Raccomandata
Incarto n. 36.2019.36
cs
Lugano 6 giugno 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul “reclamo” / “ricorso” dell’11 marzo 2019 / 11 aprile 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 febbraio 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. In data 21 gennaio 2019 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato all’Istituto delle assicurazioni sociali una “domanda di revisione processuale” contro la “decisione dell’istituto delle assicurazioni sociali con la quale è stato dichiarato l’affiliazione obbligatoria alla legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal), di cui all’incarto __________” (doc. 22), con il seguente petitum:
"
Di conseguenza la decisione del 27 aprile 2009 è annullata.
Il signor RI 1 non è più soggetto all’Assicurazione Malattia (LAMal) in quanto assoggettato all’Assicurazione Malattia del suo paese d’origine con effetto retroattivo dal 27.03.1991.
Protestate tasse, spese e ripetibili.” (doc. 22)
B. Con “decisione su domanda di revisione” del 7 febbraio 2019, la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, esaminata sia la richiesta di revisione sia la domanda di riconsiderazione, ha deciso:
"
Non si entra nel merito della domanda del 21 gennaio 2019.
La procedura è gratuita.
La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione facendo reclamo presso l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio contributi personali, Via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.
Se contesta esclusivamente la non entrata nel merito di una riconsiderazione: ritenuta esclusa una procedura di reclamo, nella misura in cui si consideri per contro ricevibile un eventuale ricorso, l’interessata può impugnare la presente decisione, sempre in forma scritta ed entro trenta giorni dalla notifica, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Via Pretorio 16, 6900 Lugano (…)” (doc. 23)
C. L’11 marzo 2019 RI 1, per il tramite del suo rappresentante, ha inoltrato un reclamo contro la predetta decisione alla Cassa cantonale di compensazione (doc. 24).
D. Con scritto del 10 aprile 2019 la Cassa cantonale di compensa-zione ha trasmesso per “competenza” al TCA il citato reclamo “per quanto concerne la contestazione riguardante la mancata entrata in materia della domanda di riconsiderazione” (doc. 25).
E. Il 15 aprile 2019 il giudice delegato del TCA ha assegnato un termine di 20 giorni alla Cassa per inoltrare la risposta di causa ed all’assicurato per esprimersi in merito (doc. III).
F. Il 15 maggio 2019 l’interessato ha affermato:
" (…) Si segnala che, in data 7 febbraio 2019, l’istituto delle assicurazioni sociali ha intimato la propria decisione indicando come vie di ricorso contro l’intera decisione il reclamo presso l’istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ed il ricorso presso il lod. Tribunale cantonale delle Assicurazioni “Se contestata esclusivamente la non entrata nel merito di una riconsiderazione” (cfr. Decisione 7.02.2009, pag. 6).
Gli scriventi legali, rispettando quanto intimato dall’autorità, hanno formulato un reclamo in data 11 marzo 2019, il quale contestava sia la decisione di non entrata in materia di revisione che di riconsiderazione.
Ai sensi dell’art. 76 cpv. 1 e 2 LCAMal,
(…).
Pertanto, gli scriventi legali hanno implicitamente considerato competente per il reclamo l’Istituto delle Assicurazioni, cosa che d’altronde è stata suggerita anche dalla stessa IAS.
Trasmettere ora la procedura al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni sarebbe lesivo nei confronti dell’interessato in quanto i Suoi rappresentanti non hanno potuto formulare un ricorso in tal senso adducendo le giuste motivazioni.
Ciò violerebbe uno dei principi cardine della procedura in virtù del quale una decisione notificata in modo irregolare non può provocare pregiudizi per l’interessato.
Pertanto si richiede a questo lod. Tribunale che il reclamo del 11 marzo 2019 sia rinviato all’autorità inferiore la quale dovrà prendere posizione in merito.
In via subordinata, qualora si ritenesse che cod. On. Giudice sia competente, si chiede che venga assegnato un termine suppletorio di 30 giorni (sino al 17 giugno 2019 incluso) per poter motivare adeguatamente il reclamo che diverrebbe ricorso.” (doc. IV)
G. Con risposta del 17 maggio 2019 (doc. VI) e complemento del 22 maggio 2019 (doc. VIII), la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile e che venga accertata la sua temerarietà.
H. Il 29 maggio 2019 l’insorgente ha nuovamente preso posizione, ribadendo che trasmettere gli atti al TCA sarebbe lesivo nei suoi confronti poiché i suoi rappresentanti non hanno potuto formulare il ricorso (doc. X). Lo scritto è stato trasmesso il 3 giugno 2019 alla Cassa per conoscenza (doc. XI).
in diritto
in ordine
nel merito
L’amministrazione ha trasmesso il reclamo al Tribunale cantonale delle assicurazioni “per competenza” (doc. II).
Tuttavia per l’art. 1a cpv. 1 LAMal le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la LAMal o la LVAMal non preveda espressamente una deroga alla LPGA. Ai sensi dell’art. 1a cpv. 2 LAMal esse non sono applicabili ai seguenti settori: a. autorizzazione ed esclusione di fornitori di prestazioni (art. 35-40 e 59); b. tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art. 43-55); c. riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66; d. liti tra assicuratori (art. 87); e. procedure dinanzi al tribunale arbitrale cantonale (art. 89).
In concreto l’insorgente ha chiesto la revisione, rispettivamente la riconsiderazione della decisione del 27 aprile 2009 tramite la quale l’allora Ufficio dell’assicurazione malattia del Cantone Ticino ha affiliato d’ufficio alla LAMal il ricorrente presso l’assicurazione malattie __________ con effetto dal 27 aprile 2009, ritenuto che a livello teorico l’obbligo assicurativo avrebbe dovuto avere inizio dal 1° ottobre 2008 (doc. 2).
Come stabilito con sentenza 36.2018.16 del 19 novembre 2018, al consid. 2.10, il controllo e l’affiliazione d’ufficio alla LAMal ai sensi degli art. 6 LAMal, per il quale i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione (cpv. 1) e l’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente (cpv. 2), e 6a LAMal, non fanno parte delle eccezioni di cui all’art. 1a cpv. 2 LAMal.
Con sentenza 9C_923/2015 del 9 maggio 2016 al consid. 4.3.1, il Tribunale federale ha infatti stabilito che all’affiliazione d’ufficio ad un assicuratore malattie ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAMal sono applicabili le norme della LPGA ed ha ritenuto corretta l’applicazione da parte del Tribunale cantonale degli art. 52 cpv. 1 (termine per l’opposizione) e 40 cpv. 1 LPGA (il termine legale non può essere prorogato; “[…] Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers sind die Bestimmungen des ATSG hier anwendbar (vgl. Art. 1 KVG), zumal das KVG im hier interessierenden Zusammenhang (Zuweisungsverfahren) keine Abweichung vorsieht. Insbesondere ist er auch Partei im Sinne von Art. 34 ATSG: Einerseits werden durch die angefochtene Verfügung seine Rechte und Pflichten berührt, auch wenn er selber keine solchen ableitet resp. geltend macht, was für eine Parteistellung genügt (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 13-15 zu Art. 34 ATSG). Anderseits ist er als Verfügungsadressat eine Person, der ein Rechtsmittel gegen die fragliche Verfügung zusteht (vgl. KIESER, a.a.O., N. 17 zu Art. 34 ATSG) […]”; cfr. anche Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a edizione, 2018, n. 8 ad art. 1, pag. 4).
Nel caso di specie trova pertanto applicazione la LPGA.
Al riguardo giova osservare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007).
Inoltre va evidenziato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.
Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; si vedano anche le sentenze 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; 8C_691/2014 del 16 ottobre 2015, consid. 4 e 8C_210/2017 del 22 agosto 2017, consid. 8.2).
Se l’amministrazione entra nel merito della domanda, e la respinge, oggetto della procedura di ricorso è la questione di sapere se a giusta ragione l’amministrazione ha respinto la richiesta (Kieser, ATSG Kommentar, 3a edizione, 2015, n. 74 ad art. 53, pag. 714-715; SVR 2008 IV Nr. 54, I 896/06).
È quindi la differenza tra l’entrata in materia e la non entrata in materia della domanda di riconsiderazione che determina la facoltà dell’assicurato di impugnare o meno la decisione. Mentre la semplice presa in conto (registrazione negli atti) della richiesta inoltrata da un assicurato non significa ancora un’entrata in materia della richiesta, diversa è la questione quando l’ammini-strazione esegue un esame sostanziale delle condizioni di riconsiderazione della decisione (Kieser, op. cit., loc. cit.).
Ne segue che l’assicurato non può inoltrare né un reclamo, né un ricorso contro la predetta decisione del 7 febbraio 2019, nella misura in cui concerne la non entrata nel merito della richiesta di riconsiderazione (DTF 133 V 50, al consid. 4).
Il reclamo/ricorso dell’11 marzo 2019/11 aprile 2019 contro la decisione emanata dalla Cassa il 7 febbraio 2019, per quanto concerne la contestazione della non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione della decisione del 27 aprile 2009, è pertanto irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015).
Nel caso di specie, del resto, l’insorgente non ha inoltrato un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma è la Cassa che ha trasmesso a questo TCA il reclamo inoltrato contro la decisione formale del 7 febbraio 2019, “per competenza” (doc. II).
Non solo. La medesima amministrazione, pur indicando correttamente nella motivazione della decisione del 7 febbraio 2019, a pag. 5, che “una decisione con cui l’amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di reclamo e che queste decisioni non possono poi nemmeno essere oggetto di controllo giudiziario (irricevibilità dell’eventuale ricorso)”, ha indicato nel dispositivo che “se contestata esclusivamente la non entrata nel merito di una riconsiderazione: ritenuta esclusa una procedura di reclamo, nella misura in cui si consideri per contro ricevibile un eventuale ricorso, l’interessata può impugnare la presente decisione (…) al Tribunale cantonale delle assicurazioni”.
Ne segue che, contrariamente a quanto sostiene l’amministrazione, il reclamo non può certo essere dichiarato temerario. È infatti la stessa Cassa che lo ha trasmesso al TCA. Né può essere trattato alla stregua di un ricorso per denegata giustizia come suggerito dalla medesima amministrazione (doc. VIII, punto 3 pag. 3). L’assicurato è infatti rappresentato da professionisti e non emerge che abbiano voluto inoltrare un atto in tal senso (cfr. anche doc. IV e X).
Esso, alla luce della giurisprudenza federale secondo cui la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo (DTF 133 V 50), non deve pertanto neppure essere ritrasmesso alla Cassa (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.2.2), né può essere assegnato all’assicurato un termine di trenta giorni “per poter motivare adeguatamente il reclamo che diverrebbe ricorso” (doc. IV). Da una parte il termine legale non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA). D’altra parte, come sopra più volte esposto, il ricorso sarebbe comunque irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015).
In queste condizioni, alla luce della giurisprudenza federale applicabile al caso di specie, l’atto dell’11 marzo 2019 / 11 aprile 2019, nella misura in cui va considerato quale ricorso contro la decisione di non entrata nel merito della domanda di riconsiderazione del 21 gennaio 2019, è irricevibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il “reclamo” / ”ricorso” dell’11 marzo 2019 / 11 aprile 2019 è irricevibile.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti