Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2016.110
Entscheidungsdatum
03.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 36.2016.110

cs

Lugano 3 ottobre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 10 ottobre 2016 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nata nel 1991, cittadina italiana detentrice, dal 4 agosto 2014, di un permesso di dimora “B” UE/AELS per formazione, è iscritta presso la __________ __________ dal 15 settembre 2014 al corso di __________ (cfr. doc. IX).

B. Con decisione formale del 15 ottobre 2014 la Cassa cantonale di compensazione ha esonerato RI 1 dall’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera dal 4 agosto 2014 al 3 agosto 2015 sulla base dell’art. 2 cpv. 4 OAMal. Con decisione del 26 ottobre 2015 la Cassa ha prolungato l’esenzione fino al 3 agosto 2016, data di scadenza del permesso “B” UE/AELS (doc. III punto 2; cfr. anche doc. XIV/1).

C. Il 4 agosto 2016 la Cassa cantonale di compensazione, dopo aver accertato che RI 1 risiede in Ticino insieme al padre, , l’ha invitata a presentare la documentazione atta a comprovare l’avvenuta iscrizione presso un assicuratore malattie svizzero riconosciuto per quanto concerne la LAMal (doc. 1). In risposta l’interessata, allora rappresentata dall’ (di seguito: __________), ha presentato una nuova domanda di esenzione, rilevando di essere in Svizzera per motivi di studio, di essere mantenuta prevalentemente dalla madre, professoressa di lettere in Italia e di voler continuare ad essere esentata dall’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal (doc. 2).

D. Con decisione formale del 26 agosto 2016, confermata dalla decisione su reclamo del 10 ottobre 2016, la Cassa ha respinto la richiesta, rilevando che l’interessata è domiciliata in Svizzera assieme al padre e di conseguenza, anche sulla base della sentenza 36.2015.97 del 18 febbraio 2016 di questa Corte, la sua permanenza nel nostro Paese non può essere considerata come soggiorno nell’ambito di una formazione e dunque non può essere esonerata dall’obbligo assicurativo (doc. 2a + 5).

E. RI 1, sempre rappresentata da __________, è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo, chiedendo contestualmente di accordare l’effetto sospensivo al ricorso e domandando il rinnovo dell’esonero dall’obbligo assicurativo (doc. I). L’interessata rileva che la citata giurisprudenza cantonale non può trovare applicazione nel caso di specie.

F. Con risposta del 10 novembre 2016 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

G. Il 15 novembre 2016 il Giudice delegato del TCA ha informato l’insorgente che il ricorso ha effetto sospensivo (doc. V).

H. Il 16 novembre 2016 RI 1 ha riconfermato quanto chiesto con l’impugnativa (doc. VI).

I. Con sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017 relativa ad un ricorso del padre della ricorrente contro la decisione su reclamo del 9 novembre 2016 __________ in ambito di assistenza sociale, questa Corte ha accertato, in sostanza, che il padre non adempie le condizioni del domicilio in Svizzera.

L. Il 21 febbraio 2017 il TCA ha posto alla __________ alcune domande relative alla ricorrente (doc. VIII). Le risposte sono giunte a questo Tribunale il 23 febbraio 2017 (doc. IX).

M. Il 10 luglio 2017 la ricorrente, in risposta ad uno scritto del 5 luglio 2017 del TCA (doc. X), ha confermato che la sentenza 2C_506/2017 del 19 giugno 2017 pubblicata nel sito internet del Tribunale federale e relativa al rifiuto del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS ad una studentessa nata nel 1991, concerne il suo caso (doc. XI) ed ha prodotto la pronunzia, autorizzando questo Tribunale a sottoporla alla Cassa, alla quale è stata trasmessa l’11 luglio 2017 con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte (doc. XII).

N. Il 28 agosto 2017 il Tribunale federale, con sentenza 8C_190/2017 del 28 agosto 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza cantonale 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017 poiché l’insorgente non ha versato l’anticipo richiesto.

O. Il 28 settembre 2017 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza tenutasi innanzi al TCA (doc. XIV), dove sono state acquisite le sentenze 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017 e 8C_190/2017 del 28 agosto 2017 e dalla quale è emerso che la ricorrente ha revocato il mandato di rappresentanza all’__________ ed a __________ ed è ora rappresentata dal padre.

La Cassa, alla luce della lettera __________ del 19 luglio 2017 prodotta in sede di udienza dalla ricorrente e da cui emerge che alla medesima è stato fissato un termine scadente il 19 agosto 2017 per lasciare la Svizzera, ha affermato che “la decisione d’affiliazione deve avere vigenza solo sino a tale giorno e non oltre” (doc. XIV).

in diritto

in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).

Il TCA può decidere la vertenza qui in esame nella sua composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

Per una critica della STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, con cui il Tribunale federale, annullando una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice unico aveva apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, si veda la dottrina: Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RTiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pagg. 328 e segg.

Da evidenziare comunque come in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua precedente (costante) prassi, antecedente il 31 agosto 2015, senza riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi senza sostrato atto a giustificarne la portata (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3. p. 328 e ss.).

Questo Tribunale, nella sua composizione completa, si è infatti già chinato in due occasioni su fattispecie simili (sentenza 36.2015.97 del 18 febbraio 2016 e sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016), applicando le norme qui di seguito citate.

nel merito

  1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la ricorrente può chiedere l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera dal 3 agosto 2016 o se va assoggettata alla LAMal.

  2. Secondo l'art. 3 LAMal:

" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20071 sullo Stato ospite.

3Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).

b. lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

4L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."

Per l’art. 1 cpv. 1 OAMal le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge.

Ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. f OAMal sono inoltre tenute ad assicurarsi le persone con permesso di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo AELS, valevole almeno tre mesi.

In concreto, trattandosi di una fattispecie che presenta elementi di carattere transfrontaliero, il caso deve essere deciso non solo sulla base delle norme di diritto interno svizzero in materia di LAMal, bensì anche alla luce delle norme dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra (ALC; RS 0.142.112.681) e dei regolamenti cui rinvia (cfr. anche sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, pubblicata in DTF 140 V 98).

A questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).

Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

In concreto viene chiesta l’esenzione dall’obbligo assicurativo con effetto dal 3 agosto 2016. Al caso di specie si applica di conseguenza il Regolamento (CE) n. 883/2004 nella versione aggiornata.

Per l’art. 11 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si applica il regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro.

Secondo l’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004, qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie da a) a d), e meglio, in sostanza, persona che esercita un’attività lucrativa (lett. a), dipendente pubblico (lett. b), persona che riceve indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (CE) n. 883/2004 (lett. c), persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile (lett. d), è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del regolamento che garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.

Per cui, di norma, nella misura in cui la competenza non può essere determinata sulla base delle lettere da a a d, segnatamente in assenza di un’attività lucrativa o del percepimento di una rendita, si applicano le norme del Paese di residenza della persona senza attività lucrativa (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443). Ai sensi dell’art. 1 lett. j del Regolamento (CE) n. 883/2004 la residenza è il luogo in cui una persona risiede abitualmente (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443).

Nelle ipotesi di cui all’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004 rientrano segnatamente le persone che non hanno mai lavorato, ad esempio gli studenti senza attività lucrativa e coloro che hanno perso o abbandonato la qualità di persone con attività lucrativa (cessazione definitiva dell’esercizio di una professione) senza aver chiesto una rendita (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443/444). Queste persone non vanno confuse con i familiari che possono far valere un diritto derivato da un assicurato soggetto al Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 444).

A questo proposito per l’art. 1 lett. i) 1.i) del Regolamento (CE) n. 883/2004 per familiare si intende qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni. Per l’art. 1 lett. i) 2. del medesimo regolamento se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari.

Di norma e salvo eccezioni, i familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, laddove non hanno uno statuto proprio in virtù dell’esercizio di un’attività lavorativa o del percepimento di una rendita o di indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione, hanno un diritto derivato alla protezione sociale se la persona da cui proviene questo diritto è soggetta essa stessa personalmente al Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437). Di regola ai familiari senza attività lucrativa si applicano, per quanto concerne l’assicurazione contro le malattie, le medesime norme applicabili alla persona assicurata dalla quale derivano i loro diritti (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437).

Va infine rilevato che le persone senza attività lucrativa che possono far valere sia un diritto derivato che un diritto autonomo, di principio sono doppiamente assicurate, nel luogo di residenza (in applicazione dell’art. 11 n. 3 lett. e Regolamento (CE) n. 883/2004) e nel Paese dove viene esercitata l’attività lucrativa dalla persona dalla quale proviene il diritto derivato (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 117, pag. 444).

Secondo la dottrina, in tal caso, prevale il diritto del luogo di residenza ai sensi dell’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004. Ciò vale segnatamente per gli studenti che ai sensi dell’art. 1 lett. ca del precedente Regolamento (CE) n. 1408/71, qui non più applicabile, erano trattati esclusivamente come familiari (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 117, pag. 444).

Gli studenti senza attività lucrativa che non hanno un diritto derivato soggiacciono al diritto dello Stato di residenza (art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) 883/2004; cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 118, pag. 444).

  1. Come già rilevato nella sentenza 36.2015.97 del 18 febbraio 2016, un assicurato, cittadino di uno Stato membro dell’UE, al beneficio di un permesso di dimora di tipo “B”, convivente in Svizzera con il padre (affiliato alla LAMal), da cui dipende economicamente, studente senza attività lucrativa, deve, di norma, essere affiliato nel nostro Paese per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie sia in applicazione del diritto interno svizzero (art. 3 cpv. 1 LAMal e 1 cpv. 2 lett. f OAMal), che del diritto europeo (art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004 prevalente rispetto ad ogni diritto derivato).

Nel caso allora giudicato, il TCA ha poi esaminato se l’interessato, che non era al beneficio di un’assicurazione privata estera per il rischio malattia, poteva prevalersi di un motivo di esenzione e segnatamente dell’art. 2 cpv. 4 OAMal, rispondendo negativamente:

" (…)

L’interessato, pur essendo uno studente senza attività lucrativa, non si è recato in Svizzera da solo o con il suo coniuge e/o i suoi figli (cfr. art. 2 cpv. 4 OAMal con rinvio all’art. 3 cpv. 2 OAMal), ma ha seguito suo padre, residente in Svizzera e affiliato presso un assicuratore svizzero riconosciuto (cfr. risposta, doc. III, pag. 4 punto 7, non contestata dalle osservazioni del 22 gennaio 2016, doc. V), da cui dipende economicamente.

Egli si trova pertanto nella medesima situazione della maggior parte degli studenti universitari che risiedono in Svizzera con la loro famiglia e che non possono beneficiare dell’esonero ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal.

Il solo statuto di studente non permette di sfuggire all’obbligo assicurativo. Altrimenti vi sarebbe un’inammissibile disparità di trattamento tra gli altri studenti che non possono chiedere l’esonero assicurativo solo perché già nel nostro Paese prima di iniziare gli studi accademici e quelli che arrivano nel nostro Paese successivamente accompagnati da uno od entrambi i genitori.

L’art. 2 cpv. 4 OAMal può trovare applicazione unicamente laddove lo studente arriva dall’estero da solo o con il proprio coniuge e/o i suoi figli. Se vive in Svizzera con almeno uno dei genitori che lo mantiene un esonero non è ammissibile.”

Per contro, come stabilito con sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016, un assicurato, cittadino di uno Stato membro dell’UE, in soggiorno di formazione in Svizzera, senza attività lucrativa alcuna, detentore della tessera europea di assicurazione malattia e che giunge nel nostro Paese da solo, va, di regola, esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera fintanto che studia e non svolge alcuna attività lucrativa.

In quell’occasione il TCA aveva interpellato l’UFSP, che aveva affermato (cfr. consid. 1.14 della sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016):

" (…)

Innanzitutto La informiamo che gli studenti provenienti da uno dei 28 Stati membri dell’UE, Islanda, Liechtenstein o Norvegia e che sono in possesso di una tessera europea di assicurazione malattia non sottostanno all’obbligo assicurativo in Svizzera. L’articolo 2 capoverso 4 OAMal non viene applicato in questo caso. Non è quindi necessario esaminare se l’assicurazione di questi paesi è equivalente. La presentazione della tessera comprova automaticamente l’equivalenza con l’assicurazione per le cure medico-santiarie svizzere. (…)

Nell’allegata (dall’UFSP) risposta del 16 maggio 2007 del Consiglio federale ad un’interpellanza 07.3167 del 22 marzo 2007 della Consigliera agli Stati socialista Gisèle Ory figurava:

" (…)

Di regola gli studenti provenienti da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS possono rimanere assicurati presso l’assicurazione sociale del loro Paese d’origine e durante il loro soggiorno in Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni e alle cure mediche ai sensi della legge svizzera sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).

Gli studenti provenienti da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, che non hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni, e gli studenti provenienti da Stati terzi hanno l’obbligo di assicurarsi in Svizzera contro le malattie se il loro permesso di dimora è valevole almeno tre mesi (art. 1 cpv. 2 lett. e ed f dell’ordinanza sull’assicurazione malattie; RS 832.102). Se sono affiliati a un’assicurazione privata possono essere esentati dall’obbligo d’assicurazione, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (art. 2 cpv. 4 OAMal). (…)

  1. In genere gli studenti provenienti dallo spazio europeo dispongono di una sufficiente copertura assicurativa, dato che di regola possono rimanere assicurati presso l’assicurazione malattia sociale del loro Paese d’origine. Il Consiglio federale non ritiene pertanto vi sia necessità d’intervenire in questo ambito.” (consid. 1.14 della sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016)

Anche l’Istituzione comune LAMal, sempre nell’ambito della sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016 (consid. 1.13), aveva affermato che:

" (…)

Partiamo dal presupposto che la studentessa in questione risiede in Svizzera solo a titolo provvisorio. Per studenti con permesso di soggiorno temporaneo per la Svizzera non si pone la domanda dell’equivalenza della copertura assicurativa ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal. Questi studenti sono soggetti all’assicurazione nello stato di dimora (EU/AELS). Durante un soggiorno temporaneo in Svizzera sono coperti dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). La Tessera garantisce le cure medico-sanitarie in Svizzera, alla pari degli assicurati LAMAL svizzeri.

L’equivalenza sarebbe solamente da esaminare se la persona ha un’assicurazione privata o è assicurata in uno stato non EU/EFTA.”

  1. In concreto l’interessata, cittadina italiana, il 4 agosto 2014 si è vista rilasciare un permesso di dimora UE/AELS, rinnovato poi fino al 3 agosto 2016, per frequentare la __________ __________ al fine di ottenere un diploma in __________ (sentenza 2C_506/2017 del 19 giugno 2017, consid. A). Il 9 agosto 2016 la __________ le ha negato il rinnovo del citato permesso, fissandole nel contempo un termine per lasciare la Svizzera. La decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato (22 marzo 2017), in seguito dal Tribunale cantonale amministrativo (5 maggio 2017) ed infine dal Tribunale federale (sentenza 2C_506/2017 del 19 giugno 2017, consid. B). Il 19 luglio 2017 __________ ha fissato al 19 agosto 2017 l’ultimo termine per lasciare la Svizzera (doc. XIV/2).

Ne segue che l’interessata, cittadina italiana e dunque di un Paese dell’UE, senza attività lucrativa, studentessa a cui è stato rilasciato un permesso di dimora per la frequenza di una scuola professionale (sentenza 2C_506/2017 del 19 giugno 2017, consid. A e doc. III punto 1), in possesso della tessera europea di malattia (doc. B), di regola, va esonerata dall’obbligo assicurativo in Svizzera (sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016).

La Cassa ha tuttavia rilevato che l’insorgente convive con il padre, domiciliato in Svizzera, affiliato alla LAMal e da cui dipenderebbe economicamente, ciò che la farebbe rientrare nell’ipotesi di cui alla sentenza 36.2015.97 del 18 febbraio 2016 con conseguente obbligo assicurativo nel nostro Paese (per un caso in cui invece la persona assicurata proveniente da uno Stato UE, a carico dei genitori domiciliati in Svizzera, ha sottoscritto un’assicurazione privata estera cfr. la sentenza 36.2017.56 del 29 agosto 2017 non ancora cresciuta in giudicato).

Sennonché, con sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017, cresciuta in giudicato in seguito alla pronunzia 8C_190/2017 del 28 agosto 2017 che ha dichiarato inammissibile il ricorso, questo Tribunale ha stabilito (circostanza non nota alla Cassa cantonale di compensazione prima dell’udienza del 28 settembre 2017) che il padre della ricorrente, pur al beneficio di un permesso “C”, non adempie la condizione del domicilio in Svizzera (cfr. sentenza 8C_190/2017 del 28 agosto 2017) e meglio che non ha il proprio domicilio assistenziale ai sensi degli art. 5 cpv. 1, 10 Las e 4 cpv. 1 LAS nel Cantone Ticino (consid. 2.9 della sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017) e di conseguenza non ha diritto alle prestazioni assistenziali e non può di conseguenza mantenere la figlia.

Questa Corte, dopo aver rilevato tra l’altro che l’interessato “dispone di un permesso di domicilio UE/AELS (permesso C) ottenuto nel febbraio 2016 e valido fino al 30 settembre 2020” (consid. 2.7, pag. 13), ha affermato:

" (…)

In concreto decisivo, tenuto conto peraltro che giusta l’art. 23 cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi, è comunque il fatto che il centro degli interessi dell’insorgente non è nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove vive la sua famiglia.

Al riguardo giova ricordare che il centro degli interessi di una persona è di regola nel luogo dove si trovano maggiormente gli interessi familiari e i legami (cfr. STF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid. 3.2.).

Il TCA non ignora che la figlia __________ dall’agosto 2014 condivide l’appartamento preso in locazione dal padre (cfr. consid. 2.8.; doc. 20 inc. 42.2016.32). Tuttavia la medesima, che frequenta la __________, è in Ticino esclusivamente per motivi di studio. Ella ha dichiarato, infatti, di risiedere in Italia, di soggiornare in Ticino unicamente per conseguire la sua formazione e di voler tornare in Italia una volta ultimati gli studi (cfr. consid. 2.8.; doc. I inc. 36.2016.110).

Infine è utile osservare che l’ottenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli stranieri non costituisce un criterio decisivo per determinare se una persona ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC (cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008 del 31 agosto 2009 consid. 6.1).”

In queste condizioni, accertato che il padre della ricorrente, nel momento determinante dell’emissione della decisione impugnata (10 ottobre 2016), non era domiciliato in Svizzera e, non avendo diritto a prestazioni assistenziali, non poteva mantenere la figlia, la ricorrente non rientra nell’ipotesi di cui alla sentenza 36.2015.97 del 18 febbraio 2016 (cfr. consid. 4), bensì nella fattispecie descritta nella sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016 (cfr. consid. 4).

Anche se la sentenza cantonale 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017, e quella federale 8C_190/2017 del 28 agosto 2017, sono state emanate successivamente alla decisione su reclamo impugnata del 10 ottobre 2016 che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), tali provvedimenti possono e debbono essere qui considerati. Eccezionalmente, in effetti, il giudice può tener conto, per motivi d’economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente al provvedimento impugnato, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582).

Ciò è il caso in concreto, poiché la determinazione del domicilio del padre, con il conseguente decadimento delle prestazioni assistenziali, è decisiva ai fini dell’esito del presente procedimento.

Ne segue che la ricorrente va esonerata dall’obbligo assicurativo in Svizzera non solo dal 19 agosto 2017, ossia da quando è stata obbligata a lasciare la Svizzera poiché priva di permesso (cfr. doc. XIV/2), ma già dal 3 agosto 2016, senza che sia necessario esaminare anche le altre censure sollevate dall’interessata, tra cui l’asserita violazione del principio della buona fede, essendo stata esonerata per il periodo precedente il provvedimento qui impugnato con successivo cambio di prassi.

In concreto non è neppure necessario accertare il tipo di permesso di cui beneficia il padre, così come chiesto in sede di udienza, essendo già stato accertato da questo TCA nella sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017 (consid. 2.7, pag. 13) che l’interessato ha un permesso di domicilio UE/AELS di tipo C valido dal febbraio 2016 al 30 settembre 2020. Ciò rende superflua la richiesta tendente alla verifica, presso le autorità competenti, della posizione del padre (doc. XIV).

Va qui rammentato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da eseguire d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Questo TCA rinuncia all’assunzione di altre prove, ritenuto che la documentazione prodotta dalle parti e acquisita nelle more processuali, è sufficiente per decidere nel merito della vertenza, è completa ed esaustiva e non necessita di complementi (cfr. anche sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

  1. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va modificata nel senso che RI 1 è esonerata dall’obbligo assicurativo anche per il periodo dal 3 agosto 2016.

Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 è esonerata dall’obbligo assicurativo anche per il periodo dal 3 agosto 2016.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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