Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2021.20
Entscheidungsdatum
26.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2021.20

cs

Lugano 26 luglio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 24 marzo 2021 di

AT 1

contro

CV 1 rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. AT 1, nato nel 1971, dal 1° gennaio 2006 è affiliato presso CV 1 tramite l’assicurazione complementare __________, denominata __________ (doc. 2 e 3).

1.2. Con sentenza 36.2014.22 del 7 agosto 2014 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto una petizione di AT 1 nei confronti di CV 1 con la quale l’attore aveva contestato l’aumento del premio mensile da fr. 33 a fr. 35.

1.3. In seguito ad un ulteriore aumento del premio mensile (da fr. 61 a fr. 90) con effetto dal 1° gennaio 2021, AT 1 si è nuovamente rivolto al TCA, con una petizione, tramite la quale ha affermato:

" (…)

. CV 1 sostituisce nel 2013 il prodotto __________ con __________.

. I prodotti sono identici tuttavia __________ garantisce che la TARIFFA applicabile al momento del contratto associata alla fascia di età diventa definitiva (a partire dal 26esimo anno di età).

. __________ è stata creata per annullare il vincolo contrattuale di __________ che protegge la TARIFFA associata alla fascia di età.

Oltretutto CV 1 nel 2012 mi conferma in maniera inequivocabile che in seguito alla nuova strategia commerciale per il sottoscritto non sarebbe cambiato NULLA!

È perciò un dato oggettivo che i prezzi sottoposti in riferimento alle fasce di età debbano essere gli stessi per entrambi i prodotti non solo perché essi offrono le stesse prestazioni ma soprattutto perché se così non fosse verrebbe a cadere il vincolo contrattuale del prodotto __________ che protegge la TARIFFA associata alla fascia di età.

In sostanza se per la stessa fascia di età viene proposto un prezzo x il prodotto __________ e un prezzo y per il prodotto __________ di fatto viene annullato il vincolo contrattuale del primo prodotto.

Di conseguenza i prezzi proposti per tali prodotti sono oggettivamente inscindibili.

Anche tutte le tariffe dei prodotti soggetti a questo vincolo contrattuale dovrebbero essere uniformate con i relativi prodotti associati alla gamma __________ e ciò indipendentemente dal fatto che la Finma abbia convalidato l’aumento dei premi altrimenti questa strategia commerciale ad oggi si rivela di fatto ingannevole.

Oltretutto CV 1 nella sua lettera del 5 marzo 2021 specifica in maniera inequivocabile che questi aumenti riguardano unicamente gli assicurati dai 26 anni in poi che beneficiano delle assicurazioni complementari __________ __________, __________, __________ e __________ ossia tutti coloro che sono soggetti a questo vincolo contrattuale!

Richiedo perciò di intimare __________ CV 1 l’adeguamento del mio premio __________ per il 2021 a CHF 55.- mensili nonché di far unificare i prezzi di tutti i prodotti in questione per i motivi sopraccitati. Richiedo anche il rimborso delle eccedenze dei premi pagati fino a giugno 2021 e delle spese ripetibili.” (doc. I)

1.4. Dopo aver chiesto (doc. III), ed ottenuto (doc. IV), una proroga, CV 1, rappresentata dall’avv. RA 1 dello studio legale RA 1, con osservazioni del 18 maggio 2021 ha chiesto in via principale che la petizione sia dichiarata irricevibile ed in via subordinata che sia respinta con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazioni (doc. V).

1.5. Il 10 giugno 2021 l’attore ha preso posizione in merito alle osservazioni della convenuta (doc. VIII). Egli ha affermato:

" (…)

  1. Ribadisco i concetti già espressi in quanto la TARIFFA è associata alla fascia di età. Per di più l’articolo __________ delle C.G.A. di CV 1 inerente al prodotto __________ (valido anche per le categorie __________, __________ e __________) fa proprio riferimento alla TARIFFA e stabilisce che: a partire dal 26esimo anno di età la TARIFFA applicabile diventa definitiva. Oltretutto come ben specificato nelle lettere di CV 1 del 22 agosto 2012 (Allegato 5) il relativo prodotto della gamma __________ sussiste unicamente a causa di questo vincolo contrattuale altrimenti non avrebbe ragion d’essere. Infine come da incarto già fornito nella fattispecie viene anche precisato che con la nuova strategia commerciale per il sottoscritto non sarebbe cambiato NULLA! Di conseguenza per tutte queste motivazioni le tariffe e gli eventuali adeguamenti vanno oggettivamente proposti in maniera UNIFORME con il relativo prodotto della gamma __________ e ciò varrebbe per tutti i prodotti in questione per le medesime motivazioni già esplicitate.

  2. La denominazione dei prodotti __________ e __________ applicata da CV 1 fa già intendere che i prodotti siano nella sostanza gli stessi scatto di età escluso come ben specificato nel mio incarto. Inoltre CV 1 nella sua lettera del 5 marzo 2021 (allegato 1) conferma in maniera inequivocabile che i prodotti in questione sono entrambi delle assicurazioni __________ specificando appunto che cambia unicamente l’evoluzione del premio in base all’età. Nella fattispecie indica in modo chiaro che differiscono SOLO le liste degli istituti riconosciuti e le loro tariffe. Tuttavia come già sottolineato nelle osservazioni del mio incarto (allegato 1) in verità le liste degli istituti riconosciuti (allegato 2A e 2B) sono praticamente le stesse. Nonostante la tipologia d’assicurazione appunto sia la stessa sono stati raggiunti alcuni istituti in modalità unilaterale. Ad ogni modo l’applicazione del premio è regionale e per il sottoscritto fa stato il Ticino e come riscontrabile la lista degli istituti riconosciuti è identica e di conseguenza lo sono anche le relative tariffe!

  3. L’avvocato di controparte sostiene che è assolutamente normale che prodotti assicurativi diversi (magari soltanto a livello di modello tariffale) abbiano premi diversi. Questa affermazione è un paradosso considerando che è proprio questo l’oggetto del contenzioso! (…)

  4. L’avvocato della controparte sostiene che l’approvazione da parte della Finma dei premi 2021 dell’assicurazione __________ crea la presunzione della loro adeguatezza. La legge non prevede tuttavia controlli dell’adeguatezza! Come verificabile vi sono stati ripetuti tentativi di spostare la problematica sulla Finma (…)

  5. La validità di un premio può essere rimessa in discussione in caso di grave irregolarità nella fattispecie oggettivamente data. La strategia commerciale di CV 1 ad oggi risulta essere ingannevole promossa con negligenza appoggiandosi ad un sotterfugio come evidenziato nell’incarto fornito. Questo è un fatto grave al contrario di quello che sostiene la controparte (…)

  6. Nel 2014 avevo promosso una petizione contestando l’aumento del premio fine a se stesso principalmente per una questione di principio dovuta al fatto che non erano state mantenute le promesse verbali elargite dall’assicuratore alla stipula del contratto. Oggi come riscontrabile dall’incarto già fornito contesto in sostanza la MODALITÀ che ha portato al notevole aumento del premio. Le petizioni sono simili ma assolutamente non analoghe, lo dimostra anche il fatto che CV 1 nel 2014 liquidò la questione con uno scritto di proprio pugno mentre ora per la propria difesa si appoggia ad uno studio legale! Inoltre ciò evidenzia che il caso non è poi così trasparente come vogliono fare intendere altrimenti avrebbero appunto chiuso la questione con la stessa modalità! (…)” (doc. VIII)

1.6. Il 24 giugno 2021 si è tenuta l’udienza di causa innanzi al TCA, nel corso della quale l’assicuratore ha prodotto la duplica ed al termine della quale le parti, che hanno affermato di non avere ulteriori prove di cui chiedono l’assunzione, hanno rinunciato al dibattimento finale (doc. XII).

1.7. In data 2 luglio 2021 l’attore ha ribadito la sua posizione (doc. XIII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore poteva, come ha fatto, aumentare il premio dell’assicurazione complementare __________ da fr. 61 a fr. 90 (doc. 8).

2.2. Nel caso di specie le parti hanno concluso un contratto in base al quale si applicano le Condizioni generali per l’assicurazione malattie complementare, __________ (di seguito CGA; cfr. doc. 2).

Ai sensi dell’art. __________ CGA salvo disposizioni contrattuali esplicite, si applica la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908 (doc. 5).

L’assicurazione complementare __________ prevede che il premio è differenziato in base al Cantone di domicilio della persona assicurata e in base a dieci fasce d’età.

Per l’art. __________ CGA il premio, fissato secondo l’età dell’assicurato alla conclusione del contratto, è pagabile in anticipo alle scadenze convenute nella polizza.

Secondo l’art. __________ CGA i bambini e gli adolescenti da 0 a 18 anni passano automaticamente alla tariffa superiore quando compiono il 19esimo anno di età. Lo stesso vale per i giovani tra 19 e 25 anni quando compiono il 26esimo anno d’età. A partire da quest’ultima fascia d’età, la tariffa applicabile diventa definitiva.

Ai sensi dell’art. __________ CGA oltre alle disposizioni dell’articolo 42 LCA e dopo un termine di 5 anni, lo stipulante può risolvere il contratto per la data di una scadenza del premio, a condizione di avvisare CV 1 per iscritto almeno 6 mesi prima di tale scadenza.

L’art. __________ CGA prevede che in caso di modifica dei premi, CV 1 è autorizzata a proporre l’adattamento del contratto a partire dalla prossima scadenza del premio. I nuovi premi saranno comunicati allo stipulante almeno 25 giorni prima della loro entrata in vigore; costui disporrà allora della facoltà di rescindere il contratto, per la parte modificata, al più tardi il giorno precedente la scadenza del premio.

Con sentenza 36.2014.22 del 7 agosto 2014 questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha stabilito, in applicazione dell’art. __________ CGA, che fintanto che l’attore rimarrà affiliato in maniera continuativa ad CV 1 il premio che dovrà pagare sarà sempre quello riferito alla fascia di età 31-35 anni, ossia quella in cui si è trovato al momento della sottoscrizione del contratto __________, quando aveva 34 anni. La tariffa fissata al momento della conclusione del contratto non cambierà più essendo stata stabilita in base alla fascia d’età di entrata nell’assicurazione (consid. 6 della sentenza). Tuttavia, in virtù dell’art. __________ CGA, l’assicuratore è autorizzato ad aumentare i premi per ogni fascia d’età, che quindi non sono immutabili, secondo le modalità ivi indicate. Da parte sua, in caso di aumento del premio, l’assicurato può disdire il contratto senza dover rispettare il termine di sei mesi previsto dall’art. __________ CGA (consid. 7 della sentenza).

In sostanza, in base alla citata sentenza, occorre concludere che mentre la fascia d’età (tariffa) per determinare il premio non può essere modificata, il premio stesso può invece essere adeguato, anche verso l’alto.

2.3. Nel caso di specie, in data 5 ottobre 2020, l’assicuratore ha comunicato all’interessato che il premio dell’assicurazione complementare __________ non avrebbe subito modifiche (cfr. doc. 6).

In seguito all’intervento della FINMA, la convenuta ad inizio novembre 2020 ha tuttavia dovuto sottoporre una proposta di adeguamento dei premi per il 2021, che l’autorità di vigilanza ha approvato con decisione del , pubblicata, in applicazione dell’art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) sul Foglio federale del : “ __________ (), __________ (), __________ (), __________ (), __________ (), __________ (), __________ () __________ (__________)”), con le seguenti indicazioni:

" (…)

Ai fini dell’esame e dell’approvazione delle tariffe si applica l’articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione, le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell’istituto di assicurazione richiedente e, dall’altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi. La legge non prevede tuttavia controlli dell’adeguatezza.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all’articolo 38 LSA è rispettato. Con la summenzionata decisione la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2021 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici

La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell’articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.”

In data 19 novembre 2020 la convenuta, tramite posta A+, recapitata all’interessato il 28 novembre 2020 (doc. 9), ha comunicato all’attore l’aumento del premio da fr. 61 a fr. 90 dal 1° gennaio 2021, offrendogli la possibilità di cambiare assicurazione senza doversi sottoporre ad un nuovo esame dello stato di salute ed aderire a __________ o __________, oppure disdire l’assicurazione entro il 31 dicembre 2020 (doc. 8).

In seguito alle contestazioni sollevate dall’assicurato con scritto del 30 dicembre 2020 (doc. 10), tramite il quale ha chiesto di applicargli il medesimo premio della fascia d’età 31-35 anni dell’assicurazione __________ che prevede prestazioni simili ed ammonta a fr. 55 al mese e che ha rilevato che il premio di fr. 92 dell’assicurazione __________ è previsto proprio per la sua fascia d’età, ossia quella 46-50 anni, il 5 marzo 2021 la convenuta ha informato l’attore che l’aumento del premio si è reso necessario per poter finanziare l’insieme delle prestazioni coperte dall’assicurazione complementare __________ (doc. 12).

Il finanziamento supplementare, convalidato dalla FINMA, consiste sia nell’aumento del premio che nell’immissione di risorse finanziarie supplementari da parte del medesimo assicuratore (doc. 12). L’adeguamento non è finalizzato a conseguire utili ma a finanziare i costi delle prestazioni (doc. 12). L’assicuratore ha pure rilevato che il premio per __________ evolve con l’età degli assicurati, mentre con __________ la tariffa dipende dall’età di entrata (doc. 12).

2.4. Per l’art. 4 cpv. 1 LSA un’impresa di assicurazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b che intende ottenere un’autorizzazione a esercitare l’attività assicurativa deve presentare alla FINMA una domanda corredata di un piano d’esercizio.

Secondo l’art. 4 cpv. 2 LSA il piano d’esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

a. gli statuti;

b. l’organizzazione e il campo d’attività territoriale dell’impresa di assicurazione, eventualmente anche del gruppo assicurativo o del conglomerato assicurativo di cui fa parte l’impresa di assicurazione;

c. se vi è attività assicurativa all’estero, l’autorizzazione della competente autorità estera di sorveglianza o un’attestazione equivalente;

d. indicazioni relative alla dotazione finanziaria e alla costituzione di riserve;

e. il conto annuale dei tre esercizi precedenti o il bilancio d’apertura se si tratta di una nuova impresa di assicurazione;

f. indicazioni sulle persone che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale o dei voti dell’impresa di assicurazione o che in altro modo possono influenzarne notevolmente la gestione;

g. i nominativi delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione oppure, per le imprese di assicurazione estere, del mandatario generale;

h. il nominativo dell’attuario responsabile;

i. …

j. i contratti e altri accordi mediante i quali si intendono delegare a terzi funzioni essenziali dell’impresa di assicurazione;

k. i rami assicurativi previsti e il genere dei rischi da assicurare;

l. se del caso, la dichiarazione concernente l’adesione all’Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia;

m. indicazioni sui mezzi destinati ad adempiere prestazioni di assistenza, se si chiede un’autorizzazione per il ramo assicurativo «prestazioni di assistenza»;

n. il piano di riassicurazione e, per la riassicurazione attiva, il piano di retrocessione;

o. i costi preventivati per la costituzione dell’impresa di assicurazione;

p. i bilanci di previsione e i conti economici di previsione per i primi tre esercizi;

q. indicazioni sul rilevamento, la limitazione e il controllo dei rischi;

r. le tariffe e le condizioni generali d’assicurazione utilizzate in Svizzera, per l’assicurazione di tutti i rischi nella previdenza professionale e nell’assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie.

Per l’art. 4 cpv. 3 LSA un’impresa di assicurazione già autorizzata a esercitare l’attività in un ramo assicurativo, se presenta una domanda d’autorizzazione per un ulteriore ramo assicurativo, deve fornire le indicazioni e i documenti di cui al capoverso 2 lettere a–l soltanto se occorre modificarli rispetto a quelli già approvati.

Ai sensi dell’art. 4 cpv. 4 LSA la FINMA può chiedere ulteriori indicazioni e documenti se necessari per decidere in merito alla domanda d’autorizzazione.

Secondo l’art. 5 cpv. 1 LSA le modifiche che riguardano gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, k e r devono essere previamente sottoposte per approvazione alla FINMA. Devono essere sottoposte per approvazione anche le modifiche del piano d’esercizio risultanti da fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.

L’art. 5 cpv. 2 LSA prevede che le modifiche che riguardano gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere b, c, d, f, g, j, l, m, n e q devono essere comunicate alla FINMA; esse sono considerate approvate se la FINMA non avvia un esame della pratica entro quattro settimane.

Per l’art. 38 LSA (esame delle tariffe soggette ad approvazione), nella procedura d’approvazione la FINMA esamina in base ai calcoli tariffali presentatile dagli istituti d’assicurazione se i premi previsti sono stabiliti entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dei singoli istituti d’assicurazione e, dall’altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi. È fatto salvo l’articolo 33 capoverso 3.

Secondo l’art. 84 cpv. 1 LSA nel foglio federale sono comunicate le decisioni prese sui tariffali concernenti contratti d’assicurazioni in corso. La comunicazione descrive sommariamente l’oggetto e il contenuto della decisione e, per gli assicurati, equivale a notificazione della decisione secondo l’art. 36 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

Secondo l’art. 84 cpv. 2 LSA i ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 31 e 33 lett. e LTAF).

2.5. Va ancora rammentato che, in generale, la FINMA sorveglia le imprese d’assicurazione affinché rispettino la legislazione sulla sorveglianza e le norme della LCA e della LSA (Bernhard Rütsche: Aufsicht im Bereich der Krankenzusatzversicherungen /Surveillance dans le domaine des assurances-maladie complémentaires, Forum Gesundheitsrecht Band Nr. 25, 2017, ed. Schulthess, pag. 64, n. 18). La FINMA vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di sorveglianza (art. 46 lett. a LSA), controlla che le imprese di assicurazione offrano garanzia di un’attività irreprensibile (art. 46 lett. b LSA), vigila sul rispetto del piano d’esercizio (art. 46 lett. c LSA), vigila affinché le imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo regolare (art. 46 lett. d LSA). La FINMA protegge gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da intermediari assicurativi (art. 46 lett. f LSA) ed interviene in caso di irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati (art. 46 lett. g LSA).

Sia nell’ambito della procedura di approvazione delle tariffe ai sensi dell’art. 38 LSA che dell’attività di sorveglianza generale della FINMA sulle imprese d’assicurazione ai sensi dell’art. 46 LSA, la nozione di abuso riveste un’importanza centrale (Bernhard Rütsche, op. cit., pag. 65, n. 20). L’esistenza di un abuso comporta il rifiuto della FINMA d’approvare le tariffe o il suo intervento sulla base della legislazione sulla sorveglianza. Nell’ambito del controllo delle tariffe, la nozione di abuso delimita anche le competenze della FINMA nel controllo previsto dalla legge sulla sorveglianza: se i premi previsti non costituiscono un abuso a scapito degli assicurati e non minacciano la solvibilità dell’impresa d’assicurazione, la FINMA deve approvarli (Bernhard Rütsche, op. cit., pag. 65, n. 20).

La dottrina rammenta che la FINMA può ammettere l’esistenza di un abuso, e di conseguenza, può intervenire, solo in caso di un comportamento pregiudizievole ripetitivo da parte di un’impresa d’assicurazione o di un comportamento che sia suscettibile di toccare un gran numero di persone (Bernhard Rütsche, op. cit., pag. 88, n. 65). Ciò necessita un pregiudizio sistematico a detrimento degli assicurati che può anche manifestarsi tramite una disuguaglianza di trattamento importante ed ingiustificata. Al contrario, non spetta alla FINMA, ma al giudice civile, intervenire in caso di violazione del diritto in situazioni isolate (Bernhard Rütsche, op. cit., pag. 88, n. 65: “En revanche, il n’appartient pas à la FINMA, mais au juge civil, d’intervenir en cas de violation du droit dans des situations isolées”).

2.6. Ne segue che, nel caso di specie, nella misura in cui l’attore intende contestare l’aumento dell’importo del premio stabilito dalla convenuta e domanda di unificare i premi di tutti i prodotti delle assicurazioni da lui citate (in particolare: __________, __________, __________ e __________), la sua petizione si rivela irricevibile, giacché avrebbe dovuto censurare l’adeguamento tariffale con un ricorso al tribunale amministrativo federale contro la decisione della FINMA del __________ pubblicata sul Foglio federale del __________.

Non va del resto dimenticato, come stabilito dal Tribunale federale nell’ambito della contestazione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, che l’approvazione dei premi da parte dell’autorità di vigilanza (in quel caso l’Ufficio della sanità pubblica) crea la presunzione della loro adeguatezza e l’assicurato può ribaltare questa presunzione unicamente se fornisce la prova piena del contrario. Tenuto conto della riserva di cui il giudice deve dare prova quando è chiamato ad esaminare concretamente la legalità di una clausola tariffaria, la validità di un premio può essere rimessa in discussione solo in caso di grave irregolarità suscettibile di comportare una modifica considerevole dell’importo del premio (DTF 135 V 39).

La petizione si rivela ricevibile unicamente nella misura in cui l’interessato lamenta un’errata applicazione della tariffa e meglio sostiene che il premio a lui applicato corrisponde a quello della fascia d’età 46-50 anni di un’altra assicurazione dello stesso gruppo () e simile a quella di cui beneficia attualmente () e dunque violerebbe il contratto concluso con la convenuta che prevedeva una protezione tariffale a vita.

2.7. Questo Tribunale ha già stabilito che la protezione tariffale di cui all’assicurazione complementare __________ consiste nella garanzia della fascia d’età (per l’attore 31-35 anni) e non nella garanzia dell’ammontare del premio per tutta la durata contrattuale (cfr. sentenza 36.2014.22 del 7 agosto 2014).

Su questo aspetto non vi è alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza cantonale che del resto l’attore non contesta.

Nulla cambia lo scritto del 22 agosto 2012 della convenuta (allegato doc. 10), peraltro anteriore alla citata sentenza, e nel quale l’assicuratore si limita ad indicare che il prodotto di cui beneficia l’attore non sarebbe più stato proposto alla vendita e che “in qualità di assicurato, per lei non cambia nulla; continua a beneficiare della copertura assicurativa da lei sottoscritta. Tuttavia, può optare in qualsiasi momento per dei prodotti delle prestazioni equivalenti che appartengono alla gamma <<__________>> tariffati secondo l’età reale”.

L’attore, infatti, come indicato nello scritto del 22 agosto 2012, continua a beneficiare del medesimo prodotto assicurativo e può optare, senza doversi sottoporre ad un nuovo esame dello stato di salute, per un altro prodotto assicurativo simile della convenuta, come da ultimo indicatogli nello scritto del 19 novembre 2020 (doc. 8).

Quanto alla circostanza che il premio applicatogli secondo la tariffa dell’età 31-35 anni, ossia fr. 90, non si scosta molto da quello applicato alla fascia d’età 46-50 anni dell’assicurazione __________ (fr. 92) che ha prestazioni simili, va evidenziato che ogni prodotto assicurativo è autonomo ed il premio differisce in funzione del numero degli assicurati, del modello tariffale, delle prestazioni erogate, della solvibilità dei singoli istituti assicuratori, dei sinistri in corso e di ulteriori variabili.

Per cui ogni prodotto assicurativo, anche se assicura prestazioni simili, può avere dei premi sostanzialmente diversi (sul tema cfr. Vincent Brulhart, Droit des assurances privées, 2a edizione, 2017, capitolo 5, “Le financement de l’activité d’assurance”, pag. 88 e seguenti).

In questo senso, considerato che __________ e __________ sono prodotti distinti, essi possono avere premi diversi. Tant’è che mentre il primo prevede un modello tariffale per fasce d’età e una protezione tariffale al momento della sottoscrizione del contratto con facoltà per l’assicuratore di adeguare il premio all’interno di ogni fascia di età, il secondo prevede invece un adeguamento ad ogni modifica della fascia d’età della persona assicurata.

La convenuta evidenzia come nel caso di __________ ciò si traduce in una forchetta di premi tra le varie fasce d’età decisamente più contenuta. La differenza di premio tra la fascia d’età 26-30 anni e quelle oltre i 61 anni ammonta a fr. 121, mentre per il prodotto __________ la differenza può raggiungere anche i fr. 348 se si considera la fascia d’età dai 71 anni in su. I premi dell’assicurazione __________ sono più alti per le fasce d’età più giovani, mentre con l’avanzare delle fasce d’età sono più vantaggiose.

Del resto, non va qui dimenticato che l’assicurazione __________ non viene più offerta e la conseguente diminuzione degli assicurati, unita all’aumento dell’età dei medesimi, fa sì che necessariamente i premi, nel corso del tempo, aumentano più velocemente e più repentinamente rispetto ad altri prodotti assicurativi ancora in vendita.

In concreto non è riscontrabile alcuna grave irregolarità commessa dall’assicuratore, il quale ha inserito l’attore nella corretta fascia tariffale (31-35 anni), ossia quella corrispondente all’età della conclusione del contratto e gli ha applicato il premio previsto per tale fascia d’età (fr. 90). Del resto, anche se solo per 2 franchi, il prodotto __________ per l’attore è attualmente più conveniente rispetto all’assicurazione __________ (in caso di applicazione della tariffa della fascia d’età 46-50 anni pari a fr. 92).

Inoltre il 19 novembre 2020 la convenuta ha comunicato all’attore, tramite invio A+, pervenuto il 28 novembre 2020, l’aumento del premio e la possibilità di disdire il contratto nei termini previsti dalle CGA. Lo scritto è stato inoltrato almeno 25 giorni prima che il premio esplicasse i suoi effetti (il 1° gennaio 2021) e all’assicurato è stata concessa la facoltà di disdire il contratto oppure di optare per un’altra assicurazione simile, rispettando quanto previsto dall’art. __________ CGA.

L’assicuratore ha pertanto agito conformemente a quanto previsto dalle parti con il contratto valido dal 1° gennaio 2006.

Non vi è di conseguenza alcuna ragione per modificare il premio applicabile all’attore, né vi sono motivi per unificare i premi di tutti i prodotti delle assicurazioni citate dall’assicurato (in particolare: __________, __________, __________ e __________). Di conseguenza la convenuta non può essere condannata a rimborsare presunte eccedenze dei premi pagati fino a giugno 2021.

2.8. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la petizione va respinta.

Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore, rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2020.24 del 17 agosto 2020; sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018), calcolate conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310).

In concreto, considerato che l’attore può disdire il contratto ogni anno, il valore di causa va calcolato in funzione della differenza tra il premio chiesto dall’assicuratore (fr. 90) ed il premio ritenuto corretto dall’attore (fr. 55), moltiplicato per 12 mesi, pari a fr. 420 ([90 – 55] X 12).

2.9. Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte ha affermato che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. La petizione, nella misura in cui è ricevibile, è respinta.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. AT 1 verserà fr. 100 (IVA inclusa) a CV 1 a titolo di ripetibili.

  3. Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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