Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2021.48
Entscheidungsdatum
15.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2021.48

cs

Lugano 15 novembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 25 agosto 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1985, operaio orologiero, è affiliato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CO 1 (di seguito: CO 1), per il tramite del datore di lavoro, __________.

1.2. Il 17 maggio 2021 quest’ultimo ha annunciato all’assicuratore un’incapacità lavorativa completa del proprio dipendente dall’8 maggio 2021 (doc. 2). CO 1 ha inizialmente versato le prestazioni pattuite (cfr. doc. 16).

1.3. Dopo aver sottoposto RI 1, il 6 luglio 2021, ad una visita specialistica presso la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, l’8 luglio 2021 l’assicuratore ha informato l’interessato che avrebbe versato le prestazioni fino all’11 luglio 2021 compreso, poiché è stato ritenuto da subito abile al lavoro (doc. 16).

1.4. In seguito alla produzione di alcuni certificati medici da parte di RI 1 e dell’acquisizione di un’ulteriore presa di posizione da parte della dr.ssa med. __________, CO 1, in data 4 agosto 2021, ha confermato la soppressione delle prestazioni (doc. 20).

1.5. Con scritto datato 25 agosto 2021 ed intitolato “ricorso per caso malattia”, RI 1 si è rivolto al TCA, descrivendo la sua situazione e chiedendo la rivalutazione del caso con una seconda visita od un’altra soluzione (doc. I).

1.6. Il 30 agosto 2021 il Giudice delegato del TCA ha scritto a RI 1 chiedendo di completare il suo atto (doc. II). In assenza di risposta l’assicurato è stato convocato per un’udienza di discussione da tenersi l’8 ottobre 2021 (doc. III).

1.7. Con risposta del 27 settembre 2021 CO 1 ha proposto la reiezione della petizione con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

1.8. In data 6 ottobre 2021 le parti sono state informate che l’udienza è stata rinviata al 27 ottobre 2021 (doc. VII), mentre il 18 ottobre 2021 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di aver assunto la rappresentanza di RI 1 ed ha chiesto la fissazione di un termine per “meglio specificare il ricorso inoltrato dal mio cliente il 25/30 agosto scorso” (doc. VIII).

1.9. Il 19 ottobre 2021 il Giudice delegato del TCA ha scritto all’avv. RA 1, informandolo che, trattandosi di una procedura avente per oggetto le indennità giornaliere per perdita di guadagno rette dalla LCA, è applicabile la procedura semplificata di cui agli art. 243 e seguenti CPC e, dopo aver ripercorso la fattispecie, ha segnalato che il merito della causa sarebbe stato discusso in occasione dell’udienza del 27 ottobre 2021 (doc. IX).

1.10. Il 27 ottobre 2021 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza da cui è emerso:

" Anzitutto parte attrice rileva che agli atti sono già stati prodotti certificati medici da parte dei curanti in maniera sufficiente e adeguata per attestare l’incapacità lavorativa del sig. RI 1.

Il giudice chiede qual era lo stipendio, qual è l’indennità giornaliera versata e chiede alla parte attrice di quantificare la sua azione come doveva essere fatto in sede di petizione ma non pretendibile da persona non cognita di diritto.

L’attore ritiene di essere ancora inabile al lavoro e ritiene che questa inabilità lavorativa sia attestata dal doc. 29 ossia dal rapporto del medico chirurgo __________ __________ che attesta che per almeno 4 settimane è consigliata l’astensione dal lavoro.

Il giudice rileva che sono trascorse oltre 4 settimane da quel certificato e chiede a parte attrice se disponga ulteriori attestazioni relative alla sua IL.

Parte attrice non ha ulteriori certificati da produrre, ritiene comunque che la sua inabilità sia comprovata da ultimo con certificato 23.9.21 della dr.ssa __________.

Parte attrice rileva che la dr.ssa __________ è una psichiatra. Il giudice osserva che specifica unicamente il suo titolo di medico chirurgo e non di specialista in psichiatria, come invece sembra fare __________.

Parte attrice evidenzia comunque che la carta intestata su cui è redatto il doc. A è quella della __________ psichiatrica.

L’assicuratore produce in questa sede la copia di un conteggio delle prestazioni versate in favore dell’attore da cui si deduce il versamento giornaliero di fr. 91.20 a fronte di un salario di fr. 41'600.-- annui con riconoscimento di 80%.

I versamenti sono iniziati il 21.5.21 previa riduzione dei 3 giorni d’attesa contrattualmente stabilito e sono terminati con effetto all’11.7.21 come documenti consegnati agli atti con la risposta di causa.

Parte attrice chiede quindi formalmente la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 91.20 per giorno a partire dal 12.7.21 sino al miglioramento del suo stato di salute se non dovesse subentrare prima la fine del diritto a prestazioni.

Parte attrice si rimette al Tribunale per l’eventuale erezione di una perizia che lascia al prudente giudizio del giudice di valutare. Svincola in questa sede tutti i medici affinché possano eventualmente fornire al Tribunale se richiesti, le informazioni necessarie sul suo stato di salute.

Parte attrice non ha ulteriori documenti da produrre.

Parte convenuta si riconferma nella sua risposta di causa.

L’assicurato precisa di avere visto l’ultima volta la dr.ssa __________ il 23.9.21 e la prossima volta sarà il 4.11.21. Dal 23.9.21 l’assicurato non ha visto più nessuno dell’equipe psichiatrica e nessun altro medico per le cure. Egli dichiara di assumere regolarmente i suoi medicamenti ossia quelli elencati al doc. 29.

Il giudice evidenzia come dopo la comunicazione del luglio 2021 di CO 1 il datore di lavoro ha notificato un nuovo caso di malattia e questo con effetto al 12.7.21, la notifica del nuovo caso di malattia data però il 30.8.21.

CO 1 dal canto suo non postula l’acquisizione di alcun nuovo diritto probatorio.

Il Tribunale si riserva eventualmente di domandare il completamento delle informazioni mediche sin qui raccolte ai curanti rispettivamente al medico fiduciario dell’assicuratore.

Le parti acconsentono spontaneamente a rinunciare all’udienza finale, se saranno raccolte prove alle parti sarà concessa la possibilità di esprimersi in merito alla stessa e laddove necessario sarà indetta un’ulteriore udienza. In caso di mancata raccolta di ulteriori prove il Tribunale deciderà nel merito sulla scorta della documentazione prodotta.” (doc. X)

in diritto

2.1. Per quanto concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).

La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).

Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).

Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF 146 III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare pag. 272-274 sull'aspetto dell'equivalenza si veda anche Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

2.2. Nel caso di specie l’attore, tramite il proprio datore di lavoro, è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CV 1.

In concreto non è contestato che si applicano le condizioni generali d’assicurazione __________ del 2014 (di seguito: CGA; doc. 1).

Secondo l’art. __________ CGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività (art. __________ CGA).

Per l’art. __________ CGA è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare se sussiste un’incapacità al guadagno vanno prese in considerazione esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Sussiste inoltre un’incapacità al guadagno se non è oggettivamente superabile.

Secondo l’art. __________ CGA l’indennità giornaliera viene corrisposta, in caso d’incapacità al lavoro dimostrata di almeno il 25%, in proporzione al grado dell’incapacità al lavoro stessa. In caso di un’incapacità al lavoro di lunga durata, in caso di una perdita di guadagno di almeno il 25% l’indennità giornaliera è corrisposta in proporzione al grado della perdita di guadagno.

L’art. __________ CGA prevede che la persona assicurata che nella sua professione abituale resta completamente o parzialmente inabile al lavoro, prevedibilmente in modo duraturo, è tenuta a impiegare la sua eventuale incapacità di guadagno residua anche se ciò esige un cambio della professione. L’assicuratore esorta la persona assicurata al cambio di professione e la rende attenta sulle sanzioni previste dal paragrafo __________.

Per l’art. __________ CGA le prestazioni assicurative vengono ridotte, in maniera temporanea o permanente, o rifiutate in casi particolarmente gravi se la persona assicurata viola i propri doveri o obblighi secondo il precedente paragrafo __________ in modo non scusabile.

2.3. Nel caso di specie l’assicurato chiede il versamento delle indennità giornaliere di fr. 91.20 al giorno dal 12 luglio 2021 fino al miglioramento del suo stato di salute se non dovesse subentrare prima la fine del diritto a prestazioni.

Dalle tavole processuali emerge che l’attore è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% dall’8 maggio 2021 a causa di una sindrome ansioso-depressiva reattiva con attacchi di panico (cfr. doc. 3, certificato del 7 maggio 2021 della dr.ssa med. __________).

Dopo aver versato le prestazioni pattuite, l’assicuratore ha sottoposto l’interessato ad una visita ad opera della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che si è tenuta il 6 luglio 2021.

Nel referto di medesima data, di 7 pagine, figura:

" (…) Da tempo riferisce di essere confrontato con problemi in ambito lavorativo di tipo relazionale con il diretto superiore signor __________. Ritiene inoltre il lavoro ripetitivo, poco soddisfacente, stressante per la pressione produttiva a cui è sottoposto in particolare dopo la ripresa del lavoro lavorativo nell’inverno 2019 dopo IL di 4 mesi dopo intervento di orchifunelectomia destra.

Dopo l’intervento chirurgico del 21.08.2019 di orchifunelectomia destra, per neoplasia della linea germinale con i caratteri del seminoma, riferisce lo sviluppo di attacchi di panico per cui avrebbe necessitato di una presa a carico psichiatrica ambulatoriale da parte del collega dr. __________ per quattro mesi. Con la messa a beneficio di una terapia ansiolitica con Minias riferita scomparsa dei sintomi con interruzione della presa a carico.

In relazione alla diagnosi di ernia inguinale sinistra nel novembre 2020 riferisce lo sviluppo di preoccupazioni per lo stato valetudinario e di ansia.

Ad aprile u.s. sarebbe stato valutato dal chirurgo dell’Ospedale di __________ il quale riscontrando una punta erniaria inguinale sinistra propose un intervento di erniectomia inguinale sinistra per il quale è tuttora in lista d’attesa.

Riferisce in relazione alla necessità di sottoporsi al nuovo intervento chirurgico un peggioramento dell’ansia e sviluppo di insonnia intermedia.

Il 07.05.2021 si sarebbe nuovamente recato dalla curante in quanto a causa dell’ansia anticipatoria non riusciva a recarsi al lavoro.

Dopo la messa a beneficio di una terapia con Minias 10 gocce alla sera ed il distacco del posto di lavoro riferisce di miglioramento parziale dell’ansia e dell’insonnia.

Assume Paroxetina 20 mg/die dal 27 06 2021.

Disturbi soggettivi attuali

Attualmente lamenta insonnia intermedia, episodica ansia, paura di stare in posti affollati.

Esame clinico secondo AMDP System

L’assicurato giunge all’appuntamento convenuto in anticipo.

È collaborante e disponibile durante la visita effettuata. È empatico.

È curato nella persona e nell’abbigliamento, vestito in maniera casual.

Mimica e gestica sono senza particolarità.

È lucido e orientato nei 4 domini.

Il linguaggio è fluente ed esente da turbe afasiche. Le gnosie e le prassie sono nella norma. Non si rilevano deficit della memoria a breve, medio, lungo termine. Le capacità logiche e di giudizio sono conservate. La capacità di attenzione e concentrazione è mantenuta durante il colloquio.

Il tono dell’umore è normale.

Il corso del pensiero è normale, senza ideazioni deliranti, idee fisse o prevalenti; la percezione è pronta e libera da errore.

N.B. Lo status psichico rilevato è assolutamente normale.

Diagnosi psichiatrica

Dall’insieme delle notizie, delle osservazioni e delle constatazioni obiettive raccolte durante la visita ambulatoriale e più sopra dettagliatamente esposte si può postulare la diagnosi di:

  • lieve sindrome ansiosa non specificata ICD 10 F41.9 reattiva problemi legati all’occupazione e a preoccupazioni valetudinarie.

Valutazione e procedere

L’assicurato, senza antecedenti psichiatrici, avrebbe dimostrato nel corso della vita buone capacità che ha saputo mettere in campo in ambito lavorativo, sociale e famigliare.

Dopo l’intervento di orchifunelectomia destra per neoplasia della linea germinale con i caratteri del seminoma riferito sviluppo di una sindrome da attacchi di panico che rispose positivamente ad un trattamento ansiolitico e ad una presa a carico psichiatrica ambulatoriale per quattro mesi. Fu, a sua detta, allora in abile per quattro mesi.

Dopo la ripresa del ruolo lavorativo si sarebbe sentito sempre più sovraccaricato per l’aumento del carico lavorativo e della pressione da parte del responsabile. Ritiene il lavoro svolto poco soddisfacente e ripetitivo.

Dopo il riscontro a novembre u.s. di un’ernia inguinale sinistra riferisce sviluppo di episodica ansia.

Dopo l’indicazione posta dal chirurgo di un intervento di erniectomia inguinale sinistra per il quale lista di attesa riferito peggioramento del disturbo e sviluppo di insonnia intermedia.

Il 07.05.2021 è stato dichiarato inabile al 100% per una crisi di ansia acuta anticipatoria con impossibilità a recarsi sul posto di lavoro.

Da fine maggio è nuovamente in trattamento psichiatrico ambulatoriale presso il collega __________.

Con la messa a beneficio da subito di una terapia con Minias e il distacco dal posto di lavoro riferito miglioramento parziale dei sintomi.

A livello soggettivo lamenta attualmente ansia episodica ed insonnia intermedia.

A livello oggettivo l’assicurato non presenta segni di ansia e depressione al colloquio, il tono dell’umore è normale, non presenta deficit cognitivi, ne disturbi psicotici.

Dal punto di vista diagnostico categoriale il disturbo psichico sviluppato dall’assicurato è inquadrabile con una sindrome ansiosa non specificata, codificata secondo l’ICD-10 al codice F41.9 reattiva.

Al di là della diagnosi categoriale l’assicurato non presenta alcun deficit delle funzioni dell’Io esecutive, percettive, decisionali, previsionali, consequenziali.

Secondo il Mini ICF APP non presenta alcun deficit delle competenze, del rispetto delle regole, del giudizio, dell’assertività, della flessibilità, della persistenza, della relazione con gli altri e della mobilità.

Dal lato medico psichiatrico l’incapacità lavorativa al 100% certificata non è giustificata presentando deficit funzionali con riverbero sulla capacità lavorativa al Mini ICF-APP.

Ho comunicato le mie conclusioni all’assicurato che non si proietta nella ripresa a breve del ruolo lavorativo presso la stessa azienda.

Di seguito rispondo alle vostre domande.

D1. Diagnosi (con e senza influenza sulla capacità lavorativa) e breve valutazione medico oggettiva sulla situazione dell’assicurato.

R1. Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: lieve sindrome ansiosa non specifica di grado lieve classificata secondo l’ICD 10 al codice F41.9.

La raccolta anamnestica e l’esame clinico permettono di diagnosticare una sindrome ansiosa non specificata.

La descrizione delle crisi d’ansia sviluppate dall’assicurato e tuttora da lui lamentate non soddisfa i criteri per la diagnosi di sindrome da attacchi di panico: disturbo psichico classificato secondo l’ICD10 al codice F41.0, la cui caratteristica essenziale è rappresentata da ricorrenti attacchi di intensa ansia (panico) che non sono limitati ad alcuna particolare situazione o gruppo di circostanze e che quindi sono imprevedibili. Come nelle altre sindromi ansiose i sintomi predominanti includono l’improvvisa insorgenza di palpitazioni, dolore toracico, sensazione di soffocamento, capogiri e sentimenti di irrealtà (depersonalizzazione o derealizzazione). Vi è quasi invariabilmente anche una paura secondaria di morire o di perdere il controllo o di impazzire.

La sindrome ansiosa non specificata sviluppata dall’assicurato è reattiva a preoccupazioni valetudinarie in corso da novembre 2020 dopo la diagnosi di una ernia inguinale sinistra e a problemi in ambito lavorativo incorso dall’inverno 2018.

Dal punto di vista dell’incidenza di tale patologia sulla capacità lavorativa non si rileva alcuni deficit funzionale al Mini ICF-APP.

D2. Come giudica la capacità lavorativa nell’attività abituale? Da quando e in che percentuale?

R.2 L’assicurato è abile al 100% nell’abituale attività da subito dal punto di vista psichiatrico.

Si precisa che l’incapacità lavorativa certificata dal medico curante non è mai stata giustificata dall’atto medico psichiatrico.

D3. L’attività professionale abituale è ragionevolmente esigibile presso un altro datore di lavoro?

Se sì da quando in che percentuale? In caso negativo indicare il motivo.

R3. L’attività professionale abituale (operaio) è esigibile sia presso l’attuale datore di lavoro che presso un altro datore di lavoro da subito.

D4. Come giudica la capacità lavorativa in un’attività professionale adeguata o in un’altra attività professionale in relazione al carico a livello fisico (lieve medio elevato)?

R4. Non presenta alcuna incapacità lavorativa in alcuna professione dal lato medico psichiatrico.

D5. Gli attuali trattamenti in corso sono adeguati ai principi base delle terapie riconosciute? Se non per quali motivi.

R5. Gli attuali trattamenti in corso sono adeguati ai principi base delle terapie riconosciute per la lieve sindrome ansiosa lamentata.

D6. Quali proposte terapeutiche/medicamentose lei raccomanderebbe.

R6. Quelle già in corso.” (doc. 15)

In data 9 luglio 2021 il dott. __________, dirigente medico dell’Ospedale __________ e __________ di __________ (Italia), __________ psichiatria, in un referto scritto a mano, ha rilevato di aver visitato il medesimo giorno l’assicurato, indicando che da circa un mese il quadro clinico si è aggravato, caratterizzandosi per la presenza di deflessione timica, ansia e agorafobia. Ha consigliato di modificare la terapia psicofarmacologica ed ha fissato un appuntamento per il 4 agosto 2021 (doc. 17).

Chiamata ad esprimersi in merito la dr.ssa med. __________ ha rilevato che la visita è avvenuta tre giorni dopo la sua valutazione e che il medico italiano non riporta lo stato psichico dell’assicurato secondo l’AMDP-System, i deficit funzionali rilevati secondo il mini ICF APP, non segnala complicazioni intervenute nel decorso dopo la sua valutazione, sostituisce Minias e Olanzapina basso dosata (effetto ansiolitico) senza apportare altre modificazioni psicofarmacologiche e non prevede alcun controllo a breve termine se non dopo quasi un mese. La specialista ha confermato la sua precedente valutazione (doc. 19).

Successivamente l’attore ha prodotto un certificato del 12 luglio 2021 della dr.ssa __________, medico chirurgo, secondo cui l’interessato necessita di ulteriori 20 giorni di riposo domiciliare e cure, salvo complicazioni (allegato doc. 21), un certificato del 2 agosto 2021 della medesima curante che ha attestato la necessità di trenta giorni di riposo domiciliare e cure, salvo complicazioni (allegato doc. 22) ed una valutazione della dr.ssa __________, medico del servizio di psichiatra __________ __________, la quale, dopo aver visitato l’assicurato il 4 agosto 2021, ha affermato:

" (…) Egli riferisce la progressiva ricomparsa e peggioramento negli ultimi mesi (in concomitanza alla diagnosi di varicocele/ernia inguinale sinistra) di sintomi ansiosi caratterizzati principalmente da inquietudine, irritabilità, agorafobia con tendenza all’isolamento sociale, rimuginio e ansia per la propria salute, attacchi di panico, insonnia tenace. Riferisce inoltre riduzione dell’appetito con calo ponderale di circa 8 kg, deflessione del tono dell’umore con riduzione delle energie e degli interessi.

Al colloquio il paziente è apparso vigile, lucido, orientato nei parametri spazio-temporali e sul sé. Non disturbi formali o di contenuto del pensiero. È emersa una forte tensione rispetto all’attuale situazione. Tali pensieri determinano una deflessione del tono dell’umore, che il paziente fatica a verbalizzare. Il livello di ansia durante la giornata risulta incrementato, con peggioramento durante lo svolgimento di attività quotidiane. La sintomatologia è apparsa in parte responsiva alla terapia farmacologica che da circa un mese sta assumendo su consiglio del collega (Dr. __________) a base di SSRI, BDZ, olanzapina.

Allo stato attuale si consiglia al paziente ottimizzazione della terapia farmacologica e astensione dell’attività per almeno 4-6 settimane. Da rivalutare in data 23/09/2021 ore 15.00 via skype.” (allegato doc. 22)

Il 14 settembre 2021 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha visitato nuovamente l’interessato. Nel referto, di 7 pagine, del 16 settembre 2021, la specialista ha affermato:

" (…)

Disturbi soggettivi attuali

Attualmente lamenta crisi d’ansia, “nervosismo se penso al lavoro”, insonnia intermedia, dolore sul tibiale anteriore, dolori alla regione inguinale sx e allo scroto, gastralgia, preoccupazioni per il futuro valetudinario.

L’assicurato ritiene di non poter riprendere il ruolo il ruolo lavorativo a breve medio termine ed in ogni caso esclude la ripresa del ruolo lavorativo presso l’attuale datore di lavoro. Afferma: “sul lavoro sono nervoso e mi sento stressato e non mi trattano bene”.

“Se mi danno delle medicine è perché non sto bene e devo adesso prima fare tutta la cura”.

“Io ho dolori allo scroto e alla parte sinistra all’inguine, i crampi addominali e male alla gamba destra da dopo la caduta e non è fissata la data per l’intervento che devo fare e devo vedere come va l’operazione”.

(…).

Esame clinico secondo AMDP System

L’assicurato giunge all’appuntamento convenuto puntuale

È collaborante e disponibile durante la visita effettuata che avviene in un clima di buona collaborazione fino a quando si affronta il tema della ripresa del ruolo lavorativo che esclude rivendicando il diritto di essere “malato” per “come mi hanno trattato sul lavoro.

È curato nella persona e nell’abbigliamento, vestito in maniera casual, abbronzato.

Mimica e gestica sono senza particolarità.

È lucido e orientato nei 4 domini.

Il linguaggio è fluente ed esente da turbe afasiche. Le gnosie e le prassie sono nella norma. Non si rilevano deficit della memoria a breve, medio, lungo termine. Le capacità logiche e di giudizio sono conservate. La capacità di attenzione e concentrazione è mantenuta durante il colloquio.

Il tono dell’umore è normale.

Non presenta pose di ascolto; nega allucinazioni.

Il corso del pensiero è normale, senza ideazioni deliranti, idee fisse o prevalenti, la percezione è pronta e libera da errore.

N.B. Lo status psichico rilevato è assolutamente normale.

I disturbi psichici lamentati dall’assicurato non sono oggettivabili e dallo stesso vengono accentuati ed enfatizzati quando si affronta il tema della ripresa del ruolo lavorativo.

Diagnosi psichiatrica

Dall’insieme delle notizie, delle osservazioni e delle constatazioni obiettive raccolte durante la visita ambulatoriale e più sopra dettagliatamente esposte si può postulare la diagnosi di:

Lieve sindrome ansiosa non specificata ICD-10 F41.9, reattiva a problemi legati all’occupazione e preoccupazioni valetudinarie.

Valutazione e procedere

Dalla mia precedente valutazione del 06.07.2021 l’assicurato oggettivamente è invariato.

Lo stato psichico, rilevato secondo l’AMDP System, è normale, così come lo era il 06.07.2021.

Soggettivamente continua a riferire ansia episodica ed insonnia intermedia.

Il quotidiano descritto e attivo e costruttivo.

Riconfermo pertanto dal punto di vista diagnostico categoriale secondo l’ICD 10 che l’assicurato è affetto da una sindrome ansiosa non specificata F41.9, reattiva a problemi legati all’occupazione, in corso di quasi 2 anni e a preoccupazioni valetudinarie in corso da novembre 2020 dopo la diagnosi di ernia inguinale.

Come già riferito nel mio rapporto del 06.07.2021 la descrizione delle crisi di ansia sviluppata dall’assicurato e da lui lamentate non soddisfa i criteri per la diagnosi di sindrome da attacchi di panico (vedi mio precedente rapporto).

Non presenta alcun episodio depressivo classificabile al codice F32.

I colleghi __________ e __________ non riportano nei loro rapporti redatti alcuna diagnosi categoriale.

Descrivono solo i sintomi soggettivi riferiti dall’assicurato che non sono oggettivabili.

Si fa notare inoltre la frequenza delle consultazioni psichiatriche: 09.07.2021, 04.08.2101 e prossima fissata per il 23.09.2021 via Skype.

Al di là delle diagnosi categoriali l’assicurato non presenta alcun deficit delle funzioni dell’Io percettive, esecutive, decisionali, previsionali e consequenziali.

Secondo il Mini ICF-APP non presenta alcun deficit delle competenze, del rispetto delle regole, del giudizio, dell’assertività, della flessibilità, della persistenza, della relazione con gli altri e della mobilità.

Dal lato medico psichiatrico l’incapacità lavorativa al 100% certificata non è assolutamente giustificata non presentando l’assicurato alcun deficit funzionale con ripercussioni sulla capacità lavorativa secondo il Mini ICF APP.

L’assicurato è abile al 100% sia presso l’attuale datore di lavoro che per qualsiasi altra attività lavorativa ed ambiente di lavoro.

L’eventuale incidenza di patologie somatiche sulla sua capacità lavorativa esula dalle mie competenze.

La terapia psico farmacologica a lui prescritta non è stata sostanzialmente modificata: era stata sospesa una benzodiazepina sostituita con un’altra ad azione ipnotica ed era stata aggiunta l’olanzapina che riferisce di assumere al dosaggio di 2.5/die (basso dosaggio usato per l’aspetto ansioso).

La psicofarmacoterapia prescritta non compromette in alcun modo la sua capacità di guida.

Ho comunicato le mie conclusioni all’assicurato che non accetta rivendicando il suo diritto di “essere ammalato” e di “stare in malattia”.

Non esclude pertanto rivendicazioni.

Di seguito rispondo alle vostre domande

D1. Sussiste una capacità lavorativa nella sua attuale attività professionale?

R1. Sì, l’assicurato è abile al 100% nell’attività professionale attuale.

D2. Se sì alla domanda 1, da quando e in quale percentuale?

R2. Abile al 100%. L’assicurato non ha mai presentato un’incapacità lavorativa giustificata dall’atto medico psichiatrico dal 12.07.2021, ne dal 07.05.2021. (…)” (doc. 27)

Il 23 settembre 2021 la dr.ssa __________ ha affermato di aver visitato il medesimo giorno l’assicurato, trovando un quadro invariato. “Persiste ansia libera e somatizzata durante la giornata, deflessione del tono dell’umore e insonnia. Si consiglia ulteriore astensione dall’attività lavorativa per almeno 4 settimane. Si ottimizza terapia farmacologica” ed ha fissato il prossimo appuntamento per il 4 novembre 2021 (doc. 29).

2.4. Circa l’aspetto medico, va rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia privata non costituisce un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel processo civile le perizie di parte (Privatgutachten) devono essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte. Questa giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti dall’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, che nella maggior parte dei Cantoni sono giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali (cfr. Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).

Nel caso evaso dall’Alta Corte, si trattava di un assicurato al beneficio di un’assicurazione di indennità giornaliera fondata sulla LCA che era incapace al lavoro e ha domandato una rendita di invalidità, che la sua assicurazione privata ha rifiutato fondandosi su una perizia che essa stessa ha fatto eseguire da un medico specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale si è basato sugli atti medici e ha visitato personalmente l’interessato, non ritenendo infine un’incapacità lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in giudizio la sua assicurazione, ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la causa. I giudici, dopo avere apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la perizia di parte allestita su mandato dell’assicuratore, il referto del curante, la perizia interdisciplinare e il parere di un altro medico a cui l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti) giunte a conclusioni differenti sulla capacità lavorativa dell’assicurato, si sono basati sulla perizia di parte dell’assicuratore malattia e in virtù della verosimiglianza preponderante hanno ritenuto che l’assicurato non fosse inabile al lavoro. La prima istanza si è basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd, secondo cui la perizia di parte fatta esperire dall’assicuratore malattia ha il valore di un mezzo di prova (cfr. consid. 2.1). L’assicurato ha quindi inoltrato un ricorso in materia civile presso il Tribunale federale, lamentando che la perizia fatta allestire dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma di parte, perciò dal profilo del diritto processuale civile valeva soltanto, come stabilito dalla DTF 132 III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di parte e non come mezzo di prova (cfr. consid. 2.2).

Il TF ha dovuto quindi esaminare la questione di sapere se la perizia di parte sulla quale si è fondato l’assicuratore malattia nell’assicurazione complementare fosse un mezzo di prova ai sensi del Codice di procedura civile.

Nelle sue considerazioni, l’Alta Corte ha evidenziato che nel diritto delle assicurazioni sociali il Tribunale federale ha ritenuto nella DTF 125 V 351 come il semplice fatto che la presa di posizione del medico avvenga nell’ambito di una perizia di parte a domanda dell’assicuratore non sia sufficiente per mettere in dubbio il valore probatorio della perizia. Essa ha dunque valore di un mezzo di prova. Per contro, nel diritto privato, secondo giurisprudenza costante una perizia di parte non è un mezzo di prova, ma una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83 consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).

Nel diritto privato, l’art. 168 cpv. 1 CPC enumera esaustivamente i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale federale ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).

Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è un mezzo di prova, poiché il legislatore ha escluso la perizia di parte come mezzo di prova in generale ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale perizia ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3: “[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten als Beweismittel i.S.v. Art. 168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO ab”).

Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24; DTF 132 III 83).

Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert), di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).

Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il ricorrente fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1 CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto e gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte (cfr. consid. 4).

2.5. Va ancora evidenziato che con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito che in caso di presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne il contenuto, occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi, non bastando una critica generica (“Dans le cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B., datée du 1er juillet 2015, comportant sept pages. Ce rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui l'a amené à considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout cas dès le 23 juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est borné à la contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A., psychiatre qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au rapport de l'expert privé B., faute d'objectivité et de neutralité de ce dernier. Si le Dr A. relève des discordances entre le diagnostic posé par le Dr B.________ (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les plaintes subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de travailler, le premier ne discute pas précisément les allégations figurant dans l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause des allégations factuelles contenues dans cette expertise demandée par l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de telles circonstances, les allégations précises de l'expertise privée - contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de refus de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré était entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________ avait emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).

2.6. Inoltre, per quanto concerne la valutazione dei referti dei medici, si può ancora fare riferimento alla sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e alla sentenza 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.

Quest’ultimo caso tratta una fattispecie che trae origine da una sentenza del 15 dicembre 2016 della Corte di Giustizia ginevrina che aveva condannato un assicuratore al versamento dell’importo di fr. 84'747.60 oltre interessi all’attore ritenendo, in sostanza, che l’incapacità lavorativa dell’assicurato era stata correttamente attestata dal medico curante, mentre non poteva essere attribuita alcuna forza probante agli avvisi emessi dal medico di fiducia dell’assicuratore poiché rivestivano un carattere estremamente sommario e il medico non aveva visitato l’assicurato. L’incapacità al lavoro era inoltre corroborata dal fatto che l’interessato aveva inoltrato una richiesta di rilevamento tempestivo presso l’AI.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso inoltrato dall’assicuratore.

Quest’ultimo rimproverava innanzitutto la circostanza che il Tribunale cantonale aveva scartato le conclusioni del medico fiduciario e si era fondato unicamente sulle considerazioni del medico curante. Secondo l’assicuratore se il Tribunale non avesse ritenuto sufficienti i documenti prodotti dalla convenuta avrebbe dovuto sentire il medico fiduciario ed allestire una perizia medica.

L’Alta Corte (consid. 3.2) ha rammentato che il diritto alla prova è parte del diritto di essere sentito garantito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2); il diritto alla prova deriva parimenti dall’art. 8 CC e dall’art. 152 CPC. Ciò implica che ogni parte ha diritto, per stabilire un fatto pertinente contestato, di chiedere l’assunzione dei mezzi di prova adeguati, ritenuto che la domanda deve essere proposta regolarmente e nei tempi e modi adeguati secondo la legge di procedura applicabile.

Gli art. 8 CC e 152 CC non regolano l’apprezzamento delle prove e non dicono quali prove devono essere ordinate, né dettano al giudice civile come deve forgiare la sua opinione. Inoltre, il diritto alla prova non impedisce al giudice di mettere un termine all’istruttoria quando le prove acquisite gli permettono di prendere una decisione e che in applicazione dell’apprezzamento anticipato delle prove che sono state richieste, ha la certezza che queste ultime non lo porterebbero a cambiare la sua opinione.

Il Tribunale federale al consid. 3.3 ha poi evidenziato che, secondo il Tribunale cantonale, l’incapacità lavorativa era stata attestata sia dal medico curante sia dal suo psichiatra curante. Non ha attribuito alcuna forza probatoria alle prese di posizione del medico di fiducia perché sommarie e non motivate. Il medico fiduciario si era inoltre determinato sulla sola base degli atti. La Corte cantonale ha rinunciato a sentire il medico poiché non aveva mai visto l’assicurato e dunque una sua audizione sarebbe stata inutile. Quanto alla perizia giudiziaria, essa avrebbe unicamente permesso di costatare lo stato di salute in quel momento senza potersi determinare sul passato. Il perito, inoltre, avrebbe dovuto fondarsi sulle informazioni fornite dai curanti.

Al consid. 3.3.1 l’Alta Corte ha rilevato che il Tribunale cantonale non ha ignorato che l’art. 247 cpv. 2 lett. a CPC gli impone di stabilire i fatti d’ufficio. Esso l’ha citato al consid. 6 della sentenza impugnata. Il Tribunale federale rammenta tuttavia che la massima inquisitoria sociale non permette di estendere l’assunzione delle prove a piacimento e di raccogliere tutte le prove possibili. Non impedisce al giudice di rinunciare ad un mezzo di prova in applicazione del principio dell’apprezzamento anticipato delle prove.

Il TF, al consid. 3.3.2, ha ribadito che una perizia privata non è un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e deve essere assimilata ad una semplice allegazione della parte che l’ha prodotta. In applicazione dell’art. 150 cpv. 1 CPC devono essere comprovate solo le allegazioni che sono espressamente contestate. Tale contestazione deve essere sufficientemente precisa per raggiungere il suo scopo, ossia permettere alla controparte di comprendere quali allegazioni deve comprovare. Il grado di precisione di un’allegazione incide sul grado di motivazione che deve rivestire la sua contestazione. Più le affermazioni di una parte sono dettagliate, più elevate sono le esigenze quanto alla precisione della loro contestazione. Una reiezione in blocco delle argomentazioni non è sufficiente. Il fardello della contestazione non comporta tuttavia un’inversione dell’onere della prova.

Il Tribunale federale al consid. 3.3.2 ha poi esaminato il merito della vertenza, rilevando che l’assicurato ha fondato le sue pretese sui numerosi documenti del proprio medico curante. Se la maggior parte di essi si limitano a menzionare la percentuale e la durata dell’incapacità lavorativa, ve ne sono due che sono maggiormente dettagliati, ossia le corrispondenze del 17 maggio 2015 e del 18 marzo 2016. Nel primo il curante risponde alle domande del medico di fiducia dell’assicuratore, descrive la malattia di cui è affetto l’assicurato, le cause, il trattamento medicamentoso somministrato, la psicoterapia seguita con il proprio collega, l’evoluzione della patologia e la prognosi, riservata perché doveva essere discussa con lo psichiatra.

Da parte sua l’assicuratore contesta in blocco queste allegazioni riferendosi al proprio medico fiduciario. Le sue affermazioni sono tuttavia prive di qualsiasi motivazione. Esse sono state rilasciate dapprima in un formulario non firmato del 1° giugno 2015 dove il medico fiduciario ha affermato, senza alcuna spiegazione e sulla sola base degli atti, che l’assicurato avrebbe potuto riprendere l’attività lavorativa al 50% dal 1° luglio 2015 e poi al 100% dal 1° settembre 2015; in seguito lo stesso medico fiduciario, in un altro documento, datato 2 novembre 2015, si è limitato ad affermare “Ok de non-entrée en matière et lettre A. SA” ed infine ha emesso un avviso il 30 novembre 2015 dove ha in sostanza affermato che malgrado la lettera del 2 novembre 2015 dell’assicurato e del 12 ottobre 2015 del medico curante non vi è alcuna limitazione funzionale suscettibile di modificare la decisione di non entrata nel merito dal 1° settembre 2015.

In queste condizioni, rileva il Tribunale federale, non può essere esatto dall’assicurato di dimostrare la sua incapacità lavorativa tramite una perizia medica, poiché non poteva sapere, in assenza di qualsiasi contestazione concreta, quali fatti doveva provare.

Il TF rileva tuttavia che la perizia è stata richiesta dall’assicuratore per completare i suoi mezzi di prova ed ha esaminato se la richiesta è stata rifiutata con un apprezzamento anticipato arbitrario delle prove. Secondo l’Alta Corte non vi era alcunché di insostenibile nel ritenere che la perizia non avrebbe permesso di stabilire lo stato di salute passato dell’assicurato, poiché il perito avrebbe dovuto fondarsi sulle informazioni dei medici curanti.

Neppure la mancata audizione del medico fiduciario è arbitraria.

Infatti la sua opinione non si fondava su una visita dell’assicurato ma solo sugli atti e dunque sui rapporti dei medici curanti.

Il Tribunale federale ha poi apprezzato il valore delle allegazioni del medico curante dell’assicurato sulla base degli altri elementi agli atti. In effetti in alcune circostanze le allegazioni precise risultanti da un rapporto medico possono portare la prova della loro veridicità se sono fondate su indizi oggettivi. Ciò è il caso quando, come nel caso giudicato, una contestazione concreta delle allegazioni manca (cfr. anche sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, consid. 3.2). Ora, le indicazioni del medico curante trovano conferma nel rapporto stabilito dallo psichiatra il 5 aprile 2016, il quale ha attestato di avere seguito l’assicurato in psicoterapia dal 26 gennaio 2016 con frequenza settimanale, in ragione di una sintomatologia depressiva sopraggiunta, secondo l’anamnesi del paziente, in seguito ad un burn-out subito nel dicembre 2014 nell’ambito del suo lavoro. L’ulteriore rapporto del medesimo psichiatra del 4 novembre 2016 conferma quanto stabilito, enumerando i sintomi costatati. Considerato poi che l’assicurato ha inoltrato una domanda di rilevamento tempestivo presso l’assicurazione invalidità, la Corte cantonale poteva concludere, senza cadere nell’arbitrio, alla correttezza dell’incapacità al lavoro allegata.

Su questi temi si veda anche STF 4A_544/2019 del 26 maggio 2020.

Per un caso in cui il Tribunale federale ha ancora citato la giurisprudenza valida nell’ambito delle assicurazioni sociali ci si riferisca alla sentenza 4A_424/2019 del 31 ottobre 2019, in particolare consid. 3.1.

2.7. L’assicurato che chiede il versamento delle indennità giornaliere deve comprovare il persistere della sua incapacità lavorativa secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 141 III 241 consid. 3.1; sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3).

La posizione della persona assicurata è favorita dal fatto che non viene contestata l’incapacità al lavoro fino ad una determinata data. Non spetta tuttavia all’assicuratore comprovare il ripristino totale o parziale della capacità lavorativa. Nell’ambito del suo diritto alla controprova, l’assicuratore deve tutt’al più apportare degli elementi propri ad insinuare dei dubbi e a far vacillare la verosimiglianza preponderante che l’assicurato si sforza di stabilire; questo genere di dubbi può sgorgare già dalle allegazioni delle parti, rispettivamente da perizie private (sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3 con riferimenti alla DTF 130 III 321 consid. 3.4 e alla sentenza 4A_85/2017 del 4 settembre 2017, consid. 2.3).

In una sentenza 4A_117/2021 del 31 agosto 2021, destinata a pubblicazione (cfr. anche STF 4A_144/2021 del 13 settembre 2021, consid. 4.2.1), il Tribunale federale al consid. 3.3.1 ha confermato la predetta giurisprudenza (“Das Bundesgericht hat in seinem Leitentscheid BGE 130 III 321 E. 3.1 mit Bezug auf den Versicherungsvertrag seine Rechtsprechung zum Beweis des Eintritts des Versicherungsfalls wie folgt zusammengefasst und präzisiert: Gemäss Art. 8 ZGB hat, wo es das Gesetz nicht anders bestimmt, derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Demgemäss hat die Partei, die einen Anspruch geltend macht, die rechtsbegründenden Tatsachen zu beweisen, während die Beweislast für die rechtsaufhebenden bzw. rechtsvernichtenden oder rechtshindernden Tatsachen bei der Partei liegt, die den Untergang des Anspruchs behauptet oder dessen Entstehung oder Durchsetzbarkeit bestreitet. Diese Grundregel kann durch abweichende gesetzliche Beweislastvorschriften verdrängt werden und ist im Einzelfall zu konkretisieren (ausführlich: BGE 128 III 271 E. 2a/aa mit Hinweisen). Sie gilt auch im Bereich des Versicherungsvertrags (NEBEL, im zit. VVG-Kommentar, N. 4 und N. 9 zu Art. 100 VVG, mit Nachweisen). Nach der erwähnten Grundregel hat der Anspruchsberechtigte - in der Regel der Versicherungsnehmer, der versicherte Dritte oder der Begünstigte - die Tatsachen zur "Begründung des Versicherungsanspruches" (Marginalie zu Art. 39 des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908 [SR 221.229.1, VVG]) zu beweisen, also namentlich das Bestehen eines Versicherungsvertrags, den Eintritt des Versicherungsfalls und den Umfang des Anspruchs. Den Versicherer trifft die Beweislast für Tatsachen, die ihn zu einer Kürzung oder Verweigerung der vertraglichen Leistung berechtigen oder die den Versicherungsvertrag gegenüber dem Anspruchsberechtigten unverbindlich machen. Anspruchsberechtigter und Versicherer haben im Streit um vertragliche Leistungen je ihr eigenes Beweisthema und hierfür je den Hauptbeweis zu erbringen. Dies trifft auch dann zu, wenn sich beide Beweisthemen im gleichen Verfahren gegenüberstehen. Der Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen. Ausnahmen von diesem Regelbeweismass, in denen eine überwiegende Wahrscheinlichkeit als ausreichend betrachtet wird, ergeben sich einerseits aus dem Gesetz selbst und sind andererseits durch Rechtsprechung und Lehre herausgearbeitet worden. Den Ausnahmen liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Rechtsdurchsetzung nicht an Beweisschwierigkeiten scheitern darf, die typischerweise bei bestimmten Sachverhalten auftreten (vgl. BGE 128 III 271 E. 2b/aa S. 275). Die Beweiserleichterung setzt demnach eine "Beweisnot" voraus. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn ein strikter Beweis nach der Natur der Sache nicht möglich oder nicht zumutbar ist, insbesondere wenn die von der beweisbelasteten Partei behaupteten Tatsachen nur mittelbar durch Indizien bewiesen werden können. Eine Beweisnot liegt aber nicht schon darin begründet, dass eine Tatsache, die ihrer Natur nach ohne weiteres dem unmittelbaren Beweis zugänglich wäre, nicht bewiesen werden kann, weil der beweisbelasteten Partei die Beweismittel fehlen. Blosse Beweisschwierigkeiten im konkreten Einzelfall können nicht zu einer Beweiserleichterung führen. Im Zusammenhang mit dem Eintritt des Versicherungsfalls geht die Rechtsprechung davon aus, dass namentlich bei der Diebstahlversicherung in der Regel eine Beweisnot gegeben ist, so dass sich die Herabsetzung des Beweismasses rechtfertigt (Art. 40 VVG; BGE 130 III 321 E. 3.1). Dies gilt hingegen nicht für eine behauptete Arbeitsunfähigkeit, welche ohne weiteres mit einem entsprechenden Zeugnis bewiesen werden kann. Diesbezüglich gilt das ordentliche Beweismass der vollen Überzeugung.”).

2.8. Va ancora rammentato che affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294).

Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.9. In una sentenza 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 (= DTF 146 III 339), il Tribunale federale, in un caso di indennità giornaliera a causa di malattia, al consid. 4.2, non pubblicato, ha rammentato che nei litigi concernenti le assicurazioni complementari alla LAMal, il Tribunale accerta i fatti d’ufficio (art. 247 cpv. 2 lett. a CPC in combinazione con l’art. 243 cpv. 2 lett. f CPC). Queste vertenze sono rette dalla massima inquisitoria sociale.

Essa si applica tuttavia con riserbo laddove le parti, come in concreto, sono rappresentate da un avvocato (DTF 141 III 569, consid. 2.3.1: “[…] Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple, et non de la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC (von Amtes wegen erforschen); la doctrine et la jurisprudence la qualifient aussi de maxime inquisitoire sociale. Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a p. 238). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [ci-après: Message CPC], FF 2006 6841, 6956 ch. 5.16 ad art. 242 et 243 avec référence à l'arrêt 4C.211/2004 du 7 septembre 2004 consid. 2.1; cf. également sous l'empire de l'art. 274d al. 3 CO, l'arrêt 4A_397/2011 du 11 février 2014 consid. 4.4) […]”; cfr. anche sentenza 4A_354/2014 del 14 gennaio 2015, consid. 3).

L’alta Corte nella citata sentenza 4A_563/2019 del 14 luglio 2020, al consid. 4.2, ha rammentato che le parti sono tenute a sottoporre al Tribunale i fatti sui quali porterà il giudizio.

Il giudice, in particolare quando è confrontato a parti rappresentate da avvocati, non deve investigare nella documentazione per tentare di trovare un argomento favorevole alla parte che l’ha prodotta.

In presenza di persone assistite da un professionista il giudice deve semmai far prova di riserbo, alla stessa stregua di quanto accade nella procedura ordinaria (sentenza 4A_477/2018 del 16 luglio 2019 consid. 3.4.1.1; DTF 141 III 569 consid. 2.3.1). La portata della massima inquisitoria sociale va considerata in combinazione con il principio di cui all’art. 58 cpv. a CPC. Il giudice interviene solo in caso di richiesta delle parti, alle quali incombe di definire i limiti del processo e di determinare in quale misura vogliono far valere i mezzi e le pretese che appartengono loro (sentenza 4A_36/2017 del 2 marzo 2017, consid. 7; DTF 141 III 596 consid. 1.4.5).

2.10. In concreto, questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che poggia su costatazioni approfondite, motivate ed oggettive.

La specialista, dopo aver visitato in due occasioni l’attore, ha spiegato dettagliatamente le ragioni per le quali l’assicurato, affetto da una lieve sindrome ansiosa non specificata ICD-10 F41.9, reattiva a problemi legati all’occupazione e a preoccupazioni valetudinarie, non presenta alcuna incapacità lavorativa dal punto di vista psichico dal 12 luglio 2021 (doc. 15 e 27).

L’esame clinico secondo AMDP System, ha infatti rilevato un assicurato collaborante, disponibile, curato nella persona e nell’abbigliamento, con mimica e gestica senza particolarità, lucido e orientato nei 4 domini, con un linguaggio fluente ed esente da turbe afasiche senza deficit nella memoria a breve, medio e lungo termine, con capacità logiche e di giudizio conservate e la capacità di attenzione e concentrazione mantenuta durante il colloquio ed uno status psichico assolutamente nella norma (doc. 15 e 27). Ciò sia in occasione della visita del 6 luglio 2021 (doc. 15) che di quella del 14 settembre 2021 (doc. 27).

La dr.ssa med. __________ ha poi evidenziato come la terapia farmacologica assunta dall’assicurato è assai blanda, adeguata ai principi base delle terapie riconosciute per la lieve sindrome ansiosa lamentata (doc. 15 e doc. 19) ed è a basso dosaggio (cfr. doc. 27).

Inoltre, come sottolinea giustamente la specialista, gli appuntamenti con i suoi medici curanti sono assai dilazionati e tra una visita e l’altra può passare anche più di un mese.

I referti, approfonditi, dettagliati, estremamente motivati e coerenti della dr.ssa med. __________, che ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto ad esami approfonditi del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2), rispondono inoltre alle condizioni poste dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile (cfr. consid. 2.8) e non sono stati adeguatamente contestati in maniera qualificata dall’attore, come esige invece la giurisprudenza esposta in precedenza (cfr. consid. 2.4-2.6).

L’assicurato, allo scopo di comprovare la sua totale incapacità lavorativa, ha prodotto una serie di certificati medici della curante, dr.ssa __________, medico chirurgo, che si limita tuttavia a certificare la necessità di ulteriori 20 (il 12 luglio 2021; allegato doc. 21), rispettivamente 30 (il 2 agosto 2021; cfr. allegati doc. 22) giorni di riposo domiciliare e cure, salvo complicazioni, senza tuttavia fornire alcuna spiegazione o motivazione supplementare, senza porre alcuna diagnosi, senza indicare la farmacologia prescritta e senza esprimersi in merito alle valutazioni della dr.ssa med. __________. Queste certificazioni non sono pertanto atte a confermare l’asserita incapacità lavorativa dell’attore.

Neppure il certificato del 9 luglio 2021, scritto a mano e non sempre facilmente leggibile, redatto dal dott. __________, dirigente medico dell’Ospedale __________ e __________ di __________ (Italia; doc. 17), è d’aiuto all’assicurato. Lo specialista, che si esprime 3 giorni dopo la prima visita effettuata presso la dr.ssa med. __________, pur rilevando un peggioramento del quadro clinico dell’attore, non pone una diagnosi secondo criteri scientificamente riconosciuti, si limita a descrivere una modifica della psicofarmacologia, che comunque rimane blanda (cfr. doc. 19) e fissa un appuntamento per il 4 agosto 2021, ossia quasi un mese dopo, a comprova dell’assenza di gravità della patologia di cui è affetto l’interessato. Nel certificato non viene inoltre detto alcunché circa un’eventuale incapacità lavorativa, né vengono fornite ulteriori spiegazioni circa lo stato di salute dell’interessato.

Neanche il referto del 4 agosto 2021 della dr.ssa med. __________, è atto a sovvertire le convincenti conclusioni della dr.ssa med. __________. Dopo aver descritto quanto riferitole dall’attore, la dr.ssa __________ ha infatti accertato anch’essa che l’interessato al colloquio “è apparso vigile, lucido, orientato nei parametri spazio-temporali e sul sé. Non disturbi formali o di contenuto del pensiero” (allegato doc. 22). Ella ha certo accertato una forte tensione e una deflessione dell’umore, tuttavia ha consigliato l’assunzione di una terapia farmacologica blanda ed ha fissato l’appuntamento successivo per il 23 settembre 2021, ossia quasi un mese e mezzo dopo la visita del 4 agosto 2021. Ciò a maggior comprova della lievità della patologia.

Infine, neppure il successivo, scarno, certificato, del 23 settembre 2021, consistente in una pagina scritta a mano, può mettere in dubbio le valutazioni della specialista incaricata dall’assicuratore di valutare lo stato di salute dell’attore. Infatti, il certificato della dr.ssa med. __________ si esaurisce in una conferma del quadro clinico dell’attore e nel consiglio di un’ulteriore astensione dal lavoro per 4 settimane, con un’ottimizzazione della terapia farmacologica e con un appuntamento fissato per il 4 novembre 2021 (doc. 29).

Nessuno dei referti prodotti dall’attore si confronta con le valutazioni della dr.ssa med. __________, che, al contrario, si è espressa in merito alle certificazioni prodotte dall’interessato, indicando i motivi per i quali non ne condivideva le conclusioni. Essi non possono pertanto assurgere a contestazione qualificata delle valutazioni della specialista incaricata dall’assicuratore di valutare la situazione valetudinaria dell’interessato.

Alla luce di quanto precede, in presenza di sole contestazioni generiche e non concrete dei referti della dr.ssa med. __________, questo Tribunale deve concludere che l’attore, dal 12 luglio 2021, non è stato incapace al lavoro e non ha di conseguenza alcun diritto a prestazioni.

2.11. In sede di udienza parte attrice ha affermato che “si rimette al Tribunale per l’eventuale erezione di una perizia che lascia al prudente giudizio del giudice di valutare” (doc. X). Con la petizione aveva chiesto una “seconda visita” od un’altra soluzione (doc. I).

Questo TCA rinuncia all’allestimento di una perizia. I referti della dr.ssa med. __________, non adeguatamente contestati dall’attore, per i motivi esposti al considerando precedente, già contengono gli elementi necessari per stabilire che l’interessato è abile al lavoro dal 12 luglio 2021 e non ha più diritto ad alcuna indennità giornaliera. Una perizia giudiziaria non modificherebbe l’esito della vertenza.

Ne segue che la vertenza può essere decisa senza la necessità di assumere ulteriori prove.

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.12. Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC), né sono assegnate ripetibili. L’assicuratore è infatti rappresentato dal servizio giuridico interno (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018).

2.13. Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte ha affermato che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. La petizione è respinta.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

18

Gerichtsentscheide

50