Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2021.26
Entscheidungsdatum
13.06.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2021.26

TB

Lugano 13 giugno 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 aprile 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell'8 marzo 2021 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. Il 1° marzo 2019 (doc. 1) __________ ha annunciato a CO 1, presso cui ha assicurato i suoi dipendenti per la perdita di guadagno in caso di malattia, l'inabilità lavorativa di RI 1, 1986, attivo come intonacatore, che è perdurata dal 19 al 26 febbraio 2019.

Il 13 maggio 2019 (doc. 3) v'è stato un nuovo annuncio per malattia, iniziata il 29 aprile e terminata il 12 maggio 2019 (doc. 5).

1.2. Il 24 maggio 2019 (doc. 5) il dr. med. __________, FMH medicina interna generale, ha certificato un'inabilità lavorativa del 100% dal 23 maggio al 2 giugno 2019, dopodiché il 3 giugno 2019 (doc. 7) la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha anch'essa certificato un'inabilità lavorativa al 100% da quel giorno fino al 24 ottobre 2019.

1.3. L'assicuratore malattia ha invitato l'assicurato a sottoporsi a una visita medica presso il dr. med. __________ (doc. 9), che ha avuto luogo l'11 luglio 2019, dal cui rapporto, reso il giorno seguente (doc. 17), è emersa una diagnosi di sindrome ansiosa (ICD-10: F41) con ripercussione tale da renderlo totalmente inabile in qualsiasi attività fino ad agosto seguente.

1.4. La psichiatra curante ha attestato la continuità dell'inabilità lavorativa del 100% dal 18 luglio al 23 agosto 2019 (doc. 18) per una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD-10: F33.1) e una sindrome da attacchi di panico (ICD-10: F41.0) (doc. 19), poi dal 23 agosto al 23 settembre 2019 (doc. 21).

1.5. La Cassa malati ha disposto una nuova visita medica fiduciaria dell'assicurato presso la specialista in psichiatria e psicoterapia dr.ssa med. __________ (doc. 26) che, dopo averlo visitato il 4 settembre 2019, il 9 seguente (doc. A6) ha reso il suo rapporto, in cui ha posto la diagnosi di lieve sindrome ansiosa non specificata (ICD-10: F41.9) reattiva a problemi legati all'occupazione (Z56) e ha concluso che non era giustificata alcuna incapacità lavorativa, essendo l'assicurato abile al 100%.

Pertanto, il 10 settembre 2019 (doc. 29) l'assicuratore malattia ha comunicato a RI 1 che, essendo completamente abile al lavoro dal 4 settembre 2019, gli avrebbe versato le indennità giornaliere al 100% fino al 15 settembre 2019, dopodiché avrebbe chiuso il caso.

1.6. L'interessato è stato ritenuto dai medici curanti nuovamente inabile al lavoro per una ricaduta (doc. 41) dal 24 settembre al 2 ottobre 2019 (doc. 30), dal 3 al 6 ottobre 2019 (doc. 34), dal 7 al 13 ottobre 2019 (doc. 35), dal 10 al 31 ottobre 2019 (doc. 40) e dal 1° novembre al 2 dicembre 2019 (doc. 44).

Questa ed altra documentazione medica raccolta presso i curanti (doc. A8) è stata sottoposta alla valutazione del medico di fiducia dell'assicuratore malattia, dr.ssa __________.

Il 15 novembre 2019 (doc. A12) la psichiatra ha concluso che non era giustificata alcuna inabilità lavorativa dal lato medico psichiatrico e che l'assicurato era abile al 100%.

1.7. A richiesta dell'avv. RA 1 (doc. 56), che patrocina RI 1, il 19 dicembre 2019 (doc. A5) CO 1 ha emesso una decisione con cui, basandosi sulle due prese di posizione del suo medico psichiatra di fiducia, ha confermato di avere versato le indennità giornaliere da 19 febbraio al 15 settembre 2019, ha stabilito di versare prestazioni per un'inabilità lavorativa al 100% dopo il 16 settembre 2019 per i periodi dal 24 settembre al 2 ottobre 2019 e dal 20 al 24 novembre 2019 e infine di interrompere le prestazioni per il 25 novembre 2019.

1.8. Dal 20 novembre 2019 al 10 gennaio 2020 (doc. A9) l'assicurato è stato degente presso la Clinica psichiatrica __________ di __________ mentre il 16 gennaio 2020 (doc. A10) si è opposto al provvedimento emesso dalla Cassa malati.

Una volta dimesso, la dr.ssa med. __________ ne ha attestato l'inabilità lavorativa totale dall'11 al 31 gennaio 2020 (doc. A15) e dal 1° al 31 marzo 2020 (doc. A16).

Il 14 aprile 2020 (doc. A14) la psichiatra curante ha ribadito la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD-10: F33.1) e di sindrome da attacchi di panico (ICD-10: F41.0), visto che l'assicurato alternava momenti di benessere con momenti di apatia, astenia, capogiri, confusione; continuava il trattamento psicofarmacologico prescritto durante il ricovero, trattamento complesso compatibile con un disturbo psichiatrico di entità moderata-grave e non con la diagnosi posta dalla psichiatra di fiducia dell'assicuratore di lieve sindrome ansiosa non specificata (ICD-10: F41.9).

1.9. Il 7 maggio 2020 (doc. 75) l'assicuratore malattia ha chiesto alla sua psichiatra di fiducia un parere sugli scritti del patrocinatore (doc. A13) e della psichiatra dell'assicurato, ma malgrado il sollecito del 16 novembre 2020 (doc. 87) la dr.ssa med. __________ non ha risposto.

Non ricevendo la decisione su opposizione richiesta il 1° settembre 2020 (doc. 82), e più volte sollecitata, il 18 gennaio 2021 (doc. 91) RI 1 ha inoltrato al Tribunale un ricorso per denegata e ritardata giustizia, che il giudice delegato ha accolto con STCA 36.2021.3 del 12 febbraio 2021.

1.10. L'8 marzo 2021 (doc. A2) CO 1 ha quindi emanato la decisione su opposizione con cui ha respinto l'opposizione del 16 gennaio 2019 / 20 aprile 2020 e ha confermato la decisione del 19 dicembre 2019.

Dopo avere descritto cronologicamente i fatti, l'assicuratore malattia ha osservato che il 6 ottobre 2020 l'assicurato gli ha comunicato di avere cessato la sua attività lavorativa come gessatore presso la ditta __________ e di percepire delle indennità di disoccupazione, ciò che presupponeva l'idoneità al collocamento e quindi attestava una completa capacità di lavoro e di guadagno. Ciò, d’avviso della Cassa, giustificava, al più tardi dal 6 ottobre 2020, la cessazione del versamento delle prestazioni assicurative.

Ad ogni modo, ritenuti le norme legali regolanti l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera (artt. 67 e 72 LAMal), l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno e l'obbligo per l'assicuratore di intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno (art. 43 cpv. 1 LPGA), la Cassa malati ha evidenziato che la dr.ssa med. __________ ha ritenuto che l'assicurato soffriva di lieve sindrome ansiosa non specificata (ICD-10: F41.9) reattiva a problemi legati all'occupazione (Z56), che non presentava deficit delle funzioni dell'Io percettive, esecutive, decisionali, previsionali e consequenziali, perciò, dal lato medico, non era giustificata alcuna incapacità lavorativa. L'assicurato era abile al 100%.

L'assicuratore ha rilevato che, per sostenere una diversa diagnosi e la conseguente inabilità lavorativa, la psichiatra curante non ha indicato alcun argomento concreto ma si è limitata a sostenere acriticamente la sua versione. Ad ogni modo, anche per la dr.ssa __________ l'assicurato era abile fino al 24 settembre 2019 visto che ha ripreso la sua attività lavorativa ed è solo per un malessere soggettivo che l'ha reinterrotta. Anche l'Ospedale di __________ non ha ritenuto che l'assicurato soffrisse di pregiudizi di carattere psichiatrico. Inoltre la stessa psichiatra curante ha affermato che dopo la dimissione dall'ospedale ha constatato un miglioramento del quadro psicopatologico.

Secondo la dr.ssa __________, poi, la collega non può essere seguita, non riportando l'esame clinico secondo l'AMDP-System e non descrivendo secondo il Mini ICF-APP le capacità indagate e gli eventuali limiti riscontrati.

Quanto al ricovero in Clinica psichiatrica, è emerso che si è trattato nuovamente di un ricovero volontario richiesto dal paziente stesso e gli specialisti non hanno confermato la diagnosi della psichiatra curante né hanno sconfessato la versione della dr.ssa __________.

Di conseguenza, gli argomenti di carattere medico sollevati dall'assicurato contro la decisione formale non giustificano una modifica del provvedimento impugnato. Il parere espresso dalla psichiatra a cui l'assicuratore malattia si è rivolto risulta conforme ai dettami giurisprudenziali e nessuna contestazione ha messo in evidenza rilevanti e sufficienti motivi per far dubitare la Cassa malati. Anche il trattamento farmacologico conferma semmai quanto descritto da quest'ultima e non dalla psichiatra curante.

Infine, a prescindere dai motivi che hanno giustificato la degenza ospedaliera, l'assicuratore ha ricordato di avere versato le indennità giornaliere anche dal 24 settembre al 2 ottobre 2019 e dal 20 al 24 novembre 2019.

1.11. Con ricorso del 20 aprile 2021 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA, in via principale, di versare le indennità giornaliere dal 15 settembre 2019 fino ad esaurimento del diritto con gli interessi del 5% dal 16 settembre 2019 e, in via subordinata, di ordinare una perizia psichiatrica giudiziaria con conseguente nuova emanazione di decisione da parte dell'assicuratore.

L'insorgente ha evidenziato che, considerato il prosieguo della inabilità lavorativa per la stessa patologia certificata mensilmente dalla dr.ssa med. __________, mentre la dr.ssa __________ non si è più espressa dopo il 15 novembre 2019 sui certificati della psichiatra curante e nessun altro medico di fiducia l'ha fatto, ha chiesto di versare le indennità giornaliere fino all'esaurimento del diritto. L'assicurato ha rilevato che l'istruttoria medica si è chiusa con la seconda presa di posizione della psichiatra di fiducia del 15 novembre 2019, ossia ben 16 mesi prima dell'emanazione della decisione su opposizione e nonostante le certificazioni successive della dr.ssa med. __________.

Il ricorrente ha respinto la tesi dell'assicuratore, secondo cui poiché egli è al beneficio di prestazioni dall'assicurazione disoccupazione non ha bisogno delle indennità per perdita di guadagno dal 15 settembre 2020 (recte: 2019). Egli, essendo invece abile al lavoro al 20% rispettivamente inabile all'80% come attestato dalla dr.ssa med. __________ da giugno 2020, è collocabile e ha diritto quindi alle indennità di disoccupazione.

Ancora il 14 aprile 2020 la dr.ssa __________ ha confermato la piena incapacità lavorativa dell'assicurato, mentre il medico di fiducia dell'assicuratore non si è più espresso in merito. Stanti le importanti divergenze tra i due specialisti e l'assenza di una presa di posizione della dr.ssa __________ sulla valutazione della curante, a dire del ricorrente l'assicuratore avrebbe dovuto far allestire una perizia psichiatrica.

Per l'insorgente, la psichiatra curante ha ben messo in luce il suo stato depressivo, con riduzione dello stimolo vitale, tendenza a un ritiro sociale difensivo dal mondo esterno, apatia, astenia, capogiri e confusione, confermando nuovamente, il 14 aprile 2020, la completa inabilità lavorativa dello stesso. Né a questo né ai certificati attestanti l'ulteriore abilità lavorativa al 20% è stata avanzata una contestazione da parte dell'assicuratore e neppure una nuova valutazione medica successiva è stata messa in atto nonostante il lungo tempo trascorso.

Sin dall'inizio dell'inabilità lavorativa (19 febbraio 2019) il ricorrente ha beneficiato in modo regolare e continuo di una presa a carico specialistica da parte della dr.ssa __________, che ha quindi valutato attentamente il suo status psicopatologico nel corso del tempo e già solo in assenza di rapporti medici contrastanti le valutazioni dell'assicuratore non possono essere condivise. Quest'ultimo avrebbe dovuto richiedere almeno una visita in presenza dell'assicurato prima di emanare la decisione impugnata che, in assenza di ciò, risulta già inammissibile.

I referti della psichiatra curante sono invece privi di contraddizioni e rispettano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per riconoscere loro piena forza probatoria, mentre le valutazioni della collega, oltre ad essere obsolete, sono incompatibili con quanto accertato dal medico curante. Va perciò riconosciuto che l'interessato è inabile al lavoro anche dal 15 settembre 2019.

1.12. Nella risposta di causa del 18 maggio 2021 (doc. V) CO 1, patrocinata dall'avv. RA 2, ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.

L'assicuratore malattia ha precisato di essersi fondato non solo sul rapporto del 9 settembre 2019 della dr.ssa med. __________, ma anche su quello del 15 novembre 2019, che ha evidenziato che la dr.ssa __________ ha semplicemente riproposto le proprie conclusioni senza contestare né confrontarsi con la propria valutazione; ulteriori accertamenti non sono mai stati chiesti e non v'è motivo di procedervi ora. I certificati della psichiatra curante non sono sufficienti per sconfessare le conclusioni della specialista che ha interpellato e nemmeno per giustificare le conclusioni a cui giunge il ricorrente. Agli atti non vi sono le prove tali da giustificare oggettivamente una conclusione diversa da quella a cui è giunto il suo medico di fiducia.

Quanto alla conclusione della psichiatra di fiducia di limitare l'inabilità lavorativa al solo periodo di degenza ospedaliera, l'assicuratore resistente ha osservato che era condivisa pure dai medici dell'Ospedale di __________ e della Clinica psichiatrica __________ (docc. 2, 60 e 65).

Inoltre, esso ha evidenziato che nemmeno nella presente procedura l'assicurato ha precisato in che misura e da quando è al beneficio di indennità giornaliere da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, limitandosi a sostenere di essere collocabile al 20%. Ma se in tale ambito risulta collocabile, egli è in grado di contrastare la perdita di guadagno impegnandosi ad esercitare un'altra attività lavorativa e ciò pure in applicazione del principio della riduzione del danno. Va così richiamato il relativo incarto, anche per potere valutare in che misura l'assicurato presenta effettivamente ancora una perdita di guadagno e valutare un'eventuale situazione di sovraindennizzo. Un'udienza potrebbe essere indicata per chiarire questi aspetti.

L'assicuratore ha altresì richiamato l'incarto aperto presso l'Ufficio assicurazione invalidità, essendo rilevanti i referti medici in esso contenuti, gli eventuali provvedimenti economici e lavorativi intrapresi per ripristinare la capacità di lavoro e di guadagno ed esaminare le eventuali conclusioni del Servizio Medico Regionale, rendendo superflua la richiesta ricorsuale di esperire una perizia psichiatrica giudiziaria.

1.13. Il 2 giugno 2021 (doc. X) il ricorrente ha contestato diverse affermazioni e precisato alcuni aspetti sollevati dall'assicuratore malattia e, sostenendo che non ha apportato nulla di nuovo per contraddire quanto sostenuto dalla psichiatra curante, ha ribadito le proprie richieste di riconoscere le indennità giornaliere dal 16 settembre 2019, escluso il periodo di degenza in settembre e novembre 2019 ammesso dall'assicuratore resistente.

Quest'ultimo ha preso posizione il 15 giugno 2021 (doc. XII) su quanto espresso dall'assicurato, ribadendo la sua tesi e puntualizzando alcuni aspetti.

L'insorgente si è riconfermato il 30 giugno 2021 (doc. XIV) nelle proprie allegazioni e richieste.

1.14. Il 23 settembre 2021 (doc. XVII) ha avuto luogo un'udienza di discussione fra le parti davanti al giudice delegato del TCA.

1.15. Il 27 settembre 2021 (doc. XXI), il 2 dicembre 2021 (doc. XXX) e il 4 gennaio 2022 (doc. XXXII) il giudice delegato ha chiesto all'Ufficio assicurazione invalidità a che stadio si trovasse la domanda di prestazioni formulata il 3 ottobre 2019 da RI 1 e di trasmettere al TCA, se già presente, la perizia psichiatra fatta esperita e il rapporto finale del Servizio Medico Regionale.

Dopo una prima risposta il 18 ottobre 2021 (doc. XXIV) sullo stato della procedura, il 12 gennaio 2022 (doc. XXXIII) la capoufficio dell'Ufficio AI ha informato il TCA che l'SMR aveva concluso per la necessità di una perizia esterna allo scopo di valutare le ricorse e i limiti funzionali dell'assicurato nell'attività abituale e in un'attività adeguata.

Informatosi il 27 gennaio 2022 (doc. XXXV) se l'incarico peritale fosse già stato attribuito e a quale specialista, il 31 gennaio 2022 (doc. XXXVI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha fornito al Tribunale il nominativo del perito che ha nominato.

Il 27 aprile 2022 (doc. XLIV) il TCA ha chiesto all'Ufficio AI la trasmissione della valutazione peritale e, se presente, pure del rapporto finale reso dal Servizio Medico Regionale.

1.16. Il Tribunale ha dato alle parti la possibilità il 12 maggio 2022 (doc. XLVI) di esprimersi sulla perizia del 22 marzo 2022 (doc. XLV/2) e sul rapporto SMR del 14 aprile 2022 (doc. XLV/3) trasmessigli il 5 maggio 2022 (doc. XLV) dall'Ufficio AI.

Il 23 maggio 2022 (doc. XLVII) il ricorrente, riprendendo degli estratti di questa valutazione, ha concluso di avere diritto alle indennità giornaliere per malattia nella misura dell'incapacità lavorativa, riservati i diritti della Cassa disoccupazione che ha versato prestazioni anticipate giusta l'art. 70 LPGA e riservato un eventuale diritto dell'assicuratore di ricevere parte della rendita di invalidità che dovesse essergli riconosciuta.

Il giorno seguente (doc. XLVIII) CO 1, rifacendosi all'esito della valutazione della dr.ssa med. __________, ha affermato di non avere osservazioni al riguardo così come in merito al rapporto dell'SMR e che su tali basi ripristinerà il diritto dell'assicurato alle sue prestazioni assicurative, tenendo conto dei limiti contrattuali (720 giorni) e delle compensazioni che si renderanno necessarie a seguito della rendita di invalidità.

L'insorgente si è riconfermato il 1° giugno 2022 (doc. LI) nelle proprie allegazioni, affermando che sono state ammesse anche dall'assicuratore che, a giusto titolo, ha riconosciuto di dovere riattivare le sue prestazioni secondo la perizia.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se la Cassa malati sia tenuta o meno a versare all'insorgente delle indennità giornaliere per malattia anche dopo il 15 settembre 2019, tenuto comunque conto che dal 24 settembre al 2 ottobre 2019 e dal 20 al 24 novembre 2019 l'assicuratore ha riconosciuto che era giustificato un ulteriore pagamento di indennità giornaliere durante le degenze ospedaliere dell'assicurato.

2.2. Per l'art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.

Ai sensi dell'art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).

2.3. Per quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67 LAMal prevede che:

" 1Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.

2Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:

a. datori di lavoro, per sé stessi e per i propri dipendenti;

b. associazioni di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei loro membri;

c. associazioni di dipendenti, per i propri membri.".

Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità. L'art. 72 cpv. 1bis LAMal prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità lavorativa.

A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.

L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.

In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).

Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.

2.4. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 c. 1c; DTF 111 V 239 c. 1b).

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza U 193/03 del 22 giugno 2004, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).

Sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 c. 1c).

Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.

L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività.

2.5. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio - già comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.

Del resto, deve essere ricordato che il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).

Infine, il fatto di essere assicurato per un'indennità giornaliera di un determinato importo e di avere pagato i relativi premi non conferisce ancora il diritto al versamento della somma assicurata in caso di incapacità lavorativa (DTF 110 V 322 consid. 5, 105 V 196; RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1987 no. K 742 pag. 275 consid. 1, 1986 no. K 702 pag. 464 consid. 2a; Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Losanna 1997, pag. 539). Occorre infatti ancora che l'assicurato subisca una perdita di guadagno in misura tale da giustificare il pagamento dell'importo assicurato (RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1998 no. KV 43 pag. 421 consid. 2a; STF 4A_344/2007 dell'11 marzo 2008 consid. 3.3; STFA K 146/03 del 4 maggio 2004 consid. 3.1). In caso di sovraindennizzo, le prestazioni assicurate possono essere ridotte conformemente agli art. 78 cpv. 2 LAMal e 122 OAMal.

Non è quindi dato alcun diritto ad una prestazione se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

2.6. Nel caso di specie, dagli atti emerge che RI 1 è inabile al lavoro dal 19 febbraio 2019. Contestato è che la sua inabilità lavorativa sia perdurata oltre il 15 settembre 2019, eccezion fatta per due brevi periodi riconosciuti dall'assicuratore malattia: dal 24 settembre al 2 ottobre 2019 e dal 20 al 24 novembre 2019.

Vista la divergenza di opinione tra le specialiste interpellate dal ricorrente (dr.ssa med. __________) e dall'assicuratore malattia (dr.ssa med. __________), secondo cui, come esposto nei fatti, sia le diagnosi sia i gradi di incapacità lavorativa differivano (inabile al 100% per la prima, abile al 100% per la seconda), il Tribunale ha richiamato dall'Ufficio AI la valutazione peritale che quest'ultimo ha fatto esperire a seguito della domanda dell'assicurato del 7 ottobre 2019 di prestazioni dall'assicurazione invalidità.

La dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, attiva presso il __________, ha svolto due colloqui con l'assicurato rispettivamente il 15 febbraio e il 10 marzo 2022, il primo di due ore e 45 minuti e il secondo di un'ora e 45 minuti, per un totale di 255 minuti e ha chiuso la sua valutazione il 14 marzo 2022.

Nel rapporto peritale del 22 marzo 2022 (doc. XLV/2), che su richiesta l'Ufficio AI ha trasmesso al TCA il 5 maggio 2022 (doc. XLV), la psichiatra ha indicato di avere consultato gli atti messi a disposizione dall'amministrazione, di avere avuto dei colloqui telefonici con la moglie dell'assicurato, con la sua psichiatra e con lo psicologo attivo nello studio della dr.ssa med. __________.

Dopo avere riassunto gli atti determinanti, la specialista ha esposto l'anamnesi (familiare, socio-relazionale, lavorativa, somatica, psicopatologica pregressa), i disturbi attuali, la descrizione della giornata, in sintomi soggettivi spontaneamente riportati dall'assicurato e il trattamento psichiatrico in essere (sedute regolari mensili con la psichiatra curante, che gli ha prescritto Sertralina 150 mg al giorno, Xanax 0,25 mg 1 pastiglia al giorno più 2-3 in riserva, Sequase 300 mg XR alla sera, Zoldorm 10 mg la notte).

La perita ha poi esposto l'esito dell'esame clinico secondo AMDP-System, della valutazione psicodiagnostica e dei dosaggi ematici dei farmaci, ha evidenziato delle incongruenze emerse dall'osservazione, ha riferito della telefonata che ha avuto con la moglie dell'assicurato, con il suo psicologo e la sua psichiatra.

Nella discussione l'esperta nominata dall'Ufficio AI ha rilevato che la storia psichiatrica dell'assicurata è iniziata nel febbraio 2019, con ansia e attacchi di panico e ha poi riportato i pareri delle colleghe. Dal suo punto di vista, non era possibile porre la diagnosi di Sindrome depressiva ricorrente, in quanto non si riusciva a risalire, nemmeno anamnesticamente chiedendo all'assicurato, ad un franco episodio depressivo precedente. Considerato l'istoriato dell'assicurato, che ha dichiarato di essere sempre stato ansioso, all'erta, la perita ha propeso per mettere come prima diagnosi quella di Sindrome ansiosa generalizzata, essendo presenti nervosismo e tensione, agitazione, irritabilità, sudorazioni profuse, palpitazioni, capogiri, malessere epigastrico e la sensazione di smarrimento. L'ansia era effettivamente liberamente fluttuante e, soprattutto in precedenza, piuttosto persistente, con dei picchi saltuari riferiti come attacchi di panico. A quel momento questo aspetto appariva piuttosto ben controllato e c'era stata una notevole riduzione degli episodi parossistici. L'episodio depressivo appariva in remissione, l'umore non poteva essere descritto deflesso, non c'era una completa perdita di interessi per le attività normalmente piacevoli, mentre era presente un'aumentata affaticabilità, la perdita di sicurezza dovuta in buona parte all'ansia, erano assenti sentimenti di autobiasimo e colpa inappropriati, pensieri di morte o suicidio, la diminuita capacità di pensare e concentrarsi era in buona parte influenzata più dall'ansia che dalla depressione, era presente un rallentamento dell'eloquio al colloquio, che invece era meno presente durante la pausa, era presente un'alterazione del ritmo sonno-veglia e una riduzione dell'appetito, che però ha portato a un aumento del peso. L'episodio depressivo non poteva quindi essere considerato di media gravità, ma di lieve entità.

La psichiatra ha dunque posto la diagnosi di Sindrome ansiosa generalizzata, in parziale remissione (ICD-10: F41.1) e di Episodio depressivo, attualmente lieve (ICD-10: F32.0).

Nella sua valutazione (della storia personale professionale e sanitaria dell'assicurato, del percorso precedente di terapie, riabilitazione e della coerenza e plausibilità), la perita ha esposto l'esito della valutazione delle capacità delle risorse e dei deficit secondo schema Mini CF-APP, rilevando dei gradi di disabilità nulli, lievi o moderati, concludendo che l'assicurato era consapevole delle proprie difficoltà che, anzi, temeva e tendeva quasi ad amplificare, mentre appariva restio a mettere in campo efficacemente le proprie risorse, ma si dimostrava disponibile e volenteroso e chiedeva all'esperta di essere aiutato a riprendere il lavoro, eventualmente con una riqualifica.

Nel rispondere ai quesiti peritali, la dr.ssa __________ ha indicato che nell'attività di gessatore e intonacatore l'assicurato era da considerarsi abile al lavoro allo 0% dal 19 febbraio 2019 fino al 1° giugno 2020, al 20% dal 2 giugno 2020 (la dr.ssa __________ l'ha ritenuto inabile all'80%) e al 50% dal 15 febbraio 2022 (dal primo colloquio di valutazione peritale), da intendere come riduzione sia del tempo di presenza sia del rendimento; poteva lavorare per 6 ore e mezza al giorno con un rendimento del 50% e nel giro di 12 mesi, grazie al riallenamento al lavoro, la psichiatra ha previsto un miglioramento della persistenza e della caricabilità sul lavoro, anche a livello di responsabilità e mansioni. In attività adeguate (un'attività agricola, di allevamento o pastorizia, o un'attività in una catena di produzione o qualsiasi altra attività semplice, ripetitiva, con pochi imprevisti e la cui responsabilità fosse sotto il controllo di terzi), la capacità lavorativa era nulla in ogni attività dal 19 febbraio 2019 al 1° giugno 2020, del 50% dal 2 giugno 2020 al 14 febbraio 2022 e del 70% dal 15 febbraio 2022 in avanti, da intendersi come riduzione del rendimento.

Anche in tal caso, la capacità lavorativa potrà essere aumentata nel tempo, nell'arco di 12 mesi, grazie al riallenamento al lavoro.

Come casalingo la capacità lavorativa era del 90% dal 19 febbraio 2019 e del 100% dal 16 febbraio 2022.

La psichiatra ha concluso la sua valutazione affermando che la capacità lavorativa era migliorabile non tanto mediante provvedimenti sanitari, ma piuttosto con il riallenamento al lavoro, con un aumento della capacità lavorativa in attività abituale fino al 70% in 12 mesi e un aumento della capacità lavorativa in attività adeguata fino al 100%. L'assicurato necessita di aiuti al collocamento e al reinserimento lavorativo, proprio perché un suo limite sta nell'iniziativa personale.

Sulla scorta di questa valutazione peritale, il 14 aprile 2022 (doc. XLV/3) il Servizio Medico Regionale dell'Ufficio assicurazione invalidità, nella persona del dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha reso il suo rapporto finale. Egli era concorde con la diagnosi posta dalla perita, non ha rilevato limitazioni funzionali (la necessità di pause supplementari era già inclusa nella determinazione della capacità lavorativa) e ha riportato le osservazioni della collega in merito ad ulteriori limiti e risorse dell'assicurato. Il medico SMR ha ripreso anche i gradi di incapacità lavorativa stabiliti dalla perita sia in attività abituale di intonacatore sia in attività adeguate, tuttavia ha correttamente indicato che l'inabilità era del 60%, anziché del 50%, dal 15 febbraio 2022 in attività abituale, visto che l'esperta ha indicato che l'assicurato poteva lavorare 6 ore 30 minuti al giorno con un rendimento del 50%, corrispondente a una capacità del 40%.

2.7. Per costante giurisprudenza (sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020 consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

In seguito (STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994, pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, a suo favore (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre, il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Va ancora rilevato che affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pagg. 628-629; D. Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.9. Preso atto della valutazione peritale specialistica resa dalla dr.ssa med. __________, il ricorrente ha sostenuto di avere "diritto alle IG di malattia nella misura della incapacità lavorativa conformemente alla copertura assicurativa in essere, riservati i diritti della Cassa disoccupazione, che ha versato prestazioni anticipate ex art. 70 LPGA e riservato beninteso un eventuale diritto di CO 1 a ricevere parte dell'eventuale rendita AI che dovesse venir riconosciuta al signor RI 1. Da qui la richiesta a che il ricorso sia accolto." (doc. XLVV pag. 4).

Da parte sua, CO 1 ha affermato di non avere osservazioni da presentare nei confronti della perizia allestita dal __________ su incarico dell'Ufficio AI e del rapporto finale dell'SMR. Pertanto, ha dichiarato che "ripristinerà il diritto dell'assicurato alle sue prestazioni assicurative. Nei suoi calcoli vorrà tener conto dei limiti contrattuali (720 giorni) e se possibile anche già delle compensazioni che si renderanno necessarie a seguito della rendita d'invalidità che sarà erogata dall'Ufficio AI.

Sulla scorta del rapporto peritale del 22 marzo 2022 della psichiatra nominata dall'Ufficio assicurazione invalidità che, conformemente ai dettami giurisprudenziali concernenti il valore probatorio di una perizia medica, va ritenuto chiaro, completo e dettagliato, del rapporto finale del 14 aprile 2022 del dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale e delle considerazioni e delle richieste di entrambe le parti, la scrivente Corte condanna CO 1 a riconoscere e a versare a RI 1, dopo il 15 settembre 2019, le indennità giornaliere contrattualmente previste secondo il grado d’incapacità indicato dalla perizia dell’AI osservata la correzione del tasso da parte del dr. med. __________ dal 15 febbraio 2022.

L'assicuratore malattia resistente terrà conto di avere già riconosciuto e versato al ricorrente le prestazioni assicurative di diritto dal 19 febbraio 2019 al 15 settembre 2019, dal 24 settembre al 2 ottobre 2019 e dal 20 al 24 novembre 2019.

Ma non solo. Sul diritto alle 720 indennità giornaliere dovrà altresì computare le indennità contro la disoccupazione di cui ha beneficiato dal giugno 2020 e l'eventuale rendita di invalidità che il ricorrente percepirà.

2.10. Per quanto concerne la pretesa ricorsuale che gli siano pagati gli interessi di mora del 5% dal 16 settembre 2019, l'assicurato si fonda su un presupposto legale errato, visto che l'art. 104 CO non è applicabile, trattandosi in specie di un contratto assicurativo basato sulla LAMal e non sulla LCA.

Fa invece stato l'art. 26 LPGA.

Giusta l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

Per l'art. 7 cpv. 1 OPGA, l'interesse di mora è del 5% all'anno.

A norma dell'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l’ordine di pagamento.

L'obbligo di versare interessi di mora giusta l'art. 26 cpv. 2 LPGA comincia per l'insieme delle prestazioni maturate fino a quel momento 24 mesi dalla nascita del diritto in quanto tale, e non solo due anni dopo la scadenza di ogni singola rendita mensile (DTF 137 V 273 consid. 2.2; DTF 133 V 9 consid. 3.6 pag. 13).

Nell'evenienza concreta, l'interessato ha inoltrato la richiesta di versamento delle prestazioni con il ricorso del 20 aprile 2021, perciò gli interessi al 5% sono dovuti dal 1° settembre 2021 (24 mesi dalla nascita del diritto secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA e il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA), ma decorrono dal 20 aprile 2022 (al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto) sul totale del credito fino alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento (art. 7 cpv. 2 OPGA).

2.11. Sulla scorta delle considerazioni che precedono deriva dunque che la decisione impugnata deve essere annullata e il ricorso deve di conseguenza essere parzialmente accolto.

Trattandosi della richiesta di indennità giornaliere per malattia, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema delle spese si vedano anche le STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022 e STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Parzialmente vincente in causa e patrocinato da un avvocato, al ricorrente sono riconosciute delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1. La decisione su opposizione dell'8 marzo 2021 è annullata.

1.2. CO 1 è condannata a versare a RI 1 le indennità giornaliere contrattualmente previste dopo il 15 settembre 2019 come esplicitato nel consid. 2.9., considerando le prestazioni già riconosciute all'assicurato in questo periodo sia dall'assicuratore stesso sia dall'assicurazione contro la disoccupazione e dall'assicurazione invalidità.

1.3. Sull'importo dovuto al ricorrente va conteggiato un interesse di mora del 5% dal 20 aprile 2022 fino al termine del mese in cui l'assicuratore malattia gli verserà quanto di sua spettanza.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà al ricorrente Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa, se dovuta).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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