato come:

" … anche due coinquilini che condividono unicamente un’economia domestica comune (ad esempio amici, studenti, fratelli ecc.) possono firmare entrambi un contratto di locazione senza che ciò implichi una relazione di altro genere.

Inoltre l’insorgente e (la partner) … hanno iniziato un progetto di vita insieme che coinvolgeva anche le loro rispettive figlie, le quali, non essendo più in età infantile, possedevano già un vissuto che avrebbe comunque potuto influenzare, specialmente nei primi mesi, l’andamento della convivenza.

In simili condizioni, ritenuto che i due indizi menzionati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione) non sono sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio, la convivenza tra il ricorrente e (la partner) nei primi sei mesi non deve essere ritenuta stabile ex art. 4 cpv. 2 lett. c Laps. (…)”

Nella STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015 questa Corte ha ripreso le riflessioni contenute nella precedente STCA 42.2014.13 cui ha aggiunto che:

" (…) Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.). Con il giudizio appena citato la nostra Massima Istanza ha ritenuto corretto nel caso di un beneficiario di prestazioni assistenziali considerare la convivente dalla quale aveva avuto una figlia. (…)”

evidenziando ancora come il Tribunale federale:

" (…) Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015 (…) ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che ad una beneficiaria dell’assistenza sociale andava computato nei redditi un ipotetico importo a carico del convivente (“Konkubinatsbeitrag”), ritenendo la loro convivenza - che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio - stabile.

L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

Può non essere decisivo sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni. (…)”

Anche in questo giudizio la convivenza e la sottoscrizione comune del contratto di locazione “non sono sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio, la convivenza tra i ricorrenti nei primi sei mesi non deve essere ritenuta stabile ex art. 4 cpv. 2 lett. c Laps …”.

Infine va segnalata la STCA 36.2016.129-132 del 15 marzo 2017 dove questa Corte non ha ritenuto adempiute le condizioni per ritenere una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio già nei primi mesi di coabitazione. In quel caso il Tribunale cantonale ha rilevato che:

" (…) In concreto i ricorrenti non negano di avere locato assieme un appartamento nel marzo 2011 a P., di avere aperto un conto comune per onorare la pigione, ma ritengono che, in particolare nei primi mesi, la loro convivenza non potesse essere considerata stabile e ribadiscono che all’inoltro in particolare della domanda di RIPAM 2012 essi disponevano di un appartamento co-locato da solo 5 mesi. Per i primi due anni (le RIPAM 2012 e 2013) essi ritengono che non possa essere ritenuta una UR in assenza di una volontà di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare tra loro, solidarietà nata successivamente nel tempo tanto che il loro legame si è formato consolidato e stabilizzato negli anni successivi.”

ed ha ritenuto che i presupposti di cui all’art. 10a RLCAMal per ritenere una convivenza stabilire fossero dati solo partire dalla richiesta di riduzione per l’anno 2013:

" (…) In concreto X e Y hanno locato assieme un appartamento, con effetto da marzo 2011, ed hanno iniziato una convivenza, perlomeno agli inizi della loro amicizia, discontinua. Solo con il trascorrere dei mesi, così come emerso in sede d’udienza, il loro rapporto si è trasformato in un legame sentimentale con reciproco sostegno e aiuto.

La coppia non ha figli in comune e la scelta di convivere era dettata dalla ricerca di indipendenza, da un lato, e da questioni pratiche.RI 1Y, avendo domicilio a Z e il luogo della sua formazione alla S. di M. aveva maggiore comodità partendo da P., e non da casa sua, per gli spostamenti. Questa circostanza, e la volontà di condividere correttamente le spese della locazione (senza un’implicazione solidale) nonostante le difficoltà di quel periodo formativo, confermano che, perlomeno per quanto attiene la riduzione dei premi del 2012, che doveva essere richiesta nel corso dell’anno precedente (ossia il 2011), quando i due giovani ancora non vivevano assieme rispettivamente quando la locazione di un appartamento comune era appena iniziata e la casa utilizzata in maniera comunque non continuativa alla luce dei legami con le famiglie d’origine, non possa essere ritenuto quel legame che il legislatore ha fissato nell’art. 10a RegLCAMal.

L’interpretazione della norma offerta dalla giurisprudenza di questo Tribunale, che vuole un legame che duri da 6 mesi per accertare una convivenza stabile (si rammenta che le Direttive COSAS citate in precedenza prevedono una convivenza stabile nel corso di 2 anni per ammettere una solidarietà tra conviventi; su questi aspetti si veda Ranzanici, op. cit., nota 1603 p. 528; marginale 1069 p. 538; nota 1178 p. 379 nonché la marginale 1191 p. 587) impone il sussistere di un legame profondo che giustifichi una solidarietà tra i conviventi che, per il 2012, non era data tra i ricorrenti.

In concreto dagli atti e, in particolare, dalle risultanze dell’udienza emergono sufficienti elementi tali da ritenere una convivenza stabile si sia formata successivamente alla richiesta e alla decisione relativa alla RIPAM 2012, nel corso dell’anno 2012 il legame tra i ricorrenti si è saldato e rafforzato. Il signor Y ha terminato la formazione ha reperito un posto di lavoro, il legame con la signora X si è intensificato ed è devenuto duraturo nel tempo. In questo modo, già per la domanda di riduzione dei premi del 2013, (pervenuta all’amministrazione cantonale nel giugno 2012), si può ritenere un legame sentimentale tra i ricorrenti, stabile e duraturo tale da doverli considerare quali membri della medesima unità di riferimento.

Da quanto precede discende che, per quanto attiene la domanda di RIPAM 2012 questa Corte non ritiene presente, in concreto, un’unione stabile tra i due ricorrenti, ciò comporta la conseguenza che l’amministrazione non poteva ritenere che Y e X formassero un’UR per quel periodo. Al contrario, per la RIPAM 2013, stante la continuazione della convivenza, e l’intensificarsi del rapporto tra i ricorrenti la convivenza va considerata stabile e, per la RIPAM 2013, i ricorrenti formano un’unica UR come correttamente ritenuto dalla Cassa.”

Ancora da sottolineare come, nella STCA 36.2015.122-125 del 21 febbraio 2017, questa Corte, confrontata con una convivenza stabile di due persone del medesimo sesso, ha analizzato se, anche in questa costellazione, alla luce dell’esistenza di rapporti molto stretti e di una palese volontà di reciproco aiuto e sostentamento, potesse essere ritenuta una convivenza stabile a norma dell’art. 26 LCAMal. In quell’occasione ha ritenuto come:

" Occorre ora verificare se un concubinato possa essere ritenuto anche alla presenza di due persone del medesimo sesso, ciò che la giurisprudenza federale sembrava negare prima della vigenza della legge (1 gennaio 2007) sull’unione registrata delle coppie omosessuali (DTF 109 II 15 consid. 1b). L’entrata in vigore di questa legge, che fornisce alle coppie del medesimo sesso la possibilità di avere un quadro giuridico del tutto simile a quello matrimoniale, e l’evoluzione dei tempi (il concubinato è stato represso penalmente da norme sanzionatorie cantonali riservate dall’art. 335 cpv. 2 CPS fino agli anni settanta in molti cantoni; il Vallese è stato l’ultimo cantone a abrogare la sanzione penale per i concubini nel 1995, da lì in poi il concubinato è stato non solo tollerato ma riconosciuto e ritenuto a diversi livelli), non preclude la possibilità delle coppie del medesimo sesso, che non intendano o non possano procedere alla registrazione del loro partenariato secondo la LUD, di convivere condividendo la loro esistenza in un concubinato. In altre parole va riconosciuto anche alle coppie del medesimo sesso di costituire una coppia concubina che condivide una relazione spirituale, sessuale, di desco e di tetto, come evoca la giurisprudenza più recente del Tribunale federale (DTF 134 V 369 consid. 6.1.1. e 6.3.) e come ammette la dottrina dominante in materia (per tutti si veda il contributo di Pascal Pichonnaz, Le partenariat enregistré: sa nature et ses effets, in RDS 2005 p. 398 e seguenti). Non vi è motivo, in questa sede, per escludere il concubinato tra persone del medesimo sesso, tra quelli annoverati all’art. 26 cpv. 4 LCAMal.”

2.14. Nel caso all’esame occorre rilevare come la ricorrente e la signora __________, quasi coetanee, per quanto da loro sostenuto - e non altrimenti posto in dubbio sufficiente dall’istruttoria della Cassa - hanno deciso di andare a convivere nell’ottica di un reciproco alleggerimento dei costi della vita. __________ dal 2016 era titolare di un appartamento a __________, in __________, per il quale era pagata una pigione mensile di CHF 1'000. L’appartamento di 57 mq composto di due locali e mezzo, permetteva una convivenza di due persone con spazi indipendenti. La ricorrente ha verosimilmente raggiunto l’amica nel suo appartamento, apparentemente nel febbraio 2021 (come rileva il sistema informatico MOV POP consultato in data 20 novembre 2023), vi è rimasta per il periodo di un anno e mezzo durante il quale essa ha completato la sua formazione sino all’ottenimento del suo diploma professionale. Oggi la ricorrente vive unitamente al suo compagno di vita, come ha tenuto a evidenziare nel gravame, mentre __________, dal canto suo, pure convive con un ragazzo e questo dal momento in cui la locazione dell’appartamento di __________ è stata disdetta. Questa circostanza rende verosimile l’assenza di un legame affettivo profondo tale da equipararlo ad un matrimonio con i benefici (e gli oneri) ad esso connessi.

Come rileva la ricorrente non vi è stata, durante la condivisione degli spazi abitativi tra lei e la signora __________, nessuna solidarietà e nessun reciproco sostegno ed aiuto, specie di natura economica. La ricorrente ha prodotto agli atti documenti attestanti pignoramenti posti in essere dall’UE __________ e tesi a soddisfare i crediti dell’assicuratore malattie della ricorrente (plico doc. 12). Non risultano averi in comune tra le due persone interessate e ritenute nell’UR dalla Cassa. La ricorrente (doc. 3) ha indicato di avere versato alla coinquilina CHF 300 per fronteggiare le spese. Il fatto di condividere gli spazi abitativi non è in sé sufficiente per ritenere una convivenza stabile e tale da imporre di considerare un’unica UR.

2.15. L’art. 10a RegLCAMal ritiene che la convivenza sia considerata stabile se (tra altre ipotesi) dura da almeno 6 mesi. Questa Corte non può, alla luce della giurisprudenza esposta in precedenza, ritenere l’esclusivo criterio temporale di una convivenza. La condivisione di spazi durante un lasso temporale di oltre 6 mesi (ad esempio tra due studenti universitari fuori sede, tra due colleghi dislocati, o altre simili costellazioni) non è, da solo, sufficiente. Ancora recentemente l’Alta Corte, in ambito civile, ha definito un “concubinage stable” come segue:

" 4.1. Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3; arrêts 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 5.1); le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; 118 II 235 consid. 3b; arrêts 5A_109/2021 précité, ibidem et les références). Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3c); le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption - réfragable - qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 118 II 235 consid. 3a; arrêt 5A_109/2021 précité, ibidem). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; arrêt 5A_109/2021 précité, ibidem, et la jurisprudence non publiée citée). Savoir s'il existe un concubinage qualifié entre les intéressés est une question de droit; les circonstances dans lesquelles vivent ceux-ci relèvent en revanche du fait (cf. arrêts 5A_109/2021 précité, ibidem; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.3.1 et la référence).

4.2. Certes, ainsi que le soutient le recourant, une communauté de vie (" Lebensgemeinschaft ") ne suppose, de nos jours, pas nécessairement une communauté d'habitation (" Wohngemeinschaft "; cf. ATF 134 V 369 consid. 7.1). Il n'en demeure pas moins que doit être établie l'existence d'une relation personnelle régulière, d'une certaine durée, voire durable, active et réelle entre les partenaires, et ce tant d'un point de vue spirituel que corporel et économique. (…)”

2.16. Il criterio ritenuto dal regolamento d’applicazione della LCAMal appare, interpretato alla lettera, eccessivamente rigoroso nelle sue conseguenze. La semplice condivisione di spazi consentirebbe all’amministrazione di ritenere una solidarietà tra due coabitanti trascorsi 6 mesi dall’inizio di convivenza. Una convivenza limitata alla condivisione degli spazi abitativi, a prescindere dalla sua durata, non fa decorrere il termine semestrale voluto dal regolamento. Nella STCA 42.2019.7 del 17 aprile 2019 (consid. 2.8.) questa Corte ha indicato come:

“il Tribunale federale, nel giudizio STF 2C_201/2018 del 15 ottobre 2018, ha stabilito che il fatto che il ricorrente (nella cui unità di riferimento per il calcolo della borsa di studio è stata considerata anche la sua partner dal momento in cui sono andati a vivere insieme) abbia traslocato in un’abitazione insieme alla sua partner è solo un indizio - tra altri - per determinare l’esistenza di un concubinato stabile.

Il fatto di abitare insieme – anche se da più di sei mesi – quindi, non consente, quale elemento unico, di concludere che tra due persone sussista una convivenza, intesa quale concubinato, ma rappresenta un indizio che deve essere sorretto da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza. Anche due coinquilini che condividono unicamente un’economia domestica comune (ad esempio amici, studenti, fratelli ecc.), infatti, possono firmare entrambi un contratto di locazione senza che ciò implichi una relazione di altro genere (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg.).”

In merito si faccia pure riferimento alla STF 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019consid. 2.3. La condizione temporale posta dal Reg.LCAMal all’art. 10a va assortita dalla condizione che la convivenza sia stabile, e cioè che i conviventi si prestino reciproco aiuto e sostegno, rispettivamente che abbiano un rapporto affettivo, di condivisione non solo di uno spazio abitativo ma anche di desco e di letto, che siano disposti a prestarsi reciproco aiuto e solidarietà.

Nella STCA 36.2018.8 del 22 maggio 2018 questa Corte aveva negato la semplice condivisione di spazi per due persone che, vivendo assieme da anni e condividendo in maniera disuguale le spese, avevano tra essi una relazione stabile, fondata anche sui sentimenti e su una relazione non solo affettiva. Nella STCA 36.2017.49 del 19 dicembre 2017 questa Corte non ha ritenuto la semplice condivisione di spazi per due persone che convivevano, ancora al momento della procedura giudiziaria, nella stessa casa da 6 anni ed avevano (secondo loro nel frattempo interrotta) intrattenuto una relazione amorosa. La convivenza in quel caso è stata considerata stabile.

2.17. In concreto la ricorrente e __________, oggi entrambe conviventi con i loro partner di vita (come emerge dal sistema MOV POP in data 20 novembre 2023), risultano avere unicamente suddiviso le spese della locazione, ognuna avendo una sua vettura per gli spostamenti, una gestione personale e singola delle spese, crediti e debiti indipendenti l’una dall’altra, specie la ricorrente con avviso di pignoramento per fronteggiare i quali la signora Josipovic non ha prestato aiuto. Le due donne hanno mantenuto rapporti economici non accomunati, non risultano avere avuto tra loro rapporti amorosi o solidarietà per spese, rispettivamente vacanze comuni. La Cassa non sostiene queste circostanze e la ricorrente in particolare nega un rapporto che vada oltre quello di una condivisione dettata dalla sua esigenza di vivere autonomamente rispetto alla madre e con spesa modica ciò che solo un rapporto di coinquilini le permetteva.

2.18. Alla luce di quanto precede non può conseguentemente essere ritenuta, nel caso di specie, nonostante gli indizi creati dalla durante della convivenza (il periodo di condivisione dell’appartamento è durato più di 6 mesi), una convivenza stabile. Nella misura in cui l’amministrazione ha considerato un’UR composta dalla ricorrente e dalla signora Josipovic la decisione deve essere annullata e gli atti rinviati alla medesima affinché proceda a valutare l’istanza della ricorrente tesa alla RIPAM 2022 quale formulata da una persona sola.

2.19. Non si prelevano tasse e spese data la natura della procedura e l’esito della medesima, e non si attribuiscono alla parte vincente in causa, siccome non rappresentata, ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per una nuova decisione nel senso dei considerandi.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato, e non sono attribuite ripetibili.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

19

Cost

CPS

  • art. 335 CPS

GIVU

  • Art. 4bis GIVU

LAMal

LCAMal

  • art. 25 LCAMal
  • art. 26 LCAMal
  • art. 29 LCAMal
  • art. 30 LCAMal
  • art. 31 LCAMal
  • art. 37 LCAMal
  • art. 40 LCAMal

Reg.Laps

  • art. 2a Reg.Laps

RegLCAMal

  • art. 10a RegLCAMal
  • art. 14 RegLCAMal
  • art. 31 RegLCAMal

RLCAMal

  • art. 10a RLCAMal
  • art. 14 RLCAMal

RLVLAMal

  • art. 23 RLVLAMal

Gerichtsentscheide

39