Raccomandata
Incarto n. 36.2018.48
TB
Lugano 29 ottobre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 6 luglio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 maggio 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Nel 2017 RI 1, nata nel 1967, era affiliata presso CO 1 per l’assicurazione malattia obbligatoria LAMal, per un premio mensile di Fr. 408,45.
B. Il 9 giugno 2017 (doc. 1) la Cassa malati ha inviato all’assicurata la fattura per i premi semestrali da luglio a dicembre, con invito a pagare l’importo di Fr. 2'332,65 (Fr. 2'450,70 – Fr. 118,05 [rimborso del premio annuo ex art. 106 LAMal]) entro il 9 luglio.
C. Il 23 agosto 2017 (doc. 2) la Cassa malati le ha inviato un’ultima ingiunzione di pagamento, invitandola a pagare Fr. 2'835,10 entro il 27 settembre 2017, pena l’avvio della procedura d’incasso.
Questa somma comprendeva anche le partecipazioni ai costi LAMal del 30 aprile, del 10 e del 13 maggio 2017, conteggiate in Fr. 128,95 rispettivamente in Fr. 15.- e Fr. 313,40 e per le quali la Cassa malati ha emesso un richiamo e, solo per il primo conteggio, anche un sollecito maggiorato di Fr. 30.- (doc. 2).
D. L’11 ottobre 2017 (doc. 3) la Cassa malati ha avviato la procedura esecutiva che è sfociata nel precetto esecutivo n. __________ del 12 ottobre 2017 (doc. 4) fatto spiccare dall’Ufficio di esecuzione di __________, per un credito di Fr. 2'450,70 per premi LAMal da luglio a dicembre 2017 oltre a interessi del 5% dal 9 luglio 2017, di Fr. 339,30 per partecipazioni alle spese LAMal 30 aprile, 10 maggio e 13 maggio 2017, di Fr. 30.- per spese di ingiunzione e di Fr. 95.- per commissione d’incasso, a cui si aggiungevano le spese di esecuzione di Fr. 73,30.
La decisione di rigetto dell’opposizione del 9 gennaio 2018 (doc. 5) della Cassa malati include, oltre al credito per prestazioni dall’assicurazione malattia obbligatoria di Fr. 2'790.-, agli interessi su Fr. 2'450,70 e alle spese di ingiunzione, anche le spese di esecuzione di Fr. 73,30 e l’opposizione è stata rigettata definitivamente per l’importo di Fr. 2'988,30 oltre ai citati interessi. La creditrice ha quindi invitato l’assicurata a saldare l’ammontare di Fr. 3'050,05, comprensivo dell’interesse fino a quel giorno.
E. All’opposizione del 15 febbraio 2018 (doc. 8) ha fatto seguito la decisione su opposizione del 29 maggio 2018 (doc. A1), con cui CO 1 ha confermato l’obbligo dell’assicurata di pagare i premi LAMal dei mesi da luglio a dicembre 2017, così pure le partecipazioni ai costi LAMal del 30 aprile, del 10 e del 13 maggio 2017 e che, oltre al capitale, sono dovuti gli interessi di mora, le spese di sollecito, i costi di riscossione e le spese esecutive. L’opposizione è stata quindi respinta e confermato il rigetto definitivo dell’opposizione al PE per Fr. 2'988,30, più interessi su Fr. 2'450,70 dal 9 luglio 2017.
F. Con ricorso del 6 luglio 2018 (doc. I) RI 1 ha spiegato di non essere riuscita a pagare i premi di Cassa malati a causa delle sue vicissitudini personali e ha riconosciuto di esserne debitrice, contestando le spese accollatele che ha ritenuto esorbitanti. La ricorrente ha altresì messo in dubbio l’ammontare del suo debito, affermando di avere avuto diritto in passato alla riduzione del premio di Cassa malati, perciò ha chiesto al Tribunale di verificare questo suo diritto “per poter recuperare il sussidio” (pag. 2), il conteggio dei sussidi già intervenuti e quelli fino ad oggi.
G. Il 31 agosto 2018 (doc. III) CO 1 ha risposto che la ricorrente non era in grado di provare la tempestività del ricorso, perciò ha chiesto al TCA di non entrare nel merito dello stesso.
Ad ogni modo, in virtù dell’art. 90 OAMal sull’obbligo di pagare in anticipo i premi e degli artt. 65 LAMal e 106 OAMal relativi al diritto alla riduzione dei premi, la Cassa malati ha affermato che i premi assicurativi sono dovuti a prescindere dal fatto se siano adempiuti o no i requisiti per il diritto ai sussidi cantonali. Pertanto, l’assicuratore è legittimato a chiedere alla ricorrente il pagamento dei premi LAMal e delle partecipazioni ai costi (art. 64 LAMal) per il periodo in esame, non senza dimenticare che la ricorrente stessa ha riconosciuto questo debito e che la Cassa malati non può entrare nel merito della questione dei sussidi che le sono stati revocati.
H. La ricorrente, che ha chiesto una proroga per produrre nuovi mezzi di prova (doc. VI) e che il TCA non le ha concesso (doc. VII), non ha formulato ulteriori osservazioni.
considerato in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
La Cassa malati ha chiesto al TCA di non entrare nel merito del ricorso, ritenendo che spetti alla ricorrente dimostrarne la tempestività e poiché quest’ultima non l’ha dimostrata, l’assicuratore non ha dunque ritenuto tempestivo il memoriale ricorsuale.
Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia (art. 60 cpv. 2 LPGA).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Secondo l'art. 38 cpv. 2 LPGA, se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato.
Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv. 2bis LPGA).
Per il cpv. 3 dell'art. 38 LPGA, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121).
Secondo giurisprudenza un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).
Detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (STF 2A.271/2001 del 3 luglio 2001).
Nella DTF 134 V 49, al considerando 4 il Tribunale federale ha stabilito che la finzione riconosciuta, in passato, in applicazione analogica della giurisprudenza in materia di spedizioni a una bucalettere o presso una casella postale, pure in presenza di un ordine di trattenuta della corrispondenza e secondo la quale un invio raccomandato si considera notificato al più tardi l'ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario (DTF 123 III 492), mantiene la sua validità anche sotto l'imperio del nuovo diritto - ora in analogia all'art. 38 cpv. 2bis LPGA (nonché all'art. 44 cpv. 2 LTF e all'art. 20 cpv. 2bis PA).
Questa soluzione è stata ribadita ancora di recente (STF 9C_823/2016 del 27 gennaio 2017), laddove il Tribunale federale ha dapprima ricordato che l’invio postale è in principio reputato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente e poi ha evidenziato che quando il destinatario indica quale indirizzo una casella postale, la notifica interviene il giorno del ritiro effettivo, ma al più tardi l’ultimo giorno del termine di 7 giorni (DTF 123 III 492).
Va infine evidenziato che la possibilità concessa dalla Posta Svizzera di protrarre il periodo di giacenza dell’invio non permette in alcun modo di posticipare il momento della notificazione, determinante per il computo dei termini ricorsuali, la quale interviene per legge al più tardi e in ogni caso il 7° giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna (DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018).
Il recapito è quindi avvenuto oltre il termine di sette giorni di giacenza e dunque occorre considerare la notificazione come fittizia rispettivamente applicare l’art. 38 cpv. 2bis LPGA, secondo cui una comunicazione consegnata contro firma è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito, ciò che corrisponde, in concreto, al giorno di mercoledì 6 giugno 2018.
Di conseguenza, il termine di 30 giorni per impugnare questa decisione su opposizione (art. 60 cpv. 1 LPGA) è iniziato a decorrere dal giorno seguente la notifica (art. 38 cpv. 1 LPGA), ossia da giovedì 7 giugno 2018, ed è giunto a scadenza venerdì 6 luglio 2018, come peraltro riconosciuto dall’assicurata stessa.
Il ricorso al TCA spedito proprio il 6 luglio 2018 e pervenuto il 9 luglio seguente alla scrivente autorità giudiziaria (cfr. busta di intimazione) è pertanto senza dubbio tempestivo.
La circostanza che l’assicurata aveva prolungato il termine di giacenza della corrispondenza presso l’Ufficio postale fino al 25 giugno 2018 e che grazie a ciò ha potuto ritirare la decisione su opposizione l’11 giugno 2018, è dunque ininfluente.
Il ricorso del 6 luglio 2018 va quindi ritenuto tempestivo e il TCA deve dunque entrare nel merito delle contestazioni sollevate dalla ricorrente.
nel merito
L’assicurata ha altresì contestato le spese amministrative addebitatele dalla Cassa malati, siccome eccessive.
Va evidenziato che la decisione in tema di sussidi non compete alla Cassa malati, ma alla Cassa cantonale di compensazione – Ufficio prestazioni. Nella decisione impugnata la Cassa malati non poteva formalmente pronunciarsi in tema di riduzione dei premi, e correttamente, non ha deciso nulla in merito, perciò il TCA non deve esaminare nel merito la questione del diritto dell’assicurata alla riduzione dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria.
Peraltro, la ricorrente non ha prodotto alcuna decisione della Cassa cantonale con cui le è stato riconosciuto, per il periodo dei premi reclamati qui da CO 1, una riduzione del premio. Inoltre, va osservato che dal documento 8 della Cassa malati si deduce che una sua collaboratrice ha eseguito una verifica presso l’amministrazione competente, accertando che per il 2017 “non ci risulta nessuna” riduzione.
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata e meglio il pagamento da parte dell’assicurata di premi LAMal e partecipazioni ai costi.
La questione concernente il diritto ai sussidi di Cassa malati esula dalla presente vertenza ed è dunque irricevibile.
Si ripete che la Cassa malati ha accertato direttamente presso l’autorità cantonale competente che l’assicurata ne ha avuto diritto solo da aprile a dicembre 2016 (doc. 8).
Inoltre, sul capitale di Fr. 2'450,70 sono stati calcolati gli interessi di mora del 5% dal 9 luglio 2017. Occorrerà infine verificare se, di conseguenza, la Cassa malati può ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare il 12 ottobre 2017 dall’Ufficio esecuzione di __________.
Per l’art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal, la partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
Giusta l’art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale.
A norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
Per l’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
Questi premi e queste partecipazioni non sono infatti ancora stati soluti dall’assicurata e ciò in manifesta violazione dell’art. 90 OAMal e dell’art. 64 LAMal.
Non facendo dunque fronte ai suoi obblighi legali, è a giusta ragione che CO 1 ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti della ricorrente per recuperare le somme scoperte.
I crediti di Fr. 2'450,70 per i premi e di Fr. 339,30 per le partecipazioni (Fr. 128,95 + Fr. 15.- + Fr. 313,40 – Fr. 118,05 [rimborso del premio annuo secondo l’art. 106 LAMal]), così come risulta dal precetto esecutivo n. __________ e dalla susseguente decisione su opposizione, vanno dunque confermati.
Nella DTF 125 V 276, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
In concreto le Condizioni generali d’assicurazione (CGA) __________ prevedono all’art. 14.2 che i costi amministrativi quali per esempio le spese d’ingiunzione e le commissioni d’incasso, dovuti alla mora del pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi sono a carico della persona assicurata. Per l’art. 14.3 CGA se alla scadenza del termine di pagamento la persona assicurata non avrà saldato il suo debito, le sarà inviato un richiamo scritto con l’indicazione delle conseguenze della mora e la concessione di un termine supplementare alla cui scadenza si potrà avviare l’esecuzione.
Le spese di sollecito di Fr. 30.- e la commissione d’incasso di Fr. 95.-, peraltro proporzionate rispetto all’ammontare complessivo richiesto, dovute a colpa dell'assicurata medesima che non ha pagato nei termini quanto domandato e che trovano il loro fondamento nell’art. 105b cpv. 2 OAMal e nell’art. 14.2 CGA, vanno pertanto confermate.
" 10.
All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…)
10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”.
Queste spese esecutive non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA 36.2004.79 del 14 settembre 2004; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).
Pertanto, queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa malati resistente, nell’evenienza concreta l’importo di Fr. 73,30 va dunque stralciato dalla somma dovuta dalla ricorrente.
Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).
Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
In specie, trattandosi di premi semestrali pretesi dalla Cassa malati con il conteggio dei premi del 9 giugno 2017 e pagabili entro il 9 luglio 2017, gli interessi del 5% sono dunque dovuti dall’inizio della decorrenza del semestre e quindi dal 1° luglio 2017.
Considerato però che l’assicuratore malattia ha richiesto detti interessi (soltanto) dal 9 luglio 2017 e che questa decorrenza risulta più favorevole alla debitrice, va ritenuta questa data a partire dalla quale la Cassa malati conteggerà gli interessi del 5% sui premi di Fr. 2'450,70.
Ne discende che l'opposizione della ricorrente al PE n. __________ emanato il 12 ottobre 2017 dall’UE di __________ deve essere rigettata in via definitiva limitatamente alla cifra esposta, corrispondente a Fr. 2'450,70 per i premi LAMal da luglio a dicembre 2017 e a Fr. 449,30 per le partecipazioni ai costi LAMal, dedotto il rimborso dei premi ex art. 106 LAMal di Fr. 118,05 e aggiunte le spese amministrative di Fr. 125.-. Va poi rigettata anche l’opposizione agli interessi di mora del 5% dal 9 luglio 2017 su Fr. 2'450,70.
Il costo della procedura esecutiva segue invece l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da parte del giudice amministrativo.
Il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto e la decisione impugnata parzialmente confermata.
La procedura ricorsuale è retta dal diritto cantonale. Tuttavia, essa deve soddisfare determinati requisiti (art. 61 LPGA).
Se e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF 114 V 86, cfr. anche STFA del 27 novembre 2006, I 452/05, I 456/05).
Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 lett. g LPGA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pag. 180 segg.).
L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).
Nell'evenienza in esame, i presupposti perché un avvocato che agisce in causa propria possa eccezionalmente pretendere un'indennità per la sua attività personale non sono dati (STFA del 20 novembre 2001, H 388/99, in cui viene rinviato alle DTF 122 V 151 consid. 9 e 110 V 136 consid. 7). Infatti, la causa non è complessa ed il lavoro svolto non ha manifestamente impedito notevolmente l’attività professionale dell'avvocato.
La pretesa d'indennità per ripetibili deve pertanto essere negata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.1. La ricorrente è riconosciuta debitrice di CO 1 dell'importo complessivo di Fr. 2'790.- per premi LAMal e per partecipazioni ai costi, oltre a Fr. 125.- di spese amministrative e agli interessi del 5% su Fr. 2'450.- dal 9 luglio 2017.
1.2. Per gli importi di cui al punto 1.1 (Fr. 2'915.-) l’opposizione interposta dall’assicurata al PE n. __________ del 12 ottobre 2017 emesso dall’UE di __________ è rigettata in via definitiva
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato La segretaria
Ivano Ranzanici Stefania Cagni