Raccomandata
Incarto n. 36.2016.15+16 36.2016.24+25
cs
Lugano 18 maggio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2016 di
contro
la decisione su opposizione del 16 dicembre 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
parte chiamata
in causa: TERZ 1
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1966, ed il figlio RI 2, nato nel 2002, sono affiliati dal 1° gennaio 2009 presso CO 1 (di seguito: CO 1) per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie (cfr. doc. 11).
1.2. Nel corso del 2012 RI 1 ha disdetto, per sé stessa e per suo figlio, l’affiliazione presso CO 1, assicurandosi presso TERZ 1 (di seguito: TERZ 1). Il 6 febbraio 2013 l’assicuratore ha scritto all’interessata, informandola di aver ricevuto la conferma di affiliazione da parte di TERZ 1, ma di non poter accettare la disdetta non avendo pagato l’integralità dei premi o delle partecipazioni ai costi arretrati (doc. 1). Ciò era già avvenuto nel 2011 quando l’interessata aveva disdetto l’affiliazione poiché intendeva assicurarsi presso __________ (cfr. doc. 11).
1.3. Il 26 luglio 2013, rilevato che dal 1° gennaio 2013 RA 1 e suo figlio risultavano essere affiliati sia presso CO 1 che presso TERZ 1, l’Istituto delle assicurazioni sociali ha invitato il secondo assicuratore ad annullare l’affiliazione (doc. 2).
1.4. Con scritto del 28 novembre 2013, ricevuto dal CO 1 il giorno seguente, RI 1 ha disdetto, con effetto al 31 dicembre 2013, la sua affiliazione personale e quella di suo figlio (doc. 3).
1.5. Il 3 dicembre 2013 CO 1 ha informato che la disdetta sarebbe divenuta definitiva solo alla doppia condizione che un altro assicuratore confermi la sua affiliazione e che siano pagati integralmente i premi, le eventuali partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese esecutive (doc. 4).
1.6. Il 10 gennaio 2014 TERZ 1 ha confermato ad CO 1 di aver affiliato RI 1 e suo figlio RI 2 e che la conferma vale solo nella misura in cui essi hanno pagato integralmente i premi, le eventuali partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese esecutive (doc. 5).
1.7. Con scritto del 23 gennaio 2014, trasmesso nella sua versione in francese anche ad TERZ 1, CO 1 si è rivolta a RI 1, affermando:
" (…)
la cassa malati TERZ 1 ci ha trasmesso l’attestato della sua recente affiliazione presso tale cassa.
La informiamo, tuttavia, che il documento non ci è pervenuto nei termini imposti. Potremo pertanto accettare la disdetta dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto per il 31 gennaio 2014, vale a dire alla fine del mese in cui la disdetta ci è pervenuta, conformemente alle disposizioni della legge sull’assicurazione malattie (cfr. articolo 7 capoverso 5).”
(doc. 6; cfr. doc. 7)
1.8. Il 31 gennaio 2014 TERZ 1 ha scritto ad CO 1 confermando l’affiliazione dal 1° febbraio 2014 di RI 1 e RI 2, aggiungendo che “la presente conferma è efficace solo nella misura in cui le persone summenzionate hanno pagato integralmente i premi, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese di esecuzione (art. 64a cpv. 4 LAMal)” (doc. G).
1.9. Il 21 marzo 2014 CO 1 si è rivolta sia all’assicurata (doc. 9) che, in francese, ad TERZ 1 (doc. 10), rilevando che la disdetta è soggetta a determinate condizioni, tra cui il pagamento dell’integralità dei premi e/o delle partecipazioni ai costi. Non avendo pagato l’integralità degli arretrati, la disdetta non può essere accettata.
1.10. Con decisione formale del 23 ottobre 2014, emessa in seguito ad una procedura inoltrata da RI 1 per denegata giustizia innanzi al TCA (inc. 36.2014.56), l’assicuratore ha rifiutato di assumersi integralmente i costi di una cura effettuata nel 2010 dal dr. med. __________, medico dentista, rimborsando unicamente quelli riconosciuti dalla Commissione Arbitrale della società ticinese dei medici dentisti, ha confermato che a causa degli arretrati l’interessata non ha mai potuto cambiare l’assicuratore ed ha rilevato che sono tuttora pendenti degli arretrati che la impediscono di disdire il rapporto assicurativo con CO 1 (doc. 11).
1.11. Con decisione su opposizione del 3 febbraio 2015 (doc. 14), CO 1 ha ritenuto tardiva l’opposizione e nel merito ha comunque confermato la precedente decisione rilevando che a causa di arretrati non ha potuto cambiare e non può tuttora cambiare assicuratore.
1.12. Con e-mail del 27 luglio 2015 TERZ 1 si è rivolta ad CO 1, affermando che la lettera del 21 marzo 2014 non le è mai stata recapitata e che neppure l’assicurata l’ha mai ricevuta (doc. 17). Il 31 luglio 2015 CO 1 ha affermato che queste lettere non sono state inviate per raccomandata (doc. 17). Il medesimo giorno TERZ 1 si è detta sorpresa da questa comunicazione, poiché con lo scritto del 23 gennaio 2014 era stato dato il via libera al cambiamento dell’assicurazione ed ha confermato l’affiliazione a partire dal 1° febbraio 2014 (doc. 17). Il 21 agosto 2015, sempre tramite e-mail, CO 1 ha confermato ad TERZ 1 l’affiliazione di RI 1 e RI 2 per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie (doc. 17).
1.13. Il 27 agosto 2015 RI 1 ha chiesto ad CO 1 una decisione formale e tutti i conteggi dal primo giorno dell’affiliazione con tutte le copie dei versamenti effettuati, precetti inclusi (doc. 18).
1.14. Dopo essere stata sollecitata dall’avv. RI 2, che ha assunto la rappresentanza di RI 1 e di suo figlio (doc. 18), con decisione formale del 21 ottobre 2015 CO 1 ha ripercorso l’intera fattispecie, ha rammentato che la decisione su opposizione del 3 febbraio 2015 è cresciuta in giudicato ed ha stabilito che a causa di arretrati l’interessata non ha potuto cambiare cassa malati né per il 31 dicembre 2014, né per il 30 giugno 2015 e che non può tuttora cambiare assicuratore. La Cassa ha allegato l’estratto conto dei premi, partecipazioni ai costi, interessi, spese e precetti esecutivi dal 1° gennaio 2009 al 14 ottobre 2015, da cui emerge un debito complessivo di fr. 10'021.80 (doc. 19/18).
1.15. Con decisione su opposizione del 16 dicembre 2015 l’assicuratore ha stabilito che a causa degli arretrati l’assicurata non può cambiare assicuratore né al 31 dicembre 2013, né al 30 giugno e 31 dicembre 2014 e che tuttora esistono arretrati che impediscono la ricorrente di lasciare l’assicurazione (doc. 21). CO 1 ha in particolare evidenziato che dall’estratto conto allegato emerge che “per la somma di fr. 1'152.35 composta da premi di giugno, luglio e settembre 2013 e le rispettive spese amministrative e di procedura d’esecuzione sono state saldate il 3 settembre 2014 (…)”.
1.16. Con e-mail del 22 gennaio 2016 una funzionaria dell’Istituto delle assicurazioni sociali ha risposto ad CO 1 affermando che “le confermo che noi abbiamo già emesso la nostra decisione in data 26 luglio 2013 (vedi allegato). Fin tanto che la signora RA 1 e suo figlio RI 2 avranno degli scoperti con voi, rimangono vostri assicurati” (doc. 24).
1.17. RI 1 e suo figlio RI 2, sempre rappresentati dall’avv. RA 2, sono insorti al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone la modifica nel senso di accertare sia la cessazione dell’affiliazione presso CO 1 con effetto al 31 gennaio 2014, sia che non sono dovuti premi o interessi e spese per premi posteriori al 31 gennaio 2014 (doc. I). Contestualmente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. L’insorgente rileva segnatamente che l’assicuratore ha accettato senza condizioni la disdetta per il 31 gennaio 2014 e che a partire da tale data ha cominciato a pagare i premi presso TERZ 1, dove è tuttora affiliata, smettendo di pagarli ad CO 1. Essa rileva che né il nuovo assicuratore, né lei stessa hanno invece ricevuto lo scritto del 21 marzo 2014 di CO 1 tramite il quale viene comunicata la continuazione dell’assicurazione a causa degli arretrati ancora pendenti e fa di conseguenza valere la propria buona fede. L’insorgente rileva poi di aver pagato “prima di dare la disdetta quanto le risultava ancora scoperto e in esecuzione, omettendo forse il pagamento degli ultimi premi. Malauguratamente non ha le ricevute e non può che fidarsi dei rendiconti dell’assicuratore. Dagli stessi rendiconti però emerge il pagamento effettuato nel mese di dicembre 2013, così come emerge il successivo accredito del 2014 (…)”.
1.18. Con risposta del 24 febbraio 2016 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.19. Con decreto del 26 febbraio 2016 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, mettendo a disposizione dell’assicuratore, a crescita in giudicato del decreto, l’intero incarto ed assegnandogli un termine scadente il 28 aprile 2016 per l’acquisizione di eventuali prove e per prendere posizione in merito alla procedura (doc. VIII). L’assicuratore è rimasto silente.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente e suo figlio hanno disdetto correttamente la propria affiliazione presso CO 1 e, in tal caso, da quando sono affiliati presso TERZ 1.
2.2. Con la decisione qui impugnata l’assicuratore ha stabilito che “a causa di arretrati la signora RI 1 non ha potuto cambiare cassa malati né per il 31 dicembre 2013, né per il 30 giugno e 31 dicembre 2014. Tuttora la signora RI 1 presenta nel conteggio dei arretrati che non la abilitano a cambiare” (doc. 21).
La convenuta si era invero già espressa, negativamente, nella decisione su opposizione del 3 febbraio 2015, cresciuta incontestata in giudicato, circa la disdetta inoltrata dall’insorgente il 28 novembre 2013 per il 31 dicembre 2013, concludendo che “a causa di arretrati la signora RI 1 non ha mai potuto cambiare cassa malati” (cfr. doc. 11).
In concreto la Cassa non fa valere né un motivo di riconsiderazione, né un motivo di revisione (cfr. art. 53 LPGA) della decisione su opposizione del 3 febbraio 2015.
Tuttavia, ritenuto che la convenuta stessa ha riesaminato la questione senza esserne tenuta e che la citata decisione su opposizione del 3 febbraio 2015 non è stata notificata ad TERZ 1 (cfr. doc. 11[5/9], decisione formale, punto 4 dispositivo, comunicazione al TCA e alla ricorrente; doc. 14, decisione su opposizione, punto 4 del dispositivo, comunicata a TCA e ricorrente), e dunque non le è opponibile (cfr. a questo proposito la sentenza H 162/06 del 20 dicembre 2007, consid. 2.7), questo TCA deve esaminare anche la correttezza o meno della disdetta del 28 novembre 2013.
2.3. Per l’art. 7 LAMal, nella versione applicabile al caso di specie, in vigore fino al 31 dicembre 2015, l’assicurato può cambiare assicuratore per la fine d’un semestre di un anno civile con preavviso di tre mesi (cpv. 1). Al momento della notifica dei nuovi premi, l’assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei nuovi premi. L’assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d’anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore (cpv. 2). Se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l’affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o dell’inizio dell’attività preso il nuovo datore di lavoro (cpv. 3). Se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di un’autorità, non esercita più l’assicurazione sociale malattie, il rapporto assicurativo termina con il ritiro dell’autorizzazione giusta l’articolo 13 (cpv. 4). Il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza interruzione della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui (cpv. 5). Il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d’assicuratore deve risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio (cpv. 6). In caso di cambiamento d’assicuratore, il precedente assicuratore non può costringere l’assicurato a disdire anche le assicurazioni complementari di cui all’articolo 12 stipulate presso di lui (cpv. 7). L’assicuratore non può disdire le assicurazioni complementari di cui all’art. 12 per il solo motivo che l’assicurato cambia assicuratore per l’assicurazione sociale malattie (cpv. 8).
Va ancora rammentato che per l’art. 64a cpv. 6 LAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, in deroga all’articolo 7, l’assicurato in mora non può cambiare assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. E’ fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4. A questo proposito nel rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 28 agosto 2009 relativa all’iniziativa parlamentare “articolo 64a LAMal e premi non pagati” (FF 2009, pag. 5757 e seguenti), a pag. 5762 figura che “ (…) lo scopo di questa norma è di evitare procedure dispendiose dal profilo finanziario e tecnico-amministrativo presso gli assicuratori, ossia che più assicuratori avviino una procedura di esecuzione per debiti nei confronti dello stesso assicurato. In tal modo si semplifica anche la procedura di esecuzione per debiti dell’assicuratore interessato. Se il cambiamento di assicuratore fosse consentito anche per gli assicurati morosi, si ritarderebbe il rilascio dell’attestato di carenza di beni e quindi il pagamento dei premi da parte del Cantone, con conseguenze negative sia per gli assicurati che per gli assicuratori. La disposizione prevista dall’attuale articolo 64a capoverso 4 viene pertanto leggermente riformulata e ripresa nel nuovo articolo 64a”.
Secondo l’art. 105l OAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012, l’assicurato è in mora ai sensi dell’art. 64a capoverso 6 della legge a decorrere dal recapito della diffida di cui all’articolo 105b capoverso 1 (cpv. 1). Se l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto della diffida o le spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate entro un mese dalla scadenza del termine di disdetta (cpv. 2). Se gli importi in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenuti all’assicuratore tempestivamente, quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto dall’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge. L’assicuratore informa il nuovo assicuratore entro 60 giorni che l’assicurato continua ad essere assicurato presso di lui (cpv. 3).
L’art. 105b cpv. 1 OAMal prevede che in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l’assicuratore invia la diffida al più presto entro tre mesi dall’esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato.
2.4. Va ancora rammentato che con sentenza del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, la nostra Massima Istanza ha stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, circa il computo del termine di preavviso di un mese prescritto per il cambiamento d'assicuratore, che la dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata può cambiare il suo assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di un mese dalla comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore recettizio. Di conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso perviene al suo destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede lo scioglimento del rapporto assicurativo.
Nel caso esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre 1998 è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dal nuovo assicuratore. Il rapporto assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31 dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998.
Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con sentenza del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.
Nel caso giudicato dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) il nuovo assicuratore ha comunicato al vecchio assicuratore di assumere senza interruzione l'assicurazione il 10 gennaio 1997. Per cui il precedente rapporto assicurativo è cessato il 31 gennaio 1997.
L’8 settembre 2004 (DTF 130 V 448), l’Alta Corte ha stabilito che in caso di cambiamento di assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di assicurazione presso il nuovo assicuratore può soltanto prendere inizio dopo che è terminato quello precedente (consid. 4). La comunicazione prevista dall’art. 7 cpv. 5 prima frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo assicuratore a quello precedente. La mancata comunicazione non si rivela illecita se il nuovo assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del danno, la persona assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l’identità di quello precedente (cons. 5.4).
2.5. In concreto, con raccomandata a mano datata 28 novembre 2013 e ricevuta da CO 1 il 29 novembre 2013 (cfr. esibito di ricevuta; doc. 3), la ricorrente ha tempestivamente disdetto il rapporto assicurativo, suo e di suo figlio, per il 31 dicembre 2013 (doc. 3; art. 7 cpv. 2 LAMal).
Il 3 dicembre 2013 l’assicuratore ha scritto una lettera all’interessata dal contenuto poco comprensibile relativamente alle date, affermando che “dato che la sua disdetta ci è pervenuta dopo la data di preavviso fissata al 31 dicembre 2013, potremo registrare la disdetta dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il 31 dicembre 2013, a condizione che, prima di tale data, riceviamo un attestato da parte del suo nuovo assicuratore e abbia saldato integralmente i premi o le eventuali partecipazioni ai costi, nonché gli interessi di mora e le relative spese di esecuzione (art. 64a cpv. 6 LAMal). Nel frattempo, rimane affiliato(a) presso la nostra cassa malati” (doc. 4).
Il 5 dicembre 2013 l’assicuratore ha ricevuto il pagamento di tutti gli arretati per i quali erano state avviate le procedure esecutive.
Dall’estratto conto del 14 ottobre 2015 allegato alla decisione impugnata figura che l’insorgente ha pagato i premi di gennaio, febbraio e marzo 2012, comprese le partecipazioni ai costi, le spese amministrative e di procedura esecutiva (doc. 19-12; esecuzione __________), i premi da aprile a giugno 2012, comprese partecipazioni ai costi, spese amministrative e di procedura esecutiva (doc. 19-13; esecuzione __________), i premi da luglio a settembre 2012, comprese le partecipazioni ai costi, spese amministrative e di procedura esecutiva (doc. 19-13; esecuzione __________), i premi di dicembre 2012 (quelli di ottobre e novembre erano stati pagati il 6 novembre 2012 [doc. 19/14]) comprese le partecipazioni ai costi, le spese amministrative e di esecuzione (doc. 19-14; esecuzione __________) ed i premi da gennaio a giugno 2013, comprese le spese amministrative e di esecuzione (doc. 19-14; esecuzione __________ e doc. 19-15; esecuzione __________).
Il 9 dicembre 2013 l’assicuratore ha avviato una procedura esecutiva per il pagamento dei premi da luglio a settembre 2013, comprese le spese amministrative e di esecuzione del medesimo giorno. Il debito è stato soluto il 3 settembre 2014 (doc. 19-15; esecuzione __________).
I premi da ottobre a dicembre 2013, richiesti tramite procedura esecutiva del 10 marzo 2014 (doc. 19-15/16, esecuzione n. __________), non sono invece ancora stati pagati, così come quelli del mese di gennaio 2014 (doc. 19-16, esecuzione __________) e quelli successivi (doc. 19-16 e seguenti), quando l’interessata ha iniziato a pagare ad TERZ 1.
Come visto, per l’art. 64a cpv. 6 LAMal l’assicurato in mora non può cambiare assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. L’assicurato è in mora ai sensi dell’art. 64a capoverso 6 della legge a decorrere dal recapito della diffida di cui all’articolo 105b capoverso 1 (art. 105l cpv. 1 OAMal). Ai sensi dell’art. 105b cpv. 1 OAMal in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l’assicuratore invia la diffida al più presto entro tre mesi dall’esigibilità degli stessi.
In concreto l’assicuratore convenuto non ha prodotto le diffide relative ai premi ancora insoluti al 31 dicembre 2013, e meglio quelli dovuti da luglio a dicembre 2013. Ci si potrebbe pertanto chiedere se l’assicurata poteva essere considerata in mora ai sensi dell’art. 64a cpv. 6 LAMal.
La questione può qui rimanere aperta poiché la ricorrente fa valere la violazione del principio della buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. in relazione con uno scritto del 23 gennaio 2014.
Secondo la giurisprudenza il principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost. fed., tutela la legittima fiducia dell’amministrato nei confronti dell’autorità amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l’amministrazione rispetti le promesse fatte e che non si contraddica (cfr. sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, consid. 3). Così, un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii; cfr. sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, consid. 3).
In concreto, con scritto del 23 gennaio 2014, trasmesso nella sua versione in francese anche ad TERZ 1, ed intitolato “Posticipo disdetta del contratto d’assicurazione” CO 1 si è rivolta a RI 1, affermando:
" (…)
la cassa malati TERZ 1 ci ha trasmesso l’attestato della sua recente affiliazione presso tale cassa.
La informiamo, tuttavia, che il documento non ci è pervenuto nei termini imposti. Potremo pertanto accettare la disdetta dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto per il 31 gennaio 2014, vale a dire alla fine del mese in cui la disdetta ci è pervenuta, conformemente alle disposizioni della legge sull’assicurazione malattie (cfr. articolo 7 capoverso 5).” (doc. 6; cfr. doc. 7)
Il contenuto dello scritto è chiaro e non necessita alcuna interpretazione. CO 1 ha informato l’assicurata che la disdetta sarebbe stata accettata dal 31 gennaio 2014 e non già dal 1° gennaio 2014, poiché l’assicuratore TERZ 1 ha trasmesso la conferma di affiliazione nel corso del mese di gennaio 2014. A destare qualche incertezza è semmai la formulazione della convenuta che parla di disdetta pervenuta in ritardo, allorché ad essere giunta tardivamente, ossia nel mese di gennaio 2014, è semmai l’attestazione di affiliazione del nuovo assicuratore. A comprova dell’interpretazione ritenuta dall’assicurata vi è pure un’e-mail del 4 marzo 2014, tramite la quale l’insorgente, rivolgendosi ad CO 1, e con riferimento alla lettera del 23 gennaio 2014, contesta l’uscita per il 31 gennaio 2014 poiché sostiene di aver inoltrato la disdetta tempestivamente nel mese di novembre 2013 e dunque che “il mio contratto con voi si è concluso il 31 dicembre 2013” (doc. 8).
Del resto, lo scritto del 23 gennaio 2014 non comporta alcuna riserva circa il corretto passaggio ad un altro assicuratore.
Ciò a differenza di quanto avvenuto l’anno precedente, quando con lettera del 6 febbraio 2013 (doc. 1), il medesimo assicuratore, anche in quel caso dopo aver ricevuto la conferma di affiliazione presso TERZ 1, aveva informato l’assicurata che l’accettazione della disdetta implica due condizioni, ossia il rilascio dell’attestato da parte del nuovo assicuratore e il pagamento, da parte dell’assicurato, dell’integralità dei premi o delle partecipazioni ai costi arretrati, degli interessi di mora e delle spese d’esecuzione inerenti all’assicurazione obbligatoria delle cure e che “per quanto le riguarda, purtroppo non ha ancora saldato l’integralità dei premi o delle partecipazioni ai costi arretrati. Non possiamo pertanto accettare la disdetta (…)”.
La circostanza che TERZ 1 il 31 gennaio 2014 ha confermato ad CO 1 l’affiliazione dal 1° febbraio 2014 “solo nella misura in cui le persone summenzionate hanno pagato integralmente i premi, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese di esecuzione (art. 64a cpv. 4 LAMal)” (doc. G prodotto dall’assicurata) non è rilevante poiché lo scritto non è stato trasmesso all’insorgente, bensì ad CO 1 e di conseguenza non può essere opposto alla ricorrente che da gennaio 2014 ha pagato i suoi premi e quelli di suo figlio esclusivamente ad TERZ 1 e non più alla convenuta.
Per contro sia la ricorrente (doc. I), che TERZ 1 (doc. 17), contestano di aver ricevuto lo scritto del 21 marzo 2014, intitolato “Mantenimento della copertura assicurativa” tramite il quale la convenuta li ha informati di non poter accettare la disdetta a causa della presenza di arretrati (doc. 9 e 10). E’ vero che, come rileva l’assicuratore convenuto, non sussiste l’obbligo di trasmettere tale comunicazione (cfr. art. 105l cpv. 3 OAMal) tramite raccomandata, tuttavia l’obbligo di comprovare l’avvenuta notifica incombe all’assicuratore che intende prevalersene.
In DTF 136 V 295 consid. 5.9 (cfr. anche la sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 5.3), il TF ha rammentato che per quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell’amministrazione, per giurisprudenza l’onere della prova incombe di massima all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b, DTF 121 V 5). L’autorità sopporta pertanto le conseguenze dell’assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data non sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio (DTF 129 I 8, consid. 2.2; DTF 124 V 400). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell’invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall’insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (DTF 105 III 43 consid. 3).
In concreto non vi è alcun indizio che possa far ritenere che l’assicurata o TERZ 1 abbiano ricevuto la lettera del 21 marzo 2014, non essendoci agli atti alcuna reazione da parte loro, avendo l’assicurata continuato a versare i premi ad TERZ 1 e non avendo CO 1 comprovato l’avvenuta notifica (tramite raccomandata od eventualmente tramite l’invio A-Plus: cfr. la sentenza 9C_90/2015 del 2 giugno 2015, consid. 3).
In concreto i criteri cumulativi per ritenere la buona fede della ricorrente appaiono di conseguenza adempiuti (cfr. sentenza 9C_5/2015 del 31 luglio 2015, consid. 3).
L’assicuratore è intervenuto in una situazione concreta nei confronti della ricorrente, agendo nei limiti della propria competenza. L’interessata, che aveva pagato, il 5 dicembre 2013, le esecuzioni ancora pendenti quando la Cassa le ha scritto la lettera del 3 dicembre 2013, non poteva rendersi conto dell’errore nell’informazione fornita, anche alla luce del diverso contenuto rispetto alla lettera del 6 febbraio 2013 (doc. 1). Rilevato che da quando l’informazione è stata data non vi è stata alcuna modifica del quadro giuridico e che facendo riferimento alle affermazioni dell’assicuratore ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, avendo pagato i premi al nuovo assicuratore e non più alla convenuta la quale ha dato avvio ad ulteriori procedure esecutive (doc. 19-16 e seguenti), le condizioni per tutelare la buona fede della ricorrente sono date.
Ne segue che, in applicazione del principio della buona fede ed alla luce del contenuto dello scritto del 23 gennaio 2014 (doc. 6), l’affiliazione presso CO 1 è terminata con effetto al 31 gennaio 2014 e che l’interessata e suo figlio dal 1° febbraio 2014 sono affiliati presso TERZ 1 e per il periodo successivo a quest’ultima data non devono di conseguenza più pagare premi, partecipazioni ai costi, interessi e spese ad CO 1. Restano riservati i debiti sorti per il periodo precedente alla disdetta.
Ai ricorrenti, vincenti in causa e rappresentati da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA). Con l’accoglimento integrale del ricorso ed il riconoscimento delle ripetibili la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio diventa priva di oggetto (cfr. (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e RI 1 ed il figlio RI 2 sono affiliati presso TERZ 1 dal 1° febbraio 2014 con tutte le conseguenze che ne derivano.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà ai ricorrenti in solido fr. 2'000.-- (IVA inclusa se dovuta), a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti