Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2016.31
Entscheidungsdatum
09.05.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2016.31

IR/sc

Lugano 9 maggio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 15 marzo 2016 formulato

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. RI 1, 25 giugno 1976, assicurata contro le malattie presso CO 1, ha ricevuto la nuova polizza assicurativa LAMal, datata ottobre 2015 e valida dal 1° gennaio 2016, indicante un premio mensile per la copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie di CHF 294,80 stante una franchigia di CHF 2'500.--. La polizza (doc. B) specifica un “Supplemento una tantum per premi 2016” di CHF 2.75, percepito dall’assicuratore a titolo di supplemento premio secondo l’art. 106a LAMal.

Nella polizza il supplemento è motivato come segue:

" Nel 2016 verrà riscosso un supplemento una tantum di 33 franchi a persona (CHF 2.75/mese). Il supplemento viene conteggiato insieme alla polizza, ma sarà esigibile solo nel 2016. Per legge gli assicuratori sono tenuti ad applicare la compensazione dei premi.” (…) (doc. B).

B. Il 1° dicembre 2015 (doc. C) l’assicurata, rappresentata dallo RA 1, ha contestato il supplemento mensile di fr. 2.75 (fr. 33.- annui). Il suo patrocinatore, dopo avere sviluppato dettagliate argomentazioni, ha così concluso:

" (…) Ne consegue che in casu il supplemento di premio (supra, n. 1) deve essere stralciato:

a. in via principale: perché in urto con i principi di legalità e di proporzionalità;

b. in via subordinata: perché codesto assicuratore ha ecceduto nel proprio potere di apprezzamento. (…)

Nella denegata ipotesi in cui codesto assicuratore intendesse confermarsi nel suo orientamento primigenio, il medesimo è invitato a voler procedere tramite decisione formale (art. 49 LPGA) debitamente motivata e munita dei rimedi di diritto.

Considerata la natura della questione in narrativa, a codesto assicuratore sono richiamati i termini di cui all’art. 127 OAMal, con la comminatoria, senza ulteriore comunicazione, di azione per denegata giustizia (art. 56 cpv. 2 LPGA) in casi di disattesa dei medesimi.” (Doc. C)

C. CO 1 non ha risposto dimostrando così non solo di non volere assecondare le richieste dell’assicurata ma anche ben poco rispetto per la stessa e il suo rappresentante.

D. Il 15 marzo 2016 l’assicurata, sempre rappresentata dallo RA 1, ha inoltrato presso il TCA un ricorso per denegata giustizia secondo l’art. 56 cpv. 2 LAMal. Essa ha contestato la scelta di CO 1 di non emettere una decisione formale (cfr. doc. I). Dopo conseguimento di una proroga del termine per l’inoltro di una risposta di causa (il 25 aprile 2016, doc. IV, richiesta il 21 aprile 2016, doc. III, successivamente all’intimazio-ne del ricorso da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni, doc. II, il 16 marzo 2016), proroga concessa in via del tutto eccezionale ancorché priva di qualsiasi sostrato che la fondasse, l’assicuratore, e per esso __________ di __________ (che si indica quale fornitore delle prestazioni di servizio per le società d’assicurazione del gruppo __________, e meglio __________, CO 1 e __________ [le cui sedi non sono specificate] senza comprovare tale veste) ha postulato la reiezione dell’impugnativa. Più specificatamente __________ segnala che CO 1 ha applicato le norme vigenti che impongono il prelievo sui premi del supplemento. Secondo l’assicuratore questa circostanza impedirebbe l’emanazione di una decisione formale su questi aspetti ciò che renderebbe i ricorso inammissibile.

Alla luce del palese esito del gravame, alla ricorrente non è stata trasmessa la scarna risposta della Cassa con il conferimento della possibilità di ulteriormente esprimersi in materia.

in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza, come recita una formula da anni impiegata singolarmente da tutti i membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni, formula che trova il suo fondamento nella giurisprudenza dell’Alto Tribunale Federale (citata più sotto), non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere la procedura nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

In un giudizio relativamente recente, reso il 31 agosto 2015 (9C_699/2014), non destinato a pubblicazione nonostante sia stato pronunciato dalla II Corte di diritto sociale del Tribunale Federale nella sua composizione a 5 giudici, sentenza concernente rendita AVS, l’Alta Corte ha posto in dubbio la comprensibilità della “formulazione regolarmente utilizzata dal tribunale ticinese” chiedendosi se “il cittadino sia in grado di capire ove risieda … la competenza del giudice unico”. A tale quesito, che il giudizio invece della I Corte di diritto pubblico dell’11 novembre 2015 correttamente neppure si pone (DTF 1C_569/2015), può essere data tranquillante risposta alla luce dei fatti. La semplice scorsa dell’elenco delle numerose impugnative formulate contro giudizi monocratici dei membri del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, senza sollevazione del problema della comprensibilità della formula, ricorsi non certo tutti provenienti da avvocati o persone cognite in materia, avrebbe certamente permesso al TF, la cui giurisprudenza su questi aspetti non è francamente univoca, di accertare, nel corso dell’ultimo ventennio, la piena comprensione della formula usata.

Sia come sia l’uso di formule o la ripetizione di frasi contenenti concetti giuridici è costume dei Tribunali elvetici, e non solo. Il TF stesso non è scevro da quest’abitudine, non solo quando sia confrontato con patrocinatori professionisti ma anche quando la persona che adisce l’alta Corte non è cognito in materia; a puro titolo d’esempio si vedano le sentenze della I Corte di diritto sociale in re M. del 1 marzo 2013 (8C_159/2013) e del 31 gennaio 2014 (8C_82/2014), con cui l’alta Corte – al medesimo assicurato non patrocinato, senza conoscenza giuridica alcuna, vivente in una condizione di difficoltà, due volte di fila ad un anno di distanza (ciò che comprova la non comprensione della locuzione usata dai Giudici federali) – ha comunicato l’irricevibilità dei suoi gravami con espressioni di difficile comprensione.

La formula impiegata da anni dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, e che l’Alta Corte mai prima della DTF 31 agosto 2015 (9C_699/2014) aveva posto in discussione nonostante la specifica contestazione relativa all’emanazione di giudizio a corte monocratica formulata in taluni casi (per tutte di veda la DTF 18 febbraio 2011 9C_211/2010) - è comprensibile ampiamente a tutte le persone che conoscano minimamente il senso delle parole usate in lingua italiana ed abbiano anche solo semplici capacità cognitive. Il concetto espresso è elementare: se la procedura non è difficile perché ci sono prove complesse da acquisire, o se non presenta novità giuridiche, può essere decisa da un solo giudice e non da tutti i membri della Corte ticinese.

In concreto il caso in discussione fa riferimento alla mancata emanazione di una decisione relativa alla fissazione del premio dell’assicurata ricorrente. Decisione che l’assicuratore ricusa di emanare. Il tema della denegata, rispettivamente ritardata, giustizia è stato ampiamente sondato ed analizzato giuridicamente dal Tribunale federale nella sua approfondita giurisprudenza seguita pienamente dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Non solo. Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha già analizzato, in una prima sentenza emanata a tre giudici, proprio un caso avente lo stesso oggetto della procedura in discussione. Con giudizio 36.2015.96 del 28 gennaio 2016 è stata infatti manifestamente e palesemente ammessa una denegata giustizia in danno di una signora (R.M.) per il rifiuto di un assicuratore di emanare, a fronte delle medesime richieste formulate dal medesimo patrocinatore qui interessato, una decisione sul medesimo tema. Alla luce di quanto precede il presente giudizio è emanato a giudice unico.

  1. Il gravame è ampiamente tempestivo perché non soggiace a termini e può essere inoltrato finché l’omissione, la negazione o il ritardo nell’azione dell’assicuratore perdurano.

nel merito

  1. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, Ed. Schulthess 2015 pag. 740 n. 21). L'art. 49 cpv. 1 LPGA prevede che l'assicuratore deve emanare per iscritto una decisione se v'è disaccordo con l'assicurato in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. L’art. 49 cpv. 3 LPGA stabilisce invece che le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato. Queste decisioni formali possono essere impugnate dall'assicurato presso l'autorità stessa che le ha emanate mediante un'opposizione formulata entro trenta giorni dalla loro notifica (art. 52 LPGA). Le decisioni su opposizione emanate dall'assicuratore possono poi essere impugnate mediante ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA) presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

  2. In concreto, con l’invio della polizza assicurativa LAMal, CO 1 ha determinato l’ammontare del premio dovuto per l’anno 2016 della propria assicurata RI 1, conformemente all’art. 61 LAMal. L’assicurata non concorda su un punto del premio e precisamente sul supplemento di fr. 2.75 mensili.

Per costante giurisprudenza federale e cantonale, gli assicurati hanno il diritto di contestare la legalità di una clausola tariffaria fissata da una Cassa malati nel loro caso concreto (cfr. DTF 131 V 66 consid. 1.2 pag. 69; DTF 135 V 39 consid. 4.3 pag. 43-44; SVR 2010 KV N° 7 pag. 29 consid. 2.2.2; STF 9C_97/2014 del 10 marzo 2014; STCA 36.2006.18+19 del 15 marzo 2007 consid. 2.2, riassunta in RtiD II-2007 pag. 150; STCA 36.2006.17 del 21 marzo 2007; D. Cattaneo, “Le perizie sulle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG 2008 pag. 203 seg. (206-208 N° 2); D. Cattaneo, “Les expertises en droit des assurances sociales” in CGRSS N° 44-2010 pag. 105 seg. (107 N° 2); Ayer / Despland “LAMal. Annotée“, Ed. Helbing & Lichtenhahn 2013, pag. 160).

Se l’assicurato/a contesta la clausola tariffaria, l’assicuratore contro le malattie deve emettere una decisione formale (cfr. ad esempio, DTF 131 V 66 pag. 67 consid. A; DTF 135 V 39 pag. 40 consid. A; STCA 36.2006.18+19 del 15 marzo 2007 consid. 1.1; STCA 36.2006.17 del 21 marzo 2007 consid. 1.2).

CO 1, che ha fissato il premio nel caso concreto, ha così manifestamente la legittimazione passiva. D’altra parte, secondo l’art. 49 cpv. 1 LPGA, se l’assicurata, come nella presente fattispecie, non è d’accordo con l’importo del premio, l’assicuratore contro le malattie è tenuto a emettere una decisione formale contro la quale l’assicurata può aggravarsi mediante un’opposizione e successivamente, eventualmente un ricorso al TCA (cfr. DTF 131 V 66 pag. 72 consid. 4.3, a proposito della possibilità di ricorrere al Tribunale federale: “En effet, le litige ne concerne pas une décision de l'OFAS prise dans le cadre de la procédure d'approbation des tarifs des primes de l'assurance obligatoire des soins (art. 61 al. 4 [depuis le 1er juin 2002 art. 61 al. 5] LAMal, art. 92 OAMal), mais porte sur le point de savoir si un assuré touché par une décision prise en application d'un tarif des primes de l'assurance-maladie obligatoire dans une situation concrète peut exiger du juge qu'il examine la validité de la clause tarifaire en question. A cet égard, force est de constater que le projet de LTF ne contient pas de norme équivalant à l'art. 129 al. 1 let. b OJ actuel”.).

  1. Non avendo emesso la decisione e persistendo anzi nel rifiuto, nonostante l’esplicita richiesta del patrocinatore dell’assicurata, CO 1 commette un diniego di giustizia (cfr. U. Kieser, “ATSG Kommentar”, Ed. Schulthess 2015 pag. 740 N° 21: “Eine Rechtsverweigerung liegt vor, wenn der Versicherungsträger trotz entsprechender Pflicht eine ihm obliegende Amtshandlung nicht vornimmt (vgl. *Kieser, Verwaltungsverfahren, N. 500, 509). Beides gilt als Verfügung (vgl. *Locher/ Gächter, Grundriss, 589 f.), wogegen gestützt auf Art. 56 ABs. 2 ATSG ein Rechtsmittel eingereicht werden kann.”).

  2. Il ricorso per denegata giustizia va dunque accolto e gli atti rinviati alla Cassa affinché si pronunci formalmente nei tempi più contenuti, senza indugio. L’eventuale ritardo, oltre a quello sin qui accumulato, potrà, se adempiute le condizioni poste dalla giurisprudenza e dalla dottrina elencate, essere oggetto di altro aggravio a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni per ritardata giustizia.

  3. Con l’emanazione della decisione richiesta l’assicuratore, avrà, se del caso, l’occasione di approfondire il senso da dare alla frase contenuta nel punto 5 delle “Informazioni generali relative all’attuazione della correzione dei premi dell’assicurazione malattie per il 2016” dell’agosto del 2015 dell’UFSP, più volte citata dal patrocinatore dell’assicurata (“… Per questo supplemento unico dispongono un certo margine di manovra: non sono ad esempio obbligati a prelevarlo in tutti i Cantoni e possono fissare importi diversi tra un Cantone e l’altro. …”, doc. D pagina 2).

  4. La ricorrente è vincente in causa ed è patrocinata da __________ dello RA 1, il quale è persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata. L’assicuratore soccombente deve quindi versare all’assicurata l’importo di CHF 1’500.- a titolo di ripetibili (cfr. STF 9C_217/2007 del 8 aprile 2008 consid. 6, STFA U 284/99 del 13 gennaio 2000 consid. 6; DTF 126 V 11; RDAT II-1993, N. 67; RCC 1992 pag. 433 consid. 2a; RCC 1985 pag. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329; STCA 39.2010.18-19 del 7 marzo 2011; STCA 36.2010.124 del 24 febbraio 2011).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso per denegata giustizia è accolto.

§ A CO 1 è fatto ordine di emanare - senza indugio - la decisione richiesta dall'assicurata.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà all'assicurata l'importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  1. Comunicazione agli interessati (alla ricorrente con copia della risposta di causa dell’assicuratore e dei documenti da questi prodotti) i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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