Raccomandata
Incarto n. 36.2016.114
TB
Lugano 24 marzo 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2016 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI 1, 1963, negli scorsi anni era affiliata a CO 1 per la copertura assicurativa obbligatoria di base LAMal e fino al 31 marzo 2011 era compresa nella polizza familiare, il cui titolare era l’allora marito __________ (doc. B).
B. Con domanda di esecuzione del 22 aprile 2010 (doc. 1a), sfociata nei PE n. __________ del 28 maggio 2010 (docc. 1c e 3), la Cassa malati ha preteso da ciascun coniuge l’incasso dei premi LAMal da novembre 2008 a gennaio 2010 della famiglia, di partecipazioni ai costi e delle spese di sollecito.
Il 23 dicembre 2010 (doc. 3) la Cassa malati creditrice ha chiesto all’Ufficio __________ di __________ di annullare l’esecuzione n. __________ riferita a RI 1.
La procedura esecutiva n. __________ si è chiusa il 17 febbraio 2011 (doc. 1d) con il rilascio di un attestato di carenza di beni (n. __________) per un importo scoperto totale di Fr. 17'152,85.
Il 2 settembre 2014 (doc. D) __________ ha versato all’Ufficio __________ di __________ la somma di Fr. 16'245,60 a saldo dell’ACB relativo all’esecuzione n. __________ e il 16 settembre 2014 (doc. 1e) la Cassa malati ha confermato al competente Ufficio __________ che i crediti relativi a quattro esecuzioni sfociate in altrettanti ACB (__________) erano stati pagati (doc. 7).
C. L’assicurata, la cui copertura assicurativa LAMal era stata sospesa a causa del mancato pagamento dei relativi premi, nel corso degli anni 2008-2012 ha pagato direttamente e personalmente i fornitori di prestazioni sapendo che avrebbe poi potuto ottenere dalla sua Cassa malati, una volta riattivata la copertura assicurativa mediante il pagamento degli arretrati, il rimborso delle prestazioni mediche e farmaceutiche (doc. XVIII pag. 2).
Ciò è quanto è in effetti avvenuto tra marzo e giugno 2013 (docc. 26-33), allorquando l’assicuratore malattia, con il consenso dell’assicurata espresso il 21 giugno 2013 (doc. B), ha compensato gli arretrati di RI 1 per un debito complessivo di Fr. 11'920,25 (per i premi LAMal e LCA di novembre e dicembre 2008 e per l’anno 2009, per i premi LAMal per il mese di gennaio e da luglio a dicembre 2010, per i premi LCA da gennaio a giugno 2010, per i premi del 2012 e per il mese di luglio 2013) con il di lei credito totale di Fr. 16'146,45 (doc. 35).
Il 1° luglio 2013 (doc. 36) la Cassa malati ha confermato all’interessata che a metà mese le avrebbe restituito Fr. 4'226,20 secondo il conteggio del 25 giugno 2013 (doc. 36).
D. Nel corso degli anni l’assicurata ha più volte chiesto alla Cassa malati un dettaglio della sua situazione debitoria/creditoria, ritenendo infatti di vantare un credito che sarebbe sorto dopo che l’ex marito, nel 2014, ha saldato l’attestato di carenza beni e dunque ha pagato i premi per tutta la famiglia, compresi quindi anche i suoi, che però l’interessata aveva già pagato nel 2013 mediante la citata compensazione. A suo avviso, la Cassa malati avrebbe quindi incassato due volte i suoi premi (docc. 6, 12-14).
E. Con STCA del 14 marzo 2016 (36.2016.9) questo Tribunale ha accolto il ricorso per denegata giustizia formulato dall’assicurata, facendo ordine a CO 1 di emanare la decisione richiesta sulla pretesa restituzione della somma di Fr. 7'686,10 e di un ulteriore importo di Fr. 2'000.- pagati, a dire della ricorrente, sia dal marito sia da lei stessa.
F. Con decisione su opposizione dell’11 ottobre 2016 (doc. G), che ribadiva integralmente la decisione formale del 23 maggio 2016 (doc. H), la Cassa malati ha respinto l’opposizione del 2 giugno 2016 (doc. F) e ha quindi confermato che non era dovuto alcun rimborso all’interessata.
L’assicuratore malattia ha precisato che l’importo scoperto dei premi LAMal per tutta la famiglia per il periodo 2008-2010 ammontava, spese amministrative ed esecutive comprese, a Fr. 17'752,85, poi ripreso nell’ACB n. __________. Inoltre, questa somma è stata estinta sia tramite compensazione a favore dell’assicurata (Fr. 5'388,20), sia tramite versamento della Cassa cantonale di compensazione per la figlia (Fr. 988,05), sia ancora tramite versamento del saldo da parte dell’ex marito.
Pertanto, secondo la Cassa malati l’attestato di carenza beni è stato estinto ed eventuali conguagli interni fra i coniugi, debitori solidali, non sono di sua pertinenza.
G. Il 22 ottobre 2016 (doc. I) RI 1 ha chiesto la restituzione della parte da essa versata e trattenuta dalla Cassa malati, così come della sua parte di Fr. 2'000.- dei Fr. 4'000.- pagati nel 2010 (doc. C). La ricorrente ha precisato che il pagamento in doppio è avvenuto nel 2014 dopo le compensazioni e ha rilevato di non essere stata d’accordo con il ricatto attuato dalla Cassa malati, secondo cui se non avesse pagato gli arretrati non sarebbe stata assicurata, anche se invece non toccava a lei pagare i premi arretrati accumulatisi durante il matrimonio. La ricorrente ha evidenziato di essere stata costretta a rinunciare a una parte consistente dei rimborsi regolari delle fatture mediche per conguagliare gli arretrati (da lei pagati direttamente ai medici) che al 15 febbraio 2011 ammontavano a Fr. 8'024,70.
L’assicurata ha criticato il comportamento del suo assicuratore, rilevando che non rispondeva mai alle sue richieste e indicava cifre sempre diverse che non corrispondevano ai calcoli.
H. Chiesta (doc. III) e ottenuta una proroga (doc. IV), nella risposta del 23 novembre 2016 (doc. V) CO 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha proposto di respingere il ricorso riconfermandosi nella decisione impugnata.
I. Il 29 novembre 2016 (doc. VII) la ricorrente ha osservato che gli arretrati che sono stati compensati il 21 giugno 2013 erano rimborsi di fatture mediche da lei stessa direttamente pagati, ma che da quando l’ex marito ha saldato il 2 settembre 2014 l’ACB la Cassa malati non ha mai rimborsato quanto da lei già versato. L’assicuratore avrebbe quindi ricevuto due volte i suoi arretrati: dapprima mediante la compensazione con i rimborsi delle prestazioni mediche, poi con il saldo dell’attestato di carenza beni.
Ne deriva dunque un rimborso a suo favore.
Il 12 dicembre 2016 (doc. XI) la Cassa malati ha trasmesso al Tribunale una serie di conteggi del 2012 e del 2013 per premi e prestazioni, nonché una tabella riassuntiva dare/avere al 25 giugno 2013 che attesta il versamento di Fr. 4'226,20 (doc. 35), rilevando che un eventuale rimborso sarebbe dovuto all’ex marito.
La ricorrente si è espressa al riguardo il 20 dicembre 2016 (doc. XIII) facendo presente come dai numerosi conteggi non risulti il pagamento di Fr. 4'000.- effettuato il 16 dicembre 2010 e contestando sia che un rimborso vada all’ex coniuge sia che sia avvenuta la compensazione dei suoi arretrati.
L’assicuratore ha rinviato il 12 gennaio 2017 (doc. XV) alla decisione su opposizione e ha osservato che il versamento di Fr. 4'000.- è stato effettuato dai coniugi e quindi quando ancora la ricorrente era sposata; inoltre, questo pagamento è andato a scalare i debiti della famiglia.
L. Il 15 marzo 2017 (doc. XVIII) le parti sono state sentite davanti al TCA durante un’udienza di discussione.
considerato in diritto
in ordine
nel merito
Oggetto del contendere è sapere se a ragione la ricorrente può pretendere dalla Cassa malati resistente il rimborso dei suoi premi che sono stati compensati nel 2013 con le prestazioni mediche da essa stessa direttamente pagati ai fornitori di prestazioni, oltre all’importo di Fr. 2'000.- quale sua quota parte del pagamento di Fr. 4'000.- effettuato nel 2010 a nome della famiglia.
Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale.
A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, anch'esso nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, i premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.
L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.
Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una siffatta misura è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
È infatti emerso che a causa di problemi di salute sopraggiunti all’ex marito, i coniugi hanno avuto delle difficoltà economiche che hanno portato la Cassa malati ad avviare nel giugno 2010 delle procedure esecutive per incassare i premi degli anni 2008-2009, che hanno comportato la sospensione delle prestazioni e infine nel febbraio 2011 il rilascio di un attestato di carenza beni.
Stante la separazione fisica dal marito, la separazione dei premi dei coniugi è stata attivata con effetto dal 1° aprile 2011, ossia da quel giorno l’assicurata era personalmente responsabile dei suoi premi, senza quindi più vincolo di solidarietà per quelli del marito. Alla luce della sospensione della copertura assicurativa la ricorrente ha provveduto a pagare direttamente i fornitori di prestazioni sapendo che avrebbe poi potuto ottenere, una volta riattivata la copertura con il pagamento degli arretrati, il rimborso delle prestazioni.
Inoltre, davanti al TCA, la Cassa malati ha riconosciuto di essere andata incontro all’assicurata e di avere conteggiato tutte le spese mediche che l’interessata aveva direttamente sopportato compensandole con il debito che la stessa aveva per i premi.
A questo proposito, durante l’udienza la ricorrente ha riconosciuto che il suo credito complessivo nei confronti della Cassa malati ammontava a Fr. 16'146,45 (doc. 35).
In merito alla lamentela dell’assicurata secondo cui, dal momento della separazione, avrebbe sempre pagato i suoi premi mediante le polizze di versamento fornite dall’assicuratore e quindi avrebbe pagato i premi correnti e non passati, mentre la Cassa malati avrebbe accreditato detti pagamenti sui premi passati riferiti ancora alla vita di coppia, quest’ultima ha negato che ciò sia avvenuto. L’amministrazione ha contestato che siano stati usati dei soldi provenienti dal pagamento dei premi successivi alla separazione per ridurre il debito della famiglia per premi antecedenti alla separazione. Prova ne è, ha precisato la Cassa malati, che la compensazione è avvenuta nel giugno 2013 dopo che l’assicurata ha acconsentito ad agire in tal senso (doc. B).
In sede di udienza le parti hanno altresì dato atto che con il pagamento del 2 settembre 2014 di Fr. 16'245,60 da parte di __________ il credito dell’assicuratore riferito all’esecuzione avviata nel 2010 è stato azzerato.
Inoltre, a tale riguardo, la Cassa malati ha riconosciuto che con il pagamento dell’attestato di carenza beni da parte dell’ex marito con oltre Fr. 16'000.- i premi dell’assicurata riferiti ai mesi da novembre 2008 a gennaio 2010 sono stati versati due volte.
Una volta dalla stessa assicurata attraverso la compensazione dei suoi crediti nei confronti dell’assicuratore malattia per le prestazioni mediche e farmaceutiche da essa anticipate negli anni e una volta dal suo ex coniuge con il pagamento a saldo dell’ACB effettuato il 2 settembre 2014.
Sempre durante l’udienza di discussione l’assicuratore ha precisato che la somma dei premi LAMal e LCA arretrati dell’assicurata riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010 ammontava a Fr. 7'638,40 (doc. 35), ma che la somma dei premi contemplati nell’ACB che fanno l’oggetto del pagamento doppio in questione non è di Fr. 7'638,40, bensì di Fr. 5'388,20.
Quanto a quest’ultimo importo, che effettivamente è stato versato in doppio, la Cassa malati ha specificato che è stato utilizzato per pagare altri premi successivi dell’ex marito che non erano compresi nell’attestato di carenza beni del febbraio 2011.
In merito a queste cifre, durante la discussione di causa, la ricorrente non ha contestato i conteggi delle prestazioni mediche, così come allestiti dalla Cassa (docc. 26-33), relativi a tutte le fatture che essa ha pagato anticipatamente ai fornitori di prestazioni e che ha poi trasmesso all’assicuratore per l’evasione.
L’assicurata ha invece criticato la compensazione effettuata degli importi dei premi LCA riferiti agli anni 2008-2010 con i suoi crediti derivanti dalla copertura obbligatoria LAMal, visto che ancora prima della separazione dal marito non ne aveva più beneficiato essendo tali coperture assicurative state disdette per mora.
Infine, per quanto concerne la richiesta della ricorrente di porre in deduzione dall’ACB il pagamento di Fr. 4'000.- effettuato il 16 dicembre 2010 a nome di entrambi i coniugi, la Cassa malati resistente ha affermato che questo importo è andato a dedurre i premi del 2010 (febbraio-giugno) della famiglia, siccome si è trattato di un versamento libero e non vincolato a una specifica causale indicata dai debitori sulla polizza di versamento, circostanza che l’assicurata non ha contestato in quanto tale.
Questa circostanza è stata chiaramente riconosciuta e ammessa dalla Cassa malati resistente, con la specifica che l’importo incassato in doppio non ammonta però a Fr. 7'638,40 (doc. 35).
Dalla decisione su opposizione risulta infatti che gli scoperti a nome di RI 1 ammontavano a Fr. 5'388,20 e portavano sui premi LAMal da settembre a dicembre 2008, sui premi LAMal per tutto l’anno 2009 e sui premi LAMal di gennaio 2010.
Pari importo era dovuto da __________ per gli stessi periodi di premi LAMal scoperti.
Sempre da settembre 2008 a gennaio 2010, i premi LAMal scoperti per la figlia ammontavano a Fr. 988,05 e quelli per il figlio a Fr. 4'253,15.
L’ammontare totale di Fr. 15'817,60 – già dedotto un pagamento di Fr. 200.- del 2009 - figura nel precetto esecutivo n. __________, a cui si aggiungono altri importi per un attestato di carenza beni finale di Fr. 17'752,85.
Con il pagamento di Fr. 16'245,60 effettuato il 2 settembre 2014 da __________ i debiti della famiglia figuranti nell’attestato di carenza beni del 17 febbraio 2011 sono stati azzerati (doc. 1e).
Questi debiti, come visto, portavano su dei premi LAMal della ricorrente che la stessa ha saldato per mezzo della compensazione del giugno 2013. Tuttavia, i mesi di settembre e ottobre 2008, per i quali i coniugi sono stati escussi, non sono stati oggetto della compensazione della ricorrente con le sue prestazioni mediche. Dalla tabella riassuntiva agli atti esaminata in udienza (doc. 35) risulta infatti che solo i premi LAMal 2008 di novembre e dicembre erano ancora dovuti dall’assicurata al 25 giugno 2013 quando è stata operata la compensazione dei debiti/crediti fra le parti.
Pertanto, i premi di RI 1 per i mesi di novembre e dicembre 2008, oltre che l’intero anno 2009 e il mese di gennaio 2010, sono stati pagati due volte dai coniugi alla Cassa malati: dapprima nel giugno 2013 con la citata compensazione delle prestazioni mediche anticipate dall’assicurata, poi nel settembre 2014 con il versamento da parte dell’ex marito del saldo del debito indicato nell’ACB.
Come indicato, la Cassa malati resistente ha riconosciuto in sede di udienza che, per quel periodo, essa ha effettivamente incassato due volte i premi LAMal riferiti alla ricorrente.
Tuttavia, essendo comunque questi premi indubbiamente dovuti, era certamente corretto che l’assicurata vi facesse fronte. Va qui dunque sottolineato che la ricorrente era tenuta al pagamento dei suoi premi LAMal validi da novembre 2008 a gennaio 2010.
Per l'art. 163 CC relativo al mantenimento della famiglia, i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia (cpv. 1).
Secondo l'art. 166 cpv. 1 CC, durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia e, giusta il cpv. 3, con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.
A questo proposito, va osservato che il TF (dal 1° gennaio 2007) ed il TFA (fino al 31 dicembre 2006) hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
L’allora TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 (K 60/00) pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza, i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell'interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.
Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ricordato nella sentenza K 63/05 del 26 giugno 2006, al considerando 9, che secondo l'art. 166 cpv. 3 CC, ogni coniuge si obbliga personalmente con i suoi atti ed obbliga solidalmente il suo coniuge fintanto che non eccede i suoi poteri in modo riconoscibile per i terzi. Lo scopo di questa disposizione è proprio quello di semplificare la procedura dell'esecuzione forzata, dispensando il creditore da difficili manovre per il recupero. Inoltre, la rappresentanza dell'unione coniugale non si esercita soltanto durante la formazione degli atti giuridici, ma essa si estende anche al loro sviluppo. Così, per esempio, la prescrizione interrotta contro uno dei coniugi solidali lo è ugualmente contro l'altro (art. 136 cpv. 1 CO), e ciò pure all'insaputa di quest'ultimo. Pertanto, la diffida notificata all'assicurato in applicazione dell'art. 90 cpv. 3 OAMal è opponibile a sua moglie.
Le medesime considerazioni sono state ribadite ancora nella sentenza 9C_14/2012 del 29 ottobre 2012, al consid. 4 ("(…) Les charges d'entretien, au sens de l'art. 163 al. 1 CC, comprennent notamment l'assurance-maladie et accidents obligatoire, le cas échéant aussi les assurances qui vont au-delà du seuil légal minimal (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, Les effets du mariage, 2e ed., Berne 2009, n. 420; HAUSHEER / BRUNNER, Familienunterhalt, in Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne 2010, n. 03.89 et sv.). Par ailleurs, en vertu de l'art. 166 al. 1 et 3 CC, un époux répond solidairement des dettes de cotisations de son conjoint, que le rapport d'assurance, dont découle la créance de cotisations, ait été créé pendant la vie commune ou pour satisfaire des besoins courants de la famille (ATF 129 V 90 consid. 2 et 3.1; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005, in SVR 2006 KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement (voir HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad art. 166 p. 295; arrêt K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 9). On précisera que l'art. 166 CC ne concerne que les rapports des époux avec les tiers et est indépendant du régime matrimonial des époux; il ne désigne pas celui des époux qui, dans les rapports internes, supporte la dette (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., n. 376). (…)").
Pertanto, per legge fra i coniugi si è venuta a creare una solidarietà fra più debitori (art. 143 cpv. 2 CO) che li obbliga verso il creditore ciascuno singolarmente all'adempimento dell'intera obbligazione (art. 143 cpv. 1 CO) e il creditore può in tal caso a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito o solo una parte (art. 144 cpv. 1 CO), senza dimenticare che i coniugi restano obbligati finché è estinto tutto il debito (art. 144 cpv. 2 CO). L’estinzione del debito solidale avviene quando uno dei debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o compensazione; in tale evenienza, anche gli altri sono liberati (art. 147 cpv. 1 CO). Tuttavia, la liberazione di un debitore solidale, senza che il creditore sia stato soddisfatto, giova agli altri solo in quanto ciò sia giustificato dalle circostanze o dalla natura dell'obbligazione (art. 147 cpv. 2 CO). Per quanto concerne i rapporti fra i codebitori, l’art. 148 cpv. 1 CO dispone che dove non risulta il contrario dal rapporto giuridico esistente fra i debitori solidali, il pagamento fatto al creditore si divide in parti eguali fra i medesimi. L’art. 148 cpv. 2 CO precisa che al debitore solidale che avesse pagato più della sua parte, spetta il regresso verso i condebitori per l'importo pagato in più.
In seguito, a richiesta espressa dell’assicurata e per venirle incontro riattivando la copertura e quindi la remunerazione delle prestazioni sospesa anni prima, nel 2013 l’assicuratore ha proceduto a una compensazione dei debiti/crediti delle parti.
Dal 1° gennaio 2012 il nuovo art. 105c OAMal esclude per gli assicuratori di compensare le prestazioni assicurative con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti. In concreto l’assicuratore malattia non ha proceduto alla compensazione sua sponte. CO 1 ha infatti escusso i debitori come indicato. È solo a fronte della specifica richiesta della ricorrente che l’assicuratore ha conteggiato le prestazioni mediche anticipate dalla signora RI 1 e poi compensato il suo credito con il credito dell’assicurata dopo la riattivazione della copertura.
Nel caso di specie, dall’udienza è emerso chiaramente che, viste le particolari circostanze economiche e di fatto, l’assicuratore malattia era stato invitato a pazientare nell’incasso dei premi. Infatti, fra RI 1 e la Cassa malati resistente è intervenuto un accordo secondo cui l’assicuratore è andato incontro alla ricorrente facendosi inviare tutte le spese mediche che l’interessata aveva sopportato direttamente, conteggiandole e compensando il credito dell’assicurata con il debito che la stessa aveva per i suoi premi.
Va dunque qui evidenziata la particolarità che è stata la stessa ricorrente che ha chiesto al suo assicuratore malattia di potere procedere in tal senso, ritenuto come dal 2009 essa non aveva più potuto chiedere, a causa della sospensione della copertura, alcun rimborso delle prestazioni mediche e farmaceutiche che aveva personalmente pagato ai fornitori di prestazioni.
Pertanto, era nel suo interesse che la situazione debitoria/creditoria fosse chiarita fra le parti, così da potere nuovamente sia farsi riconoscere le prestazioni future sia ottenere il rimborso di quelle passate (dal 2009 al 2012) da lei anticipate.
D’altro canto, la Cassa malati aveva già escusso l’assicurata per il pagamento dei suoi premi LAMal da novembre 2008 a gennaio 2010, procedura esecutiva che però era stata annullata nel dicembre 2010 (doc. 3) proprio per venire incontro alla particolare situazione dell’assicurata, ma che è proseguita soltanto nei confronti dell’ex marito ed è sfociata in un attestato di carenza beni.
Le intenzioni delle parti sono state infine concretizzate nel giugno 2013, quando il 21 giugno 2013 (doc. B) la ricorrente ha espressamente autorizzato “CO 1 di compensare gli arretrati scoperti registrati a mio nome con il rimborso sospeso a mio favore con un conteggio dettagliato.” e ha chiesto di cancellare tutte le registrazioni presso l’Ufficio esecuzione.
Il 1° luglio 2013 (doc. 36) la Cassa malati le ha confermato di avere proceduto in tal senso e che secondo il conteggio del 25 giugno 2013 (doc. 35) tutte le pretese creditorie/debitorie erano state compensate e saldate, con il risultato che un credito a suo favore di Fr. 4'226,20 sarebbe stato versato a saldo all’assicurata a metà luglio 2013 (“Wir bestätigen Ihnen, dass mit der Auszahlung an Sie, in der Höhe von CHF 4'226.20 gemäss Abrechnung vom 25. Juni 2013 sämtliche Ausstände mit Ihren Gutschriften aus Abrechnungen beglichen worden sind. Die Überweisung wird per Mitte Juli 2013 auf Ihrem Konto eintreffen. Sollten Sie bis Ende Juli 2013 die Zahlung nicht erhalten haben, bitten wir Sie um sofortige Kontaktaufnahme. Ebenso bestätigen wir Ihnen, dass wir alle auf Ihren Namen lautenden Betreibungen aus Ihrem Register gelöscht haben.“).
La ricorrente non ha contestato questa circostanza né che il pagamento non sia avvenuto. Lo scopo protettivo dell’art. 105c OAMal non è stato violato e la Cassa ha, lo si ribadisce, ossequiato una richiesta dell’assicurata che ha permesso alla stessa di recuperare CHF 4'226,20 a titolo di rimborso di spese mediche a seguito della riattivazione della presa a carico delle spese medico sanitarie.
Da quanto precede discende quindi che in virtù dell’espressa richiesta e quindi dell’accordo scritto dell’interessata, la Cassa malati ha compensato i premi LAMal arretrati con il credito dell’assicurata.
Così facendo, la ricorrente ha saldato il suo debito riferito ai premi LAMal dei mesi da novembre 2008 a gennaio 2010, che erano senza dubbio dovuti. L’assicurata non contesta l’agire della Cassa (compensazione) ma ritiene di vantare un credito nei confronti dell’assicuratore per il successivo pagamento dei propri premi da parte dell’ex marito.
In altre parole alla ricorrente, che ha pagato per prima i suoi premi, non deve essere restituito nulla per il fatto che in seguito l’ex coniuge ha anch’egli pagato i premi LAMal dell’assicurata relativi ai mesi da novembre 2008 a gennaio 2010, che la stessa aveva però già soluto nel 2013 mediante la summenzionata compensazione fra i rispettivi debiti e crediti.
Va dunque concluso che il pagamento successivo del debitore solidale (marito) non estingue (più) il debito in realtà già soluto (dalla moglie), ma fa nascere, nel debitore pagante (marito), un credito (nei confronti della Cassa malati) alla restituzione dell’importo versato ormai senza (più) causa.
Infine, la circostanza che la Cassa malati resistente abbia indicato in sede di udienza che l’importo pagato in eccesso ammonti a Fr. 5'388,20 come risulta dalla decisione su opposizione, ma che, come visto, il periodo di sovrapposizione non coincida con i premi arretrati dell’assicurata figuranti nella tabella riassuntiva (doc. 35) e oggetto della compensazione del 2013 (sono esclusi i mesi di settembre e ottobre 2008), non merita di essere esaminata ulteriormente alla luce dell’esito del presente giudizio. Tale importo, qualunque esso sia, non modifica la conclusione di non dovere restituire alla ricorrente i premi LAMal pagati due volte.
Fermo restando che una tale compensazione, di per sé, non è possibile se operata da parte dell’assicuratore sua sponte (RAMI 1997 U 268 38; Gebhard Eugster, Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG), in: RBS – Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, pag. 430 n. 28 ad art. 61 LAMal), nel caso di specie, come per i premi LAMal, va qui ricordato che è l’assicurata stessa che ha chiesto e ha poi dato il suo consenso a procedere in tal senso.
Nel suo summenzionato scritto del 21 giugno 2013 essa ha infatti espressamente autorizzato la Cassa malati a compensare “gli arretrati scoperti”, senza distinguere fra premi LAMal e premi LCA, intendendo con ciò tutti i suoi debiti. L’assicurata era quindi pienamente cosciente che l’assicuratore malattia avrebbe compensato tutti i suoi debiti, compresi quelli per i premi LCA.
A tale riguardo va qui segnalato che ad inizio luglio 2013 l’assicurata era in possesso della tabella riassuntiva dei conteggi delle posizioni debitorie e creditorie, stato al 25 giugno 2013 (doc. 35: Abrechnung RI 1 per 25.06.2013 – Auszahlung CHF 4'226.20”) stesa sostanzialmente a sua richiesta, che non ha mai contestato. Il suo assicuratore malattia l’ha informata che avrebbe compensato il credito di oltre Fr. 16'000.- derivante da prestazioni riconosciute dalla LAMal con i premi LAMal e per le coperture assicurative complementari secondo la LCA offerte separatamente dallo stesso assicuratore. Solo nel corso dell’udienza di discussione del 15 marzo 2017 l’assicurata ha sollevato il tema della compensazione anche dei premi LCA scaduti. Essa ha in particolare evidenziato di non avere più beneficiato delle coperture complementari LCA da ancora prima della separazione dal marito - essendo il relativo contratto stato sospeso per mora nel pagamento dei premi.
Tuttavia, sollevare questa contestazione dopo quasi quattro anni dal momento in cui l’assicurata ha dato il suo esplicito consenso a procedere con la compensazione di tutti i suoi arretrati, e dopo avere ricevuto il rimborso di Fr. 4'226,20 e nulla aver obiettato al riguardo, è un agire che non può essere tutelato dal TCA siccome lesivo della buona fede (venire contra factum proprium). La ricorrente ha, lo si ribadisce, chiesto essa stessa la compensazione che ha poi approvato nella sue specifiche poste.
Ne discende quindi che l’avvenuta compensazione fra le prestazioni derivanti dalla LAMal e i premi LCA non può più essere messa in questione. Va inoltre evidenziato come il tema non sia oggetto del litigio siccome non compreso nella decisione impugnata dinanzi a questo TCA riferita al pagamento in doppio all’assicuratore di premi della ricorrente per un periodo specifico.
Dalla polizza di versamento agli atti (doc. 2) intestata a CO 1 risulta soltanto l’indicazione “Acconto”, ma non anche un numero di riferimento prestampato che, di regola, si riferisce ad uno specifico conteggio di prestazioni cosicché il creditore, quando incassa la somma pagata dal suo assicurato, sa su quale debito deve essere accreditata.
Trattandosi per di più di un pagamento avvenuto quando i coniugi erano ancora sposati e i debiti erano familiari, tanto che il versamento è avvenuto a nome e per conto dei coniugi, come tali questi Fr. 4'000.- esulano dalla pretesa di rimborso della ricorrente, essendo comunque la stessa, come visto, tenuta solidalmente a rispondere dei debiti per la famiglia (artt. 163 e 166 CC).
Comunque, questo importo non è andato perso, ma è stato imputato su altri debiti della famiglia (premi da febbraio a giugno 2010), che non erano però oggetto del PE in questione.
Tutt’al più, se l’assicurata avesse voluto, come sostenuto, diminuire l’ammontare dell’ACB, avrebbe dovuto versare questa somma all’Ufficio __________ e non alla Cassa malati.
Non va pertanto dato seguito alla richiesta dell’insorgente di restituirle la metà dei Fr. 4'000.- pagati il 16 dicembre 2010.
Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti