Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2017.89
Entscheidungsdatum
13.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 36.2017.89

cs

Lugano 13 giugno 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 13 ottobre 2017 di

AT 1 rappr. da: RA 1

contro

CV 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. AT 1, nato il __________ 1958, dal maggio 2002 alle dipendenze della succursale di __________ della __________ come __________, è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia per il tramite del proprio datore di lavoro presso CV 1 (di seguito: CV 1).

1.2. Il 14 novembre 2016 il dr. med. __________, FMH medicina generale, ha notificato all’assicuratore una completa inabilità lavorativa di AT 1 a causa di uno stato depressivo reattivo acuto dal 20 ottobre 2016 (doc. H; cfr. anche notifica del 3 novembre 2016 [doc. VIII/1]). Sulla base delle certificazioni della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha visitato AT 1 il 9 novembre 2016 su incarico di CV 1 (doc. N), l’assicuratore ha ritenuto l’interessato completamente abile al lavoro dal 21 novembre 2016 ed ha sospeso il versamento delle prestazioni (doc. L).

1.3. Il 25 novembre 2016 AT 1 è stato licenziato dalla __________ con effetto al 28 febbraio 2017 (doc. D). Il 24 febbraio 2017 il datore di lavoro, “nella denegata ipotesi che la disdetta comunicatale risultasse a posteriori nulla”, a titolo prudenziale ha disdetto il contratto per il 31 maggio 2017 (doc. Z).

1.4. AT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato una petizione al TCA con la quale chiede di accertare che la disdetta del 25 novembre 2016, rispettivamente del 24 febbraio 2017 sono nulle ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO e che l’assicuratore sia condannato a versargli l’importo di fr. 78'983.30 oltre interessi al 5% dalla data della petizione (doc. I) a titolo di indennità giornaliere per l’incapacità lavorativa fino al 30 giugno 2017. L’interessato contesta le valutazioni della dr.ssa med. __________ sulla base delle certificazioni del proprio curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e chiede che venga allestita una perizia medica e che vengano sentiti quali testi la dr.ssa med. __________, il dr. med. __________ ed il dr. med. __________. Egli richiama inoltre la polizza assicurativa dalla convenuta e l’attestato dell’ultimo pagamento del salario mensile nel 2016 dalla __________.

1.5. Dopo aver chiesto (doc. III), ed ottenuto (doc. IV), una proroga, l’assicuratore, rappresentato dall’avv. RA 2, ha chiesto la reiezione della petizione con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

1.6. Il 29 novembre 2017 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza di discussione, da cui è emerso quanto segue:

" (…)

Parte convenuta tende ad evidenziare qui come il tema della validità o meno del licenziamento sia relativo poiché dà atto che la notifica dell’inabilità lavorativa è avvenuta il 3 novembre 2016 e la nascita del diritto a prestazione assicurativa è antecedente alla disdetta del rapporto di lavoro.

L’assicurato precisa di essere stato inizialmente dal dott. __________ nel corso del 2013 per un problema di natura privata non legato all’attività professionale e di avere avuto sostegno da parte del medico senza l’ausilio di medicine specifiche se non in qualche occasione un sussidio per dormire.

Diverso invece quanto avvenuto nel corso del 2016 con gli eventi che hanno portato alla rottura del rapporto di lavoro, la presa a carico è stata importante, settimanalmente l’assicurato vedeva il curante, quando era necessario lo contattava telefonicamente e sono stati amministrati medicamenti.

Le parti danno atto che agli atti sono contenuti diversi scritti sia del medico curante che della incaricata dell’assicuratore, in particolare la notazione della dr.ssa __________ del 17.11.2016 (doc. N), la ulteriore presa di posizione della stessa del 14.12.2016 che replica ad una certificazione del curante del 3.12.2016 ed un’ultima presa di posizione del 21.2.2017. D’altro canto l’assicurato ha prodotto l’appena citato doc. O certificazione del curante del 3.12.2016 e il puntuale scritto 12.2.2017 sempre del dott. __________. Le parti danno atto delle contrapposizioni specifiche dei due psichiatri, in particolare delle contrapposizioni relative alla gravità della patologia e i suoi effetti sulla capacità lavorativa dell’assicurato. L’assicurato dà atto che con il 1° luglio 2017 egli ha recuperato la capacità lavorativa piena secondo il suo curante, medico che vede comunque ancora anche se con meno frequenza e dal quale è comunque sempre assistito.

Parte attrice ribadisce la sua richiesta di erigere una perizia nella misura in cui il Tribunale non condividesse le valutazioni del curante.

Parte convenuta si rimette al giudizio del Tribunale circa la necessità di erigere una perizia facendo notare la difficoltà del perito incaricato di esprimersi a un anno di distanza dagli eventi.

Parte attrice precisa che l’indicazione imprecisa della parte convenuta contenuta nella petizione del 13.10.2017 va corretta nel senso che l’effettiva parte convenuta CV 1. Parte convenuta ha evidenziato questo aspetto nel suo allegato di risposta ma non ha postulato nulla a livello di petitum ed è senz’altro d’accordo che si proceda alla sostituzione della parte ai sensi dell’art. 83 CPC.

La parti danno atto che l’entità delle indennità postulate dall’attore deve essere rettificata nell’importo di fr. 33'757.25 pari alle indennità dei mesi di aprile, maggio e giugno 2017 per un importo giornaliero fr. 370.95.

Vengono prodotti dall’assicuratore l’annuncio di sinistro allestito dalla __________ il 3.11.2016 ed uno scritto dell’avv. __________, per conto della __________ ai patrocinatori delle parti di data 19.10.2017 (doc. VIII/1-2).” (doc. VIII)

1.7. Il 7 dicembre 2017 la convenuta ha informato il TCA che le parti non sono addivenute ad alcuna transazione e che concordano con l’allestimento di una perizia (doc. X).

1.8. Il 13 dicembre 2017 il giudice delegato del TCA ha nominato quale perita la dr.ssa med. PE 1, alla quale ha sottoposto i quesiti peritali che le parti avrebbero potuto completare entro il 21 dicembre 2017 (doc. XII).

1.9. La convenuta ha informato il TCA di non avere ulteriori quesiti (doc. XIII), mentre l’attore è rimasto silente.

1.10. Il 28 marzo 2018 la dr.ssa med. PE 1 ha prodotto il referto peritale (doc. XV), trasmesso alle parti per osservazioni (doc. XVI). Dopo aver chiesto (doc. XVII) ed ottenuto (doc. XVIII), una proroga, la convenuta ha ribadito la richiesta di reiezione della petizione, allegando una presa di posizione della dr.ssa med. __________ del 19 aprile 2018 (doc. XIX+1).

1.11. Chiamata ad esprimersi in merito (doc. XX), la dr.ssa med. PE 1 ha presentato la sua presa di posizione il 16 maggio 2018 (doc. XXI), trasmessa alle parti per osservazioni (doc. XXII).

1.12. L’attore ha confermato le sue richieste (doc. XXIII), mentre la convenuta ha ribadito che deve essere dato peso decisivo alle considerazioni della dr.ssa med. __________ ed ha affermato che:

" (…) La stessa perita conferma di aver eseguito la propria perizia, basandosi soprattutto sulle considerazioni soggettive espresse dal peritato durante la recente visita. La perizia non contiene invece conclusioni che si basano su elementi oggettivi e scientifici.

A mente della scrivente assicurazione, si tratta di un fenomeno noto alla dottrina medica. In un convegno tenutosi a Berna il 7/8.06.2013 dal tema “Brennpunkt Arztzeugnis” è stato sostenuto dai professori Tschudi di Basilea a Bischoff di Losanna, con riferimento alla letteratura medica internazionale (Wahlström et a.. 2004 e Ernst Zeller, Krankheit und Arbeitsunfähigkeit, Zurigo, 2007) che, durante una prima visita medica (ma anche perizia), un paziente ottiene nel 95% dei casi una attestazione di inabilità lavorativa, nonostante la mancanza di un motivo medico sufficiente. Il dr. __________, che aveva a suo tempo riportato questi principi, diceva che queste considerazioni erano note anche alla giurisprudenza (…)” (doc. XXV)

in diritto

in ordine

2.1. Di regola, il deposito dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1 CPC, determina in modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è inammissibile per l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte durante un processo in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la presentazione della petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome priva di legittimazione passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece fornita (Francesco Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a edizione, 2017, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali (art. 1-196), pag. 397, n. 1 ad art. 83, pag. 397). L’azione andrà respinta e l’attore dovrà promuoverne una seconda contro la parte legittimata passivamente (Trezzini, op. cit., loc. cit.). La sostituzione di una parte costituisce infatti un’eccezione e, di norma, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, per il quale se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte (sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale), necessita del consenso della controparte (cfr. Balz Gross, Roger Zuber, in: Berner Kommentar edizione 2012, ZPO Band I, art. 1-149 ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I-III, n. 2-3 ad art. 83, pag. 894-895 e seguenti).

La modifica dell’identità soggettiva del procedimento distingue l’istituto della sostituzione delle parti, rispetto alla mera correzione nella designazione di parte, che non corrisponde ad una sostituzione bensì, per l’appunto, ad una mera correzione nell’indicazione erronea di una parte che resta la medesima, stante la natura puramente redazionale dell’errore. Questa rettificazione è possibile soltanto se può essere escluso qualsiasi rischio di confusione (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 83, pag. 397).

In concreto l’attore ha inoltrato la petizione contro __________ (doc. I), che esercita l’assicurazione sociale contro le malattie ai sensi della LAMal.

L’assicurazione contro la perdita di guadagno è tuttavia esercitata da CV 1 (cfr. art. __________ delle condizioni generali d’assicurazione, edizione __________, applicabile al caso di specie [cfr. doc. BB]).

In sede di udienza l’assicuratore ha affermato di essere “senz’altro d’accordo che si proceda alla sostituzione della parte ai sensi dell’art. 83 CPC” (doc. VIII).

Ne segue, in applicazione dell’art. 83 cpv. 4 CPC, che convenuta in causa è la CV 1.

Nel merito

2.2. Per quanto concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come emerge da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentag-geldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).

La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).

Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).

Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

2.3. Ai sensi dell’art. __________ CGA l’assicurazione contro la perdita di guadagno si prefigge la copertura della perdita di guadagno causata da incapacità lavorativa a seguito di malattia.

Per quanto il contratto d’assicurazione o le CGA non prevedono regolamentazioni di natura diversa, si applicano le disposizioni della LCA (art. __________ CGA).

Per l’art. __________ CGA l’ammontare dell’indennità giornaliera è concordato tra il contraente e l’assicuratore.

L’art. __________ CGA prevede che l’indennità giornaliera si calcola come 365a parte della perdita di guadagno assicurato medio di un anno. L’indennità giornaliera viene corrisposta per ogni giorno di calendario.

Secondo l’art. __________ CGA per i lavoratori dipendenti la base di calcolo è data dal reddito da lavoro dipendente venuto meno a causa del sinistro. Quale reddito da lavoro dipendente venuto meno si considera l’ultimo salario soggetto AVS percepito presso il contraente prima del sinistro, comprensivo delle quote salariali non ancora versate per le quali sussiste un diritto legale. Quote esenti da imposte fiscali o AVS per persone in età AVS non influiscono sull’ammontare della base di calcolo (…).

Per l’art. __________ CGA si considera malattia qualsiasi pregiudizio della salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o trattamento medico e provochi un’incapacità al lavoro.

Secondo l’art. __________ CGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente accettabile nella professione o nel campo d’attività abituale. Se l’incapacità al lavoro dura più di 30 giorni, possono essere prese in considerazione anche le mansioni accettabili di un’altra professione o campo di attività. L’incapacità lavorativa parziale sussiste quando il grado d’inabilità al lavoro è pari al 25% almeno.

L’art. __________ CGA prevede che è considerata incapacità di guadagno la perdita, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, persistente anche dopo cure adeguate e tentativi di reinserimento, delle possibilità di guadagno su un mercato del lavoro considerato stabile. Per valutare l’esistenza di un’incapacità di guadagno vanno considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Un’incapacità di guadagno viene considerata tale solo se non risulta insormontabile da un punto di vista obiettivo.

2.4. Va ancora evidenziato che l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia può essere stipulata nella forma di un’assicurazione di somme o di un’assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).

L’assicurazione di somme garantisce una prestazione che è stata definita al momento della conclusione del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è dovuta non appena l’evento assicurato si sia verificato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche sulla nozione di assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione d’indennità giornaliere in caso di malattie la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e 3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).

L’assicurazione contro i danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico effettivamente patito dall’assicurato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).

La questione di sapere se si è in presenza dell’una o dell’altra forma di assicurazione va decisa mediante l’interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni generali d’assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali dell’interpretazione dei contratti (sui criteri di distinzione fra queste due modalità di assicurazione cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell’11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).

In concreto non vi è alcun dubbio che le parti hanno sottoscritto un’assicurazione di danno (cfr. art. __________ e seguenti CGA).

2.5. Nel caso di specie dagli atti medici emerge quanto segue.

Il 20 ottobre 2016 il medico curante dell’attore, dr. med. __________, FMH medicina generale, ha certificato una totale inabilità lavorativa dal medesimo giorno al 30 novembre 2016 (doc. G).

Il 17 novembre 2016, la dr.ssa med. __________, dopo aver visitato l’attore in data 6 novembre 2016 su richiesta dell’assicuratore, descritta la situazione attuale, l’anamnesi famigliare, fisiologica, scolastica, lavorativa, sociale, somatica e psichiatrica, ha posto la diagnosi di sindrome ansiosa non specificata di grado lieve (ICD 10 F 41.9), reattiva a problemi in ambito lavorativo ed ha concluso per una completa abilità lavorativa da subito, affermando:

" (…)

L’assicurato è stato sospeso dal lavoro il __________2016 dopo essere stato coinvolto a sua detta senza saperlo in una __________.

Avrebbe __________ __________ __________.

A seguito di questo evento sarebbe stato __________ dalla __________ e teme di essere licenziato.

Non si proietta in alcuna ripresa dell’attività lavorativa né presso l’attuale __________ né presso altri datori di lavoro.

Ritiene che con tutto quello che avrebbe subito nel corso degli ultimi 8 anni sul posto di lavoro attuale di dover beneficiare di una rendita d’invalidità.

A livello oggettivo non è diagnosticabile alcun episodio depressivo.

L’assicurato a livello oggettivo presenta un tono dell’umore normale, non presenta segni di ansia al colloquio, non presenta deficit cognitivi né disturbi psicotici.

Dal lato medico psichiatrico al momento l’assicurato presenta una sindrome ansiosa non specificata di grado lieve ICD 10 F41.9 reattiva ai problemi in ambito lavorativo.

Al di là della diagnosi categoriale le funzioni dell’Io percettive, decisionali, esecutive, previsionali e consequenziali sono indenni.

L’assicurato non presenta deficit della persistenza né della flessibilità, né del giudizio, né dell’assertività, né nella relazione con gli altri.

Descrive un quotidiano attivo con spunti costruttive.

Non presenta deficit della motilità.

Assolutamente da disgiungere il problema legato al suo operato __________ da quella che è la certificazione di un’incapacità lavorativa per problemi di natura psichiatrica che non è giustificata non presentando alcuna menomazione delle funzioni mentali e psichiche che possano interferire nello svolgimento dell’attività lavorativa.

È pertanto da considerare abile al 100% senza restrizione alcuna.

Non sono escluse rivendicazione da parte dell’assicurato il quale non si proietta in alcun modo nella ripresa dell’attività lavorativa.” (doc. N)

Il 18 novembre 2016 il dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, ha attestato una completa inabilità lavorativa da quel giorno (doc. I).

Il 3 dicembre 2016 il dr. med. __________ ha redatto un referto nel quale, dopo aver descritto l’anamnesi e la situazione clinica, ha affermato:

" (…)

Incapacità lavorativa:

Lo stato clinico attuale, ancora molto acuto, non appare sicuramente compatibile al momento attuale con un’attività lavorativa: l’inabilità lavorativa rimane quindi a mio avviso del 100%, dal 20.10.2016, per un periodo ancora indeterminato, che potrebbe ancora prolungarsi di qualche mese, ma che verosimilmente NON porterà ad alcuna rendita AI!

Valutazione della perizia psichiatrica della collega __________:

La collega cita a pag. 2 una frase (“non mi resta che andare in AI..”) che il paziente afferma con decisione di non avere detto. Per contro sarebbe stata la perita ad apostrofarlo in modo provocatorio e polemico all’inizio del colloquio con l’ingiunzione inaugurale: “Ma lei pensa di essere qui per prendere l’AI?”.

In seguito il paziente riferisce di aver dovuto sopportare una serie di domande tendenziose, espresse con dei toni da lui percepiti come molto duri, freddi e umilianti, al limite sprezzanti. Tuttavia riconosce alla perita di aver riportato fedelmente le sue affermazioni, salvo la frase summenzionata a pagina 2.

Per quel che concerne l’esame clinico, la perita afferma di aver testato “la memoria, le prassie e le gnosie”, cosa che il paziente nega essere stato eseguito clinicamente.

Stupisce poi l’affermazione: “non sono rilevabili segni di ansia al colloquio” e “il tono dell’umore è normale”: alla luce delle mie costatazioni la realtà clinica è ben diversa!

Una lettura attenta della “valutazione e procedere” permette di costatare affermazioni che paiono perlomeno discutibili, e al paziente addirittura inveritiere, tendenziose e gratuite:

“non si proietta in alcuna ripresa dell’attività lavorativa…” e “ritiene, con tutto quello che avrebbe subito… di dover beneficiare di una rendita AI” sono parole che non corrispondono sicuramente a quanto il paziente ha dichiarato a me. Abbiamo infatti già discusso prima della perizia della situazione oggettiva, e delle diverse possibilità lavorative che avrebbe potuto prospettare, anche in ambiti diversi da quello __________.

Anche la diagnosi ICD10 F41.9 “sindrome ansiosa non specificata di grado lieve” appare discutibile, perché se è vero che esiste un elemento reattivo, la perita ha completamente sorvolato sugli episodi depressivi precedenti che confermerebbero la presenza di una malattia depressiva conclamata.

La mia diagnosi è quella di una sindrome depressiva ricorrente di grado medio-grave con sintomi biologici e senza sintomi psicotici (F33.11).

Anche il tono delle ultime righe del rapporto a pagina 4 (assolutamente da disgiungere…” E “non sono da escludere rivendicazioni….”) sembrano perlomeno ineleganti e a mio avviso non corrispondo assolutamente a quanto da me constatato clinicamente.

Proposta:

Vista la presenza di un rapporto peritale perlomeno discutibile nella forma e nella sostanza, ben lontano dalle mie costatazioni cliniche, propongo all’CV 1 di procedere ad un secondo rapporto peritale presso un altro medico-psichiatra (…)” (doc. O)

Il 14 dicembre 2016 la dr.ssa med. __________, dopo aver riassunto la fattispecie, ha preso posizione sulle affermazioni del dr. med. __________ ed ha affermato:

" (…)

1). Nel rapporto medico del 03.12.2016 il collega riporta al paragrafo riassunto anamnestico informazioni a me già note al momento della stesura del mio rapporto e contenute nel mio rapporto del 17.11.2016.

La sua affermazione “nel 1989 ha presentato un episodio depressivo grave che ha necessitato di ricovero ospedaliero di un mese e di una cura farmacologica antidepressiva prolungata” fa riferimento al ricovero dell’assicurato avvenuto presso l’allora Ospedale __________ di __________ che non era una clinica psichiatrica ma un ospedale di medicina generale.

Una depressione grave non poteva essere certo trattata in detto nosocomio!

La raccolta anamnestica da me effettuata permetteva di rilevare che l’assicurato sarebbe stato ricoverato presso detto nosocomio per uno scompenso ansioso depressivo.

L’affermazione del collega è pertanto fortemente discutibile!

Discutibile anche la successiva affermazione “nel 2014 ha presentato un secondo episodio depressivo all’occasione di una separazione sentimentale che ha ceduto dopo l’introduzione di una farmacoterapia serotinenergica antidepressiva con Fluoxetina. In questa occasione è stato in mia cura da gennaio a ottobre 2014 fino a risoluzione dell’episodio”.

Verosimilmente si trattò invece di una sindrome da disadattamento o di un nuovo scompenso ansioso depressivo secondo quanto riferito dall’assicurato al momento della mia valutazione.

Il collega poi scrive: “…__________ed è stato assalito da uno stato ansioso molto importante, ragion per cui si è rivolto, in mia assenza, al suo medico curante Dr. __________ che gli ha giustamente certificato una inabilità lavorativa a partire dal 20.10, che è poi del resto stata successivamente da me confermata”.

Il collega pertanto a differenza di quanto poi riporta in seguito che l’assicurato non ha presentato uno scompenso depressivo ma come da lui descritto uno stato ansioso!

2). Nel paragrafo situazione clinica il collega non disgiunge i disturbi soggettivi riferiti dall’assicurato dai dati oggettivi rilevabili dall’esame clinico e dall’interpretazione del vissuto.

Ciò è inaccettabile: sono 3 cose ben distinte!

3). Al paragrafo “incapacità lavorativa” il collega scrive: “lo stato clinico attuale ancora molto acuto non appare sicuramente compatibile al momento attuale con un’attività lavorativa: l’inabilità lavorativa rimane quindi a mio avviso del 100% dal 20.10.2016 per un periodo ancora indeterminato che potrebbe ancora prolungarsi di qualche mese ma che verosimilmente non porterà ad alcuna rendita AI”.

Il collega pone in maniera categorica la certificazione di 100% di inabilità lavorativa senza alcuna giustificazione che la supporti: non specifica quali siano le menomazioni mentali e psichiche alterate ed in quale grado, né come tali eventuali limitazioni possano interferire nell’esercizio dell’attività lavorativa (nella propria professione o in attività adeguata).

Ciò è assolutamente scorretto!

Tengo a precisare che la valutazione della capacità lavorativa è legata ai deficit evidenziati a livello clinico (nessuno in questo caso!) e non alla diagnosi categoriale secondo l’ICD-10 in quanto tale!

Posta la diagnosi, elemento fondamentale di un esame peritale richiesto per valutare la capacità lavorativa di un soggetto consiste nel valutare il peso nel suo funzionamento delle menomazioni psichiche e mentali riscontrate.

Si confronta il resoconto soggettivo con il quadro oggettivato, la descrizione della quotidianità, delle competenze nella vita sociale e di relazione. Da tutti questi aspetti si giunge alle conclusioni funzionali.

4). Al paragrafo “valutazione della perizia psichiatrica della collega __________ scrive “la collega cita a pg. 2 una frase (non mi resta che andare in AI) che il paziente afferma con decisione di non aver detto”.

Confermo che l’assicurato ha proferito tale affermazione che come sopra già detto ho annotato e a lui riletto per conferma!

Riporta per contro “sarebbe stata la perita ad apostrofarlo in modo provocatorio e polemico all’inizio del colloquio con l’ingiunzione inaugurale: ma lei pensa di essere qui per prendere l’AI?”.

Non ho mai proferito tale frase!

Più sotto il collega scrive “tuttavia riconosce alla perita di aver fedelmente riportato le sue affermazioni salvo la frase riportata a pagina 2”.

L’assicurato sapeva (vedi convocazione) che la perizia medica era disposta dall’CV 1 e non dall’AI da cui non ho ricevuto alcun mandato!

Preciso che da __________ anni effettuo perizie medico-psichiatriche atte a valutare la capacità lavorativa.

Ho sempre svolto il mio lavoro in modo professionale ed etico secondo le linee guida con assoluto rispetto della persona che esamino.

Mai in tutti questi anni mi è stata mossa una critica di non rispetto della persona con uso di “toni umilianti, molto duri, freddi e al limite sprezzanti”! modalità di rapportarmi all’altro che non mi appartiene!

Il resto delle affermazioni fatte dal collega non hanno nulla di oggettivo ne di professionale.

Non aggiunge nulla di nuovo utile per una valutazione di eventuali funzioni psichiche e mentali compromesse che possano incidere sulla CL.

È un riportare affermazioni dell’assicurato che pretende essere stato bistrattato da me e che non si assume la responsabilità delle affermazioni a me fatte cercando di buttare la colpa sull’altro!

È a dir poco tutto ciò disonesto oltre che inaccettabile da parte di un collega che dovrebbe usare altri elementi per dimostrare una sua diversa valutazione sulla capacità lavorativa di un suo paziente (descrizione delle funzioni mentali e psichiche e loro eventuale compromissione)!

Riporta poi la frase “anche il tono delle ultime righe del rapporto a pagina 4 (assolutamente da disgiungere… E non sono escluse rivendicazioni) sembrano perlomeno ineleganti”

Non capisco l’affermazione fatta: Non vi è nulla di inelegante in tale mia frase conclusiva fatta sulla base di quanto da me oggettivato e rilevato dalle affermazioni e dall’atteggiamento dell’assicurato nei confronti della riassunzione del ruolo lavorativo.

Conclusioni.

La nuova documentazione medica prodotta non apporta elementi nuovi che possano invalidare il giudizio diagnostico e le conclusioni da me riportate nel rapporto peritale del 17.11. 2016 che confermo integralmente.

Il collega non motiva la diagnosi da lui formulata di sindrome depressiva ricorrente di grado medio-grave con sintomi biologici e senza sintomi psicotici (F33.11) che non trova riscontro oggettivo a livello anamnestico (per ciò che riguarda la sindrome depressiva ricorrente) ne clinico oggettivo attualmente (per ciò che riguarda un presunto episodio depressivo in corso).

Il collega non riporta l’esame clinico (stato psichico) oggettivo ma fa un miscuglio tra dati oggettivi, soggettivi, interpretazioni e pretende da una diagnosi di ricavare la % di IL.

Non descrive le limitazioni funzionali da lui oggettivate ed il loro influsso eventuale sulla CL.

Non vi è alcuna descrizione della quotidianità, nessuna valutazione delle conseguenze che i disturbi diagnosticati causano nella vita socio-lavorativa dell’assicurato.

Non riporta la terapia farmacologica prescritta.” (doc. P)

Il 12 febbraio 2017 il dr. med. __________ ha risposto, affermando:

" (…)

  1. Non posso concordare, per ragioni evidenti, con quanto scrive la collega a pag. dove 2 quando afferma che una depressione grave non poteva essere trattata all’Ospedale __________ di __________, che all’epoca era un piccolo Ospedale __________ molto riconosciuto proprio per la sua capacità di prendere a carico con competenza e sensibilità dei pazienti depressi con necessità di cure stazionarie, senza dover ricorrere all’alternativa __________.

  2. Non posso concordare con la disquisizione della collega, sempre a pagina 2, sulla differenza tra “stato depressivo” e “scompenso ansio-depressivo”, che sono termini nosologici molto vicini, quasi sinonimi, pur con sfumature descrittive e di gravità diverse. La differenza di vedute tra me e la collega si riconferma poi a pagina 4, quando la collega nega l’esistenza di processi depressivi presso il paziente, che invece io affermo.

  3. A pagina 3, parlando dell’incapacità lavorativa, la collega dimentica che nella descrizione clinica si trovano le giustificazioni del proseguio dell’inabilità lavorativa (ridotta capacità di pensare e di concentrarsi, agitazione…) che a mio avviso era assolutamente giustificata, tenendo conto anche del fatto che, a partire dalla decisione del licenziamento alla visita peritale che fu organizzata molto rapidamente, erano passate meno di 3 settimane.

Ricordo inoltre che un licenziamento in tronco all’età di 58 anni, dopo 38 anni di lavoro nell’ambito __________ e dopo 16 anni al servizio dello stesso datore di lavoro costituiscono un evento esistenziale importante capace di far sorgere disturbi psichici importanti anche a persone apparentemente solide.

  1. A pagina 3, al paragrafo 4, la collega fa delle rimostranze sul mio scritto, dimenticando che mi sono limitato a riportare le affermazioni che il paziente mi aveva riferito, ad esprimere il mio stupore per il fatto che la collega non avesse riportato aspetti clinici che a me erano parsi evidenti, e a definire gentilmente come “discutibili” alcune frasi scritte dalla collega nel rapporto.

  2. per quel che concerne il mio commento sull’ineleganza del tono delle ultime righe del primo rapporto del 17.11.2016 (“Assolutamente da disgiungere…” e “Non sono escluse rivendicazioni…” mi rimetto volentieri al giudizio del giudice del TCA che leggerà il dossier comprensivo della perizia neutra che spero verrà eseguita” (doc. R)

Il 21 febbraio 2017 la dr.ssa med. __________ ha affermato:

" (…)

Nel nuovo scritto del 12 febbraio 2017 il dr. med. __________ al punto 1 ritorna sulla questione dell’ospedalizzazione dell’assicurato presso l’Ospedale __________ di __________ avvenuta anni prima affermando che lo stesso fosse: “molto riconosciuto proprio per la sua capacità di prendere a carico dei pazienti depressi con necessità di cure stazionarie”.

Ricordo che detto nosocomio non ha mai avuto un mandato cantonale in tal senso! Non era una clinica psichiatrica ma un ospedale di medicina generale.

Una depressione grave non poteva essere certo trattata in detto nosocomio!

Al punto 3 il collega non specifica quali siano le menomazioni mentali e psichiche alterate ed in quale grado, né come tali eventuali limitazioni possano interferire nell’esercizio dell’attività lavorativa (nella propria professione o in attività adeguata).

Ciò è assolutamente scorretto! Tengo nuovamente a precisare che la valutazione della capacità lavorativa è legata ai deficit evidenziati a livello clinico (nessuno in questo caso!) e non alla diagnosi categoriale secondo l’ICD-10 in quanto tale!

Posta la diagnosi, elemento fondamentale di un esame peritale richiesto per valutare la capacità lavorativa di un soggetto consiste nel valutare il peso nel suo funzionamento delle menomazioni psichiche e mentali riscontrate. Si confronta con il resoconto soggettivo con il quadro oggettivato, la descrizione della quotidianità, delle competenze nella vita sociale e di relazione. Da tutti questi aspetti si giunge alle conclusioni funzionali.

I punti 2, 4 e 5 non apportano nuovi elementi oggettivi da parte sua.

Conclusioni

Il collega non aggiunge nulla di nuovo utile per una valutazione di eventuali funzioni psichiche e mentali compromesse che possano incidere sulla CL dell’assicurato.

La nuova documentazione medica prodotta non apporta elementi nuovi che possano invalidare il giudizio diagnostico e le conclusioni da me riportate nel rapporto peritale del 17.11.2016 che confermo integralmente.” (doc. 2)

Il 9 febbraio 2017 il dr. med. __________ ha attestato una completa inabilità lavorativa dal 9 febbraio 2017 al 23 febbraio 2017 per bronchite febbrile (doc. U) e il 12 giugno 2017 ha affermato che l’attore “è tuttora inabile al lavoro dal 20.10.2016 a seguito di un grave stato depressivo reattivo in trattamento psichiatrico. Dal punto di vista internistico generale il paziente presenta una cardiopatia ipertensiva, un’asma bronchiale, una sindrome lombare algica ricorrente su discopatia L5-S1. Dal punto di vista psichiatrico il paziente è tuttora in cura dal Dr. __________ con psicofarmaci ed ansiolitici” (doc. V).

Il 4 agosto 2017 il dr. med. __________ ha attestato che l’attore dal 1° luglio 2017 è di nuovo completamente abile al lavoro (doc. AA).

Pendente causa la dr.ssa med. PE 1, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, ha allestito una perizia giudiziaria (doc. XV/1). In seguito alle visite del 29 gennaio 2018 e dell’8 febbraio 2018, la perita ha redatto il proprio referto in data 28 marzo 2018.

Dopo aver descritto l’anamnesi familiare, scolastica/lavorativa e medica, le lamentele soggettive, lo stato psichico, le conclusioni della relazione psicodiagnostica del test di Rorschach effettuata dalla Lic. Phil. __________ ed il riassunto degli atti medici, la perita ha espresso le sue valutazioni ed ha concluso affermando:

" (…)

In considerazione di quanto esposto in precedenza la diagnosi da attribuire al peritando in relazione alle vicende __________, in particolare al licenziamento, è dal mio punto di vista specialistico quella di una reazione depressiva prolungata nell’ambito di una sindrome da disadattamento in relazione a problemi lavorativi, in particolare al licenziamento (ICD10: F43.2). “Si tratta di una condizione di malessere soggettivo e disturbo emozionale che in genere interferiscono con il funzionamento e le prestazioni sociali, e che insorgono nel periodo di adattamento ad un significativo cambiamento di vita o alle conseguenze di un evento di vita stressante (nel caso specifico sospensione del lavoro/licenziamento)… La predisposizione e la vulnerabilità individuale gioca un ruolo più importante nel condizionare la comparsa e nel modellare le manifestazioni delle sindromi da disadattamento di quanto non avvenga nelle altre condizioni di questo gruppo (F43), ma si presume tuttavia che la condizione non sarebbe insorta senza l’intervento del fattore stressante… Le manifestazioni sono variabili ed includono umore depresso, ansia, preoccupazione, sentimento di incapacità ad affrontare la situazione, a fare progetti per il futuro, o a continuare nella presente condizione, nonché un certo grado di compromissione delle prestazioni nelle attività quotidiane… Nessuno dei sintomi è sufficientemente grave o preminente di per sé da giustificare una diagnosi più specifica… L’esordio avviene generalmente entro un mese dal verificarsi dell’evento stressante o del cambiamento di vita… nella reazione depressiva prolungata, nella quale un lieve stato depressivo si presenta in risposta all’esposizione prolungata ad una situazione stressante (nel caso specifico condizione di “senza lavoro”) generalmente ha una durata che non supera i due anni”, il caso in questione rientra pertanto ancora, al momento attuale, in tale tempo.

La diagnosi di disadattamento ben si addice anche ai precedenti episodi presentati dal paziente negli anni, situazioni che si sono generalmente risolte in tempi relativamente medio-brevi. Il disadattamento nel caso del peritando sarebbe da intendersi più precisamente come fallimento dei suoi meccanismi di difesa narcisistica, “funziono nella misura in cui tutto va bene”, quando però subentrano eventi negativi esterni oppure relazioni di conflitto che lo coinvolgo eccessivamente a livello emozionale (sia dal punto di vista affettivo che lavorativo) egli non appare in grado di fronteggiarli in quanto perderebbe le proprie competenze finendo così in una reazione depressiva con compromissione del suo funzionamento.

Nonostante le reazioni di disadattamento, nell’ambito affettivo, avrebbe mostrato di avere delle risorse nell’investire sempre in nuove relazioni, in realtà anche di fronte ai conflitti sul posto di lavoro. Il vero crollo narcisistico sarebbe a mio avviso avvenuto con il licenziamento, perché gli avrebbe lasciato scarsissime possibilità di reinvestirsi (vedi motivo del licenziamento nonché età anagrafica).

Concludendo ritengo che il peritando, nel periodo dal 20.10.2016 al 30.6.2017, possa non essere stato in grado di adempiere un’attività lavorativa, in particolare nel suo ruolo __________ per i motivi discussi in precedenza, considerazione che mi sento di sostenere ripeto anche sulla base dello stato psichico più attuale. Condivido pertanto le valutazioni del Dr. med. __________ e Dr. med. __________ che hanno attestato una completa incapacità lavorativa. Ribadisco per chiarezza i motivi: lo stato ansioso – depressivo (che anche se non necessariamente grave avrebbe comunque compromesso il funzionamento generale del peritando) i disturbi del sonno, la marcata stanchezza e la facile affaticabilità non gli avrebbero permesso di far fronte con sufficiente lucidità alle proprie mansioni come pure l’attenzione e la concentrazione a quel momento diminuite; il senso di fallimento, la bassa autostima, la vergogna avrebbero invece probabilmente interferito in maniera importante nelle relazioni interpersonali a tal punto da non permettergli di sostenerle.” (doc. XV/1)

Il 19 aprile 2018 la dr.ssa med. __________ ha contestato la perizia giudiziaria, affermando:

" (…)

Mie osservazioni e conclusioni

1). La perita non specifica (non scrive) quale sia il suo mandato (svolgere una perizia psichiatrica sull’assicurato? Porre una diagnosi psichiatrica categoriale? Valutare la capacità lavorativa dell’assicurato? Relativamente a quale periodo temporale?).

  1. Non riporta quali siano i quesiti posti dal giudice del TCA.

  2. Nel paragrafo valutazione la perita afferma” il peritando ha presentato sostanzialmente, a quanto si evince dalla documentazione in mio possesso, quattro situazioni di malessere… Il primo nel 1989 a seguito di ripetuti conflitti con la consorte: il medico curante a quel tempo certificava uno stato depressivo severo reattivo a problemi coniugali, nel rapporto dell’Ospedale __________ di __________ non viene precisata nella diagnosi il grado di tale stato depressivo; grazie ad una terapia antidepressiva ed ansiolitica infusionale il paziente migliora e dopo due settimane abbondanti viene dimesso. In quell’occasione ritengo personalmente che l’allontanamento dell’allora moglie abbia presumibilmente svolto un ruolo importante nella risoluzione dei sintomi in un tempo relativamente breve. A sostegno di ciò anche il fatto che dopo la dimissione il peritando non avrebbe necessitato del proseguo delle cure. Nelle osservazioni in merito a tale ricovero della Dr. med. __________ si legge: una depressione grave non poteva essere certo curata in tale nosocomio; in merito a ciò ritengo che contrariamente a quest’affermazione uno stato depressivo pure importante possa essere curato anche in strutture diverse dalla Clinica psichiatrica a patto che il paziente non sia suicidale; di fatto nel nostro caso il paziente non lo sarebbe stato”.

Ricordo che lo psichiatra curante dr. med. __________ affermava nel rapporto del 12.02.2017 che “all’epoca era un piccolo Ospedale __________ molto riconosciuto proprio per la sua capacità di prendere a carico con competenza e sensibilità dei pazienti depressi con necessità di cure stazionarie senza dover ricorrere __________”. Nel rapporto del 03.12.2016 scriveva “nel 1989 ha presentato un primo episodio depressivo grave che ha necessitato un ricovero ospedaliero di un mese e di una cura farmacologica antidepressiva prolungata.

Ribadisco che l’ospedale __________ di __________ non fosse struttura psichiatrica accreditata per la cura di una depressione. Al tempo vi erano altre cliniche con tale mandato.

Pure attualmente non vi sono in Ticino ospedali abilitati per la cura di malattie somatiche con mandati per cura di pazienti depressi!

La perita poi scrive “il secondo episodio depressivo è riferito nel 2014 in occasione della separazione sentimentale con l’allora compagna; situazione in cui il peritando avrebbe beneficiato di una terapia antidepressiva con Fluoxetina e dei colloqui con lo psichiatra curante da gennaio ad ottobre.

Nel febbraio 2016 vi sarebbe stato il terzo episodio, descritto dal curante come un disturbo dapprima unicamente ansioso….

Il quarto episodio depressivo sopraggiunge in relazione __________ __________, ancora lo psichiatra curante: __________ ed è stato assalito da uno stato ansioso molto importante, per cui si è rivolto in mia assenza al suo medico curante Dr. med. __________ che gli ha giustamente certificato un’inabilità lavorativa a partire dal 20.10.2016, che è poi del resto stata successivamente da me giustificata…

Nell’analizzare quanto menzionato si evidenzia una chiara tendenza del peritando a reagire in maniera ansioso depressiva soprattutto di fronte a situazioni cariche emotivamente”.

4). La perita fa poi delle ipotesi, non corredate da dati scientifici riproducibili, su come l’assicurato potrebbe aver reagito ai problemi incontrati in ambito lavorativo.

5). Afferma poi “… egli infatti appare ancora oggi molto vulnerabile, ansioso e depresso e un rischio di peggioramento non può essere escluso”.

Ricordo che la perita riporta che l’assicurato al momento della sua valutazione fosse iscritto alla disoccupazione: perciò dichiarato abile al 100%.

6). La perita fa un’analisi della mia valutazione molto superficiale affermando che ciò che io descrivo oggettivamente non corrisponde ai sintomi riferiti dall’assicurato.

Ora o si tine conto di tutto ciò che io ho scritto nel mio rapporto del 17.11.2017, comprese le affermazioni fatte dall’assicurato al momento della mia valutazione (rendita di invalidità, assenza di progettualità per riprendere il ruolo lavorativo), a lui da me lette e confermate al momento della mia valutazione o ci si astiene dal fare osservazioni fuori luogo.

7). La perita pone poi diagnosi di sindrome da disadattamento in relazione a problemi lavorativi (ICD 10 F43.2).

Ricordo che lo psichiatra curante nel rapporto del 03.12.2016 poneva diagnosi di sindrome depressiva ricorrente di grado medio-grave con sintomi biologici e senza sintomi psicotici (F33.11).

La perita non discute nel dettaglio perché escluda la diagnosi da me posta e quella posta dallo psichiatra curante.

  1. Ritiene che l’assicurato nel periodo 20.10.2016 al 30.06.17 non fosse abile al lavoro senza descrivere nel dettaglio quali fossero le funzioni mentali e psichiche così alterate da giustificare una inabilità lavorativa ne su quali basi arbitrariamente ritenesse valide le conclusioni dello psichiatra curante sulla compromissione delle funzioni dell’Io dell’assicurato e delle capacità quali persistenza, flessibilità, giudizio, assertività, relazione con gli altri, mobilità che si analizzano anche a livello peritale AI per valutare la capacità lavorativa di un soggetto.

D’altronde neppure lo psichiatra curante che aveva letto i miei rapporti in cui chiedevo che ciò fosse specificato lo aveva fatto.

In conclusione ribadisco integralmente le mie conclusioni contenute nei miei rapporti del 17.11.2016 del 14.12.2016 e del 21.02.2017 e dissento dalle conclusioni della perita dr.ssa med. PE 1 per quanto da me sopra scritto.” (doc. XIX/1)

Il 16 maggio 2018 la perita, dr.ssa med. PE 1 ha preso posizione in merito alle osservazioni della dr.ssa med. __________ ed ha affermato:

" (…)

Non mi soffermerò sull’anamnesi del caso in quanto a voi ben nota.

In base alla documentazione in mio possesso unitamente all’osservazione del peritando nell’ambito dei colloqui avvenuti con lui, è emerso molto chiaramente l’impatto negativo che il fattore stressante (licenziamento) ha avuto sullo stato di salute del peritando. Per questo ho ritenuto adeguato porre la diagnosi che ho dato, supponendo in più che la condizione non sarebbe presumibilmente insorta senza questo evento.

Preciso che la mia valutazione del caso essendo un’analisi “a posteriori” è pertanto evidentemente fondata su ipotesi. Ipotesi che comunque sarebbero anche supportate dal racconto e dal vissuto del signor AT 1 al momento dei nostri incontri.

Faccio innanzitutto notare ancora una volta che la Dr. med. __________ scrive “l’assicurato non si proiettava nella ripresa del ruolo lavorativo né presso l’__________ per cui lavorava né presso un nuovo datore di lavoro”; questo mi fa pensare che il peritando vivesse un malessere tale da non permettergli di intravedere un minimo di progettualità in ambito lavorativo. Una persona in queste condizioni appare quindi senza speranza ma soprattutto sofferente per l’importante perdita. Perdita che come ho spiegato bene nella perizia avviene su qualcosa che è generalmente fondamentale per il benessere di ogni persona, a maggior ragione se avviene nella “mezza età”. D’altronde è lo stesso signor AT 1 a descriversi, a quel momento, come depresso, demotivato, sfiduciato, in sostanza distrutto psicologicamente da un evento che oggettivamente gli avrebbe “rovinato” la vita. Il lavoro per lui rappresentava un importante elemento stabilizzante (a differenza delle relazioni), che gli permetteva di autodeterminarsi come uomo nella società.

Ricordo poi infine che il peritando avrebbe negato alla sottoscritta di aver “rivendicato”, durante l’incontro con la Dr. med. __________, un qualsiasi diritto all’AI.

La Dr. med. __________ afferma ancora “al di là della diagnosi categoriale le funzioni percettive, esecutive, decisionali, previsionali e consequenziali dell’assicurato erano indenni. Lo stesso non presentava deficit della persistenza, della flessibilità, del giudizio, dell’assertività, della relazione con gli altri, della mobilità. Il quotidiano era descritto come attivo e costruttivo”. Affermazione con cui non concordo sulla base di quanto riferitomi dal peritando che ribadisco ancora una volta, al tempo del licenziamento si descriveva come depresso, fortemente deluso, come se non avesse più nulla da dare, svuotato di ogni cosa, senza motivazione in generale, anche nella cura della propria persona (che era a sua detta diminuita ma mai da rasentare la trascuratezza), trascorreva le giornate principalmente in casa con solo qualche uscita per camminare e sempre con l’angoscia di incontrare qualcuno che gli potesse chiedere del lavoro, presentava difficoltà anche solo a leggere un libro, trascurava le attività di giardinaggio a cui avrebbe dedicato molto tempo in precedenza. Il peritando quindi non si sarebbe trovato, a mio avviso, in condizioni sufficientemente serene da poter far fronte a incarichi lavorativi. Per questo ho giustificato una sua presumibile inabilità lavorativa. Pure la persistenza e la flessibilità in un contesto simile parrebbero in dubbio, e ancora una persona inabile al lavoro può mantenere la capacità di giudizio. Per quanto concerne l’assertività non posso che rimarcare di nuovo che esiste una contraddizione nell’affermare che non c’era un deficit dell’assertività e poi scrivere “non sono escluse rivendicazioni da parte dell’assicurato…

Preciso che nell’ambito della diagnosi da me posta (sindrome da disadattamento in relazione a problemi lavorativi, in particolare al licenziamento (ICD10; F43.2), si include un certo grado di compromissione delle prestazioni nelle attività quotidiane come si riscontra nel nostro caso. Ora è vero che non ci troviamo di fronte ad una persona “paralizzata” dal malessere ma se si riesce a cogliere il grado di sofferenza di quel momento appare difficile immaginare come avrebbe potuto avere le forze per reinvestirsi in ambito lavorativo. In più stiamo parlando di un soggetto vulnerabile per quanto subito in precedenza; la stessa Dr. med. __________ lo riporta “Da alcuni anni riferiva di aver subito forti pressioni sul posto di lavoro: a sua detta veniva costantemente controllato e mal giudicato per fatti accaduti 8 anni prima __________”.

In merito alla questione dell’Ospedale __________ ritengo inutile ogni altra sorta di precisazione in più in quanto già fatto nella mia valutazione, in fondo lo riterrei un dettaglio poco importante ai fini della valutazione attuale e sinceramente reputo anche poco utile mettere in discussione anche le certificazioni dei medici di quel tempo.

Al punto 4 la collega afferma “la perita poi fa delle ipotesi, non corredate da dati scientifici riproducibili, su come l’assicurato potrebbe aver reagito ai problemi riscontrati in ambito lavorativo”, ribadisco a tal proposito che per forza ho dovuto fare delle ipotesi dal momento che mi è stata chiesta una valutazione “a posteriori”, e i dati riproducibili in questo caso sono stati rappresentati dai certificati medici ma soprattutto dal vissuto del paziente. Un vissuto caratterizzato da ansia e aspetti depressivi come tono dell’umore deflesso, perdita del piacere e dell’interesse nelle corse, disturbi del sonno, facile affaticabilità, incapacità a proiettarsi in un futuro e pessimismo, tutti sintomi che il peritando ha riferito essere presenti al momento del licenziamento; sintomatologia questa soggettiva ma che ho avuto modo di poter rilevare oggettivamente, anche se in forma residua, durante gli incontri con il peritando. Una condizione che potrebbe ben spiegare l’allora incapacità al lavoro.

Sottolineo inoltre nuovamente che egli non avrebbe mai presentato elementi che potessero far pensare ad una produzione intenzionale di sintomi fisici o psicologici falsi o grossolanamente esagerati, motivata da incentivi esterni (simulazione).

Rispondo invece al punto 5, dove la Dr. med. __________ afferma “ricordo che la perita riporta che l’assicurata al momento della sua valutazione fosse iscritto alla disoccupazione: perciò dichiarato inabile al 100%”, dicendo che non ho mai dichiarato il peritando abile al lavoro al 100% e di avere piuttosto precisato che l’iscrizione in disoccupazione sarebbe stata secondo lui motivata principalmente da un’esigenza finanziaria.

Al punto 6 la collega mi valuta superficiale in merito all’analisi della sua valutazione; non mi sento di essere stata superficiale quanto piuttosto di aver messo semplicemente in risalto che quanto da lei affermato non corrispondesse al vissuto del peritando da me rilevato. Mi sento in particolare di essere stata attenta alla sofferenza di una persona che si è vista “crollare il mondo addosso” a causa della perdita di uno dei più importanti strumenti di realizzazione personale fondamentale aggiungo per il rispetto della dignità di ogni persona.

La collega afferma poi “la perita non discute nel dettaglio perché escluda la diagnosi posta da me e quella posta dallo psichiatra curante”. Più che elementi per escludere le diagnosi summenzionate ho ritenuto più opportuno evidenziare quelli che mi hanno permesso di formulare la diagnosi di disadattamento, ripeto dal momento che vi è stato un evento senza il quale presumibilmente il peritando non avrebbe sviluppato il problema.

Nel punto 8 sempre la Dr. med. __________ fa osservare che non avrei descritto nel dettaglio quali fossero le funzioni mentali e psichiche così alterate da giustificare un’inabilità lavorativa del peritando nel periodo dal 20.10.2016 al 30.6.2017, per questo le riscrivo qui di seguito: lo stato ansioso –depressivo (che anche se non necessariamente grave avrebbe comunque compromesso il funzionamento generale del peritando) i disturbi del sonno, la marcata stanchezza e la facile affaticabilità che non gli avrebbero permesso di far fronte con sufficiente lucidità alle proprie mansioni come pure l’attenzione e la concentrazione a quel momento diminuite; il senso di fallimento, la bassa autostima, la vergogna avrebbero invece probabilmente interferito in maniera importante nelle relazioni interpersonali a tal punto da non permettergli di sostenerle.

In conclusione riconfermo quanto scritto nella mia valutazione peritale, in particolare la presumibile inabilità lavorativa completa del peritando nel periodo appena citato.” (doc. XXI+1)

2.6. Circa l’aspetto medico, va rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia privata non costituisce un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel processo civile le perizie di parte (Privatgutachten) devono essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte. Questa giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti dall’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, che nella maggior parte dei Cantoni sono giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali (cfr. Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).

Nel caso evaso dall’Alta Corte, si trattava di un assicurato al beneficio di un’assicurazione di indennità giornaliera fondata sulla LCA che era incapace al lavoro e ha domandato una rendita di invalidità, che la sua assicurazione privata ha rifiutato fondandosi su una perizia che essa stessa ha fatto eseguire da un medico specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale si è basato sugli atti medici e ha visitato personalmente l’interessato, non ritenendo infine un’incapacità lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in giudizio la sua assicurazione, ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la causa. I giudici, dopo avere apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la perizia di parte allestita su mandato dell’assicuratore, il referto del curante, la perizia interdisciplinare e il parere di un altro medico a cui l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti) giunte a conclusioni differenti sulla capacità lavorativa dell’assicurato, si sono basati sulla perizia di parte dell’assicuratore malattia e in virtù della verosimiglianza preponderante hanno ritenuto che l’assicurato non fosse inabile al lavoro. La prima istanza si è basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd, secondo cui la perizia di parte fatta esperire dall’assicuratore malattia ha il valore di un mezzo di prova (cfr. consid. 2.1). L’assicurato ha quindi inoltrato un ricorso in materia civile presso il Tribunale federale, lamentando che la perizia fatta allestire dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma di parte, perciò dal profilo del diritto processuale civile valeva soltanto, come stabilito dalla DTF 132 III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di parte e non come mezzo di prova (cfr. consid. 2.2).

Il TF ha dovuto quindi esaminare la questione di sapere se la perizia di parte sulla quale si è fondato l’assicuratore malattia nell’assicurazione complementare sia un mezzo di prova ai sensi del Codice di procedura civile.

Nelle sue considerazioni, l’Alta Corte ha evidenziato che nel diritto delle assicurazioni sociali il Tribunale federale ha ritenuto nella DTF 125 V 351 come il semplice fatto che la presa di posizione del medico avvenga nell’ambito di una perizia di parte a domanda dell’assicuratore non sia sufficiente per mettere in dubbio il valore probatorio della perizia. Essa ha dunque valore di un mezzo di prova. Per contro, nel diritto privato, secondo giurisprudenza costante una perizia di parte non è un mezzo di prova, ma una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83 consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).

Nel diritto privato, l’art. 168 cpv. 1 CPC enumera esaustivamente i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale federale ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).

Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è un mezzo di prova, poiché il legislatore ha escluso la perizia di parte come mezzo di prova in generale ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale perizia ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3: “[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten als Beweismittel i.S.v. Art. 168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO ab”).

Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24; DTF 132 III 83).

Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert), di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).

Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il ricorrente fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1 CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto e gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte (cfr. consid. 4).

Va ancora evidenziato che con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito che in caso di presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne il contenuto, occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi, non bastando una critica generica (“Dans le cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B., datée du 1er juillet 2015, comportant sept pages. Ce rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui l'a amené à considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout cas dès le 23 juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est borné à la contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A., psychiatre qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au rapport de l'expert privé B., faute d'objectivité et de neutralité de ce dernier. Si le Dr A. relève des discordances entre le diagnostic posé par le Dr B.________ (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les plaintes subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de travailler, le premier ne discute pas précisément les allégations figurant dans l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause des allégations factuelles contenues dans cette expertise demandée par l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de telles circonstances, les allégations précises de l'expertise privée - contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de refus de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré était entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________ avait emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).

Inoltre, per quanto concerne la valutazione dei referti dei medici, cfr. la sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e la sentenza 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.

2.7. Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Va ancora rammentato che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste.

2.8. In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV 130).

Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

" Per quanto concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."

2.9. In concreto, questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dalla perita giudiziaria, dr.ssa med. PE 1, FMH psichiatria e psicoterapia. Il referto del 28 marzo 2018 (doc. XV/1), privo di contraddizioni, presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in particolare la specialista ha espresso la sua valutazione in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2). Essa ha poi confermato le sue conclusioni con la presa di posizione del 16 maggio 2018 (doc. XXI) con la quale ha risposto alle contestazioni della specialista incaricata dalla convenuta di verificare lo stato di salute dell’attore.

La dr.ssa med. PE 1, esperta nell’ambito qui in discussione, ha minuziosamente esaminato il caso di specie, rispondendo, contrariamente a quanto sembra sostenere la dr.ssa med. __________, a tutte le domande poste dal Tribunale e non contestate né completate dalle parti, seppur non in maniera scolastica, seguendo la numerazione contenuta nell’ordinanza del 13 dicembre 2017, ma riportandole in maniera discorsiva a pag. 12, 13 e 14 del referto, dopo aver visitato l’attore in due occasioni (il 29 gennaio 2018 e l’8 febbraio 2018), aver preso in considerazione tutta la documentazione prodotta dalle parti ed aver preso atto del test di Rorschach allestito il 5 febbraio 2018 dalla psicologa Lic. Phil. __________ (doc. XV/1).

La circostanza sollevata dalla dr.ssa med. __________ secondo cui la perita non avrebbe specificato quale sia il suo mandato (svolgere una perizia psichiatrica oppure porre una diagnosi psichiatrica categoriale oppure ancora valutare la capacità lavorativa e per quale periodo temporale), non inficia la fedefacenza del referto del 28 marzo 2018. Le parti hanno infatti ricevuto l’ordinanza del 13 dicembre 2017 del giudice delegato del TCA dove è stato ampiamente spiegato qual era il ruolo della dr.ssa med. PE 1, a quali domande avrebbe dovuto rispondere e per quale lasso di tempo era in concreto controversa la capacità lavorativa dell’attore (cfr. doc. XII). Su questi punti, del resto, le parti non avevano sollevato contestazioni.

La specialista ha descritto l’anamnesi famigliare, scolastica, lavorativa e medica, ha riportato le lamentele soggettive dell’attore, ha esaminato il suo stato psichico e le conclusioni della relazione psicodiagnostica del test di Rorschach ed ha descritto tutti gli atti messile a disposizione, spiegando nel dettaglio la sua valutazione e rispondendo nelle sue conclusioni ai quesiti posti con l’ordinanza del 13 dicembre 2017, precisando per quale motivo condivide o no le conclusioni del medico curante, dr. med. __________ e della dr.sa med. __________.

La dr.ssa med. PE 1, sulla base della valutazione psichiatrica esperita, dei dati anamnestici forniti dall’attore e dei dati contenuti nell’incarto, ha posto la diagnosi di reazione depressiva prolungata nell’ambito di una sindrome da disadattamento in relazione a problemi lavorativi, in particolare al licenziamento (ICD 10: F 43.2).

A questo proposito la perita ha descritto in cosa consiste questa diagnosi (pag. 13 della perizia), ritenendola attinente al caso di specie e rilevando che essa ben si addice anche ai precedenti episodi presentati dal medesimo attore nel corso degli anni e che si sono generalmente risolti in tempi relativamente medio-brevi. Nel suo caso il disadattamento va inteso come fallimento dei suoi meccanismi di difesa narcisistica (“funziono nella misura in cui tutto va bene”), ma quando subentrano eventi negativi esterni oppure relazioni di conflitto che lo coinvolgono eccessivamente a livello emozionale egli non è più in grado di fronteggiarli in quanto perderebbe le proprie competenze finendo così in una reazione depressiva con compromissione del suo funzionamento. La specialista ha poi precisato che il vero crollo narcisistico è avvenuto con il licenziamento che gli avrebbe lasciato scarsissime possibilità di reinvestirsi.

Non va infatti dimenticato che l’attore da 38 anni è attivo in ambito __________, settore che negli ultimi tempi ha visto un’importante emorragia di posti di lavoro in Svizzera e particolarmente nel Canton Ticino, è nato nel 1958 e si trova pertanto in un’età dove, a causa del mercato del lavoro, è più difficile trovare un’occupazione. Come rileva anche la perita nelle sue osservazioni del 16 maggio 2018, perdendo il lavoro l’assicurato si è visto “crollare il mondo addosso” a causa della perdita di uno dei più grandi strumenti di realizzazione personale fondamentale per il rispetto della dignità di ogni persona.

Non va del resto dimenticato che l’attore è stato giudicato completamente abile dal 1° luglio 2017, ciò che limita la sua incapacità lavorativa ad alcuni mesi.

Non vi è alcun motivo per non ritenere le conclusioni della perita, che ha rilevato come a causa di quanto successo, l’interessato non è più stato in grado di adempiere ad un’attività lavorativa, in particolare nel suo ruolo di __________. Ciò è del resto stato confermato anche dal medico curante dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha avuto in cura l’interessato già negli anni passati e che meglio conosce la sua storia psichiatrica.

La perita, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, non si è limitata a prendere in considerazione solo gli elementi soggettivi descritti dall’attore, ma ha pure elencato una serie di elementi oggettivi che l’hanno indotta a confermare le valutazioni del curante sulla base di una valutazione che necessariamente è retrospettiva e può fondarsi unicamente sulla documentazione agli atti e su quanto affermato dall’attore stesso: stato ansioso – depressivo (che anche se non necessariamente grave avrebbe comunque compromesso il funzionamento generale del peritando), i disturbi del sonno, la marcata stanchezza e la facile affaticabilità che non gli avrebbero permesso di far fronte con la necessaria lucidità alle proprie mansioni come pure l’attenzione e la concentrazione a quel momento diminuite; il senso di fallimento, la bassa autostima, la vergogna avrebbero invece probabilmente interferito in maniera importante nelle relazioni interpersonali a tal punto da non permettergli di sostenerle.

Le contestazioni, contenute nello scritto del 19 aprile 2018 della dr.ssa med. __________, non sono atte a sovvertire le convincenti e motivate valutazioni della perita, la quale, del resto, il 16 maggio 2018 (doc. XXI), ha puntualmente risposto a ogni singola censura, spiegando approfonditamente ed in maniera motivata le ragioni che l’hanno portata a ritenere l’interessato completamente inabile al lavoro dal 20 ottobre 2016 al 30 giugno 2017 e a cui si può fare riferimento.

Nello specifico, rammentato che la questione di sapere se la Clinica __________ nel 1989 era o meno adatta per un ricovero psichiatrico non è decisiva (cfr. comunque la sentenza __________, dove il TCA per una paziente affetta da una patologia psichiatrica aveva ritenuto, nel preciso caso di specie, detto istituto adeguato per la cura e la degenza dell’allora ricorrente) rispetto alla valutazione complessiva della capacità lavorativa dell’attore nel periodo qui d’interesse, la dr.ssa med. PE 1 ha evidenziato che le sue conclusioni si fondano anche su quanto descritto dalla dr.ssa med. , ad esempio laddove afferma che “l’assicurato non si proiettava nella ripresa del ruolo lavorativo né presso l’ per cui lavorava né presso un nuovo datore di lavoro” a comprova che l’interessato viveva un malessere tale da non permettergli, in quel momento, di intravvedere una progettualità in ambito lavorativo. Questa perdita, rammenta la perita, avviene “su qualcosa che è generalmente fondamentale per il benessere di ogni persona, a maggior ragione se avviene nella “mezza età”, ritenuto che, come per la maggior parte degli esseri umani, il lavoro rappresentava per lui un importante elemento stabilizzante (doc. XXI). La perdita di lavoro alla soglia dei 58 anni può avere degli effetti devastanti per qualsiasi persona, soprattutto in un periodo in cui le occasioni lavorative nel mercato del lavoro, segnatamente in ambito __________, si fanno sempre più rare e sono sovente appannaggio di persone più giovani. Per qualcuno abituato a lavorare nel medesimo settore da diversi decenni, il licenziamento può, senza ombra di alcun dubbio, aver avuto un effetto dirompente, tale da renderlo, per un periodo determinato, completamente inabile al lavoro.

La perita, oltre a quanto scritto dalla dr.ssa med. __________ e dal curante, dr. med. __________, ha preso in considerazione quanto riferitogli dall’attore e ha confermato la presenza di una completa inabilità lavorativa (doc. XXI, pag. 3).

La specialista ha precisato che se è vero che l’interessato, in quel periodo non era una persona “paralizzata dal malessere”, ciò non impedisce di porre la diagnosi di sindrome da disadattamento in relazione a problemi lavorativi, in particolare al licenziamento (ICD10: F43.2), poiché appare difficile immaginare come l’attore avrebbe potuto, in quel momento, avere le forze per reinventarsi in ambito lavorativo. Ciò vale a maggior ragione se si pensa che l’interessato aveva subito eventi negativi già in anni precedenti che lo avevano reso maggiormente vulnerabile, come del resto rilevato dalla medesima dr.ssa med. __________ (“Da alcuni anni riferiva di aver subito forti pressioni sul posto di lavoro: a sua detta veniva costantemente controllato e mal giudicato per fatti accaduti 8 anni prima __________”).

La perita evidenzia pure che non vi sono elementi che possano far ritenere ad una produzione intenzionale di sintomi fisici o psicologici falsi o grossolanamente esagerati, motivata da incentivi esterni (simulazione).

La circostanza che la perita abbia sostenuto che l’interessato “appare ancora oggi molto vulnerabile, ansioso e depresso e un rischio di peggioramento non può essere escluso” allorché è ancora iscritto all’assicurazione contro la disoccupazione, non inficia la fedefacenza della perizia poiché da una parte oggetto della medesima è solo il periodo fino al 30 giugno 2017 e dall’altra il fatto che appaia vulnerabile, ansioso e depresso non significa ancora che attualmente sia completamente inabile al lavoro. La circostanza che la medesima specialista abbia affermato che un rischio di peggioramento non può essere escluso tende semmai a confortare il fatto, rilevato dai curanti, secondo cui, in precedenza, vi è stato un miglioramento che lo ha reso nuovamente abile al lavoro.

Eventuali rivendicazioni per asseriti peggioramenti successivi al 30 giugno 2017 non sono comunque oggetto della vertenza e non vanno pertanto esaminati da questo Tribunale.

La dr.ssa med. __________ non può neppure essere seguita laddove sostiene che la perita avrebbe fatto un esame superficiale della sua valutazione, poiché ha affermato che quanto descritto oggettivamente non corrisponde ai sintomi riferiti dall’assicurato. La dr.ssa med. PE 1 ha unicamente rilevato una differenza tra quanto descritto dalla dr.ssa incaricata dalla convenuta e quanto rilevato in sede peritale.

Certo, la perita non ha indicato per quale motivo non ha condiviso la diagnosi del curante e della dr.ssa med. __________.

Determinante tuttavia non sono le ragioni per le quali la dr.ssa med. PE 1 non ha ritenuto di seguire l’uno o l’altro degli specialisti ma conoscere i motivi che l’hanno condotta a porre la diagnosi di sindrome da disadattamento in relazione a problemi lavorativi, in particolare al licenziamento (ICD10: F43.2). Ciò emerge chiaramente dalla perizia a pag. 13.

Infine, le affermazioni della convenuta secondo cui la dottrina medica avrebbe costatato che durante una prima visita (ma anche perizia) un paziente ottiene nel 95% dei casi un’attestazione di inabilità lavorativa, nonostante la mancanza di un motivo medico sufficiente non le è d’aiuto e non trova conferma nel caso di specie. Infatti, l’unica specialista che ha visitato una prima volta ed in una sola occasione l’assicurato, ossia la dr.ssa med. __________, lo ha considerato completamente abile al lavoro, mentre gli specialisti che hanno visto l’interessato su un arco di tempo maggiore, ossia i curanti, dr. med. __________ e __________ e la perita dr.ssa med. PE 1 (che ha visitato l’attore il 29 gennaio e l’8 febbraio 2018 e ha sottoposto l’interessato al test di Rorschah il 5 febbraio 2018 tramite una sua collaboratrice) hanno rilevato una incapacità lavorativa completa.

Alla luce di quanto sopra esposto non vi è documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni peritali. Le valutazioni della dr.ssa med. PE 1, compatibili con quanto accertato dal medico curante, anch’egli specialista in psichiatria e psicoterapia e che ha visto l’attore nei momenti in cui la patologia era maggiormente incisiva, sono motivate, prive di contraddizioni e rispecchiano i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi che precedono.

La perita si è espressa su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’attore sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso di lei.

Al referto va attribuita piena forza probante.

In queste condizioni questo TCA deve concludere che l’attore è stato completamente inabile al lavoro dal 20 ottobre 2016 al 30 giugno 2017.

2.10. In sede di udienza la convenuta ha ammesso che il tema della validità o meno del licenziamento dell’attore da parte della __________ è relativo poiché la notifica dell’inabilità lavorativa è avvenuta il 3 novembre 2016 e la nascita del diritto alle prestazioni è pertanto antecedente alla prima disdetta del rapporto di lavoro avvenuta il 25 novembre 2016 (doc. VIII e D).

L’assicuratore è pertanto tenuto a versare all’interessato le indennità giornaliere pattuite secondo il contratto sottoscritto dall’ex datore di lavoro dell’attore.

Ne segue che la richiesta di accertare la nullità delle disdette del 25 novembre 2016, rispettivamente del 24 febbraio 2017, la cui ricevibilità appare dubbia, non essendo il TCA competente a decidere su questi aspetti, poiché non si tratta di una vertenza tra assicuratore ed assicurato, tra assicuratore ed assicuratore o tra assicuratore ed un terzo (cfr. art. 75 LCAMal), ma semmai tra assicurato e datore di lavoro, e non trattandosi neppure di una questione pregiudiziale per stabilire il diritto o meno dell’interessato all’erogazione di indennità giornaliere, è in ogni caso priva d’oggetto nell’ambito della presente vertenza.

Rilevato che, sempre in sede di udienza, le parti “danno atto che l’entità delle indennità postulate dall’attore deve essere rettificata nell’importo di fr. 33'757.25 pari alle indennità dei mesi di aprile, maggio e giugno 2017” (doc. VIII), l’assicuratore va condannato a pagare all’interessato fr. 33'757.25 oltre interessi al 5% dal 13 ottobre 2017 (cfr. a questo proposito: sentenza 4A_268/2008 del 20 febbraio 2009, consid. 3.2 e, da ultimo, sentenza 36.2016.61 del 6 marzo 2017, consid. 2.19).

2.11. Infine, questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove giacché gli atti prodotti dalle parti e la perizia giudiziaria sono completi ed esaustivi e non necessitano di complementi (cfr. sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

In particolare le testimonianze (o l’interpello) dei dr. med. __________, __________ e __________, la quale ha del resto potuto prendere posizione anche sulla perizia giudiziaria (doc. XIX/1), chieste dall’attore e di quest’ultima specialista anche dalla convenuta, alla luce della perizia medica diventano superflue, così come la richiesta di produzione dell’attestato dell’ultimo pagamento del salario e della polizza assicurativa, essendo le parti concordi nel ritenere che l’importo da riconoscere all’attore, se dovuto, ammonta a fr. 33'757.25 (doc. VIII).

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.12. Alla luce di quanto sopra esposto la petizione va accolta e l’assicuratore condannato al versamento all’attore di fr. 33'757.25 oltre interessi al 5% dal 13 ottobre 2017.

La convenuta è inoltre condannata a versare le ripetibili all’attore.

2.13. Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La petizione è accolta ai sensi dei considerandi.

§ CV 1 è condannata a versare a AT 1 fr. 33'757.25 oltre interessi al 5% dal 13 ottobre 2017.

2.Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. AT 1 verserà a AT 1 fr. 2'800 (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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9

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