Raccomandata
Incarto n. 36.2021.13
IR/sc
Lugano 8 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 4 marzo 2021 formulata da
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
considerato in fatto ed in diritto
· che con atto del 4 marzo 2021 (doc. I), pervenuto il giorno successivo al Tribunale cantonale delle assicurazioni, AT 1, cittadino italiano, 1965, domiciliato a __________, ha convenuto in giudizio “l’assicurazione CV 1” (recte: CV 1), con sede legale a __________ (si veda l’estratto RC acquisito da questo Tribunale come pure la STCA 36.20219.115 del 23 aprile 2020 che opponeva il medesimo attore all’assicuratore con pretese fondate sulla malattia). Alla base delle sue richieste l’assicurato pone il contratto (che non ha prodotto), retto dalla LCA, avente per oggetto il versamento di indennità per perdita di guadagno infortunio e malattia della CV 1. La petizione è intestata “proseguimento del versamento indennità perdita di guadagno infortunio assicurazione CV 1” (doc. I) e chiede la condanna dell’assicuratore al versamento di indennità di perdita di guadagno che non quantifica e ciò senza neppure specificarne la durata;
· che, con la sua petizione, AT 1 indica di essere inabile al lavoro come rileverebbe il medico incaricato dall’assicuratore dott. __________, a seguito di “un problema alla spalla” che conduce a ritenere limitazioni importanti;
· che agli atti è stata prodotta confusamente diversa documentazione tra cui un rapporto del 14 dicembre 2020 del dott. __________ di , incaricato da CV 1, destinato all’assicuratore, con cui il professionista precisa che “il 14 ottobre 2019 l’assicurato rimane coinvolto in un incidente sul lavoro, cadendo da un’altezza di circa 2 metri. Riporta un trauma cranico e del massiccio facciale con fratture scomposte dei processi frontali degli ossi mascellari e una frattura composta del setto nasale antero superiore, la frattura della base della falange intermedia del dito III della mano dx e una contusione alla spalla dx” con la precisazione di un ricovero ospedaliero dal 14 al 16 ottobre 2019 presso l’ e il successivo intervento chirurgico eseguito alla spalla dal dott. __________ in artroscopia, con recupero della funzionalità come descritto nel rapporto. Il dott. __________ precisa che AT 1 presenta, quale altra patologia, una sintomatologia ansiosa presa in cura dallo psichiatra dott. __________ e indica, nell’anamnesi, un infarto miocardico nel 2014 senza sintomi cardiaci residui. Analizzando la capacità lavorativa il dott. __________ osserva che “la patologia cardiaca e il disturbo ansioso non sono influenti sulla capacità lavorativa” al contrario dell’infortunio e dei problemi cronici alla spalla con le conseguenti limitazioni. Agli atti sono stati prodotti ulteriori documenti medici, in specie la cartella clinica del dott. __________ del 4 febbraio 2020, da cui emerge la causa dei dolori che deve essere ricondotta a “caduta accidentale da un ponteggio sul cantiere sulla spalla dx, da allora lamenta dolori” e, quo alla diagnosi “rottura cuffia spalla dx dopo trauma distorsivo”;
· che, unitamente all’esposto, AT 1 ha prodotto due fogli di “Controllo dell’inabilità lavorativa a seguito d’infortunio” allestiti dall’assicuratore (redatto sulla carta intestata dell’assicuratore sociale __________);
· che, il 14 dicembre 2020, l’assicuratore (ancora su carta intestata della __________ che – per quanto desumibile dall’estratto RC dell’azienda - “betriebt die soziale Krankenversicherung … und die obligatorische Unfallversicherung” oltre alla possibilità di offrire “im Rahmen der Bundesrechtlichen Schranken weitere Versicherungsarten” mentre la CV 1 ha quale scopo: “… den Betrieb des Versicherungsgeschäftes gemäss Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über die privaten Versicherungseinrichtungen (VAG) in den Sparten Krankheit, Unfall und touristische Beistandsleistungen. Sie kann das Rückversicherungsgeschäft betreiben; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten”) ha comunicato che “dalla valutazione del nostro medico consulente del 14 dicembre 2020 si evince che lei non potrà più riprendere la sua capacità lavorativa completa … (nella) sua professione di sempre. Tuttavia, può eseguire un’attività” compatibile. Richiamato l’art. 61 LCA e l’obbligo di ridurre il danno da esso derivato, l’assicuratore ha comunicato ad AT 1 che le indennità sarebbero state versate sino al 1. aprile 2021 per procedere al cambio d’attività. Il 5 gennaio 2021, dopo una “comunicazione del 22 dicembre 2020” di AT 1, l’assicuratore ha confermato la sua presa di posizione, richiamando ancora l’art. 61 LCA e l’obbligo di contenimento del danno, senza possibilità di procedere a un “prolungamento del periodo transitorio”;
· che, con la sua petizione, AT 1 produce ancora atti relativi alla sua richiesta di ottenere prestazioni dell’AI oltre a comunicazioni con quell’assicuratore e la stampa di uno scambio di e-mail con la persona di riferimento in seno a CV 1;
· che l’atto non è stato trasmesso all’assicuratore qui convenuto in causa per la presentazione delle sue osservazioni alla luce dell’esito della procedura;
· che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Sul tema del giudizio monocratico da parte dei membri della sezione di diritto pubblico del TA si faccia riferimento a Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale, in RtiD 2016-I- 307 e ss.;
· che, come già stabilito nella sentenza di principio 36.2017.59 del 24 gennaio 2018 emessa dal TCA nella sua composizione completa (cfr. anche STCA 36.2018.58 del 10 agosto 2018; 36.2018.5 del 1° marzo 2018; 36.2018.27 del 19 aprile 2018; 36.2018.25 dell’8 maggio 2018; 36.2017.19 del 27 febbraio 2017 e 36.2019.99 del 10 ottobre 2019), questa Corte ha precisato di non essere competente per decidere le vertenze sulle indennità giornaliere per infortunio secondo il diritto privato (LCA). Il Tribunale cantonale ha affermato che:
" (…) Nel caso in cui il ricorrente intendesse fare valere pretese derivanti dall’infortunio al piede e quindi dalla sua assicurazione complementare alla LAINF - ciò che però non emerge con sufficiente chiarezza dalla petizione -, questa Corte dovrebbe negare la propria competenza ratione materiae.
In effetti, questa copertura assicurativa soggiace non alla LAINF, bensì alla LCA (Ghélèw, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 325).
In merito all’art. 107 LAINF, in vigore fino al 31 dicembre 2002 e ora sostituito, nei suoi contenuti, dall’art. 57 LPGA, in RAMI 1990, U 103, pag. 265 seg., l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha statuito che i tribunali previsti dall’art. 107 LAINF non sono competenti per giudicare le contestazioni in materia di prestazioni complementari alla LAINF, a meno che il diritto di procedura cantonale conferisca al tribunale delle assicurazioni competente a dirimere le vertenze sorte in ambito LAINF, il potere di statuire anche in merito a prestazioni derivanti dall’assicurazione complementare (STCA 35.2014.114 del 21 maggio 2015 consid. 2.2).
Su questa tematica il consigliere nazionale Mauro Poggia ha depositato un’iniziativa parlamentare il 21 giugno 2013 (n. 13.441) volta a modificare gli artt. 7 e 243 cpv. 2 lett. f CPC, affinché all’istanza unica cantonale designata siano sottoposte non solo le controversie derivanti dall’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie, ma anche le controversie derivanti dall’assicurazione complementare alla LAINF e che ad entrambe si applichi la procedura semplificata.
Per quel che concerne il Canton Ticino, al suo art. 1 la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) non conferisce al TCA alcuna competenza in materia di assicurazioni complementari alla LAINF.
In ambito di assicurazioni complementari private alla malattia, l’art. 75 LCAMal, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, prevede che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Giusta l’art. 67 cpv. 1 LAMal, modificato dal 1° gennaio 2016 con l’introduzione della Legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (RS 832.12) del 26 settembre 2014, le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.
L’art. 2 cpv. 1 LVAMal dispone che le casse malati sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo lucrativo che esercitano l'assicurazione sociale malattie conformemente alla LAMal.
Secondo l’art. 2 cpv. 2 LVAMal, le casse malati possono offrire, oltre all’assicurazione sociale malattie ai sensi della LAMal, anche assicurazioni complementari; secondo le condizioni e nei limiti massimi determinati dal Consiglio federale possono pure esercitare altri rami d’assicurazione. Tali assicurazioni sono rette dalla legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione.
Le casse malati possono inoltre esercitare l’assicurazione contro gli infortuni nei limiti previsti dall’articolo 70 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni.
L’art. 1 OVAMal precisa che per altri rami d’assicurazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 LVAMal s’intendono:
a. un’indennità in caso di morte in seguito a malattia o infortunio di 6000 franchi al massimo;
b. la continuazione dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 7a dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal).
Il TCA è quindi competente a dirimere controversie non solo in ambito di assicurazione sociale contro le malattie, ma anche che concernono l’assicurazione complementare alla malattia secondo la Legge sul contratto di assicurazione.
Le vertenze aventi per oggetto le indennità giornaliere per malattia, siano esse regolate dalla LAMal giusta l’art. 67 LAMal o dalla LCA su rinvio dell’art. 2 cpv. 2 LVAMal, rientrano dunque nelle competenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni in virtù dell’art. 75 LCAMal.
Per contro, se da un lato le cause portanti sulle indennità giornaliere per infortunio secondo l’assicurazione sociale (artt. 15-17 LAINF) sono anch’esse attribuite al TCA conformemente all’art. 57 LPGA, dall’altro lato le vertenze sulle indennità giornaliere per infortunio secondo il diritto privato (LCA) non rientrano fra le competenze che la legge (art. 2 cpv. 2 LVAMal) conferisce al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Nel caso concreto non si è infatti in presenza di un altro ramo d’assicurazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LVAMal e dell’art. 1 OVAMal, di modo che la competenza del TCA non può essere dedotta nemmeno dall’art. 75 LCAMal (sul tema si veda la STCA 35.2011.79 del 16 febbraio 2012).
Pertanto, la verifica di un eventuale diritto alle indennità giornaliere derivanti dall’infortunio (…) non può qui essere esaminata”;
· che non vi sono motivi per scostarsi da questa costante giurisprudenza, ritenuto anche come il trattamento della citata iniziativa parlamentare del 21 giugno 2013 n. 13.441 dell’allora consigliere nazionale Mauro Poggia, ripresa dal consigliere nazionale Golay, è stato prorogato fino alla sessione invernale 2020 (cfr. www.parlament.ch/ e, ad oggi, non è ancora stata evasa);
· che, di conseguenza, il TCA non è competente per decidere nel merito della petizione inoltrata dall’attore riferita a IG infortunio rette dalla LCA, petizione che deve pertanto essere dichiarata irricevibile;
· che per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato che lo stesso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso siccome il giudizio emanato da un’unica istanza cantonale ed alla luce della materia di cui si tratta (si vedano gli art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1);
· che secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
La petizione è irricevibile.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti