Raccomandata
Incarto n. 36.2017.13
cs
Lugano 5 aprile 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 dicembre 2016 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1949, al beneficio di un permesso “B” CE/AELS dal 16 settembre 2010 (doc. B), è stata affiliata per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie presso CO 1 dal 1° marzo 2011 al 31 gennaio 2013 (doc. da A ad I), quando è stata iscritta preso l’Istituzione comune LAMal di Soletta, in quanto beneficiaria solo di una rendita italiana, senza esercitare alcuna attività in Svizzera (doc. I).
1.2. Il 1° marzo 2016 (doc. J) ed il 14 giugno 2016 (doc. K), RI 1 e suo marito hanno chiesto a CO 1 la restituzione dell’importo di fr. 36'720, rispettivamente di fr. 78’800, pari, secondo loro, ai premi pagati durante l’affiliazione presso l’assicuratore malattie, sostenendo che non avrebbero mai dovuto essere assicurati in Svizzera e che CO 1, in applicazione dell’art. 27 LPGA, li avrebbe dovuti informare circa la possibilità di chiedere l’esonero.
1.3. Con decisione formale del 31 agosto 2016 (doc. N), confermata dalla decisione su opposizione del 15 dicembre 2016 (doc. A8), CO 1 ha negato il rimborso dei premi pagati dalla ricorrente.
1.4. Con ricorso del 24 gennaio 2017, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando la restituzione dell’importo di fr. 36’720 (doc. I). La ricorrente rammenta che nel 2010 ha iniziato le pratiche per il ricongiungimento familiare con il proprio marito, __________, deceduto il 26 luglio 2016. Dopo essere venuta a conoscenza per puro caso, insieme al marito, che avrebbe potuto chiedere l’esonero dall’obbligo assicurativo, ha inoltrato una domanda in tal senso, accolta con effetto dal 31 gennaio 2013.
Il 1° marzo 2016 l’interessata ha domandato la restituzione dei premi ritenuti indebitamente percepiti dall’assicuratore. Secondo la ricorrente in applicazione dell’art. 27 LPGA quest’ultimo avrebbe dovuto informarla circa la possibilità di chiedere l’esonero assicurativo. Non può esserle rimproverato di non conoscere la legge allorché lo stesso assicuratore non la conosceva al momento dell’affiliazione.
L’interessata ritiene di essere stata male informata da un collaboratore dell’assicurazione che ingiustamente le ha fatto sottoscrivere il contratto di base. La ricorrente, che richiama l’intero incarto dell’assicuratore, il parallelo ricorso della comunione ereditaria fu __________ (inc. 36.2017.14) e chiede la sua audizione, sostiene che la sua buona fede debba essere tutelata.
1.5. Con risposta del 21 febbraio 2017 CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.6. Il 24 febbraio 2017 il TCA ha scritto alla ricorrente e con riferimento al diritto di essere sentito le ha assegnato un termine per prendere posizione circa l’applicazione, al caso di specie, dell’art. 25 cpv. 3 LPGA (con riferimento anche alla sentenza K 99/04 del 21 gennaio 2005, consid. 2.2) e segnatamente per determinarsi circa la tempestività della richiesta di restituzione (doc. V).
1.7. Dopo aver chiesto (doc. VI) ed ottenuto (doc. VII), una proroga, la ricorrente ha affermato che:
" (…) in merito alla tempestività dell’azione proposta si conferma che la ricorrente ha reagito immediatamente dopo essere venuta a conoscenza degli indebiti versamenti e per quanto attiene al dettaglio si rimanda alla raccomandata dello scrivente legale del 1 marzo 2016 dalla quale traspare chiaramente il periodo nonché l’importo ad esso riferito.
Si rammenta inoltre che è stato fatto il richiamo dell’incarto completo a CO 1.
Appare quindi tempestiva e rispettosa dei termini la richiesta della ricorrente.
L’assioma usato da controparte a sostegno della propria tesi e segnatamente presenza della menzione “attività lucrativa autorizzata” sul permesso uguale ad impossibilità di essere in età pensionabile è assolutamente contestato e la dice inoltre lunga sul grado di preparazione del consulente e dell’attenzione (dovuta) con la quale la ricorrente è stata trattata.
Si contestano tutte le argomentazioni di controparte e si ribadiscono quelle sino ad ora formulate dalla ricorrente ribadendo che ella ha reagito immediatamente e l’ammontare della restituzione non può essere limitato nel tempo in quanto l’assicuratore CO 1 è venuto meno al proprio obbligo di verificare la situazione, aspetto che incombeva a lui in qualità di assicuratore e non certamente a carico dell’assicurata, operazione peraltro più che fattibile con un minimo di diligenza.” (doc. VIII)
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la richiesta di rimborso dei premi pagati da RI 1, che la ricorrente quantifica in fr. 36'720 per il periodo dal 16 giugno 2010 al 31 gennaio 2013.
La richiesta di restituzione dell’importo pagato dal defunto marito è oggetto della parallela procedura 36.2017.14.
2.2. Nel caso di specie RI 1, proveniente dall’Italia, in data 17/18 marzo 2011 ha chiesto alla convenuta di poter essere assicurata con effetto dal 1° marzo 2011 per l’assicurazione obbligatoria di base, scegliendo la variante “__________” e quale medico di famiglia il dr. med. __________ (doc. A e C).
Il 6 febbraio 2013 l’istituto comune LAMal di Soletta ha scritto a RI 1, con oggetto “conferma dell’iscrizione valida dal 17.01.2013 al 31.12.2013”, affermando:
" (…)
Siamo lieti di comunicarLe che abbiamo proceduto ad iscriverla presso la nostra Istituzione. L’iscrizione Le dà diritto ad usufruire alle prestazioni per malattia ed infortunio non professionale secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Esibendo la tessera d’assicurato, potrà usufruire di cure medico-sanitarie. In allegato troverà ulteriori informazioni.
Un’eventuale assicurazione obbligatoria di base presso una cassa malati svizzera decade con la nostra iscrizione. Voglia allegare alla disdetta una copia della presente conferma. Si faccia rilasciare un resoconto della eventuale partecipazione ai costi che ha già pagato e ce lo spedisca.” (doc. I)
Il 1°marzo 2016 l’assicurata ha chiesto la restituzione dei premi pagati dal 16 giugno 2010 per complessivi fr. 36’720 (doc. J; cfr. anche ricorso, pag. 3, punto 6).
A questo proposito l’assicuratore rileva come l’interessata nel periodo per il quale chiede la restituzione dei premi ha beneficiato di prestazioni per fr. 1'138.90, che dovrebbe a sua volta restituire all’assicuratore in caso di accoglimento della domanda.
2.3. Va d’acchito evidenziato che la ricorrente è stata affiliata presso l’assicuratore convenuto dal 1° marzo 2011 (doc. da A ad E). Per cui non può essere dato seguito alla richiesta di restituzione dei premi per il periodo dal 16 giugno 2010 al 28 febbraio 2011, non essendo l’insorgente affiliata presso la convenuta.
In secondo luogo questo TCA rileva che dal 1° marzo 2011 al 31 gennaio 2013 la ricorrente ha versato premi per complessivi fr. 8'088.35 (cfr. doc. F, G e H: [350.55 X 10] + [351.10 x 12] + 369.65), che corrisponde di conseguenza all’importo massimo che, se date le condizioni, l’assicuratore può essere tenuto a restituirle e non l’importo di fr. 36'720 che non trova conferma negli atti.
2.4. Con sentenza pubblicata in DTF 129 V 159 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha tra l’altro deciso che è competenza dell’autorità cantonale stabilire se sono dati motivi di esonero (consid. 3).
Infatti, per l’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo di assicurazione. Ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAMal l'autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.
Nel Canton Ticino l’autorità competente, dal 1° febbraio 2010, per decidere l’affiliazione d’ufficio o l’esonero dall’obbligo assicurativo è la Cassa cantonale di compensazione (in precedenza: Ufficio dell’assicurazione malattia [UAM]: cfr. art. 3 LCAMal e art. 1 e seguenti RLCAMal del 13 novembre 2007, nonché art. 1 RLCAMal del 29 maggio 2012).
In concreto dagli atti non risulta alcun esonero per il periodo dal 1° marzo 2011 al 16 gennaio 2013, né una domanda in tal senso dell’assicurata alla Cassa cantonale di compensazione.
In assenza di una decisione di esonero dall’obbligo assicurativo dell’autorità competente per il periodo litigioso, l’assicuratore non può essere tenuto a restituire alcunché.
2.5. Se, per pura ipotesi di lavoro, si volesse interpretare lo scritto del 6 febbraio 2013 dell’Istituto comune LAMal (doc. I) quale conferma di esonero dall’obbligo assicurativo sin dall’arrivo in Svizzera della ricorrente, occorre concludere che, per i motivi che seguono, la richiesta di restituzione del 1° marzo 2016 (doc. J) è tardiva.
In DTF 119 V 298 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), circa la restituzione di premi dell’assicurazione malattia pagati in eccesso, aveva stabilito che, carente una disposizione statutaria, al credito di restituzione dell’assicurato era applicabile per analogia l’art. 16 cpv. 3, prima frase, LAVS per il quale il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell’indebito pagamento e in ogni caso in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito (cfr. anche la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003, consid. 3).
Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la LPGA, il cui art. 25 cpv. 3 LPGA prevede che può essere chiesto il rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati, al più tardi cinque anni dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale i contributi sono stati pagati.
Con sentenza K 99/04 del 21 gennaio 2005 l’allora TFA ha affermato:
" 2.2 Entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde steht diesem Ergebnis - wie das kantonale Gericht bereits in seinem letztinstanzlich vollumfänglich bestätigten Entscheid vom 28. September 1999 zutreffend erkannt hat - weder der Umstand, dass die Helsana die Prämien für die Monate Januar bis Juni 1994 zuvor bereits im Jahre 1994 betreibungsrechtlich geltend gemacht hatte, noch der Hinweis entgegen, wonach "der 1993 mit der ELVIA Versicherung/Grütli eingegangene Versicherungsvertrag (...) nach VVG abgeschlossen" worden sei. Soweit die Versicherte in der beschriebenen Verjährungs- und Verwirkungsregelung für Beitragsforderungen sodann eine Ungleichbehandlung gegenüber dem Rückerstattungsanspruch der versicherten Person ihrerseits auf zu viel bezahlte Beiträge gemäss Art. 16 Abs. 3 Satz 1 AHVG bzw. Art. 25 Abs. 3 ATSG sieht (einjährige Frist ab Kenntnisnahme; fünfjährige Frist nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beiträge bezahlt worden sind), verkennt sie den unterschiedlichen Bedeutungsgehalt der beiden Anspruchsarten. Während es bei der Einforderung der Beiträge seitens der Verwaltung um die Durchsetzung der Beitragspflichten - und damit die Wahrnehmung öffentlicher Interessen - an sich geht, bestehen Sinn und Zweck des (Beitrags-)Rückerstattungsanspruchs der versicherten Person einzig darin, aus Gründen der Rechtssicherheit und aus verwaltungstechnischen Erwägungen (...) nach Ablauf eines bestimmten Zeitraumes in einem bestimmten Schuldverhältnis zwischen AHV (oder - analog - der sozialen Krankenversicherung) und beitragspflichtiger Person Ruhe einkehren zu lassen (BGE 119 V 300 Erw. 4a mit Hinweis). Demgegenüber unterliegen die - in der Sache eher vergleichbaren - Rückerstattungsansprüche von Krankenversicherern (auf bereits erbrachte aber nicht geschuldete Leistungen) und Versicherten (auf zu viel bezahlte Beiträge) derselben Verwirkungsordnung (Art. 16 Abs. 3 Satz 1 [Beiträge] und Art. 47 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 AHVG [Leistungen; in Kraft gestanden bis 31. Dezember 2002]; Art. 25 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 [Leistungen] und Abs. 3 ATSG [Beiträge]; BGE 119 V 301 Erw. 4c mit Hinweisen). Gleiches gilt ferner für den Anspruch auf noch ausstehende Leistungen oder Beiträge (Beiträge: Art. 16 Abs. 1 Satz 1 sowie Abs. 2 Satz 1 AHVG, Art. 24 Abs. 1 ATSG; Leistungen: Art. 46 Abs. 1 AHVG [in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung]; Art. 46 Abs. 1 AHVG [in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung] in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 ATSG).” (sottolineature del redattore)
La dottrina, e meglio Eugster, in SBVR, Soziale Sicherheit, 3a edizione 2016, Krankenversicherung, pag. 810, n. 1363 e seguenti, conferma che l’obbligo di restituzione per premi pagati in troppo, nell’ambito dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie, è regolato dall’art. 25 cpv. 3 LPGA (“[…] Die Verwirkung von Prämienforderungen infolge Zeitablaufs regelt 24 ATSG (altrechtlich: BGE 122 V 331 E. 2a), die Rückerstattungspflicht für zu viel bezahlte Prämien Art. 25 Abs. 3 ATSG (altrechtlich: BGE 119 V 289 [recte: 298] E. 3; 101 V 225, 228) […]”; “[…] Prämienrückerstattungsforderungen können namentlich dadurch entstehen, dass die versPers bei der Prämienfestsetzung regional falsch eingestuft wurde (EVG K 149/05), überhaupt nicht versicherungspflichtig war oder bei ihr trotz Wegfalls der Versicherungspflicht weiterhin Prämien erhoben wurden […]”).
2.6. Nel caso di specie, rilevato che la questione non è stata esaminata dall’assicuratore malattie, il TCA ha chiesto alla ricorrente di esprimersi in merito alla tempestività della sua richiesta di restituzione con riferimento all’art. 25 cpv. 3 LPGA e alla sentenza K 99/04 del 21 gennaio 2005, consid. 2.2 (cfr. consid. 1.7-1.8).
Questo Tribunale evidenzia che il 6 febbraio 2013 l’Istituzione comune LAMal ha informato l’assicurata che non era soggetta all’obbligo assicurativo dal 17 gennaio 2013 (doc. I).
La richiesta di restituzione dell’assicurata del 1° marzo 2016 è dunque tardiva poiché inoltrata oltre un anno dopo che ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati.
2.7. Va comunque evidenziato, per i motivi che seguono, che l’interessata non può in ogni caso far valere la propria buona fede ai sensi dell’invocato art. 27 LPGA.
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
La norma sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA
C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede dunque un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.= SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l’autorità (in concreto l’assicuratore) a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
2.8. In concreto la ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza della possibilità di essere esonerato dall’obbligo assicurativo solo nell’ambito di un colloquio con un conterraneo grazie al quale avrebbe poi inoltrato la richiesta di esonero, accolta il 6 febbraio 2013.
La ricorrente non sostiene che l’assicuratore avrebbe fornito informazioni errate o non avrebbe dato seguito ad una richiesta di informazioni. Ella fa invece valere che sarebbe stato compito della convenuta, spontaneamente, renderla attenta circa le possibilità di esonero, ritenuto che si trattava di una pensionata proveniente dall’estero al beneficio della sola rendita pensionistica italiana.
In primo luogo va evidenziato che la cassa cantonale di compensazione tramite l’Istituto delle assicurazioni sociali, ossia l’autorità competente a decidere circa l’esonero dall’obbligo assicurativo, fornisce quell’informazione generale ed astratta, esatta dall’art. 27 cpv. 1 LPGA, tramite la pubblicazione delle norme e segnatamente dei motivi di esonero nel Foglio Ufficiale fino al 2009 (FU 10/2003 del 4 febbraio 2003 pag. 833 e seguenti; FU 8/2004 del 27 gennaio 2004 pag. 634; FU 6/2005 del 21 gennaio 2005 pag. 466; FU 15/2006 del 21 febbraio 2006 pag. 1166; FU 11/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 989 e seguenti; FU 23/2008 del 18 marzo 2008 pag. 2190 e seguenti; FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2359) e tramite internet dal 2010 (http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Informazioni_ periodiche_2010.htm).
L’assicurata in presenza di una pubblicazione su un organo ufficiale, rispettivamente nel sito internet dell’autorità competente, non può pertanto far valere di non aver ottenuto quell’informazione generale ed astratta cui aveva diritto in virtù dell’art. 27 cpv. 1 LPGA.
Spettava semmai all’interessata, sulla base dell’informazione ottenuta tramite il Foglio Ufficiale o tramite il sito internet, rivolgersi alla Cassa per ottenere maggiori ragguagli circa il suo obbligo assicurativo, rispettivamente circa l’esonero dall’affiliazione in Svizzera alla LAMal.
In secondo luogo va evidenziato che l’insorgente, coniugata, nel marzo 2011, non aveva ancora 62 anni, essendo nata il 25 ottobre 1949 e sul permesso “B” del 16 settembre 2010 (doc. B), dunque antecedente alla richiesta di iscrizione del 17 marzo 2011 (doc. A e seguenti), figurava “attività lavorativa autorizzata”. L’assicuratore in assenza di informazioni più precise fornite dalla medesima ricorrente non poteva pertanto immaginare che l’interessata beneficiasse (unicamente) di una pensione italiana e potesse di conseguenza eventualmente essere esonerata dall’obbligo assicurativo in Svizzera ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal per il quale non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro dell’Unione europea in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell’Accordo AELS, del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K. La carta d’identità dove figura quale professione “pensionata” (doc. A6) non risulta essere stata consegnata all’assicuratore (cfr. incarto assicuratore).
Del resto, rilevato l’alto numero di persone che esce ed entra dalla Svizzera ogni anno, non può essere richiesto all’assicuratore, in assenza di una domanda di informazioni specifica circa l’obbligo assicurativo nel nostro Paese, che per un cittadino qui residente, venga puntualmente verificata ogni ipotesi di esonero.
Va infine evidenziato che Eugster, in SBVR, Soziale Sicherheit, 3a edizione 2016, Krankenversicherung, pag. 810, n. 1364, con riferimento tuttavia ad una fattispecie diversa (sentenza K 149/05 del 3 maggio 2006, in cui all’assicurato era stato chiesto, retroattivamente, di pagare la differenza tra il premio dovuto in virtù del nuovo domicilio [Canton Ginevra] e quello pagato secondo la tariffa del vecchio domicilio [Canton Berna] e che non aveva informato l’assicuratore del trasloco) sostiene che l’inattività dell’assicuratore in presenza di una situazione illegale solo eccezionalmente motiva la protezione della buona fede: l’assicuratore deve essere stato reso attento circa la violazione della legge ed averla tollerata (“[…] Untätigkeit des Versicherers angesichts einer gesetzwidrigen Lage begründet nur ausnahmsweise Vertrauensschutz; er muss auf die Gesetzwidrigkeit aufmerksam gemacht worden sein und diese anschliessend geduldet haben [EVG K 149/05 E. 6;…]”).
In concreto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’assicurata non può essere tutelata nella sua buona fede e l’art. 27 LPGA non trova di conseguenza applicazione.
2.9. La ricorrente chiede l’edizione dell’intero incarto dell’assicuratore, richiama il ricorso di cui alla procedura 36.2017.14 e chiede la propria audizione (doc. I e X).
Con l’ordinanza del 25 gennaio 2017 il giudice delegato del TCA ha assegnato all’assicuratore un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa “unitamente all’incarto completo” (doc. II). Con risposta del 21 febbraio 2017 la convenuta ha prodotto la documentazione richiesta, elencandola a pag. 5 (doc. III). La ricorrente non sostiene che vi sia documentazione mancante, né questo Tribunale ha motivo di ritenerlo. Ne segue che la cassa ha dato seguito alla richiesta dell’assicurata.
Questo TCA ha inoltre preso in considerazione anche il contenuto del parallelo ricorso della comunione ereditaria di cui all’incarto 36.2017.14.
Quanto alla chiesta audizione, questo Tribunale rileva che essa può essere rifiutata senza ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015, consid. 5.3; sentenza 8C_665/2014 23 marzo 2015, consid. 4; sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica” (doc. I, pag. 4 e 6; la ricorrente chiede la propria “audizione”), questo TCA rinuncia all’audizione dell’interessata poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Questo Tribunale, ritenuto che, in seguito agli accertamenti eseguiti, i fatti sono stati comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti