Raccomandata
Incarto n. 36.2021.46
cs
Lugano 22 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 agosto 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata nel 1948, è affiliata presso CO 1, per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. 1).
B. Il 16 febbraio 2021 la PD Dr.ssa med. __________, caposervizio presso l’Istituto __________, ha scritto al medico di fiducia dell’assicuratore chiedendo la copertura dei costi del farmaco Temozolomide (Temodal®), rilevando che a RI 1 era stato diagnosticato un tumore neuroendocrino ben differenziato (NET G2) con multiple localizzazioni epatiche e a sede primitiva ignota. La specialista ha allegato numerosa documentazione scientifica a sostegno della sua richiesta (cfr. doc. 2).
C. Con decisione del 15 aprile 2021, confermata dalla decisione su opposizione del 12 agosto 2021, CO 1 ha respinto la domanda (doc. 5). L’assicuratore ha evidenziato che il medicamento Temodal® figura nell’elenco delle specialità senza limitazioni e che nel caso di specie è somministrato “off-label”, ossia utilizzato per indicazioni diverse da quelle figuranti nell’autorizzazione di Swissmedic e dal foglietto illustrativo destinato ai professionisti. Per l’assicuratore, sulla base delle valutazioni del medico fiduciario, nella fattispecie “non esistono studi scientificamente sufficienti per stabilire un trattamento efficace per questa malattia rara la cui origine è sconosciuta. In effetti, gli studi scientifici sono praticamente inesistenti e quelli che sono stati condotti danno luogo a disaccordi per quanto concerne le prove a dimostrazione dell’appropriatezza di suddetto trattamento. Non ci si può pertanto aspettare un beneficio elevato” (doc. 5).
D. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando il riconoscimento del costo del farmaco Temodal® (doc. I).
E. Con risposta del 20 settembre 2021 l’assicuratore ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III).
F. L’8 ottobre 2021 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica e scientifica (doc. IX/P-AA).
G. Chiamata ad esprimersi in merito, CO 1 il 26 ottobre 2021 ha rilevato di aver sottoposto gli atti al proprio medico di fiducia il quale ha stabilito che, tenuto “conto dei PET/CT di giugno e ottobre 2021 trasmessi, possiamo infatti constatare una stabilità della malattia, ciò che permette di modificare e aumentare il rating da D a B a partire da ottobre 2021, dopo prova terapeutica” (doc. XI). L’assicuratore ha poi affermato:
" (…) Di conseguenza, il farmaco Temodal sarà preso a carico da CO 1 fin dall’inizio (aprile 2021) a titolo di “uso fuori etichetta” (OAMal art. 71a, cpv. 1, lit. b: assunzione dei costi di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità che non rientra nell’informazione professionale approvata).
Tuttavia, l’informiamo che rimane ora aperta la questione dell’importo che sarà rimborsato dalla cassa-malati.
Infatti, giusta l’OAMal art. 71a, cpv. 2, “l’assicurazione stabilisce l’importo della rimunerazione d’intesa con il titolare dell’omologazione. Il prezzo da rimunerare deve essere inferiore al prezzo massimo iscritto nell’elenco delle specialità.”
Il nostro servizio farmacia deve quindi contattare nei prossimi giorni la firma Merck (…) prima che CO 1 possa determinarsi sull’importo preso a carico (prezzo inferiore) e, pertanto, l’eventuale parte che rimarrebbe a carico dell’assicurata.
Di conseguenza, la vertenza portando sul principio di presa a carico del farmaco Temodal è risolta e può quindi essere stralciata dai ruoli. Un’ulteriore decisione sull’importo preso a carico verrà notificata dalla cassa-malati appena possibile” (doc. XI)
H. Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito, l’insorgente ha prodotto uno scritto del 1° novembre 2021 dell’assicuratore ed ha chiesto che il ricorso sia accolto “non fosse che per acquiescenza, rispettivamente che le spese siano poste a carico della Cassa, a cui pure chiedo siano accollate congrue ripetibili” (doc. XIII).
Nel citato scritto allegato, l’assicuratore ha affermato:
" (…) il nostro servizio farmacia ha ricevuto la risposta positiva della ditta produttrice Merck (…) che propone uno sconto speciale per il farmaco Temodal. Pertanto, la sig.ra RI 1 non avrà una percentuale supplementare a carico.
Di conseguenza, il farmaco potrà essere rilasciato e fatturato a carico dell’assicurazione LAMal in modo usuale (con riserva delle disposizioni legali e contrattuali, di cui le partecipazioni legali).
Il nostro servizio prestazioni rimane a sua disposizione per ulteriori domande.” (doc. BB)
I. Il 10 novembre 2021 CO 1 ha affermato:
" (…) Non abbiamo alcun problema con la trasmissione della nostra lettera del 01.11.2021 da parte dell’avv. RA 1. Tuttavia, a parer nostro, non è determinante poiché nelle nostre osservazioni del 26.10.2021 abbiamo già confermato che la vertenza portando sul principio di presa a carico del farmaco era risolta in modo positivo per la sig.ra RI 1. Era solo questa la questione litigiosa. CO 1 non aveva preso posizione sull’importo tenuto conto del rifiuto fino a ottobre 2021. Inoltre, il tribunale non sarebbe stato in grado di decidere sull’importo da pagare dalla cassa-malati. Di conseguenza, il contenuto della nostra lettera del 01.11.21 non fa parte del litigio.
D’altronde, il diritto alla prestazione è stato accetto da CO 1 a partire del risultato del PET/CT del 04.10.21. La cassa non poteva accettare la presa a carico del farmaco prima giacché non c’erano prove sufficienti dell’efficacia di questo farmaco sulla patologia orfana dell’assicurata. Non c’erano prove sufficienti per accettarlo quale prova terapeutica in aprile 2021. Al momento della decisione su opposizione del 12.08.21, così come della risposta di causa del 20.09.21, era corretto rifiutare il pagamento del farmaco a carico dell’assicurazione sociale. È la stabilità della malattia confermata con l’esame PET/CT il 04.10.21 che ha permesso l’accettazione ma non la procedura davanti al TCA. Alla luce di quanto precede, CO 1 non può essere condannata né a spese né a ripetibili.” (doc. XV)
L. Lo scritto è stato trasmesso l’11 novembre 2021 all’assicurata per conoscenza (doc. XVI).
in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
Per l’art. 53 cpv. 3 LPGA l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.
Ai sensi dell’art. 6 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca, RL 178.100), l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato (cpv. 1). Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (cpv. 2). Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (cpv. 3).
La riconsiderazione pendente lite permette all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).
L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 133 V 530 consid. 2 e 5; 130 V 138 consid. 4.2).
In concreto, l’assicuratore, dopo l’inoltro della risposta di causa del 20 settembre 2021 (doc. III), sulla base della documentazione prodotta l’8 ottobre 2021 dalla ricorrente e sottoposta al proprio medico fiduciario, ha scritto al TCA affermando che i costi del farmaco Temodal® saranno presi a carico da CO 1 “fin dall’inizio (aprile 2021)” a titolo di “uso fuori etichetta (…)” (doc. XI).
Siccome l’assicuratore ha aderito alla richiesta dell’assicurata dopo l’inoltro della risposta di causa, si tratta di una proposta della convenuta.
Il Tribunale deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
Queste prestazioni comprendono in particolare i medicamenti prescritti dal medico (art. 25 cpv. 2 lett. b LAMal).
Conformemente all’art. 34 cpv. 1 LAMal per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori non possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni ai sensi degli articoli 25-33.
Le prestazioni di cui agli articoli 25-31 devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici (art. 32 cpv. 1 LAMal).
Una prestazione è efficace quando ci si può oggettivamente attendere il risultato terapeutico voluto dal trattamento della malattia, ossia l’eliminazione dell’affezione somatica o psichica (DTF 128 V 165 consid. 5c/aa; RAMI 2000 n. KV 132 pag. 281 consid. 2b). La questione dell’appropriatezza della prestazione si apprezza in funzione del beneficio diagnostico o terapeutico dell’applicazione nel caso particolare, tenendo conto dei rischi e dello scopo terapeutico (DTF 127 V 146 consid. 5). L’appropriatezza rileva di regola da criteri medici ed è strettamente legata alla questione dell’indicazione medica; quando l’indicazione medica è chiaramente stabilita, il carattere appropriato della prestazione lo è ugualmente (DTF 125 V 99 consid. 4a). Il criterio dell’economicità concerne il rapporto tra i costi e il beneficio della misura, quando nel caso concreto differenti forme e o metodi di trattamento efficaci e appropriati entrano in linea di conto per combattere la malattia (DTF 127 V 146 consid. 5).
Di principio un medicamento figurante nell’elenco delle specialità può essere preso a carico dell’assicurazione malattia sociale soltanto se è stato prescritto per delle indicazioni mediche conformi a quelle approvate da Swissmedic. Risulta in effetti dal sistema d’ammissione dei medicamenti nell’elenco delle specialità che l’esame dell’UFAS (ora UFSP) e della Commissione federale dei medicamenti a proposito dell’efficacia, dell’appropriatezza e dell’economicità di un medicamento si riferisce unicamente alle indicazioni terapeutiche esaminate e approvate da Swissmedic (consid. 3.2 e 3.3). Un medicamento figurante nell’elenco delle specialità, utilizzato – “al di fuori dell’etichetta” – per altre indicazioni rispetto a quelle autorizzate da Swissmedic e alle quali fa riferimento l’istruzione destinata agli specialisti, non è, di regola, assunto dall’assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie.
L’elenco delle specialità ha un carattere esaustivo e vincolante (DTF 130 V 532 consid. 3.4; cfr. anche DTF 128 V 161, consid. 3b/bb). Da una parte i costi dei medicamenti che non sono menzionati nell’elenco non devono di regola essere assunti dall’assicuratore (DTF 130 V 532 consid. 3.4, RAMI 2004 KV 272 pag. 112 consid. 3.2.1; SVR 2004 KV n. 9 pag. 30 consid. 4.2), d’altra parte per quanto concerne il sistema delle liste dedotto dall’art. 34 cpv. 1 LAMal, l’elenco delle specialità contiene un’enumerazione esaustiva delle differenti posizioni (DTF 130 V 532 consid. 3.4). Ne discende che un medicamento utilizzato per altre indicazioni oltre a quelle previste nell’elenco delle specialità deve essere considerato un medicamento “fuori lista” e non è pertanto soggetto all’obbligo di rimborso previsto dall’assicurazione obbligatoria (DTF 130 V 532 consid 3.4).
In DTF 131 V 349 il Tribunale federale ha dovuto giudicare un caso di assunzione dei costi per un medicinale menzionato senza limitazioni nell’elenco delle specialità e dispensato con un dosaggio superiore a quello autorizzato da Swissmedic.
L’Alta Corte ha precisato che dal profilo dell’ammissione e quindi anche dell’inserimento nell’elenco delle specialità, l’indicazione medica e il dosaggio di un medicinale sono strettamente e indissolubilmente legati tra loro. L’utilizzo del medicinale per indicazioni mediche non approvate da Swissmedic e/o in un dosaggio superiore non è atto, salvo eccezioni, a giustificare un obbligo di assunzione a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
In DTF 136 V 395 il TF ha stabilito come il fatto che un medicinale (in concreto: Myozyme) sia stato autorizzato come farmaco orfano secondo la legislazione sugli agenti terapeutici non significa automaticamente che il suo impiego abbia una utilità terapeutica elevata poiché l'autorizzazione giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. f LATer non la richiede (consid. 5.3).
L'esistenza di una utilità terapeutica elevata - quale condizione per una presa a carico dei costi fuori dall'elenco delle specialità (consid. 5.1 e 5.2) - va valutata in generale come pure nel singolo caso di specie (consid. 6.4 e 6.5); in casu essa è stata negata in mancanza della prova di studi clinici e nel caso concreto (consid. 6.6-6.10).
Se anche fosse dimostrata una utilità terapeutica elevata, un obbligo di prestazione andrebbe negato per ragioni di economicità, vale a dire per difetto di un rapporto ragionevole tra costi e benefici (consid. 7). Ai consid. 7.7 e seguenti il TF ha enumerato i criteri applicabili per determinare questo rapporto, le esigenze di generalizzabilità di questi criteri e la loro applicazione anche ai casi di malattie genetiche rare.
Da notare che in seguito all’ammissione del medicamento Myozyme© nell’elenco delle specialità con limitazioni restrittive e, in relazione al prezzo iniziale, con costi per fiala diminuiti in modo rilevante, il Tribunale federale, in DTF 142 V 478, ha evidenziato che, se le limitazioni sono rispettate, non vi è spazio per un esame dell'economicità in un caso concreto. L’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se gli assicuratori malattia possono, in un caso concreto di trattamento con un medicamento che figura nell'elenco delle specialità, impugnare con ricorso l'assenza di economicità (consid. 6.4).
Cfr. anche DTF 139 V 375 e sentenza 9C_572/2013 del 27 novembre 2013, consid. 2.
Dal 1° marzo 2017 gli art. 71a e seguenti OAMal sono stati modificati.
Per quanto qui d’interesse, l’art. 71a cpv. 1 lett. b OAMal prevede che l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità per un impiego che non rientra nell’informazione professionale approvata dall’Istituto o nella limitazione stabilita nell’elenco delle specialità secondo l’articolo 73 se l’impiego del medicamento promette un elevato beneficio terapeutico contro una malattia che può avere esito letale per l’assicurato o può provocare danni cronici alla sua salute e, a causa della mancanza di alternative terapeutiche, un altro trattamento omologato efficace non è disponibile.
Per l’art. 71a cpv. 2 OAMal l’assicuratore stabilisce l’importo della rimunerazione d’intesa con il titolare dell’omologazione. Il prezzo da rimunerare deve essere inferiore al prezzo massimo iscritto nell’elenco delle specialità.
Secondo l’art. 71d OAMal (disposizioni comuni) l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi del medicamento soltanto previa garanzia speciale dell’assicuratore e previa consultazione del medico di fiducia (cpv. 1). L’assicuratore verifica se i costi assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono proporzionate al beneficio (cpv. 2). Se le domanda di garanzia di assunzione dei costi è completa, l’assicuratore decide in merito entro due settimane (cpv. 3). Il fornitore di prestazioni addebita all’assicuratore i costi effettivi. Per i medicamenti di cui all’articolo 71a è addebitato il prezzo massimo figurante nell’elenco delle specialità, mentre per i medicamenti di cui agli articoli 71b e 71c il prezzo al quale il fornitore di prestazioni ha acquistato il medicamento, maggiorato dalla parte propria alla distribuzione di cui all’articolo 67 capoverso 1quater e dall’imposta sul valore aggiunto.
In DTF 142 V 144 l’Alta Corte ha stabilito che la sorveglianza notturna di un apparecchio respiratorio, necessario per un assicurato che soffre della sindrome di Ondine e che esige un’attenzione costante del personale Spitex per tutta la durata della misura, rientra in una sorveglianza a norma dell’art. 7 cpv. 2 lett. b n. 9 OPre (consid. 5.2). La questione dell’economicità della cura Spitex non si pone in mancanza di un’alternativa efficace e adeguata (consid. 6). Nessuna sproporzione manifesta tra il costo e l’utilità della cura (consid. 7).
In una sentenza 9C_667/2015 del 7 giugno 2016 pubblicata in DTF 142 V 325, il Tribunale federale si è espresso in merito ad un trattamento contro le emicranie violente, stabilendo che adempiva alle condizioni di efficacia previsto dalla LAMal. La causa è stata rinviata per determinare se il medicamento poteva provocare effetti secondari nefasti se preso in dosi diverse rispetto a quelle indicate da Swissmedic.
In una sentenza 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017 pubblicata in DTF 143 V 130 il Tribunale federale ha applicato l’art. 71b cpv. 2 OAMal nella versione in vigore fino al 28 febbraio 2017 nell’ambito di una richiesta di assunzione dei costi del farmaco orfano SCENESSE® per la cura della protoporfiria eritropoietica (EPP); farmaco non ammesso nell’elenco delle specialità e non omologato dall’istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic). L’Alta Corte ha esaminato i requisiti per la sua assunzione, segnatamente l’elevato beneficio terapeutico in generale e nel caso concreto. Il Tribunale federale ha stabilito che l’esistenza di un’utilità terapeutica elevata del farmaco in esame quale condizione per l’assunzione dei costi di un medicamento al di fuori dell’elenco delle specialità, non omologato da Swissmedic, ma da uno Stato con un sistema di omologazione equivalente riconosciuto da Swissmedic, in concreto la Germania, va valutata in generale e nella singola fattispecie.
Va ancora evidenziato che con sentenza 9C_730/2017, 9C_737/2017 del 7 agosto 2018, pubblicata in DTF 144 V 333, il Tribunale federale ha stabilito che l’art. 71b cpv. 1 OAMal malgrado la sua formulazione, si applica non solo ai medicamenti pronti per l'uso omologati dall'Istituto non ammessi nell'elenco delle specialità (per un impiego che rientra o non rientra nell'informazione professionale), ma anche alle preparazioni magistrali pronte per l'uso dispensate dall'obbligo di omologazione (consid. 10.6).
La PD Dr.ssa med. __________, caposervizio presso l’Istituto __________, ha scritto al medico di fiducia dell’assicuratore chiedendo la copertura dei costi del farmaco Temozolomide (Temodal®).
Il medicamento Temodal® figura nell’elenco delle specialità senza limitazioni (cfr. doc. 4, presa di posizione del 29 luglio 2021 del medico fiduciario, dr. med. __________, FMH medicina interna generale).
L’indicazione per la quale è prescritto nel caso di specie non è riconosciuta da Swissmedic (cfr. doc. 4 e doc. P [“sono perfettamente consapevole del fatto che l’indicazione approvata da Swissmedic per Temodal® sia il trattamento del glioblastoma multiforme”]).
Per cui si tratta di un trattamento off-label soggetto alle condizioni dell’art. 71a OAMal.
Il tumore neuroendocrino è una patologia rara, grave e mortale, per la quale non esistono alternative terapeutiche riconosciute (doc. 4).
Il 29 luglio 2021 il medico fiduciario ha tuttavia consigliato all’assicuratore di non assumere i costi del farmaco perché, a causa dei pochi dati scientifici agli atti, la valutazione del beneficio terapeutico del medicamento corrisponderebbe al rating D, ossia un beneficio debole secondo l’art. 71a OAMal. Inoltre il risultato della prova terapeutica menzionata nel rapporto del 1° luglio 2021 non sarebbe concludente visto il debole beneficio del farmaco (doc. 4).
L’8 ottobre 2021 l’insorgente ha tuttavia prodotto numerosa e specifica documentazione medica e scientifica, tra cui un referto del 6 ottobre 2021 della PD Dr.ssa med. __________, caposervizio __________ di __________ presso l’Istituto __________, di tre pagine (doc. P), gli esiti degli esami PET/CT del 28 giugno 2021 e del 4 ottobre 2021, che comprovano una stabilità della patologia (doc. Q e R) ed un’approfondita valutazione medico-scientifica, di 13 pagine, del Prof. dr. med. __________, __________, della PD Dr.ssa med. __________ e della Dr.ssa med. __________, specialista Farmacologia e tossicologia clinica, medica capoclinica (doc. S).
Gli esperti hanno concluso che “le opzioni di trattamento del tumore neuroendocrino a sede primitiva sconosciuta, ben differenziato asintomatico ma metabolicamente attivo (in progressione, aggressivo), metastatico e non resecabile, diagnosticato alla” ricorrente “paziente di 73 anni in relative discrete condizioni generali, includono la chemioterapia sistemica, anche con regimi chemioterapici a base di temozolomide, come da Linee Guida aggiornate. Inoltre, le evidenze scientifiche – seppur gli studi disponibili siano pochi e con casistiche limitate (trual DI fae II/studi retrospettivi) in ragione della natura della sua patologia – supportano l’impiego di Temodal® (temozolomide). La terapia con Temodal® (temozolomide) inoltre, vanta una formulazione per os e gode di tossicità limitata [4-6m 9]. Pertanto, la chemioterapia sistemica con temozolomide - già assunta e ben tollerata dalla paziente, rappresenta l’opzione più adatta e capace – come dimostrato dalla recente PET – di mantenere una stabilità di patologia. Concludendo, riteniamo che questa paziente, in discrete condizioni fisiche, con diagnosi di tumore neuroendocrino di grado intermedio (Ki 67 fino al 6%), senza una definitiva localizzazione primaria, con elevata attività metabolica epatica (in progressione, aggressivo) e metastatico (a livello epatico e polmonare), sia eleggibile alla terapia con temozolomide (…). Quindi, in considerazione dell’estrema rarità della patologia (…), della scarsa inclusione negli studi clinici dei pazienti con caratteristiche analoghe alla patologia di cui” la ricorrente “è affetta, delle evidenze scientifiche note (…) del parere degli Specialisti Oncologi che hanno in carico la paziente (…) e del beneficio terapeutico ottenuto (stabilità di malattia) dalla paziente assumendo Temodal a proprie spese, delle limitate opzioni terapeutiche e delle caratteristiche della neoplasia, si ritiene indicata una Vostra rivalutazione del caso in oggetto, oltre all’assunzione della copertura dei costi della terapia in questione (…)” (doc. S). Nel suo referto del 6 ottobre 2021 la PD dr.ssa med. __________ ha inoltre evidenziato come in “un contesto palliativo, dinanzi a una malattia purtroppo non guaribile, l’obiettivo delle cure è non solo prolungare la sopravvivenza, ma anche garantire al paziente una qualità di vita il più possibile vicino alla normalità. La terapia attualmente in corso è ben tollerata, permette alla paziente di vivere bene ed è efficace nel controllare la malattia (…) Il trattamento sta chiaramente dimostrando la sua efficacia, poiché non ci si può aspettare, in questo tipo di malattia, una guarigione completa in corso di chemioterapia, perché sappiamo non essere un risultato descritto in letteratura con nessun tipo di farmaco, a differenza di quanto possa avvenire in altri istotipi tumorali (per esempio, nelle malattie linfoproliferative quali i linfomi, che è noto essere malattie altamente sensibili alla chemioterapia)” (doc. P).
Il medico fiduciario, dr. med. __________, sulla base della documentazione prodotta l’8 ottobre 2021 dalla ricorrente ha, giustamente, modificato il proprio parere ed ha potuto accertare che dagli esami PET/CT effettuati nei mesi di giugno 2021 e ottobre 2021 emerge una stabilità della malattia e di conseguenza il rating del farmaco è stato aumentato ed inserito nella lettera B. Infatti anche la PD dr.ssa med. __________ ha indicato come “il trattamento ha dimostrato chiaramente di bloccare la proliferazione tumorale di una malattia in chiara fase evolutiva, mantenendo, come già detto, una buona qualità di vita della paziente. Il trattamento sta chiaramente dimostrando la sua efficacia (…)” (doc. P).
È pertanto a ragione che l’assicuratore, sulla base della valutazione del proprio medico di fiducia, ha proposto di assumere i costi del farmaco Temodal® sin dall’inizio a titolo di off-label use (doc. XI).
In concreto, sia i medici curanti dell’insorgente, massimi esperti in oncologia e farmacologia, sia il medico fiduciario, sono concordi nel ritenere dati i presupposti per mettere a carico dell’assicuratore malattia i costi del medicamento Temodal®.
Ne segue che il ricorso deve essere accolto, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché rimborsi i costi del farmaco.
Ciò conformemente a quanto indicato nello scritto del 1° novembre 2021, secondo cui la ricorrente “non avrà una percentuale supplementare a suo carico”, riservate le partecipazioni ai costi fissate dalla legge (doc. BB).
8.1. Per quanto concerne le spese, l’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 26 agosto 2021 e pertanto si applica il nuovo diritto.
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
8.2. Circa le ripetibili, invece, contrariamente a quanto ritiene l’assicuratore, esse sono dovute in quanto l’insorgente è vincente in causa.
È vero che la convenuta ha accettato di rimborsare il costo del farmaco solo dopo aver ricevuto la documentazione prodotta l’8 ottobre 2021 (doc. IX), tuttavia determinante è la circostanza che l’insorgente ha dovuto inoltrare un ricorso al Tribunale e farsi rappresentare da un avvocato per ottenere ragione, allorché l’assicuratore, malgrado il suo obbligo di accertare i fatti d’ufficio (cfr. art. 43 LPGA), in un caso complesso come quello in esame, si è limitato a sottoporre la documentazione pervenutagli nelle more amministrative, al proprio medico fiduciario, generalista e non specialista in oncologia, senza effettuare alcuna indagine medica supplementare e senza postulare alcun ulteriore invio di documentazione medica. La ricorrente, invece, sin da subito, ha prodotto documentazione specialistica, medica e scientifica, a sostegno della sua tesi, sottoscritta dai maggiori professionisti svizzeri in ambito oncologico e farmacologico, attivi presso lo __________, uno dei più prestigiosi istituti a livello mondiale e che si trova a collaborare con professionisti esperti a livello mondiale, tra cui l’istituto oncologico di __________. Del resto, la convenuta non ha neppure trasmesso la posizione del proprio medico fiduciario, impedendo in questo modo alla ricorrente di contestare adeguatamente, sin da subito, la sua presa di posizione.
Da parte sua l’assicuratore non ha fatto capo ad alcuno specialista in ambito oncologico ma si è fermato all’opinione espressa dal proprio fiduciario che, seppur competente, non ha le medesime conoscenze in ambito tumorale, essendo un medico specialista in medicina interna generale. In un caso così complesso ed in presenza di una malattia rara come quella in esame l’assicuratore avrebbe sin da subito dovuto chiedere un parere ad uno specialista in oncologia.
Ne segue che non vi è alcun motivo per non mettere a carico dell’assicuratore le ripetibili che possono essere cifrate in CHF 2'800.-, IVA se dovuta compresa, importo che appare conforme all’impegno profuso e in linea con la prassi cantonale (STCA 36.2021.3 del 12 febbraio 2021 consid. 9) e federale in materia (DTF 143 V 81; 9C_268/2015 del 3 dicembre 2015, 8C_186/2020 del 26 giugno 2020 per non citare che qualche esempio).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che l’assicuratore deve assumersi i costi del medicamento Temodal® conformemente ai considerandi.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà alla ricorrente CHF 2'800.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti