Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2018.57
Entscheidungsdatum
17.12.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2018.57

cs

Lugano 17 dicembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 6 agosto 2018 di

AT 1 rappr. da: RA 1

contro

CV 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. AT 1, nato nel 1973, responsabile amministrativo, organizzatore e necroforo, è affiliato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CV 1 (di seguito: CV 1) per il tramite del proprio datore di lavoro __________ (cfr. doc. 1).

1.2. Il dr. med. __________ ha dichiarato AT 1 inabile al lavoro al 100% per “depressione” dal 27 febbraio 2017 (cfr. doc. C). L’assicuratore ha inizialmente versato le indennità pattuite.

1.3. Dopo aver sottoposto l’assicurato ad una valutazione ad opera della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ed aver raccolto ulteriore documentazione medica, il 14 novembre 2017 CV 1 ha deciso di cessare il versamento di ogni indennità con effetto dal 1° gennaio 2018 (doc. 4).

1.4. AT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato una petizione al TCA, tramite la quale chiede la condanna di CV 1 al versamento di un importo di fr. 14'522, oltre a fr. 480.65 di interessi di mora del 5% sino al 31 luglio 2018 e del 5% dal 1° agosto 2018, da calcolare sull’importo di fr. 14'522 (doc. I). L’interessato si riserva di adeguare l’ammontare richiesto in funzione dell’evolvere della malattia e della conseguente incapacità lavorativa dal 1° agosto 2018. L’attore contesta le conclusioni della dr.ssa med. __________ e sostiene che le prese di posizione del curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, sono maggiormente convincenti.

1.5. Con risposta dell’11 settembre 2018 CV 1, rappresentata dall’avv. RA 2, chiede la reiezione della petizione e l’allestimento di una perizia giudiziaria per stabilire l’abilità lavorativa dell’attore dal 1° gennaio 2018 (doc. V).

1.6. Il 27 settembre 2018 le parti sono state sentite nel corso di una discussione di causa, da cui è emerso:

" Le parti si riconfermano nelle loro rispettive allegazioni, ribadendo la necessità di allestire una perizia giudiziaria alla luce delle divergenze manifestate dal curante dr. __________ e dalla dott.ssa __________, nelle rispettive valutazioni della patologia con la dr.ssa __________ che ritiene il caso una depressione lieve, mentre il curante dà una connotazione più severa e inabilitante in un’attività.

Il Giudice designerà un perito, tra i professionisti attivi a __________, il cui nome sarà comunicato alle parti per il diritto di ricusa e con l’invito a formulare eventuali quesiti di complemento.” (doc. VIII)

1.7. Il 9 ottobre 2018 il TCA ha scritto all’attore, chiedendogli di sottoscrivere la dichiarazione di svincolo dal segreto professionale per autorizzare il Tribunale cantonale delle assicurazioni a richiamare gli atti medici ed amministrativi ai fini del giudizio (doc. IX). L’interessato ha trasmesso quanto richiesto in data 15 ottobre 2018 (doc. XI).

1.8. Il 16 ottobre 2018 il TCA ha scritto all’UAI, affermando:

" (…) il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una vertenza inerente la richiesta di indennità giornaliere per perdita di guadagno in caso di malattia retta dal diritto privato (LCA) e relativa a AT 1, nato il __________, residente a __________.

Dagli atti dell’incarto emerge che l’UAI, in passato, ha emesso una decisione in merito ad una richiesta di prestazioni inoltrata da AT 1 (doc. E, qui non allegato).

Ai fini del giudizio vi chiediamo pertanto di voler produrre l’intero incarto AI di AT 1 e di autorizzarci a sottoporlo alle parti. A questo scopo vi trasmettiamo copia dello svincolo dal segreto professionale dell’11 ottobre 2018 (doc. XI/1).” (doc. XII)

1.9. L’incarto dell’UAI è pervenuto al TCA il 23 ottobre 2018 (doc. XIII). Il Tribunale ha scritto alle parti, affermando:

" (…) con riferimento alla vertenza a margine, come vi è noto, il 16 ottobre 2018 il nostro Tribunale ha richiamato l’intero incarto AI di AT 1 (doc. XII).

L’UAI ha trasmesso al Tribunale, in data 22 ottobre 2018, il CD completo (1218 pagine, di cui 1208 numerate nell’incarto AI [non numerate le 10 pagine dell’indice]), da cui il TCA ha estratto, per l’assicuratore, il progetto di decisione del 9 ottobre 2018 (già trasmesso dall’amministrazione ad entrambe le parti [pag. 18-22 del CD = pag. 8-12, doc. 7 dell’incarto AI]), la presa di posizione del __________ del 25 settembre 2018 (pag. 28-29 del CD= pag. 18-19, doc. 10 dell’incarto AI) e le pagine da 35 a 113 del CD (= pag. da 25 a 103, doc. da 15 a 18 dell’incarto AI) comprendenti anche la perizia del __________ del 24 agosto 2018 (doc. 18) ed il rapporto finale SMR del 28 agosto 2018 (doc. 17).

Dagli atti si evince che il 16 ottobre 2018 l’UAI ha trasmesso il medesimo CD all’avv. RA 1 (pag. 14).

Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale trasmette la citata documentazione unicamente all’assicuratore, il quale può visionare gli altri documenti contenuti nel CD presso questo TCA, ed assegna ad entrambe le parti un termine di 10 giorni per prendere posizione in merito.” (doc. XIV)

1.10. Con scritto 8 novembre 2018 l’attore ha rilevato che il progetto di decisione dell’AI lo ritiene inabile al lavoro al 100% nell’attività finora svolta ed al 50% in attività adeguata. Il discapito economico è ricondotto al 50% a motivo del salario da invalido inferiore a quello da valido e della riduzione sociale. Egli evidenzia come le più recenti prese di posizione del dr. med. __________ sono più aggiornate di quelle del dr. med. __________, perito del SAM (doc. XVII).

1.11. Il 9 novembre 2018 l’assicuratore ha evidenziato che dalla perizia pluridisciplinare emerge che l’attore è inabile al lavoro al 15% per la sola patologia psichica e dunque le conclusioni peritali si scostano solo in minima parte da quelle della dr.ssa med. __________. Tale grado, in applicazione dell’art. __________ CGA non dà diritto ad alcuna ulteriore prestazione. CV 1 rileva poi che i periti hanno individuato l’omalgia cronica quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, patologia già presente dal 2011 e che provoca un’inabilità lavorativa pressoché costante da tale data ad oggi. Ne deriva che l’eventuale incapacità lavorativa derivante da tale disturbo non può dar diritto a indennità giornaliere sulla base della polizza in oggetto, che è valida dal 1° febbraio 2016 (doc. XVIII).

1.12. Il 13 novembre 2018 il TCA ha scritto alle parti, affermando:

" (…) con riferimento alla vertenza a margine vi trasmettiamo le vostre rispettive prese di posizione (lettera dell’8 novembre 2018 dell’avv. RA 1 al TCA [doc. XVII]; lettera del 9 novembre 2018 dell’avv. RA 2 al TCA [doc. XVIII]) e vi comunichiamo che, in seguito all’acquisizione dell’incarto AI che contiene la perizia bidisciplinare di decorso del 24 agosto 2018, comprendente la, recente, perizia psichiatrica del 4 luglio 2018 del dr. med. __________, questo Tribunale non ritiene dover effettuare una perizia giudiziaria.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni non intende inoltre procedere con un’udienza conclusiva e di conseguenza viene concesso alle parti un termine scadente il prossimo 26 novembre 2018 per esprimersi sulle risultanze probatorie e sul merito della lite.” (doc. XIX)

1.13. Il 26 novembre 2018 l’assicuratore ha rilevato di voler rinunciare a presentare formali conclusioni, limitandosi a riconfermarsi nella risposta di causa (doc. XX). Da parte sua l’attore, dopo aver rammentato che il dr. med. __________ ha allestito la perizia sulla base di due visite specialistiche che hanno avuto luogo il 14 giugno 2018 ed il 28 giugno 2018, ha affermato come:

" (…) la perizia possa relatare quanto accertato in occasione delle visite, al più, con buona approssimazione, nel periodo più prossimo. Non comprendiamo perciò, ad esempio, come possa fornire delle indicazioni circa l’inabilità al lavoro di 10 mesi prima, ovvero dopo la dimissione dal ricovero dal 18.9.2017 al 17.10.2017 presso la Clinica di __________.

Il medico, in almeno due circostanze, fa presente che fattori che nulla hanno a che vedere con la malattia hanno un effetto inabilitante.

Il primo sarebbe la situazione economica generale, ovvero la presenza di debiti di una certa importanza; l’assillo creato dai creditori (che in realtà sono persone che gli hanno prestato soldi per accedere ai giochi online); l’andamento della ditta di __________.

Il secondo sarebbe l’abuso di sostanze chimiche che gli erano peraltro state prescritte, segnatamente la benzodiazepina.

Al riguardo va precisato che quanto riferito dal medico non è corretto. Nella misura in cui un determinato comportamento o motivazione abbia delle conseguenze sulla salute e quindi sulla capacità lucrativa dev’essere preso in conto per valutare l’invalidità.

Ad esempio la tossicodipendenza in sé non è una malattia; ma se questa ha delle conseguenze invalidanti a motivo della compromissione della salute si tratta di un aspetto medico da valutare.

Affermare che il cattivo andamento economico della ditta di __________ non è un aspetto medicale è corretto. Ma se tale condizione lo porta ad avere un atteggiamento psichico compromesso con effetti invalidanti, non si può semplicemente affermare che non è una malattia.

A mio modesto avviso si dovrebbe dapprima accertare se tale situazione di vita sviluppi un comportamento abnorme e se questo non sia amplificato da una tendenza psichica cronica che comunque si acuisce se confrontato con determinate condizioni di vita frustranti.

Ma ciò non è stato. Il dr. __________ ha usato in modo decisamente meno condizionante tale aspetto cosiddetto extra medico, valutandolo come un aspetto invalidante e facendolo presente poiché aveva delle conseguenze invalidanti in quanto tali.

Alla domanda volta a conoscere il tasso di invalidità, il dr. __________ afferma che “Nel complesso alla luce della malattia psichiatrica in senso stretto che risulta lieve, e considerato che i lavori di ufficio possono essere pianificati compatibilmente con le risorse energetiche, il calo del rendimento può essere collocato tra il 10% ed il 20% (riduzione di rendimento media del 15%)”.

Il medico pare partire dall’assunto che se AT 1 non se la sente di svolgere la propria attività ad un determinato momento della giornata, può procrastinarla ad altro giorno. Significa avantutto ammettere che vi sono dei giorni o momenti in cui l’incapacità al lavoro è completa.

Pertanto ci pare una contraddizione nei termini affermare che è esigibile una presenza sul lavoro durante l’intera giornata con resa limitata all’85%, come viene risposto alla domanda successiva.

Il dr. __________, nel proprio rapporto, ci pare molto più attento a valutare la situazione di abilità concreta del lavoratore, tenendo presente la sua reale situazione alla luce della concreta situazione di vita.

In conclusione, se da un lato i rapporti della dr.ssa __________ e del dr. __________, per consolidata giurisprudenza, possono essere ritenuti alla stregua di allegazioni di parte, mentre che quella del dr. __________ può essere ritenuto alla stregua di un mezzo di prova, senza valore accresciuto, giacché ci troviamo in un ambito civilistico, resta pur sempre al giudice l’obbligo di accertare se la prova offerta regga alle allegazioni delle parti.

In tale circostanza riteniamo che il dr. __________ debba essere tenuto ad esprimersi, a mo di complemento, sui seguenti aspetti:

  • in quale misura le condizioni concrete di vita lavorativa (segnatamente le preoccupazioni economiche legate all’andamento dell’azienda, alla situazione debitoria e all’assillo dato dai creditori) influiscono sulla inabilità al lavoro dell’assicurato;

  • in quale misura l’abuso di farmaci, segnatamente della benzodiazepina che gli è stata prescritta, influisce sull’inabilità al lavoro dell’assicurato.

  • In particolare il dr. __________ dovrà riproporre le modalità secondo le quali si manifesta l’inabilità al lavoro (capacità di mantenere l’attività lavorativa in modo regolare durante le diverse giornate; resa giornaliera, ecc.)” (doc. XXI)

1.14. Le rispettive conclusioni sono state trasmesse alle parti per conoscenza in data 27 novembre 2018 (doc. XXII e XXIII).

in diritto

2.1. In concreto, oggetto del contendere è la questione di sapere se la patologia psichica che ha dato luogo al versamento di prestazioni da parte della convenuta dal 27 febbraio 2017, comporta un’incapacità lavorativa anche dopo il 31 dicembre 2017, data a partire dalla quale l’assicuratore ha cessato il versamento di prestazioni.

Per contro lo stesso attore, giustamente, nella presente vertenza, non si prevale dell’omalgia cronica quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, patologia già presente dal 2011, ossia prima della sottoscrizione dell’assicurazione in esame, che provoca un’inabilità lavorativa pressoché costante da tale data ad oggi e che è all’origine del riconoscimento di prestazioni nel progetto di decisione emesso dall’UAI il 9 ottobre 2018.

2.2. Per quanto concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come emerge da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentag-geldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).

La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).

Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).

Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

2.3. Nel caso di specie trovano applicazione le Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA), __________ (doc. 2).

Ai sensi dell’art. __________. CGA valgono quali basi del contratto la richiesta di assicurazione, incluse eventuali dichiarazioni sullo stato di salute, la polizza assicurativa, le condizioni speciali (CS) elencate nella polizza assicurativa, le CGA e la LCA.

Per l’art. __________ CGA si considera malattia qualsiasi pregiudizio della salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o trattamento medico o provochi un’incapacità al lavoro.

Secondo l’art. __________ CGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente accettabile nella professione o nel campo d’attività abituale. Se l’incapacità al lavoro dura più di 30 giorni, possono essere prese in considerazione anche le mansioni accettabili di un’altra professione o campo di attività.

L’incapacità lavorativa parziale sussiste quando il grado d’inabilità al lavoro è pari al 25% almeno.

L’art. __________ CGA prevede che è considerata incapacità di guadagno la perdita, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, persistente anche dopo cure adeguate e tentativi di reinserimento, delle possibilità di guadagno su un mercato di lavoro considerato stabile.

Per valutare l’esistenza di un’incapacità di guadagno vanno considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Un’incapacità di guadagno viene considerata tale solo se non risulta insormontabile da un punto di vista obiettivo.

Ai sensi dell’art. __________ CGA le prestazioni d’indennità giornaliera presuppongono un’attestazione medica relativa all’incapacità lavorativa dell’assicurato. Il certificato deve essere emesso da un medico o chiropratico riconosciuto dall’assicuratore. I certificati medici e le notifiche di malattia o infortunio possono essere retrodatati di tre giorni al massimo.

Secondo l’art. __________ CGA in caso di incapacità lavorativa parziale le prestazioni sono erogate secondo il grado di incapacità.

L’art. __________ CGA prevede che per i lavoratori dipendenti la base di calcolo è data dal reddito da lavoro dipendente venuto meno a causa del sinistro. Quale reddito da lavoro dipendente venuto meno si considera l’ultimo salario soggetto AVS percepito presso il contraente prima del sinistro, comprensivo delle quote salariali non ancora versate per le quali sussiste un diritto legale. Quote esenti da imposta fiscali o AVS per persone in età AVS non influiscono sull’ammontare della base di calcolo (…).

2.4. Circa l’aspetto medico, va rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia privata non costituisce un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel processo civile le perizie di parte (Privatgutachten) devono essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte. Questa giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti dall’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, che nella maggior parte dei Cantoni sono giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali (cfr. Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).

Nel caso evaso dall’Alta Corte, si trattava di un assicurato al beneficio di un’assicurazione di indennità giornaliera fondata sulla LCA che era incapace al lavoro e ha domandato una rendita di invalidità, che la sua assicurazione privata ha rifiutato fondandosi su una perizia che essa stessa ha fatto eseguire da un medico specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale si è basato sugli atti medici e ha visitato personalmente l’interessato, non ritenendo infine un’incapacità lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in giudizio la sua assicurazione, ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la causa. I giudici, dopo avere apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la perizia di parte allestita su mandato dell’assicuratore, il referto del curante, la perizia interdisciplinare e il parere di un altro medico a cui l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti) giunte a conclusioni differenti sulla capacità lavorativa dell’assicurato, si sono basati sulla perizia di parte dell’assicuratore malattia e in virtù della verosimiglianza preponderante hanno ritenuto che l’assicurato non fosse inabile al lavoro. La prima istanza si è basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd, secondo cui la perizia di parte fatta esperire dall’assicuratore malattia ha il valore di un mezzo di prova (cfr. consid. 2.1). L’assicurato ha quindi inoltrato un ricorso in materia civile presso il Tribunale federale, lamentando che la perizia fatta allestire dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma di parte, perciò dal profilo del diritto processuale civile valeva soltanto, come stabilito dalla DTF 132 III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di parte e non come mezzo di prova (cfr. consid. 2.2).

Il TF ha dovuto quindi esaminare la questione di sapere se la perizia di parte sulla quale si è fondato l’assicuratore malattia nell’assicurazione complementare sia un mezzo di prova ai sensi del Codice di procedura civile.

Nelle sue considerazioni, l’Alta Corte ha evidenziato che nel diritto delle assicurazioni sociali il Tribunale federale ha ritenuto nella DTF 125 V 351 come il semplice fatto che la presa di posizione del medico avvenga nell’ambito di una perizia di parte a domanda dell’assicuratore non sia sufficiente per mettere in dubbio il valore probatorio della perizia. Essa ha dunque valore di un mezzo di prova. Per contro, nel diritto privato, secondo giurisprudenza costante una perizia di parte non è un mezzo di prova, ma una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83 consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).

Nel diritto privato, l’art. 168 cpv. 1 CPC enumera esaustivamente i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale federale ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).

Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è un mezzo di prova, poiché il legislatore ha escluso la perizia di parte come mezzo di prova in generale ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale perizia ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3: “[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten als Beweismittel i.S.v. Art. 168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO ab”).

Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24; DTF 132 III 83).

Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert), di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).

Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il ricorrente fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1 CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto e gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte (cfr. consid. 4).

Va ancora evidenziato che con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito che in caso di presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne il contenuto, occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi, non bastando una critica generica (“Dans le cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B., datée du 1er juillet 2015, comportant sept pages. Ce rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui l'a amené à considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout cas dès le 23 juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est borné à la contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A., psychiatre qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au rapport de l'expert privé B., faute d'objectivité et de neutralité de ce dernier. Si le Dr A. relève des discordances entre le diagnostic posé par le Dr B.________ (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les plaintes subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de travailler, le premier ne discute pas précisément les allégations figurant dans l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause des allégations factuelles contenues dans cette expertise demandée par l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de telles circonstances, les allégations précises de l'expertise privée - contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de refus de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré était entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________ avait emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).

Inoltre, per quanto concerne la valutazione dei referti dei medici, cfr. la sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e la sentenza 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.

2.5. Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Va ancora rammentato che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste.

2.6. Nel caso di specie, questo Tribunale, non vede ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, nella perizia amministrativa allestita nell’ambito della domanda di prestazioni dell’AI inoltrata dall’attore.

Il referto, privo di contraddizioni, presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in particolare lo specialista ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2).

Nel referto del 4 luglio 2018, di 18 pagine, allegato alla perizia bidisciplinare di decorso del 24 agosto 2018, lo specialista, descritta la situazione iniziale, il contesto del mandato, la situazione medica ed il profilo dei requisiti dell’attività svolta fino a quel momento, elenca minuziosamente tutta la documentazione a sua disposizione, tra cui, da ultimo, la presa di posizione del 16 gennaio 2018 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e curante dell’assicurato.

Il dr. med. __________, che ha visitato l’attore in due occasioni, il 14 giugno 2018 ed il 28 giugno 2018, dopo aver riportato l’anamnesi dettagliata, i disturbi attuali (insorgenza, decorso, reazioni dell’ambiente, provvedimenti terapeutici, idea che l’assicurato si è fatto della propria malattia, gestione dei disturbi della vita quotidiana, strategie di adattamento, aspettative per il futuro, idea del futuro decorso della malattia, quadro clinico dei disturbi legati al lavoro, esposizione dettagliata e rappresentativa dello svolgimento di una giornata tipo, trattamento seguito, inclusi i farmaci, aspettative per il futuro in generale e, in particolare, per quanto riguarda le attività professionali o l’integrazione, discussione di eventuali incoerenze emerse) ed il reperto, circa la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa ha accertato la presenza di una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (F33.0). Egli ha inoltre posto la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di gioco d’azzardo patologico (F63.0).

Lo specialista ha rilevato che la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente è stata confermata dal curante, dr. med. __________, e dalla Clinica __________ di __________ in occasione del secondo ricovero (18 settembre 2017-17 ottobre 2017). Tale diagnosi si ancora solidamente nell’anamnesi dell’attore, trattato con antidepressivi già circa 15 anni fa e che ha avuto fasi di miglioramento e di recrudescenza nel corso dell’attuale malattia di lunga durata. Il dr. med. __________ ha poi evidenziato che una conferma della diagnosi di depressione è rintracciabile anche nel referto della dr.ssa med. __________, seppur ella parli di episodio singolo, cosa che non è completamente corretta vista la ricorrenza effettiva ed ha accertato che attualmente e almeno dal 18.10.2017 (giorno successivo alla seconda dimissione dalla Clinica __________), il tono dell’umore si è mantenuto stabile, non vi sono stati ulteriori peggioramenti e la depressione si è assestata su una gravità lieve. Entrato in clinica con una depressione di media gravità, l’assicurato è stato infatti dimesso con “miglioramento del quadro timico, attenuazione delle quote d’ansia, recupero delle funzionalità di base”. La stabilità è stata confermata dalla costanza della terapia antidepressiva di base, rimasta sostanzialmente invariata con Fluoxetina 2 cpr al giorno. Le modificazioni successive sono state effettuate sulla terapia ansiolitica, per garantire un miglior controllo dell’ansia e dell’insonnia di mantenimento, secondarie alla lieve depressione residua e per evitare una tendenza all’abuso di Xanax. Il dr. med. __________ ha rilevato che lo status oggettivo e le dichiarazioni dell’assicurato confermano la diagnosi di depressione di lieve entità dal 18.10.2017, anche se mancherebbe formalmente uno dei criteri C dell’ICD-10 (ne sono presenti solo tre e non quattro). Tuttavia, per lo specialista, è importante soppesare adeguatamente anche i momenti di rabbia e ansietà secondari, per cui trova ragionevolmente soddisfatta la diagnosi di depressione lieve, senza ritenere di far torto al manuale diagnostico. Come prevede il manuale ICD-10 il paziente è sofferente per i sintomi, ma in grado di continuare efficacemente molte delle sue attività. Per il dr. med. __________ i criteri diagnostici dell’ICD-10 indiscutibilmente soddisfatti sono: l’umore è lievemente depresso, con pianti conseguenti, vi è una diminuita energia, con difficoltà a cominciare la giornata e sensazione di fatica pomeridiana. In aggiunta vi sono disturbi del sonno (insonnia di mantenimento), agitazione soggettiva, lamentazione di una diminuita capacità di pensare e concentrarsi. Per contro, sempre secondo l’esperto, la diagnosi di disturbo della personalità misto, ipotizzata nel secondo ricovero presso la Clinica __________ non trova conferma nella storia personale dell’assicurato, né nei rapporti dei curanti, né nelle perizie precedenti, né alla sua osservazione attuale (pag. 12-13 perizia).

Dopo aver descritto la valutazione medica e medico-assicurativa (sintesi della storia personale, professionale e sanitaria, descrizione della sua situazione psichica sociale e medica attuale; valutazione del percorso precedente di terapie, riabilitazioni, provvedimenti d’integrazione, discussione delle possibilità di guarigione; valutazione della coerenza e della plausibilità; valutazione di capacità, risorse e problemi), il dr. med. __________ ha risposto a tutti i quesiti posti dall’UAI ed ha stabilito che l’attore può essere presente tutto il giorno sul posto di lavoro, che nel complesso, alla luce della malattia psichiatrica in senso stretto, che risulta lieve, e considerato che i lavori di ufficio possono essere pianificati compatibilmente con le risorse energetiche, il calo del rendimento può essere collocato tra il 10 e il 20% (riduzione di rendimento medica del 15%). Lo specialista ha così potuto accertare che l’attore è abile al lavoro, dal punto di vista psichico, all’85%, da intendersi come presenza tutto il giorno e rendimento ridotto, e ciò, per quanto d’interesse per la presente causa, anche dal 1° gennaio 2018 (pag. 16 della perizia). Il medico ha rilevato che dal 17 ottobre 2017 il tono dell’umore si è mantenuto stabile, non vi sono stati ulteriori peggioramenti e la depressione si è assestata su una gravità lieve. Il perito, per quanto concerne la capacità lavorativa in un’attività confacente allo stato di salute dell’attore, ha stabilito che l’attività abituale risulta quella più adeguata, perché permette una flessibilità nell’impegno amministrativo, che consente di ridurre il più possibile l’impatto negativo della sintomatologia depressiva lieve, che l’interessato può essere presente tutto il giorno sul posto di lavoro e che nel complesso, alla luce della malattia psichiatrica in senso stretto che risulta lieve, e considerato che i lavori di ufficio possono essere pianificati compatibilmente con le risorse energetiche, il calo del rendimento può essere collocato tra il 10 e il 20% (riduzione di rendimento media del 15%). Lo specialista ha confermato che l’attore è abile al lavoro all’85%, da intendersi come presenza tutto il giorno, con rendimento ridotto.

Agli atti non vi è documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni del dr. med. __________.

Certo, il curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, attesta un’incapacità lavorativa del 50% dal 1° gennaio 2018 (cfr. doc. G), contestando, in numerose prese di posizione, le valutazioni della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, incaricata dall’assicuratore di valutare la capacità lavorativa dell’attore e la quale aveva concluso per una completa abilità dell’interessato (doc. F). Tuttavia, le considerazioni del medico curante del 16 gennaio 2018 (doc. G), del 19 febbraio 2018 (doc. U) e dell’11 aprile 2018 (doc. I), sono prive di una valutazione oggettiva e completa. Lo specialista, nel referto del 16 gennaio 2018, ritenuto anche dal dr. med. __________ nella perizia amministrativa, si limita a riassumere quanto accaduto senza indicare le ragioni delle sue conclusioni, mentre il 19 febbraio 2018, come evidenzia la dr.ssa med. __________ (doc. H), ha risposto alle domande poste dall’assicuratore senza tuttavia descrivere l’esame clinico, senza citare i farmaci prescritti (compresi i dosaggi), senza indicare, a parte la capacità di gestire lo stress, quali siano le funzioni mentali e psichiche compromesse. Nella presa di posizione dell’11 aprile 2018 il curante, riportando in gran parte lo stato di salute soggettivo dell’attore, non apporta elementi medici oggettivi atti a mettere in dubbio le successive convincenti e motivate valutazioni del dr. med. __________ (cfr. anche le considerazioni della dr.ssa med. __________ del 2 maggio 2018; doc. N).

La circostanza che le valutazioni del dr. med. __________, nel preciso caso di specie, non possono essere confermate, è comprovata dal contenuto della perizia amministrativa del dr. med. __________. Infatti, mentre ancora con il referto del 4 giugno 2018, il curante ha attestato la presenza di un’incapacità lavorativa del 50%, il perito amministrativo, visitando l’interessato pochi giorni dopo, a due settimane di distanza (14 giugno 2018 e 28 giugno 2018), ha potuto accertare, dopo un accurato esame dell’intera fattispecie, l’assenza di una incapacità lavorativa, intesa come riduzione del rendimento, superiore al 15% in media (10-20%; cfr. pag. 17 della perizia) nel periodo oggetto della presente vertenza.

Le divergenti opinioni del medico curante, dr. med. __________, non assurgono pertanto a contestazione qualificata e specifica della perizia amministrativa.

Non va qui dimenticato che, in ambito di assicurazioni sociali, il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

2.7. La censura dell’attore secondo cui la perizia del dr. med. __________ sarebbe contraddittoria laddove da una parte concluderebbe che è esigibile una presenza sul lavoro durante l’intera giornata con un calo del rendimento medio del 15% e dall’altra affermerebbe che l’interessato, quando non è in grado di lavorare, può procrastinare l’attività ad un altro giorno, ciò che comproverebbe che vi sono giorni o momenti di completa incapacità lavorativa, va respinta.

Lo specialista ha infatti spiegato i motivi per i quali ha ritenuto che l’attore può essere presente tutto il giorno sul posto di lavoro e che, alla luce della circostanza che la malattia psichiatrica in senso stretto risulta essere “lieve” e che l’interessato svolge lavori d’ufficio che possono essere pianificati compatibilmente con le sue risorse energetiche, il calo del rendimento varia tra il 10% ed il 20% (media del 15%).

Nello specifico il dr. med. __________ ha affermato che la ridotta efficienza cognitiva percepita dall’assicurato non giustifica alcun limite per gli aspetti strettamente amministrativi, poiché l’attore può organizzare le proprie attività pianificandole compatibilmente con le proprie risorse energetiche. Le relazioni sociali non sono compromesse e l’assicurato sta meglio al lavoro che a casa, dove invece aumentano i vissuti depressivi. Il dr. med. __________, ha rilevato soltanto una riduzione dell’efficienza globale nell’arco dell’anno lavorativo, che può essere intesa come calo di rendimento, legato al fatto che l’assicurato si trova talvolta in momenti psichici di maggiore difficoltà e deve delegare la propria attività a un sostituto. Questa riduzione di rendimento “è giustificabile solo in misura lieve”, compatibilmente con il quadro psicopatologico (pag. 15 della perizia). Da cui la conclusione secondo la quale l’interessato può essere presente tutto il giorno con un calo del rendimento variabile tra il 10% ed il 20% (media del 15%).

L’assicurato non può neppure essere seguito laddove afferma che il referto peritale può tutt’al più stabilire il suo stato di salute accertato al momento delle visite del giugno 2018, ma non può fornire indicazioni circa l’inabilità al lavoro di 10 mesi prima, segnatamente in seguito alla dimissione dalla Clinica __________ di __________ il 17 ottobre 2017. A torto. Infatti lo specialista ha precisato per quale motivo lo stato di salute, da tale data, non ha subito modifiche. Il dr. med. __________, come già evocato in precedenza, ha accertato che almeno dal 18 ottobre 2017 il tono dell’umore si è mantenuto stabile, non vi sono stati ulteriori peggioramenti e la depressione si è assestata su una gravità lieve (pag. 12 della perizia). Entrato in clinica con una depressione di media gravità, l’assicurato è stato dimesso con “miglioramento del quadro timico, attenuazione delle quote d’ansia, recupero delle funzionalità di base”. Lo specialista rileva che la stabilità è stata confermata dalla costanza della terapia antidepressiva di base, rimasta sostanzialmente invariata con Fluoxetina 2 cpr al giorno. Le modificazioni successive sono state effettuate sulla terapia ansiolitica, per garantire un miglior controllo dell’ansia e dell’insonnia di mantenimento, secondarie alla lieve depressione residua ed evitare una tendenza all’abuso di Xanax (pag. 12 della perizia).

L’attore, nelle sue conclusioni (doc. XXI), sostiene inoltre che il dr. med. __________ avrebbe rilevato che due fattori invalidanti non potrebbero essere presi in considerazione nella valutazione della capacità lavorativa, poiché non avrebbero a che fare con la malattia: la situazione economica generale (presenza di debiti di una certa importanza; andamento della sua ditta) e l’abuso di sostanze chimiche (segnatamente benzodiazepina), che gli erano peraltro state prescritte.

L’assicurato sostiene che si dovrebbe accertare se tali fattori causano un comportamento abnorme e se questo non sia amplificato da una tendenza psichica cronica che si acuisce se confrontato con determinate condizioni di vita frustranti. L’attore chiede pertanto di interpellare il perito amministrativo per un complemento, e meglio per sapere in quale misura le condizioni concrete della vita lavorativa (segnatamente le condizioni economiche) e l’abuso dei farmaci influiscono sull’incapacità lavorativa, indicando le modalità secondo le quali si manifesta l’incapacità al lavoro.

Egli chiede in sostanza una delucidazione del referto, che questo Tribunale, per i motivi che seguono, non ritiene necessaria.

Innanzitutto, come già rilevato dal TCA (cfr. da ultimo sentenza 36.2014.90 del 5 marzo 2015, consid. 10), disturbi psichici provocati sostanzialmente da problematiche sociali, culturali, professionali ed economiche, generalmente spariscono in caso di cambiamento ragionevolmente esigibile di queste condizioni. Si tratta di fattori esterni, non medici, che non hanno di per sé una valenza psicopatologica, poiché i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti; STCA 32.2013.114 del 17 marzo 2014 consid. 2.9; STCA 32.2008.216 del 17 giugno 2009).

È pertanto a ragione che il dr. med. __________, nel suo referto, valutando la coerenza e la plausibilità del comportamento dell’assicurato, nell’evidenziare la presenza di un’importante situazione debitoria, con ditta che presenta flessioni periodiche delle entrate “non tanto o non solo connesse alla psicopatologia dell’assicurato, quanto piuttosto ad una riduzione del numero di clienti che domandano i suoi servizi”, ha affermato che “di quest’ultimo aspetto bisogna tenere conto, perché esso è fonte di preoccupazione e mantiene o acuisce lo stato ansioso depressivo dell’assicurato e la sua apprensione generale per gli aspetti economici”. Pure correttamente lo specialista, dopo aver sottolineato la pressione determinata dal comportamento di creditori che destabilizzano emotivamente l’assicurato, ha concluso che una “simile situazione “persecutoria” destabilizzerebbe normalmente chiunque, provocando un peggioramento transitorio dello stato emotivo”.

Il perito amministrativo ha pure giustamente rilevato che la tendenza all’abuso di benzodiazepine “rappresenta un fattore non assicurato e quindi non può essere tenuta in conto per quantificare una riduzione del rendimento lavorativo”.

Infatti, secondo la giurisprudenza, le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]) non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro.

Certo, esse possono avere l'effetto di un danno alla salute invalidante se sono la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure hanno causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura organica della personalità affettiva (DTF 124 V 265, consid. 3c, pag. 268; vedi anche STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2, I 870/07 del 20 novembre 2007 consid. 3, I 556/06 del 13 settembre 2007 consid. 3.1, I 384/06 del 4 luglio 2007 consid. 4 e I 56/05 del 31 gennaio 2007 consid. 4 tutte con riferimenti). Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza di un danno alla salute fisica o mentale di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile di diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata (Pratique VSI 2001, pagg. 227-228, consid. 5 e 6; vedi anche STF 9C_620/2017 del 10 aprile 2018 consid. 2.2.1 e 8C_582/2015 dell’8 ottobre 2015 consid. 2.2.1 pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 3 pag. 7).

In concreto, la tendenza all’abuso di benzodiazepine era già presente nel periodo di cura presso il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che era intervenuto per il problema di gioco d’azzardo patologico, che figura ora quale patologia senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (F63.0), circa 15 anni prima dell’allestimento della perizia del 4 luglio 2018 del Dr. med. __________. Con la cessazione dell’assunzione di medicamenti e segnatamente di Xanax, la patologia è scomparsa (pag. 5 della perizia: “[…] Sin dall’età di 18 anni segnala problemi con il gioco d’azzardo, soprattutto al Casinò di __________ […] Circa 15 anni fa, percependo di “aver toccato il fondo” ha chiesto aiuto al Dr. __________, psichiatra di __________, per il problema di gioco d’azzardo patologico. È stato in cura per circa un anno, si è auto-diffidato dai Casinò ed ha risolto per diverso tempo il problema. All’epoca aveva assunto Truxal, Zoloft e Xanax. Tendeva ad abusa[re] di Xanax per controllare la sua ansia. Sono passati diversi anni durante i quali non ha toccato farmaci e non ha avuto problemi”, sottolineatura del redattore).

Ciò tende a far concludere che l’abuso di benzodiazepine non è la conseguenza del danno psichico, ma semmai che l’abuso del medicamento Xanax, prescrittogli dagli specialisti, porta ad un aumento dei disturbi.

Del resto, dopo che a causa dell’insorgere della patologia ansioso-depressiva nel gennaio 2017, gli era nuovamente stato prescritto Xanax, dal 18 gennaio 2018 quest’ultimo medicamento, proprio per evitare ulteriori possibili abusi, è stato sostituito con il Rivotril (pag. 8 della perizia: “Quale ansiolitico è stato prescritto Xanax 0,5 mg fino a 3 cpr al giorno, in seguito sostituito dal 18 gennaio 2018 con Rivotril 0,5 mg 4 cpr al giorno, in quanto l’assicurato tendeva ad abusa[re] di Xanax non sentendo l’ansia sufficientemente controllata”) e la patologia non ha più subito peggioramenti.

Per cui, anche se quando è più agitato tende ancora ad abusare del medicamento Xanax rimanente da alcune precedenti prescrizioni (pag. 8 della perizia), la tendenza ad abusare del citato medicamento è stata risolta con una modifica del farmaco da assumere e non incide pertanto più sulla capacità lavorativa dell’attore.

Alla luce di quanto esposto questo Tribunale deve concludere che il dr. med. __________ ha allestito un referto completo, privo di contraddizioni, dove ha minuziosamente descritto tutti gli elementi necessari per stabilire la capacità lavorativa dell’interessato in ambito psichiatrico, che non necessita di alcun complemento o delucidazione.

Il referto, al quale va attribuita piena forza probante, non presenta incongruenze e rispecchia i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi che precedono. Lo specialista si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’attore sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso di lui.

In queste condizioni il TCA deve confermare le conclusioni della perizia psichiatrica allestita dal dr. med. __________ il 4 luglio 2018 nell’ambito dell’incarico affidatogli dall’UAI.

Ne segue che l’attore dal 1° gennaio 2018 va considerato abile al lavoro in misura completa con riduzione del rendimento in media del 15% (10-20% al giorno).

Considerato che per l’art. __________ CGA l’incapacità lavorativa parziale sussiste quando il grado d’inabilità al lavoro è pari al 25% almeno, l’interessato non ha più diritto ad alcuna indennità.

2.8. In queste condizioni, il Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, segnatamente all’allestimento della perizia giudiziaria chiesta dalla convenuta, giacché gli atti prodotti dalle parti ed acquisiti dal Tribunale, segnatamente l’incarto AI, sono completi ed esaustivi e non necessitano di complementi (cfr. sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.9. Alla luce di quanto sopra esposto la petizione va respinta.

Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore, rappresentato da un avvocato esterno, vanno invece assegnate le ripetibili (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95, pag. 645 e n. 1 ad art. 114, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018 e sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018).

2.10. Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La petizione è respinta.

2.Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. AT 1 verserà a CV 1 fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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7

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47