Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2021.38
Entscheidungsdatum
01.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2021.38

IR/sc

Lugano 1° ottobre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2021 formulato da

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 1° giugno 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto e in diritto

  1. Come già rilevato nella STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021, conseguente a ricorso del medesimo assicurato avverso decisione in tema d’incasso di premi per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020, RI 1, 1964, nel 2020 era affiliato presso CO 1 (CO 1 qui di seguito) per l’assicurazione malattia obbligatoria con il sistema __________ con obbligo di pagamento di un premio netto di CHF 293,85 mensili (doc. 2).

  2. I premi LAMal dovuti per il periodo da ottobre a dicembre 2020 (doc. 5, 6 e 7) sono rimasti insoluti alla loro scadenza sicché l’assicuratore ne ha sollecitato il pagamento dapprima mediante sollecito (si vedano agli atti i tre distinti doc. 8, 9 e 10), e quindi da diffida (doc. 11, 12 e 13), con una maggiorazione, ciascuna, di CHF 20 a titolo di “tassa d'ingiunzione”.

Non ottenendo il versamento degli importi dovuti, l’assicuratore ha escusso il debitore mediante PE __________ del 23 marzo 2021 (doc. 15) per l’importo dei premi maggiorati delle spese amministrative per CHF 200 e degli interessi calcolati sino alla data del PE (CHF 17,20).

  1. RI 1 si è opposto al PE e l’opposizione è stata tolta da CO 1 con decisione del 28 aprile 2021 (doc. 16), che ha confermato il debito e le spese amministrative e ha aggiornato gli interessi di mora a Fr. 21,95. L’assicurato si è opposto alla decisione formale il 20 maggio 2021, adducendo la volontà di incontrare i responsabili dell’assicuratore, riconducendo il mancato pagamento dei premi a motivi non dipendenti dalla sua volontà, facendo riferimento a una procedura pendente presso altro ordine della magistratura, e l’aggravio della situazione da ricondurre alla pandemia. L’assicurato ha manifestato la sua volontà di recuperare la situazione non appena le circostanze lo permetteranno, vivendo egli il peggior periodo degli ultimi cinquant’anni (doc. 17).

  2. Con decisione su opposizione del 1° giugno 2021 (doc. A) CO 1 ha respinto l'opposizione e ha confermato il proprio credito complessivo cifrato in CHF 1'081,55 (ossia: 3 premi mensili per CHF 293,85 [CHF 881,55] oltre a CHF 200 a titolo di spese amministrative dovute al ritardo nel pagamento da parte dell’assicurato). CO 1 ha parimente rigettato l’opposizione del qui ricorrente al PE citato.

  3. Con ricorso del 25 giugno 2021 (doc. I) RI 1 chiede al Tribunale di annullare la decisione, ribadendo sostanzialmente quanto evidenziato in sede di opposizione. Egli sottolinea il suo desiderio di entrare in contatto con l’assicuratore per reperire delle soluzioni, incontro cui CO 1 non avrebbe mai dato seguito, nemmeno in forma virtuale. Nel suo ricorso il signor RI 1, ribadisce gli elementi estranei alla sua persona che non gli hanno permesso di far fronte ai premi. Egli osserva che la situazione in cui versa è derivata da fatti che sono oggetto di un'indagine della magistratura, fatti di cui egli si dichiara totalmente estraneo. Questa particolare circostanza ha provocato una situazione molto difficile, che con l'avvento della pandemia si è ulteriormente aggravata e non gli ha permesso di fronteggiare i suoi impegni.

  4. L’assicuratore, con risposta di causa del 23 agosto 2021, ha proposto - con argomenti che saranno ripresi in corso di motivazione laddove necessario - la reiezione dell’impugnativa (doc. III).

  5. Al ricorrente è stata offerta la possibilità di chiedere l’assunzione di nuove prove e di ulteriormente esprimersi sulla risposta di causa il 24 agosto 2021 (doc. IV). Le parti sono state convocate a un’udienza di discussione (doc. V), alla luce delle molteplici richieste in tal senso dell’assicurato formulate all’indirizzo di CO 1 e della sostanziale richiesta in tal senso contenuta nel gravame (doc. I, ultima riga). L’udienza, fissata per il 22 settembre 2021 (doc. VI), non ha avuto luogo siccome nell’imminenza della stessa (lunedì 20 settembre 2021) l’assicuratore ha comunicato al Tribunale cantonale delle assicurazioni (attraverso un messaggio di posta elettronica) che il “signor RI 1 ha saldato interamente la pretesa oggetto della presente procedura … come da printscreen allegato …la pretesa non (è) più contestata” (doc. VI). Dal canto suo l’assicurato non ha fatto avere notizie in merito. Non sono state acquisite nuove prove.

  6. La vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

  7. Il signor RI 1 ha lamentato sostanzialmente la violazione, da parte della Cassa, del suo diritto di essere sentito. Il tema è già stato affrontato e risolto nella STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021 in cui questa Corte si è già espressa in merito. Alle argomentazioni contenute nel punto 2 di quel giudizio può qui essere fatto pieno rinvio. Da rilevare che questa Corte ha comunque pieno potere cognitivo e che il signor RI 1 è stato convocato ad un’udienza poi annullata siccome l’assicurato ha saldato il debito qui in discussione.

  8. Per gli aspetti riferiti al merito si ricordano qui le norme già esposte nella STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021 nota al ricorrente. Per l’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali. Per l’art. 64 cpv. 1 LAMal gli assicurati partecipano inoltre ai costi delle prestazioni ottenute come stabiliti in base all’art. 64 cpv. 2 LAMal. In base all’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente mentre per l’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

  1. In concreto il quesito da risolvere è l’obbligo, o meno, dell’assicurato di versare i premi e i costi amministrativi, oltre agli accessori indicati dall’assicuratore, pretesi con la decisione su opposizione. È indubbio che l’assicurato sia debitore dei tre mesi di premi relativi al periodo da ottobre a dicembre 2020, egli stesso non lo nega e non lo contesta, egli ha in effetti – nelle more della procedura - soluto il suo debito. L’importo di CHF 881,55 era quindi senz’altro dovuto. La circostanza che l'assicurato si sia ritrovato, non per colpa sua, a non essere in grado di fare fronte al pagamento dei suoi premi LAMal non può essere ritenuta, anche se umanamente comprensibile. I premi sono comunque dovuti e le difficoltà economiche non costituiscono un’esimente dal loro versamento. Le subentrate difficoltà economiche possono far nascere, in specie per il futuro, un diritto alla riduzione dei premi (RIPAM) che l’assicurato deve semmai richiedere alla Cassa cantonale di compensazione.

La Cassa malati ha chiesto il versamento di interessi di ritardo sui premi LAMal non pagati dall'assicurato richiamando la decisione formale e specifiche motivazioni in sede di argomentazione (doc. A). Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal). Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti sottostanno a interessi di mora. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata. Il tasso (art. 26 cpv. 1 LPGA) è del 5% all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA). Per l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. La pretesa della Cassa è quindi corretta ed è stata (nei fatti) riconosciuta dall’assicurato che l’ha soluta.

  1. CO 1 ha chiesto anche CHF 200 a titolo di spese amministrative per avere dovuto sollecitare, diffidare ed escutere il debitore. Il ricorrente non ha contestato come tali queste pretese ed anzi le ha saldate durante la pendenza della causa. Come ricordato nella STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021, già nella DTF 125 V 276 il Tribunale federale ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato previsto dall'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato. In concreto il Regolamento "__________", prodotto dall'assicuratore (doc. 3), edizione 01.2018, all'art. 14.2 prevede che "spese dell'CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata". Queste spese sono dovute per colpa dell'assicurato medesimo, che non ha pagato nei termini di tempo previsti i suoi premi. Esse appaiono qui, vista la concerta situazione, da confermare (e sono state solute dall’assicurato durante la pendenza della causa).

  2. Quanto alle spese esecutive inserite nel precetto esecutivo si rimanda al giudizio relativo al medesimo assicurato e più volte citato. In base alla STF K 114/03 del 22 luglio 2005 le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STF K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS/RSAS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STF K 114/03 del 22 luglio 2005, STF K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004). Per cui queste spese non fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.

  3. In concreto CO 1 ha comunicato il saldo delle pretese nelle more della causa. L’oggetto della lite è quindi venuto meno siccome, per quanto appurato, il pagamento è avvenuto senza riserva alcuna. Nella misura in cui non fosse venuto meno il gravame sarebbe stato comunque da respingere. Contrariamente a quanto deciso nella STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021 non sono qui prelevate spese. Se è vero che il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA e che l’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, e se è pure vero che dal 1 gennaio 2021 è in vigore (per le procedure incoate successivamente all’inizio dell’anno 2021) l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede, mentre è di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e ss.), la giurisprudenza federale ha – in una recentissima sentenza (successiva al giudizio 12 luglio 2021 STCA 36.2021.27) ritenuto che, per potere prelevare tasse e spese la base legale federale non è sufficiente ma occorre che il diritto cantonale preveda “imperativamente l’applicazione delle spese …. Mancando la base legale necessaria, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non poteva prelevare spese”. In questo senso la STF 21 luglio 2021 8C_265/2021. In sostanza, d’avviso del TF, il legislatore federale avrebbe lasciato autonomia ai cantoni per “disciplinare la questione, senza imporre nulla. Ad oggi nel Cantone Ticino vige … il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 LPTCA/TI)” mentre non costituirebbe base legale sufficiente l’art. 29 cpv. 4 LPTCA siccome non costituirebbe una “normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia . L’imposizione delle spese è subordinata manifestamente” (d’avviso del TF) “a un’altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento”.

Nonostante le perplessità che possono scaturire dal giudizio federale alla lettura dell’iniziativa legislativa del gruppo UDC e della volontà del legislatore ritenuta negli atti preparatori, si veda in proposito il Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334, che riporta il seguente passaggio: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”, la giurisprudenza federale va ossequiata.

Ne discende che la procedura conseguente al ricorso 25 giugno 2021, in assenza di un comportamento temerario o sconsiderato da parte del ricorrente (nonostante la STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021 che è comunque successiva al ricorso qui esaminato), è gratuita e non è soggetta a percezione di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Nella misura in cui non sia divenuto privo d’oggetto, il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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