Raccomandata
Incarto n. 36.2018.7
cs
Lugano 10 aprile 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto ed in diritto che
RI 1, affiliato presso CO 1 (di seguito: CO 1) per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ha beneficiato di prestazioni complementari, compreso il sussidio per il pagamento dei premi assicurativi (cfr. anche sentenza 36.2016.133 del 30 gennaio 2017),
in seguito alla soppressione delle prestazioni complementari, RI 1 ha inoltrato all’amministrazione una richiesta di condono sia per quanto concerne l’obbligo di restituire le prestazioni complementari, sia per quanto concerne l’obbligo di restituire i sussidi per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie,
in data 23 agosto 2017 CO 1 ha avviato, nei confronti di RI 1, una procedura d’incasso dei premi di cui è stato chiesto il condono ed ha fatto spiccare un precetto esecutivo di fr. 29'397.60 per i premi dovuti da gennaio 2014 ad aprile 2016 oltre interessi del 5% dal 7 maggio 2016, fr. 30 di spese d’ingiunzione e fr. 95 di commissione d’incasso (PE n. __________),
il 28 agosto 2017 l’interessato si è rivolto all’assicuratore contestandone la legittimazione attiva, chiedendo l’emanazione di una decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA, richiamando i tempi decisionali ed esplicitando la comminatoria di azione per denegata giustizia in caso di perdurante silenzio (doc. C),
il 29 agosto 2017, tramite opposizione al PE n. __________, l’assicurato ha contestato presso l’Ufficio di esecuzione la legittimazione attiva dell’assicuratore (doc. B),
CO 1 ha garantito la sospensione della procedura esecutiva fino a fine febbraio 2018 (doc. D),
con ricorso del 23 febbraio 2018 per denegata giustizia al Tribunale cantonale delle assicurazioni RI 1, rappresentato dallo StuRA 1, chiede la condanna dell’assicuratore all’emanazione di una decisione formale relativa all’accertamento della sua legittimazione attiva (doc. I),
con risposta del 19 marzo 2018 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso rilevando di aver restituito all’amministrazione cantonale competente i premi versatigli a titolo di sussidio e di cui l’interessato ha chiesto il condono e di aver a sua volta domandato al ricorrente il versamento dei premi in arretrato non più coperti dal sussidio (doc. III). CO 1 evidenzia di aver sollecitato l’insorgente, ai sensi dell’art. 64a LAMal, in data 6 dicembre 2016, rendendolo attento circa le conseguenze della mora e, dopo avergli notificato un’ingiunzione il 2 giugno 2017, gli ha concesso un ultimo termine scadente il 7 luglio 2017 per procedere con il pagamento. In data 23 agosto 2017 l’assicuratore ha dato avvio alla procedura esecutiva. CO 1 rileva di non avere emesso alcuna decisione “perché è la legge a legittimare CO 1 nella procedura d’incasso, e ogni decisione in tal senso sarebbe superflua. Infatti l’art. 64a LAMal autorizza l’assicuratore malattia, dopo almeno un sollecito e la diffida, a procedere con l’esecuzione. Nel caso che ci occupa, è incontestato che CO 1 sia l’assicuratore LAMal del ricorrente, pertanto, CO 1 ritiene di essere legittimata a chiedere la procedura d’incasso nei confronti del ricorrente senza che debba emanare una decisione a tal proposito”,
in data 30 marzo 2018 l’assicurato ha ribadito la sua tesi (doc. V), contestata il 6 aprile 2018 da CO 1 (doc. VII),
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti),
nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni (art. 49 cpv. 1 LPGA),
per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato in maniera motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia,
per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. anche DTF 131 V 409 consid. 1.1; DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 21 ad art. 56, pag. 740). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4),
in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 36 ad art. 56, pag. 743), il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e d’istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, esaminare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande del ricorrente nelle more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito,
in concreto l’insorgente fa valere una denegata giustizia poiché l’assicuratore si rifiuta di emanare una decisione in merito alla sua legittimazione attiva a chiedergli il pagamento dei premi non più coperti dal sussidio (doc. I), mentre la convenuta sostiene di non dover emettere alcuna decisione poiché il ricorrente non contesta di essere affiliato per la LAMal presso CO 1, la quale è pertanto legittimata ad avviare una procedura d’incasso per i premi non soluti (doc. III),
con sentenza 8C_453/2008 del 12 dicembre 2008 pubblicata in SVR 2009, UV Nr. 24, al consid. 3.3 il TF ha rammentato i principi alla base di un ricorso una denegata giustizia, rilevando che l’interesse giuridico protetto consiste nel poter ottenere una decisione impugnabile innanzi ad un’istanza giudiziaria (sentenza 8C_738/2007 del 26 marzo 2008, consid. 2 e DTF 131 V 407 consid. 1.1, pag. 410). Prima di inoltrare un ricorso per denegata giustizia l’assicurato deve aver trasmesso all’assicuratore una domanda di emissione di una decisione, rimasta senza seguito,
nel caso concreto la denegata giustizia è manifestamente data poiché il 28 agosto 2017 l’insorgente ha chiesto all’assicuratore di emanare una decisione formale in merito alla sua legittimazione attiva nella procedura d’incasso (doc. C), mentre l’assicuratore si rifiuta esplicitamente di emanare una decisione, ritenendola superflua (doc. III),
la circostanza che il medesimo insorgente non contesta di essere affiliato presso CO 1, non è un motivo per ritenere inutile l’emissione di una decisione formale,
infatti l’assicuratore ha dato avvio nei confronti del ricorrente ad una procedura esecutiva per un importo, ingente, di fr. 29'397.60 per i premi dovuti da gennaio 2014 ad aprile 2016 oltre interessi del 5% dal 7 maggio 2016, fr. 30 di spese d’ingiunzione e fr. 95 di commissione d’incasso (PE n. __________), cui non ha fatto seguito decisione alcuna,
in applicazione dell’art. 49 cpv. 1 LPGA l’interessato è pertanto legittimato a chiedere all’assicuratore la continuazione della procedura, tramite l’emissione di una decisione formale, per poter contestare la legittimazione del medesimo a chiedere il citato importo,
del resto il ricorrente, come emerge anche dalla sentenza 36.2016.133 del 30 gennaio 2017 di questo Tribunale, sembra contestare la legittimazione di CO 1 a domandare l’importo non più coperto dai sussidi, sostenendo che spetterebbe semmai all’autorità cantonale che ha versato i sussidi domandare all’assicurato la restituzione di quanto percepito in troppo,
in presenza di una richiesta di un pagamento di premi arretrati, che in concreto assommano, secondo l’assicuratore, a fr. 29'397.60, oltre gli accessori, e della contestazione da parte del ricorrente della legittimazione dell’assicuratore medesimo a procedere in tal senso, non vi è alcun dubbio che la convenuta deve emanare una decisione formale tramite la quale venga precisato sulla base di quali norme sarebbe legittimata a chiedere tale importo,
in queste condizioni il ricorso per denegata giustizia deve essere accolto e l’incarto rinviato alla convenuta per l’emissione di una decisione formale come richiesto dall’insorgente,
all’assicurato, rappresentato da una persona cognita in materia, vanno riconosciute le ripetibili (art. 61 LPGA),
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso per denegata giustizia è accolto.
§ L’incarto è rinviato a CO 1 per l’emissione di una decisione formale.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà al ricorrente fr. 800.-- (IVA inclusa se dovuta) a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti