Raccomandata
Incarto n. 36.2018.21
cs
Lugano 11 giugno 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2018 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 6 marzo 2018 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Il 23 giugno 2011 RI 1, nata nel 1967, ha inoltrato una domanda di riduzione del premio dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie (RIPAM) per l’anno 2012, indicando di avere una figlia minorenne nata nel __________, di essere divorziata e di essere salariata (doc. 3). L’interessata non ha compilato, ed ha dunque lasciato in bianco, la parte del formulario relativa ad un eventuale convivente.
B. Con decisione del 23 novembre 2011 la Cassa cantonale di compensazione ha accolto la domanda ed ha riconosciuto, per il 2012, un importo RIPAM di fr. 2'454 a favore di RI 1 e di fr. 579.60 a favore della figlia (doc. 4).
C. Dopo aver accertato, nell’ambito della richiesta del sussidio per l’anno 2017, che RI 1 convive con __________, il 28 febbraio 2017 l’amministrazione ha ricalcolato il diritto dei conviventi alla riduzione dei premi per l’anno 2012, respingendola (doc. 6).
D. Con decisione su reclamo del 20 luglio 2017 la Cassa cantonale di compensazione ha confermato la propria decisione, rilevando che RI 1 e __________ vanno considerati conviventi perlomeno già dall’anno 2010 e dunque le loro partite fiscali sono da ritenere congiuntamente (doc. 9, pag. 14).
E. Il 27 ottobre 2017, accertato che la predetta decisione su reclamo è cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa di compensazione ha chiesto ad RI 1 di restituire l’ammontare di fr. 3'033.60 percepito nel 2012, evidenziando che per gli anni dal 2013 al 2016 gli importi sarebbero stati chiesti in restituzione direttamente dall’assicuratore. In calce alla decisione è stato fatto presente che qualora non fosse stata d’accordo con l’importo da restituire l’interessata avrebbe potuto inoltrare reclamo all’amministrazione e che se la restituzione dovesse costituire un onere troppo grave l’assicurata avrebbe potuto chiedere il condono (doc. 9).
F. Il 6 novembre 2017 RI 1 ha inoltrato una “richiesta condono restituzione RIPAM 2012”, affermando che chiede “il condono della restituzione dei premi” poiché il suo reddito non le permette di restituire l’importo domandato avendo già dovuto versare all’assicuratore malattie fr. 9'832.80 per il rimborso RIPAM dal 2013 al 2016, rilevando tra le altre cose che “la mia “convivenza” con il signor __________ non era da reputare tale in quanto: non vi sono figli in comune, non avevo alcun vantaggio, ed inoltre non ho abitato a __________ per più di 6 mesi consecutivi” (doc. 10).
G. Con decisione del 19 dicembre 2017 (doc. 11), confermata dalla decisione su reclamo del 6 marzo 2018 (doc. 13), la Cassa ha respinto la domanda di condono, affermando non essere adempiuta la condizione della buona fede poiché l’interessata nel formulario tendente alla richiesta della riduzione del premio non ha indicato il nominativo di __________.
H. RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo chiedendo che “la decisione impugnata sia annullata e che la richiesta di condono formulata dalla sottoscritta il 7 novembre 2017 venga accettata” (doc. I). L’insorgente evidenzia che già nel 2012 si trovava in una situazione difficile e pertanto si sentiva pienamente nella condizione di continuare a beneficiare della RIPAM. La ricorrente afferma poi che “la stessa decisione conclude in modo apodittico che la sottoscritta era in una situazione di convivenza con il signor __________ (come se la convivenza venisse celebrata con un atto ufficiale) senza tenere conto del fatto che quest’ultimo in quel momento viveva con la propria madre in un proprio appartamento e con una propria economia domestica (di cui la sottoscritta non ha mai beneficiato). In simili circostanze considerare che nel 2012 la mancata compilazione dello spazio dedicato alle “generalità del convivente” nell’apposito modulo della RIPAM abbia configurato un atto doloso o una grave negligenza appare alla sottoscritta un manifesto abuso che non può essere accettato”.
I. Con risposta del 27 aprile 2018 la Cassa chiede la reiezione del ricorso, ribadendo che la buona fede della ricorrente non può essere riconosciuta (doc. V).
in diritto
In ordine
Infatti con sentenza 36.2017.83-86 del 4 dicembre 2017 il TCA si è già espresso in merito ad un caso simile a quello in esame.
Questo Tribunale è competente ad esaminare il gravame nel merito.
Il 27 ottobre 2017 l’amministrazione ha invitato l’interessata a versare l’ammontare di fr. 3'033.60, indicando la possibilità di inoltrare reclamo contro l’importo da restituire e di inoltrare una richiesta di condono se la restituzione dovesse costituire un onere troppo grave (doc. 9).
Il 6 novembre 2017 l’insorgente ha inoltrato una “richiesta condono restituzione RIPAM 2012”, chiedendo il “condono della restituzione dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie LAMal per l’anno 2012 (…)” (doc. 10).
Il 19 dicembre 2017 la Cassa ha emanato una decisione relativa alla “richiesta di condono” (doc. 11) e il 1° gennaio 2018 l’interessata ha inoltrato reclamo chiedendo “di voler riesaminare la mia richiesta di condono” (doc. 12).
Il 6 marzo 2018 l’amministrazione ha emanato la decisione su reclamo “in materia di condono della restituzione di riduzioni di premio dell’assicurazione malattie obbligatoria indebitamente percepite per l’anno 2012” (doc. 13).
Con il ricorso del 22 marzo 2018 l’insorgente ha chiesto “che la decisione impugnata sia annullata e che la richiesta di condono formulata dalla sottoscritta il 7 novembre 2017 venga accettata” (doc. I; cfr. anche pag. 2 laddove l’insorgente afferma che “può anche – grande sforzo emotivo oltre che finanziario – rassegnarsi di fronte alla richiesta di restituzione della RIPAM 2013-2016 formulata dalla Cassa malati, ma non riesce a comprendere e ad accettare il diniego del condono deciso dalla Cassa cantonale (…)”).
Ne segue che unico oggetto del contendere è la richiesta di condono della restituzione della riduzione del premio LAMal del 2012 (cfr. a questo proposito la sentenza 8C_308/2011 dell’11 agosto 2011; per un caso in cui invece il TF ha ritenuto che era contestata la decisione di restituzione: sentenza 8C_77/2018 del 30 aprile 2018; cfr. anche la sentenza 36.2014.92 del 24 dicembre 2014).
Nel merito
Ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LCAMal, nella versione vigente dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato, o nei casi di perdita del diritto alle prestazioni complementari all’AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore in precedenza), prevede che alla restituzione e al condono dell’obbligo di restituzione è applicabile, per analogia, la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.
Per l’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 OPGA se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Secondo l’art. 4 cpv. 2 OPGA determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.
L’art. 4 cpv. 4 OPGA prevede che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.
Sul condono è pronunciata una decisione (art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà".
Secondo la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi, qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.
Per quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento ed è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta infatti ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
Va invece esaminato se l’interessata ha compilato correttamente il formulario per la richiesta del sussidio del 2012 e se può di conseguenza far valere la propria buona fede.
In concreto il modulo per la domanda di riduzione del premio LAMal per il 2012 prevedeva, accanto ai dati della persona richiedente, di indicare anche i dati del “coniuge/convivente /Partner registrato” (doc. 3).
Dalle tavole processuali emerge che l’insorgente ha riempito il formulario in data 23 giugno 2011, lasciando in bianco lo spazio riferito all’eventuale convivente e non indicando alcunché (doc. 3).
Ora, nelle istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta, l’amministrazione ha reso attenti gli assicurati che “a partire dall’anno 2012 nel nostro Cantone entrerà in vigore un nuovo sistema di attribuzione delle riduzioni di premio LAMal che prevede due importanti cambiamenti: (…) l’introduzione del nuovo concetto di unità di riferimento” (grassetto e sottolineatura in originale, allegato doc. 3). Circa l’unità di riferimento le istruzioni prevedono che essa “stabilisce la cerchia di persone da considerare per il calcolo della riduzione dei premi ed è costituita: (…) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (…)” (doc. 3).
Le istruzioni sono chiare e non sono soggette ad interpretazione alcuna. Se vi è una convivenza stabile, l’assicurato è tenuto ad indicare nel formulario anche i suoi dati. Non vi è alcuna ambiguità circa i termini utilizzati.
Certo. Le istruzioni non precisano in cosa consiste una convivenza “stabile”. Tuttavia, come rileva l’amministrazione in sede di risposta, non spetta all’assicurata interpretare lo scopo o l’importanza delle informazioni espressamente richieste. La formulazione della domanda, esplicita circa la presenza di un convivente, avrebbe semmai dovuto far ritenere all’assicurata che tale aspetto aveva un’incidenza sul diritto alla riduzione del premio.
In caso di dubbio e se avesse ritenuto necessario ottenere ulteriori informazioni, l’insorgente avrebbe potuto contattare la Cassa, come indicato in fondo alle istruzioni, alfine di accertare se il suo caso rientrava in quelli previsti dalla modifica di legge. Tanto più che l’amministrazione ha espressamente reso attenti tutti gli assicurati della modifica delle norme aggiungendo, nelle istruzioni, che “è quindi possibile che nel suo caso specifico, rispetto agli anni scorsi, vi siano delle importanti modifiche con riferimento sia al diritto che all’importo della riduzione di premio LAMal” (doc. 3, grassetto in originale; cfr. anche sentenza 36.2017.83-86 del 4 dicembre 2017). Non va poi dimenticato che con sentenza 36.2016.122-125 del 21 febbraio 2017 il TCA, in un caso in cui l’assicurato sosteneva di non essere al corrente delle norme entrate in vigore nel 2012, ha già rilevato che “la pubblicazione sul BU delle modifiche legislative è circostanza che non può essere sfuggita al ricorrente. Le modifiche (e l’adozione) di norme legali – presunte note (nemo censetur ignorare legis) – non debbono fare oggetto di informazione individuale al cittadino, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente” (consid. 2.6).
Del resto, l’interessata non ha informato la Cassa di compensazione neppure negli anni seguenti, 2013-2016, qui non contestati, allorché, visto il tempo trascorso, la stabilità della convivenza doveva apparire in maniera ancora più evidente.
In queste circostanze, accertato che l’omissione nel segnalare la convivenza ha avuto un’incidenza diretta sul calcolo della prestazione e che dunque la ricorrente ha commesso, perlomeno, una negligenza grave, la buona fede ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA (e 4 OPGA) non può essere riconosciuta (cfr. sentenza 36.2017.83-86 del 4 dicembre 2017).
Alla luce di quanto sopra esposto, senza che sia necessario esaminare il requisito della grave difficoltà, la domanda di condono deve essere respinta.
Di conseguenza la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti