Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2021.8
Entscheidungsdatum
22.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2021.8

IR/sc

Lugano 22 marzo 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 febbraio 2021 formulato da

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 28 gennaio 2021 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato in fatto

1.1. Mediante formulario datato 8 giugno 2020, e pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, Servizio prestazioni, Bellinzona (Cassa qui di seguito) il successivo 30 giugno 2020, RI 1, 1980, __________, per l’unità di riferimento (UR qui di seguito) composta da egli stesso, dalla moglie __________, 1985, e dal figlio __________, 2017, ha chiesto di essere posto al beneficio della riduzione del premio dell’assicurazione contro le malattie (RIPAM qui di seguito) per l’anno 2021. Nel suo formulario l’assicurato ha indicato di avere acquisito, nel 2019, una proprietà immobiliare grazie ad una donazione del padre ed ha prodotto la decisione di tassazione relativa al medesimo anno evidenziando come la stessa non sia cresciuta in giudicato ma sia stata impugnata mediante reclamo (doc. 1).

1.2. Con decisione 13 novembre 2020 l’amministrazione interessata ha accolto la richiesta di riduzione riconoscendo CHF 655,20 ad ognuno dei coniugi e CHF 1'112, 40 a __________ (doc. 2).

1.3. Il 30 novembre 2020 RI 1 ha impugnato la decisione mediante reclamo (doc. 3) contestando l’importo dei redditi e la sostanza ritenuti dall’amministrazione. Egli osserva, infatti, il conseguimento di un reddito dalla __________ di complessivi CHF 71'221 e dalla __________ (di cui RI 1 è gerente) di CHF 6'000 per complessivi CHF 77'221. Da questo importo, secondo il reclamante, sarebbero da dedurre le spese professionali (CHF 4'000) gli interessi passivi deducibili (CHF 3'000) ed il premio medio di riferimento (PM) dell’UR, indicato in complessivi CHF 13'426. A conclusione del suo reclamo RI 1 chiede, producendo la decisione di tassazione 2019 - che ritiene un complessivo dei redditi di CHF 75'445 ed una sostanza netta negativa

  • e sulla base della simulazione di calcolo del suo diritto alla RIPAM, il riesame della decisione contestata e l’aumento del sussidio.

1.4. La Cassa, con lettera del 16 dicembre 2020, ha verificato il sussistere dei presupposti della determinazione del diritto al sussidio al di fuori dei dati rilevati dalla tassazione applicabile (doc. 4) ed ha chiesto all’assicurato di produrre la necessaria documentazione. RI 1, con invio a mezzo posta elettronica il 23 dicembre 2020 (doc. 5), ha trasmesso alla Cassa la decisione di tassazione 2018, da cui emerge un reddito complessivo di CHF 77'444 ed una sostanza netta di CHF 301'213 prima delle deduzioni sociali (dati IC), gli attestati mensili di salario del 2020 delle due società con le quali collabora e l’estratto RC della __________.

L’amministrazione ha verificato (doc. 6) il diritto alla RIPAM dell’UR, e con decisione emessa su reclamo il 21 gennaio 2021, ha respinto l’impugnativa rilevando come, per il 2021, siano subentrate delle modifiche nel sistema di determinazione del diritto alla riduzione del premio, in particolare l’innalzamento dell’importo del reddito disponibile per conseguire l’aiuto sociale, e ciò per tutte le unità di riferimento, nonché l’aumento del coefficiente di finanziamento cantonale, e quindi l’incremento dell’intervento del Cantone al pagamento del premio di cassa malati. Dopo avere ricordato che la Cassa si deve riferire, per accertare il diritto alla RIPAM, agli importi del reddito e della sostanza ritenuti nella decisione di tassazione del periodo di riferimento, ed avere considerato l’UR composta come indicato dal reclamante nella sua richiesta, l’amministrazione ha indicato come il reddito IC 2018, cui occorre fare riferimento, assommi a CHF 77'444. Allo stesso va aggiunta la quota parte della sostanza (1/15) per CHF 20'081 e dall’importo così determinato sono da dedurre i PM e le spese professionali per un reddito disponibile di riferimento (RD qui di seguito) di CHF 80'099.

La Cassa ha quindi applicato la formula di calcolo per stabilire, nel caso del qui ricorrente, l’importo massimo sussidiabile.

Definito tale importo in CHF 91'632,80, il RD in CHF 80'099, i PM in CHF 13'426 ed il coefficiente di finanziamento cantonale nel 76,5% la Cassa ha ritenuto un importo della RIPAM di CHF 2'422,90 ripartito come alla decisione contestata, quale corretta determinazione dell’aiuto sociale per l’UR rappresentata da RI 1. Il reclamo è conseguentemente stato respinto (doc. 7).

1.5. Con ricorso dell’8 febbraio 2021 RI 1 impugna il provvedimento della Cassa dinanzi a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. I) lamentando il fatto che, per la RIPAM 2020, alla luce delle modifiche del reddito intervenute tra il momento della tassazione applicabile e l’anno di sussidio (2020), l’amministrazione abbia fatto capo alla tassazione 2019 e non alla tassazione applicabile. Egli contesta il fatto che la medesima cosa non sia avvenuta per la determinazione del diritto alla RIPAM 2021. A suo avviso l’amministrazione doveva fondarsi sulla decisione di tassazione 2019 per stabilire anche la RIPAM 2021. RI 1 sostiene poi che la Cassa abbia erroneamente ritenuto la sostanza (quota parte) che in realtà non sussisteva più nella decisione di tassazione 2019 (che considera un importo di CHF - 121'762). D’avviso del ricorrente la Cassa avrebbe quindi dovuto determinare una sostanza pari a 0 e non l’importo di CHF 20'081 come ha fatto. L’assicurato, per sé e per l’UR che rappresenta, contesta anche il fatto che non siano stati ritenuti interessi passivi in deduzione dell’importo del reddito per stabilire il RD, ciò che dovrebbe essere ammesso come avvenuto per la RIPAM 2020. D’avviso di RI 1 l’importo della RIPAM che dovrebbe essergli riconosciuto non assomma a CHF 2'422,80 ma a CHF 6'294.

1.6. Il 10 febbraio 2021 (doc. II) l’atto è stato notificato all’amministrazione per la formulazione delle proprie osservazioni al ricorso e per la presentazione dell’incarto. La Cassa, il 1° marzo 2021 (doc. III), ha ribadito la sua decisione evidenziando come, per la RIPAM 2020, ha ritenuto, rispetto all’anno da sussidiare, una diminuzione dei redditi e, quindi, la necessità di determinare il diritto alla RIPAM al di fuori della tassazione applicabile. Ciò non è il caso invece per la RIPAM 2021. La Cassa ha, come evidenzia nella sua risposta di causa, verificato l’eventualità di una possibile riduzione del reddito da lavoro dell’UR rispetto al dato desunto dalla tassazione 2018 applicabile alla RIPAM 2021, ritenendo i redditi conseguiti, già dedotti degli oneri sociali, in CHF 77'697,90, cifra che supera di poco la somma dei redditi stabiliti nella tassazione 2018. Da qui la procedura ordinaria mediante l’applicazione della tassazione 2018 che impone di ritenere la sostanza e l’assenza di deduzione per interessi passivi. L’amministrazione segnala poi che “per il calcolo del reddito accertato al netto dei contributi sociali obbligatori, le deduzioni <Ass. LAINFC> e <Ass. indennità malattia> (presenti del conteggio __________) non sono state computate, poiché non rientrano nell’elenco delle deduzioni previste all’art. 31 LCAMal”. La Cassa ha richiamato i lavori preparatori, e meglio il Messaggio 6264 del 15 settembre 2009, secondo cui “Non sono … spese vincolate e non sono dunque da dedurre dal calcolo del reddito disponibile semplificato le spese per oneri e contributi assicurativi facoltativi … (siccome) costituiscono una scelta individuale” di utilizzo del reddito.

1.7. La risposta di causa è stata trasmessa all’assicurato per conto dell’UR con l’assegnazione del termine di legge per nuovamente esprimersi e per formulare la sua richiesta di nuove prove (doc. IV del 2 marzo 2021). Il 9 marzo 2021 il ricorrente ha ribadito la sua tesi, confermando che la Cassa ha ritenuto, per determinare il diritto alla RIPAM 2020 dell’unità di riferimento da lui rappresentata, la tassazione 2019 e non quella del 2017. Egli ribadisce quindi che ciò dovrebbe avvenire anche per la RIPAM 2021.

in diritto

in ordine

2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale come rammenta la dottrina). Affinché il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere resa dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo dell’assicurato.

In concreto il ricorso è emanato contro la decisione emessa su reclamo il 28 gennaio 2021, è datato 8 febbraio, ed è stato consegnato alla posta il medesimo giorno, le motivazioni, le argomentazioni e le conclusioni sono chiare. L’impugnativa appare ricevibile in ordine e deve essere analizzata nel merito.

nel merito

2.2. Il tema della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati) è retto norme dalla Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), complesso normativo che, con vigenza dal 2012, ha subito modifiche sostanziali e rilevanti. In particolare il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297) e ciò in conseguenza alla presentazione del Messaggio 6264 del 15 settembre 2009 da parte del Consiglio di Stato e dei lavori parlamentari che ne sono seguiti.

Il legislatore ha previsto un nuovo sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La precedente normativa aveva infatti mostrato talune lacune e, soprattutto, la novella tende ad ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale valuti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare le procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.

Con le norme introdotte nel 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).

Importante è qui rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.

2.3. Il Cantone accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è versato dal 1° gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della richiesta.

Per la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.

Il premio medio di riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

Alla base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.--.

L’art. 31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale, contrariamente al diritto previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia. Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.

2.4. Il sistema da ultimo in vigore prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34 LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag. 31; su questi aspetti si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 15, p. 476 e ss.). Questo contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di differenziazione per l’importo massimo della prestazione.

Con le modifiche a partire dalla RIPAM 2015 il legislatore ha quindi introdotto il nuovo concetto di reddito disponibile massimo (Ranzanici, op. cit., capitolo 15.2. p. 474 e ss., in particolare 15.2.2.p. 476). Per tale norma la riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito con la formula di calcolo seguente:

RDM = costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.

Se dell'UR fanno parte dei figli la formula diviene ancor più complessa per cui:

RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x 50 % del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.

Le due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti del 3,4 e del 3,9. Le costanti sono determinate annualmente dal Consiglio di Stato (art. 40 lett. c LCAMal).

Nel corso dei lavori preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997), l’esecutivo cantonale ha precisato di avere voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati.

Il RDM interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni reddituali” (Messaggio citato, p. 13).

Posto il principio di fissare un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli” (Messaggio citato, p. 13).

Da queste considerazioni è nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli computabili, e del 3.9 in caso di presenza di figli. Sempre nel suo messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.

Per la determinazione della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14 e 15) specifiche tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS) illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3 novembre 2014) e il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.

In sostanza le costanti scelte dal Parlamento, e che, come indicato, il Consiglio di Stato è abilitato a determinare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

2.5. Come anticipato, per determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata partendo dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione. L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici, op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.)

Il RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).

Dai lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS (si veda Ranzanici, op. cit., n. 826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali". L’amministrazione prescinde (così come il Giudice) dai dati fiscali in casi eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione. Sia l’amministrazione sia il Tribunale cantonale delle assicurazioni se non dati gli estremi del regolamento (art. 14) debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF 3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non possono essere considerate.

Secondo le norme vigenti la spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si veda anche: Ranzanici, op. cit., n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).

2.6. Per completezza va rammentato ancora che, per fissare l’importo della riduzione del premio da riconoscere agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65 cpv. 1 LAMal), l’importo normativo della RIPAM accertato in base alle norme va ulteriormente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.10. p. 448 e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata.

2.7. Come indicato la Cassa prescinde dal rifarsi ai dati previsti nella tassazione di riferimento quando gli stessi non siano attuali in seguito a eventi specificatamente previsti dal regolamento di applicazione della LCAMal. In particolare (come evocato nella STCA 36.2019.52 del 26 agosto 2019) in situazione di vedovanza rispettivamente divorzio, cessazione dell’attività lavorativa e modifica del reddito. Non invece nell’ipotesi di un incremento delle spese (STCA 36.2020.20 del 1° giugno 2020).

L’art. 14 RLCAMal prevede, al suo capoverso 1, l’obbligo (per l’imposizione voluta dall’esecutivo cantonale con l’espressione: “Il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi”) per l’amministrazione di procedere alla determinazione del diritto alla riduzione dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella tassazione, in caso di

" a) persone soggette all’imposta alla fonte e persone soggette

all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera;

b) persone domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

c) persone sole conformemente all’art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione;

d) decesso del coniuge o del partner registrato;

e) divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata;

f) cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale.”

Il regolamento (art. 14 cpv. 2) prevede poi altre ipotesi in cui, a richiesta dell’assicurato o dell’UR, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente. Le ipotesi sono le seguenti:

" 2La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta, su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in caso di:

a) cessazione parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g) del capoverso 1;

b) diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

c) diminuzione del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

d) diminuzione degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

e) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie.”

La norma prevede ulteriormente che:

" (…)

3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.

4I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

5Per le persone non residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a) del capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al calcolo del reddito determinante.”

In particolare, dunque, nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito comunicato all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il reddito da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.

2.8. Va indicato che per l’anno 2021, l’esecutivo cantonale ha fissato le basi di calcolo nel Decreto esecutivo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal del 14 ottobre 2020 secondo cui il periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è la classificazione dell’imposta cantonale per l’anno 2018. Il premio medio di riferimento per gli adulti assomma a CHF 6’019 mentre per i minorenni è di CHF 1’390. La costante per il calcolo del reddito disponibile massimo per un’unità senza figli è del 3.8 e per un’unità con figli è del 4.7.

2.9. In concreto la Cassa ha proceduto mediante l’applicazione del metodo ordinario per l’accertamento del diritto alla RIPAM dell’UR siccome non adempiuti i presupposti delle norme precedentemente citate, in particolare l’art. 14 RLCAMal che si analizzeranno più avanti. La circostanza è contestata da RI 1 e ciò alla luce di quanto avvenuto per la RIPAM 2020 per la quale, a fronte di una diminuzione dei redditi da lavoro intervenuta, la Cassa aveva proceduto a determinare autonomamente il reddito e ciò al di fuori dei parametri fiscali.

Occorre qui ritenere, analogamente a quanto avviene nel sistema fiscale e proprio per l’ancoraggio della RIPAM ai valori considerati annualmente dalle autorità fiscali, che la procedura di riduzione dei premi è annuale e unica per ogni anno. La Cassa deve apprezzare, per ogni specifico periodo di sussidio, gli elementi che deduce dalle decisioni di tassazione applicabili di ogni periodo fiscale, conformemente alla legge, e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe e riferito ad altri anni di sussidio.

La Cassa non è quindi vincolata, per le decisioni in materia di RIPAM relative agli anni successivi, a quanto da essa stessa ritenuto in decisioni relative ad anni precedenti siccome il suo procedere fondato su dati accertati dall’autorità fiscale annualmente nelle decisioni di tassazione del periodo di riferimento (art. 40 LCAMal). Dal canto suo, per costante prassi, (anche) l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. In ambito fiscale la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost. fed.). Il diritto tributario è caratterizzato dal principio della legalità, non meno di quanto avvenga per la materia qui in discussione. In virtù di ciò l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

In concreto, senza indicarlo esplicitamente, sembra che il ricorrente invochi la violazione della sua buona fede siccome la Cassa avrebbe applicato un sistema diverso tra le RIPAM 2020 e 2021 pur essendo la sua situazione economica sostanzialmente la medesima dopo l’acquisizione immobiliare non ancora intervenuta nel periodo di tassazione 2018 al contrario di quanto invece appare dalla tassazione 2019.

2.10. Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost. fed., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e che non si contraddica. Così, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se le seguenti condizioni cumulative sono riunite:

" 1. l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di

determinate persone;

l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti;

l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio;

da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).”

La tutela della buona fede non presuppone tuttavia sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative (DTF 111 Ib 116 consid. 4 pag. 124; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 19/99 del 17 settembre 1999, in RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b). In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

2.11. In concreto la buona fede dell’assicurato non può essere ritenuta. Da un lato, come evidenziato sopra, le decisioni di RIPAM, non diversamente da quelle fiscali, sono rese per ogni anno di riferimento e si fondano su condizioni differenti determinate mediante decreto esecutivo dal Coniglio di Stato. In concreto quindi il quadro giuridico tra la RIPAM 2020 e la RIPAM 2021 è certamente diverso già solo per la tassazione di riferimento decisa dall’esecutivo cantonale. D’altro canto non emerge dagli atti che il ricorrente abbia, facendo affidamento sul comportamento della Cassa riferito alla RIPAM 2020, preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio.

2.12. Il comportamento dell’amministrazione per la determinazione della RIPAM 2020 appare del tutto corretto, lo stesso ricorrente non lo ha contestato in quanto tale. La Cassa, a fronte di una modifica dei redditi intervenuta successivamente alla tassazione di riferimento per la RIPAM 2020 rispetto all’anno da sussidiare, ha operato le verifiche puntuali e, ammessa tale riduzione, ha determinato il diritto alla RIPAM per l’anno 2020 sui nuovi redditi conseguiti e in base alla sostanza determinata in base all’ultima tassazione disponibile.

Come rilevato in precedenza, se dati i presupposti dell’art. 14 RLCAMal, d’ufficio (cpv. 1) rispettivamente a richiesta dell’assicurato interessato (cpv. 2), l’amministrazione determina il diritto alla RIPAM al di fuori dei parametri fiscali applicabili. Nella costellazione della RIPAM 2020 del ricorrente è stato possibile, alla Cassa, accertare una riduzione del reddito stabilito dall’autorità fiscale nel 2017 (in effetti per la RIPAM 2020 il Consiglio di Stato ha fissato, con decreto esecutivo del 6 novembre 2019, quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento le classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2017) e il reddito conseguito nell’anno da sussidiare. La Cassa ha quindi, come già indicato, accertato il nuovo e più recente reddito conseguito e ritenuto la sostanza emergente dall’ultima tassazione emessa (2019), ossia una sostanza nulla. Ciò ha permesso all’assicurato, per sé e per l’UR da lui rappresentata, di conseguire una RIPAM superiore a quello riconosciuto per il 2021.

Da questo RI 1 non può certo dedurre il diritto a vedere accertato il diritto alla RIPAM 2021 sulla base dei medesimi parametri rispettivamente al di fuori della decisione di tassazione applicabile.

2.13. Occorre ora verificare se l’amministrazione abbia operato correttamente ritenendo un reddito conseguito nell’anno da sussidiare non inferiore a quello ritenuto nel periodo della tassazione di riferimento.

Per il 2021 la Cassa, a fronte delle lamentele del qui ricorrente mosse alla decisione di RIPAM con cui sarebbe stato riconosciuto un importo non sufficientemente alto, ha verificato i nuovi e più recenti redditi conseguiti dall’UR. In maniera non contestata dal ricorrente questo importo non è inferiore al reddito oggetto della decisione di tassazione 2018. Infatti il reddito IC 2018 assomma a CHF 77'444 come rettamente ritenuto dalla Cassa (doc. 5). I redditi da ultimo conseguiti dall’UR (doc. 5) derivano dall’attività svolta presso __________ e dalla __________. Per questa azienda il salario netto versato in mani di RI 1 è di CHF 5'476,75. La Cassa non ha però considerato in deduzione, dal lordo, l’importo dell’indennità malattia e quello dell’assicurazione infortuni complementare (CHF 23.77 + CHF 11,88 = CHF 35,65). Questo importo è stato aggiunto al netto versato siccome ritenuto spesa non vincolata, la somma di CHF 5'476,75 mensili versati al signor RI 1 è quindi divenuta di CHF 5’512,40 (x 13 versamenti annui).

A questa cifra è stato aggiunto il guadagno annuo (CHF 6'000) derivato dall’attività svolta per la sagl. La cifra è stata correttamente ritenuta superiore, anche se di poche centinaia di franchi, ai redditi fissati nella tassazione di riferimento (CHF 77'444).

La Cassa ha correttamente ripreso gli importi dell’assicurazione complementare infortuni e quelli relativi alle indennità per malattia siccome non vincolati da obbligo legale ma determinati liberamente (ancorché verosimilmente imposti contrattualmente) dall’assicurato. In merito alle spese vincolate deducibili si faccia riferimento alla dottrina (Ranzanici, op. cit., n. 802 e ss. p. 422 e alla giurisprudenza cantonale ivi riportata e commentata; in particolare le STCA 36.2012.68, in re D., del 23 luglio 2012 e 36.2012.14, in re F., del 3 settembre 2012 [pubblicata in RtiD 2013 I 44 e ss.] nonché il Messaggio 6264 citato p. 15).

2.14. Alla luce del mancato adempimento dei presupposti dell’art. 14 cpv. 2 RCAMal, implicitamente invocato dall’UR con il ricorso, la Cassa ha correttamente applicato il sistema ordinario per determinare il diritto alla RIPAM, considerando cioè la tassazione 2018, disponibile, e ritenendone i valori in essa riportati.

In sostanza per l’IC i redditi complessivi sono fissati in CHF 77'444 e la sostanza netta è determinata in CHF 301'213. Ne discende che la quota di CHF 20'081 (arrotondata) va ritenuta quale reddito (1/15). I redditi complessivi lordi da considerare sono di CHF 97'525 da cui dedurre i PM e le spese professionali (non invece gli interessi passivi siccome non ritenuti in quella tassazione), e quindi CHF 13'426 + CHF 4'000 = 17'426 per giungere a un RD di 80'099.

Correttamente la Cassa ha applicato la formula dell’art. 32a cpv. 3 LCAMal che così recita:

" Per le UR con figli, il reddito disponibile massimo è definito come segue: RDM = [costante del 4.7 + (1 - (n. figli) / 10)] x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della Laps applicabile all’unità di riferimento.”

Concretamente il reddito massimo sussidiabile dell’art. 32a LCAMal per un’UR quale quella del ricorrente è di CHF 91'632,80 (RDM) come al calcolo seguente:

RDM = {4.7 + [1 – (1/10)]} x 50% di CHF 32'726 = 91'632,80

Da quanto precede discende che il diritto alla RIPAM 2021 dell’UR ricorrente è da stabilire mediante l’applicazione dell’ulteriore formula dedotta dall’art. 35 LCAMal, ossia:

[ PMR - (PMR x RD2) ].

RDM2

Il risultato di questo calcolo dovrà essere di seguito moltiplicato per il quoziente di finanziamento cantonale (oggi fissato al 76,5%).

Ritenuto il premio medio di riferimento dell’UR fissato in CHF 13'426 (ossia CHF 6'018 del premio adulti x 2 assommato al premio del minorenne di CHF 1'390) si ha:

[13'426 – (13’426 x 80'0992)] = 2'422.86

91'632,802

Importo che va arrotondato a CHF 2'422,90 e suddiviso come correttamente ha fatto la Cassa (circostanza questa comunque non contestata dal ricorrente)

2.15. Da quanto precede emerge che la Cassa ha operato correttamente e la decisione emessa su reclamo va confermata con il respingimento del ricorso.

La procedura, cui non sono applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal secondo cui “Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66”, è gratuita e non sono percepite, conseguentemente, tasse e spese giudiziarie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso formulato in data 8 febbraio 2021 da RI 1, __________, è respinto.

  2. Non si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

23

CC

  • art. 3 CC

Cost

  • art. 9 Cost

LAMal

  • art. 1 LAMal
  • art. 61 LAMal
  • art. 65 LAMal

LCAM

  • art. 30 LCAM

LCAMal

  • art. 23 LCAMal
  • art. 25 LCAMal
  • art. 26 LCAMal
  • art. 27 LCAMal
  • art. 29 LCAMal
  • art. 30 LCAMal
  • art. 31 LCAMal
  • art. 32a LCAMal
  • art. 34 LCAMal
  • art. 35 LCAMal
  • art. 37 LCAMal
  • art. 40 LCAMal
  • art. 43 LCAMal

RCAMal

  • art. 14 RCAMal

RegLCAMal

  • art. 14 RegLCAMal
  • art. 31 RegLCAMal

RLCAMal

  • art. 14 RLCAMal

Gerichtsentscheide

8