Raccomandata
Incarto n. 36.2017.38
IR/sc
Lugano 26 giugno 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 marzo 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1 era assicurato nell’anno 2016, per la copertura obbligatoria contro le malattie, presso la CO 1 (doc. 10). Il premio fissato nella polizza prodotta agli atti dall’assicuratore (doc. 10), al netto della distribuzione dei proventi generati dalla tassa ambientale, era di CHF 346,40.
B. A RI 1 CO 1 ha notificato, il 7 dicembre 2015, e quindi il mese precedente, il conteggio del premio di gennaio 2016 per un importo di CHF 375,55 (doc. 11). CO 1 non ha spiegato all’assicurato il motivo per cui il premio sia aumentato da CHF 346,40 a CHF 375,55 successivamente all’emanazione della polizza e prima della scadenza del premio di gennaio 2016.
C. RI 1 non ha soluto il premio di gennaio che l’assi-curatore indica di avere richiamato il 17 marzo 2016 (doc. 12). Nuovamente l’assicuratore ha preteso, per il solo gennaio, il versamento dell’importo di CHF 375,55 non corrispondenti al premio fissato nella polizza assicurativa (doc. 10). Il 14 aprile 2016 (doc. 13 trasmesso per posta A+) CO 1 ha sollecitato il versamento di CHF 405,55 ossia il preteso premio di CHF 375,55 oltre a CHF 30.-- a titolo di spese di sollecito.
D. Visto il mancato pagamento dell’importo preteso, il 5 dicembre 2016 CO 1 ha fatto notificare a RI 1 (doc. 8) un Precetto esecutivo per il proprio credito relativo al premio di gennaio 2016 (CHF 331.--) oltre a CHF 130.-- a titolo di spese di richiamo e sollecito. L’assicurato si è opposto il 19 dicembre 2016.
Con decisione 4 gennaio 2017 (doc. 6) l’assicuratore ha indicato un credito complessivo di CHF 548.-- (doc. 6) così composto:
" (…)
Premi assicurazione malattie LAMal CHF 331.00
Partecipazioni ai costi LAMal CHF 0.00
Credito principale LAMal CHF 331.00
Spese di sollecitazione CHF 30.00
Tasse d’elaborazione CHF 100.00
5.00% d’interessi fino al 03.01.2017 CHF 16.70
Totale credito CHF 477.70
Spese esecutive CHF 70.30
Detrazione storno/i CHF -0.00
Detrazione ammortamento/i CHF -0.00
Detrazione pagamento/i parziale/i CHF 0.00
Totale CHF 548.00” (doc. 6 pag. 2)
L’assicurato si è opposto indicando di essere in assistenza e di beneficiare della riduzione dei premi, pagati direttamente dall’Ufficio del sostegno sociale di Bellinzona. Egli aggiunge poi di non avere ricevuto solleciti di sorta (doc. 5).
E. Con decisione su opposizione 10 marzo 2017 (doc. 3) CO 1 rammenta il premio dovuto di CHF 375.55, evoca il sollecito trasmesso per posta A+ il 14 aprile 2016 e, per quanto attiene l’intervento dell’Ufficio del sostegno, rinvia l’assicurato a rivolgersi a tale autorità. Segnala la ricevuta di CHF 304.-- quale sussidio per il premio di gennaio 2016 e conclude che:
" (…)
3.1 L’opposizione viene respinta.
3.2 RI 1 deve a CO 1 CHF 27.00 con 5.00% d’interessi fino al 09.03.2017 a partire dal 01.01.2016 come pure le spese di sollecito e le tasse di elaborazione di (CHF 30.00 + CHF 100.00). (…)”
(doc. 3 pag. 2)
F. RI 1 si è aggravato il 18 aprile 2017 al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro tale provvedimento (doc. I) sostenendo di nulla dovere all’assicuratore. Egli ha prodotto un mail di __________ dell’Ufficio del sostegno sociale secondo cui la fattura della CO 1 “non prevede il sussidio di CHF 305,10” (doc. A2).
Invitato a completare il suo esposto (doc. B3) l’assicurato ha precisato quanto segue:
" (…)
È mia intenzione oppormi totalmente alla decisione di cui l'oggetto per le seguenti motivazioni già comunicate per posta alla CO 1 nel gennaio 2016, spiegando la mia situazione e che se nel caso la decisione della LAMal arrivasse in ritardo non era colpa mia, io avevo inoltrato nei termini la richiesta e vista la mia situazione non vi erano motivi validi per cui ci fossero dubbi sul mio diritto,(tanto è che regolarmente mi è arrivata la conferma della riduzione per l'Anno 2016) non ho mai avuto merito una risposta e sono stato privo di considerazione.
Premetto che io sono in assistenza e che di certo non ho una condizione economica ottimale, inoltravo la richiesta di riduzione del premio LAMal nel settembre 2015 (dal 2012 che ricevo la riduzione del premio e di questo CO 1 sicuramente era a conoscenza) ricevo conferma da parta della LAMal del ricevimento della mia richiesta il 02/12/2015, come da allegato 01.
Nel frattempo mi vengono recapitate dalla CO 1 richieste di pagamento di Gennaio e Febbraio 2016 le quali invio al Sig. __________ della USSI (DSS) del Canton Ticino ,che solitamente paga direttamente il mio affitto e la CO 1 dopo che io gli invio le polizze, tanto ne è la conferma da allegato 02.
Ora nella mia completa buona fede mi ritrovo un Precetto Esecutivo da parte di CO 1 che neanche si è mai degnata di rispondere alla mia lettera, sono assicurato con CO 1 dal 2007, è chiaro che mi sento aggredito dalla potenza della CO 1, io non posso neanche permettermi un Avvocato per difendermi, questa aggressione senza averne ragione mi fa stare male e non fa altro che aggravare il mio stato psicologico dovuto appunto alla mancanza di un lavoro. (…)” (doc. B2)
Dal canto suo, con osservazioni del 6 giugno 2017 (doc. VI), CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso segnalando di avere ricevuto il sussidio di gennaio 2016 solo il 2 marzo 2017 riducendosi così l’importo preteso di CHF 304.-- a CHF 246,60. Nelle sue postulazioni finali CO 1 chiede il rigetto del ricorso e che sia tolta l’opposizione al PE __________.
Al ricorrente (doc. VII del 7 giugno 2017) è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi ed alle parti è stata offerta la possibilità di domandare l’acquisizione di specifiche prove.
G. Agli atti l’assicuratore ha prodotto la stampa di una videata informatica (doc. 14) relativa alla posizione del signor RI 1 riferita specificatamente al mese di gennaio 2016 da cui emerge come il “Rechnungsbetrag” assommi a CHF 361.-- mentre il saldo a CHF 57.-- (nella parte alta del documento).
Il medesimo documento, nella parte inferiore, dettaglia una serie di operazioni come segue:
· con data 05.12.2015, per il periodo 01.01.2016 – 31.01.2016 un importo dovuto (“Soll”) di CHF 410,75, un importo di “Haben” di CHF 353,75 ed un saldo di CHF 57.--;
· con data 14 aprile 2016 il dovuto viene maggiorato di CHF 30.-- per le spese di richiamo (Mahnspesen) più oltre, il medesimo conteggio ribadisce talune poste e indica i seguenti importi:
· alla voce “Total Prämie”, sempre con data 05.12.2015 e sempre per il premio LAMal, viene questa volta indicato un importo di CHF 378.-- da cui dedurre la tassa ambientale (CHF 5,20) e l’ “Einmalzuschlag nach Art. 106 KVG” di CHF 2,75 ed ancora il riepilogo richiama i pagamenti ricevuti;
· il 20.05.2016 CHF 60,75 per una “Zahlungseingang Verrechnung 1018361267” e il 2 marzo 2017 il versamento di CHF 304.--.
Quest’ultimo importo, come si desume dal doc. 15, è il versamento da parte della Cassa cantonale di compensazione della riduzione del premio di gennaio 2016.
Nonostante l’offerta alle parti, le stesse non hanno postulato l’acquisizione di nuove prove e l’assicurato non si è ulteriormente espresso. Da notare che l’assicuratore, per due volte, con il doc. V e con il doc. VII è stato invitato a volere produrre i documenti necessari e suffragare le sue tesi.
considerato in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove) per i motivi che si desumono dalla lettura delle considerazioni ai punti di merito che seguono. Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale Federale (si vedano in particolare le STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Con un giudizio reso a 5 giudici dalla seconda Corte di diritto sociale il 9 settembre 2015 (STF 9C_807/2014) l’Alta Corte si è confrontata con la materia annullando una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni siccome emanato a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova prassi più restrittiva. Tale sentenza del 2015 è stata criticata dalla dottrina (cfr. Ivano Ranzanici, La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RTiD I – 2016, p. 307 e ss., in particolare ad 4.3.3 p. 328 e ss.) siccome il TF si è scostato, senza argomentare e senza giustificare i presupposti di un cambio di giurisprudenza (che devono ossequiare i presupposti di cui alla STF 2C_768/2014 del 31 agosto 2015) dalla precedente prassi (in particolare dal caso sfociato nella STF 9C_211/2010). L’Alta Corte non si è confrontata con tale suo precedente e non ha riesaminato il contenuto delle contestazioni del ricorso sfociato nella sentenza del 2011 (come ricorda la dottrina “… con la sua sentenza 31 agosto 2015 ... Purtroppo … non si è confrontata con la sentenza … 2011 che nemmeno cita …”). Con un successivo giudizio della I Corte di diritto pubblico dell’11 novembre 2015 STF 1C_569/2015 il TF è tornato, implicitamente, sulla prassi precedente alla STF 9C_699/2014. Alla luce di quanto precede, e viste le motivazioni di merito (cfr. Ranzanici, op. cit. n. 4.3.3.1., p. 328), questa Corte può emanare il suo giudizio monocraticamente.
nel merito
2.Il tema in esame è quello del pagamento del premio LAMal dell’assicurato per il mese di gennaio 2016. Il ricorrente sostiene di nulla dovere al contrario dell’assicuratore che ritiene un saldo in suo favore di CHF 27.-- oltre alle spese di sollecito e “tasse di elaborazione” postulando nel contempo il rigetto dell’opposizione (integrale) al PE __________ riferito ad un credito di CHF 331.-- + 100.-- + 30.-- = CHF 461.--.
Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
Secondo l’art. 90 OAMal, i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. L’art. 105a OAMal stabilisce che il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
L’assicuratore nonostante il contenuto della polizza ha chiesto, il 7 dicembre 2015, il versamento del premio cifrandolo in CHF 375,55. L’aumento dell’importo non è stato giustificato dall’assi-curatore nonostante gli inviti a volere produrre l’incarto completo (doc. V) e formulare eventuali richieste di altri mezzi di prova (doc. VII).
La differenza tra premio fissato nella polizza e premio preteso è di CHF 29,15, importo che non trova motivazione. Già solo per questo motivo il ricorso andrebbe accolto e la decisione impugnata annullata.
Il 30 novembre 2016 CO 1 ha domandato all’UE di __________ di emanare, nei confronti dell’assicurato, un Precetto esecutivo per incassare il premio di gennaio 2016.
L’ammontare del premio è stato fissato, senza alcuna spiegazione in merito, in CHF 331.-- cui sono stati aggiunti CHF 130.-- per le spese di sollecito e di elaborazione (doc. 9). Il premio del doc. 9, del doc. 10 e del doc. 11 sono diversi senza che una ragione sia stata data all’assicurato prima e al Tribunale poi.
L’assicuratore ha prodotto il doc. 14 (stampa di una videata della posizione di RI 1 in ottica del premio di gennaio 2016). Dalla stessa risulta una entrata di pagamento di CHF 60,75 (Verrechnung __________, Beleg Nr. __________) per un importo netto riconosciuto quale avere (Haben) di CHF 40,55. Per quel che si può dedurre la cifra di CHF 331.-- potrebbe scaturire dalla sottrazione del preteso premio (CHF 375,55) dell’importo di CHF 40,55 riconosciuto dall’assicuratore. L’assicuratore non lo ha comunque sostenuto.
CO 1, nonostante gli inviti a volere produrre gli atti completi e a volerli completare (doc. V del 22 maggio 2017 e doc. VII del 7 giugno 2017), non ha consegnato agli atti nessun conteggio relativo ai citati CHF 60,75 accreditati per CHF 40,55 di cui neppure fa cenno nelle sue motivazioni.
Sempre a deduzione del debito preteso da CO 1 nei confronti di RI 1 vi è l’importo del sussidio LAMal riconosciuto il 1° marzo 2017. In sostanza l’assicuratore riconosce di avere ricevuto in totale CHF 348,55 a fronte di un premio di CHF 346,20 (doc. 10) che risulta quindi ampiamente soluto. L’assicuratore non ha invece comprovato l’esistenza di un premio di superiore importo, non ha dimostrato di avere notificato la signor RI 1 un richiamo o un sollecito ma unicamente un PE contenente importi che non trovano giustificazione come detto per il premio e come si vedrà più sotto per le spese amministrative.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal (in precedenza nell'art. 90 cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
L’invito duplice formulato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni ossequia l’obbligo inquisitorio che incombe al giudice, obbligo che è temperato dalla necessaria collaborazione delle parti.
Non va poi omesso di sottolineare come l’assicuratore sia importante società anonima, strutturata e dotata di collaboratori e sistemi informatici che permettono di ossequiare adeguatamente gli obblighi processuali incombenti all’assicurazione sociale.
Va quindi ribadito che per ben due volte – a fronte della precisa posizione del ricorrente che nega il sussistere di ogni debito – CO 1 è stata invitata a volere produrre agli atti i necessari mezzi di prova. Ciò è stato fatto solo con la risposta di causa e gli atti prodotti sono incoerenti, e ciò in maniera ingiustificata. L’obbligo di accertare i fatti per il giudice non si estende sino a colmare gravi lacune amministrative dell’assicuratore che deve essere responsabile e dimostrare l’entità del suo credito rispettivamente giustificarne le modifiche intercorse nel tempo.
In concreto l’ammontare del premio è stato indicato in:
· CHF 346,40 nella polizza (doc. 10).
· CHF 375,75 nella richiesta di pagamento (conteggio doc.
16), nel richiamo (doc. 12), nel sollecito (doc. 13), decisione su opposizione (doc. 3).
· CHF 410,75 videata (doc. 14).
· CHF 331.-- domanda di esecuzione (doc. 9), PE (doc. 8),
decisione formale (doc. 6).
Queste diverse indicazioni della Cassa non motivate, questi cambiamenti di importi non argomentati lasciano basiti: non sono comprensibili, argomentati e giustificati da CO 1 e sono solo in parte ricostruibili mediante congetture che non possono essere imposte ad un assicurato. Già solo per tale grave lacuna la decisione resa dall’assicuratore va annullata. Come indicato, secondo lo stesso dire di CO 1 il premio ritenuto nella polizza (CHF 346,40) risulta comunque pagato tramite una non precisata compensazione e grazie al sussidio dello Stato.
Nonostante l’invito formulato, per due volte, all’assicuratore di produrre i documenti necessari e richiedere l’assunzione delle prove utili a fronte delle negazioni di RI 1, CO 1 non ha prodotto agli atti le “disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato” in base alle quali l’assicuratore è legittimato ad addebitare spese di natura amministrativa.
Quand’anche ciò fosse avvenuto l’importo preteso sarebbe stato manifestamente sproporzionato in rapporto al valore del premio (CHF 130.-- raffrontato a un debito di CHF 346.40 costituisce il 37,5%, decisamente troppo).
Non solo. A fronte delle specifiche contestazioni in merito alla notifica del sollecito e delle altre spese, l’assicuratore non ha comprovato la corretta intimazione dei suoi atti (richiamo, doc. 12; sollecito, doc. 13, quest’ultimo trasmesso per posta A1).
Non sono quindi dovute spese amministrative da parte dell’assi-curato.
Il ricorso va quindi pienamente accolto. Alla luce della superficialità dell’agire dell’assicuratore e della leggerezza con cui lo stesso non solo ha vantato le sue pretese ma le ha sostenute e ribadite a livello processuale, si giustifica il carico di una tassa di giustizia di CHF 220.-- e delle spese fissate in complessivi CHF 80.-- (per le scritturazioni, le copie e gli invii raccomandati), a carico di CO 1, __________. Non si giustifica invece il riconoscimento di ripetibili in assenza di patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione 10 marzo 2017 di CO 1 è annullata.
La tassa di giustizia fissata in CHF 220.-- e le spese determinate in complessivi CHF 80.--, sono poste a carico di CO 1, __________. Non si attribuiscono ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti