Incarto n. 36.2020.53
cs
Lugano 11 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 24 agosto 2020 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CV 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1960, al beneficio di ¼ di rendita AI (grado d’invalidità del 44%), è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CV 1 (di seguito: CV 1) per il tramite del proprio datore di lavoro, __________, dove era attivo al 50% quale consulente di vendita. La copertura prevede l’erogazione di un’indennità giornaliera pari al 90% del guadagno annuo assicurato (doc. 2).
1.2. Il 24 agosto 2018 il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, ha certificato una completa inabilità lavorativa di AT 1 fino al 30 settembre 2018 (doc. E). Il 29 agosto 2018 il caso è stato annunciato all’assicuratore (doc. 5).
1.3. Il 10 settembre 2018 l’assicurato, su incarico di CV 1, è stato sottoposto ad una visita specialistica ad opera della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la quale, posta la diagnosi di sindrome ansiosa non specificata con somatizzazioni (ICD-10 F 41.9), reattiva a problemi legati all’occupazione (Z56), ha ritenuto l’interessato completamente abile al lavoro (doc. H). Il 1° ottobre 2018, sempre su richiesta di CV 1, AT 1 è stato visitato dal dr. med. __________, FMH medicina interna, il quale ha ritenuto giustificata una incapacità lavorativa totale fino al 31 ottobre 2018 (doc. L), poi prolungata fino al 31 novembre 2018 (doc. M), per permettere il completamento di accertamenti neurologici (doc. L).
1.4. In data 9 gennaio 2019 il dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta attivo presso il __________ di __________, posta la diagnosi di episodio depressivo di gravità media con sintomi biologici prima su stress lavorativo ed in seguito alla perdita di ruolo (ICD-10 F32.11), ha attestato una completa incapacità lavorativa di AT 1 (doc. N). Lo specialista ha in seguito prodotto ulteriori certificati di incapacità lavorativa (doc. P-R), contestati dall’assicuratore sulla base delle valutazioni della dr.ssa med. __________ (doc. O, doc. 7).
1.5. Nell’ambito di una procedura di revisione della rendita AI, ai sensi dell’art. 17 LPGA, AT 1 è stato sottoposto ad una perizia psichiatrica ad opera del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che il 26 luglio 2019, posta la diagnosi di episodio depressivo di media gravità (ICD 10-F32.1) e problemi legati all’occupazione e alla perdita di ruolo professionale (ICD 10-Z56), ha stabilito che dal mese di dicembre 2018 l’interessato è incapace al lavoro nella sua attività e in quelle confacenti al 50% (doc. T).
Sulla base di tale valutazione, l’8 aprile 2020 l’assicuratore ha deciso di versare a AT 1, dal 1° dicembre 2018, “come da valutazione peritale psichiatrica del 26 luglio 2019 effettuata dal Dr. __________”, indennità giornaliere nella misura del 50%, fino al 31 dicembre 2019 (doc. Z e BB), poiché nel corso del mese di dicembre 2019 il datore di lavoro, __________, ha disdetto il contratto assicurativo con effetto a fine 2019 (doc. 3 e 4).
1.6. Il 24 agosto 2020 AT 1, rappresentato dal Sindacato RA 1, ha inoltrato una petizione al TCA, con la quale ha chiesto la condanna di CV 1 al pagamento di fr. 88'364.60, oltre interessi del 5% l’anno dal 1° dicembre 2018 a titolo di indennità giornaliere per il periodo dal 1° dicembre 2018 al 24 agosto 2020 (doc. I).
L’attore, che chiede di essere interrogato e richiama informazioni scritte dall’AI e dalla convenuta, contesta la perizia amministrativa del dr. med. __________ e sostiene che conformemente a quanto stabilito dal curante, dr. med. __________, è completamente inabile al lavoro. Anche perché, secondo l’assicurato, il perito amministrativo condivide le valutazioni del curante, che viene citato come teste.
Infine l’attore ritiene che la disdetta del contratto assicurativo non ha alcuna incidenza sul suo diritto di percepire prestazioni, giacché l’incapacità lavorativa è sorta quando era il contratto era ancora in vigore.
1.7. Il 21 settembre 2020 ed il 22 settembre 2020 il Sindacato RA 1 ha prodotto al delega per la rappresentanza in giudizio e la procura, come chiesto dal Giudice delegato del TCA (doc. III e IV).
1.8. Con risposta del 14 ottobre 2020 CV 1, rappresentata dall’avv. RA 2, ha proposto, nella misura della sua ricevibilità, la reiezione della petizione, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VIII).
1.9. Il 29 ottobre 2020 le parti sono state sentite nell’ambito di un’udienza di discussione da cui è emerso:
" (…) La parte attrice ribadisce le sue tesi, ricorda come il caso d’assicurazione fosse aperto prima della disdetta del contratto in essere tra qui convenuta e la datrice di lavoro e come fossero già state versate prestazioni assicurative in quest’ambito.
Il fatto che il rapporto contrattuale tra CV 1 e __________ sia stato sciolto per la fine dell’anno 2019 nulla toglie all’obbligo prestativo della convenuta per il caso già presente con effetto al 24.8.2018. Per tale motivo l’attore ritiene dovute le prestazioni sino al 24.8.2020.
Per quanto riguarda il petitum lo stesso è confermato nella sua integrità, ossia è richiesto il versamento delle indennità piene corrispondenti al 90% a partire dal 1.12.2018 fino al 31.1.2020. Per il periodo successivo la capacità lavorativa era del 20% e l’incapacità dell’80%. Per tale ragione l’attore chiede come precisato a pag. 8 della sua petizione il versamento di indennità per 206 giorni dal 1.2.2020 al 24.8.2020 all’80%.
Il giudice chiede perché non venga applicato il 90% dell’indennizzo sull’80% della capacità lavorativa per una pretesa del 72% invece dell’80%.
Parte attrice ribadisce la correttezza del suo calcolo siccome ha dedotto l’importo dal salario annuo riportato a quello giornaliero e poi all’80% dello stesso.
In questa sede viene ribadito l’importo e sono confermati i giorni dovuti così come riepilogati a pag. 8 della petizione.
Parte attrice ribadisce il diritto a percepire le indennità pieno sino a fine gennaio 2020 e le indennità all’80% da lì sino al 24.8.20 fondandosi sulla valutazione ripetuta del dott. __________ medico curante psichiatra che ha allestito dei documenti che come tali devono essere recepiti dal Tribunale, cui deve essere riconosciuta piena forza probante in considerazione anche del fatto che il dott. __________ meglio conosce l’assicurato rispetto agli altri intervenienti, ossia __________ e __________ che è intervenuto per conto dell’AI.
Parte attrice non dispone ancora della decisione AI e neppure della valutazione attesa. ormai da tempo.
Parte attrice ribadisce la richiesta di sentire il dott. __________ per le ragioni addotte a pag. 8 della sua petizione, ossia perché il curante potrà riferire se durante l’iter terapeutico il sig. AT 1 fosse da considerare abile in misura parziale ed eventualmente a partire da quando.
Il giudice chiede formalmente a parte attrice quali elementi potrebbe fornire il dott. __________ più di quanto non abbia già reso in forma scritta, se fosse sentito quale teste.
La patrocinatrice indica di non avere sentito il medico ma ritiene che questi potrebbe fornire elementi maggiori rispetto a quelli che ha reso nei suoi rapporti referti. La patrocinatrice non sa dare maggiori ragguagli rispetto a questo tema.
Il sig. AT 1 presente chiede che sia acquisito agli atti il rapporto del dott. __________, suo medico curante, datato oggi ed attestante la situazione clinica attuale. Second il sig. AT 1 questo giustificherebbe l’audizione del medico.
La patrocinatrice produce allora il documento che viene allegato al presente verbale di cui copia consegnata all’assicuratore che si oppone comunque fermamente a questa prova documentale siccome ininfluente attestante una situazione successiva alla chiusura del periodo assicurato addirittura ritenuto nel petitum di causa. In merito al documento il Tribunale deciderà in merito alla causa.
Parte attrice dà atto che non è stata emanata la decisione AI, come accennato in precedenza, ma ha postulato che fosse acquisito agli atti l’incarto e ciò in sede di petizione. In questa sede rinuncia comunque a tale acquisizione ribadendo invece la necessità di ottenere dalla convenuta l’intero incarto che dimostrerebbe l’ostruzione posta in atto dall’assicuratore nei confronti del sig. AT 1.
Il Tribunale deciderà se acquisire o meno questa ulteriore prova, ritenuto che parte convenuta si oppone alla sua acquisizione poiché tali atti sono già in possesso di parte attrice ed è la stessa parte attrice che deve produrre in causa secondo, la procedura civile.
Parte attrice ribadisce la sua richiesta che permetterebbe al Tribunale non di valutare una questione di merito ma di contestualizzare i rapporti instaurati tra le parti.
L’assicuratore in questa sede ribadisce il suo allegato di risposta, in particolare sia l’obbligo di indennizzo pieno è contestato sia l’obbligo prestativo dopo la fine dell’anno 2019.
In particolare dal doc. B prodotto dallo stesso attore all’art. 6 e 8 si deduce che le prestazioni assicurative decadono con effetto dalla risoluzione del contratto, qui il contratto è stato risolto per volontà del datore di lavoro per la fine dell’anno.
CV 1 evidenzia come le certificazioni mediche costituiscano delle allegazioni di parte, contrariamente a quanto avviene di regola nell’ambito delle assicurazioni sociali, circostanza questa che non facilita il compito delle parti e neppure quello dell’assicuratore che fa capo a valutazioni di esperti incaricati, qui la dr.ssa __________, consapevole del fatto che si tratta di un’allegazione di parte come quella allestita del curante.
In merito alla richiesta di audizione del dott. __________ l’assicuratore si oppone perché nell’ambito della procedura civile una tale audizione di un perito di parte non può essere riconosciuta e una deposizione quale teste riferirebbe soltanto di circostanze fattuali scevre da opinioni e valutazioni e non gioverebbe alla causa.
CV 1 ribadisce anche che si oppone all’acquisizione di altri atti relativi all’incarto che non siano sostanziali già prodotti siccome da un lato ininfluente e da un lato in possesso di parte attrice che ha l’incombenza di produrli essa stessa.
CV 1 aderisce alla richiesta di rinunciare all’acquisizione dei completi atti AI allestiti sulla base della procedura di revisione avviata dal competente ufficio.
In chiusura di verbale parte attrice ribadisce quindi che le attestazioni del dott. __________ sono documenti e come tale vanno ritenute, ribadisce la fondatezza della petizione che riconferma qui pienamente. L’art. 8 2.4. del doc. B parla di scadenza della durata di prestazioni convenute e non di scadenza del contratto e quindi la durata è fissata in polizza in 730 giorni.
L’assicuratore contesta ribadendo la sua risposta di causa in tutti i suoi punti.
Le parti danno atto che se il Tribunale non acquisisse ulteriore prova esse rinunciano ad essere sentite de visu ma richiedono di poter formulare delle conclusioni scritte. Se invece fossero acquisite prove che non comportano audizioni di persona, di testi o di periti i documenti eventualmente acquisiti verranno trasmessi alle parti con facoltà di esprimersi.
In ogni caso a chiusura dell’istruttoria le parti potranno esprimersi in merito mediante conclusioni.” (doc. XI)
1.10. Il 10 novembre 2020 il TCA ha chiesto alle parti di informare il Tribunale circa un’eventuale transazione (doc. XIII).
1.11. Il 23 novembre 2020 l’attore ha indicato che le parti non hanno raggiunto un accordo, ha evidenziato di aver chiesto spiegazioni al dr. med. __________ delle ragioni per le quali non è ritenuto completamente inabile al lavoro, senza tuttavia ottenere alcuna risposta, motivo per il quale, con riferimento all’art. 229 cpv. 3 CPC, chiede di interpellarlo direttamente. Qualora il mezzo di prova non fosse assunto, l’interessato chiede che sia deciso sui mezzi di prova richiesti, ammessi e non, con una decisione separata motivata, suscettibile di impugnazione (doc. XV).
1.12. Chiamata ad esprimersi in merito la convenuta si è opposta all’assunzione del chiesto mezzo di prova (doc. XVII).
1.13. In data 2 dicembre 2020 il giudice delegato del TCA ha informato le parti che non sarebbero state acquisite ulteriori prove ed ha assegnato loro un termine scadente il 14 dicembre 2020 per produrre le conclusioni scritte (doc. XVIII), che sono pervenute al TCA il 15 dicembre 2020 (doc. XIX e XX) e sono state loro trasmesse per conoscenza. L’attore, con le conclusioni, ha aumentato a fr. 93'570.10 l’importo di cui chiede il versamento.
in diritto
2.1. Per quanto concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).
La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; cfr. anche Ivano Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza cfr. Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.; cfr. anche DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.2. In concreto l’ex datore di lavoro dell’attore e la convenuta hanno sottoscritto un’assicurazione contro la perdita di guadagno (LCA) che prevede l’erogazione di un’indennità giornaliera pari al 90% del guadagno annuo assicurato per 730 giorni. Il periodo di attesa è di 30 giorni (doc. 2). Sono applicabili le condizioni generali (CGA), edizione 2017 (doc. B).
L’assicurazione “si prefigge la copertura della perdita di guadagno causata da incapacità lavorativa a seguito di malattia” (art. __________ CGA).
Secondo l’art. __________ CGA per l’assicurato la copertura assicurativa termina alla fine del rapporto di lavoro presso il contraente (lett. a) (…), con la cessazione del contratto di assicurazione (lett. e).
Per l’art. __________ CGA si considera malattia qualsiasi pregiudizio della salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o trattamento medico o provochi un’incapacità al lavoro.
Ai sensi dell’art. __________ CGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente accettabile nella professione o nel campo di attività abituale. Se l’incapacità al lavoro dura più di 30 giorni, possono essere prese in considerazione anche le mansioni accettabili di un’altra professione o campo di attività. L’incapacità lavorativa parziale sussiste quando il grado d’inabilità al lavoro è pari al 25% almeno.
Secondo l’art. __________ CGA è considerata incapacità di guadagno la perdita, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, persistente anche dopo cure adeguate e tentativi di reinserimento, delle possibilità di guadagno su un mercato considerato stabile. Per valutare l’esistenza di un’incapacità di guadagno vanno considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Un’incapacità di guadagno viene considerata tale solo se non risulta insormontabile da un punto di vista obiettivo.
In caso di incapacità lavorativa parziale le prestazioni sono erogate secondo il grado di incapacità al lavoro (art. __________ CGA).
L’art. __________ CGA prevede che per gli assicurati che al momento della fine del loro rapporto di lavoro sono completamente o parzialmente inabili al lavoro, il diritto alle prestazioni sussiste fino alla conclusione del caso di malattia che giustifica la prestazione supplementare, tuttavia non oltre la scadenza della durata di prestazioni convenuta. Le ricadute non danno diritto a ulteriori prestazioni. La prestazione supplementare decade in caso di diritto al passaggio ad un altro assicuratore in occasione di un rilevamento di contratto; in caso di cambio dell’occupazione e passaggio all’assicurazione contro la perdita di guadagno del nuovo datore di lavoro; quando l’assicurato va in pensione, al più tardi al raggiungimento dell’età AVS, quando l’assicurato trasferisce il proprio domicilio all’estero; se il contratto di lavoro è stato disdetto durante il periodo di prova; se si è trattato di un rapporto lavorativo a tempo determinato della durata di tre mesi o inferiore (…).
2.3. Nel caso di specie l’attore chiede il versamento di indennità giornaliere al 100% dal 1° dicembre 2018, sostenendo che occorre fondarsi sulle valutazioni del medico curante, dr. med. __________, piuttosto che su quelle del perito amministrativo AI, dr. med. __________.
La convenuta sostiene invece che le valutazioni del curante sono di parte ed in sede di conclusioni evidenzia che il dr. med. __________ si è espresso in merito all’incapacità lavorativa dell’attore solo fino al mese di luglio 2019, e pertanto non sono state comprovate inabilità lavorative dal mese di gennaio 2020.
Dagli atti emerge che il 18 settembre 2018 il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, ha dichiarato l’attore completamente inabile al lavoro dal 24 agosto 2018 a causa di una esacerbazione di una emisindrome sensitivo facio-brachiale sinistra in stato dopo evento cerebro-vascolare 2011. Ipertensione arteriosa, epatite B cronica trattata. Sindrome delle apnee notturne in trattamento con C PAP (doc. E).
Il 14 settembre 2018 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, dopo aver visitato l’attore il 10 settembre 2018 su richiesta dell’assicuratore, ha posto la diagnosi di sindrome ansiosa non specificata con somatizzazioni (ICD-10 F 41.9) reattiva a problemi legati all’occupazione (Z56) e non ha ritenuto giustificata alcuna incapacità lavorativa (doc. H).
Il 4 dicembre 2018 il dr. med. __________, medico psichiatra aggiunto presso il __________ di __________, ha attestato una completa incapacità lavorativa fino al 31 gennaio 2019 compreso (doc. F).
Agli atti vi sono poi due valutazioni. del 21 settembre 2018 e del 9 novembre 2018 del dr. med. __________, capoclinica presso il __________, dove viene posta la diagnosi principale di emisindrome sensitivo facio-brachiale sinistra fluttuante con esordio nel 2011, RM cerebrale (05.2011, 09.2011, 01.2015, 08.2015), RM cervicale (12.2011), duplex TAS (2011): nella norma, attuale esacerbazione probabilmente nell’ambito di Dg2 e sindrome depressiva ricorrente, con ansia somatizzata (doc. I).
Il 1° ottobre 2018 il dr. med. __________, FMH medicina interna, ha confermato l’incapacità lavorativa per ancora un mese (doc. L).
Il 9 gennaio 2019 il dr. med. __________ ha risposto ad alcune domande poste dall’assicuratore (doc. N). Il 23 gennaio 2019 la dr.ssa med. __________ si è espressa in merito (doc. O).
Il 27 febbraio 2019 (doc. P), l’8 aprile 2019 (doc. P), ed in ulteriori certificati, il dr. med. __________ ha confermato la completa incapacità lavorativa dell’attore (doc. P), mentre il 3 giugno 2019 ha risposto ad alcune domande (doc. R).
Il 12 giugno 2019 la dr.ssa med. __________ ha confermato la completa abilità lavorativa dell’attore (doc. S).
Agli atti è poi stata prodotta la valutazione peritale psichiatrica del 26 luglio 2019 del dr. med. __________, psichiatria e psicoterapia FMH, il quale, dopo aver visitato l’attore in data 19 giugno 2019 e 23 luglio 2019, aver riassunto gli atti, l’anamnesi e le constatazioni obiettive, ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di episodio depressivo di media gravità (ICD 10 – F 32.1) e problemi legati alla occupazione e alla perdita di ruolo professionale (ICD 10 – Z56).
Il perito ha affermato:
" (…) Prima dell’attuale presa a carico psichiatrica va fatto notare che l’A. era stato già seguito per un periodo di circa 6 mesi da un altro psichiatra con colloqui di sostegno psicologico e prescrizione di terapia psicofarmacologica a causa di disturbi psichici non correlabili a quelli inquadrabili come episodio depressivo relativo a problematiche legate all’occupazione e alla perdita del ruolo professionale trovandosi dopo quasi quaranta anni di lavoro senza interruzioni nel settore della __________ per la prima volta nella sua vita a doversi confrontare dapprima con una proposta di riduzione del salario e in seguito con un rischio di perdere il proprio posto di lavoro tradottosi di lì a poco nella notifica di licenziamento. Una situazione vissuta dall’A. come un atto deplorevole che gli veniva inflitto e che di fatto lo poneva di fronte alla prospettiva di vedere chiusa in maniera drastica e inaspettata non solo la propria carriera professionale ma anche la possibilità di reinserirsi nel circuito lavorativo a causa della età avanzata. L’A. che fino ad allora era si può dire rimasto “prigioniero” del suo sogno auto realizzazione in via di farsi continuo e di tangibile riconoscimento delle sue abilità professionali che gli veniva regolarmente tributato dal datore di lavoro si è quindi trovato del tutto impreparato ad affrontare un evento traumatico che lo ha portato ad un crollo psichico verticale manifestando un episodio depressivo caratterizzato da una deflessione del tono dell’umore unitamente ad un sentimento di perdita di ruolo percependosi da un lato come estromesso dal sistema di cui orgogliosamente sentiva di fare parte integrante e finito in un limbo a causa degli ultimi mesi nei quali non è stato nemmeno pagato dall’ente assicurativo che si è addirittura rifiutato di riconoscere come caso di malattia l’entità clinica di cui è affetto e dall’altro come diventato ai suoi occhi una totale nullità in rapporto al mercato di lavoro attuale da cui egli ormai definitivamente annientato nell’autostima non nutrirebbe alcuna speranza di poter essere preso in considerazione per una sua possibilità di reinserimento.
(…).
Quante ore di presenza può garantire l’assicurato nell’attività svolta in precedenza?
Otto ore giornaliere.
Durante questo periodo di presenza si manifesta anche una limitazione della capacità di rendimento? In caso affermativo, in che misura e perché?
Riscontro una diminuzione di rendimento valutabile nella misura del 50%.
Come valuta complessivamente la capacità lavorativa nell’attività svolta finora, in rapporto a un grado d’occupazione del 100%?
Capacità lavorativa psichiatrica del 50%.
Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?
A partire da dicembre 2018 in avanti.
8.2 Capacità lavorativa in un’attività adeguata
L’attività svolta dall’A. è sempre stata un’attività adeguata dal punto di vista strettamente psichiatrico.
Quali requisiti dovrebbe soddisfare un’attività adeguata in modo ottimale alla disabilità?
L’attività svolta fino al momento dell’inizio della incapacità lavorativa psichiatrica era da ritenersi una attività adeguata dal lato strettamente psichiatrico.
Quante ore di presenza al giorno potrebbe garantire al massimo l’assicurato in un’attività di questo tipo?
Otto ore al giorno.
Durante questo periodo di presenza si assiste a una limitazione della capacità di rendimento anche in un’attività adeguata? In caso affermativo, in che misura e perché?
Diminuzione del rendimento nella misura del 50%.
Come valuta complessivamente la capacità lavorativa in un’attività adeguata nel libero mercato del lavoro, in rapporto a un grado d’occupazione del 100%?
Capacità lavorativa psichiatrica nella misura del 50%.
Come si sviluppa nel tempo questa capacità lavorativa?
A partire da dicembre 2018 in avanti. (…)” (doc. T)
Il 28 gennaio 2020 il dr. med. __________ ha stabilito che l’interessato sarà abile al lavoro e collocabile nella misura del 20% dal 1° febbraio 2020 (doc. F).
In sede d’udienza l’attore ha prodotto un certificato del 29 ottobre 2020 del dr. med. __________, psichiatria e psicoterapia FMH, secondo cui l’attore “si trova in uno stato depressivo cronicizzato, la cui cura e possibilità di ripresa sono ostacolate dal persistere del conflitto con l’ultimo datore di lavoro, infatti questa dinamica è continuamente riattivata dal trascinarsi nel tempo del conflitto legale ancora aperto con l’assicurazione. Finché questo non sarà risolto e adeguatamente riconosciuta la sua malattia, non sarà possibile ottenere ulteriori miglioramenti del suo stato di salute. Va da sé che un ulteriore prolungamento di tale attesa potrà aggravare ulteriormente la prognosi. Al momento la sua abilità lavorativa non è superiore al 20% a partire da febbraio 2020, come già indicato nei precedenti certificati” (doc. XI/1).
2.4.
2.4.1. Circa l’aspetto medico, va rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia privata non costituisce un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel processo civile le perizie di parte (Privatgutachten) devono essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte. Questa giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti dall’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, che nella maggior parte dei Cantoni sono giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali (cfr. Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).
Nel caso evaso dall’Alta Corte, si trattava di un assicurato al beneficio di un’assicurazione di indennità giornaliera fondata sulla LCA che era incapace al lavoro e ha domandato una rendita di invalidità, che la sua assicurazione privata ha rifiutato fondandosi su una perizia che essa stessa ha fatto eseguire da un medico specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale si è basato sugli atti medici e ha visitato personalmente l’interessato, non ritenendo infine un’incapacità lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in giudizio la sua assicurazione, ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la causa. I giudici, dopo avere apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la perizia di parte allestita su mandato dell’assicuratore, il referto del curante, la perizia interdisciplinare e il parere di un altro medico a cui l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti) giunte a conclusioni differenti sulla capacità lavorativa dell’assicurato, si sono basati sulla perizia di parte dell’assicuratore malattia e in virtù della verosimiglianza preponderante hanno ritenuto che l’assicurato non fosse inabile al lavoro. La prima istanza si è basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd, secondo cui la perizia di parte fatta esperire dall’assicuratore malattia ha il valore di un mezzo di prova (cfr. consid. 2.1). L’assicurato ha quindi inoltrato un ricorso in materia civile al Tribunale federale, lamentando che la perizia fatta allestire dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma di parte, perciò dal profilo del diritto processuale civile valeva soltanto, come stabilito dalla DTF 132 III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di parte e non come mezzo di prova (cfr. consid. 2.2).
Il TF ha dovuto quindi esaminare la questione di sapere se la perizia di parte sulla quale si è fondato l’assicuratore malattia nell’assicurazione complementare fosse un mezzo di prova ai sensi del Codice di procedura civile.
Nelle sue considerazioni, l’Alta Corte ha evidenziato che nel diritto delle assicurazioni sociali il Tribunale federale ha ritenuto nella DTF 125 V 351 come il semplice fatto che la presa di posizione del medico avvenga nell’ambito di una perizia di parte a domanda dell’assicuratore non sia sufficiente per mettere in dubbio il valore probatorio della perizia. Essa ha dunque valore di un mezzo di prova. Per contro, nel diritto privato, secondo giurisprudenza costante, una perizia di parte non è un mezzo di prova ma una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83 consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).
Nel diritto privato, l’art. 168 cpv. 1 CPC enumera esaustivamente i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale federale ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).
Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è un mezzo di prova, poiché il legislatore ha escluso la perizia di parte come mezzo di prova in generale ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale perizia ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3: “[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten als Beweismittel i.S.v. Art. 168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO ab”).
Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24; DTF 132 III 83).
Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert), di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).
Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il ricorrente fosse abile al lavoro.
Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1 CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.6).
Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto e gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte (cfr. consid. 4).
2.4.2. Va ancora evidenziato che con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito che in caso di presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne il contenuto, occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi, non bastando una critica generica (“Dans le cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B., datée du 1er juillet 2015, comportant sept pages. Ce rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui l'a amené à considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout cas dès le 23 juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est borné à la contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A., psychiatre qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au rapport de l'expert privé B., faute d'objectivité et de neutralité de ce dernier. Si le Dr A. relève des discordances entre le diagnostic posé par le Dr B.________ (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les plaintes subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de travailler, le premier ne discute pas précisément les allégations figurant dans l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause des allégations factuelles contenues dans cette expertise demandée par l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de telles circonstances, les allégations précises de l'expertise privée - contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de refus de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré était entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________ avait emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).
2.4.3. Inoltre, per quanto concerne la valutazione dei referti dei medici, si può ancora fare riferimento alla sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e alla sentenza 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.
Quest’ultimo caso tratta una fattispecie che trae origine da una sentenza del 15 dicembre 2016 della Corte di Giustizia ginevrina che aveva condannato un assicuratore al versamento dell’importo di fr. 84'747.60 oltre interessi all’attore ritenendo, in sostanza, che l’incapacità lavorativa dell’assicurato era stata correttamente attestata dal medico curante, mentre non poteva essere attribuita alcuna forza probante agli avvisi emessi dal medico di fiducia dell’assicuratore poiché rivestivano un carattere estremamente sommario e il medico non aveva visitato l’assicurato. L’incapacità al lavoro era inoltre corroborata dal fatto che l’interessato aveva inoltrato una richiesta di rilevamento tempestivo presso l’AI.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso inoltrato dall’assicuratore.
Quest’ultimo rimproverava innanzitutto la circostanza che il Tribunale cantonale aveva scartato le conclusioni del medico fiduciario e si era fondato unicamente sulle considerazioni del medico curante. Secondo l’assicuratore se il Tribunale non avesse ritenuto sufficienti i documenti prodotti dalla convenuta avrebbe dovuto sentire il medico fiduciario ed allestire una perizia medica.
L’Alta Corte (consid. 3.2) ha rammentato che il diritto alla prova è parte del diritto di essere sentito garantito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2); il diritto alla prova deriva parimenti dall’art. 8 CC e dall’art. 152 CPC. Ciò implica che ogni parte ha diritto, per stabilire un fatto pertinente contestato, di chiedere l’assunzione dei mezzi di prova adeguati, ritenuto che la domanda deve essere proposta regolarmente e nei tempi e modi adeguati secondo la legge di procedura applicabile.
Gli art. 8 CC e 152 CC non regolano l’apprezzamento delle prove e non dicono quali prove devono essere ordinate, né dettano al giudice civile come deve forgiare la sua opinione. Inoltre, il diritto alla prova non impedisce al giudice di mettere un termine all’istruttoria quando le prove acquisite gli permettono di prendere una decisione e che in applicazione dell’apprezzamento anticipato delle prove che sono state richieste, ha la certezza che queste ultime non lo porterebbero a cambiare la sua opinione.
Il Tribunale federale al consid. 3.3 ha poi evidenziato che, secondo il Tribunale cantonale, l’incapacità lavorativa era stata attestata sia dal medico curante sia dal suo psichiatra curante. Non ha attribuito alcuna forza probatoria alle prese di posizione del medico di fiducia perché sommarie e non motivate. Il medico fiduciario si era inoltre determinato sulla sola base degli atti. La Corte cantonale ha rinunciato a sentire il medico poiché non aveva mai visto l’assicurato e dunque una sua audizione sarebbe stata inutile. Quanto alla perizia giudiziaria, essa avrebbe unicamente permesso di costatare lo stato di salute in quel momento senza potersi determinare sul passato. Il perito, inoltre, avrebbe dovuto fondarsi sulle informazioni fornite dai curanti.
Al consid. 3.3.1 l’Alta Corte ha rilevato che il Tribunale cantonale non ha ignorato che l’art. 247 cpv. 2 lett. a CPC gli impone di stabilire i fatti d’ufficio. Esso l’ha citato al consid. 6 della sentenza impugnata. Il Tribunale federale rammenta tuttavia che la massima inquisitoria sociale non permette di estendere l’assunzione delle prove a piacimento e di raccogliere tutte le prove possibili. Non impedisce al giudice di rinunciare ad un mezzo di prova in applicazione del principio dell’apprezzamento anticipato delle prove.
Il TF, al consid. 3.3.2, ha ribadito che una perizia privata non è un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e deve essere assimilata ad una semplice allegazione della parte che l’ha prodotta. In applicazione dell’art. 150 cpv. 1 CPC devono essere comprovate solo le allegazioni che sono espressamente contestate. Tale contestazione deve essere sufficientemente precisa per raggiungere il suo scopo, ossia permettere alla controparte di comprendere quali allegazioni deve comprovare. Il grado di precisione di un’allegazione incide sul grado di motivazione che deve rivestire la sua contestazione. Più le affermazioni di una parte sono dettagliate, più elevate sono le esigenze quanto alla precisione della loro contestazione. Una reiezione in blocco delle argomentazioni non è sufficiente. Il fardello della contestazione non comporta tuttavia un’inversione dell’onere della prova.
Il Tribunale federale al consid. 3.3.2 ha poi esaminato il merito della vertenza, rilevando che l’assicurato ha fondato le sue pretese sui numerosi documenti del proprio medico curante. Se la maggior parte di essi si limitano a menzionare la percentuale e la durata dell’incapacità lavorativa, ve ne sono due che sono maggiormente dettagliati, ossia le corrispondenze del 17 maggio 2015 e del 18 marzo 2016. Nel primo il curante risponde alle domande del medico di fiducia dell’assicuratore, descrive la malattia di cui è affetto l’assicurato, le cause, il trattamento medicamentoso somministrato, la psicoterapia seguita con il proprio collega, l’evoluzione della patologia e la prognosi, riservata perché doveva essere discussa con lo psichiatra.
Da parte sua l’assicuratore contesta in blocco queste allegazioni riferendosi al proprio medico fiduciario. Le sue affermazioni sono tuttavia prive di qualsiasi motivazione. Esse sono state rilasciate dapprima in un formulario non firmato del 1° giugno 2015 dove il medico fiduciario ha affermato, senza alcuna spiegazione e sulla sola base degli atti, che l’assicurato avrebbe potuto riprendere l’attività lavorativa al 50% dal 1° luglio 2015 e poi al 100% dal 1° settembre 2015; in seguito lo stesso medico fiduciario, in un altro documento, datato 2 novembre 2015, si è limitato ad affermare “Ok de non-entrée en matière et lettre A. SA” ed infine ha emesso un avviso il 30 novembre 2015 dove ha in sostanza affermato che malgrado la lettera del 2 novembre 2015 dell’assicurato e del 12 ottobre 2015 del medico curante non vi è alcuna limitazione funzionale suscettibile di modificare la decisione di non entrata nel merito dal 1° settembre 2015.
In queste condizioni, rileva il Tribunale federale, non può essere esatto dall’assicurato di dimostrare la sua incapacità lavorativa tramite una perizia medica, poiché non poteva sapere, in assenza di qualsiasi contestazione concreta, quali fatti doveva provare.
Il TF rileva tuttavia che la perizia è stata richiesta dall’assicuratore per completare i suoi mezzi di prova ed ha esaminato se la richiesta è stata rifiutata con un apprezzamento anticipato arbitrario delle prove. Secondo l’Alta Corte non vi era alcunché di insostenibile nel ritenere che la perizia non avrebbe permesso di stabilire lo stato di salute passato dell’assicurato, poiché il perito avrebbe dovuto fondarsi sulle informazioni dei medici curanti.
Neppure la mancata audizione del medico fiduciario è arbitraria.
Infatti la sua opinione non si fondava su una visita dell’assicurato ma solo sugli atti e dunque sui rapporti dei medici curanti.
Il Tribunale federale ha poi apprezzato il valore delle allegazioni del medico curante dell’assicurato sulla base degli altri elementi agli atti. In effetti in alcune circostanze le allegazioni precise risultanti da un rapporto medico possono portare la prova della loro veridicità se sono fondate su indizi oggettivi. Ciò è il caso quando, come nel caso giudicato, una contestazione concreta delle allegazioni manca (cfr. anche sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, consid. 3.2). Ora, le indicazioni del medico curante trovano conferma nel rapporto stabilito dallo psichiatra il 5 aprile 2016, il quale ha attestato di aver seguito l’assicurato in psicoterapia dal 26 gennaio 2016 con frequenza settimanale, in ragione di una sintomatologia depressiva sopraggiunta, secondo l’anamnesi del paziente, in seguito ad un burn-out subito nel dicembre 2014 nell’ambito del suo lavoro. L’ulteriore rapporto del medesimo psichiatra del 4 novembre 2016 conferma quanto stabilito, enumerando i sintomi costatati. Considerato poi che l’assicurato ha inoltrato una domanda di rilevamento tempestivo presso l’assicurazione invalidità, la Corte cantonale poteva concludere, senza cadere nell’arbitrio, alla correttezza dell’incapacità al lavoro allegata.
Cfr. anche STF 4A_544/2019 del 26 maggio 2020.
Per un caso in cui il Tribunale federale ha ancora citato la giurisprudenza valida nell’ambito delle assicurazioni sociali cfr. la sentenza 4A_424/2019 del 31 ottobre 2019, in particolare consid. 3.1.
2.5. L’assicurato che chiede il versamento d’indennità giornaliere deve comprovare il persistere della sua incapacità lavorativa secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 141 III 241 consid. 3.1; sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3).
La posizione della persona assicurata è favorita dal fatto che non viene contestata l’incapacità al lavoro fino ad una determinata data. Non spetta tuttavia all’assicuratore comprovare il ripristino totale o parziale della capacità lavorativa. Nell’ambito del suo diritto alla controprova, l’assicuratore deve tutt’al più apportare degli elementi propri ad insinuare dei dubbi e a far vacillare la verosimiglianza preponderante che l’assicurato si sforza di stabilire; questo genere di dubbi può sgorgare già dalle allegazioni delle parti, rispettivamente da perizie private (sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3 con riferimenti alla DTF 130 III 321 consid. 3.4 e alla sentenza 4A_85/2017 del 4 settembre 2017, consid. 2.3).
2.6. Nel caso di specie questo Tribunale, per i motivi che seguono, non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni della perizia psichiatrica amministrativa, allestita nell’ambito della procedura AI, secondo cui l’attore è incapace al lavoro al 50% dal mese di dicembre 2018, e fatta propria anche dalla convenuta (cfr. doc. Z [lettera dell’8 aprile 2020 dell’assicuratore all’attore: “{…} nella misura del 50% a partire dal 1° dicembre 2018, come da valutazione peritale psichiatrica del 26 luglio 2019 effettuata dal Dr. __________ {…}”; cfr. doc. BB: “[…] le comunichiamo che in base alle varie valutazioni da parte del nostro medico fiduciario, non sussisterebbe alcuna inabilità lavorativa. Nonostante ciò abbiamo preso in considerazione la valutazione peritale psichiatrica del Dr. med. __________, che giustifica un’inabilità lavorativa del 50%. Stando all’attuale decisione dell’AI, e come già comunicato nella nostra decisione dell’8 aprile 2020 verseremo volontariamente l’indennità giornaliere nella misura del 50% […]”; cfr. anche risposta, doc. VIII, punto 6: “[…] Più in particolare, a seguito di tale valutazione l’assicuratore ha ritenuto corretto riconoscere all’attore il grado di inabilità attestato nell’ambito della procedura AI, e meglio indennità giornaliere al 50% dal 01.12.2018 sino al 31.12.2019. Sebbene in ambito di indennità per malattia (rette dalla LCA) non vi sia una Bindungswirkung alle risultanze della procedura AI, l’assicuratore ha comunque ritenuto che le conclusioni alle quali è giunto il perito __________ siano condivisibili […]”, cfr. anche pag. 6 risposta ad 2).
Il referto del 26 luglio 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, di 20 pagine, e che fa seguito alle visite del 19 giugno 2019 e del 23 luglio 2019, privo di contraddizioni, presenta tutti i requisiti affinché possa essere riconosciuto ad un apprezzamento medico piena forza probante.
Lo specialista, riassunti gli atti, l’anamnesi, le constatazioni obiettive, ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di episodio depressivo di media gravità (ICD 10 - F32.1) e problemi legati alla occupazione e alla perdita di ruolo professionale (ICD 10 - Z56) ed ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che l’attore, sia nella precedente attività, ritenuta idonea, che in attività confacenti al suo stato di salute, è capace al lavoro al 50%.
Nel caso di specie non vi è alcun elemento medico oggettivo per poter mettere in discussione la perizia amministrativa ordinata nell’ambito della procedura AI.
Il dr. med. __________ ha infatti esaminato l’insieme della documentazione medica messa a sua disposizione, comprensiva anche dei rapporti della dr.ssa med. __________ (del 14 settembre 2018, del 5 dicembre 2018 e del 14 gennaio 2019), del dr. med. __________ (del 4 dicembre 2018, del 9 gennaio 2019 e del 3 giugno 2019) del dr. med. __________ (del 21 settembre 2018) e del dr. med. __________ (del 1° ottobre 2018), si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato ed ha valutato la capacità lavorativa dell’interessato sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso di lui.
Relativamente alla documentazione medica prodotta dall’attore va evidenziato come i rapporti del 21 settembre 2018 e del 9 novembre 2018 del dr. med. __________, non possono assurgere a contestazione qualificata della perizia amministrativa, poiché il sanitario si limita a descrivere la situazione attuale, senza tuttavia certificare alcuna incapacità lavorativa (doc. I).
Neppure le valutazioni del dr. med. __________ sono atte a sovvertire le valutazioni del dr. med. __________.
L’interessato sostiene che dalla perizia emerge una certa concordanza riguardo alle considerazioni mediche e alle conclusioni cliniche (stesse diagnosi, stessi sintomi accertati dall’osservazione del paziente, constatazioni degli impedimenti simili). Ora, la circostanza secondo cui il perito amministrativo ha dato un quadro patologico sovrapponibile a quello dello psichiatra curante, dr. med. __________, e dunque non sarebbe comprensibile la ragione per la quale non è giunto alla medesima conclusione di completa inabilità lavorativa, è invece spiegabile con la diversità degli incarichi assunti: a scopo di trattamento piuttosto che di perizia (cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
In queste condizioni il TCA non ha alcun motivo per mettere in dubbio le valutazioni del dr. med. __________ e ritiene pertanto dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, che l’attore, dal mese di dicembre 2018, è incapace al lavoro al 50% in qualsiasi attività.
Per quanto concerne la tesi della convenuta, secondo cui il perito amministrativo si sarebbe pronunciato circa la capacità lavorativa dell’attore solo fino al 26 luglio 2019, data della perizia e non si sarebbe espresso circa l’incapacità lavorativa dal mese di gennaio 2020, questo TCA rileva in primo luogo che lo stesso assicuratore ha versato fino al 31 dicembre 2019 indennità giornaliere al 50% proprio sulla base di quanto accertato dal dr. med. __________ nel luglio 2019 (cfr. doc. Z e doc. VIII, punto 6).
In secondo luogo va evidenziato come agli atti non vi sia alcun attestato che certifichi il ripristino della totale capacità lavorativa dell’attore successivamente alla perizia amministrativa. L’unica psichiatra che esclude la presenza di una incapacità lavorativa è infatti la dr.ssa med. __________, che tuttavia si è espressa da ultimo il 12 giugno 2019 (cfr. doc. S), ossia prima delle visite del dr. med. __________ del 19 giugno 2019 e del 23 luglio 2019.
In queste condizioni occorre concludere che l’attore ha continuato ad essere incapace al lavoro al 50% anche dopo il 26 luglio 2019.
Ne segue che l’interessato da tale data ha diritto ad indennità giornaliere al 50%, come del resto stabilito dall’assicuratore (lettera del 24 aprile 2020 dell’assicuratore all’attore, doc. BB: “[…] stando all’attuale decisione dell’AI, e come già comunicato nella nostra decisione dell’8 aprile 2020 verseremo volontariamente l’indennità giornaliere nella misura del 50%”).
La convenuta ha tuttavia limitato il versamento delle prestazioni al 31 dicembre 2019, data della cessazione della copertura assicurativa in seguito alla disdetta del contratto da parte del datore di lavoro (doc. 3 e 4) e fa riferimento agli art. __________ CGA e __________ CGA (per il tenore cfr. consid. 2.2.).
L’attore contesta la presa di posizione dell’assicuratore, sostenendo che la disdetta del contratto e la fine della copertura assicurativa non mettono un termine al diritto di ricevere prestazioni per patologie che hanno causato un’incapacità lavorativa quando il contratto era ancora in vigore. Inoltre sostiene che la disdetta non è avvenuta nei termini pattuiti, e pertanto il contratto non è stato sciolto al 31 dicembre 2019.
2.7. Con sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, il Tribunale federale, al consid. 3.1.2, ha rammentato che nell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera secondo gli art. 67 e seguenti LAMal la copertura assicurativa termina con la cessazione del rapporto di lavoro. Quando l’incapacità lavorativa continua oltre tale data, le prestazioni sono erogate solo se il lavoratore resta membro della cassa malati in seguito al passaggio nell’assicurazione individuale. In effetti secondo la giurisprudenza dell’allora Tribunale federale delle assicurazioni, che come ricorda l’Alta Corte, è stata criticata in dottrina, il diritto alle prestazioni nei confronti di un assicuratore malattie è legato all’affiliazione; con la fine del rapporto assicurativo, il diritto alle prestazioni non è più dato e le prestazioni in corso cessano (DTF 125 V 106, consid. 3). Per questo motivo l’art. 71 LAMal prevede che, quando un assicurato esce dall’assicurazione collettiva perché non appartiene più alla cerchia degli assicurati definiti dal contratto e perché il contratto di lavoro è disdetto, ha diritto di passare nell’assicurazione individuale (DTF 127 III 106, consid. 3a).
L’Alta Corte, al consid. 3.1.3, ha poi evidenziato che la situazione è diversa nell’ambito dell’assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno in caso di malattia retta dalla LCA, nella misura in cui il diritto a prestazioni non dipende da un’affiliazione. Se il sinistro interviene durante il periodo di copertura, l’assicuratore deve versare le prestazioni pattuite fino al loro esaurimento, ossia fino a quando sono giustificate dalle condizioni contrattuali; il limite non risiede nella fine delle relazioni contrattuali, ma nella durata delle prestazioni. Pertanto, in assenza di clausole del contratto che limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni oltre il periodo di copertura, l’assicurato che, dopo un evento che dà diritto alle prestazioni, esce da un’assicurazione collettiva poiché non appartiene più alla cerchia degli assicurati definiti dal contratto, può far valere il suo diritto alle prestazioni anche per il seguito degli eventi che si producono dopo la cessazione del rapporto assicurativo (DTF 127 III 106).
2.8. In concreto l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera è retta dalla LCA. Occorre pertanto esaminare se una clausola convenzionale limita o sopprime il diritto alle prestazioni nel caso di disdetta del rapporto assicurativo (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.2).
2.9. Per l’art. 33 LCA salvo disposizione contraria della legge, l’assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l’assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto non escluda dall’assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco.
Per costante giurisprudenza al contratto d’assicurazione, così come alle condizioni generali che vi sono espressamente incorporate, si applicano i principi generali dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1 LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 135 III 410 consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a).
Quando l’assicuratore, al momento della conclusione del contratto, produce le condizioni generali, manifesta la sua volontà di impegnarsi secondo quanto prevedono queste condizioni.
Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d’assicurazione e delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2). Se non gli è possibile stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso la reale volontà espressa dall’altro, il giudice ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (principio dell’affidamento: sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2; DTF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l’espressione letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b). Sarebbe infatti errato attribuire un’importanza decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può erigere a principio l’assioma che in presenza di un testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi d’interpretazione; sebbene una clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar intendere che l’espressione verbale non restituisca pienamente il senso dell’accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 128 III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all’interpretazione di clausole redatte esclusivamente dall’assicuratore ed alle clausole generali prestampate trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”, in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell’assicuratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 133 III 61, consid. 2.2.2.3; DTF 126 V 499, consid. 3b; DTF 124 III 155 consid. 1b; DTF 122 III 118 consid. 2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a; DTF 100 II 144, consid. 4c).
2.10. In concreto non vi sono dubbi circa l’interpretazione da dare agli art. __________ CGA e __________ CGA.
Per l’assicurato la copertura assicurativa termina con la cessazione del contratto di assicurazione (art. __________ CGA). Ciò non significa che il diritto alle prestazioni cessa con la fine del contratto, ma che nuovi eventi accaduti successivamente alla cessazione del contratto, in concreto, dal 1° gennaio 2020, non sono più coperti dall’assicurazione di indennità giornaliera contro la perdita di guadagno (cfr. sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.3).
Infatti per gli assicurati che al momento della fine del rapporto di lavoro, come l’attore (cfr. doc. D e doc. CC {“[…] il signor AT 1 non era più alle dipendenze della ditta da giugno 2019 […]”}) sono completamente o parzialmente inabili al lavoro il diritto alle prestazioni sussiste fino alla conclusione del caso di malattia che giustifica la prestazione supplementare, tuttavia non oltre la scadenza della durata di prestazioni convenuta (cfr. art. __________ CGA).
L’assicuratore non fa del resto valere alcuna norma delle CGA secondo cui sarebbe previsto che con la cessazione del contratto di assicurazione, il diritto alle prestazioni è escluso (cfr. art. 33 LCA).
Ne segue che l’assicurato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 127 III 106), per l’incapacità lavorativa iniziata prima della fine della disdetta del contratto assicurativo, continua ad avere diritto a prestazioni dal 1° gennaio 2020.
Non è pertanto necessario stabilire se, come sostenuto dall’attore in sede di conclusioni, la disdetta del contratto assicurativo non sarebbe stata inoltrata tempestivamente e avrebbe prodotto i suoi effetti solo più tardi.
La convenuta deve di conseguenza erogare prestazioni anche dal 1° gennaio 2020.
2.11. L’attore, in sede di petizione aveva chiesto la condanna dell’assicuratore al versamento di prestazioni fino al 24 agosto 2020 (doc. I). Con le conclusioni ha sostenuto che in seguito alla produzione, con la risposta di causa, della polizza assicurativa, sarebbe emerso che il pagamento delle indennità massimo è pari a 730 giorni e che il periodo di differimento è di 30 giorni (doc. XX). Secondo l’interessato ciò gli permetterebbe di domandare prestazioni fino al 22 settembre 2020 per complessivi fr. 93'570.10.
A torto. Infatti, a prescindere dalla questione di sapere se la richiesta è tempestiva, il periodo di differimento di 30 giorni non va aggiunto, bensì dedotto dal periodo di diritto alle prestazioni. L’art. __________ CGA prevede infatti che “Il periodo di carenza convenuto viene dedotto dalla durata delle prestazioni. Si considerano giorni di carenza quei giorni in cui sussiste un’incapacità lavorativa pari ad almeno il 25%” e dalla polizza non emerge un’altra interpretazione (cfr. doc. 2: durata delle prestazioni: 730; “attesa a giorni”: 30).
Ne segue che l’assicuratore deve erogare prestazioni fino al 22 agosto 2020, ossia all’esaurimento delle 730 indennità (730 giorni - 130 giorni nel 2018 - 365 giorni nel 2019 = 235 giorni).
La convenuta è di conseguenza condannata a versare all’attore fr. 26'367 (235 giorni [dal 1° gennaio 2020 al 22 agosto 2020] X 112.20 [indennità giornaliere al 50%; cfr. doc. 6]).
2.12. L’attore chiede anche il versamento di interessi al 5% l’anno dal 1° dicembre 2018 sull’importo di fr. 93'570.10, ossia sul 50% delle indennità non riconosciute dal 1° dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, sul 100% dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 e sull’80% dal 1° febbraio 2020 al 22 settembre 2020.
In concreto, l’assicuratore è condannato a versare indennità giornaliere al 50% dal 1° gennaio 2020 al 22 agosto 2020. Per cui gli eventuali interessi possono essere riconosciuti al più presto, semmai, dal 1° gennaio 2020.
Per quanto concerne gli interessi va rilevato che con sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009 il TF ha rammentato:
" 3.2 Il ricorrente si aggrava anche contro la decisione sugli interessi di mora. Invano. II Tribunale cantonale delle assicurazioni gli ha
accordato interessi di mora del 5 % sulla somma residua di fr. 68'420.10 (137'065 ./. 68'644.90) dall'8 febbraio 2008 al 29 febbraio 2008, cioè dal giorno della prima interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO) al giorno della ricezione del pagamento. Il ricorrente obietta che gli interessi di mora andrebbero riconosciuti dal 24 dicembre 2006, momento nel quale, a suo dire, la prestazione assicurata avrebbe dovuto essergli versata. A torto. Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104 cpv. 1 CO) sono dovuti dal giorno dell'interpellazione del creditore, che mette in mora il debitore (art. 102 cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al contratto d'assicurazione (JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non contesta la data della prima messa in mora considerata nel giudizio impugnato, la Corte ticinese ha applicato correttamente il diritto federale. La censura dell'attore, che parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi di mora, al momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr. art. 41 cpv. 1 LCA), è infondata.”
Nel caso di specie, il 10 febbraio 2020 l’assicurato ha chiesto alla convenuta di ripristinare il pagamento delle indennità giornaliere da dicembre 2018 al 31 gennaio 2020 in misura completa e dal 1° febbraio 2020 in misura dell’80% (doc. U). Il 15 aprile 2020 l’interessato, dopo che l’assicuratore si era detto disposto a versare indennità nella misura del 50% fino al 31 dicembre 2019, ne ha chiesto l’immediato versamento, oltre agli interessi al 5% dal 1° dicembre 2018 (doc. ZZ). Il 17 giugno 2020 ha chiesto il versamento delle indennità complete, e ciò anche dopo il 1° gennaio 2020 (doc. CC).
Ne segue che gli interessi al 5% sono dovuti nella seguente misura:
dal 1° gennaio 2020 al 10 febbraio 2020 su fr. 4'600.20 (112.20 X 41 giorni);
dall’11 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 su fr. 11'893.20 (112.20 X 65 giorni + 4'600.20);
dal 16 aprile 2020 al 17 giugno 2020 su fr. 18'961.80 (112.20 X 63 giorni + 11'893.20);
2.13. Le parti hanno chiesto l’assunzione di ulteriori prove.
L’attore ha domandato l’audizione del curante, dr. med. __________ e l’acquisizione dell’intero incarto dall’assicuratore al fine di comprovare le misure ostruzionistiche messe in atto. Con osservazioni del 23 novembre 2020 ha chiesto di interpellare anche il dr. med. __________. Egli ha rinunciato all’incarto AI.
Questo TCA, come comunicato alle parti con scritto del 2 dicembre 2020 (doc. XVIII), rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Gli atti figuranti nel fascicolo processuale sono sufficienti per decidere nel merito della vertenza.
L’incarto della convenuta, richiamato dall’attore per dimostrare l’ostruzionismo dell’assicuratore, non apporterebbe infatti alcun elemento di merito a sostegno della richiesta di versamento di indennità giornaliere al 100% dal 1° dicembre 2018 al 22 agosto 2020.
Per quanto concerne l’audizione del medico curante, dr. med. __________, va qui evidenziato che lo specialista non potrebbe che confermare quanto già attestato precedentemente, contenuto nei referti prodotti dall’attore ed attentamente esaminati anche dal perito amministrativo, dr. med. __________. Una sua testimonianza non apporterebbe alcun elemento di novità.
Circa l’interpello del dr. med. __________, chiesto per la prima volta dall’attore dopo l’udienza del 29 ottobre 2020 senza giustificazioni particolari circa il ritardo della domanda, va evidenziato che esso si rivela inutile. Infatti questo Tribunale ha già spiegato per quale motivo le valutazioni dello specialista hanno forza probatoria piena nel caso di specie e per quale motivo occorre aderirvi. Lo psichiatra ha del resto già indicato approfonditamente nel proprio referto i motivi per i quali da dicembre 2018 ritiene che l’attore sia abile al lavoro al 50% in qualsiasi attività.
Neppure l’interrogatorio dello stesso attore, chiesto con la sola petizione (doc. I), è necessario per l’esito della vertenza, ritenuto come lo stesso non potrebbe che ribadire quanto già sostenuto.
Ne segue che la vertenza può essere decisa senza la necessità di assumere ulteriori prove.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).
2.14. Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
All’assicuratore, rappresentato da un avvocato esterno, e parzialmente vincente in causa, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2020.24 del 17 agosto 2020; sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018), calcolate conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310) secondo cui, per le cause aventi un valore corrente tra i fr. 50'000 e i fr. 100'000 le ripetibili sono stabilite mediante l’applicazione di una percentuale variabile tra l’8% e il 15%. In casu l’assicurato è soccombente nella misura del 70%. L’istruttoria è stata relativamente lineare e non ha imposto complesse acquisizioni probatorie. Impegnativa e lunga, invece, è stata l’udienza. Si giustifica pertanto ritenere una percentuale dell’8%. Ne segue che l’attore verserà alla convenuta fr. 2'827.65 a titolo di ripetibili.
2.15. Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte ha affermato che:
" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Di conseguenza:
1.1. CV 1 è condannata a versare a AT 1 fr. 26'367, oltre interessi al 5% su fr. 4'600.20 dal 1° gennaio 2020 al 10 febbraio 2020, su fr. 11'893.20 dall’11 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 su fr. 18'961.80 dal 16 aprile 2020 al 17 giugno 2020 e su fr. 26'367 dal 22 agosto 2020.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. AT 1 verserà a CV 1 fr. 2'827.65 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti