Raccomandata
Incarto n. 36.2016.117
cs
Lugano 17 gennaio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 settembre 2016 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel __________, è affiliato presso CO 1 (di seguito: CO 1) per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal).
B. Con decisione formale del 27 giugno 2016 (doc. 9), confermata dalla decisione su opposizione del 23 settembre 2016 (doc. 7), l’assicuratore ha rifiutato di assumersi i costi dei trasporti effettuati da RI 1 dal 29 febbraio 2016 al 4 aprile 2016 da __________ a __________ per il tramite di un’automobile della ditta __________, di cui il padre è presidente con diritto di firma individuale.
C. RI 1, rappresentato da RA 1, titolare della RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando il riconoscimento del contributo alle spese di trasporto nella misura di fr. 500.--, conformemente all’art. 26 OPre (doc. I), per 15 trasferimenti da __________ a __________ e ritorno per seguire prestazioni di riabilitazione in regime di clinica diurna, tramite la ditta __________. L’insorgente evidenzia di essere stato vittima di un grave incidente della circolazione all’età di 17 anni avvenuto il 23 ottobre 2011, rileva che gli è stato riconosciuto un grado d’invalidità del 100%, un assegno per grandi invalidi di grado elevato e l’aiuto, di diritto cantonale, al mantenimento a domicilio. Egli inoltre è beneficiario di prestazioni complementari alla rendita AI. L’interessato evidenzia che gli è precluso l’utilizzo di mezzi pubblici soprattutto per un percorso composito come quello tra __________ e __________, che non dispone di un veicolo privato, che i trattamenti a __________ durano dalle 9:00 di mattina fino alle 16:00 e che per spostamenti di grado medio necessita di una sedia a rotelle. Non sarebbe possibile far capo a trasporti privati, ritenuto come la programmazione terapeutica si è estesa dal 29 febbraio 2016 al 4 aprile 2016 e la terapia dura in pratica tutta la giornata. L’insorgente richiama il principio di proporzionalità. Del resto laddove i processi terapeutici sono meno lunghi (fisioterapia, logopedia, trasporti verso ospedali cantonali o extracantonali) l’interessato è aiutato dal padre. In concreto la discriminante è dettata dall’estensione temporale dell’esigenza clinica, con giornate, orari e cadenze predeterminate e di conseguenza dall’ingombro legato al trasporto e dal dispendio temporale connesso. La titolarità della società di noleggio “non è del padre del mio assistito, bensì del di lui fratello” che detiene il 100% del pacchetto azionario.
D. Con risposta del 9 novembre 2016 l’assicuratore ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
E. Il 21 novembre 2016 il ricorrente si è riconfermato nelle sue richieste (doc. VI/1).
F. Il 7 dicembre 2016 il TCA ha interpellato il ricorrente, chiedendogli quanto segue:
" (…)
con riferimento alla vertenza a margine, la informiamo di aver consultato, il 6 dicembre 2016, il sito internet della __________ (www.__________).
Dal medesimo emerge che il noleggio di una Fiat 500 apparentemente costa fr. 45 al giorno per 100km, cui vanno aggiunti fr. 0.20 per ogni km in eccedenza (un mese costa fr. 720 per 100km al giorno). Nelle condizioni fondamentali di noleggio figura inoltre che solo le persone menzionate nel contratto sono autorizzate a condurre il veicolo e circa l’impiego del veicolo che il medesimo potrà essere “condotto dal Cliente e, se indicato sul fronte del presente contratto di noleggio, dal secondo conducente […]”. Se vi è un conducente aggiuntivo, secondo il sito internet, occorre pagare fr. 20 a settimana.
Visto quanto sopra le domandiamo di voler indicare la persona che ha guidato il veicolo durante i 15 viaggi tra __________ e __________ (a questo proposito le chiediamo di trasmetterci, se disponibile, il contratto di noleggio) e di voler indicare per quale motivo i costi di trasporto andata e ritorno sono stati fatturati a fr. 1.50 per 150 km per un totale di fr. 195 a viaggio e non fr. 75 (fr. 45 al giorno + fr. 0.20 X 50 km + conducente aggiuntivo).” (doc. VII)
G. Con scritto del 16 dicembre 2016 l’insorgente ha rinviato alle osservazioni trasmesse nell’ambito della parallela procedura retta dal diritto privato (LCA, inc. 36.2016.117) ed ha aggiunto che “quand’anche la fatturazione da parte della ditta __________ avesse seguito pedissequamente quanto al sito – quindi per un totale di CHF 1'125.- (75*15) – la pretesa complessiva nei confronti della convenuta sarebbe rimasta invariata” (doc. VIII). Nella procedura LCA __________, padre di RI 1, ha affermato:
" (…)
Il veicolo era guidato all’occorrenza dal sottoscritto, da mia moglie __________ o da mio figlio __________ a dipendenza delle esigenze o delle disponibilità personali.
Si è trattato di un contratto verbale tra le parti.
Si è trattato di un trasporto speciale che esula dalle normali attività della ditta __________.
Per le modalità di fatturazione è stato interpellato il signor __________, titolare della ditta __________, __________ per un’indicazione sul dispendio complessivo (auto, benzina, autista, pranzo, dispendio di tempo in considerazione del fatto che il tutto si estendeva in pratica sull’arco dell’intera giornata).
L’indicazione verteva su un importo forfetario complessivo di CHF 1.50 per chilometro.
In concreto la ditta __________ si è poi limitata ad una fatturazione di CHF 1.30 per chilometro; ossia un importo forfetario di CHF 195.- per viaggio.” (doc. XII, inc. 36.2016.118)
Nell’allegata dichiarazione, __________ ha affermato:
" (…) così interpellato a suo tempo dal signor __________, in __________, a sapere un indicatore sostenbile per un viaggio di trasporto del signor RI 1 da __________ a __________, e ritorno, per cure, dichiaro di aver indicato un importo di CHF 1.50 al chilometro un parametro ragionevole di riferimento.” (doc. L, inc. 36.2016.118)
H. All’assicuratore è stato assegnato un termine scadente il 10 gennaio 2017 per presentare eventuali osservazioni scritte in merito (doc. IX). Il 12 gennaio 2017 CO 1 si è riconfermata nella decisione impugnata (doc. X).
in diritto
in ordine
nel merito
Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’assicuratore deve assumersi i costi per un importo annuo massimo di fr. 500 per i trasposti del ricorrente da __________ a __________ effettuati per il tramite di un’automobile della ditta __________.
Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LAMal l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi.
Per l’art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal queste prestazioni comprendono un contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio.
Secondo l’art. 33 cpv. 2 LAMal il Consiglio federale definisce le prestazioni di cui all’art. 25 capoverso 2 non effettuate da un medico o chiropratico e le prestazioni di cui agli articoli 26, 29 capoverso 2 lettere a e c e 32 capoverso 1. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), a cui il Consiglio federale ha delegato le competenze sopra menzionate (cfr. art 33 cpv. 5 LAMal in combinazione con l’art. 33 lett. g OAMal), ha promulgato l’ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del 29 settembre 1995 (OPre; RS 832.112.31).
L’art. 26 cpv. 1 OPre prevede che l’assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioni idoneo e che il paziente ha il diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo è di 500 franchi per anno civile. Secondo l’art. 26 cpv. 2 OPre il trasporto dev’essere effettuato tramite un mezzo corrispondente alle esigenze mediche del caso.
Per l’art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal sono fornitori di prestazioni le imprese di trasporto e di salvataggio. Secondo l’art. 56 OAMal chiunque è autorizzato in virtù del diritto cantonale e stipula con un assicuratore-malattie un contratto d’esecuzione di trasporti o di salvataggi, può esercitare a carico di questo assicuratore le imprese di trasporto e di salvataggio.
Secondo il sistema previsto dalla LAMal, le prestazioni in ambito di trasporto e di salvataggio a carico dell’assicuratore malattie possono concernere unicamente le imprese che effettuano il trasporto di persone a titolo professionale (art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal; art. 56 OAMal; sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012 consid. 3.5 con riferimenti). Nella misura in cui la LAMal enumera esaustivamente i fornitori di prestazioni abilitati a praticare a carico della LAMal, non c’è posto, attualmente, per il rimborso di prestazioni effettuate da un parente, tranne nel caso in cui questa stessa persona ha lei stessa la qualità di un professionista che riempie le condizioni fissate dalla legge per praticare a carico della LAMal (sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012 consid. 3.5 con riferimenti; sentenza K 156/04 del 21 giugno 2006 consid. 4.2 pubblicata in RAMI 2006 n° KV 376 pag. 303; cfr. anche DTF 125 V 430 e 435).
Nella già citata sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012 il TF al consid. 3.6 ha confermato il rifiuto di mettere a carico della LAMal i costi del trasporto poiché la prestazione non è stata effettuata da un’impresa di trasporto professionale. Considerato il carattere esaustivo delle prestazioni a carico della LAMal (cfr. art. 25 cpv. 2 LAMal) e dei fornitori di prestazione ammessi a praticare a carico della LAMal (art. 35 cpv. 2 LAMal), il TF ha evidenziato di non essere competente per poter mettere in discussione una scelta voluta dal legislatore che deriva sia da obbiettivi di politica sociale fissati da quest’ultimo che dall’opportunità. L’Alta Corte ha poi affermato che è ammesso che gli atti correnti della vita quotidiana effettuati da parenti, come quello concernente l’oggetto del litigio, sono, tenuto conto dei valori di solidarietà reciproca su cui si fonda la nostra società, normalmente resi a titolo gratuito e sfuggono, attualmente, a qualsiasi forma di monetizzazione (consid. 3.6 in fine: “[…] Il est d'ailleurs admis que les actes courants de la vie quotidienne effectués par des parents ou des proches - tel que celui faisant l'objet du litige - sont, compte tenu des valeurs de solidarité réciproque sur lesquelles demeure fondée notre société, normalement rendus à titre gracieux et échappent, pour l'heure, à une quelconque forme de monétarisation. Dans ce contexte, on ne voit pas très bien, et le recourant ne l'explique d'ailleurs pas, en quoi le fait que sa mère soit également sa représentante thérapeutique justifierait une approche différente de la situation“).
Non avendo fatto capo a un fornitore di prestazioni abilitato a praticare a carico della LAMal ai sensi degli art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal e 56 OAMal, non vi è alcuno spazio per mettere i costi del trasporto a carico dell’assicuratore convenuto (cfr. anche art. 25 cpv. 2 LAMal).
Il ricorso andrebbe respinto già solo per questo motivo.
Inoltre, lo stesso insorgente evidenzia che normalmente i trasporti vengono effettuati “prevalentemente” tramite il padre, il quale si è pure già occupato di trasportare il ricorrente anche in strutture site fuori dal Canton Ticino (cfr. doc. I pag. 7: “[…] Si fosse trattato di percorsi isolati, senza continuità strutturale dettata da motivi clinici, e non contraddistinti da un lasso temporale esteso, l’opzione più semplice del trasporto organizzato ad hoc poteva stare. E’ del resto quello che è capitato più volte, e capita tuttora, quando il mio assistito deve essere accompagnato in processi terapeutici “minori” rispetto alla permanenza giornaliera in clinica diurna; ad esempio la fisioterapia in studio o la logopedia, ma anche nei percorsi verso stazioni ospedaliere cantonali o extracantonali. In questi casi è prevalentemente il genitore del mio assistito che si occupa dei trasporti […]” e doc. I, pag. 8: “[…] Per il resto, al di là dell’esigenza di trasporto strutturato che emana dal gravame in narrativa, il padre del mio assistito si è occupato personalmente più e più volte di accompagnare il figlio in procedimenti di cure, sia, come detto, nel Cantone che fuori di esso (supra, p.to ii). Facendosi carico anche dei costi afferenti. In casu l’estensione del periodo temporale implicato non poteva prescindere da un trasporto strutturato […]”).
Ciò è proprio quanto avviene con il noleggio dell’automobile presso la ditta __________. Non vi è del resto motivo per ritenere che per recarsi in una struttura oltre Gottardo il tempo complessivo impiegato sia molto inferiore rispetto a quello necessario per recarsi da __________ a __________ per i trattamenti che vengono effettuati dalle 9:00 di mattina fino alle 16:00.
Del resto, come rileva l’assicuratore nella decisione impugnata, l’Alta Corte ha già stabilito che gli atti correnti della vita quotidiana effettuati da parenti, come quello concernente l’oggetto del litigio, sono, tenuto conto dei valori di solidarietà reciproca su cui si fonda la nostra società, normalmente resi a titolo gratuito e sfuggono, attualmente, a qualsiasi forma di monetizzazione (sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012, consid. 3.6 in fine: “[…] Il est d'ailleurs admis que les actes courants de la vie quotidienne effectués par des parents ou des proches - tel que celui faisant l'objet du litige - sont, compte tenu des valeurs de solidarité réciproque sur lesquelles demeure fondée notre société, normalement rendus à titre gracieux et échappent, pour l'heure, à une quelconque forme de monétarisation. Dans ce contexte, on ne voit pas très bien, et le recourant ne l'explique d'ailleurs pas, en quoi le fait que sa mère soit également sa représentante thérapeutique justifierait une approche différente de la situation“).
Pur comprendendo la difficile situazione valetudinaria in cui si trova il ricorrente e gli sforzi messi in atto dai famigliari per aiutare l’insorgente, alla luce di quanto sopra esposto, non trattandosi in concreto di un trasporto professionale, bensì di un noleggio di un’automobile guidata da un genitore o dal fratello, non è possibile per poter mettere i costi del trasporto a carico della LAMal (art. 25 cpv. 2 LAMal; art. 35 cpv. 2 LAMal; art. 56 OAMal; sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato La segretaria
Ivano Ranzanici Stefania Cagni