Raccomandata
Incarto n. 36.2021.42
TB
Lugano 2 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell'8 giugno 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Negli anni 2018 e 2019 (doc. 1) RI 1, 1970, era assicurata presso CO 1 per l'assicurazione malattia obbligatoria e ha beneficiato di prestazioni sia mediche sia farmaceutiche, i cui costi sono stati oggetto dei relativi conteggi da parte della Cassa malati.
B. Fra le parti vi è stata una corposa corrispondenza scritta e telefonica in merito ad alcuni di questi conteggi, che in parte sono stati contestati dall'assicurata e altri sono stati oggetto di richiami e solleciti di pagamento da parte della Cassa malati.
C. Con il conteggio n. __________ dell'11 dicembre 2019 (doc. 27) la Cassa malati ha chiesto all'assicurata il pagamento di Fr. 125,85 per prestazioni della dr.ssa med. __________ dal 24 ottobre al 20 novembre 2019 e il 18 febbraio 2020 (doc. 9) le è stato ricordato ("Erinnerung") che questo importo andava pagato.
In pari data (doc. 10) l'assicurata ha ricevuto un richiamo per il pagamento di Fr. 788,75, che si riferisce al conteggio n. __________ del 22 dicembre 2019 (doc. 27) per le prestazioni erogate dall'__________ dal 23 ottobre al 28 novembre 2019 a favore del marito __________ (Fr. 25,10) e dalla __________ il 28 novembre 2019 all'assicurata (Fr. 763,65).
D. Il 17 marzo 2020 l'assicurata ha ricevuto due distinte diffide ("Mahnung") per il mancato pagamento degli importi di Fr. 125,85 (doc. 13) e di Fr. 788,75 (doc. 14), a cui si sono aggiunti Fr. 30.- per le spese di diffida, per un totale dovuto entro 30 giorni di Fr. 155,85 rispettivamente di Fr. 818,75.
E. Nell'ultima richiesta di pagamento ("Letzte Zahlungsaufforderung") del 20 maggio 2020 (doc. 15), che faceva seguito a numerose diffide a cui l'assicurata non ha dato seguito, la Cassa malati ha preteso entro il 24 giugno 2020 il pagamento della somma di Fr. 4'109.-, importo che comprendeva anche i conteggi dell'11 e del 22 dicembre 2019 di Fr. 125,85 e di Fr. 788,75. Inoltre, l'ha informata che alla scadenza del termine di pagamento avrebbe avviato una procedura esecutiva e aggiunto una tassa di Fr. 95.- per l'incasso del suo credito.
F. Il 5 ottobre 2020 (doc. 19) la Cassa malati, riferendosi ai conteggi delle prestazioni LAMal dal 19 dicembre 2018 al 22 dicembre 2019 e alle precedenti richieste di pagamento rimaste inevase, ha intimato all'interessata di versarle l'ammontare di Fr. 1'194,30, pena l'avvio di una procedura esecutiva. In questo importo erano compresi i due predetti crediti, così come nell'ultima richiesta di pagamento ("Letzte Zahlungsaufforderung") del 16 novembre 2020 (doc. 25) di Fr. 1'182,95.
G. Il 27 novembre 2020 (doc. 27) CO 1 ha scritto all'assicurata che, avendo separato i conti fra i coniugi, come risultava dagli allegati conteggi, il suo personale debito ammontava a Fr. 921,25 (Fr. 125,85 [conteggio dell'11 dicembre 2019] + Fr. 763,65 [conteggio del 22 dicembre 2019] + Fr. 1,75 [conteggio del 29 marzo 2020 per le prestazioni di Fr. 17,30 della dr.ssa __________ del 10 dicembre 2019] + Fr. 30.- [spese di diffida]).
H. Con precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare il 28 gennaio 2021 (doc. 32) dall'Ufficio esecuzione di __________, CO 1 ha preteso il pagamento di Fr. 889,50 per partecipazioni ai costi LAMal dall'11 al 22 dicembre 2019, oltre a Fr. 30.- di spese di diffida e Fr. 95.- per le spese di incasso. A ciò si aggiungono Fr. 73,30 per le spese di esecuzione.
I. Con decisione del 9 aprile 2021 (doc. 33) la Cassa malati ha osservato che l'assicurata non ha pagato gli importi per i quali è stata diffidata e che si è opposta al predetto PE. Considerato che era debitrice per l'assicurazione malattia di base di Fr. 4'079.-, di Fr. 30.- per spese di diffida, di Fr. 95.- per spese di incasso e di Fr. 73,30 per i costi esecutivi, a cui andavano dedotti i pagamenti di Fr. 3'100,95 e il condono di spese di Fr. 88,55, l'assicuratore malattia ha tolto l'opposizione alla procedura esecutiva n. __________ e ha confermato il suo credito di Fr. 1'087,80.
L. Con decisione su opposizione dell'8 giugno 2021 (doc. A1) CO 1 ha respinto l'opposizione del 9 maggio 2021 (doc. 38) con cui l'assicurata ha contestato di essere debitrice dell'ammontare di Fr. 1'087,80.
La Cassa malati ha rilevato che i due conteggi dell'11 e del 22 dicembre 2019 di Fr. 125,85 e di Fr. 763,65 concernono prestazioni erogate nel 2019 a favore di RI 1, che i relativi conteggi sono stati allegati alla decisione su opposizione, che sulla correttezza di questi conteggi delle prestazioni la Cassa malati ha più volte preso posizione, che il 27 novembre 2020 essa ha inviato all'assicurata un conteggio delle posizioni ancora aperte e le ha confermato che erano state apportate delle correzioni e che la separazione dei conti della famiglia era avvenuta, cosicché i conteggi delle prestazioni erano corretti e andavano pagati, che il 22 aprile 2021 l'assicuratore ha confermato che la decisione del 9 aprile 2021 concerneva soltanto i crediti aperti nei confronti dell'assicurata, che la procedura esecutiva non si riferiva a posizioni aperte nei confronti del marito, che nell'ambito dell'assicurazione malattia non sono dovute indennità e infine che l'interessata non ha presentato ulteriori osservazioni che l'importo non è dovuto, rimborsato o differito.
Pertanto, la Cassa malati ha confermato il credito di Fr. 889,50 per prestazioni LAMal, le spese di diffida di Fr. 30.-, le tasse di incasso di Fr. 95.- e i costi esecutivi di Fr. 73,30, perciò ha tolto l'opposizione al PE n. __________ per il credito di Fr. 1'087,80.
M. Il 2/8 luglio 2021 (doc. 41) RI 1 si è rivolta alla direzione generale di CO 1 per contestare la decisione su opposizione, rilevando che da più di un anno era in lite con l’assicuratore a causa di presunti crediti della Cassa malati nei suoi confronti.
L'assicurata ha osservato come la procedura di opposizione fosse una farsa, visto che è la stessa creditrice di un credito che decide sull'opposizione e la respinge.
Inoltre, l'assicurata ha rilevato che la Cassa malati ha riproposto le stesse identiche pretese contro cui essa si era opposta il 9 maggio 2021 con dettagliate motivazioni, ciò che dimostra che la sua opposizione non è stata nemmeno analizzata.
L'interessata ha osservato che in tutta la precedente corrispondenza la Cassa malati ha deliberatamente omesso dai suoi conteggi e ricevute l'elenco delle partecipazioni ai costi, che ha presentato più volte, in cui ha spiegato in dettaglio che tutte le pretese della Cassa malati sono state liquidate.
Infine, la Cassa malati le sarebbe debitrice dell'importo di Fr. 18'028,98 per il dispendio causatole secondo la fattura già presentata e sollecitata tre volte.
L'8 luglio 2021 (doc. II) CO 1 ha trasmesso al TCA questo scritto per competenza. L’atto è stato considerato quale ricorso (doc. I) contro la decisione su opposizione.
N. Come impostole dal Giudice delegato con decreto del 9 luglio 2021 (doc. IV), il 26/27 luglio 2021 (doc. V) RI 1 ha formulato ricorso in italiano, chiedendo che la decisione del 9 aprile 2021 con cui la Cassa malati ha preteso il pagamento di Fr. 4'079.-, di Fr. 30.- di spese di diffida, di Fr. 95.- di spese di incasso e di Fr. 73,30 di spese esecutive, a cui va dedotto il pagamento di Fr. 3'100,95 e la rinuncia a Fr. 88,55 di spese, fosse annullata integralmente.
La ricorrente ha inoltre postulato che "tutte le spese sostenute e ancora da sostenere da parte mia, così come le tasse derivanti dall'ordine, dai solleciti e dal recupero crediti, nonché le mie notevoli spese dal 2017, e quindi il mancato guadagno, provato e fatturato, sono a carico di CO 1 e rimborsate a me.".
O. Chiesta (doc. VII) e ottenuta una proroga (doc. VIII), il 20 settembre 2021 (doc. IX) CO 1 ha chiesto al TCA di respingere il ricorso. Nella sua risposta la Cassa malati ha evidenziato di avere fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti dell'assicurata per non avere pagato le partecipazioni ai costi di Fr. 125,85 per i trattamenti dal 24 ottobre al 20 novembre 2019 e di Fr. 763,65 per i trattamenti del 28 novembre 2019.
L'amministrazione ha osservato che, con la decisione su opposizione, ha confermato il suo credito dettagliato nello scritto 27 novembre 2020 (doc. 16) che ben spiega a cosa si riferiscono gli importi dovuti dalla ricorrente. Per CO 1 sarebbe quindi errato affermare che le prestazioni non siano rintracciabili, risultando chiaramente dai conteggi allegati alla decisione su opposizione, specie dal documento 16. Anche l'affermazione della ricorrente secondo cui le rivendicazioni della Cassa malati sono infondate non corrisponde quindi ai fatti. In conclusione per l’assicuratore, la ricorrente è debitrice di Fr. 889,50 per partecipazioni ai costi LAMal non solute, oltre a Fr. 30.- di spese di diffida, a Fr. 95.- quale commissione d'incasso e a Fr. 73,30 per spese esecutive.
P. Il 27 settembre 2021 (doc. XI) CO 1 ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, mentre la ricorrente (doc. XIII) ha osservato di avere pagato la partecipazione ai costi di Fr. 125,85 come risulta dalla tabella dei costi che essa stessa ha allestito (doc. D13), perciò le spese di diffida non sono giustificate. Lo stesso vale per l'importo di Fr. 763,65, che deve essere preso totalmente a carico della Cassa malati essendo "al di fuori dell'importo deducibile". Secondo l'assicurata la quota dei costi a carico dell'assicuratore è pure stata calcolata in modo errato (doc. D13). Anche per questo importo le spese di diffida non sono dunque giustificate.
Per la ricorrente, quindi, CO 1 non ha assolutamente dimostrato che le sue pretese siano giustificate. Non ha preso posizione sul suo estratto conto (doc. D13), corretto e preciso, soprattutto quo al calcolo della franchigia e quindi, contrariamente alle confuse dichiarazioni della Cassa malati, non contiene alcun credito a suo favore.
Q. La Cassa malati ha comunicato al TCA il 13 ottobre 2021 (doc. XV) che non ha altre osservazioni da presentare e ha rinviato alla sua risposta di causa, mentre la ricorrente non si è ulteriormente pronunciata (doc. XVI).
considerato in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove) siccome deciso sulla base degli atti. Oggetto del contendere è il pagamento di partecipazioni, tema affrontato in numerosa giurisprudenza (citata nelle considerazioni che seguono) e privo di novità giuridiche. Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.
La Cassa malati ha posto in dubbio la tempestività del ricorso (doc. IX punto 3).
A torto.
L'art. 29 cpv. 3 LPGA prescrive quanto segue:
" Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio.".
Se la data del deposito di una domanda è contestata, spetta all'assicurato provare i fatti che allega e sopportare le conseguenze negative dell'assenza di prove (STF 9C_402/2011 del 3 ottobre 2011 consid. 3.3; STFA I 292/69 del 5 febbraio 1970 consid. 3 in RCC 1970 pag. 476; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, n. 19 ad art. 29 LPGA).
Inoltre, come ribadito ancora recentemente dal Tribunale federale, conformemente alla giurisprudenza relativa all'art. 29 cpv. 3 LPGA, la data determinante per il rispetto dei termini e gli effetti giuridici di una domanda è quella della consegna alla posta o di deposito presso questo organo (STF 9C_573/2017 del 23 gennaio 2018 consid. 5; STFA C 272/03 del 9 luglio 2004 consid. 2.3; cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed. 2015, n. 36 pag. 461 ad art. 29 LPGA). Per servizio incompetente, si intende un'autorità incompetente, la quale ha l'obbligo di trasmettere d'ufficio gli atti a quella competente. Tale interpretazione discende dall'applicazione in connessione dell'art. 30 LPGA, giusta il quale tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio.
Contrariamente alla tesi sostenuta dalla Cassa malati resistente, l'assicurata ha tempestivamente contestato la decisione su opposizione dell'8 giugno 2021, ma presso un servizio incompetente. Infatti, essa ha inoltrato il 2 luglio 2021 (la data del suo scritto è però dell'8 luglio) una raccomandata direttamente a CO 1, che la stessa, l'8 luglio 2021 (doc. II), ha trasmesso al Tribunale con la seguente lettera accompagnatoria:
" In seguito alla nostra decisione su opposizione dell'8 giugno 2021 (all. 1), la nostra assicurata ha inviato una missiva (all. 2) alla nostra direzione generale, con la quale esprimeva il proprio disappunto alla nostra decisione su opposizione. Orbene, CO 1 ritiene di dover interpretare lo scritto dell'assicurata come un ricorso, e, per tale motivo, si permette di trasmettere la lettera dell'assicurata all'istanza competente, e cioè al lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni.".
La Cassa malati ha proceduto correttamente trasmettendo per competenza al TCA, in virtù dell'art. 29 cpv. 3 LPGA, lo scritto del 2/8 luglio 2021, che essa stessa ha qualificato come ricorso e che il Tribunale, conformemente all'art. 56 cpv.1 LPGA, ha pure considerato quale ricorso contro la decisione su opposizione dell'8 giugno 2021. CO 1 è quindi malvenuta a sostenere che il ricorso del 26/27 luglio 2021, formulato dall'assicurata su invito del TCA per completare e tradurre la sua prima contestazione del 2/8 luglio 2021, sarebbe tardivo. La tempestività della prima contestazione, quella determinante del 2 luglio 2021 per ossequiare il termine di 30 giorni di ricorso, è pacifica (art. 60 cpv. 1 LPGA).
nel merito
L'art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
Secondo l'art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (lett. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (lett. b) il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno una diffida scritta, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l'art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L'art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
L'assicurata si è opposta al PE, perché sostiene di avere fatto fronte al pagamento della partecipazione ai costi LAMal di Fr. 125,85, mentre per la partecipazione ai costi di Fr. 763,65 afferma che l’importo rimane a carico della Cassa malati. A tal fine essa rinvia al conteggio riassuntivo che ha allestito per l'anno 2019 (doc. D13).
Occorre quindi verificare se la pretesa creditoria della Cassa per le partecipazioni ai costi sia stata soluta dall’assicurata e sia in se corretta.
Comprendere i due coniugi nell’ambito di un medesimo conto famigliare può creare confusione negli assicurati e causare errore.
La separazione dei conti per ciascun assicurato eviterebbe sicuramente il rischio di incomprensione da parte degli assicurati e contestazioni inutili fra le parti.
Le prestazioni conteggiate come tali, non sono state contestate, così come i conteggi eseguiti. La ricorrente contesta l’esigibilità del credito per CO 1 che ne scaturisce.
Gli importi ancora dovuti, chiesti entro il termine di perenzione di 5 anni (si veda a questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, nonché art. 24 LPGA), trovano conferma negli atti prodotti dalla Cassa malati e dall'assicurata medesima e sono pertanto dovuti dalla ricorrente che non dimostra il loro pagamento o il differimento del credito.
Pendente causa l'assicurata ha affermato di avere pagato l'importo di Fr. 125,85, e ciò in base alla tabella riassuntiva che ha allestito per il 2019 (doc. D13). Tale tabella non comprova comunque l'avvenuto pagamento da parte della ricorrente.
Le prestazioni fornite il 20 novembre 2019 dalla dr.ssa __________, fatturate il 25 seguente in Fr. 125,85 e costitutive del conteggio n. 1183063342, risultano essere state computate nella franchigia di Fr. 2'500.- dell'assicurata, il cui importo cumulato da inizio anno, secondo i calcoli effettuati dalla ricorrente stessa, è passato da Fr. 2'188,21 a Fr. 2'314,06, ma nella colonna "gezahlt RI 1 direkt / an CO 1", non figura alcun importo, così come nella colonna accanto che l'interessata ha denominato "Selbstbehalt", ossia presa a carico personalmente o perché non riconosciuto dalla Cassa malati o perché eccedente la franchigia.
In altre parole, contrariamente a tutte le prestazioni che in ordine di tempo precedono quella in discussione della dr.ssa med. __________, che sono state pagate dall'assicurata direttamente (in verde) o alla Cassa malati (in nero) fino all’importo della franchigia di Fr. 2'500.-, per la fattura di Fr. 125,85 non è indicato nulla.
Secondo il TCA, ciò conferma (anche in assenza di produzione al Tribunale di ricevute del pagamento) che l'assicurata non l'ha pagata.
Anche volendo ulteriormente seguire il conteggio della ricorrente e le sue esposizioni il totale di Fr. 2'894,96 per la colonna "gezahlt RI 1 direkt / an CO 1", corrisponde alla somma di tutte le prestazioni fatturate dal 20 marzo 2020 (recte: 2019) al 9 gennaio 2020 per trattamenti avvenuti nel corso del 2019 eccetto, fino ad arrivare all'importo della franchigia, le fatture di Fr. 125,85 del 25 novembre 2019 e di Fr. 164,60 del 27 ottobre 2019 per l'acquisto all'estero di un farmaco, che l'assicuratore si è assunto in parte e la restante parte è rimasta a carico dell'assicurata ("Selbstbehalt").
La stessa ricorrente non ha dunque incluso nell'importo complessivo che essa ha pagato per le prestazioni mediche di cui ha beneficiato, sotto forma di franchigia o di partecipazione del 10%, l'ammontare di Fr. 125,85.
Superata la franchigia di Fr. 2'500.-, la fattura di Fr. 2'050,95 della __________ dell'11 dicembre 2019 è stata assunta in ragione di Fr. 1'287,30 dalla Cassa malati e, secondo la ricorrente, in misura di Fr. 205,10 da essa stessa quale quota parte del 10%.
Questa conclusione è però errata.
Infatti, se la Cassa malati si è assunta l'importo di Fr. 1'287,30 su un totale di Fr. 2'050,95, significa che a carico dell'assicurata è rimasta la differenza di Fr. 763,65 fino ad arrivare alla franchigia di Fr. 2'500.-. È assolutamente impossibile che l'assicurata si sia assunta il 10% del costo totale della prestazione, ossia Fr. 205,10 come essa sostiene nella sua tabella riassuntiva.
D'altronde, il conteggio n. 1183624116 allegato allo scritto esplicativo del 27 novembre 2020 (doc. 27), indica che la fattura dell'istituto di cura è stata presa a carico direttamente da CO 1, che essa si è assunta la quota parte di Fr. 1'287,30, che la franchigia da consumare era ancora di Fr. 603,25, che l'assicurata doveva prendersi a carico Fr. 143,05 e che Fr. 17,35 i costi non erano assicurati, perciò la quota parte dei costi da pagare dall'assicurata ammontava a Fr. 763,65.
Questa somma risulta dal seguente calcolo: dalla fattura totale di Fr. 2'050,95 va dedotta la franchigia da consumare di Fr. 603,25 e i costi non assicurati di Fr. 17,35, quindi sulla rimanenza di Fr. 1'430,35 l'assicurata si assume il 10%. Si ottiene così l'importo di Fr. 673,65 da pagare (Fr. 603,25 [franchigia] + Fr. 17,35 [prestazione non assicurata] + Fr. 143,05 [partecipazione ai costi 10%]).
Il fatto che, per l'assicurata, la fattura della struttura di cura doveva essere da lei assunta soltanto in ragione del 10%, fa sì che, come è facile riconoscere, l'intera fattura di Fr. 2'050,95 non era poi stata saldata per intero, visto che la Cassa malati si è assunta i costi in misura soltanto di Fr. 1'287,30.
L'incomprensione fra le parti nasce dal fatto che l'assicurata ha allestito il suo personale conteggio secondo l'ordine cronologico delle fatture, arrivando al 25 novembre 2019 ad avere esaurito la franchigia di Fr. 2'500.-.
Per contro, la Cassa malati ha verosimilmente evaso le fatture in un altro ordine, man mano che le arrivavano dai fornitori di prestazioni ed eventualmente dall'assicurata. Prova ne è che nel conteggio dell'11 dicembre 2019 riferito alla prestazione di Fr. 125,85 della dr.ssa med. __________, il saldo della franchigia per il 2019 era, secondo la Cassa malati, di Fr. 644,15 dopo avere dedotto i Fr. 125,85, mentre per l'assicurata era di Fr. 185,94 (Fr. 2'500 - Fr. 2'314,06).
Il successivo conteggio del 22 dicembre 2019 riferito alla fattura di Fr. 2'050,95 presentava invece una franchigia nulla, avendo utilizzato i restanti Fr. 603,25 per saldarla, mentre secondo i calcoli della ricorrente la fattura del nosocomio consisterebbe nella terza fattura, in ordine cronologico, emessa dopo il consumo della franchigia annua di Fr. 2'500.- (doc. D13).
In conclusione, i conteggi della Cassa malati dell'11 e del 22 dicembre 2019 appaiono corretti e i crediti vantati da CO 1 non risultano essere stati pagati dall'assicurata. Gli importi di Fr. 125,85 e di Fr. 763,65 sono senza alcun dubbio dovuti all'assicuratore malattia.
La ricorrente ha specificatamente contestato di dovere tali spese, ritenendo di avere già pagato le partecipazioni ai costi pretese dall'amministrazione e quindi che queste spese non erano necessarie.
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell'art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
In concreto le Condizioni generali d'assicurazione secondo la LAMal, valide dal 1° gennaio 2018 (doc. 2), all'art. 21.2 prevedono che "I costi della procedura esecutiva sono a carico dell'assicurato in ritardo con i pagamenti. Inoltre, una tassa per il disbrigo adeguata (spese di sollecitazione e tasse per l'incasso) può essere applicata per il dispendio lavorativo che non ci sarebbe stato con il pagamento tempestivo.".
Le spese di Fr. 30.- e di Fr. 95.- sono dovute per colpa dell'assicurata medesima, che non ha pagato nei termini di tempo previsti le partecipazioni ai costi più volte richiestele. Esse trovano infatti il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nelle predette CGA, perciò il loro addebito è giustificato, ma se le spese di diffida vanno confermate in Fr. 30.-, le tasse per l'incasso vanno ridotte a Fr. 60.-, tenuto conto dell'importo totale dovuto (Fr. 889,50).
" 10.
All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per Fr. 20.- e spese esecutive per Fr. 70.-, che contesta.
(…)
10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”.
Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).
Per cui queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico della debitrice escussa.
L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 28 gennaio 2021 emesso dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 889,50, oltre alle spese di diffida di Fr. 30.- e alla tassa di incasso di Fr. 60.-.
All'assicurata, ancorché minimamente vincente in causa, siccome non patrocinata, non vanno riconosciute ripetibili.
Alla luce del respingimento del ricorso non va accolta la pretesa di ripetibili di oltre Fr. 18'000.- per il tempo dedicato negli anni alla controversia nei confronti della Cassa malati.
Qualora tale pretesa fosse richiesta quale risarcimento per danni illecitamente causati (art. 78 LPGA) l’assicurata deve domandare, semmai, l’emanazione di una decisione specifica all’assicuratore (art. 78 LAMal).
In assenza di provvedimento impugnabile la pretesa non può essere analizzata.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto il ricorso ha per oggetto delle prestazioni assicurative per le quali la LAMal non prevede che la procedura sia soggetta a spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è parzialmente accolto.
La decisione su opposizione è riformata come segue:
2.1. RI 1 è condannata a versare a CO 1 l'importo di Fr. 889,50, oltre alle spese di diffida di Fr. 30.- e alla tassa di incasso di Fr. 60.-.
2.2. L'opposizione dell'assicurata al PE n. __________ del 28 gennaio 2021 emesso dall'UE di __________ è rigettata in via definitiva limitatamente per gli importi di cui al punto 2.1.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti